Incarto n. 52.2017.322
Lugano 9 luglio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2017 di
RI 1, patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 5 maggio 2017 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 705.500) che ha inflitto all'insorgente una multa di fr. 500.-;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario del mappale n. di __________ sul quale sorge un edificio a favore del quale il 9 aprile 2014 è stata rilasciata una licenza edilizia, con cui veniva autorizzato il risanamento dello stabile con cambiamento di destinazione d'uso da spazio artigianale in abitazione e spazio commerciale. Nella domanda di costruzione era stato indicato quale costo totale dell'intervento l'importo di fr. 112'006.-. Con la notifica dell'inizio dei lavori del 21 ottobre 2015, l'insorgente non ha indicato l'impresa di costruzioni, segnalando che avrebbe fornito ulteriori informazioni una volta iniziati gli interventi più rilevanti, ciò che tuttavia non è avvenuto.
B. Il 22 dicembre 2016 la Commissione paritetica cantonale (CPC) ha esperito un controllo su questo cantiere in occasione del quale RI 1 ha dichiarato che stava eseguendo dei lavori in proprio avvalendosi dell'aiuto di amici che agivano in proprio, quali indipendenti, ed ha indicato unicamente il nominativo della ditta __________ (cfr. rapporto di verifica sui cantieri del 22 dicembre 2016 da parte della CPC). La CPC ha trasmesso l'incarto alla Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (CV-LEPICOSC) per approfondimento, la quale, il medesimo giorno, ha effettuato un controllo e, constatata una situazione non chiara sul cantiere, l'11 gennaio 2017 ha ordinato a RI 1 di sospendere i lavori. Tale ordine è stato impartito in quanto non risultava notificata alcuna impresa esecutrice e, dalle dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo alla CPC, emergeva che i lavori erano eseguiti almeno in parte da ditte non iscritte all'albo delle imprese. L'8 marzo 2017 la CV-LEPICOSC ha notificato a RI 1 l'avvio di un procedimento disciplinare e, preso atto delle osservazioni da questi inoltrate, con risoluzione del 5 maggio 2017 gli ha inflitto una multa di fr. 500.- per la violazione degli art. 4 LEPICOSC e art. 8 cpv. 2 del regolamento della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 3 dicembre 2014 (RLEPICOSC; RL 705.510), per aver commissionato a ditte non iscritte all'albo parte dei lavori eseguiti sul fondo di sua proprietà.
C. Contro questa decisione RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. L'insorgente lamenta anzitutto che la motivazione fornita dall'autorità non permette di comprendere quale sia esattamente l'infrazione rimproveratagli. Sostiene poi come non vi sia stata nessuna suddivisione illecita dei lavori allo scopo di evitare l'assoggettamento alla LEPICOSC, in quanto, benché avesse eseguito con l'aiuto di parenti alcune opere e che la demolizione iniziale del tetto sia stata effettuata da una ditta non iscritta all'albo, egli aveva comunque affidato i lavori da impresario costruttore alla ditta __________, regolarmente iscritta all'albo e responsabile anche per le opere che non eseguiva direttamente.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone la CV-LEPICOSC, le cui osservazioni verranno, per quanto necessario, riprese in seguito.
E. In sede di replica e di duplica le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro contrapposte argomentazioni, riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 17a LEPICOSC. La legittimazione attiva dell'insorgente, parte del procedimento di prima istanza e destinatario della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. Il ricorrente lamenta innanzitutto il fatto che dalla decisione impugnata non emergerebbe con sufficiente chiarezza quale sia l'infrazione rimproveratagli. La stessa conterrebbe inoltre considerazioni in parte contraddittore e non vi sarebbero riferimenti alle osservazioni da lui stesso presentate dopo l'apertura nei suoi confronti del procedimento disciplinare. La critica non merita accoglimento.
2.2. Nell'avversata decisione è stato indicato che dai controlli esperiti e da quanto riferito dal ricorrente stesso, era emerso che alcuni dei lavori intrapresi sul mappale n. di __________ erano stati eseguiti da persone non iscritte all'albo delle imprese, tra cui la ditta __________, ciò che secondo la CV-LEPICOSC costituisce una violazione dell'art. 4 LEPICOSC (obbligo d'iscrizione all'albo per poter eseguire i lavori soggetti alla LEPICOSC) in combinazione con l'art. 8 cpv. 2 RLEPICOSC (divieto di suddividere l'esecuzione del lavoro in lotti allo scopo di sottrarli all'assoggettamento). D'altronde nel suo ricorso, inoltrato per il tramite di uno sperimentato legale, l'insorgente ha preso posizione in modo compiuto a questo proposito, con il che si deve ritenere che egli abbia ben compreso la portata dei rimproveri che gli sono stati rivolti dall'autorità di prime cure. Il fatto che quest'ultima non si sia espressa dettagliatamente sulle osservazioni che l'insorgente aveva presentato nel corso di procedura non permette di giungere ad una diversa conclusione. La CV-LEPICOSC ha infatti sicuramente avuto modo di prendere atto delle stesse ma, ritenendo gli argomenti ivi esposti ininfluenti, si è limitata ad esporre i fatti rilevanti e ad indicare le disposizioni applicabili. Si consideri, infatti, che giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per iscritto, ma che tale norma non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito assicura anche il diritto ad una motivazione sufficiente, ciò che tuttavia non impone di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). In questo senso, la motivazione fornita nella decisione impugnata risulta sufficiente. Per quanto attiene poi alle asserite contraddizioni in cui sarebbe incorsa la CV-LEPICOSC - che invero questa Corte non rileva - va detto che la stessa si è in sostanza fondata, per ricostruire i fatti determinanti, sulle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente, in seguito da lui stesso confermate nei suoi scritti e ancora con il suo ricorso.
3.2. Dai materiali legislativi concernenti la legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore, la cui prima versione risale al 1989, emerge che tali norme sono state volute per ovviare alla problematica delle insufficienti qualifiche professionali e morali delle imprese di costruzione attive nel settore dell'edilizia pubblica e privata, imponendo dei requisiti professionali minimi al fine di tutelare la collettività e i singoli cittadini dai pericoli derivanti, segnatamente, da opere non eseguite a regola d'arte. Per ovviare ad un'incontrollata proliferazione di imprese senza la benché minima preparazione tecnica o organizzativa, assolutamente inidonee ad operare, è quindi stato introdotto un albo delle imprese ed è stato stabilito che solo le imprese ivi iscritte avrebbero potuto eseguire lavori edili di sopra e sottostruttura, eccezion fatta per i lavori di modesta importanza e particolarmente semplici che potevano essere eseguiti da persone senza conoscenze specifiche nel ramo delle costruzioni (STF 2C_81/2014 dell'11 agosto 2014 consid. 4.2 e rinvii ivi citati). Ne discende che nell'ambito dell'esecuzione di opere la cui importanza, per tipo di intervento e di costo preventivabile globale, supera le soglie fissate dalla legge, solo le imprese iscritte all'albo possono eseguire lavori edili e del genio civile.
4.3. Dal profilo organizzativo nulla impediva al ricorrente di affidare l'esecuzione dei lavori a più persone. Questo fatto non lo esentava però dall'obbligo di assegnare l'appalto a delle ditte regolarmente iscritte all'albo, stante il divieto sancito dall'art. 8 cpv. 2 RLEPICOSC di suddividere in lotti l'esecuzione dei lavori al fine di sottrarli alla LEPICOSC (per un esempio riferito alla legge prima della revisione del 1° gennaio 2014:STA 52.2007.57 del 4 maggio 2007 consid. 3.2). Non giova al ricorrente asserire che il fatto che egli aveva affidato il grosso dei lavori ad una ditta iscritta all'albo dimostrerebbe che non aveva l'intenzione di sottrarsi all'applicazione della legge e che pertanto la suddivisione dei lavori non sarebbe avvenuta in modo illecito. L'assoggettamento alla LEPICOSC, come detto, concerne tutte le opere che, nel loro insieme, per ampiezza e costo superano la soglia di legge. Indipendentemente dagli scopi che intendeva perseguire, di fatto egli ha comunque agito in modo tale da eludere le prescrizioni legali in materia. Nemmeno l'argomento secondo cui la delega di lavori di secondaria importanza a terzi non iscritti all'albo sarebbe pratica comune nel settore dell'edilizia, può essere seguito. Oltre al fatto che dal contratto d'appalto con la __________ non risulta che questa avesse assunto alcuna responsabilità per le opere eseguite da altri, nel caso in esame non vi è chi non veda come non ci sia stata nessuna delega da parte di quest'ultima. Premesso che questo Tribunale ha già avuto modo di spiegare che il prestito di personale e di attrezzatura può avvenire soltanto a ben precise condizioni (STA 52.2007.45 del 9 maggio 2007, 52.2006.631 del 3 aprile 2007 consid. 4) e considerato pure che il subappalto non esime il subappaltatore dall'osservanza degli obblighi sanciti dalla LEPICOSC (cfr. art. 16 cpv. 3 LEPICOSC che rende responsabile sul piano disciplinare anche quest'ultima figura), nel caso di specie tutti gli elementi agli atti indicano che è stato il ricorrente, e non la __________ ad aver scelto e affidato parte dei lavori a persone non autorizzate ad eseguirli.
La colpa imputabile al ricorrente non va certo minimizzata, dato che egli non poteva ignorare che vista l'entità degli interventi previsti sul mappale n. di __________, di sua proprietà, egli era tenuto ad incaricare della loro esecuzione unicamente delle ditte regolarmente autorizzate e, come tali, iscritte al relativo albo. L'infrazione commessa non è però particolarmente grave, ritenuto che i costi legati all'esecuzione dei lavori intrapresi dal ricorrente (fr. 112'000-.- secondo le indicazioni contenute nella domanda di costruzione), superano di circa 3 volte e mezzo il valore soglia previsto dalla legge, circostanza, questa, che la CV-LEPICOSC afferma di aver tenuto in considerazione nella propria valutazione del caso specifico.
Per il che, questo Tribunale ritiene quindi correttamente commisurata all'entità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore la multa di fr. 500.- inflitta al ricorrente.
A questo proposito occorre ancora osservare come, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, nulla permetta di affermare che la multa inflittagli potrebbe riferirsi anche a presunte violazioni al regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) e a un preteso suo comportamento reticente in occasione dei controlli effettuati dall'autorità. Si tratta infatti di aspetti del tutto estranei alla fattispecie, che, secondo quanto ribadito anche dalla stessa CV-LEPICOSC in sede di risposta, non avrebbero in ogni caso potuto essere presi in considerazione, come in effetti non lo sono stati.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, è posta a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera