Incarto n. 52.2017.58
Lugano 19 giugno 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Marco Lucchini, giudice presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso 30 gennaio 2017 di
RI 1, , patrocinato da: PA 1, ,
contro
la decisione 21 dicembre 2016 del Consiglio di Stato (n. 5906) che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 settembre 2016 con cui la Sezione della circolazione l’ha riammesso alla guida e gli ha imposto la presentazione, entro 12 mesi, di un rapporto di iQ-Center by Ingrado, attestante il seguito di un percorso psicoeducazionale e l’astinenza dal consumo di alcol durante questo periodo;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, qui ricorrente, è nato il 17 dicembre 1955 ed ha conseguito la licenza di condurre nel 1972. Nel 2008 ha subito una revoca di 3 mesi della patente per eccesso di velocità.
B. a. Il 10 agosto 2015, verso le ore 22.05, RI 1 ha circolato nel comune di __________, alla guida del veicolo __________ targato TI __________, in grave stato di ebrietà, con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue minima di 2.01 grammi per mille. La licenza di condurre veicoli a motore gli è stata subito sequestrata dalle forze dell'ordine.
b. Ravvisando nell'accaduto l'adempimento del reato di guida in stato di inattitudine (qualificata) giusta l'art. 91 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) - scostandosi parzialmente dalla proposta del competente Procuratore pubblico - con decisione 16 settembre 2016 il Presidente della Pretura penale ha condannato l’insorgente a una pena pecuniaria di fr. 8'400.-, corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) e gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.-.
C. a. Nel frattempo, preso atto del rapporto di polizia 14 agosto 2015 relativo alla suddetta infrazione, il 1° settembre 2015 la Sezione della circolazione, sospettando un'inidoneità alla guida a fronte dell'elevato tasso alcolemico riscontrato nel sangue (≥ 1.6 per mille), in applicazione degli art. 15d cpv. 1 LCStr e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), gli ha revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica presso l'Unità di Medicina e Psicologia del Traffico (UMPT) a cura della dr. med. __________.
b. Preso atto della perizia 4 dicembre 2015 rassegnata dal medico del traffico SSML, con decisione 15 dicembre 2015 la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe avvenuto prima del maggio 2016. La riammissione alla guida è stata tuttavia subordinata alle condizioni di presentare:
§ un rapporto di iQ-Center by Ingrado attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 6 mesi (un colloquio mensile e un corso di prevenzione alla recidiva) atta ad approfondire le proprie condotte e il proprio rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme, nonché (b) l'astinenza dal consumo di alcol - durante il periodo semestrale di presa a carico psicoeducazionale - sulla base dell'analisi dell'EtG (Etilglucuronide) del capello eseguite con frequenza trimestrale dall'Istituto Alpino di chimica e di tossicologia (IACT);
§ un rapporto di verifica conclusiva di medicina del traffico SSML steso dall'UMPT attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore.
La risoluzione, richiamante tra l’altro gli art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr e dichiarata immediatamente esecutiva, è cresciuta in giudicato incontestata.
D. a. Dopo aver ricevuto un’istanza di riammissione alla guida con il rapporto del centro di competenza IQ-Center by Ingrado del 12 agosto 2016 (attestante lo svolgimento del programma che era stato disposto nei suoi confronti), il 23 agosto 2016 la Sezione della circolazione ha invitato RI 1 a presentare anche il rapporto di verifica conclusiva del medico del traffico.
b. Il 5 settembre 2016, il ricorrente si è sottoposto a tale esame. Preso atto del relativo referto (perizia semplificata di verifica conclusiva dell’idoneità alla guida), allestito quello stesso giorno dalla dr. med. __________, con decisione 28 settembre 2016 la Sezione della circolazione ha annullato con effetto immediato il provvedimento di revoca in vigore e riammesso RI 1 alla guida (dispositivo n. 1.1), subordinando tuttavia il mantenimento della licenza alla presentazione, entro 12 mesi dalla riammissione alla guida, di un rapporto di iQ-Center by Ingrado attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico di tipo alcologico e strutturato in una presa a carico di almeno 12 mesi (un colloquio mensile) atta ad approfondire le proprie condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme, nonché (b) l'astinenza dal consumo di alcol - durante il periodo di presa a carico psicoeducazionale - sulla base dell'analisi dell'EtG del capello eseguite con frequenza trimestrale dall'IACT (dispositivo n. 1.2). La decisione, richiamante in particolare gli art. 14 cpv. 1 e 17 cpv. 3 LCStr, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
E. Con giudizio 21 dicembre 2016 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dal conducente avverso il dispositivo n. 1.2 del suddetto provvedimento, levando a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo. Alla luce della perizia allestita dal medico del traffico, il Governo, pur tenendo conto di uno scritto dello psicologo e psicoterapeuta FSP __________ prodotto dal ricorrente, ha reputato eque e proporzionate, nell’ottica della sicurezza del traffico, le condizioni alle quali è stato subordinato il mantenimento della licenza di condurre.
F. Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, assieme al dispositivo n. 1.2 della decisione dell’autorità di prime cure, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. In via subordinata, chiede che le condizioni impostegli siano ridotte ad un periodo di 6 mesi. Il ricorrente contesta in particolare la proporzionalità del provvedimento, considerato che ha già rispettato tutte le condizioni che gli erano state imposte per la riammissione alla guida: avrebbe pertanto già dimostrato di essere idoneo e di non aver più consumato alcolici. Nega di essere mai stato affetto da una dipendenza, di presentare un rischio di recidiva o altre problematiche legate al consumo di alcol. Neppure la recente perizia, aggiunge, fornirebbe plausibili spiegazioni per le condizioni che gli sono state imposte dall’autorità dipartimentale, su suggerimento del medico del traffico.
G. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.
H. Il ricorrente ha rinunciato a replicare.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione del ricorrente emerge con sufficiente chiarezza dalle perizie di medicina del traffico e dagli ulteriori documenti agli atti. La perizia genericamente sollecitata dal ricorrente volta a stabilire se vi sono o meno rischi per una dipendenza da alcol, come si vedrà, non appare idonea a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.
2.2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono mai state o non sono più adempite (art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore e si rivela incapace di liberarsi o di controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica pertanto con la nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcol, presentano un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (cfr. DTF 129 II 82, consid. 4.1; 127 II 122 consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016, consid. 4.1).
2.2. Secondo l’art. 17 cpv. 3 LCStr, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a tempo indeterminato può essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se è scaduto un eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la persona interessata può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida. Tale norma, applicabile
3.3.1. In concreto, con decisione 15 dicembre 2015, la Sezione della circolazione, fondandosi anche sul referto 4 dicembre 2015 del medico del traffico, aveva revocato al ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato per inidoneità ai sensi dell’art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, subordinando la sua riammissione alla guida alle condizioni di cui si è detto narrativa (che prevedevano tra l’altro il seguito di un percorso psicoeducazionale e un’astinenza controllata su un arco di 6 mesi, cfr. supra, consid. Cb). Tale decisione, cresciuta in giudicato, non può, di principio, essere rimessa in discussione. Qui controverse sono ora le condizioni di monitoraggio - confermate dal Governo con il giudizio impugnato - che la Sezione della circolazione gli ha imposto con decisione 28 settembre 2016 di restituzione del permesso, ai fini del suo successivo mantenimento. Condizioni, recepite dal rapporto conclusivo di medicina del traffico 5 settembre 2016 della dr. med. __________, che esigono in sostanza il seguito di un percorso psicoeducazionale (con colloqui mensili) e l’astinenza dal consumo di alcol, sulla base di analisi del capello trimestrali, per un ulteriore periodo di 12 mesi, da attestare mediante un rapporto del centro di consulenza (supra, consid. Db). Il ricorrente contesta tali vincoli, ritenendoli sproporzionati, avuto riguardo alla sua situazione concreta, la quale non necessiterebbe di alcun ulteriore controllo o trattamento. A torto.
3.2. Dal primo referto del 4 dicembre 2015, risulta anzitutto che a RI 1 era stata negata l’idoneità alla guida a fronte di un consumo cronico ed eccessivo di alcol ai limiti di una dipendenza (in presenza di tre criteri di dipendenza secondo la definizione della CIM-10) sulla base delle dichiarazioni dell’interessato, del questionario Audit e dei risultati dell’analisi del capello che mostravano un consumo cronico ed eccessivo di etanolo [> 100 pg/mg, a fronte di un valore soglia di 30 pg/mg, cfr. al riguardo: DTF 140 II 334, consid. 7] nei tre mesi antecedenti il prelievo (cfr. “conclusioni”). Il medico del traffico aveva in particolare riscontrato una maggiore tolleranza, una perdita di controllo e un desiderio irresistibile (malgrado la venuta in perizia non era riuscito a trattenersi dal consumare in modo eccessivo, cfr. sub “criteri di dipendenza”). Da notare, aggiungeva il medico in sede di conclusioni, che l’interessato si proclama[va] astinente dal giorno della guida in stato di ebrietà (“non ho più bevuto un fico secco di niente”); inoltre, durante la perizia egli aveva tenuto un discorso poco strutturato ed adeguato, in cui non aveva evocato la consapevolezza dei rischi della guida in stato di ebrietà ed aveva minimizzato le sue azioni ed il suo reato banalizzando quanto accaduto.
3.3. In sede di perizia semplificata di verifica conclusiva 5 settembre 2016, il medico del traffico dopo aver riesaminato la situazione del ricorrente, e considerando in particolare gli esiti delle due analisi trimestrali tossicologiche del capello eseguite dall’IACT (attestanti l’astinenza dal consumo di alcol nel periodo febbraio-luglio 2016), il rapporto favorevole 12 agosto 2016 di iQ-Center by Ingrado (che confermava la partecipazione alle sedute di consulenza psico-educativa sull’arco di 6 mesi e al corso “Prevenzione della recidiva”), come pure i risultati della propria perizia (integrata di un’anamnesi intermedia, un esame clinico e un colloquio, durante il quale l’interessato - che si era dichiarato astinente da gennaio 2016 - aveva fatto prova di una buona capacità di autocritica, capendo gli errori commessi senza minimizzarli e proponendo delle strategie efficaci da mettere in atto per non recidivare), ha concluso che RI 1 dovesse essere considerato di nuovo idoneo alla guida dei veicoli a motore. Al fine di garantire una prognosi migliore, ha tuttavia suggerito le qui controverse condizioni da subordinare alla restituzione del permesso, che la Sezione della circolazione ha fatto proprie nella decisione 28 settembre 2016.
3.4. Ora, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, tali condizioni risultano corrette e senz’altro adeguate alla sua situazione concreta, ove solo si consideri che in sede di perizia 4 dicembre 2015, come visto, gli era stata negata l’idoneità a fronte di un consumo cronico ed eccessivo di alcol ai limiti di una dipendenza (a fronte di 3 criteri secondo la definizione CIM-10, tra cui la perdita di controllo e un desiderio smodato), era emersa una sua preoccupante incapacità di scindere il consumo di alcol dalla guida - come aveva dimostrato il grave, ancorché primo, episodio di guida in stato di ebrietà occorsogli il 10 agosto 2015 - e una totale inconsapevolezza dei rischi in cui era incorso. Invano il ricorrente si richiama al periodo di astinenza, agli esami tossicologici e al percorso psicoeducazionale a cui si è già regolarmente e correttamente sottoposto sull’arco di 6 mesi. Questi trattamenti e controlli - svolti invero su un periodo dimezzato rispetto a quello di un anno solitamente indicato dalla giurisprudenza (cfr. supra, consid. 2.2) - sono certo fattori positivi, ma che costituivano solo la premessa per la restituzione della licenza di condurre e comprovare la scomparsa dell’inattitudine (cfr. anche STF 6A.77/2004 citata, consid. 2.1). Considerato infatti che il Tribunale federale ritiene che dopo la riammissione - non solo in caso di dipendenza in senso medico, ma anche di consumo abusivo di alcol - può essere richiesta un’ulteriore astinenza controllata di 3 anni e una terapia di 2 anni (oltre all’anno per la riammissione di cui si è detto, cfr. supra consid. 2.2), non vi è chi non veda come le condizioni dettate all’insorgente per un periodo aggiuntivo di 12 mesi siano senz’altro da ritenere proporzionate e ampiamente contenute nel solco della citata giurisprudenza. I vincoli così imposti - ai quali il ricorrente si sta verosimilmente attenendo (cfr. email 14 ottobre 2016 della consulente di iQ-Center by Ingrado SA alla Sezione della circolazione agli atti, da cui risulta che il ricorrente ha sottoscritto quel giorno il relativo contratto di monitoraggio) - non risultano particolarmente incisivi, ma al contrario del tutto usuali (cfr. anche Mizel, op. cit., pag. 568 seg.) e inevitabilmente necessari al fine di garantire una prognosi migliore, ovvero per sostenere la stabile e duratura affrancazione dal consumo di bevande alcoliche, oltre che un maggiore approfondimento della sua personalità e delle sue condotte passate, prevenendo il rischio di future ricadute. In altri termini, per assicurare che egli resti saldamente in possesso della ritrovata idoneità, nell’ottica del prevalente interesse alla sicurezza della circolazione stradale. A titolo abbondanziale, non porta ad altra conclusione la sommaria dichiarazione (prodotta con la replica al Governo) resa dallo psicologo e psicoterapeuta FSP __________ (che ha visitato il ricorrente agli inizi di ottobre 2016), la quale non si confronta con le risultanze dei referti del medico del traffico, né con i suddetti aspetti. Dichiarazione a cui il ricorrente, in questa sede, peraltro neppure accenna.
3.5. In conclusione, questo Tribunale ritiene che le condizioni poste dalla Sezione della circolazione per il mantenimento della patente risultino proporzionate e giustificate. Il giudizio impugnato deve di conseguenza essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto.
4.Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
6.Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera