Incarto n. 52.2017.331
Lugano 22 ottobre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Matea Pessina
vicecancelliere:
Mariano Morgani
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2017 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 16 maggio 2017 (n. 2217) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la decisione del 27 settembre 2016 con cui il Municipio di Grancia ha ordinato la demolizione di quanto abusivamente realizzato (corpi accessori B, C e D) al mapp. __________ di quel Comune;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1, qui ricorrente, è proprietario del mapp. __________ di Grancia, ubicato fuori della zona edificabile. Sul fondo sorge una casa d'abitazione, censita nella categoria rilevato 4 come edificio meritevole di conservazione nell'inventario degli edifici situati fuori delle zone edificabili (IEFZE).
b. Dopo vicissitudini che non occorre rievocare, il 16 aprile 2013 RI 1 ha chiesto al Municipio di Grancia la licenza edilizia in sanatoria per alcuni manufatti costruiti senza permesso in contiguità all'edificio principale, e meglio: una tettoia munita di tende per la copertura del posto auto sul lato nord (accessorio B), una tettoria/portico sul lato sud (accessorio C) e, a seguire, sporgente in gran parte sul confinante mapp. __________, un ripostiglio (accessorio D).
Nella relazione di progetto l'istante precisava di voler mantenere unicamente il corpo accessorio C. Del corpo B preannunciava l'asportazione di tutte le parti fisse ed il mantenimento soltanto della tenda mobile, fissata alla facciata. Quanto al (mantenimento del) corpo D, rinviava ad una procedura separata dopo accordi con i proprietari della part. __________.
c. La domanda ha suscitato l'opposizione dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (avviso n. 84270), i quali hanno segnatamente ritenuto che le opere realizzate si ponessero in contrasto con l'art. 24c della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) e con l'art. 42 della relativa ordinanza dell'8 giugno 2000 (OPT; RS 700.1).
Preso atto del vincolante avviso cantonale negativo, in data 17 gennaio 2014 il Municipio ha negato il permesso richiesto.
B. Con giudizio del 2 settembre 2014 (n. 4020) il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento municipale, respingendo il ricorso inoltrato dall'istante in licenza.
Rilevato che il corpo D non era oggetto della domanda di costruzione e che il corpo B necessitava di un permesso anche nella misura in cui sarebbe stata soltanto mantenuta una tenda mobile sorretta da un supporto fisso, il Governo ha escluso anzitutto che gli accessori B e C potessero beneficiare di un'autorizzazione in base all'art. 24 LPT, non essendo adempiuto il requisito dell'ubicazione vincolata. Di seguito, ha ritenuto che le controverse opere non potessero essere autorizzate nemmeno in base agli art. 24c LPT e 42 OPT, in quanto irrispettose dell'identità della costruzione originaria.
C. a. Con sentenza del 25 agosto 2015 (STA 52.2014.357) il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame presentato dall'istante in licenza.
Rilevato come oggetto del giudizio fosse soltanto il diniego del permesso concernente l'accessorio C, posto che relativamente all'accessorio B (in parte nel frattempo rimosso) l'interessato si era limitato a sostenere che la tenda avvolgibile sarebbe stata esente da permesso, senza contestare il diniego della licenza, mentre che, per quanto attiene all'accessorio D (nel frattempo asseritamente rimosso), faceva difetto una decisione della precedente istanza, il Tribunale ha anzitutto escluso che il manufatto in questione (accessorio C) potesse beneficiare di un permesso ordinario in base all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT o di un permesso eccezionale fondato sull'art. 24 LPT. Di seguito, ha negato che l'intervento potesse essere approvato giusta l'art. 24c LPT in combinazione con gli art. 41 seg. OPT, siccome suscettibile, a prescindere dal quesito se la costruzione preesistente potesse avvalersi della tutela (allargata) delle situazioni acquisite, di sovvertirne in misura eccessiva l'identità.
b. Questa sentenza è stata confermata dal Tribunale federale (cfr. STF 1C_514/2015 del 15 luglio 2016).
D. Preso atto di ciò, in data 27 settembre 2016 il Municipio ha ordinato a RI 1 di procedere alla "demolizione completa di quanto abusivamente realizzato" (accessori B, C e D), allegando all'ordine una planimetria con gli interventi da effettuare. L'Esecutivo comunale ha fissato un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato per portare a termine i lavori, assortendo l'ordine con la comminatoria dell'art. 292 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.00) e dell'esecuzione d'ufficio in caso d'inadempienza.
E. Con giudizio del 16 maggio 2017 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 contro il provvedimento municipale, confermandolo.
Il Governo ha anzitutto ritenuto che, avendo l'interessato asserito di aver già rimosso l'accessorio D e non sollevando quindi censure al riguardo, il ricorso sarebbe stato privo d'oggetto da questo punto di vista, spettando semmai al Municipio di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Per quanto concerne l'accessorio B, ha osservato che davanti al Tribunale cantonale amministrativo non era stato contestato il diniego della licenza, per cui l'avversato procedimento ne sarebbe stata la logica conseguenza. A mente dell'Esecutivo cantonale, oggetto del giudizio sarebbe pertanto stato soltanto l'ordine di demolizione dell'accessorio C. Da questo profilo, rilevato come la sussistenza di una violazione materiale fosse già stata definitivamente accertata, ha reputato che all'interesse pubblico a rettificare il grave abuso commesso non ostassero motivi di ordine tecnico o di altra natura. Essendo rispettoso del principio della proporzionalità, il provvedimento censurato non potrebbe d'altronde essere sostituito da una sanzione pecuniaria, misura inconciliabile con il diritto federale.
F. Avverso il predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, che sia annullato assieme alla decisione municipale e che nei suoi confronti sia irrogata una sanzione pecuniaria. In via subordinata, postula che quest'ultima sia pronunciata dal Consiglio di Stato, previa retrocessione degli atti a quest'ultimo.
Secondo il ricorrente, quelle realizzate, sarebbero opere di minima importanza, che non presenterebbero alcun rilevante interesse pubblico. "Addirittura, il subalterno D (…) è già stato asportato, mentre il subalterno B è costituito essenzialmente da due teli che aiutano a riparare l'autovettura (…) e non costituiscono quindi neppure un vero e proprio manufatto. Infine, il subalterno C è di dimensioni contenute, serve unicamente a proteggere lo spazio esterno immediatamente adiacente all'abitazione dal rumore dell'autostrada, da serpi, vegetazione avanzante, ecc.; è praticamente invisibile a tutti, e non crea alcunché di pregiudizievole per chicchessia, tantomeno per l'ordine pubblico". L'ordine di demolizione, con i relativi ingenti costi, sarebbe pertanto contrario al principio della proporzionalità. S'imporrebbe quindi l'irrogazione in sua vece di una sanzione pecuniaria.
G. a. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC), mentre il Municipio si rimette al giudizio del Tribunale.
b. L'insorgente non ha replicato, limitandosi a chiedere l'emanazione della sentenza, "se del caso dopo sopralluogo".
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. Il sopralluogo postulato dal ricorrente a titolo eventuale non appare suscettibile di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della vertenza.
L'adozione di un provvedimento di ripristino presuppone dunque l'esistenza di una violazione materiale del diritto concretamente applicabile, ovvero di una difformità non sanabile mediante il rilascio di un permesso di costruzione a posteriori (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 43 LE n. 1287). L'accertamento dell'esistenza e dei limiti di una simile violazione va di principio effettuato nell'ambito di un procedimento di rilascio della licenza a posteriori, che il proprietario dell'opera è sollecitato a promuovere inoltrando una domanda di costruzione in sanatoria (cfr. Athos Mecca/Daniel Ponti, Legge edilizia annotata, Locarno 2016, ad art. 1 pag. 38 e rif. ivi citati). Conformemente al principio di economia processuale e al divieto di formalismo eccessivo, si può eccezionalmente prescindere da tale formalità quando particolari circostanze lo giustificano, segnatamente quando la violazione materiale è già stata accertata in precedenza oppure quando l'illegalità materiale della costruzione risulti chiara e indiscutibile (cfr. STA 52.2015.27 del 25 aprile 2017 consid. 3.1 e rif. ivi citati, 52.2010.420 del 6 aprile 2011 consid. 3.1 e rif. ivi citati).
2.2. Nel caso concreto, l'ordine di ripristino ha fatto seguito ad un procedimento di rilascio del permesso di costruzione in sanatoria, sfociato, per quanto concerne gli accessori B e C, in una decisione negativa passata in giudicato, che per principio non può dunque più essere rimessa in discussione. Da questo profilo, sono dunque senz'altro date le premesse per l'adozione delle opportune misure volte a ripristinare una situazione conforme al diritto. Non porta ad altra conclusione la circostanza che l'accessorio B, parzialmente rimosso, sarebbe ora "costituito essenzialmente da due teli che aiutano a riparare l'autovettura del ricorrente". Il diniego del permesso concerneva infatti l'opera in quanto tale, senza distinzione tra le sue diverse componenti. Diversa potrebbe invece essere la situazione per quanto concerne l'accessorio D, essendo stato escluso dalla domanda di costruzione in sanatoria e non essendo quindi stato considerato nell'ambito delle successive decisioni di diniego del permesso. La questione non merita tuttavia di essere approfondita, poiché nel frattempo il manufatto sarebbe stato rimosso spontaneamente, per cui il relativo ordine di demolizione - e, non il ricorso, come a torto ha sostenuto il Governo - è (da considerarsi) divenuto privo d'oggetto.
Il principio della legalità e quello dell'uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione, in contrasto con il diritto materiale, siano per principio fatte rettificare o demolire. Ammettere il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 43 LE n. 1277). Ciò vale a maggior ragione fuori della zona edificabile, ove l'ordine di ripristinare lo stato conforme al diritto assume particolare rilevanza nell'ambito della corretta messa in opera del diritto della pianificazione del territorio. In effetti, se le costruzioni illegali non venissero eliminate, verrebbe messo in discussione il principio basilare della separazione del territorio edificato da quello inedificato. Pertanto, fuori del perimetro edificabile le costruzioni formalmente illegali che non possono essere autorizzate neppure a posteriori, devono di principio essere rimosse. Per costante giurisprudenza, non entra invece in considerazione una sanzione pecuniaria, misura sussidiaria prevista dal diritto cantonale qualora il ripristino risulti impossibile o sproporzionato (STA 52.2004.397 del 23 febbraio 2005 consid. 4, 52.2002.454/461 del 15 febbraio 2005 consid. 4.2). Anche fuori della zona edificabile, il ripristino può nondimeno essere (parzialmente o totalmente) escluso in base ai principi generali del diritto costituzionale e amministrativo. Ciò è segnatamente il caso allorquando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato, quando la demolizione o la rettifica non perseguono scopi d'interesse pubblico, oppure se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e al mantenimento dello stato di fatto non ostino importanti interessi pubblici (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6, 111 Ib 213 consid. 6, 108 Ia 216 consid. 4). Si può inoltre prescindere dallo stesso quando vi osta il lungo tempo trascorso (perenzione dell'azione di ripristino; cfr. DTF 136 II 359 consid. 6 e 8 con rimandi; STF 1C_726/2013 del 24 novembre 2014 consid. 4, pubbl. in: ZBl 117/2016 pag. 99 segg.; STF 1A.17/2004 del 19 maggio 2004 consid. 2.2.5, pubbl. in: ZBl 106/2005 pag. 384 segg. con commento redazionale). La proporzionalità dell'ordine impartito va verificata comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino della situazione conforme al diritto comporta per l'astretto e, dall'altro, i vantaggi che ne deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini (cfr. fra le tante: STA 52.2011.147 del 31 maggio 2012 consid. 3.1). Chi pone l'autorità di fronte al fatto compiuto deve comunque attendersi che essa si preoccupi maggiormente di ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto che degli inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; STF 1C.167/2007 del 7 dicembre 2007 consid. 6.1, 1P.336/2003 del 23 luglio 2003 consid. 2.1, 1A.103/2002 del 22 gennaio 2003 consid. 4.2; STA 52.2013.264 del 4 febbraio 2015).
3.2. Nel caso concreto, l'ordine di demolizione resiste alle critiche del ricorrente. Allo stesso non osta il lungo tempo trascorso, posto che non risulta che le opere in questione (accessori B e C) siano state erette oltre 30 anni fa. Non vi si oppone neppure il principio dell'affidamento, dato che non vi è ragione di ritenere che l'insorgente avesse motivo di credere in buona fede di essere autorizzato a realizzarle. La demolizione non è d'altronde impossibile. Non è nemmeno sproporzionata. Le opere realizzate non sono in effetti irrilevanti. Per dimensioni (corpo B: mq 14.00; corpo C: mq 20.00) e conformazione sono tutt'altro che trascurabili. L'interesse pubblico ad eliminarle prevale dunque chiaramente sull'interesse privato dell'insorgente a conservarle per ragioni economiche o di comodità. Contrariamente a quanto preteso, una sanzione pecuniaria non entra in linea di considerazione, posto che non si concilia con la forza derogatoria del diritto federale, che regola in maniera esaustiva gli interventi edilizi fuori dal perimetro edificabile. Tutto sommato, non sussistono quindi valide ragioni per prescindere dal ripristino di una situazione conforme al diritto.
4.2. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, è posta a carico del ricorrente. Allo stesso va restituita la somma di fr. 300.- versata in eccesso a titolo di presumibili spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
,
;
;
;
; .
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere