Incarto n. 52.2017.630
Lugano 22 ottobre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso dell'11 dicembre 2017 di
RI 1 patrocinato da: PA 1,
contro
la decisione del 10 novembre 2017 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 705.500) che ha inflitto all'insorgente una multa di fr. 2'500.-;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è titolare di un diritto di usufrutto vita natural durante sui mappali n. 151 e 152 di __________, di proprietà di suo figlio __________. Su questi fondi sorgono due edifici connessi l'uno all'altro, i quali hanno beneficiato di due distinte licenze edilizie (una per il solo mappale n. 151 e una per i mappali n. 151 e 152), richieste dallo stesso RI 1, con le quali è stato autorizzato il rifacimento di entrambi i tetti e, per quanto attiene allo stabile di cui alla part. n. 152, la sua sopraelevazione di un piano per permettere la creazione di un nuovo appartamento con accesso tramite la scala già esistente nello stabile sul mappale n. 151. Il costo totale degli interventi è stato indicato in fr. 350'000.- in sede di domande di costruzione. Il 12 aprile 2017, RI 1 ha notificato al Municipio l'inizio dei lavori, indicando il proprio nominativo quale impresa di costruzione e direzione lavori.
B. L'8 giugno 2017 è stato esperito un controllo sul suddetto cantiere da parte della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (CV-LEPICOSC) e della Commissione paritetica cantonale (CPC) durante il quale è stata rilevata la presenza di tre operai intenti ad eseguire degli interventi edili; essi hanno dichiarato di essere stati assunti da RI 1. Il 13 giugno 2017 la CV-LEPICOSC ha ordinato la sospensione dei lavori, visto che i tre operai trovati sul cantiere non erano riconducibili ad alcuna ditta iscritta all'albo delle imprese. Il 25 agosto 2017 detta autorità ha notificato a RI 1 l'avvio di una procedura disciplinare e, preso atto delle osservazioni da questi inoltrate, con risoluzione del 10 novembre 2017 gli ha inflitto una multa di fr. 2'500.- per violazione dell'art. 4 LEPICOSC e meglio per aver affidato l'esecuzione di lavori edili rientranti nel campo d'applicazione della LEPICOSC a degli operai non riconducibili ad una ditta iscritta all'albo delle imprese di costruzione.
C. Contro questa decisione RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Sostiene che il fatto di aver assunto tre operai, pagandoli in totale meno di fr. 30'000.-, per eseguire dei lavori edili sui fondi di suo figlio, non permetta né di parificarlo ad un'impresa di costruzione ai sensi dell'art. 1 LEPICOSC, né di considerare che quale committente egli abbia affidato i medesimi a degli operai non riconducibili ad una ditta iscritta all'albo. Invoca la violazione della garanzia della proprietà e del principio della presunzione di innocenza.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone la CV-LEPICOSC, le cui osservazioni verranno, per quanto necessario, riprese in seguito.
E. In sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 17a LEPICOSC e la legittimazione attiva dell'insorgente, destinatario della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) è certa.
1.2. Il ricorrente lamenta la violazione del principio della presunzione d'innocenza (art. 32 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) e della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.), senza tuttavia minimamente darsi la pena di spiegare per quali ragioni e in che misura questi diritti fondamentali sarebbero stati nell'occasione disattesi. Su questi punti l'impugnativa, anche perché redatta da un avvocato, non risponde ai requisiti minimi di motivazione esatti dall'art. 70 LPAmm per poter essere esaminata nel merito e deve pertanto essere dichiarata irricevibile.
1.3. Entro questi limiti il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.2. Dai materiali legislativi riferiti alla legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore, la cui prima versione risale al 1989, emerge che tali norme sono state volute per ovviare alla problematica delle insufficienti qualifiche professionali e morali delle imprese di costruzione attive nel settore dell'edilizia pubblica e privata, imponendo dei requisiti professionali minimi al fine di tutelare la collettività e i singoli cittadini dai pericoli derivanti, segnatamente, da opere non eseguite a regola d'arte. Per ovviare ad un'incontrollata proliferazione di imprese senza la benché minima preparazione tecnica o organizzativa, assolutamente inidonee ad operare, è quindi stato introdotto un albo delle imprese ed è stato stabilito che solo le imprese ivi iscritte avrebbero potuto eseguire lavori edili di sopra e sottostruttura, eccezion fatta per i lavori di modesta importanza e particolarmente semplici che potevano essere eseguiti da persone senza conoscenze specifiche nel ramo delle costruzioni (STF 2C_81/2014 dell'11 agosto 2014 consid. 4.2 e rinvii ivi citati).
3.3.1. Come accennato in narrativa, l'insorgente contesta che egli possa essere considerato alla stregua di un'impresa di costruzioni giusta l'art. 1 LEPICOSC o quale committente dei lavori eseguiti sui mappali n. 151 e 152 e, di riflesso, che i tre operai da lui ingaggiati siano a loro volta da equiparare ad un'impresa edile, e ciò già per il fatto che egli aveva assunto i medesimi mediante contratto di lavoro assicurando loro una retribuzione complessiva di fr. 28'652.-, inferiore dunque alla soglia di fr. 30'000.- fissata dalla legge. Il costo complessivo di fr. 350'000.-, indicato nelle domande di costruzione, non comprenderebbe solo i lavori di capomastro ma altresì la posa dei ponteggi, le opere da lattoniere, le opere da pittore con restauro della facciata, gli impianti elettrici, i serramenti e altro ancora.
3.2. Secondo quanto emerge dagli atti, le opere edili autorizzate sui mappali n. 151 e 152 di __________ erano di entità tale da poter essere eseguite unicamente da ditte iscritte all'albo delle imprese. Le stesse non potevano infatti essere considerate di modesta importanza o particolarmente semplici, ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LEPICOSC, in quanto prevedevano il rifacimento completo del tetto, per entrambi gli edifici esistenti, e ancor più la sopraelevazione di un piano della casa di cui al mappale n. 152. L'insorgente d'altronde, per poter eseguire tali interventi, ha dovuto far capo a manodopera specializzata e ad attrezzature importanti (ad esempio una gru), ciò che già esclude che si possano ritenere date le condizioni per ammettere che le stesse fossero di modesta importanza o particolarmente semplici. La tesi del ricorrente, secondo cui la retribuzione pattuita con i tre operai incaricati della loro esecuzione era inferiore a fr. 30'000.-, non permette di pervenire ad una diversa conclusione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 cpv. 3 LEPICOSC, determinante è infatti il costo preventivabile dell'intero intervento. L'importo di fr. 28'652.- indicato dall'insorgente alla Cassa compensazione AVS/AI/IPG quale salario loro versato, oltre che a apparire inferiore a quanto indicato nei tre contratti di lavoro prodotti alla CPC e nel formulario individuale di domanda per frontalieri, nonché a risultare non conforme alle disposizioni del contratto collettivo in vigore per il settore (cfr. scritto del 15 dicembre 2017 da parte della CPC all'insorgente), si riferisce al solo costo della manodopera, al quale deve comunque essere aggiunto quantomeno il costo del materiale, dei macchinari e dell'impostazione del cantiere (dei ponteggi a titolo di esempio). Per il che nel caso concreto è assolutamente certo che la soglia di fr. 30'000.- stabilita dall'art. 4 cpv. 3 LEPICOSC sia stata di gran lunga superata.
3.3. Anche l'argomento addotto dal ricorrente secondo cui egli non avrebbe agito in qualità di committente, ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LEPICOSC, essendosi limitato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato gli operai rinvenuti sul cantiere in occasione del controllo operato l'8 giugno 2017 dalla CV-LEPICOSC, non può essere seguito. Sebbene la terminologia usata dalla legge sembri voler presupporre l'esistenza di un contratto d'appalto - frequentemente utilizzato in ambito edilizio per pattuire l'esecuzione di lavori per conto di terzi - ai fini della qualifica di "committente" ex art. 16 cpv. 3 LEPICOSC il tipo di accordo che è stato concluso tra le parti non è determinante. La disposizione in questione deve essere intesa nel senso che, in caso di infrazioni alla LEPICOSC, punibile è sia colui che esegue materialmente l'opera, sia colui che ne chiede o ne organizza l'esecuzione a prescindere da quelle che sono dal profilo giusprivatistico le relazioni contrattuali che intercorrono tra questi soggetti. Nel caso in esame il ricorrente si è accordato con degli operai per l'esecuzione dei lavori autorizzati dal Municipio sui mappali n. 151 e 152 di __________, concludendo con loro un contratto di lavoro. Si tratta di un tipo di contratto speciale con il quale possono essere convenute delle prestazioni simili a quelle pattuibili attraverso un contratto d'appalto o di mandato, con la sola differenza che il dipendente viene a trovarsi in un rapporto di subordinazione rispetto al datore di lavoro. Significativo è comunque il fatto che tali contratti sono stati conclusi a tempo determinato e pertanto il rapporto di lavoro istauratosi tra le parti era circoscritto alla sola ed esclusiva esecuzione delle opere edili in questione, senza che vi fosse l'intenzione di instaurare un rapporto duraturo. Indipendentemente dunque dal tipo di contratto stipulato, è senz'altro a giusta ragione che la CV-LEPICOSC ha ritenuto che l'insorgente fosse nel caso specifico punibile quale committente dei lavori eseguiti sui fondi di proprietà del figlio per avere affidato i medesimi a persone che non avrebbero potuto realizzarli in quanto non iscritte all'albo cantonale delle imprese di costruzione.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, è posta a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera