Incarto n. 52.2017.31
Lugano 11 ottobre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2017 di
RI 1 rappresentato RA 1
contro
la risoluzione del 30 novembre 2016 (n. 5368) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 14 luglio 2016 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, gli ha negato il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS;
ritenuto, in fatto
A. a. Il cittadino italiano RI 1 (1964), nato in Svizzera, dopo un primo soggiorno nel nostro Paese dove ha soggiornato fino al 24 gennaio 1993 prima di trasferirsi negli Stati Uniti è rientrato nel nostro Paese il 19 settembre 2005, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 18 settembre 2010. Egli aveva indicato che avrebbe svolto un'attività lucrativa dipendente in Italia fino a quando non avrebbe trovato un lavoro sul nostro territorio.
Nel 2006 egli ha iniziato un'attività in proprio nel ramo della ristorazione presso il Pub __________.
b. Essendo oberato da debiti, il 30 marzo 2012 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha negato il rilascio di un'autorizzazione di domicilio. Ritenuto che dal 1° novembre 2010 svolgeva un'attività lucrativa sempre presso il Pub __________ questa volta come dipendente, l'autorità dipartimentale gli ha comunque rinnovato il permesso di dimora UE/AELS fino al 18 settembre 2015.
c. Rimasto dal 31 dicembre 2013 senza impiego, RI 1 ha poi beneficiato delle indennità di disoccupazione dal mese di marzo 2014 fino all'ottobre 2015. Essendo privo di entrate finanziarie, a partire dal mese di maggio 2016 egli ha iniziato a dipendere dall'aiuto sociale.
B. Il 21 giugno 2016 la Sezione della popolazione ha comunicato ad RI 1 di voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese e, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi al riguardo, il 14 luglio 2016 ha respinto la sua domanda presentata il 18 settembre 2015 volta ad ottenere il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, fissandogli un termine fino al 30 settembre successivo per lasciare il territorio elvetico.
A sostegno del proprio provvedimento l'autorità di prime cure ha rilevato come da tempo l'interessato non svolgesse un'attività lavorativa e non disponesse di entrate sufficienti per il proprio mantenimento, al punto da essere a carico della pubblica assistenza per un importo di circa fr. 3'900.–. La decisione è stata resa sulla base dell'art. 6 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea - nonché i suoi Stati membri - sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), degli art. 2 e 24 Allegato I ALC e 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), come pure della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con giudizio del 30 novembre 2016 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovargli il permesso di dimora UE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento e che non potesse invocare un diritto di rimanere nel nostro Paese sulla base dell'ALC. Ha inoltre considerato la decisione impugnata conforme al diritto interno e al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia governativa il soccombente si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS.
Pur ammettendo di continuare a dipendere dall'aiuto sociale, afferma di essere in malattia e di attendere una decisione relativa alla sua domanda di rendita di invalidità, non essendo in grado di svolgere attività pesanti. Ritiene che il provvedimento adottato nei suoi confronti sia lesivo in ogni caso del principio della proporzionalità tenuto conto che è nato in Svizzera, dove ha soggiornato durante tutta la sua adolescenza svolgendovi pure l'apprendistato, mentre non ha mai vissuto in Italia. Rileva inoltre che sua madre risiede nel nostro Paese e necessita della sua assistenza. Chiede di concedere l'effetto sospensivo al gravame.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
F. Degli accertamenti esperiti in questa sede per aggiornare la situazione dal profilo finanziario del ricorrente si riferirà nell'ambito dei considerandi di diritto.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito in questa sede (art. 25 cpv. 1 e 27 cpv. 1 LPAmm).
2.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
Il ricorrente, essendo cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa nel nostro Paese (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 Allegato I ALC; DTF 131 II 339, consid. 2).
2.2. Giusta l'art. 6 cpv. 1 Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi.
Le ulteriori proroghe dell'autorizzazione di soggiorno sono sottoposte alla condizione che l'interessato conservi lo statuto di lavoratore (cfr. Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté des droits des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n. 27 all'art. 4). Il capoverso 6 dell'art. 6 Allegato I ALC precisa poi che la carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipende da un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente.
Secondo l'art. 18 OLCP, per la ricerca di un impiego i cittadini dell'UE e dell'AELS non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi (cpv. 1). Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS della validità di tre mesi per anno civile, purché dispongano dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento (cpv. 2). Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini dell'UE e dell'AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego (cpv. 3).
È considerato "lavoratore" ai sensi dell'ALC colui che svolge, per una certa durata, a favore di un'altra persona e sotto la sua direzione, delle prestazioni per le quali percepisce una controprestazione (esistenza di una prestazione di lavoro, di un legame di subordinazione e di una remunerazione). Ciò presuppone che l'attività lavorativa sia reale ed effettiva, all'esclusione di attività talmente ridotte da apparire meramente marginali e accessorie (cfr. sentenza della CGUE del 23 marzo 1982 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, Racc. 1982 pag. 01035, punto 17; DTF 141 II 1 consid. 2.2.4 e 3.3.2; STF 2C_761/2015 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.1).
2.3. Il diritto di continuare a risiedere in Svizzera non è tuttavia riservato alle sole persone che dispongono della qualifica di lavoratori. L'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC prescrive infatti che i cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea di principio il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente sancito all'art. 7 lett. c ALC anche dopo avere cessato la loro attività economica (vedi anche art. 22 OLCP). A questo proposito fanno stato, oltre alla prassi della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia, anche il regolamento CEE n. 1251/70 previsto per i lavoratori dipendenti, malgrado la sua abrogazione, in seno all'Unione europea, avvenuta il 30 aprile 2006 (cfr. art. 4 paragrafo 2 Allegato I ALC; STF 2C_417/08 del 18 giugno 2010, consid. 2.2).
Possono prevalersi di tale facoltà, al termine della loro attività lucrativa, in particolare i cittadini comunitari che hanno maturato il diritto alla pensione e quelli residenti senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a e b del suddetto regolamento). Non è prescritta alcuna condizione di durata della residenza se questa incapacità sia dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di tale Stato (art. 2 cpv. 1 lett. b 2° periodo del suddetto regolamento).
Per poter vantare un diritto di rimanere in Svizzera sulla base dell'art. 4 Allegato I ALC in relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. b del regolamento 1251/70, è però necessario che il lavoratore disponga ancora di tale statuto al momento in cui si verifica l'incapacità permanente al lavoro (STF 2C_1034/2016 del 13 novembre 2017, consid. 2.2 e 4.2).
Ai cittadini dell'UE e dell'AELS o ai loro familiari che possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni dell'ALC o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS (art. 22 OLCP).
Di principio, il diritto di rimanere sussiste indipendentemente dal fatto che l'interessato percepisca l'aiuto sociale (DTF 141 II 1 consid. 4.1; STF 2C_587/2013 del 30 ottobre 2013 consid. 3.2).
2.4. Gli art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I ALC garantiscono ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della loro famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa vanno incluse anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 cpv. 3 Allegato I ALC).
Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale.
I mezzi finanziari a disposizione invece di un cittadino dell'UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima norma, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).
2.5. Bisogna anche considerare che il campo di applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10, consid. 2; 130 II 1, consid. 3.4).
In questo senso, l'art. 23 cpv. 1 OLCP dispone che i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.
Dal mese di aprile del 2006 fino al mese di dicembre 2009, egli ha svolto l'attività di esercente a titolo indipendente nel nostro Paese, assumendo la gerenza del pub __________ (doc. E: estratto della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del suo conto individuale; dichiarazione d'imposta per le persone fisiche per l'anno 2009, decisione dell'11 novembre 2009 della tassazione 2008, ed estratto __________ attività economiche, agli atti).
Essendo oberato dai debiti, il 30 marzo 2012 l'autorità dipartimentale gli ha negato il permesso di domicilio, rinnovandogli comunque il permesso di dimora UE/AELS fino al 18 settembre 2015 in quanto dal 1° novembre 2010 svolgeva un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese in qualità di barista sempre presso il medesimo pub (contratto di lavoro del 1° novembre 2010 con la __________ Sagl, __________). Il 30 settembre 2013, egli è stato licenziato a decorrere dal 31 dicembre successivo per mancanza di attività.
Rimasto senza impiego, RI 1 ha poi beneficiato delle indennità di disoccupazione a partire dal mese di marzo 2014 fino al mese di ottobre 2015. Essendo privo di entrate finanziarie, nel maggio 2016 egli è caduto a carico dell'assistenza pubblica.
Va peraltro osservato che l'art. 61a cpv. 4 LStr, in vigore dal 1° luglio 2018, dispone che in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di soggiorno, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, e che se il versamento dell'indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo il termine del versamento dell'indennità, ovvero nel caso concreto nell'aprile 2016. Benché tale disposizione sia inapplicabile nella presente fattispecie poiché la domanda di rinnovo del permesso di dimora è stata presentata prima della sua entrata in vigore (cfr. art. 126 cpv. 1 LStr), la medesima va comunque segnalata in quanto è volta a chiarire la situazione giuridica in materia di estinzione del soggiorno da parte di cittadini UE/AELS in seguito alla perdita dell'impiego, unificando la prassi in materia (FF 2016 2621).
4.2. RI 1 non può inoltre prevalersi del diritto di rimanere sancito dagli art. 7 lett. c ALC, 4 Allegato I ALC e 22 OLCP.
Innanzitutto, egli non ha maturato il diritto alla pensione. Secondariamente, non risulta che soffra di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.
In terzo luogo, benché risieda senza interruzione nel nostro Paese da più di due anni, non è colpito da un'inabilità permanente al lavoro. Certo, il 9 maggio 2016 egli ha depositato presso l'assicurazione invalidità (AI) una domanda di rendita e il 19 luglio 2016 il suo medico psichiatra ha allestito un rapporto, indicando che RI 1 non può svolgere alcuna attività lucrativa a partire dal mese di luglio 2016 siccome soffre di un episodio depressivo di media gravità e di una sindrome ansiosa generalizzata (doc. H4: rapporto medico all'AI; doc. I: conferma di ricevimento del 18 maggio 2016 da parte dell'Ufficio AI della domanda di rendita). Ancora il 13 giugno 2017 RI 1 è stato dichiarato inabile al lavoro in maniera completa, in quanto affetto da disturbi d'ansia con crisi di panico ripetute ed incontrollabili che hanno determinato un peggioramento del suo stato clinico con aumento dell'angoscia (doc. H e L: certificato medico del 21 luglio 2016 rispettivamente aggiornamento clinico del 13 giugno 2017 del dr. med. FMH psichiatria e psicoterapia __________, che lo ha in cura dal 4 luglio 2016). D'altra parte, però, nell'ambito dell'istruttoria esperita dinnanzi al Tribunale è emerso che con "Progetto d'assegnazione di rendita" dell'8 marzo 2018 (doc. L) l'Ufficio AI gli ha riconosciuto soltanto un grado di invalidità del 50.4%, ciò che gli conferisce il diritto a una mezza rendita, a partire dal mese di settembre 2017, ritenuto che l'assicurato poteva recuperare in parte la sua capacità lavorativa grazie al proseguimento delle cure in atto. Da tale accertamento ne discende che quando l'incapacità lavorativa si è manifestata nel settembre 2017, l'interessato non disponeva più dello statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC, di modo che egli non può invocare neppure il diritto di rimanere.
Pur prendendo atto che il 4 aprile 2018 RI 1 si è opposto alla decisione dell'8 marzo 2018 dell'AI (doc. M), tale circostanza non è comunque atta a sovvertire quanto precede. In effetti, benché postuli il riconoscimento di una rendita intera, nella sua opposizione egli rileva di essere inabile al lavoro al 100% a partire dal 9 maggio 2016, quando aveva già perso il suo statuto di lavoratore. Non si può pertanto ritenere che egli abbia cessato di esercitare un'attività dipendente a causa di una sua inabilità permanente al lavoro ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. b del regolamento 1251/70 CEE.
4.3. Da ultimo il ricorrente non può prevalersi del menzionato accordo bilaterale neppure per risiedere in Svizzera quale persona senza attività lucrativa giusta gli art. 6 ALC, 24 Allegato I ALC e 16 OLCP, non disponendo manifestamente di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento.
Egli è costantemente a carico della pubblica assistenza dal mese di maggio 2016 e nell'ambito dell'istruttoria esperita in questa sede è stato accertato che beneficia attualmente di una prestazione ordinaria di fr. 1'875.– mensili, oltre alla copertura del premio e delle partecipazioni di cassa malati (estratto conto dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del 30 maggio 2018).
5.1. L'art. 33 cpv. 3 LStr dispone che il permesso di dimora è di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l'articolo 62.
Giusta l'art. 62 cpv. 1 lett. e LStr, tale permesso può essere revocato se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale.
5.2. Nel caso di specie, l'insorgente adempie senza dubbio questo motivo di revoca in quanto è al beneficio di prestazioni assistenziali complete dal mese di maggio 2016, al punto da accumulare un debito nei confronti dello Stato che alla fine di maggio 2018 ammontava complessivamente a fr. 52'717.60. Del resto, neppure in questa sede il ricorrente fornisce elementi concreti che lascino anche solo intravvedere la possibilità in un prossimo futuro di non più dipendere dall'aiuto sociale.
6.1. RI 1 risiede stabilmente in Svizzera dal 19 settembre 2005, di modo che la sua presenza nel nostro Paese va considerata di lunga durata e questo pur considerando che dal 18 settembre 2015, data di scadenza del suo permesso di dimora UE/AELS, la sua presenza è soltanto tollerata in attesa di una decisione definitiva riguardo alla procedura di ricorso.
D'altra parte, bisogna però tenere conto che egli non dispone più di un impiego reale ed effettivo ormai dalla fine di dicembre 2013, che dal mese di maggio 2016 è costantemente a carico dell'assistenza pubblica, e che durante il suo soggiorno ha contratto numerosi debiti privati anche con gli enti pubblici. Non si può pertanto ritenere che la sua integrazione nel nostro Paese sia stata coronata da successo.
Il ricorrente sostiene di non poter essere allontanato in Italia siccome non vi ha mai vissuto, evidenziando di essere nato e cresciuto in Svizzera, dove ha pure svolto l'apprendistato all'Innovazione prima di trasferirsi il 24 gennaio 1993 negli Stati Uniti d'America. Sennonché non è dato di vedere come non possa trasferirsi nella Vicina Penisola, Paese di cui è originario ed ha svolto attività lavorativa dopo essere ritornato dagli Stati Uniti, ritenuto pure che usi e costumi, soprattutto nel fascia di confine, sono assai simili ai nostri. Del resto, eventuali difficoltà di adattamento che dovrà affrontare una volta giunto in Patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a lasciare il nostro Paese. Va inoltre osservato che avendo vissuto durante una dozzina d'anni oltre oceano, egli ha già dimostrato di essere in grado di vivere anche in Paesi con lingua diversa da quella italiana.
6.2. Certo, l'insorgente pone in evidenza di avere dei problemi di salute a seguito dell'asportazione di un rene nel 2008 e di un episodio depressivo di media gravità e di una sindrome ansiosa generalizzata. A questo proposito bisogna comunque considerare che la vicina Penisola non è certo sprovvista di adeguate strutture sanitarie medico-psichiatriche-assistenziali pubbliche e private di ottima qualità, di modo che egli potrà continuare senz'altro il suo trattamento ambulatoriale anche in Patria. Ne discende che l'insorgente non sarà privato della necessaria assistenza medica, come del resto non lo sono nemmeno le persone aventi problemi analoghi ai suoi. Il suo trasferimento in Italia risulta quindi perfettamente esigibile, anche sotto questo profilo. Tanto più che, trasferendosi nella fascia di confine, la possibilità di continuare il suo percorso terapeutico in Svizzera non gli viene in linea di principio preclusa (cfr. tra l'altro, nello stesso senso: STF 2C_1073/2017 dell'11 gennaio 2018, consid. 2.3). Egli potrebbe finanche procacciarsi un lavoro compatibilmente alle sue condizioni di salute e alla sua capacità lavorativa residua, visto che nel gravame afferma di non poter svolgere unicamente lavori pesanti. Va peraltro osservato che in Italia potrà continuare a ricevere la rendita di invalidità di cui attualmente beneficia.
Non porta a diversa conclusione l'argomento secondo cui sua madre risulta limitata nei movimenti in quanto soffre di problemi di deambulazione. A prescindere dal fatto che non è stato dimostrato che essa necessiti della presenza del figlio (il ricorrente ha pure una sorella che vive in Ticino), i loro rapporti potranno comunque essere mantenuti anche rendendole regolarmente visita, dal momento che RI 1 non è stato colpito da un divieto di entrata in Svizzera. Le loro relazioni verranno pertanto salvaguardate.
Stante quanto precede, si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito a una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti. Esso risulta inoltre senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità.
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto. La risoluzione dipartimentale impugnata, cosi come quella governativa che la tutela, vanno quindi confermate in quanto immuni da violazioni del diritto.
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.
La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente, in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm, ma tiene comunque conto della sua situazione finanziaria.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere