Incarto n. 52.2017.294
Lugano 13 dicembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 10 maggio 2017 (n. 2148) del Consiglio di Stato che respinge la richiesta di risarcimento formulata dal ricorrente relativamente al danno causato dagli ungulati alle viticolture situate a __________ e __________ nel corso del 2015;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario dei vigneti situati sui fondi confinanti part. __________ di __________ e part. __________ di __________, che gestisce insieme alla figlia __________. Nel corso del 2015, questi vigneti hanno subito una perdita causata dall'irruzione di ungulati (cinghiali), che tre rapporti peritali del 21 agosto, 31 agosto e 18 settembre 2015 del perito __________ hanno quantificato in 5'500 kg di uve, corrispondente a un danno stimato di complessivi
fr. 55'000.- (fr. 12'000.- per il fondo di __________ e fr. 43'000.- per quello di __________).
B. Con decisione del 10 maggio 2017, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di risarcimento formulata da RI 1. Il Governo ha in particolare rimproverato al ricorrente di non essersi tempestivamente attivato nel corso del 2015, inoltrando una richiesta di autodifesa (abbattimento di capi viziosi tramite "permessi di guardiacampicoltura"), ciò che avrebbe permesso di ridurre in maniera considerevole le perdite di uva.
C. Avverso la predetta risoluzione, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la concessione di un indennizzo totale di fr. 55'000.-, oltre interessi al 5% a far tempo dal 5 ottobre 2015, per i danni occorsi nei vigneti di __________ e __________. Il ricorrente premette anzitutto di aver già ricevuto un risarcimento nel 2014 e rileva che i suoi fondi sarebbero adeguatamente delimitati da una recinzione metallica alta 2 m e da cinte elettriche. Respinge poi diffusamente il rimprovero mossogli dall'Esecutivo cantonale riferito alle misure di autodifesa, affermando di aver interpellato a più riprese il guardiacaccia __________ dell'Ufficio della caccia e della pesca (UCP) nell'agosto 2015, al fine di conseguire un'autorizzazione per l'abbattimento della selvaggina, che gli sarebbe però stata negata.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Governo, per il tramite dell'UCP, ribadendo la propria decisione con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, più avanti.
E. Con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuovi accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).
2.2. Il legislatore ticinese ha ripreso i suddetti principi agli art. 34 segg. LCC. L'art. 35 ribadisce il principio in virtù del quale è corrisposto un equo risarcimento per i danni causati dalla selvaggina ai boschi, alle colture e agli animali da reddito, ritenuto comunque che spetta al Consiglio di Stato fissare le modalità per la valutazione del danno e il calcolo dell'indennità dovuta. Il cpv. 2 precisa poi che non sono risarciti i danni (a) insignificanti o non sufficientemente documentati, (b) favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato o (c) causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa. Il Consiglio di Stato stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure di autodifesa, designa i mezzi autorizzati e determina chi sia abilitato a prendere dette misure, dove e quando (art. 34 cpv. 3 LCC).
2.3. Il Governo ha ulteriormente precisato il regime applicabile con il regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006 (RLCC; RL 922.110). In particolare, l'art. 60 stabilisce le circostanze in cui è possibile chiedere all'UCP il permesso di autodifesa mediante cattura o abbattimento per danni provocati da determinati animali selvatici. L'art. 61 cpv. 1 specifica che la richiesta per l'autodifesa, per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi e per la posa di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all'UCP, ritenuto che siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina, quali tra l'altro le recinzioni metalliche (escluso l'impiego di fili spinati) o le recinzioni con corrente elettrica. Per quanto attiene al risarcimento, l'art. 65a prevede che, per i danni causati ai vigneti da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto a un risarcimento corrispondente a fr. 10.- per ogni chilogrammo di uva mancante coloro che dichiarano un reddito agricolo derivante dalla produzione di uva e dalla sua valorizzazione (cpv. 1 e 2). La procedura per la richiesta del risarcimento è disciplinata dall'art. 66 RLCC.
2.4. Come anche recentemente indicato dal Tribunale federale, la legge federale e il diritto cantonale che la concretizza stabiliscono quindi una sequenza "a cascata" di possibili interventi,
sussidiari l'uno all'altro: l'adozione di misure per allontanare la selvaggina ed evitare le incursioni (recinzioni), le misure di auto-difesa (cattura o abbattimento dei capi viziosi) e, infine, il risarcimento del danno (cfr. STF 2C_1006/2017 del 21 agosto 2018 consid. 3).
In concreto, il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di risarcimento danni di fr. 55'000.- perché il ricorrente non avrebbe sollecitato alcuna autorizzazione per l'adozione di misure di autodifesa ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 lett. c LCC (cfr. anche risposta dell'11 luglio 2017). Pur menzionando anche la lett. b di questa norma, il Governo non gli ha invece rimproverato un'assenza o insufficienza di misure di prevenzione (quali recinzioni metalliche), così com'è stato per i danni oggetto della richiesta di risarcimento per l'anno 2016 (cfr. STF 2C_1006/2017 citata). Il ricorrente contesta dal canto suo fermamente di non aver chiesto all'UCP dei permessi di autodifesa. In particolare, descrive di aver più volte interpellato telefonicamente, a partire dall'agosto 2015, il guardiacaccia __________ dell'UCP, manifestandogli la sua preoccupazione in merito a possibili incursioni di ungulati nei suoi vigneti (nonostante la presenza di recinzioni). Quest'ultimo avrebbe però mostrato indisponibilità e negato l'esigenza di un'autorizzazione, da ultimo il 21 o 22 agosto, quando avrebbe riferito all'insorgente che l'imminente stagione di caccia (alta) avrebbe reso superflua la necessità di un tale permesso. Chiamato a esprimersi in questa sede, il Governo, per il tramite dell'UCP, si è limitato a indicare che dalla documentazione raccolta dal nostro servizio non ci risultano contatti fra il ricorrente e il personale dell'UCP (cfr. risposta dell'11 luglio 2017). Sennonché tale documentazione si riduce a un generico scambio di e-mail del giugno 2016 tra __________ dell'UCP e il guardiacaccia __________, in cui quest'ultimo afferma che ho chiesto a tutti i colleghi e nessuno ha avuto contatti con i signori __________, inoltre ho controllato nella nostra lista campicoltura e nessun permesso è stato rilasciato nei vigneti __________. Non attesta quindi che l'ufficio si sia veramente confrontato con le circostanziate affermazioni dell'insorgente, né in particolare che abbia consultato il funzionario __________ sui fatti descritti da RI 1. E ciò sebbene gli stessi, di primo acchito, non appaiano senz'altro inattendibili, alla luce della prassi che sussisterebbe in ambito di autorizzazioni per l'abbattimento di animali selvatici (cfr. STA 52.2015.275 del 10 agosto 2016, richiamata dall'UCP in sede di risposta). Prassi vigente "(…) da anni in tutto il Ticino, che ha dato buoni risultati poiché garantisce immediatezza, prevede che il danneggiato contatti l'UCP (o, subordinatamente gli agenti della polizia della caccia) per segnalare un danno e richiedere l'abbattimento di capi viziosi. L'agente di zona compie un sopralluogo, durante il quale accerta l'entità del danno (non deve essere irrisorio né mal documentato, art. 35 lett. a LCC) e la presenza di misure di prevenzione (art. 35 lett. b LCC). Decide di conseguenza se può procedere direttamente all'abbattimento (nottetempo di norma) o se concedere un permesso d'abbattimento ad un cacciatore di fiducia" (cfr. STA citata consid. 4.3, che cita la risposta del 15 luglio 2015 dell'UCP in quella procedura). Ne discende che sussiste quindi un carente accertamento dei fatti, non potendosi escludere - a questo stadio di causa - che il ricorrente si sia attivato per chiedere in tempo utile un permesso di autodifesa, nelle affermate circostanze. In queste condizioni, gli atti non possono quindi che essere retrocessi all'istanza inferiore, affinché completi l'istruttoria. L'autorità precedente dovrà in particolare sentire __________, al quale chiederà di prendere posizione (all'occorrenza appoggiandosi a sue note o tracce scritte) sulle asserzioni dell'insorgente, garantendo a quest'ultimo il diritto di essere sentito, compresa la facoltà di fornire eventuali ulteriori prove (cfr., sull'accertamento dei fatti e il dovere di collaborare delle parti, art. 25 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LPAmm; cfr. inoltre art. 66 RLCC e, sull'onere della prova, DTF 112 Ib 65 consid. 3; STA 52.2016.526 del 19 ottobre 2018 consid. 3.1 e rimandi). Il Governo si pronuncerà quindi nuovamente sulla richiesta di risarcimento inoltratagli da RI 1.
4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente, una volta
completata l'istruttoria, così come indicato al precedente considerando.
4.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), poiché il ricorrente non è assistito da un legale.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione del 10 maggio 2017 (n. 2148) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al Governo affinché proceda come indicato ai consid. 3 e 4.1.
Non si preleva una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili. Al ricorrente va retrocesso l'importo di fr. 2'000.- versato quale anticipo per le spese processuali.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera