Incarto n. 52.2018.103

Lugano 15 ottobre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2018 di

RI 1 patrocinata da: PA 1

contro

la decisione del 17 gennaio 2018 (n. 175) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la risoluzione del 14 marzo 2016 con cui il Municipio di Locarno ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per la formazione di una nuova terrazza esterna (part. __________), durante il periodo estivo, al servizio del Ristorante __________;

ritenuto, in fatto

A. CO 1, qui resistente, è gerente del Ristorante __________, situato nel nucleo storico di Locarno (part. __________). Dirimpetto al ristorante vi sono la __________ (part. __________) e la __________ (part. __________), beni culturali protetti d'interesse cantonale.

Dalla __________ si accede, oltrepassando un androne, a un cortile che presenta un portico e un doppio loggiato, sul quale si affacciano anche la __________ e lo stabile residenziale (part. __________) di proprietà di RI 1, qui ricorrente.

B. Con giudizio dell'8 ottobre 2014, il Consiglio di Stato ha annullato una prima licenza edilizia che il Municipio aveva rilasciato a CO 1 per formare nel suddetto cortile, parzialmente sotto il portico, una nuova "terrazza" esterna al servizio del ristorante (con 20 tavoli e 55 posti a sedere), già messa in esercizio senza permesso. Il Governo aveva in particolare ritenuto dato un superamento dei valori limite di esposizione al rumore.

C. a. Il 23 gennaio 2015, il gerente del ristorante ha quindi presentato al Municipio una nuova domanda di costruzione per la stessa terrazza, ma che, per ovviare alla problematica delle immissioni foniche, prevedeva la posa di un pannello fonoassorbente in plexiglas in corrispondenza della finestra rivolta sul cortile dell'edificio (part. __________) dell'insorgente.

b. Nel termine di pubblicazione, tale progetto ha nuovamente suscitato l'opposizione di RI 1, la quale ha tra l'altro censurato l'attendibilità del rapporto fonico allegato alla domanda (studio della __________ SA dell'ottobre 2013 con secondo complemento del gennaio 2015).

c. In sede di avviso cantonale (n. 92035), al rilascio del permesso si sono opposti i Servizi generali del Dipartimento del territorio, ritenendo che la posa del pannello in plexiglas fosse pregiudizievole per i predetti beni culturali d'interesse cantonale affacciati sul cortile.

D. a. A fronte di quest'ultima obiezione, il 20 agosto 2015 CO 1 ha presentato una domanda in variante per la nuova terrazza esterna, ma senza la posa del riparo fonico. In particolare, il progetto prevede di ricavare nel cortile, in via principale, un'area al servizio del ristorante con 50-55 posti a sedere e 19 tavoli o, in via subordinata, una più ridotta con 34 posti e 11 tavoli (collocati in parte sotto il portico). Il progetto è accompagnato dallo studio fonico della __________ SA dell'ottobre 2013 con un terzo complemento del giugno 2015, attestante il rispetto dei valori limite secondo la direttiva Cercle Bruit del 10 marzo 1999 (con modifiche del 30 marzo 2007). La relazione tecnica specifica tra l'altro che la finestra nell'edificio dell'opponente RI 1 non sarebbe un'apertura rilevante ai sensi dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41), in quanto non apribile e non connessa a locali sensibili al rumore.

b. Nel termine di pubblicazione, la ricorrente si è opposta anche a questa variante, riproponendo svariate eccezioni, in particolare sempre attinenti all'impatto fonico a suo dire eccessivo dell'area al servizio del ristorante e preannunciando una controperizia.

c. Raccolto l'avviso favorevole (n. 94860) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (integrato dal preavviso positivo dell'Ufficio per la prevenzione dei rumori [UPR]), il 14 marzo 2016 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia per la nuova terrazza esterna, durante il periodo estivo, nella soluzione riduttiva con 34 posti a sedere e 11 tavoli della variante del 20 agosto 2015, subordinandola a una serie di condizioni; nel contempo ha respinto le opposizioni della ricorrente.

E. Con giudizio del 14 marzo 2017, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'8/28 aprile 2016 presentato dall'insorgente avverso la predetta risoluzione, considerandolo carente di motivazione. Tale giudizio è stato annullato dal Tribunale cantonale amministrativo, che l'ha ritenuto lesivo del diritto, retrocedendo gli atti al Governo affinché si pronunciasse nel merito (STA 52.2017.231 del 21 agosto 2017).

F. Con decisione del 17 gennaio 2018, l'Esecutivo cantonale ha quindi respinto il ricorso interposto dall'insorgente. Circoscritto l'oggetto del contendere all'impatto fonico derivante dalla nuova terrazza al servizio del ristorante, il Governo ha poi richiamato le perizie foniche agli atti (studi della __________ SA e "controperizia" del 20 aprile 2016 della __________ prodotta dall'insorgente), rilevando come gli stessi partissero essenzialmente dai medesimi presupposti (limiti e fasce orarie). Ha però ritenuto di potersi scostare dalle valutazioni della __________, che avrebbe a torto ritenuto applicabile dei correttivi di 5 dB(A) e 6 dB(A) riservati dalla citata direttiva Cercle Bruit al caso, non dato, di riproduzione di musica (S1). Nella soluzione con 34 posti e 11 tavoli, ha aggiunto, la terrazza rispetterebbe i limiti fissati dall'OIF. In ogni caso, ha aggiunto, il punto di misurazione (n. 3) considerato dalle perizie foniche in corrispondenza dell'abitazione della ricorrente non sarebbe rilevante siccome riferito a una finestra mai autorizzata.

G. Avverso il predetto giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato. In via principale, postula che gli atti siano retrocessi al Governo per nuovo giudizio, dopo aver completato l'istruttoria con una perizia fonica neutra. Subordinatamente, domanda l'annullamento del permesso; in via ancora più subordinata, che la licenza sia limitata alla posa, durante il periodo estivo, di 3 tavoli per al massimo 9 posti. In sintesi, la ricorrente rimprovera al Governo un carente accertamento dei fatti rilevanti e un'applicazione scorretta degli art. 11, 13, 15 e 19 della legge sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) e 7 OIF. Appoggiandosi anche a un'ulteriore presa di posizione della __________, ribadisce in particolare l'inattendibilità delle valutazioni della __________ SA su cui si sarebbero acriticamente fondati il Governo e l'UPR. Rileva tra l'altro come tale studio non avrebbe considerato lo scenario peggiore, i correttivi della citata direttiva Cercle Bruit per prassi applicati anche alla sorgente del rumore S6 (comportamento della clientela e servizio sulla terrazza), gli effetti di riflessione nella corte, né l'adozione di misure in base al principio di prevenzione. Contesta pure le deduzioni del Governo riferite all'irrilevanza del punto 3, che non riguarderebbe l'asserita apertura abusiva, ma l'ampia finestra che dà sul soggiorno al secondo livello e sui locali abitati al primo piano.

H. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene il Municipio. L'Ufficio delle domande di costruzione si riconferma nella sua posizione, allegando le osservazioni dell'UPR. CO 1 sollecita il rigetto del ricorso, contestando puntualmente le eccezioni dell'insorgente con argomenti di cui si dirà, all'occorrenza, più avanti.

I. Con la replica e le dupliche, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle proprie conclusioni e domande di giudizio, l'insorgente e l'istante in licenza sviluppando ulteriormente le rispettive tesi contrapposte.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, vicina opponente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad una valutazione anticipata, le prove sollecitate dall'insorgente (perizia, sopralluogo, ecc.) non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini della presente decisione. Non occorre in particolare esperire una perizia giudiziaria: gli studi fonici della __________ SA e le relative valutazioni della __________ agli atti si fondano essenzialmente sulle medesime premesse (ricettori sensibili e valutazione del rumore secondo la citata direttiva Cercle Bruit). Per pronunciarsi sui punti su cui divergono in merito all'applicazione dei valori di riferimento della direttiva (per zona con GdS II o III) e del citato correttivo +6 dB(A) non occorre interpellare un ulteriore specialista. Per il resto, ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuovi accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

  1. Per le medesime ragioni, resiste tutto sommato alle critiche della ricorrente il rifiuto del Governo, ancorché solo implicito, di non assumere tale prova (perizia). La garanzia del diritto di essere sentito sancita dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) non impedisce in effetti all'autorità - che fruisce di un vasto margine di apprezzamento in tale ambito
  • di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare il suo giudizio (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii).
  1. 3.1. In base alla legislazione ambientale, le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (principio di prevenzione, art. 11 cpv. 2 LPAmb e 7 cpv. 1 lett. a OIF). Inoltre, la costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione (VP) nelle vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb, 7 cpv. 1 lett. b OIF). L'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF). L'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche esterne degli impianti fissi determinate, sulla base dei valori limite d'esposizione al rumore secondo gli allegati 3 segg. (art. 40 cpv. 1 OIF). In mancanza di questi valori, le valuta in base all'articolo 15 LPAmb, tenendo pure conto degli art. 19 e 23 LPAmb (cfr. art. 40 cpv. 3 OIF).

3.2. Per il rumore quotidiano e quello provocato dagli esercizi pubblici (ristoranti, bar e locali d'intrattenimento) gli allegati dell'OIF non fissano dei valori limite d'esposizione al rumore; in questi casi, l'autorità esecutiva valuta quindi le immissioni foniche direttamente in base ai predetti criteri stabiliti dall'art. 15, unitamente agli art. 19 e 23 LPAmb. Secondo l'art. 15 LPAmb, i valori limite delle immissioni per il rumore sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni non molestino considerevolmente la popolazione. Ai sensi dell'art. 23 LPAmb, i valori di pianificazione per nuovi impianti fissi devono invece essere inferiori ai valori limite delle immissioni; ciò significa, per giurisprudenza, che il rumore proveniente dall'impianto può generare al massimo un disturbo di poca importanza (höchstens geringfügige Störungen; cfr. DTF 137 II 30 consid. 3.4, 130 II 32 consid. 2.2; STF 1C_293/2017 del 9 marzo 2018 consid. 3.1.2, in: URP 2018 pag. 323 segg.). Secondo il Tribunale federale, nella valutazione caso per caso va essenzialmente tenuto conto della natura e intensità del rumore, degli orari e della frequenza con cui si manifesta, nonché della sensibilità e dell'esposizione della zona interessata. Al riguardo non bisogna fondarsi sul modo di sentire soggettivo di singole persone, ma procedere ad una valutazione oggettiva, tenendo conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili (cfr. art. 13 cpv. 2 OIF; DTF 133 II 292 consid. 3.3 e rinvii). Elementi utili per il giudizio possono essere dedotti da direttive private di professionisti, quali la direttiva per la determinazione e valutazione dell'inquinamento fonico legato all'esercizio degli edifici pubblici dell'associazione dei responsabili cantonali per la prevenzione del rumore (Cercle Bruit, direttiva del 10 marzo 1999, rielaborata completamente il 22 dicembre 2017; cfr. DTF 137 II 30 consid. 3.4; STF 1C_293/2017 del 9 marzo 2018 consid. 3.1.2, 1C_161-164/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.3; UFAM, Aiuto all'esecuzione per la valutazione dei rumori quotidiani, Berna 2014, pag. 14). Questa direttiva, che mira a promuovere una prassi unitaria, non si applica solo a locali d'intrattenimento musicale, ma a tutte le fonti di rumore causato da un simile impianto (cfr. STF 1C_293/2017 citata consid. 3.1.2, 1C_161-164/2013 citata consid. 3.3; UFAM, op. cit., pag. 14).

3.3. La citata direttiva Cercle Bruit fissa dei valori limite per il rumore trasmesso per via aerea in dB(A) per la musica (all'interno e sulla terrazza) e per il comportamento della clientela (all'interno; S1, S2 e S5). In particolare, per nuovi impianti all'interno di una zona con GdS III, raccomanda il rispetto di valori di riferimento di pianificazione di 50 dB(A) tra le 7.00 e le 19.00 (periodo d'attività), di 45 dB(A) nella fascia serale tra le 19.00 e le 22.00 (periodo di tranquillità) e di 40 dB(A) tra le 22.00 e le 7.00 (periodo di riposo). Questi valori di riferimento sono tutti ridotti di 5 dB(A) in zone con GdS II. Per la valutazione della fonte di rumore S6 (comportamento della clientela e servizio sulla terrazza), la direttiva prospettava finora (nella versione del 10 marzo 1999, con modifiche del 30 marzo 2007) una stima del disturbo sul posto, in base a criteri di udibilità e frequenza. Il 22 dicembre 2017, mentre la procedura era pendente dinnanzi al Governo, l'associazione dei responsabili cantonali per la prevenzione del rumore ha emanato una versione completamente rielaborata della direttiva. Quale metodo per la valutazione del rumore delle terrazze all'aperto (S6) - fondandosi sull'esperienza delle autorità esecutive - la direttiva propone ora una determinazione sulla base dei seguenti criteri: orario di esercizio, numero di posti e grandezza della terrazza, posizione del punto di ricezione rispetto alla terrazza, comportamento della clientela, propagazione del rumore in funzione delle condizioni locali, eventuali effetti dovuti a ostacoli tra la terrazza e il punto di ricezione, grado di sensibilità nel luogo di ricezione, rumore di fondo, utilizzo del locale, caratteristiche stagionali e orari di apertura. La direttiva definisce poi diverse categorie di disturbo per valutare l'ammissibilità dell'utilizzazione della terrazza (disturbo lieve, medio, alto, molto alto; cfr. al riguardo, il relativo allegato 3; cfr. STF 1C_293/2017 citata consid. 3.1.3).

  1. In concreto, oggetto del contendere è la nuova area esterna (terrazza) al servizio del Ristorante __________, costituita da 11 tavoli e 34 posti, che il Municipio ha autorizzato con licenza edilizia del 14 marzo 2016. Certo è che tale terrazza, ricavata all'interno del cortile dell'edificio cinquecentesco che trasforma in modo importante, debba essere assimilata a un nuovo impianto. Sono infatti considerati tali non solo gli impianti approvati dopo il 1° gennaio 1985 (data di entrata in vigore della LPAmb, cfr. art. 47 cpv. 1 OIF), ma anche quelli esistenti di cui viene cambiata completamente l'utilizzazione (cfr. art. 2 cpv. 2 OIF) rispettivamente che subiscono una trasformazione importante (sog. übergewichtige Erweiterung), segnatamente perché dal profilo costruttivo o dell'esercizio vengono modificati a tal punto che la parte esistente - da un punto di vista fonico - assume un'importanza secondaria (cfr. DTF 141 II 483 consid. 3.3.3, 133 II 181 consid. 7.2; STF 1C_138/2017 del 7 luglio 2017 consid. 2.4).

  2. 5.1. Controverso è l'impatto fonico derivante da questo nuovo impianto, in particolare il rumore causato dalla clientela e dal servizio esterno. In sede di avviso cantonale, l'UPR, fondandosi sulla perizia della __________ SA allegata alla domanda (studio dell'ottobre 2013 con terzo complemento del giugno 2015), ha ritenuto che l'area di ristorazione, nella soluzione riduttiva (34 posti anziché ca. 50), non determinasse alcun superamento dei valori limite d'esposizione (per il resto, si è limitato a imporre, a titolo di condizione, il rispetto nel periodo notturno degli orari dichiarati [19.00-23.30] e il divieto di riproduzioni sonore). A identica conclusione è essenzialmente pervenuto il Governo, avallando a sua volta la perizia della __________ SA e negando che occorresse applicare i valori rispettivamente i correttivi [+5 dB(A) e +6 dB(A)] indicati dalla __________ (con valutazione del 20 aprile 2016), ritenendoli applicabili al solo caso di riproduzione di musica (fonte di rumore S1). Ha inoltre precisato che la finestra più esposta dell'edificio dell'insorgente (punto 3) non dovrebbe neppure essere considerata, non essendo autorizzata.

Tali conclusioni non possono essere condivise.

5.2. La predetta perizia della __________ SA ha determinato il rumore provocato dalla clientela sulla nuova terrazza orientandosi alla citata direttiva Cercle Bruit (nella versione del 10 marzo 1999, con modifiche del 30 marzo 2007). Partendo da un tasso di occupazione della terrazza differenziato (70% tra le 19.00 e le 22.00; 50% nella fascia 22.00-23.30) e considerando il livello di potenza sonora emesso da una persona che parla a voce normale 65 dB(A) (e ammettendo che il 50% parli contemporaneamente), ha in sostanza stabilito - senza applicare ulteriori correttivi - che i livelli di valutazione fissati dalla direttiva (per zone con GdS III) sarebbero rispettati presso tutti i ricettori considerati (edifici abitati part. __________ sub. A e part. __________ sub. A):

Punti di calcolo

Valori limite dB(A)

Livelli valutazione Lr,m dB(A)

19-22

22-07

19-22

22-07

1 (= part. __________)

45

40

30.3

25.8

2 (= part. __________)

45

40

38.9

34.4

3 (= part. __________)

45

40

44.1

39.6

5.3. 5.3.1. Ora, per quanto attiene ai ricettori, a ragione il referto in questione ha anzitutto considerato (anche) l'apertura formata dalla finestra rivolta sul cortile (S-O) dell'edificio della ricorrente (punto 3, cfr. doc. M in particolare foto 1 e 5). Quest'ultima, a dispetto di quanto indicato dal Governo, non risulta di per sé sprovvista di autorizzazione, diversamente da quanto appare per l'altra apertura più piccola (situata in posizione più arretrata e elevata, doc. M foto 6), oggetto di un recente procedimento sfociato in un diniego del permesso a posteriori (tuttora pendente). È ben vero che, come annota il resistente, la finestra in questione era stata approvata a condizione che per gli schermi vitrei fosse utilizzato un vetro unico opaco (cfr. licenza edilizia del 16 dicembre 1997) e che in sede di permesso di abitabilità il Municipio aveva imposto che la finestra a filo della scala rimanesse chiusa con il dispositivo di bloccaggio (cfr. permesso abitabilità del 28 agosto 2000). Questa sola circostanza non permette tuttavia di negarle la qualifica di finestra ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 OIF. Secondo tale norma, per gli edifici le immissioni foniche devono infatti essere determinate al centro delle finestre aperte dei locali sensibili al rumore, e ciò - come ha avuto modo di stabilire il Tribunale federale - indipendentemente dal fatto che la finestra possa essere aperta o meno (cfr. DTF 142 II 100 consid. 3.7, 122 II 33 consid. 3b; Urs Walker, Schallschutz bei bestehenden Gebäude, in: URP 1996 pag. 852 segg., pag. 854). Di rilievo resta la posizione più fragile, dal punto di vista dell'insonorizzazione, di questa parte dell'involucro dello stabile rispettivamente la sua funzione di apertura a luce (cfr. Walker, op. cit., pag. 854). In questo modo si garantisce peraltro anche, indirettamente, una certa tutela per gli spazi situati nelle immediate vicinanze destinati al soggiorno delle persone (balconi, ecc.; cfr. Robert Wolf, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurigo 2000, n. 8 ad art. 22). Ne discende che, di principio, sono da considerare tutte le finestre con meccanismo di apertura rispettivamente quelle con telaio e battente, anche se fissati o avvitati (cfr. Walker, op. cit., pag. 854; inoltre, Cercle Bruit, direttiva "Anforderungen an Bauzonen und Baubewilligungen in lärmbelasteten Gebieten" del 22 dicembre 2017, ad 4.2 pag. 7, che fa una distinzione con le facciate in vetro, adeguatamente insonorizzate).

Altrettanto innegabile è che la finestra in questione è riconducibile a un locale sensibile al rumore ai sensi dell'art. 2 cpv. 6 OIF. Come ben si può dedurre dalle foto agli atti (cfr. doc. M, foto 5 e 6), l'ampia apertura, insieme alle scale, collega il primo piano al soggiorno al secondo livello, con cui forma uno spazio abitabile unico. Non è dunque assimilabile all'apertura di un vano non sensibile al rumore, segnatamente di un ripostiglio, servizio o cucina senza tinello, separato dal resto dell'abitazione (cfr. art. 2 cpv. 6 lett. a OIF; Wolf, op. cit., n. 12 ad art. 22).

5.3.2. Dal profilo dei ricettori considerati, non si può invece fare a meno di notare come sfuggano i motivi dell'esclusione delle finestre rivolte sul cortile della __________, ancora più vicine alla nuova area di ristorazione esterna (cfr. doc. M, foto 1 e 2). Il referto della __________ SA non spiega per quale ragione queste aperture debbano essere ignorate. Neppure le precedenti istanze lo hanno indicato. La questione può qui rimanere aperta, ritenuto che, come si vedrà più avanti, gli atti devono comunque essere retrocessi all'istanza inferiore per nuovi accertamenti e una revisione della perizia fonica, che dovrà quindi esprimersi anche su questo aspetto. A titolo generale, va comunque ricordato che i valori di pianificazione di un nuovo impianto devono essere rispettati in corrispondenza di tutte le finestre dei locali sensibili al rumore, anche se si trovano sul medesimo fondo (cfr. Wolf, op. cit., n. 59 ad art. 25; cfr. anche Verwaltungsgericht des Kantons Zürich VB.2011.00422 del 7 marzo 2012, in: BEZ 2012 n. 23). Devono inoltre esserlo anche in corrispondenza di locali di appartamenti temporaneamente inabitati (cfr. STF 1C_510/2011 del 18 aprile 2012 consid. 4.4).

5.4. Per quanto attiene ai valori di pianificazione di riferimento, a torto gli studi della __________ SA si sono basati sui valori applicabili alle aree con GdS III. Gli edifici in questione, come a ragione sottolinea la "controperizia" __________, si trovano infatti tutti all'interno della zona del piano particolareggiato del centro storico, a cui è assegnato il grado di sensibilità II (cfr. piano dei gradi di sensibilità). Non può invece essere seguito l'UPR laddove considera che il "supplemento" di 5 dB(A) [per la zona GdS II] si annullerebbe con l'agevolazione prevista per le modifiche degli impianti esistenti (autorizzati prima del 1° gennaio 1985, cfr. osservazioni del 17 aprile 2018). La terrazza in questione, come già detto, non è infatti un impianto esistente, ma all'evidenza uno nuovo (cfr. supra, consid. 4).

5.5. Poco plausibile risulta poi la mancata considerazione del correttivo [+ 6 dB(A)] per voci distintamente udibili, che la perizia della __________ SA ha escluso poiché l'ambiente del ristorante sarebbe particolarmente silenzioso.

Contrariamente a quanto indicato dal Governo, nessuna delle perizie e neppure l'UPR ha anzitutto messo in discussione che questo correttivo, ancorché generalmente riferito alle componenti tonali o ritmiche della riproduzione della musica, sia applicabile anche alle voci distintamente udibili (cfr. citata direttiva Cercle Bruit, nella versione del 10 marzo 1999, con modifiche del 30 marzo 2007; cfr. per esempi in cui è stato applicato: DTF 137 II 30 consid. 3.5; STF 1C_293/2017 citata consid. 3.2). Ciò detto, nel caso concreto, avuto riguardo all'occupazione apprezzabile della terrazza (34 posti), alla prossimità dei ricettori (da 6-7 m a ca. 20 m in linea d'aria) e, soprattutto, alla configurazione dei luoghi (con innegabili effetti di riflessioni multiple del rumore all'interno della corte), così come indica lo specialista incaricato dalla ricorrente, non convincente risulta l'accantonamento di questo fattore (cfr. anche osservazioni aggiuntive della __________ del 4 maggio 2018). Tanto più che sia gli studi della __________ SA, sia l'UPR hanno passato sotto silenzio questi aspetti rilevanti.

5.6. Ne discende che, già solo applicando i valori di riferimento di pianificazione per la zona con GdS II e il correttivo di cui si è appena detto, i livelli di valutazione della perizia __________ SA dovrebbero pertanto essere (perlomeno) così rivisti:

Punti di calcolo

Valori limite dB(A)

Livelli valutazione Lr,m dB(A)

19-22

22-07

19-22

22-07

1 (= part. __________)

40

35

36.3

31.8

2 (= part. __________)

40

35

44.9

40.4

3 (= part. __________)

40

35

50.1

45.6

Vi è quindi un importante superamento dei valori di riferimento secondo la direttiva Cercle Bruit (nella versione del 10 marzo 1999, con modifiche del 30 marzo 2007), segnatamente nella fascia serale e notturna, in corrispondenza di due finestre considerate (punti 2 e 3). Ciò posto, tenuto conto della natura e intensità del rumore, degli orari (anche serali e notturni: 19-23.30) e della frequenza con cui si manifesterà (apparentemente tutti i giorni della settimana, nel non meglio specificato periodo estivo), del carattere presumibilmente tranquillo del cortile interno dell'edificio cinquecentesco nel centro storico e della prossimità dei predetti ricettori, non è ben dato di vedere come il disturbo generato dal nuovo spazio di ristorazione possa essere considerato tutt'al più esiguo ai sensi della giurisprudenza (cfr. in senso analogo, DTF 137 II 30 consid. 3.5; STF 1C_293/2017 citata consid. 3.5.2 e 3.6). E ciò anche senza considerare le finestre dei locali (ancor più vicini) della __________, affacciati sul cortile (supra, consid. 5.3.2).

5.7. A torto il resistente si appella al numero di posti già ridotti (da ca. 50 a 34) rispettivamente alla condizione che gli impone di attenersi agli orari di esercizio dichiarati nel periodo di tranquillità e di riposo (ore 19-23.30), che sarebbero stati disposti per contenere le emissioni. Quand'anche rispondessero al principio di prevenzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb, 7 cpv. 1 lett. a OIF), questi provvedimenti non permettono di prescindere dal disturbo concretamente derivante dal nuovo impianto, che, come detto, per poter essere ritenuto conforme ai valori di pianificazione (art. 23 LPAmb), può tutt'al più essere esiguo - ciò che qui non è. Il principio di prevenzione e i valori di pianificazione, infatti, sono cumulativi (cfr. STF 1C_293/2017 citata consid. 3.6).

  1. Nella sua giurisprudenza riferita agli stabilimenti e esercizi pubblici, il Tribunale federale ha invero già avuto modo di accennare alla possibilità, data dagli art. 25 cpv. 2 LPAmb e 7 cpv. 2 OIF, di concedere facilitazioni. In particolare, ai sensi di queste norme l'autorità esecutiva accorda facilitazioni se l'impianto è d'interesse pubblico preponderante, segnatamente anche dal profilo della pianificazione del territorio, e se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisce un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto. I valori limite d'immissione non possono tuttavia essere superati (cfr. DTF 137 II 30 consid. 3.7, 130 II 32 consid. 2.2; STF 1C_293/2017 citata consid. 3.6). In concreto, appare perlomeno dubbio che possa sussistere un tale interesse pubblico alla realizzazione - all'interno di un cortile di un bene culturale protetto - di una nuova terrazza al servizio di un ristorante privato, situato sul lato opposto, lungo via __________. E ciò in un agglomerato tutelato da un piano particolareggiato che, se da un lato si prefigge il promovimento del commercio e delle strutture per il ristoro e lo svago, dall'altro intende salvaguardare e promuovere l'abitazione quale elemento essenziale e qualitativo dei contenuti sociali del centro storico, oltre che la protezione e la rivalorizzazione degli oggetti culturali (cfr. art. 2 delle norme di attuazione del piano particolareggiato del Centro storico). Il progetto non è tuttavia mai stato valutato da questo punto di vista. Poiché non spetta a questo Tribunale procedervi in prima battuta, non si può quindi che retrocedere gli atti al Municipio affinché, sentita l'autorità dipartimentale e le parti, si pronunci anche su questo aspetto (cfr. nello stesso senso: STF 1C_293/2017 citata consid. 3.6; cfr. inoltre, DTF 137 II 30 consid. 3.7). Va da sé che, a fronte di quanto emerso, tale esame dovrà anzitutto essere preceduto da un chiarimento di tutti i ricettori sensibili interessati (cfr. anche supra, consid. 5.3.2), come pure da una rivalutazione - mediante nuovo studio fonico da richiedere all'istante in licenza (art. 46 cpv. 1 LPAmb e 36 cpv. 1 OIF) - del disturbo derivante dalla terrazza tenendo conto della versione rielaborata della direttiva Cercle Bruit del 22 dicembre 2017 (cfr. supra, consid. 3.3; nello stesso senso: STF 1C_293/2017 citata consid. 3.6).

  2. A dipendenza delle risultanze, l'autorità di prime cure stabilirà infine, se del caso, se un'autorizzazione per la nuova terrazza (con o senza facilitazioni) possa eventualmente essere concessa a ulteriori condizioni, segnatamente con una sensibile limitazione del numero massimo di clienti, dei giorni d'apertura e/o degli orari di esercizio (ponendo specialmente attenzione al periodo di riposo tra le 22.00 e le 23.00, che per giurisprudenza è particolarmente degno di protezione, poiché costituisce la fase sensibile dell'addormentarsi, cfr. STF 1A.282/2000 del 15 maggio 2001 consid. 4c; STF del 24 giugno 1997 in URP 1997 pag. 495 segg., consid. 6d; Urs Walker, Umweltrechtliche Beurteilung von Alltags- und Freizeitlärm, in: URP 2009, pag. 64 segg., pag. 82). Una simile analisi delle misure per limitare le emissioni s'impone generalmente in sede di applicazione del principio di prevenzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb, cfr. al riguardo: DTF 127 II 306 consid. 8, 126 II 399 consid. 4c; cfr. anche direttiva Cercle Bruit del 22 dicembre 2017, pag. 5). Risulta comunque imprescindibile anche nel contesto di un'eventuale applicazione dell'art. 25 cpv. 2 LPAmb (in cui va chiarita la proporzionalità delle misure necessarie per ridurre le emissioni, nell'ambito di un'ampia ponderazione degli interessi, cfr. al riguardo: Wolf, op. cit., ad art. 25 n. 72).

  3. 8.1. Visto tutto quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata e di quella municipale. Gli atti sono rinviati al Municipio affinché proceda ai sensi dei considerandi (6 e 7).

8.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid. 5.5; STA 52.2017.178 del 9 agosto 2018 e rinvii). La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è dunque posta a carico del resistente, soccombente. Egli dovrà inoltre rifondere all'insorgente, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (cfr. art. 49 cpv. 1 LPAmm). Il Comune non deve contribuire al pagamento di tali oneri processuali, essendo comparso in lite per esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi pecuniari (cfr. art. 47 cpv. 6 LPAmm), rispettivamente non quale unico antagonista (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 31 n. 2b).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione del 17 gennaio 2018 (n. 175) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 14 marzo 2016 del Municipio di Locarno sono annullate;

1.2. gli atti sono retrocessi al Municipio affinché proceda ai sensi dei consid. 6 e 7.

  1. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1, che è inoltre tenuto a rifondere alla ricorrente un identico importo a titolo di ripetibili per questa sede. All'insorgente va retrocessa la somma (fr. 1'800.-) versata a titolo di anticipo spese.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

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