Incarto n. 52.2017.69

Lugano 31 maggio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Marco Lucchini, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso 31 gennaio 2017 di

RI 1 patrocinata da: PA 1

contro

la risoluzione 21 dicembre 2016 (n. 5901) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 7 settembre 2016 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare in favore del figlio M__________ (2000);

ritenuto, in fatto

A. a. Il 12 maggio 2010, la cittadina dominicana RI 1 (1979) è entrata in Svizzera per sposarsi il 22 luglio successivo con il cittadino elvetico __________ (1944). A seguito del connubio, le è quindi stato rilasciato un permesso di dimora valido fino all'11 maggio 2011.

Con sentenza 15 dicembre 2010, il Pretore __________ ha sciolto, per divorzio, il loro matrimonio. Per questo motivo, il 1° aprile 2011, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovarle l'autorizzazione di soggiorno.

b. Il 30 marzo 2011 RI 1 è convolata a nozze a __________ con il cittadino svizzero __________ (1957), ottenendo perciò un nuovo permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato. Il 30 marzo 2016, essa è stata posta al beneficio di un permesso di domicilio, con prossimo termine di controllo fissato per il 29 marzo 2021.

c. RI 1 ha due figli, __________ (1996) e M (__________2000), avuti con il connazionale __________ (1976) e da sempre residenti nella Repubblica Dominicana.

B. a. Con domanda 27 maggio 2016, M__________ ha chiesto alla Sezione della popolazione, tramite l'Ambasciata di Svizzera a Santo Domingo, il rilascio di un permesso di dimora per poter vivere presso sua madre. Alla richiesta è stata allegata - tra l'altro - la sentenza con cui il 19 aprile 2016 il Tribunale di bimbi, bimbe e adolescenti del Dipartimento giudiziario di Santo Domingo ha omologato la convenzione con la quale il padre __________ ha affidato M__________ alla madre e lo ha autorizzato a risiedere definitivamente presso di lei in Svizzera.

b. Il 7 settembre 2016, l'autorità dipartimentale ha respinto la domanda, rilevando come il ricongiungimento fosse tardivo e non vi fossero interessi familiari preponderanti tali da modificare le relazioni tra M__________ e la madre come erano state vissute fino a quel momento, potendo egli continuare a risiedere in Patria.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 30 cpv. 1 lett. b, 43, 47, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), 6 cpv. 2 e 73 dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), nonché 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).

C. a. Il 27 settembre 2016, RI 1 ha impugnato la decisione dipartimentale dinnanzi al Consiglio di Stato, rilevando che nell'agosto 2016 il padre di M__________ si era trasferito in Cile e che la nonna materna versava in condizioni di salute ed economiche precarie, di modo che più nessuno poteva occuparsi di M__________.

Il 24 novembre 2016, __________ ha asserito che avrebbe adottato M__________ una volta ottenuto il ricongiungimento famigliare.

b. Con giudizio 21 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha tutelato il diniego del ricongiungimento sulla scorta dei motivi addotti dalla Sezione della popolazione.

D. Contro la predetta pronunzia governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via provvisionale, l'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno della durata di un anno in favore di M__________ a decorrere dal 1° luglio 2017 al fine di procedere con il marito alla sua adozione e permettergli di proseguire la sua formazione in Svizzera. In via principale, chiede il rilascio di un permesso di dimora, affinché M__________ possa vivere presso di lei.

La ricorrente invoca un cambiamento sostanziale della situazione famigliare, ribadendo in sostanza gli argomenti esposti con l'impugnativa inoltrata al Consiglio di Stato e soggiungendo che l'adozione del figlio minorenne del coniuge è possibile soltanto se il genitore adottivo gli ha prodigato delle cure e provveduto alla sua educazione durante almeno un anno.

Inoltre sostiene che impedire al figlio minorenne di una straniera domiciliata in Svizzera in vista dell'adozione da parte del marito cittadino elvetico, allorquando i cittadini stranieri ottengono un permesso di soggiorno in attesa di contrarre matrimonio con i cittadini svizzeri, costituisce una violazione del principio dell'uguaglianza giuridica e crea una disparità di trattamento.

E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

F. Con decreto 3 maggio 2017, il giudice delegato di questo Tribunale ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, l'allegato di replica inoltrato dalla ricorrente.

Due giorni più tardi, l'insorgente ha trasmesso uno scritto ribadendo sostanzialmente i propri argomenti ricorsuali.

G. Pendente causa, la ricorrente ha asserito che suo marito aveva avviato la procedura per adottare M__________.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge di procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  2. 2.1. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LStr i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.

Diversamente dall'art. 17 dell'abrogata legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS), che permetteva il ricongiungimento soltanto dell'intero nucleo familiare, l'art. 43 della nuova legge sugli stranieri conferisce ora tale diritto anche alle famiglie monoparentali. Questo diritto non è tuttavia assoluto. Come ha precisato il Tribunale federale, una certa riserva s'impone, segnatamente, quando la prole vive da tempo all'estero con l'altro genitore o con altri membri della famiglia (DTF 136 II 78, consid. 4.8): in questo caso occorre esaminare se la domanda non sia abusiva e se non vi siano motivi di revoca del permesso (art. 51 cpv. 1 LStr) come pure chi dispone dell'autorità parentale sul figlio, tenendo anche conto dell'interesse superiore del bambino sancito della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107).

Secondo l'art. 47 LStr, il diritto al ricongiungimento familiare dev'essere fatto valere entro cinque anni; per i figli con più di 12 anni entro 12 mesi (cpv. 1). Per i familiari di un cittadino svizzero, tale termine scatta dal momento dell'entrata in Svizzera o dell'insorgere del legame (cpv. 3 lett. a); per quelli di uno straniero, con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l'insorgere del legame familiare (cpv. 3 lett. b LStr). Come ha già ricordato il Tribunale federale, uno degli scopi ricercati mediante l'adozione dei termini disciplinati all'art. 47 LStr è di favorire una rapida integrazione dei figli, attraverso un ricongiungimento precoce e la concessione della possibilità di far loro seguire l'intera formazione scolastica in Svizzera (STF 2C_877/2015 del 20 febbraio 2017 consid. 3.3, 2C_363/2016 del 25 agosto 2016 consid. 2.2; vedasi anche Messaggio 8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 pag. 3327 segg., p.to 1.3.7.7).

L'art. 126 cpv. 3 LStr precisa che i termini dell'art. 47 cpv. 1 decorrono dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della nuova legge sugli stranieri, purché l'entrata in Svizzera sia avvenuta, rispettivamente, il legame insorto prima di tale data. Trascorso questo termine, lo straniero può invocare l'art. 47 cpv. 4 LStr, che disciplina il ricongiungimento familiare differito, sempre che possano essere fatti valere gravi motivi familiari. Secondo l'art. 75 OASA, sussistono gravi motivi familiari se il benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera.

Nell'interesse di una buona integrazione, occorre inoltre applicare l'art. 47 cpv. 4 LStr con un certo riserbo (STF 2C_ 555/2012 del 19 novembre 2012, consid. 2.3).

In concreto, essendo titolare di un permesso di domicilio, RI 1 può prevalersi in linea di principio del diritto conferitogli dall'art. 43 LStr. Sennonché, essendo stata depositata il 27 maggio 2016, quindi dopo oltre cinque anni dal rilascio del permesso di dimora alla ricorrente quando M__________ (__________2000) aveva 15 anni e 6 mesi, la domanda in rassegna è tardiva (vedi art. 126 cpv. 3 LStr). Del resto, nemmeno la ricorrente lo contesta (ricorso ad 1, pag. 4). Ne discende che soltanto gravi motivi familiari, giusta i combinati art. 47 cpv. 4 LStr e 75 OASA, possono essere invocati nella presente fattispecie per ottenere tutt'al più il ricongiungimento familiare differito.

In questo caso si applicano sempre i principi giurisprudenziali sviluppati dal Tribunale federale sotto l'imperio del diritto previgente in materia di ricongiungimento familiare parziale (cfr. DTF 136 II 78 consid. 4.7), secondo cui il medesimo viene autorizzato, segnatamente se vi è un mutamento delle possibilità di presa a carico educativa e di assistenza. Ora, quando si verifica un cambiamento nei rapporti intrattenuti dal figlio con il parente che ne assume la cura all'estero, occorre in primo luogo esaminare se esistano soluzioni alternative che permettano al bambino di rimanere là dove vive, ritenuto che questa esigenza è ancora più importante quando si tratta di adolescenti (DTF 133 II 6 consid. 3.1.2; cfr. pure STF 2A.405/2006 del 18 dicembre 2006 e 2A.737/2005 del 19 gennaio 2007).

2.2. Dal profilo del diritto internazionale, l'art. 8 CEDU garantisce, analogamente a quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 Cost., il rispetto della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7). Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia ed ottenere oppure conservare un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c).

Va da sé inoltre che il genitore che si avvale del ricongiungimento familiare deve disporre, giusta il diritto civile, dell'autorità parentale e/o della custodia sul figlio (DTF 137 I 284 consid. 2.7).

Come detto, RI 1 è titolare di un permesso di domicilio e suo figlio non ha ancora raggiunto il 18esimo anno di età. In siffatte circostanze, la ricorrente può dunque richiamarsi in ogni caso all'art. 8 CEDU, a condizione però che dimostri che il loro legame sia intatto, stretto ed effettivamente vissuto. Ora, a prescindere dall'intensità di tale relazione, giova comunque ricordare che dall'art. 8 CEDU non può essere dedotto un diritto incondizionato all'ottenimento di un permesso di soggiorno, soprattutto se il comportamento degli interessati rivela che alla base della richiesta vi sono primariamente obiettivi differenti dalla volontà di condurre una vita familiare comune (DTF 119 Ib 81 consid. 4a; 115 Ib 97 consid. 4). Sotto questo profilo, il diniego di rilasciare un'autorizzazione ai figli di uno straniero stabilitosi in Svizzera non presta il fianco a critiche se la separazione della famiglia è il risultato della libera volontà del genitore, se non sussistono interessi familiari preponderanti a favore di una modifica dei rapporti esistenti, rispettivamente, se un cambiamento non risulta imperativo, ed infine se non vi sono ostacoli da parte delle autorità al mantenimento delle relazioni familiari (DTF 129 II 249 consid. 2.4.; 126 II 329 consid. 3b; 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361 consid. 3a; 122 II 385 consid. 4b).

  1. 3.1. Come accennato in narrativa RI 1, entrata in Svizzera il 12 maggio 2010, risiede stabilmente nel nostro Paese dal 30 marzo 2011. Nonostante ne avesse diritto già a partire da quel momento, in quanto moglie di un cittadino elvetico, essa ha atteso fino al 27 maggio 2016 per richiedere il ricongiungimento con suo figlio, quando quest'ultimo viveva ormai separato dalla madre da 6 anni.

Inoltre la ricorrente non ha mai dimostrato, durante tutta la procedura, di avere mantenuto assidui contatti telefonici ed epistolari con suo figlio e gli abbia reso regolarmente visita, oltre ad impegnarsi a sostenerlo finanziariamente e deciso personalmente le questioni essenziali concernenti la sua educazione. Ma anche se fosse stato il caso, ciò non toglie che, per quanto se ne sia potuta occupare a distanza, per M__________ i parenti presso cui viveva ormai da parecchi anni hanno indubbiamente continuato a rappresentare le principali persone di riferimento. Del resto, il fatto di mantenere dei rapporti è del tutto naturale e non basta, da solo, a far apparire questa relazione famigliare a distanza prevalente su quelle esistenti nel Paese d'origine.

3.2. La ricorrente invoca ora gravi motivi familiari per poter ottenere il ricongiungimento. Afferma che il padre di M__________ si è trasferito in Cile per lavoro e la nonna materna ha un precario stato di salute ed economico, mentre il fratello è titolare di una boutique e lavora a oltre 40 minuti d'auto, di modo che non vi sarebbe più nessuno che possa accudirlo.

Dagli atti prodotti dall'insorgente dinnanzi al Consiglio di Stato risulta in primo luogo che in realtà il padre __________ (1976) è partito in Cile, dove ha sottoscritto un contratto di lavoro, soltanto nell'agosto 2016, quindi ben dopo il deposito della domanda di ricongiungimento (doc. B-D: contratto di lavoro 26.09.16 e copia documento di identificazione della polizia investigativa cilena). Per quanto riguarda invece la nonna materna 54enne __________, essa è affetta da pressione alta grave sistematica severa e porta una protesi al ginocchio destro, di modo che il medico curante le ha prescritto di riposare e non lavorare come bambinaia fino alla sua guarigione (doc. E, 1 e 2: certificato medico 20.09.16 dr. med. ). Ora, anche tenendo conto dell'assenza del padre che come detto sarebbe partito per il Cile soltanto nell'agosto 2016, i problemi che affliggono attualmente la nonna __________ non permettono ancora di concludere che nella presente fattispecie vi siano gravi motivi familiari, ai sensi della giurisprudenza, tali da imporre la venuta in Svizzera di M. A prescindere dal fatto che non è dato di sapere da quando la madre della ricorrente soffra di questi problemi di ipertensione e deambulatori e se gli stessi si siano aggravati dopo la richiesta di ricongiungimento, questi disturbi non sono suscettibili in ogni caso di impedirle del tutto di continuare a badare al nipote in età adolescenziale come ha fatto sinora. Bisogna anche considerare che il ragazzo è ormai prossimo al compimento dei 18 anni ed ha quindi raggiunto un'età che gli consente maggiore indipendenza, al punto da non necessitare più delle stesse cure ed attenzioni di quando era bambino. Visti i suoi modesti bisogni di custodia, nulla impedisce alla nonna di farsi coadiuvare per tale scopo da altri familiari che vivono in Patria, non da ultimo dal fratello __________, visto che abita soltanto a 40 minuti d'auto.

Inoltre M__________ ha sempre vissuto nella Repubblica Dominicana e non ha alcuna familiarità con il nostro Paese, il suo sistema scolastico professionale e le sue lingue. Giungendo ora in Svizzera per soggiornarvi stabilmente (dove non si è mai recato durante tutti questi anni, nemmeno per rendere visita alla madre e al di lui marito), egli verrebbe dunque sradicato dal contesto sociale e culturale in cui è cresciuto. Data la sua età, si può pertanto ritenere che un trasferimento definitivo in Svizzera lo metterebbe a confronto con difficoltà d'integrazione, non soltanto scolastica.

Ora, come ha recentemente considerato il Tribunale federale, il bene dell'adolescente non risiede per forza in un trasferimento da un Paese all'altro (STF 2C_285/2015 del 23 luglio 2015, consid. 3.3).

Non si vedono pertanto oggettivamente quali possano essere le ragioni che hanno spinto la ricorrente ad avviare solo nel 2016 la pratica di ricongiungimento familiare, se non quella dettata principalmente dall'interesse di offrirgli migliori opportunità formative e professionali, visto pure che terminerà le scuole dell'obbligo alla fine di giugno 2017. Pur comprensibile, questa motivazione non può tuttavia risultare preminente per i motivi testé addotti.

3.3. Si deve pertanto concludere che nel caso concreto non possono essere fatti valere gravi motivi familiari tali da imporre ora la riunione di M__________ con la madre in Svizzera.

  1. Ne discende che i presupposti per il ricongiungimento di cui agli art. 43 e 47 LStr, nonché 8 CEDU nella misura in cui quest'ultimo disposto risulti qui applicabile, non sono adempiuti nella presente fattispecie e il principio della proporzionalità non è stato violato, ritenuto pure che nulla impedisce a RI 1 di continuare a mantenere le relazioni con suo figlio come le ha sempre intrattenute finora.

  2. Non permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente l'argomento - invocato peraltro per la prima volta davanti al Consiglio di Stato, per di più soltanto dopo lo scambio degli allegati

  • secondo cui il ricongiungimento sarebbe finalizzato all'adozione di M__________ da parte del marito della ricorrente, ciò che sarebbe possibile soltanto dopo che il genitore adottivo gli ha prodigato cure e provveduto alla sua educazione durante almeno un anno.

Non risulta infatti dagli atti, oltre al puro parlato, che una procedura di adozione sia stata avviata e che il padre di M__________ vi abbia acconsentito. Ma anche se fosse il caso pur tenendo conto dell'art. 48 LStr (affiliati in vista di adozione; Pflegekinder zur Adoption; enfants placés en vue d'una adoption), la stessa seguirebbe una procedura indipendente da quella qui in oggetto, sulla quale la Sezione della popolazione non si è (ancora) potuta chinare (cfr. ordinanza sull'adozione, del 29 giugno 2011; OAdoz; RS 211.221.36).

Di conseguenza, cade pure nel vuoto l'asserita disparità di trattamento sollevata dalla ricorrente, la quale ritiene lesivo del principio di uguaglianza giuridica impedire al figlio minorenne di una straniera domiciliata in Svizzera in vista dell'adozione da parte del marito cittadino elvetico, allorquando i cittadini stranieri ottengono un permesso di soggiorno già in attesa di contrarre matrimonio con i cittadini svizzeri.

  1. Rifiutando di rilasciare un permesso di dimora a M__________ (2000), le autorità inferiori non hanno pertanto disatteso alcuna normativa internazionale e federale, né violato il principio della proporzionalità.

  2. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione di misure provvisionali diviene priva di oggetto.

La tassa di giudizio è posta a carico della ricorrente in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 47 LPAmm.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il vicecancelliere

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