Incarto n. 52.2017.357
Lugano 22 gennaio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo sul ricorso 29 giugno 2017 di
RI 1 patrocinato da PA 1
contro
la risoluzione 31 maggio 2017 (n. 2464) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 giugno 2016 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rifiuto di rilascio di un'autorizzazione di domicilio UE/AELS e di revoca (recte: mancato rinnovo) di un permesso di dimora UE/AELS;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino italiano RI 1 (1962) è giunto in Svizzera il 5 aprile 2004 ottenendo, dapprima, un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS, e, dal 15 marzo 2005, un permesso di dimora B UE/AELS valido fino al 14 marzo 2010 e in seguito rinnovato fino al 14 marzo 2015, per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese.
B. a. Il 25 febbraio 2015, RI 1 ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio.
Interrogato il 25 marzo 2015 dalla Polizia cantonale in merito a tale richiesta, l'interessato ha dichiarato tra le altre cose di risiedere a S__________ in una stanza degli alloggi per il personale del villaggio , messa a disposizione dal datore di lavoro e di raggiungere regolarmente ogni fine settimana sua moglie e suo figlio a T, in Italia, in provincia di __________.
b. Fondandosi su tali riscontri, il 23 maggio 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha comunicato ad RI 1 di voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese e, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi in merito, il 21 giugno 2016 gli ha negato il rilascio del permesso di domicilio richiesto, revocandogli (recte: non rinnovandogli) nel contempo quello di dimora UE/AELS.
In sostanza, l'autorità ha ritenuto che il centro della vita e degli interessi di RI 1 fosse all'estero. Gli ha quindi fissato un termine con scadenza il 15 settembre successivo per lasciare il territorio elvetico. Il provvedimento è stato reso sulla base dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142. 112.681), come pure degli art. 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), 34 e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), 60 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con giudizio 31 maggio 2017 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rilasciargli l'autorizzazione di domicilio UE/AELS e non rinnovargli il permesso di dimora UE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento e postulando, in via principale, il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS. In via del tutto subordinata chiede che gli venga rinnovato il permesso di dimora UE/AELS.
Considera la decisione impugnata arbitraria nonché lesiva della parità di trattamento e della sicurezza del diritto. Sostiene di adempiere tutti i requisiti per ottenere il permesso richiesto, asserendo di essere in procinto di prendere in locazione un appartamento in cui vi alloggerà pure sua moglie.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. Permesso di domicilio UE/AELS
2.1.1. L'autorizzazione di domicilio UE/AELS è un permesso che non è in quanto tale previsto dall'ALC, di principio applicabile alla fattispecie in forza della nazionalità italiana dell'insorgente. Giusta l'art. 5 OLCP, esso viene rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStr e degli art. 60-63 OASA, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4).
Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStr dispone - tra l'altro - che il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale, sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e che negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora (cpv. 2 lett. a), sempre che non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 (cpv. 2 lett. b), oppure dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se egli è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale (cpv. 4).
L'art. 60 OASA precisa che prima di rilasciare il permesso di domicilio, occorre verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado d'integrazione. Secondo l'art. 62 cpv. 1 OASA, il permesso di domicilio può essere rilasciato in caso di integrazione riuscita, segnatamente se lo straniero rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale (lett. a), ha raggiunto nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza almeno il livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa (lett. b), manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. c).
2.1.2. A livello internazionale, sono da esaminare il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS 0.142.114.541.3) e l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548). Ora, l'art. 10 cpv. 2 di quest'ultimo accordo prevede che i lavoratori italiani in Svizzera sono sottoposti al regime previsto dall'art. 2 par. 2° della Dichiarazione del 5 maggio 1934, secondo cui ottengono un permesso di domicilio dopo una dimora regolare ed ininterrotta di dieci anni ai sensi dell'art. 1 par. 1° di tale Dichiarazione. Tuttavia, a seguito della Dichiarazione del Consiglio federale 23 aprile 1983 è stata adottata la prassi secondo la quale i lavoratori italiani hanno diritto ad ottenere il permesso di domicilio in Svizzera dopo 5 anni di soggiorno regolare e ininterrotto (cfr. anche Istruzioni LStr, emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM, ad 3.4.3.3 nella sua versione del 25.10.13, stato al 03.07.17).
2.1.3. Come accennato in narrativa, RI 1 ha ottenuto il 15 marzo 2005 un permesso di dimora B UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese.
Ne discende che, sulla base della normativa testé menzionata, è data in linea di principio la possibilità al ricorrente di ottenere il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS.
2.2. Permesso di dimora UE/AELS
2.2.1. L'ALC si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. Giusta l'art. 6 cpv. 1 Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni.
2.2.2. Giusta l'art. 23 OLCP, i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.
2.2.3. In relazione alla decadenza del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno (cfr. art. 6 cpv. 5, nonché 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 Allegato I ALC). Quanto previsto dal menzionato Accordo è peraltro equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 LStr, che riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri (LDDS) del 26 marzo 1931 (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327 segg. n. 2.9.2).
In modo analogo al menzionato disposto dell'ALC, anche la norma citata prevede infatti che in mancanza di un annuncio esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decade dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. In questo caso non vi è spazio per una ponderazione degli interessi: determinante è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli con il permesso di assenza.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando ancora era in vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, tale fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si assenta regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge, per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c pag. 372; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1). In tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (da ultima STF 2C_ 924/2017 del 2 novembre 2017, consid. 4.1. con rinvii e concernente un caso ticinese; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2a ed. Basilea 2009, n. 8.8 segg.).
"Dal 05.04.2004 sono in Svizzera con lo statuto di dimorante e, all'inizio e sino al 2012, sono stato alle dipendenze della __________, quale carpentiere. Dal 2012 sono passato alle dipendenze della __________, per tre mesi e sempre come carpentiere e minatore, venendo impiegato presso il Cantiere __________ in __________. In seguito, ancora nel 2012, sono passato alle dipendenze della __________, lavorando comunque ancora per la . Sono minatore/carpentiere con un grado di occupazione del 100% e uno stipendio mensile netto pari a ca. CHF 5'000.-. Le spese di vitto sono ripartite in questo modo: la colazione e un pasto sono a carico del datore di lavoro, mentre l'altro pasto è a carico nostro in ragione di CHF 14.-, che è dedotto dalla paga. Per l'alloggio, viene dedotto dallo stipendio l'importo di ca. CHF 300.-. Vivo nella stanza nr. __________ del blocco , presso gli alloggi per il personale del villaggio __________ in territorio di S. La stanza è a mio esclusivo utilizzo. (...). Non ho sostanza in Svizzera mentre all'estero, più precisamente a T, ho un'abitazione unifamiliare, che ho acquistato e ristrutturato, nella quale vive mia moglie, nostro figlio ed io quando rientro in Italia.
D 2: dove vive quando ha i giorni di libero dal lavoro? R 2: Da quest'anno, nei fine settimana rientro a T__________ per passare i giorni di libero con la mia famiglia. Con il sistema vecchio, rientravo quando avevo libero. D3: per quale motivo ha richiesto il permesso di domicilio? R 3: mi era già stato chiesto se lo avessi voluto quando ancora lavoravo nel cantiere di F__________; allora avevo detto che non ritenevo di doverlo avere. Ora, però, mi è stato detto che il permesso di domicilio mi può agevolare anche in campo professionale e per questo motivo ho deciso di richiederlo, anche perché, con gli anni nei quali ho lavorato in Svizzera, ne ho maturato il diritto.(...) D 5: nel momento in cui raggiungerà l'età pensionabile, la sua intenzione è quella di rimanere in Svizzera o di fare rientro in Italia? R 5: una volta raggiunta l'età pensionabile, la mia intenzione sarebbe quella di rientrare in Italia, dove, come detto, vivono i miei familiari".
Alla luce di queste inequivocabili affermazioni rilasciate alla Polizia cantonale - che il ricorrente ha confermato sottoscrivendo il relativo verbale dopo averlo riletto - si può senz'altro ritenere che da parecchi anni ormai, malgrado i rientri in Svizzera per lavorare, il centro dei suoi interessi non si trova nel nostro Paese bensì in Italia, in provincia di __________, dove è proprietario di un'abitazione unifamiliare e vivono sua moglie e suo figlio.
A ben guardare, RI 1 si comporta alla stregua di un lavoratore frontaliere ovvero, come definisce l'art. 28 primo periodo par. 1° Allegato I ALC, un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, che esercita un'attività retribuita nelle zone frontaliere dell'altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. In effetti, il 25 marzo 2015 egli ha ammesso dinnanzi alla Polizia che da anni, durante il tempo libero o nei fine settimana, raggiunge regolarmente i propri famigliari a T__________, con i quali mantiene dei legami molto intensi. Del resto, il ricorrente non ha nemmeno reso verosimile di avere in Svizzera altri interessi personali al di là di quelli dettati dai suoi impegni professionali. Lo dimostra pure il fatto che alloggia nel villaggio __________ a S__________, in una semplice stanza messa a disposizione dal datore di lavoro per il personale occupato nel cantiere.
Con il suo modo di agire, l'insorgente ha disatteso quindi le condizioni per le quali gli era stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS, ovvero quelle di risiedere stabilmente nel nostro Paese (cfr. art. 23 OLCP). Visto che quando è stato interrogato il suo permesso di dimora UE/AELS aveva già perso inesorabilmente di validità, non permette certo di sovvertire quanto precede l'argomento - peraltro sollevato soltanto dinnanzi al Tribunale e non documentato da alcun supporto probatorio - secondo cui nel frattempo avrebbe preso in locazione un appartamento in cui vi alloggerà anche sua moglie, la quale sarebbe in procinto di raggiungerlo in Svizzera.
3.2. Certo, come ha già avuto modo di considerare questo Tribunale (STA 52.2016.237 del 3 maggio 2017, consid. 4.2), visto che il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica nel nostro Paese di un cittadino membro di uno Stato facente parte dell'ALC è in linea di principio garantito, il fatto che egli abbia il coniuge e i figli che continuino a vivere all'estero non comporta necessariamente la decadenza o la revoca del suo permesso di dimora UE/AELS (cfr. art. 1 e 4 ALC, 2 par. 1° Allegato I ALC; STF 131 II 339, consid. 2). In tale ambito va senz'altro incluso anche il caso del lavoratore dipendente sottoposto all'ALC obbligato contrattualmente a brevi viaggi all'estero nell'interesse del datore di lavoro residente in Svizzera.
La presente fattispecie è però diversa in quanto, come detto, RI 1 si è comportato alla stregua di un lavoratore frontaliere. Sotto questo profilo bisogna tenere conto che l'art. 9 cpv. 4 OLCP, riferendosi all'art. 2 par. 4° Allegato I ALC, secondo cui le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l'obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio, sancisce che i frontalieri che durante la settimana dimorano in Svizzera sono tenuti a notificarsi presso l'autorità competente nel luogo di dimora e a richiedere, in applicazione per analogia dell'art. 9 cpv. 1 OLCP, un permesso per frontalieri sulla base dell'art. 11 LStr.
3.3. Va da sé che non soggiornando regolarmente e ininterrottamente in Svizzera ed avendo il centro degli interessi personali e famigliari in Italia, RI 1 non può pretendere neppure il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS per stabilirsi definitivamente nel nostro Paese.
Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la decisione impugnata non risulta pertanto né arbitraria né lesiva della parità di trattamento e della sicurezza del diritto. Essa è pure rispettosa del principio di proporzionalità. In effetti, l'insorgente ha sempre la possibilità di richiedere il rilascio di un permesso di lavoro per confinanti G UE/AELS per continuare a svolgere la propria attività nel nostro Paese (cfr. art. 7 par. 1° e 28 Allegato I ALC) oppure di presentare una nuova domanda di rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS, in quest'ultima ipotesi dimostrando però di soggiornare effettivamente e stabilmente in Svizzera.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere