Incarto n. 52.2017.47

Lugano 22 maggio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Marco Lucchini, giudice presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso 23 gennaio 2017 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione 18 gennaio 2017 (n. 189) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 19 dicembre 2016 con cui la Sezione della circolazione gli ha ordinato di sottoporsi a un accertamento medico e laboratoristico preliminare della sua idoneità alla guida di veicoli a motore;

ritenuto, in fatto

A. Il ricorrente RI 1, studente, è nato il __________ 1991 ed è titolare di una licenza di condurre.

B. a. Il 21 luglio 2016, egli è stato interrogato dalla polizia cantonale in relazione ai suoi acquisti e consumi di canapa. In quell'occasione l'insorgente ha ammesso che gli capitava di consumare un paio di spinelli a settimana (...) alla sera al mio domicilio per rilassarmi un po'. Dopo aver indicato di aver iniziato a far uso della sostanza all'incirca nel 2013, ha quantificato il suo consumo mensile in al massimo 10 grammi di marijuana (per un totale di circa 300 g negli ultimi 3 anni; cfr. verbale d'interrogatorio 21 luglio 2016 annesso al rapporto di polizia 2 dicembre 2016).

b. Preso atto di queste risultanze e valutato il caso di poca entità, il 15 dicembre 2016 il competente Procuratore pubblico ha emanato nei confronti di RI 1 un decreto di non luogo a procedere per il reato di contravvenzione all'art. 19a cpv. 1 della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), ammonendolo però formalmente (art. 19a cpv. 2 LStup).

C. Preso atto del contenuto del citato rapporto di polizia, che le era stato frattanto trasmesso, il 19 dicembre 2016 la Sezione della circolazione ha ordinato nei confronti del ricorrente un accertamento medico e laboratoristico preliminare della sua idoneità alla guida di veicoli a motore a cura del medico del traffico SSML, dr. med. Mariangela De Cesare (invitandolo a prendere contatto con quest'ultimo e precisando che i costi della visita medica e di laboratorio, regolati in anticipo, sarebbero stati a suo carico). Gli ha inoltre impartito un termine di 30 giorni per produrre il relativo certificato, preavvisandolo che in caso di mancato rispetto avrebbe emanato una revoca preventiva della licenza di condurre (con ordine di sottoporsi a perizia specialistica di medicina del traffico). Ad un eventuale ricorso è stato tolto l'effetto sospensivo.

D. Con giudizio 18 gennaio 2017, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1 avverso il predetto provvedimento, che ha confermato, levando a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo. Il Governo ha in sostanza ritenuto che la misura, alla luce delle risultanze del decreto di non luogo a procedere e del verbale d'interrogatorio del ricorrente, fosse giustificata. L'esame preliminare ordinato sarebbe un mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per stabilire se sussistono ancora le condizioni per il mantenimento della licenza di condurre.

E. Avverso quest'ultimo provvedimento, RI 1 si aggrava dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Riproponendo le tesi rimaste inascoltate in prima istanza, il ricorrente contesta in particolare che vi siano gli estremi per pronunciare il controverso provvedimento emesso nei suoi confronti. In particolare nega che il suo consumo limitato di canapa (al massimo un paio di volte a settimana, di regola alla sera), possa giustificare un accertamento preliminare della sua idoneità. Tanto più, aggiunge, che la maggior parte del tempo risiede quale studente a __________, dove si sposterebbe solo con i mezzi pubblici. Ritiene il provvedimento ingiustificato e sproporzionato, evidenziando inoltre di avere un'ottima reputazione di conducente.

F. All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Governo, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal provvedimento impugnato di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  1. 2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono mai state o non sono più adempite (art. 16 cpv. 1 legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958; LCStr, RS 741.01). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). II Tribunale federale reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando l'interessato non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'influsso di queste sostanze (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1; 127 II 122 consid. 3c, 124 II 559 consid. 3d). Secondo la giurisprudenza, un regolare, ma controllato e moderato consumo di canapa, non porta in sé alla conclusione di inidoneità alla guida. A questo riguardo, sono pure determinanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il suo comportamento nell'ambito della circolazione stradale e la sua personalità (DTF 128 II 335 consid. 4a; STF 1C_487/2016 del 7 aprile 2017, consid. 2.1; 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.4; 1C_446/2012 del 26 aprile 2013 consid. 3.1).

2.2. Secondo l'art. 15d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a - e). Due fra queste, sono la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la presenza a bordo di stupefacenti, che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza (lett. b). La giurisprudenza del Tribunale federale ammette dal canto suo la possibilità di ordinare un chiarimento medico nel caso in cui vi sia un sospetto di dipendenza dall'alcol o da stupefacenti, segnatamente allorquando sussistono concreti indizi che portano seriamente a dubitare dell'idoneità alla guida del conducente (STF 1C_487/2016 citata, consid. 2.2; 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_248/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 4, 1C_256/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2). Per ordinare delle verifiche non occorre invece che l'interessato sia sorpreso alla guida di un veicolo sotto l'influsso di stupefacenti, né che conduca un veicolo con a bordo degli stupefacenti (STF 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.6, 1C_446/2012 del 26 aprile 2013 consid. 3.2). Ciò in particolare ove si consideri che, come visto, l'elenco dell'art. 15d cpv. 1 lett. a-e LCStr non è esaustivo (STF 1C_487/2016 citata, consid. 2.2 e rimandi). La giurisprudenza riconosce inoltre la possibilità di trarre dal rifiuto del conducente di collaborare alla verifica della sua idoneità, conclusioni per lui negative (cfr. DTF 124 II 559 consid. 5a; STF 1C_487/2016 citata, consid. 2.2).

  1. 3.1. In concreto, la Sezione della circolazione, fondandosi sulle risultanze del citato rapporto di polizia, ha disposto nei confronti del ricorrente un accertamento medico e laboratoristico preliminare della sua idoneità alla guida, al fine di determinare l'esistenza o meno di un quadro di abuso tale da diminuire l'idoneità alla guida di veicoli a motore. Ad analoga conclusione è in sostanza approdato il Governo, tutelando tale provvedimento. Questa deduzione, come contesta il ricorrente, non può essere confermata.

3.2. Dagli atti emerge che RI 1 ha dichiarato di consumare canapa un paio di volte alla settimana, di regola alla sera, rispettivamente un quantitativo di ca. 10 g al mese. Ora un tale consumo - che dovrebbe corrispondere verosimilmente a circa un paio di spinelli, 2 volte alla settimana (cfr. STA 52.2015.467 del 2 settembre 2016, consid. 4 e rimandi [confermata dalla STF 1C_487/2016 citata], laddove è stato ritenuto che un consumo di 0,5 gr di canapa al giorno, equivale all'incirca a un joint giornaliero) - deve tutto sommato essere considerato regolare, ma moderato e controllato, così come afferma il ricorrente richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale. Nella sentenza 1C_556/2012 del 23 aprile 2013, l'Alta Corte, pronunciandosi sul caso di un conducente che da decenni fumava circa 4 spinelli alla settimana, ha in effetti concluso che tale consumo (regolare, controllato e moderato) - da solo - non fosse sufficiente per temere un pregiudizio all'idoneità alla guida e giustificare un accertamento di medicina del traffico; e ciò, in assenza di altri indizi negativi concreti (consumi con altre sostanze, ecc.) e a fronte, invece, di una reputazione di conducente immacolata (cfr. in senso analogo anche la STF 1C_513/2015 del 18 febbraio 2016, concernente un conducente incensurato, incappato in un controllo di polizia quale passeggero, che in base al contestato rapporto di polizia aveva dichiarato di fumare cannabis una volta a settimana). Circostanze, queste, che si ritrovano per analogia anche nella presente fattispecie, ove solo si consideri che - al di là dei consumi dichiarati dal ricorrente - non vi sono altri indizi a suo carico che inducano a temere che egli abbia una ridotta capacità di scindere l'uso della canapa dalla guida di un veicolo a motore rispettivamente che presenti più di altri il rischio di mettersi alla guida sotto l'influsso di stupefacenti. RI 1 non è stato fermato mentre si trovava alla guida sotto l'influsso di sostanze e, quale conducente, non ha precedenti a suo carico, segnatamente per guida in stato d'inettitudine. Ancorché una parte della dottrina suggerisca sempre di procedere ad un esame di medicina del traffico già a partire da un consumo dichiarato di 2 volte a settimana (cfr. Kai Knöpfli, Die heutige Bedeutung und Praxis von Fahreignungsuntersuchungen in: Strassenverkehrsrechts-Tagung 21.-22. Juni 2016, 2016, pag. 229 e 230; Philippe Weissenberger, in Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, ad art. 15d SVG, n. 43, lo considera un "caso limite"; cfr. anche Società Svizzera di Medicina Legale SSML, "Aide-mémoire: contrôle de l'abstinence au cannabis" del gennaio 2014), e ciò possa per certi versi apparire comprensibile avuto riguardo agli effetti di questa sostanza - da non sottovalutare (poiché comporta delle limitazioni sulla percezione, la psicomotricità e sulle funzioni cognitive e affettive e, di conseguenza, limita la capacità di condurre con sicurezza un veicolo, cfr. anche DTF 130 IV 32 consid. 5.2; 124 II 559 consid. 4a) -, a fronte della giurisprudenza del Tribunale federale cui anche questa Corte deve attenersi, con il ricorrente bisogna concludere che non vi sono attualmente indizi concreti di un'inidoneità alla guida, tali da giustificare nei suoi confronti un accertamento come quello disposto dalla Sezione della circolazione e a torto confermato dal Governo. L'insorgente va nondimeno reso attento del fatto che qualora le sue abitudini di consumo dovessero aumentare (per frequenza e/o quantitativi), la sua situazione potrà essere rivalutata (cfr. per dei casi riferiti a consumi di cannabis più importanti: STA 52.2015.476 citata, confermata dalla STF 1C_487/2016 citata; 52.2016.493 del 20 febbraio 2017).

4.Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento del giudizio del Governo e della decisione della Sezione della circolazione.

5.L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere l'effetto sospensivo al gravame.

6.Dato l'esito, non si preleva la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato rifonderà invece al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), per entrambe le istanze di ricorso.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza la decisione 18 gennaio 2017 (n. 189) del Consiglio di Stato e la risoluzione 19 dicembre 2016 della Se- zione della circolazione sono annullate.

  2. Non si preleva tassa di giustizia. All'insorgente va restituita la somma di fr. 1'500.- corrisposta a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

  3. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 1'500.- di ripetibili a valere per entrambe le istanze.

  4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  5. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il giudice presidente La vicecancelliera

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