Incarto n. 52.2017.268

Lugano 4 febbraio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 12 maggio 2017 di

RI 1

contro

la decisione del 14 aprile 2017 (n. 130.23) del Dipartimento delle istituzioni che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso il divieto d'accesso a determinate aree in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, pronunciato il 2 settembre 2016 dalla Polizia cantonale;

ritenuto, in fatto

A. a. RI 1 è un simpatizzante dell'Hockey Club Ambrì Piotta (HCAP). In tale veste, nell'agosto 2016, si è recato a __________ (Germania) per assistere al torneo amatoriale che vi si è tenuto nel fine settimana del 20 e 21 e cui ha partecipato anche la compagine leventinese. Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 una ventina di sostenitori dell'HCAP si è resa protagonista di disordini, durante i quali è stato fatto uso di violenza fisica verso terzi, in particolare contro le forze dell'ordine locali. Nell'ambito di questi scontri RI 1 è stato fermato e tradotto alla centrale di polizia dove è stato interrogato. Dopo aver trascorso il resto della notte in stato di arresto provvisorio, è stato rilasciato nel corso del pomeriggio del 21 agosto 2016. Contro di lui le competenti autorità germaniche hanno avviato un procedimento penale per i reati di sommossa e resistenza a pubblico ufficiale.

b. Successivamente l'autorità germanica competente (Zentrale Informationsstelle Sportanlässe, ZIS) ha segnalato all'Ufficio federale di polizia (Fedpol) che RI 1 aveva manifestato un comportamento violento nel corso del torneo amichevole svoltosi a __________.

c. Dando seguito alla relativa raccomandazione espressa dalla Fedpol, il 31 agosto 2016 la Federazione svizzera di hockey su ghiaccio ha pronunciato nei confronti dell'interessato un divieto di accedere a tutti gli stadi svizzeri valido 3 anni, dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2019, per tutte le partite di disco su ghiaccio e di calcio disputate a livello nazionale e internazionale in tutte le leghe e categorie.

d. Con scritto di medesima data, a fronte della comunicazione precedentemente ricevuta da parte della ZIS e ritenendo che non si sarebbe astenuto dal compiere ulteriori atti di violenza in occasione delle future partite dell'HCAP, la Fedpol ha invitato anche la Polizia cantonale ticinese a intimare a RI 1 un divieto di accedere a determinate aree specifiche in prossimità di manifestazioni sportive, chiedendo altresì che i suoi dati venissero registrati nel sistema d'informazione Hoogan.

e. Il 2 settembre 2016 la Polizia cantonale ha così emesso nei confronti dell'interessato un divieto di accedere, dalle 4 ore prima dell'inizio dell'evento alle 4 ore dopo la conclusione dello stesso, alle aree vietate (consultabili in internet) di tutti gli stadi di calcio e le piste di hockey sull'intero territorio svizzero per avere, il 21 gennaio 2016, a __________, partecipato a dei disordini usando violenza o minaccia contro altre persone nonché verso alcuni membri di un'autorità, in specie alcuni agenti di Polizia, lanciando contro di loro degli oggetti e impedendo loro di compiere atti che rientrano nelle loro attribuzioni. La durata del divieto è stata fissata in due anni a decorrere dal 9 settembre 2016.

B. Con decisione del 14 aprile 2017 il Dipartimento delle istituzioni ha confermato il predetto provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1. L'autorità ricorsuale di prima istanza ha infatti ritenuto comprovato il suo comportamento violento nei confronti degli agenti della polizia germanica, fondandosi sulle constatazioni - considerate chiare, lineari e dunque attendibili - della Fedpol e della ZIS, come pure sul divieto adottato nei confronti dell'interessato dalla Federazione svizzera di hockey su ghiaccio. Richiamata la natura amministrativa del provvedimento, ha inoltre negato una violazione della presunzione di innocenza derivante dal fatto che lo stesso era stato emanato prima della conclusione del procedimento penale pendente in Germania.

C. Contro quest'ultima pronuncia, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente lamenta un inesatto accertamento dei fatti da parte della precedente istanza che, basandosi sul riscontro mediatico avuto dagli eventi, avrebbe erroneamente situato i disordini nella notte tra il 21 e il 22 agosto 2016 anziché nella notte tra il 20 e il 21. Contesta in ogni caso di avere partecipato agli scontri in questione, tanto che, per quanto a lui noto, nessun procedimento penale sarebbe pendente nei suoi confronti in Germania. Irrilevante sarebbe invece il divieto pronunciato dalla Federazione svizzera di hockey su ghiaccio. Vista anche l'assenza di precedenti a suo carico, non sarebbe ad ogni modo dimostrato che egli potrebbe assumere un comportamento violento in occasione di future partite. Chiede che venga verificata la conformità del provvedimento con la presunzione d'innocenza, la protezione dall'arbitrio e la tutela della buona fede, evidenziando come la superficialità delle autorità gli abbia causato molteplici disagi. Dubita infine dell'adeguatezza della tassa di giustizia prelevata dal Dipartimento.

D. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Dipartimento che la Polizia cantonale, con argomenti di cui si dirà, all'occorrenza, in appresso.

E. In sede di replica e duplica, le parti si sono riconfermate nelle loro contrapposte tesi e domande di giudizio.

F. Con scritto del 4 aprile 2018 l'insorgente ha prodotto copia (parzialmente anonimizzata) degli atti relativi all'inchiesta penale condotta nei suoi confronti in Germania, ponendo in particolare evidenza la decisione del 7 febbraio 2018 con cui la Procura di Heilbronn ha abbandonato, in applicazione del principio in dubio pro reo, il procedimento aperto a suo carico per titolo di resistenza a pubblico ufficiale.

G. Chiamati ad esprimersi in proposito, il Dipartimento e la Polizia cantonale hanno ritenuto irrilevante l'esito del procedimento penale germanico, sottolineando anzi come la documentazione prodotta altro non faccia che confermare il comportamento violento assunto dal ricorrente in occasione di una manifestazione sportiva.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10c cpv. 1 della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol; RL 561.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalla documentazione prodotta dal ricorrente in corso di procedura (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  2. Preliminarmente va precisato che oggetto della presente vertenza è unicamente il divieto di accesso per la durata di due anni a determinate aree della Svizzera dove si svolgono delle manifestazioni sportive, pronunciato dalla Polizia cantonale il 2 settembre 2016. Contrariamente a quanto preteso dal Dipartimento (cfr. risposta, pag. 1) e come chiarito inequivocabilmente in replica, in questa sede l'insorgente non ha formulato alcuna domanda volta ad ottenere l'annullamento dell'iscrizione nella banca dati Hoogan, questione che esulerebbe in ogni caso dalla competenza di questo Tribunale e in relazione alla quale è stato interposto un ricorso al Tribunale amministrativo federale, che lo ha respinto con decisione dell'11 settembre 2017 (cfr. STAF A-7483/2016, confermata in STF 1C_542/2017 del 24 aprile 2018).

  3. 3.1. La legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna del 21 marzo 1997 (LMSI; RS 120) è stata modificata il 24 marzo 2006, segnatamente allo scopo di migliorare la lotta preventiva contro la violenza e in particolare quella in occasione di manifestazioni sportive, tra le quali figuravano i campionati europei di calcio EURO 2008 (art. 2 cpv. 1 LMSI; Messaggio del 17 agosto 2005 relativo alla modifica della LMSI, in: FF 2005 5009 segg.). Erano previste, tra le altre misure, la registrazione di informazioni su atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive (art. 24a), la fissazione di aree vietate (art. 24b), il divieto di recarsi in un Paese determinato (art. 24c), l'obbligo di presentarsi alla polizia (art. 24d) e il fermo preventivo di polizia (art. 24e): i Cantoni dovevano designare l'autorità competente per le misure secondo gli art. 24b, 24d e 24e (art. 24h). Le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007: la validità degli art. 24b, 24d e 24e LMSI è stata limitata al 31 dicembre 2009. Sulla base di queste modifiche, il Consiglio federale ha poi completato, il 30 agosto 2006 (RU 2006 3711), l'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna del 27 giugno 2001 (OMSI; RS 120.2). In applicazione delle normative federali, il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha adottato, il 19 febbraio 2008, le disposizioni della LPol concernenti la competenza (art. 10b) e la procedura (art. 10c) per le misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. L'adeguamento del diritto cantonale è entrato in vigore l'11 aprile 2008 (BU 2008 203). 3.2. Il 15 novembre 2007 la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha approvato il concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive entrato in vigore il 1° gennaio 2010 (BU 2010 22) e poi in seguito modificato il 2 febbraio 2012 (concordato; RL 569.200). Esso contempla una serie di misure di polizia che riprendono sostanzialmente le corrispondenti disposizioni della LMSI in vigore fino al 31 dicembre 2009. Trattasi segnatamente del divieto di accesso a un'area determinata (art. 4 e 5), dell'obbligo di presentarsi alla polizia (art. 6 e 7) e del fermo preventivo di polizia (art. 8 e 9). Tali misure sono previste secondo una struttura "a cascata" (in parte allentata dalla revisione del 2012, che prevede, per i casi più gravi, la possibilità di disporre direttamente l'obbligo di presentarsi, cfr. DTF 140 I 2 consid. 12.2.1), in modo che un provvedimento più severo può essere adottato solo se una misura meno severa non è stata rispettata. Esse costituiscono dei provvedimenti di natura amministrativa e sono preventive, finalizzate cioè a impedire un comportamento violento e a garantire l'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 1 cpv. 1). Esse non costituiscono sanzioni di carattere penale e nemmeno sono concepite come tali, ma mirano semmai a impedire che potenziali autori commettano un reato: non hanno natura repressiva. Quale diritto speciale di polizia destinato a combattere pericoli in situazioni specifiche, il concordato concretizza il diritto generale di polizia e quindi anche la clausola generale di polizia, alla quale può essere fatto capo solo in determinate circostanze (cfr. STF 1C_94/2009 del 16 novembre 2010 consid. 3.3, 7.5, 7.7 e rinvii ivi citati; STA 52.2012.118 del 22 marzo 2017 consid. 3.2, 52.2013.77 del 22 marzo 2017 consid. 3.2; cfr. pure, riguardo alla natura amministrativa delle suddette misure, DTF 140 I 2 consid. 6).

3.3. Per quanto riguarda specificatamente il divieto di accesso a un'area determinata, tale misura è prevista, come anzidetto, dall'art. 4 del concordato, giusta il quale le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha partecipato ad atti violenti contro persone o cose; l'autorità cantonale competente definisce i confini delle singole aree vietate (cpv. 1). Il divieto è valido per la durata massima di 3 anni e può riguardare aree sull'intero territorio svizzero (cpv. 2). Esso è pronunciato mediante decisione formale delle autorità del Cantone in cui si sono verificati gli atti di violenza, in cui risiede la persona interessata o in cui ha sede il club, con il quale ha un legame la persona interessata (cpv. 3). Il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta e la Fedpol possono presentare la relativa richiesta (cpv. 4). L'art. 5 del concordato precisa poi che la decisione di divieto di accedere a un'area determinata stabilisce la durata del divieto e l'area vietata ed è accompagnata dalle indicazioni che permettono alla persona interessata di prendere esattamente conoscenza delle aree oggetto del divieto (cpv. 1). Per la prova della partecipazione ad atti violenti è applicabile l'articolo 3 (cpv. 3). Nel Canton Ticino, l'autorità competente per l'applicazione di tale misura è l'ufficiale della Polizia cantonale (art. 10b cpv. 1 lett. a LPol), la cui decisione può essere contestata dapprima davanti al Dipartimento competente e successivamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 10c cpv. 1 LPol). Il procedimento ricorsuale è di principio retto dalle norme di procedura amministrativa (cfr. STF 1C_94/2009 citata consid. 4.3; STA 52.2012.118 citata consid. 3.3, 52.2013.77 citata consid. 3.3).

3.4. Determinante ai fini dell'applicazione del divieto è che possa essere "provato" un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato. È considerato tale il comportamento di una persona che, prima, durante o dopo una manifestazione sportiva, ha segnatamente commesso o incitato a commettere: reati contro la vita e l'integrità della persona ai sensi degli art. 111-113, 117, 122, 123, 125 cpv. 2, 126 cpv. 1, 129, 133 e 134 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0); danneggiamenti ai sensi dell'art. 144 CP; coazione ai sensi dell'art. 181 CP; incendio intenzionale ai sensi dell'art. 221 CP; esplosione ai sensi dell'art. 223 CP; minacce mediante uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell'art. 224 CP; pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell'art. 259 CP; sommossa ai sensi dell'art. 260 CP; violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285 CP; impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'art. 286 CP (cpv.1 lett. a-j). È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità e nel viaggio di andata e ritorno (cpv. 2).

3.5. Come sopra esposto, il termine "provato" deve essere inteso in relazione all'art. 3 del concordato, norma in cui viene descritta la prova di comportamenti violenti. Accanto alle pertinenti sentenze giudiziarie, sono menzionati le pertinenti denunce della polizia, le dichiarazioni attendibili messe per scritto e firmate o le registrazioni visive (della polizia, dell'amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive), i divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni e dalle società sportive e le comunicazioni di un'autorità straniera competente in materia (cpv. 1 lett. a-d e cpv. 2). Stante il carattere preventivo del divieto di accedere a un'area determinata, non devono essere poste esigenze troppo severe alle prove richieste per poter adottare un simile provvedimento. Affinché si possa ammettere che vi sia stato un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato è sufficiente l'esistenza di un fondato sospetto. Non è per contro necessario che un simile atteggiamento sia stato accertato nell'ambito di una decisione penale cresciuta in giudicato, né si deve esigere che le autorità forniscano delle prove giusta il codice di procedura penale (cfr. STA 52.2012.118 citata consid. 3.5 e 52.2013.77 citata consid. 3.5 con rimando a sentenza Verwaltungsgericht St. Gallen B 2012/225 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.4 e rif.; cfr. pure DTF 137 I 31 consid. 5.2; sentenza Verwaltungsgericht Bern del 23 febbraio 2016, in: BVR 2016 pag. 247 consid. 3.2). I presupposti per l'adozione di un divieto di accedere a un'area determinata devono essere verificati nel singolo caso di specie e possono essere oggetto di puntuale contestazione davanti all'autorità giudiziaria (cfr. DTF 140 I 2 consid. 8, 137 I 31 consid. 8).

  1. 4.1. Il ricorrente contesta recisamente i fatti sui quali si fonda la decisione di divieto di accedere a determinate aree, pronunciata nei suoi confronti il 2 settembre 2016 dalla Polizia cantonale e confermata dal Dipartimento delle istituzioni.

4.2. Come riportato in narrativa, tanto la Polizia cantonale quanto il Dipartimento hanno ritenuto accertato il comportamento violento dell'insorgente sulla scorta della segnalazione del 31 agosto 2016 della Fedpol, che a sua volta era stata informata dalla competente autorità germanica (ZIS) del fatto che il ricorrente, unitamente ad altri sostenitori dell'HCAP, aveva manifestato un comportamento violento in occasione del torneo amichevole di disco su giaccio svoltosi a __________. La Fedpol, parafrasando la ZIS (cfr. e-mail del 30 e 31 agosto 2016), ha in particolare indicato che, il 21 agosto 2016, una ventina di "tifosi" della compagine leventinese, in evidente stato di ebbrezza, aveva commesso dei danneggiamenti all'interno di un bar, prima di essere allontanata dal gerente; all'arrivo della polizia, il gruppo si era dato alla fuga, rifugiandosi nell'albergo in cui alloggiava e in seguito opponendosi con violenza all'intervento delle forze dell'ordine, divenute bersaglio del lancio di oggetti (sedie, vasi, posacenere); solo l'impiego massiccio di spray al pepe e manganelli aveva permesso di sedare i disordini e di porre in stato di fermo le quattro persone che maggiormente si erano distinte per aggressività, tra cui il ricorrente, contro il quale era stato aperto in Germania un procedimento penale per resistenza a pubblico ufficiale e sommossa. L'autorità dipartimentale - che, pur non considerandolo decisivo, ha ritenuto significativo anche il divieto emanato dalla Federazione svizzera di hockey su ghiaccio - ha rilevato come l'insorgente si sia limitato a sostenere la sua estraneità ai fatti, senza fornire alcun elemento oggettivo a sostegno delle proprie argomentazioni.

Ha quindi concluso che egli avesse effettivamente partecipato ai tafferugli verificatisi a __________ e confermato il provvedimento adottato nei suoi confronti dalla Polizia cantonale.

4.3. Il ricorrente nega di essere stato nel bar in cui sono scoppiati i disordini e in cui sono stati commessi i danneggiamenti come pure di avere partecipato agli scontri che hanno coinvolto la polizia nell'albergo in cui alloggiava la comitiva ticinese. Sostiene in particolare di avere assistito, il 20 agosto 2016, al primo incontro disputato nell'ambito del torneo amatoriale dall'HCAP, terminato verso le ore 16.00 e di essere poi tornato in albergo. Qualche ora più tardi sarebbe uscito da solo per visitare la città, facendo rientro attorno alle ore 23.00 in camera, dove si sarebbe poi addormentato. Quanto alla successiva dinamica dei fatti, ha affermato (ricorso, pag. 1-2) che "durante la notte sono stato svegliato da rumori e grida provenienti dall'esterno, in particolare ho sentito delle voci che parlavano dell'accoltellamento di un partecipante della comitiva che ha seguito la partita, da parte di un gruppo di origini turche. Mi sono alzato, vestito e sono sceso al pianterreno per informarmi sui fatti. Al momento del mio arrivo un altro membro della comitiva veniva fermato dagli agenti che erano intervenuti, altre persone nel frattempo contestavano questo fermo. Per calmare la situazione che si era nel frattempo un poco agitata, la polizia ha fatto uso abbondante di spray urticante. Questo ha fatto allontanare buona parte della gente. In seguito sono stato prelevato dalla mia camera, portato al pian terreno e fatto sdraiare a terra (dove appena prima era stato disperso il liquido urticante) e in seguito tradotto alla centrale di polizia per verifiche". A dire dell'insorgente, l'attendibilità delle sue dichiarazioni non sarebbe confermata solo dal fatto che, a differenza degli altri "tifosi" fermati, egli è stato rilasciato senza che la polizia richiedesse il versamento di una cauzione, ma anche e soprattutto dalla circostanza secondo cui il procedimento penale aperto dalle autorità germaniche nei suoi confronti è per finire stato abbandonato.

4.4. Come rilevato sopra (consid. 3.5), l'art. 3 cpv. 1 del concordato elenca quelle che sono considerate prove di un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 della medesima normativa. Tra quelle annoverate figurano anche i divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni e dalle società sportive (lett. c) e le comunicazioni di un'autorità straniera competente in materia (lett. d). Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente il divieto di accedere agli stadi emanato dalla Federazione svizzera di hockey su ghiaccio non è dunque affatto irrilevante, nella misura in cui lo stesso è di per sé suscettibile di dimostrare un comportamento violento (cfr. DTF 137 I 31 consid. 8; BVR 2016 pag. 247 consid. 2.3). In concreto, oltre che sul citato provvedimento (che non è stato considerato decisivo ma nondimeno significativo), l'autorità dipartimentale ha accertato il comportamento violento dell'insorgente - alla base della misura qui in discussione - sulla scorta della comunicazione della Fedpol, a sua volta fondata sulla segnalazione della Zentrale Informationsstelle Sportanlässe (ZIS) germanica, la cui competenza in materia di prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni sportive e di scambio (anche) internazionale d'informazioni è pacifica (cfr. https://lzpd. polizei.nrw/zentrale-informationsstelle-sporteinsaetze).

Essendo entrambi gli elementi su cui si è fondata contemplati nell'art. 3 cpv. 1 del concordato, nulla può essere rimproverato alla precedente istanza per avere ritenuto sufficientemente comprovato il comportamento violento del ricorrente.

4.5. L'accertamento effettuato dal Dipartimento trova peraltro conferma negli atti penali germanici prodotti dall'insorgente in questa sede, da cui emerge che nelle prime ore del 21 agosto 2016 egli era stato posto in stato di fermo per aver partecipato all'aggressione subita da alcuni agenti della polizia locale ad opera di un gruppo di "tifosi" dell'HCAP (cfr., in particolare, Strafanzeige del 23 gennaio 2017, pag. 114 segg.).

4.5.1. Secondo tali documenti l'episodio di violenza ha peraltro indiscutibilmente avuto luogo nella notte tra il 20 e il 21 agosto 2016, più precisamente verso le 3.30 del mattino, cioè dopo che nel pomeriggio precedente l'HCAP aveva disputato la sua prima partita del torneo, contro la compagine del __________. Tale circostanza non è invero contestata neppure dal ricorrente, che ammette perfino di avere in parte assistito agli accadimenti in questione. Anche le autorità ticinesi si sono chiaramente riferite a tali eventi. L'erronea indicazione, contenuta nella decisione impugnata e nel divieto emanato dalla Polizia cantonale, secondo cui essi si sarebbero invece svolti nel dopopartita dell'incontro tra l'HCAP e il __________, cioè la sera del 21 agosto 2016 (come espressamente ritenuto nella decisione impugnata), deve in concreto essere considerata una mera svista, priva di conseguenze. Cade pertanto nel vuoto la censura con cui il ricorrente lamenta su questo punto un inesatto accertamento dei fatti.

4.5.2. Infondata è altresì l'argomentazione dell'insorgente secondo cui la sua estraneità ai fatti sarebbe confermata dalla rinuncia delle autorità germaniche a richiedere il versamento di una cauzione per il suo rilascio. In effetti, dalle tavole processuali risulta che tale decisione deriva dal fatto che, a fronte dei suoi dinieghi, gli agenti che hanno raccolto le sue prime dichiarazioni hanno ritenuto che effettivamente il ricorrente non avesse partecipato ai disordini in questione. Ciò non toglie che, esperite ulteriori indagini (tra cui l'audizione degli agenti coinvolti nello scontro e l'esito delle analisi che hanno confermato la presenza di spray al pepe sugli abiti dell'interessato), nei suoi confronti sia in seguito stato aperto un procedimento penale per sommossa e resistenza a pubblico ufficiale, come ben emerge dalle e-mail del 30 e soprattutto del 31 agosto 2016 della ZIS alla Fedpol.

4.5.3. L'insorgente si prevale quindi del fatto che il suddetto procedimento sia per finire stato abbandonato. A torto. In primo luogo, poiché l'abbandono decretato il 7 febbraio 2018 dalla Procura di Heilbronn (cfr. atti penali prodotti dal ricorrente, pag. 263) parrebbe vertere unicamente sul reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 113 del codice penale germanico), corrispondente al reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari previsto all'art. 285 cifra 2 cpv. 2 della normativa penale elvetica, e non anche su quello di sommossa (art. 125 del codice penale germanico). Ma quand'anche si volesse ritenere che il suddetto abbandono si riferisca ad entrambi i reati imputati al ricorrente, egli nulla ne potrebbe dedurre a suo favore in questa sede. I fatti in esso descritti - cui l'autorità amministrativa è di principio vincolata (cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.1; BVR 2016 pag. 247 consid. 5.4 e rimandi; cfr. pure, con riferimento a decisioni penali rese da autorità straniere, STF 1C_392/2013 del 23 gennaio 2014 consid. 2.3 e 3.2) - bastano in effetti già a configurare un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato, come già stabilito dall'Alta Corte federale (cfr. STF 1C_542/2017 citata, con cui è stata confermata la decisione del TAF in materia di iscrizione del ricorrente nella banca dati Hoogan, consid. 3.3.2). L'agire accertato a carico dell'insorgente (cioè l'avere, nel quadro di un violento scontro tra "tifosi" e polizia, sbarrato la strada a un agente intento a compiere il suo dovere, tentato di afferrare una persona che stava per essere fermata e di dare dei calci al poliziotto), che il magistrato tedesco non ha ritenuto costitutivo del reato previsto dall'art. 113 del codice penale germanico in applicazione del principio in dubio pro reo, integra del resto all'evidenza, dal profilo del diritto svizzero, gli estremi dell'infrazione prevista dall'art. 285 cifra 2 cpv. 1 CP, di cui si rende colpevole colui che, pur senza commettere personalmente atti di violenza, semplicemente partecipa a un assembramento di persone che, con violenza o minaccia, impedisce a un funzionario di compiere un atto che rientra nelle sue attribuzioni o che, mentre lo adempie, commette contro di lui vie di fatto (cfr. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, III ed., Berna 2010, n. 23 ad art. 285 CP). In ogni caso, adempie almeno il reato di impedimento di atti dell'autorità ex art. 286 CP, applicabile sussidiariamente (cfr. Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 285 CP e n. 13 e 23 ad art. 286 CP). Infrazioni, entrambe, che rientrano pacificamente nell'elenco di cui all'art. 2 del concordato (cpv. 1 lett. i e j).

4.5.4. Da tutto quanto sopra esposto discende dunque che il comportamento violento tenuto dal ricorrente il 21 agosto 2016 nell'ambito del torneo amatoriale di disco su ghiaccio in corso a __________ appare sufficientemente comprovato. Non permettono di giungere ad altra conclusione le testimonianze scritte prodotte dal ricorrente in questa sede, della cui fedefacenza il Tribunale ha più di un motivo di dubitare: si tratta infatti di tre dichiarazioni ciclostilate, con cui i firmatari confermano il racconto (in prima persona) dell'insorgente, ivi comprese circostanze cui non possono avere personalmente assistito. Avuto riguardo a quanto sopra considerato e alla natura amministrativa del procedimento, da respingere è pure la censura di violazione del principio della presunzione d'innocenza - garantito dall'art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e dall'art. 6 cifra 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101; cfr. DTF 140 I 2 consid. 6; STF 1C_94/2009 citata consid. 3.4). Va altresì disatteso il richiamo del tutto generico dell'insorgente al principio della buona fede (art. 9 Cost.), che non è francamente dato di vedere come potrebbe essere stato violato.

4.5.5. A tutto quanto sopra aggiungasi che poco conta che il comportamento violento qui in discussione non si sia iscritto in uno scontro tra due tifoserie, vista comunque la sufficiente vicinanza temporale e l'affinità tematica con la manifestazione sportiva in corso (cfr. DTF 140 I 2 consid. 7.2; Messaggio citato, pag. 5021). Irrilevante è pure che i fatti imputati all'insorgente siano avvenuti più di 4 ore dopo la partita disputata dall'HCAP, la forchetta temporale di 4 ore prima e dopo l'evento sportivo essendo quella in concreto applicata al qui controverso divieto di accedere a un'area determinata e non costituendo in nessun modo il limite entro il quale deve prodursi la condotta violenta per essere considerata collegata a una manifestazione sportiva. Al proposito si osserva che il Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che è pacifico che per raggiugere lo scopo di prevenzione generale che sta alla base delle misure previste dal concordato devono essere presi in considerazione tutti i comportamenti violenti verificatisi entro un certo lasso di tempo di alcune ore prima dell'inizio e alcune ore dopo la conclusione della manifestazione sportiva (cfr. DTF 140 I 2 consid. 7.2).

  1. Assodata la sussistenza di un comportamento violento, resta ora da verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato nei confronti del ricorrente.

5.1. Come stabilito dal Tribunale federale, l'adozione di una misura dipende dalle circostanze del caso concreto, in particolare dalla natura e dalla gravità degli atti violenti, e deve rispettare il principio della proporzionalità (cfr. DTF 140 I 2 consid. 8, 137 I 31 consid. 6.5; cfr. anche Messaggio citato, pag. 5026). La misura deve dunque apparire adeguata a fronte del comportamento tenuto dall'interessato e dello scopo di prevenzione generale ch'essa si prefigge. Solo in caso di vie di fatto di lieve entità o di altre infrazioni di poco conto occorre rinunciare alla pronuncia di un tale provvedimento poiché risulterebbe sproporzionato (cfr. DTF 140 I 2 consid. 8).

5.2. In concreto, la misura in questione, benché piuttosto severa, non può dirsi ancora sproporzionata, dal momento che al ricorrente sono rimproverati degli atti di violenza di una certa gravità (cfr. consid. 4.5.3). Neppure va trascurato che la misura che gli è stata inflitta costituisce la più lieve tra quelle istituite dal concordato (cfr., in tal senso, STF 1C_249/2016 del 7 luglio 2016 consid. 3.4) e che la sua durata (due anni) non raggiunge quella massima (tre anni) prevista per quel genere di provvedimento (cfr. art. 4 cpv. 2 del concordato). Inappuntabile è anche l'arco di tempo (da 4 ore prima a 4 ore dopo ogni partita) coperto dal divieto in questione (cfr. BVR 2016 pag. 247 consid. 6.2). Invano l'insorgente si prevale degli inconvenienti derivanti dal suddetto provvedimento, tali conseguenze essendo ascrivibili unicamente al comportamento violento da lui manifestato. Ne discende che il qui controverso divieto, malgrado sia valido per tutta la Svizzera, risulta conforme al principio della proporzionalità sia dal profilo della durata che dell'estensione geografica e merita dunque conferma.

  1. Neppure la doglianza relativa all'entità della tassa di giustizia prelevata dalla precedente istanza merita accoglimento. L'ammontare della citata tassa (fr. 900.-), oltre che rientrare nella forchetta compresa tra fr. 100.- e fr. 5'000.- prevista dall'art. 47 cpv. 1 lett. a LPAmm in caso di procedimenti di carattere non pecuniario, appare infatti del tutto rispettoso dei principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (cfr., riguardo a questi concetti, DTF 141 I 105 consid. 3.3.2 e rif.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28). Risulta in particolare adeguatamente ragguagliato alla difficoltà della pratica (che presentava risvolti transfrontalieri) e al dispendio di tempo occasionato dalla sua evasione, come pure al comportamento processuale del ricorrente che, ancora in questa sede, ha negato ogni suo coinvolgimento nei fatti a lui rimproverati. La commisurazione della tassa da parte dell'autorità inferiore non procede dunque da un esercizio scorretto, in quanto abusivo, dell'ampio potere di apprezzamento di cui la stessa dispone (cfr., sul tema, STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 6.1; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 28) e deve quindi essere tutelata.

  2. 7.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto.

7.2. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

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