Incarti n. 52.2016.112 52.2017.546
Lugano 25 giugno 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sui ricorsi (a) del 3 marzo 2016 e (b) del 25 ottobre 2017 di
RI 1 patrocinato da: avv. PA 1
contro
a.
la decisione del 27 gennaio 2016 (n. 347) del Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa di CO 3 e CO 4 avverso la risoluzione del 24 ottobre 2014 con cui il Municipio di Mezzovico-Vira gli ha rilasciato la licenza edilizia per costruire due nuove case unifamiliari sul suo terreno (part. __________);
b.
la decisione del 19 settembre 2017 (n. 4156) del Governo che ha accolto il ricorso di CO 3 e CO 4 contro la risoluzione del 27 ottobre 2016 mediante la quale il Municipio di Mezzovico-Vira gli ha concesso il permesso per edificare due nuove case unifamiliari sul medesimo terreno (part. __________);
ritenuto, in fatto
A. RI 1, qui ricorrente, è proprietario di un terreno (part. ________) in pendio di forma irregolare (1'112 mq), situato a Mezzovico-Vira. Il terreno ha uno sbocco su via __________ (N). Sul versante opposto (S-O) è costeggiato dal riale __________. Il fondo è assegnato alla zona residenziale estensiva unifamiliare (REU); secondo il piano del paesaggio, è inoltre gravato da un vincolo naturale (siepi e boschetti, EN 4) di cui si dirà meglio più avanti.
ESTRATTO MAPPA CATASTALE
B. a. Con domanda di costruzione del 10 marzo 2014 (progetto 1), l'insorgente ha chiesto al Municipio il permesso di edificare sul terreno due nuove case unifamiliari (casa M__________ e casa D__________). Gli edifici, strutturati su tre livelli e coperti da un tetto piano, saranno collegati da due locali esterni. Secondo i piani, casa D__________ disterà fino a ca. 8-9 m dall'omonimo riale. L'accesso avverrà dal lato opposto, attraverso una strada privata ricavata nell'imbuto che sbocca su via __________, lungo il confine con la part. __________. Ai suoi piedi, su una fascia di terreno (ca. 80 mq) sorretto da un muro a secco, è prevista la messa a dimora di una
siepe, che secondo il progetto dovrebbe sostituire in modo confacente l'elemento naturale protetto dal PR.
b. Nel termine di pubblicazione alla domanda di costruzione si sono opposti CO 3 e CO 4, proprietari del fondo confinante a monte (part. __________).
c. Raccolto l'avviso favorevole (n. 88477) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio - integrato tra l'altro dal preavviso dell'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA), che ha concesso una deroga alla distanza minima dal riale ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201) e quello dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), che ha preavvisato positivamente la sostituzione dell'elemento naturale protetto EN4 - il 24 ottobre 2014 il Municipio ha rilasciato al ricorrente la licenza edilizia richiesta.
d. Con risoluzione del 27 gennaio 2016, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dai vicini opponenti avverso la predetta decisione, che ha annullato. Disattese alcune censure riferite al diritto di essere sentito, alla completezza della domanda di costruzione e alla sistemazione del terreno, il Governo ha invece ritenuto che le due case non rispettassero la distanza minima tra edifici di 6 m (negando l'esistenza di una contiguità ed escludendo che al difetto potesse facilmente essere posto rimedio). Ha poi in particolare riscontrato una violazione del vincolo pianificatorio EN4 (siepi e boschetti), ritenendo in sostanza lacunose le valutazioni formulate al riguardo dall'UNP e dal Municipio. Il progetto, ha concluso, sarebbe pregiudizievole per l'elemento naturale protetto (non considerato nella sua effettiva estensione e composizione) e contrario all'art. 22 delle norme d'attuazione del piano regolatore di Mezzovico-Vira (NAPR), che ne vieta la manomissione. Nel suo giudizio l'Esecutivo cantonale ha inoltre negato che fossero dati i presupposti per concedere una deroga allo spazio riservato ai corsi d'acqua (art. 41c cpv. 1 OPAc), difettando in particolare il requisito di una "zona densamente edificata". Da ultimo, ha riscontrato delle carenze nella valutazione della visibilità dell'accesso.
C. a. Avverso il predetto giudizio, con ricorso del 3 marzo 2016 (a) RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la licenza edilizia. In sintesi, il ricorrente contesta anzitutto le conclusioni tratte dal Governo in punto al vincolo EN4, affermando in sostanza che la relativa indicazione nel piano del paesaggio (rudimentale tratteggio) avrebbe valore indicativo (tipo inventario); in ogni caso, ritiene che sarebbero dati gli estremi per una deroga al divieto di manomissione giusta l'art. 22 NAPR, il quale andrebbe contestualizzato nel quadro della legislazione sulla protezione della natura (in particolare, l'art. 18 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966; LPN; RS 451). La sistemazione dell'elemento naturale prevista dal progetto, aggiunge, sarebbe confacente e addirittura migliore dal profilo qualitativo.
A differenza di quanto dedotto dalla precedente istanza, sostiene poi che il progetto potrebbe beneficiare di una deroga in base all'art. 41c cpv. 1 OPAc, spiegando diffusamente perché il suo fondo apparterrebbe ad una zona densamente edificata. Contesta infine le conclusioni del Consiglio di Stato sia in merito all'accesso, sia in punto alle distanze tra edifici; in via subordinata, chiede che il progetto venga approvato secondo una delle varianti già prodotte in prima istanza.
b. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si rimette al giudizio di questo Tribunale, mentre i vicini CO 3 e CO 4 chiedono la reiezione del ricorso, contestando puntualmente le tesi del ricorrente, con argomenti di cui si dirà, se del caso, in appresso.
c. Con la replica e le dupliche, il ricorrente rispettivamente l'UDC, il Municipio e i vicini opponenti si sono riconfermati nelle loro rispettive conclusioni e domande di giudizio, avversandosi vicendevolmente.
D. a. Nel frattempo, il 20 giugno 2016 RI 1 ha presentato al Municipio una seconda domanda di costruzione (progetto 2), chiedendo il permesso di edificare sullo stesso terreno due case unifamiliari analoghe. Il progetto si differenzia essenzialmente dal primo solo per la soppressione del corpo di collegamento tra casa M__________ e casa D__________ e per un maggior arretramento (+ m 1.60 ca.) di quest'ultima dal riale. La domanda è corredata da uno studio per la "valorizzazione naturalistica dell'elemento protetto EN4" (__________, Consulenza e ingegneria ambientale Sagl; di seguito: studio __________), che prevede una serie d'interventi che interessano, oltre al terrazzamento ai piedi della strada d'accesso, una striscia di prato larga 3 m, ritagliata nel giardino lungo il confine con i fondi sottostanti (part. __________, __________, __________, __________).
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato le obiezioni di CO 1 e CO 2, proprietari di un fondo a valle (part. __________), come pure, nuovamente, di CO 3 e CO 4 (part. __________), i quali hanno sollevato svariate censure, poi riproposte in sede ricorso.
c. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 98032) - integrato da quello dell'UNP, che ha un'altra volta preavvisato favorevolmente la sostituzione dell'elemento naturale protetto EN 4
d. Con unica risoluzione del 19 settembre 2017, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dai vicini __________ e quello di CO 3 e CO 4, annullando il suddetto permesso. Dopo aver rigettato le eccezioni d'incompletezza della domanda e una censura riferita all'art. 33 NAPR, il Governo ha essenzialmente evidenziato la medesima violazione del vincolo naturale EN4 già riscontrata nel precedente giudizio, motivandola ulteriormente: messa in luce l'estensione della fascia protetta dal PR - comparando il piano del paesaggio, le risultanze catastali e i rilievi fotografici meno recenti (ortofoto temporali SIFTI) - ha rilevato come il progetto in pratica la dimezzasse. Per quanto il vincolo possa pregiudicare l'accesso alla part. __________ (un tempo riunito con la part. , che il ricorrente ha frazionato e poi venduto nel 2007), nulla imporrebbe di realizzare due edifici all'interno di questa fascia, sfruttando tutte le potenzialità edificatorie del fondo. La sostituzione prospettata dal progetto, ha aggiunto, non sarebbe in ogni caso confacente e quindi ammissibile ai sensi dell'art. 18 cpv. 1ter LPN, delle relative norme cantonali e dell'art. 22 cpv. 5 NAPR. Disattenderebbe peraltro anche le distanze previste per le alberature dall'art. 9 cpv. 4 NAPR. Dopo aver rilevato una disattenzione delle norme sulle altezze per casa D (derivante dall'estensione del terrapieno a valle) e un esiguo sorpasso (+ 2.45 mq) della superficie utile lorda, comunque emendabile (riducendo le dimensioni di due vani disponibili), il Governo ha invece ritenuto che il progetto rispettasse ora la distanza dal riale. In particolare, casa D__________ (con il pozzo luce ai piedi della sua facciata S-O) non occuperebbe lo spazio riservato al corso d'acqua, che sarebbe pari a 8 m e non a quanto erroneamente riportato sui piani (8 m + la larghezza dell'alveo). Per finire, l'Esecutivo cantonale ha respinto le altre censure sollevate dai vicini concernenti l'altezza di un muro esterno e le diverse obiezioni relative alla configurazione dell'accesso (pendenza, visibilità, ecc.).
E. a. Anche contro quest'ultimo giudizio, con ricorso del 25 ottobre 2017 (b) RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento assieme al ripristino della licenza edilizia del 23 settembre 2016. Il ricorrente ripropone essenzialmente le medesime censure riferite al vincolo naturale protetto (EN4). Ritiene in particolare che lo sviluppo del nuovo elemento sarebbe pressoché identico. Anche se la sua superficie fosse inferiore, andrebbe comunque considerato che gli interventi prospettati dallo studio __________ ne aumenterebbero il valore ecologico, così come ritenuto dal Municipio sulla base del preavviso consultivo dell'UNP: giustificata sarebbe pertanto la concessione di una deroga in base all'art. 22 cpv. 5 NAPR. Lesiva dell'autonomia comunale sarebbe invece l'opposta conclusione del Governo. In tale contesto lamenta anche una lesione della garanzia della proprietà, negando un interesse pubblico al pedissequo mantenimento e ripristino del "vecchio" EN4, che sarebbe stato infestato da robinie. I nuovi cespugli, prosegue, non sono alberi e non richiamerebbero dunque la distanza da confine ex art. 9 cpv. 5 NAPR. Errate sarebbero infine le conclusioni tratte dall'Esecutivo cantonale relativamente all'altezza di casa D__________ e al terrapieno previsto ai suoi piedi. Il lieve sorpasso di SUL andrebbe invece emendato, così come già indicato dalla precedente istanza.
b. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'UDC si rimette al giudizio del Tribunale. I vicini CO 3 e CO 4 postulano il rigetto dell'impugnativa, confutando puntualmente le tesi dell'insorgente e riproponendo le eccezioni disattese dal Governo (relativamente alla distanza dal riale __________, ecc.) con argomenti che, per quanto necessario, verranno discussi nel seguito. I vicini CO 1 sono invece rimasti silenti.
c. In sede di replica e duplica il ricorrente rispettivamente l'UDC e i resistenti CO 3 e CO 4 si sono riconfermati nelle proprie posizioni, sviluppando ulteriormente le proprie tesi. Pure di questi allegati si dirà, ove occorresse, in appresso.
Considerato, in diritto
1.2. Fondandosi essenzialmente sul medesimo complesso di fatti, le impugnative possono essere evase congiuntamente (art. 76 cpv. 1 LPAmm).
1.3. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi, presente e passata, emerge in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie prodotte dalle parti, unitamente alle immagini aeree pubblicate sul geoportale dell'Ufficio federale della topografia swisstopo (map.geo.admin.ch). Il sopralluogo postulato dal ricorrente non appare invece idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.
Ricorso (a): Progetto 1
2.1. Conformemente all'art. 78 cpv. 4 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), la Confederazione dispone di una competenza legislativa esaustiva in materia di protezione della natura, ovvero dei biotopi e delle specie (cfr. Peter Keller, Das heutige Naturschutzrecht - Systematik und gesetzgeberischer Handlungsbedarf, in: URP 2016, pag. 155 segg., pag. 159 e rimandi). Tale materia è stata disciplinata, a livello legislativo, dalla LPN, e segnatamente dalle norme del capo 3° (art. 18 segg.; cfr. Keller, op. cit., pag. 160). Giusta l'art. 18 cpv. 1 LPN, l'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Devono essere segnatamente protette le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi (art. 18 cpv. 1bis LPN). Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, determina i biotopi d'importanza nazionale; i Cantoni ne disciplinano la protezione e la manutenzione (art. 18a LPN). Quanto ai biotopi d'importanza regionale e locale, spetta ai Cantoni, a norma dell'art. 18b cpv. 1 LPN, provvedere alla loro protezione e manutenzione. Si tratta, secondo la giurisprudenza, di un mandato imperativo (cfr. DTF 118 Ib 485 consid. 3a). La Confederazione e, trattandosi di biotopi d'importanza regionale e locale, i Cantoni, devono pertanto stabilire nel singolo caso quali sono gli spazi vitali da proteggere, procedendo ad una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco (cfr. DTF 118 Ib 485 consid. 3).
2.2. L'istituzione della tutela dei biotopi degni di protezione di importanza locale avviene di principio nel quadro della pianificazione dell'utilizzazione (art. 14 segg. LPT; cfr. DTF 118 Ib 485 consid. 3c), di regola mediante l'istituzione di zone di protezione giusta l'art. 17 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), ma sono possibili altre misure. Nella scelta degli strumenti i Cantoni godono in effetti di un'ampia libertà (DTF 118 Ib 485 consid. 3c) e possono far capo alle procedure di cui già dispongono (DTF 116 Ib 203 consid. 5i; cfr. anche STA 90.1999.95 dell'8 novembre 2000 consid. 4.2). In tal senso la legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN; RL 480.100), entrata in vigore il 1° marzo 2002, prevede che le misure di protezione per le componenti naturali particolarmente degne di protezione (tra cui i biotopi, cfr. art. 2 cpv. 2 e 8 LCN) d'importanza locale sono stabilite dal piano regolatore (cfr. art. 16 cpv. 1 LCN; per quelle d'importanza nazionale e cantonale, cfr. invece art. 13 e 14 LCN). In questo senso, la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) prevede in particolare l'istituzione di zone di protezione (cfr. art. 20 LST e art. 27 IX lett. a del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL 701.110). Disciplina più o meno analoga era prevista dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365; art. 28 cpv. 2), che demandava alle rappresentazioni grafiche di fissare le zone di protezione dei beni naturalistici (lett. f), ma anche i vincoli speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la protezione delle acque, del paesaggio e dei suoi contenuti naturalistici (lett. h).
2.3. Il piano regolatore di Mezzovico-Vira prevede una specifica tutela per le componenti naturalistiche, segnatamente per gli elementi naturali protetti (EN), che sono regolati all'art. 22 NAPR e raffigurati sul piano del paesaggio. Tale disciplina è stata adottata nell'ambito della revisione del PR approvata dal Consiglio di Stato il 9 giugno 1999 (ris. n. 2539), dunque sotto l'egida dell'art. 28 cpv. 2 LALPT (cfr. per l'esempio di una norma analoga, STA 90.1994.225 del 29 febbraio 1996 consid. B e 6). In base all'art. 22 cpv. 1 NAPR, sono considerati elementi naturali protetti i seguenti beni e/o ambienti di particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico:
EN 1 i corsi d'acqua, le acque stagnanti e le loro rive naturali EN 2 i biotopi umidi EN 3 i muri a secco EN 4 le siepi e boschetti indicati nel Piano del paesaggio EN 5 le selve castanili indicate nel Piano del paesaggio EN 6 i singoli alberi indicati nel Piano del paesaggio EN 7 i massi coppellati. Il cpv. 2 della norma vieta in generale qualsiasi manomissione o intervento che possa modificarne l'aspetto, le caratteristiche e/o l'equilibrio presente.
2.4. In concreto il fondo dedotto in edificazione è gravato da uno speciale vincolo "siepi e boschetti" (EN4) raffigurato sul piano del paesaggio. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tale restrizione è chiara e sufficientemente definita: il citato piano permette di affermare senza equivoci che il vincolo - che non costituisce all'evidenza un semplice inventario
2.5. Ciò detto, altrettanto certo è che con il vincolo in questione ("siepi e boschetti") il PR abbia inteso istituire una specifica tutela per questo tipo di biotopo, degno di protezione ai sensi della LPN (art. 18 cpv. 1bis LPN in combinato disposto con l'art. 18b LPN). Lo si può anzitutto dedurre dal cpv. 4 dell'art. 22 NAPR, che rimanda espressamente al (previgente) art. 18d LPN (per l'assunzione degli oneri derivanti dalla protezione e manutenzione di biotopi d'importanza locale e regionale). Lo conferma poi inequivocabilmente lo studio, richiamato dal rapporto di pianificazione, delle componenti naturalistiche e paesaggistiche di __________ del febbraio 1993 su cui si è fondato il PR (cfr. pag. 16 "... siepi e boschetti sono esplicitamente protetti dalla LPN", cfr. doc. 5 allegato alla risposta del 30 gennaio 2015 di RI 1 al Governo). Secondo il citato studio, le siepi e i boschetti hanno in generale un'importanza naturalistica (e paesaggistica) di diversificazione del territorio e delle sue componenti floristiche e faunistiche. In un contesto di sfruttamento intensivo del territorio, come è il caso del fondovalle di Mezzovico-Vira, l'importanza di queste strutture è determinante per il mantenimento di un certo equilibrio ecologico (cfr. pag. 10). In particolare, questo genere di biotopo va tutelato per la sua flora variata, che forma un ambiente diversificato dal quale numerose specie animali traggono vantaggio (nella misura in cui offrono rifugi alla selvaggina, luoghi d'appostamento a predatori, nascondigli ad animali attivi al crepuscolo, posti di nidificazione a numerosi uccelli, quartieri invernali a piccoli mammiferi che vanno in letargo, ecc.). Le siepi, soggiunge lo studio (cfr. pag. 16), contribuiscono inoltre a consolidare il terreno, a frenare il vento e a strutturare il paesaggio. Lo spazio vitale sul terreno del ricorrente - di apprezzabile estensione prescindendo dagli indebiti tagli della flora evocati dal Governo, che si sono susseguiti nel tempo (2004 e 2011, cfr. immagini aeree tra il 2001 e il 2012, pubblicate sul citato geoportale federale; foto doc. F, G e H prodotte dai resistenti al Governo; cfr. inoltre giudizio del Consiglio di Stato del 19 settembre 2017, pag. 7) - va pertanto considerato un biotopo d'importanza locale ai sensi dell'art. 18 LPN, protetto dal piano regolatore.
3.1. Di principio, l'art. 22 cpv. 2 NAPR vieta come detto qualsiasi manomissione o intervento su queste componenti naturali. Il cpv. 5 conferisce nondimeno al municipio, a facoltà di concedere deroghe, sentito il preavviso dell'autorità cantonale competente. Tale disposizione, in quanto riferita ai biotopi ai sensi dell'art. 18 LPN, va letta alla luce del diritto di rango superiore, segnatamente dell'art. 18 cpv. 1ter LPN e 14 cpv. 6 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991 (OPN; RS 451.1), e delle norme cantonali d'attuazione. Lo stesso ricorrente lo ha ribadito a più riprese. In base al quadro federale, i biotopi degni di protezione d'importanza regionale e locale - ancorché non godano di una tutela assoluta (cfr. Karl Ludwig Fahrländer, Kommentar NHG, Zurigo 1997, n. 26 ad art. 18; Hans Maurer, Kommentar NHG, Zurigo 1997, n. 24 ad art. 18b) - devono di principio essere tutelati da possibili pregiudizi (cfr. DTF 117 Ib 243 consid. 3b; Keller, op. cit., pag. 168 seg.). Un intervento di natura tecnica suscettibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde a un'esigenza preponderante (cfr. art. 14 cpv. 6 OPN, che elenca anche gli aspetti determinanti per la valutazione del biotopo nell'ambito della ponderazione degli interessi lett. a-d). Secondo dottrina e giurisprudenza, ciò presuppone che siano considerate soluzioni alternative, che implichino ad esempio uno spostamento della costruzione o una riduzione dell'intervento sul biotopo (cfr. STF 1C_648/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 4.1; Keller, op. cit., pag. 168 seg.; Thierry Largey, Le cadre juridique des atteintes licites et illicites à la nature et au paysage, in: RDAF I 2014, pag. 535 segg., pag. 550 seg.; cfr. anche Verwaltungsgericht des Kantons Bern del 22 luglio 2015, in: URP 2015 pag. 735 segg., pag. 742). Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare un intervento tecnico su un biotopo, chi opera deve prendere misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente (cfr. art. 18 cpv. 1ter LPN). Queste tre misure sono gerarchicamente organizzate: la sostituzione confacente entra in linea di conto solo quando sia dimostrato che non è possibile il rispetto (totale o parziale) del biotopo o, sussidiariamente, il ripristino (cfr. DTF 140 II 262 consid. 9.3; STF 1A.137/2002 citata consid. 4.1.2; Fahrländer, op. cit., ad art. 18 LPN, n. 34; Largey, op. cit., pag. 563 e rimandi). Per ripristino s'intende in particolare la ricreazione del biotopo nel medesimo luogo, ovvero la sua ricostituzione nello stato quo ante (cfr. al riguardo: Fahrländer, op. cit., n. 36 ad art. 18; Largey, op. cit., pag. 558; URP 2015, pag. 742); la sostituzione confacente tende invece alla ricreazione durevole - in un altro luogo - di un biotopo il più equivalente possibile a quello distrutto, laddove l'equivalenza va valutata sia dal profilo quantitativo (estensione e superficie) che qualitativo (per funzione e valore ecologico). La misura deve comunque essere sensata e proporzionata (cfr. STF 1A.104/2001 citata consid. 5.2; Fahrländer, op. cit., n. 37 seg. ad art. 18; Largey, op. cit., pag. 559 seg. e rimandi). A livello cantonale, la LCN e il relativo regolamento riprendono in sostanza i medesimi principi e provvedimenti degli art. 18 cpv. 1ter LPN e 14 cpv. 6 OPN, nel caso d'interventi suscettibili di pregiudicare biotopi degni di protezione (cfr. art. 9 LCN e art. 11 del regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura del 23 gennaio 2013; RLCN; RL 480.110).
3.2. In concreto, i due nuovi edifici (in particolare casa A), con la strada d'accesso su via __________ e le opere esterne invadono in gran parte la fascia gravata dal vincolo dell'elemento naturale EN4 (siepi e boschetti), così come definita dal piano del paesaggio (cfr. supra consid. 2.4). Il progetto non si confronta compiutamente con tale aspetto, limitandosi a proporre una sostituzione confacente dell'elemento, mediante la messa a dimora di una siepe formata da essenze diverse (prugnolo, evonimo, ecc.), su un'area ristretta (ca. 80 mq), su un terrazzamento ai piedi della strada d'accesso (cfr. complemento relazione tecnica 2 aprile 2014). Soluzione, questa, che risulta manifestamente insufficiente e insuscettibile di essere approvata, come nell'esito concluso dal Governo.
3.3. Premessa necessaria per una sostituzione confacente ai sensi dell'art. 18 cpv. 1ter LPN, e quindi anche per una deroga al divieto di manomissione ex art. 22 cpv. 5 NAPR, è infatti anzitutto la dimostrazione - che incombe all'istante in licenza -dell'indispensabilità di un intervento tecnico pregiudizievole sul biotopo protetto, oltre all'esistenza di un interesse preponderante alla sua distruzione (art. 14 cpv. 6 OPN). Aspetti, questi, che presuppongono non solo un esame attento, mediante studio specialistico, della natura e delle caratteristiche del biotopo protetto (tipo, aspetto e funzione ecologica), ma anche di possibili soluzioni alternative, che considerino un minor impatto sull'elemento naturale (e non solo la possibilità di sfruttare al meglio tutte le potenzialità edificatorie; ciò che vale anche ai fini della miglior protezione possibile, cfr. URP 2015 pag. 742; Largey, op. cit., pag. 558). Sennonché, in concreto, il progetto fa astrazione da tutto ciò: ignora entità, caratteristiche e funzioni del biotopo protetto - un vero e proprio boschetto che poteva formare un ambiente variato per diverse specie animali, con una flora differenziata di arbusti e alberi d'alto fusto (cfr. foto di cui ai citati doc. F e G, nonché immagini aeree citate) - accontentandosi di proporre la messa a dimora di una serie di cespugli ornamentali da giardino, su uno spicchio di prato del fondo. Ciò appare tanto più censurabile, ove solo si consideri la scarsa attenzione che l'istante in licenza ha finora riservato all'elemento naturale tutelato, che ha distrutto in buona parte, ancora in tempi recenti - e meglio radendo al suolo gran parte della vegetazione (cfr. doc. E, scritto 5 settembre 2013 e risposta dei resistenti, pag. 4), dopo che il Consiglio di Stato, con giudizio 2 febbraio 2011, gli aveva annullato un precedente permesso di costruzione (anche) per questo motivo (cfr. doc. C prodotto dai resistenti al Governo; cfr. inoltre citate immagini aeree tra il 2001 e il 2012 e foto di cui ai doc. F, G e H). Operazione, questa, da cui l'insorgente non può evidentemente trarre alcun profitto: la distruzione e il danneggiamento di un biotopo protetto - oltre a poter comportare conseguenze penali (cfr. art. 24 LPN e art. 40 LCN) - richiama infatti per principio un obbligo di ripristino integrale (cfr. art. 24e LPN, art. 43 LCN). Ripristino che, se abbinato a una proposta di edificazione del fondo, esige quantomeno una riproduzione puntuale - mediante riscontri oggettivi (quali ad esempio rilievi sul terreno [ceppaie di tronchi, ecc.], fotografie, atti alla base del citato Studio , ecc.) - della flora indebitamente eliminata e della sua importanza per lo spazio vitale. Il progetto non valuta poi alcuna soluzione alternativa o minimizzazione dell'impatto sul biotopo. Di certo il solo bisogno di creare un accesso sulla strada (ove il fondo è largo ca. 6 m) non può giustificare la necessità di eliminare definitivamente il biotopo protetto anche sulla porzione più a sud-est (in particolare, dov'è prevista casa M). Non è poi dato di vedere per quale ragione il fondo debba necessariamente essere costruito con due edifici (che sfruttano tutte le sue potenzialità edificatorie), anziché, ad esempio, con un unico stabile (collocato in posizione il più discosta possibile, ad esempio verso nord-ovest). Nella valutazione andrebbe poi parimenti considerato che - secondo quanto ritenuto dal Governo e ammesso dallo stesso ricorrente (cfr. replica del 24 gennaio 2018, pag. 8) - l'attuale configurazione del fondo sarebbe da ricondurre a un deliberato frazionamento (della part. __________), intervenuto posteriormente all'istituzione del vincolo EN4. Circostanza, questa, che di principio impone di valutare l'indispensabilità della costruzione all'interno del biotopo rispettivamente l'impossibilita di un'edificazione razionale del fondo, prescindendo dal frazionamento (cfr. per analogia quanto vale per le deroghe in ambito forestale: art. 13a cpv. 3 lett. a del regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002; RLCFo; RL 921.110). Già solo per questi motivi, non essendo comprovato alcun bisogno oggettivo di edificare il fondo così come prospettato dall'insorgente (cfr. art. 14 cpv. 6 OPN), rispettivamente di un intervento tanto incisivo sul biotopo protetto (che dovrebbe essere ripristinato integralmente), il progetto non poteva essere approvato
neppure in via di deroga giusta l'art. 22 cpv. 5 NAPR. Tanto basta per confermare il giudizio impugnato che ha annullato la licenza.
3.4. Ad ogni modo, anche se si potesse ammettere la sussistenza di un intervento tecnico indispensabile ai sensi dell'art. 14 cpv. 6 OPN, è evidente che la soluzione "sostitutiva" proposta non può essere ritenuta "confacente" ai sensi dell'art. 18 cpv. 1ter LPN. Appare evidente anche ad un profano che un nuovo spicchio di cespugli di ca. 80 mq - a ridosso della strada e ben più discosto dal riale (con il quale il biotopo poteva anche avere un collegamento funzionale) - non possa essere ritenuto di valore equivalente al boschetto naturale, che si estendeva su buona parte del fondo (ca. 400-500 mq; supra, consid. 2.4). E ciò, anche considerando la striscia prativa antistante la part. __________ indicata dall'UNP. Neppure lo studio __________ prodotto con il progetto 2 si è del resto limitato a considerare un'area tanto esigua e povera d'intervento (cfr. infra, consid. 7). Manifestamente insostenibili e incomprensibili sono quindi le opposte deduzioni dell'UNP, che senza confrontarsi concretamente con le peculiarità del biotopo protetto (estensione, caratteristiche, importanza, ecc.) - come a ragione evidenziato dal Consiglio di Stato - ha sbrigativamente risolto che le misure di "ripristino" prospettate permettevano di "ristabilire la funzione ecologica compromessa dal taglio abusivo" rispettivamente di "migliorare dal punto di vista qualitativo" la struttura e composizione vegetale del biotopo (cfr. duplica del 25 marzo 2015 al Consiglio di Stato).
4.Distanza dai corsi d'acqua
4.1. Secondo l'art. 36a cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, previa consultazione degli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite le funzioni naturali delle acque (lett. a), la protezione contro le piene (lett. b) e l'utilizzazione delle acque (lett. c). Il Consiglio federale, prosegue la norma (cpv. 2), disciplina i dettagli.
4.2. Lo spazio riservato ai corsi d'acqua è concretizzato dall'art. 41a OPAc, che ai cpv. 1 e 2 ne stabilisce la larghezza minima, che non può essere disattesa. All'interno di zone densamente edificate, la larghezza dello spazio riservato alle acque può nondimeno essere adeguata alla situazione di edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene (cfr. cpv. 4 lett. a OPAc). Se non vi si oppongono interessi preponderanti, nel caso in cui le acque sono messe in galleria o sono artificiali o sono molto piccole (cfr. cpv. 5 lett. b-d), è possibile addirittura rinunciare a fissare tale spazio.
4.3. Secondo il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc, i Cantoni determinano lo spazio riservato alle acque conformemente ai parametri fissati dagli art. 41a e 41b OPAc entro il 31 dicembre 2018.
Finché lo spazio riservato alle acque non è determinato, soggiunge il cpv. 2 delle suddette disposizioni transitorie, le prescrizioni per gli impianti di cui all'art. 41c cpv. 1 e 2 OPAc si applicano ad ogni lato lungo le acque in una fascia larga:
a. 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non supera i 12 metri di larghezza;
b. 20 metri, per i corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di larghezza superiore ai 12 metri;
c. 20 metri, per le acque stagnanti con una superficie superiore a 0.5 ettari.
La norma transitoria fissa dunque lo spazio all'interno del quale trovano applicazione i disposti di cui all'art. 41c cpv. 1 e 2 nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della novella legislativa ed il momento in cui la pianificazione del territorio avrà determinato lo spazio riservato alle acque.
4.4. In concreto, lo spazio riservato al riale che scorre a margine della part. , largo tra m 2.41 e m 2.59 (cfr. piante del progetto 2), non è ancora stato determinato in conformità dell'art. 41a OPAc. Fa quindi stato il cpv. 2 lett. a delle disposizioni transitorie della modifica dell'OPAc del 4 maggio 2011, che dichiara applicabili le prescrizioni per gli impianti di cui all'art. 41c cpv. 1 e 2 OPAc ad ogni lato lungo le acque in una fascia larga 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente, fintanto che lo spazio riservato alle acque non sarà determinato mediante vincoli istituiti nell'ambito della pianificazione del territorio (cfr. art. 41 LST e 50 RLst). Lo spazio riservato alle acque secondo l'anzidetta disposizione transitoria ammonta dunque ad una distanza variabile tra m 10.41 e 10.59; da ciò discende che casa D sfora circa per un paio di metri (cfr. pianta PT e 1P) all'interno di questa fascia. Invano il ricorrente censura genericamente che la predetta norma transitoria non sarebbe applicabile poiché sprovvista di una sufficiente base legale. Non è dato di vedere perché il cpv. 2 delle norme transitorie, al pari degli art. 41a e 41b OPAc, non possa essere coperto dal compito conferito al Consiglio federale dall'art. 36a cpv. 2 LPAc. Tale norma intertemporale, che assume la funzione di una zona di pianificazione, mira infatti a garantire che non vengano edificati nuovi impianti indesiderati, finché lo spazio riservato alle acque non sarà definito, pregiudicando gli importanti interessi pubblici perseguiti dall'art. 36a cpv. 1 LPAc (cfr. DTF 140 II 437 consid. 6.2; STF 1C_116/2017 del 28 agosto 2017 consid. 2.3). Tant'è che lo stesso Tribunale federale, in più occasioni, ha già dichiarato queste norme direttamente applicabili anche a procedimenti già in corso, riconoscendo così anche al Consiglio federale la facoltà di emanare la disciplina transitoria (cfr. DTF 139 II 243 consid. 4.2; STF 1C_444/2015 del 14 marzo 2016 consid. 3.5; cfr. anche Jannette Kehrli, Bauen im Gewässerraum und Uferstreifen, in: URP 8/2015, pag. 681 segg., pag. 694). La tutela assicurata da tale normativa vale inoltre anche per i corsi d'acqua artificiali e quelli messi in galleria (cfr. STF 1C_444/2015 del 14 marzo 2016 consid. 3.6.5). Da respingere è quindi anche l'obiezione del ricorrente riferita al fatto che il corso d'acqua sarebbe parzialmente incanalato e/o artificiale, rispettivamente al richiamo all'art. 41a cpv. 5 lett. c OPAc: quest'ultima norma, applicabile solo nel quadro della procedura pianificatoria volta alla fissazione dello spazio riservato alle acque, è in effetti potestativa (Kann-Vorschrift) e nulla muta al principio per cui, fino a quel momento, tutto lo spazio riservato ai corsi d'acqua deve essere mantenuto libero rispettivamente tutelato (cfr. STF 1C_444/2015 del 14 marzo 2016 consid. 3.6.5).
4.5. Ciò detto, resta da verificare se il progetto possa essere autorizzato in base all'art. 41c cpv. 1 OPAc, dichiarato applicabile dal cpv. 2 lett. a delle citate norme transitorie.
5.5.1. Giusta l'art. 41c cpv. 1 prima frase OPAc, nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti. Sempreché non vi si oppongano interessi preponderanti, l'autorità può concedere autorizzazioni nei casi contemplati dalle lett. a-c del cpv. 1 seconda frase OPAc. In particolare, per quanto qui interessa, può autorizzare la realizzazione dei seguenti impianti:
a. impianti conformi alla destinazione della zona in zone densamente edificate;
abis. impianti conformi alla destinazione della zona al di fuori di zone densamente edificate, su singole particelle non edificate all'interno di una successione di particelle edificate.
5.2. Il Tribunale federale si è più volte chinato sulla nozione di zone densamente edificate di cui all'art. 41c cpv. 1 lett. a OPAC. Questo concetto - che deve essere interpretato unitariamente a livello federale, in modo restrittivo (cfr. DTF 140 II 428 consid. 7; STF 1C_8/2016 del 18 gennaio 2016 consid. 3.5 in RtiD II-2016 n. 46) - è previsto non solo dall'art. 41c cpv. 1 OPAc, ma anche dagli art. 41a cpv. 4 e 41b cpv. 3 OPAc nell'ambito della definizione a livello pianificatorio dello spazio riservato alle acque, adattabile alla situazione di edificazione. Tale nozione, ha sottolineato l'Alta Corte, richiede un perimetro di osservazione sufficientemente esteso, coincidente, perlomeno nei comuni piccoli, con il territorio comunale, ma focalizzando l'attenzione sui terreni lungo le acque. Il territorio dev'essere già densamente (vale a dire più che ampiamente) edificato e deve sussistere un interesse pianificatorio all'edificazione densificata nello spazio riservato ai corsi d'acqua - ciò che vale in particolare per quartieri cittadini e nuclei di villaggio attraversati da fiumi (DTF 140 II 428 consid. 7; cfr. STF 1C_8/2016 citata consid. 3.4). Interesse che di regola invece non sussiste per i territori periferici (cfr. DTF 143 II 77 consid. 2.7, con riepilogo della giurisprudenza).
5.3. L'art. 41c cpv. 1 lett. abis OPAc - in vigore dal 1° maggio 2017 (RU 2017 2585) - consente dal canto suo di autorizzare impianti (conformi alla destinazione di zona) anche al di fuori di zone densamente edificate, e meglio su singole particelle non edificate all'interno di una successione di particelle edificate. Questa recente disposizione mira ad allentare il concetto di zone densamente edificate sviluppato dalla giurisprudenza, ammettendo limitate eccezioni anche al di fuori delle stesse, ad esempio, in quartieri esterni ove non sussiste un interesse all'edificazione densificata (cfr. Christoph Fritzsche, Die Bedeutung des Begriffs «dicht überbaut», in: URP 7/2016, pag. 757 segg., pag. 780 seg.; Berenice Iten, Die Revision der Vorschriften zum Gewässerschutzverordnung, in: URP 7/2016, pag. 800 segg., pag. 811 seg.). Secondo il rapporto esplicativo concernente la modifica dell'OPAc (pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017) del 22 marzo 2017, può infatti accadere che in determinate situazioni il fatto di lasciar libero lo spazio riservato alle acque su singole particelle (di regola già urbanizzate) non edificate lungo il corso d'acqua non possa portare benefici a lungo termine per le acque. E questo poiché lo spazio riservato alle acque rimane comunque più ridotto a causa di impianti esistenti tutelati a lungo termine. Tale norma è dunque volta a permettere di colmare questi vuoti edificatori (cfr. anche Iten, op. cit., pag. 812).
5.4. Se il requisito della zona densamente edificata rispettivamente di una particella non edificata ai sensi della lett. abis dell'41c cpv. 1 OPAc è soddisfatto, l'autorità deve verificare in una seconda fase se al rilascio del permesso si oppongono interessi pubblici preponderanti, quali le esigenze della protezione contro le piene, la protezione della natura e del paesaggio o l'interesse della collettività ad un accesso agevolato delle rive dei laghi (art. 3 cpv. 2 lett. c LPT; cfr. DTF 140 II 437 consid. 6; cfr. anche Iten, op .cit., pag. 811). Va inoltre ricordato che il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 OPAc non deve pregiudicare negativamente la futura pianificazione degli spazi riservati alle acque e alla loro rivitalizzazione. Lo spazio riservato alle acque dalle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc assume, infatti, come detto, la funzione di una zona di pianificazione, il cui scopo è garantire che non vengano edificati nuovi impianti indesiderati, finché questa fascia non sarà definita secondo l'art. 41a OPAc (cfr. DTF 140 II 437 consid. 6.2; STF 1C_116/2017 citata consid. 2.3).
5.5. 5.5.1. In concreto, l'Ufficio dei corsi d'acqua ha ritenuto dati gli estremi per concedere una deroga ai sensi dell'art. 41c OPAc per casa D__________, che invade per circa un paio di metri lo spazio da osservare giusta il cpv. 2 delle norme transitorie. Dinnanzi al Governo ha in sostanza precisato che il fondo si situerebbe all'interno di una zona densamente edificata secondo la direttiva federale "Spazio riservato alle acque nelle zone urbane" del 18 settembre 2013, facendo riferimento all'esempio 3 (che concerne un esempio di "vuoto pianificatorio", Baulücke). Ad opposta conclusione è approdato il Governo che, su questo punto, ha rilevato come il fondo confini a valle con terreni edificati (part. __________, __________, __________ e __________), ma verso nord-ovest, prendendo in considerazione una porzione più ampia della mappa catastale, vi sarebbero ancora ampie porzioni di territorio prive di costruzioni. Il fondo, tutto sommato, si troverebbe inoltre in una posizione periferica rispetto ai due principali insediamenti di Mezzovico-Vira. Nell'esito, tale conclusione va condivisa.
5.5.2. Il fondo del ricorrente (part. __________) si trova all'interno della zona residenziale estensiva unifamiliare (REU) che si sviluppa tra i due nuclei storici di Mezzovico-Vira, contraddistinta - come già si deduce dalla sua designazione - da un'edificazione di tipo estensivo (con un indice di sfruttamento contenuto, 0.4, cfr. art. 29 NAPR) e una vocazione prettamente abitativa. In questo comparto sono infatti di principio ammesse solo costruzioni singole con un'abitazione principale e un secondo appartamento (cfr. art. 33 NAPR). Si tratta quindi essenzialmente di un quartiere residenziale che, malgrado non presenti così tanti fondi ancora liberi da edificazioni come indicato dal Governo, va senz'altro considerato esterno ai centri del villaggio di Mezzovico-Vira (che ha meno di 1'400 abitanti). Focalizzando l'attenzione sui fondi lungo le acque, si può osservare che tutto sommato poche costruzioni in zona REU invadono veramente lo spazio riservato al riale, sulla sponda est (cfr. in particolare sulla part. __________, confinante a sud-est, e sulla part. __________, situata più a nord, verso il bosco). Altre tre costruzioni, come ben risulta dal piano esame distanza (doc. V) prodotto dal ricorrente, lo invadono in misura davvero minima (solo l'angolo degli edifici sulle part. __________ e __________) o comunque inferiore a 1 m (part. __________). Se poi si considera tutta la sponda est che discende verso la strada cantonale, con la zona agricola, la casa dei bambini (zona EP 3, part. __________), le aree verdi (zona AP 21) e a seguire la zona industriale, lo spazio riservato alle acque risulta a prima vista ancor più libero da edificazioni (cfr. piano doc. V e foto doc. VI allegati alla duplica del 13 aprile 2015, carta topografica annessa alla domanda di costruzione, piani delle zone e AP-EP). Altrettando poco edificata risulta poi la sponda ovest, soprattutto in corrispondenza dell'ampio comparto con le scuole elementari (part. __________) circondate da spazi verdi (EP2), che fronteggia il comparto REU (cfr. citati piani). Alla luce di tutto ciò, con il Governo non si può che concludere che il territorio in cui è situato il fondo (part. __________) non costituisce una zona densamente (vale a dire più che ampiamente) edificata ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 lett. a OPAc, nella quale sussista un interesse pianificatorio all'edificazione densificata nello spazio riservato ai corsi d'acqua (cfr. STF 1C_8/2016 citata consid. 3.4). Il fondo non costituisce un "vuoto edificatorio" (cosiddetta Baulücke) all'interno di una simile zona (come sommariamente ritenuto dall'UCA, riferendosi a un esempio diverso), ma neppure - all'evidenza - una singola particella non costruita all'interno di una successione di particelle edificate ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 lett. abis OPAc, in cui lo spazio riservato alle acque è già pregiudicato dalla presenza di edifici tutelati a lungo termine e si può eccezionalmente escludere a priori un beneficio per le acque, da un punto di vista ecologico. In tal senso non è invece decisivo il solo fatto che il riale possa anche essere parzialmente arginato e/o incanalato (cfr. consid. 4.4). Anche per questi motivi, a giusta ragione il Governo ha quindi annullato la licenza edilizia.
6.Stante quanto precede, rendendosi superfluo l'esame delle ulteriori censure che non potrebbero all'evidenza condurre ad altro risultato, la decisione impugnata del 27 gennaio 2016 è confermata. Il ricorso (a) è respinto di conseguenza.
Ricorso (b): Progetto 2
7.1. In concreto, il progetto 2 presenta essenzialmente i medesimi difetti della precedente domanda di costruzione. Al di là dello studio specialistico () che lo accompagna, nulla ha mutato per rapporto all'ubicazione delle costruzioni, che si sovrappongono ancora in modo importante (soprattutto casa M e la strada d'accesso) alla fascia protetta dal piano del paesaggio (così come già illustrata, cfr. supra consid. 2.4). Basta un confronto tra i piani per rendersene conto; lo conferma peraltro anche una semplice lettura di confronto con le fotografie (cfr. immagini aeree swisstopo citate). Pure in questo caso l'insorgente non dimostra tuttavia l'indispensabilità di edificare il complesso di costruzioni all'interno del biotopo tutelato, ovvero di un intervento tecnico ai sensi dell'art. 18 cpv. 1ter LPN (cfr. anche Largey, op. cit., pag. 542). Il citato studio trascura la natura, le caratteristiche e l'importanza dello spazio vitale effettivamente protetto dal PR, limitandosi a una fotografia della situazione attuale del fondo (cfr. pag. 2): descrive la presenza di alcuni muri a secco (per lo più decadenti), pochi vecchi alberi da frutto, l'assenza di elementi arbustivi e una vegetazione erbacea priva di particolarità botaniche. Non considera quindi la variegata flora, anche d'alto fusto, che contraddistingueva il biotopo - prima di essere in gran parte rasa al suolo dal proprietario - né le sue funzioni. Tanto meno la sua effettiva estensione e ubicazione (ca. 400-500 mq). Lo studio non esamina inoltre particolari soluzioni alternative (spostamento, riduzione del volume, ecc.). Al di là delle considerazioni sull'accesso, la cui ubicazione può effettivamente risultare condizionata dalla strada, nemmeno il ricorrente tenta invero di spiegare per quale ragione il suo fondo - a maggior ragione tenendo conto del citato frazionamento messo in luce dal Governo (cfr. giudizio impugnato, pag. 7) - non possa essere edificato diversamente (magari senza sfruttare al meglio tutte le sue potenzialità), riducendo al minimo l'impatto sul biotopo. Già per tale motivo, analogamente a quanto rilevato per il primo progetto alle cui considerazioni si rimanda integralmente (consid. 2 e 3), non può che essere confermato il giudizio governativo che ha annullato la licenza edilizia del 27 ottobre 2016.
7.2. Come stabilito dalla precedente istanza, neppure la soluzione sostitutiva prospettata dal progetto 2 può ad ogni modo essere ritenuta confacente ai sensi dell'art. 18 cpv. 1ter LPN. Lo studio __________ allegato alla domanda non si prefigge in effetti la ricreazione di un biotopo il più equivalente possibile a quello distrutto - con cui come detto non si confronta -, ma il recupero di altri "elementi naturali e semi-naturali presenti" (cfr. pag. 3). Punto di partenza non è quindi lo spazio vitale tutelato e le sue funzioni, ma, come eccepiscono i vicini, altre componenti (quali i muri a secco) non considerate dal piano regolatore. In queste circostanze, per quanto anche il fine di creare un nuovo habitat per la piccola fauna terrestre e per l'avifauna (realizzando nicchie nei muri a secco e un piccolo varco nel muro a confine verso il riale quale collegamento faunistico, oltre alla posa di 55 arbusti autoctoni: prugnolo selvatico, biancospino, olivello spinoso, ecc.) possa essere ritenuto corretto e degno di nota (come anche indicato dal Governo), è evidente che ciò non basta per rendere la sostituzione confacente. Non è invero dato di vedere come il ripristino di due muri a secco con una piccola nicchia o la messa a dimora di piante ornamentali su una striscia di prato larga 3 m (che non si distingue più di tanto dal giardino delle abitazioni attigue, cfr. anche pianta PT e rendering dei progetti 1 e 2), possano avere la medesima funzione di un vero e proprio boschetto formato da una diversificata flora, con vari arbusti e alberi d'alto fusto, da cui evidentemente diverse specie animali potevano trarre profitto (cfr. foto doc. 2, 3 e 4 prodotte con la risposta del 4 dicembre 2017, che corrispondono alle foto di cui ai già citati doc. F, G e H; cfr. inoltre supra, consid. 2.5). Neppure lo studio naturalistico lo spiega. Tanto meno il ricorrente. Ancora troppo importante è inoltre la riduzione quantitativa: da 400-500 mq a circa trecento (cfr. planimetria annessa allo studio __________). Aspetti, tutti questi, passati sotto silenzio dall'UNP - che, come per il progetto 1, ha dedotto che vi sarebbe un ristabilimento della funzione ecologica dell'elemento EN4 e un aumento del valore ecologico, ma senza in realtà procedere ad alcun paragone concreto con entità e importanza del biotopo protetto e con il suo stato prima dell'abbattimento abusivo delle piante (cfr. avviso cantonale n. 98032 e risposta del 16 gennaio 2017 al Governo) - e che rendono ancora una volta la sua valutazione, fatta propria dal Municipio, insostenibile.
7.3. A fronte di tutto ciò, si deve pertanto ritenere che non sono date le premesse per una deroga al divieto di manomissione del biotopo ai sensi dell'art. 22 cpv. 5 NAPR e del diritto federale su cui si fonda, come a ragione stabilito dall'Esecutivo cantonale. Invano il ricorrente lamenta in questa sede una violazione dell'autonomia comunale: trattandosi di un oggetto protetto ai sensi dell'art. 18 LPN in combinato disposto con l'art. 18b LPN, l'art. 22 NAPR non ha in concreto una propria portata autonoma (cfr. per analogia, DTF 133 II 220 consid. 2.7). Attraverso questa disposizione, il Comune non potrebbe insomma autorizzare interventi edilizi che si pongono in contrasto con i requisiti minimi di diritto federale (art. 18 cpv. 1ter LPN, art. 14 cpv. 6 OPN), ripresi anche dal diritto cantonale (art. 9 LCPN, art. 11 RLCN).
Da ultimo, parimenti da respingere è la generica doglianza con cui l'insorgente lamenta ora una violazione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.). Tale garanzia tutela in effetti unicamente l'esercizio legittimo della proprietà privata; la garantisce quindi solo nei limiti tracciati dall'ordinamento giuridico nell'interesse pubblico, in particolare considerando le esigenze della pianificazione del territorio e della protezione della natura (cfr. DTF 117 Ib 243 consid. 3a, 111 Ib 213 consid. 6c; STF 1C_330/2012 del 22 aprile 2013 consid. 6). Nella misura in cui è volta a contestare il vincolo pianificatorio sul suo fondo in quanto tale, la censura cade comunque nel vuoto, ritenuto che, come detto, tale restrizione non può di principio essere rimessa in discussione in questa procedura (cfr. supra, consid. 3).
Nel progetto in questione casa D__________ è stata accorciata di circa m 1.60 per aumentare la distanza dal vicino riale (cfr. piante di progetto). Tale correttivo non basta tuttavia ancora a rendere l'edificio conforme dal profilo delle distanze dalle acque (art. 41c cpv. 1 OPAc): lo esclude la presenza del pozzo luce ai piedi del-
la facciata sud-ovest, che continua a invadere per circa m 0.70 lo spazio riservato al riale __________ (cfr. pianta PT). Per principio, tale spazio deve infatti essere rispettato anche dalle costruzioni interrate (cfr. Christoph Fritzsche, in: Hettich/Jansen/Norer, Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und Wasserbaugesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 113 ad art. 36a). Insostenibile è l'opposta deduzione del Governo, che ha ritenuto applicabile una fascia larga solo 8 m (a dispetto di quanto riportato sulle stesse piante di progetto): la larghezza dell'alveo (da m 2.41 a 2.59) va infatti cumulata agli 8 m che concorrono a definire lo spazio da applicare a ogni lato lungo le acque in base al chiaro testo del cpv. 2 lett. a delle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc ("8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente"; cfr. supra, consid. 4.3 e 4.4). Considerato che non può entrare in questione un'autorizzazione ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 secondo periodo OPAc - dal momento che il fondo non si trova in una zona densamente edificata (lett. a), né costituisce una singola particella non edificata all'interno di una successione di fondi edificati (lett. b), così come già indicato al consid. 5 -, occorre inevitabilmente concludere che il progetto, non essendo evidentemente ad ubicazione vincolata, si pone in contrasto con l'art. 41c cpv. 1 OPAc. D'altra parte, nulla avrebbe impedito al ricorrente di progettare diversamente questa parte dell'edificio. Contrariamente a quanto egli afferma, al difetto non può invece essere posto rimedio in questa sede semplicemente sopprimendo il pozzo, poiché esso costituisce lo sbocco della termopompa, come a ragione annotano i vicini resistenti. Ne discende che, anche per questo motivo, il progetto, così come impostato, non risulta conforme al diritto.
9.Alla luce dei difetti sin qui emersi, occorre concludere che il giudizio del Governo che ha annullato la licenza edilizia merita senz'altro conferma. Ritenuto che il progetto richiede un apprezzabile ripensamento, soprattutto per rispettare maggiormente il biotopo protetto, anche in questo caso si può prescindere dall'esaminare le ulteriori puntuali eccezioni sollevate dai resistenti (rettifica per il sorpasso di SUL, larghezza del terrapieno a valle di casa D__________, ecc.), che non potrebbero ad ogni modo portare a miglior esito. Il ricorso (b) è di conseguenza respinto.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
I ricorsi (a) e (b) sono respinti.
La tassa di giustizia di fr. 2'600.- è posta a carico di RI 1, il quale è inoltre tenuto a rifondere a CO 3 e CO 4 un importo di complessivi fr. 2'600.-, a titolo di ripetibili per questa sede. All'insorgente va restituito l'importo (fr. 1'000.-) versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera