Incarto n. 52.2017.252

Lugano 14 agosto 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 2 maggio 2017 di

RI 1

contro

la decisione del 14 marzo 2017 (n. 1083) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso le decisioni del 6 e del 9 giugno 2016 con cui il Dipartimento sanità e socialità, Ufficio del veterinario cantonale (UVC), ha disposto il sequestro del suo bestiame e le ha impartito un divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 gestiva nel Comune di __________ un'azienda agricola per lo più dedita all'allevamento bovino, la quale, nel corso degli anni, è stata oggetto di svariati controlli da parte dell'UVC.

Il 10 maggio 2016 è stato esperito un ulteriore controllo in occasione del quale sono state riscontrate delle gravi lacune a livello strutturale e di gestione degli animali. Il 2 giugno 2016 l'UVC ha poi ordinato il sequestro della carcassa di una bovina morta presso la suddetta azienda e ne ha ordinato l'autopsia presso l'istituto di patologia veterinaria dell'Università di Zurigo.

B. Preso atto delle risultanze della suddetta ispezione, il 6 giugno 2016 l'UVC ha ordinato, quale misura urgente a tutela del benessere del bestiame, il sequestro entro il 10 giugno 2016 dei bovini con un "body condition score" (BCS) inferiore a 2.0, l'allontanamento entro il 30 giugno 2016 di tutti gli animali restanti e ha disposto il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato una volta scaduto quest'ultimo termine. Rilevando una situazione peggiore rispetto al 10 maggio precedente e avendo ricevuto telefonicamente informazioni preliminari sull'autopsia della bovina morta in azienda (marca auricolare CH __________), l'8 giugno 2016 l'UVC ha proceduto al sequestro immediato di tutti i bovini presenti presso l'azienda agricola di RI 1. Il provvedimento è stato formalizzato mediante decisione del giorno successivo. Il 17 giugno seguente, l'UVC ha quindi trasmesso a RI 1, tramite il suo patrocinatore, il rapporto del 15 giugno 2016 allestito dalla clinica buiatrica dell'Università di Zurigo riguardo allo stato di salute dei 73 bovini sequestrati l'8 giugno 2016 e il rapporto autoptico di medesima data dell'Istituto di patologia veterinaria dell'Università di Zurigo concernente la bovina morta a inizio giugno 2016, prospettandole la confisca degli animali sequestrati e la vendita degli stessi. Preso atto delle osservazioni presentate in proposito dall'interessata, con decisione del 24 giugno 2016 l'UVC ha pronunciato nei suoi confronti il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato, ha ordinato la confisca degli animali sequestrati e le ha fissato un termine di 15 giorni per procedere alla loro vendita o cessione, dietro preavviso dell'autorità dipartimentale. Tale decisione è rimasta incontestata.

C. Con giudizio del 14 marzo 2017 il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi inoltrati da RI 1 avverso le decisioni del 6 e del 9 giugno 2016 dell'UVC. L'Esecutivo cantonale ha anzitutto rilevato che il sequestro di tutti gli animali presenti in azienda, stabilito con decisione del 9 giugno 2016 che aveva sostituito il sequestro parziale del 6 giugno 2016, era stato a sua volta superato dalla misura di confisca adottata con risoluzione del 24 giugno 2016. Essendo quest'ultima risoluzione cresciuta in giudicato, il Governo ha ritenuto che nella misura in cui era diretto contro il sequestro degli animali, il ricorso era divenuto privo d'oggetto. Esso ha invece confermato il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato pronunciato dall'UVC, ritenendone date le condizioni previste dalla legge. Ha poi ritenuto conforme alla legislazione federale e cantonale l'assunzione da parte dell'insorgente delle spese derivanti dal sequestro e dei costi del controllo del 10 maggio 2016.

D. Avverso quest'ultima pronuncia la soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Contesta il divieto di tenere animali da reddito a tempo indeterminato impartitole e rimprovera al Consiglio di Stato di non essere entrato nel merito del ricorso per quanto concerne il sequestro della sua mandria. Sostiene che quest'ultimo abbia apprezzato i fatti giuridicamente rilevanti in maniera inesatta e incompleta, abbia violato il diritto omettendo di applicarlo e sia incorso in un abuso e in un eccesso del suo potere di apprezzamento. Ritiene poi che la risoluzione governativa sia carente nella motivazione e contesta che le siano state addebitate le spese d'esecuzione del sequestro e i costi di controllo.

E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione pervengono l'UVC e il Municipio di __________ con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

F. In sede di replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.

G. Su richiesta del giudice delegato all'istruzione della causa, il 25 luglio 2019 la ricorrente ha versato agli atti la sentenza della Pretura penale del 14 luglio 2017 e la sentenza della Corte di appello e revisione penale (CARP) del 1° giugno 2018 che la concernono. Essa segnala inoltre di aver inoltrato il 1° luglio 2019 denuncia penale contro l'UVC, segnatamente nei confronti di due funzionari dello stesso.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 8 cpv. 2 della legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987 (LALPAn; RL 482.100). La legittimazione della ricorrente è certa (art. 9 cpv. 1 LALPAn e art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, integrati dalle sentenze della Pretura penale 81.2017.100 del 14 luglio 2017 e della Corte di appello e revisione penale (CARP) 17.2017.233 del 1° giugno 2018 trasmesse dalla ricorrente (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è per contro necessario procedere con il sopralluogo proposto, invero genericamente, dal Municipio di __________ visto che l'oggetto della controversia emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali per cui la prova richiamata sarebbe del tutto insuscettibile di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008 n. 6 pag. 559 e rinvii).

  2. 2.1. L'insorgente censura innanzitutto la lesione dei suoi diritti di parte. In particolare rimprovera al Consiglio di Stato di essere venuto meno ai suoi doveri di motivazione per non avere indicato quali sarebbero i fatti che ha ritenuto giuridicamente rilevanti e che ha considerato comprovati ai fini del proprio giudizio, come pure di non essersi espresso su tutte le contestazioni che essa aveva sollevato. A suo dire il Governo si sarebbe limitato a richiamare in modo del tutto generico i fatti sui quali ha fondato il proprio giudizio facendo riferimento a delle precedenti decisioni non più attuali né pertinenti con la fattispecie. 2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito disposto all'art. 34 LPAmm e ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2). L'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte a influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 130 II 530 consid. 4.3; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 26 n. 2a).

2.3. Nel caso concreto detti requisiti minimi di motivazione sono stati senz'altro soddisfatti dal Consiglio di Stato. Quest'ultimo ha infatti esposto in maniera sufficientemente chiara i fatti e le ragioni poste alla base del suo giudizio. Prova ne è che nel suo gravame, inoltrato per il tramite di uno sperimentato legale che all'epoca la patrocinava, la ricorrente è stata in grado di contestare il giudizio impugnato in maniera precisa e circostanziata, dimostrando in questo modo di averne perfettamente compreso la portata. In sostanza il Governo ha ritenuto che a fronte dei numerosi controlli con esito negativo effettuati dall'UVC nel corso degli anni, delle svariate decisioni adottate da quest'ultima autorità per cercare di ripristinare una situazione di legalità e della copiosa documentazione fotografica agli atti sussistessero sufficienti elementi per concludere che l'insorgente non è in grado di allevare animali da reddito. La decisione impugnata risponde inoltre a tutte le principali censure che erano state sollevate dalla ricorrente, ragione per la quale non si intravedono affatto gli estremi per ritenere che la precedente autorità di giudizio sia incorsa in un diniego di giustizia.

  1. 3.1. Giusta l'art. 4 LPAn chi si occupa di animali deve tener conto adeguatamente dei loro bisogni e nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere (cpv. 1). Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità; è vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente (cpv. 2). Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l'attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero (art. 6 cpv. 1 LPAn). Secondo l'art. 3 dell'ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1), gli animali devono essere tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo (cpv. 1). I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati (cpv. 2). L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali (cpv. 3). Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza; devono inoltre poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all'assunzione di cibo, tipiche della specie (art. 4 cpv. 1 e 2 OPAn). Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi (art. 5 cpv. 1 OPAn). La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti; il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti; le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile; durante lo svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro (art. 5 cpv. 2 OPAn). Le abitudini legate alla cura del corpo tipiche della specie non devono essere limitate inutilmente dalle condizioni di detenzione. Se ciò accade, esse devono essere sostituite da cure adeguate; zoccoli, unghioni e artigli devono essere curati e tagliati periodicamente e a regola d'arte, l'eventuale ferratura degli zoccoli deve essere effettuata a regola d'arte (art. 5 cpv. 3 e 4 OPAn).

3.2. Giusta l'art. 23 cpv. 1 LPAn l'autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi (a) è stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni dell'autorità o (b) per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali. Il divieto pronunciato da un Cantone vale in tutta la Svizzera (art. 23 cpv. 2 LPAn). In Ticino, l'UVC esercita le competenze che la LPAn attribuisce all'autorità cantonale, a meno che la LALPAn o il relativo regolamento di applicazione dispongano diversamente (art. 3 LALPAn).

  1. 4.1. L'insorgente contesta il divieto di tenuta di animali a tempo indeterminato pronunciato nei suoi confronti dall'UVC. Sostiene in particolare che il provvedimento trarrebbe spunto da un decreto d'accusa del 17 febbraio 2017 non ancora definitivo e su delle decisioni dell'UVC concernenti il dimensionamento della stalla non più attuali. Rimprovera poi alla precedente istanza di giudizio di non avere rilevato che i rapporti autoptici sui bovini deceduti e la perizia sul bestiame sequestrato - per altro eseguiti senza alcun contraddittorio - sarebbero in contrasto con i rapporti allestiti dall'UVC in occasione del controllo eseguito il 10 maggio 2016 e con le decisioni poi adottate da quest'ultima autorità.

4.2. Come rilevato dal Consiglio di Stato, l'azienda agricola della ricorrente è stata oggetto di numerosi controlli e svariate decisione da parte dell'UVC sostanzialmente volte a cercare di ripristinare un'adeguata gestione degli animali da essa detenuti al fine di garantire loro il ricovero, le cure e il foraggiamento necessari al loro corretto sostentamento e benessere. A questo proposito occorre rammentare che già con decisione del 5 marzo 2010, passata in giudicato (cfr. giudizio del 15 settembre 2010 ] del Consiglio di Stato di cui al doc. 74), l'UVC aveva ordinato a RI 1 di migliorare sia dal profilo qualitativo sia da quello quantitativo il foraggiamento dei suoi capi, di mettere a loro disposizione una zona di riposo sempre asciutta e pulita, di migliorare la pulizia e la cura delle bestie (segnatamente la cura degli unghioni dei bovini), di migliorare la loro custodia riducendo il numero dei capi per adeguarsi alla capacità della stalla, di sistemare il sedime (tra cui le corsie di transito e i vari passaggi) ripulendolo dal letame e dai liquami (segnatamente mantenendo in funzione l'impianto di evacuazione del letame) e asportando i materiali pericolosi ivi depositati. Il 6 dicembre 2010 la medesima autorità aveva poi imposto all'insorgente la messa in atto di ulteriori misure al fine di garantire la corretta tenuta dei suoi animali, limitandone il numero in funzione della capacità della stalla. Decisione, questa, che era stata in gran parte confermata dalle istanze di ricorso adite dall'interessata (cfr. risoluzione del Consiglio di Stato del 23 novembre 2011 del Consiglio di Stato [doc. 97] e STA 52.2011.586 del 6 maggio 2013). In occasione del controllo avvenuto il 10 maggio 2016, nonostante che lo stesso fosse stato preannunciato all'insorgente (cfr. lettera dell'UVC al patrocinatore della ricorrente del 9 maggio 2016 trasmesso via fax di cui al doc. 1), l'UVC si è trovato ancora una volta confrontato con le medesime problematiche già riscontrate in passato. Come risulta dai relativi rapporti di controllo (in particolare rapporto n. 4537/6210 di cui al doc. F e check list del 10 maggio 2016 di cui al doc. 134, quest'ultimo documento controfirmato dall'insorgente il giorno del controllo), il bestiame era ancora in netto sovrannumero (75 bovini laddove esso avrebbe dovuto essere ricondotto a 20 mucche, 5 manze, 5 manzette, 1 toro, 8 vitelli e 5 vitelloni, cfr. STA 52.2011.586 del 6 maggio 2013; art. 3 cpv. 2 e art. 41 cpv. 2 OPAn), la maggioranza dei bovini mostrava una condizione fisica carente (eccessiva magrezza; art. 6 cpv. 1 LPAn, art. 3 cpv. 3 e art. 4 cpv. 1 e 2 OPAn), il foraggio presente nelle mangiatoie o comunque a disposizione degli animali era insufficiente (art. 4 cpv. 1 OPAn), il bestiame risultava particolarmente sporco e con gli unghioni non curati a regola d'arte (art. 5 cpv. 2, 3 e 4 OPAn), il sedime esterno presentava una profonda coltre di fango e di feci e vi erano depositati materiali edili e altri oggetti pericolosi per gli animali (art. 5 cpv. 1 e art. 7 cpv. 1 lett. a e b e cpv. 3 OPAn), i pavimenti della corsia di foraggiamento erano sdrucciolevoli ed eccessivamente imbrattati di feci a causa di una pulizia manuale insufficiente o del non funzionamento del sistema di evacuazione del letame (art. 7 cpv. 3 e art. 34 cpv. 1) e da ultimo i posti di riposo erano manifestamente insufficienti rispetto al numero di bovini, pur tenuto conto del riparo esterno (tettoia), già presente da almeno ottobre 2011 (cfr. doc. 114), chiusa su di un lato con un telo agganciato solo parzialmente (cfr. documentazione fotografica di cui al doc. 111; art. 7 cpv. 2 e art. 41 cpv. 2 OPAn). La situazione riscontrata dall'autorità dipartimentale l'8 giugno seguente era addirittura peggiore. Gli animali, sempre molto magri e sporchi, presentavano anche delle zoppie. Inoltre nel frattempo ai primi di giugno era morta una bovina (marca auricolare n. __________).

4.3. Ora, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, gli accertamenti eseguiti il 10 maggio 2016 dall'UVC trovano puntuale riscontro nella documentazione fotografica agli atti (cfr. doc. 111 e 118) e sono confortati dalle risultanze dell'analisi clinica eseguita il 13 giugno 2016 sui 73 bovini sequestrati (cfr. doc. 13), nonché dai rapporti autoptici eseguiti su tre animali deceduti nei mesi di giugno-luglio del 2016 (cfr. doc. 12, 124 e 131). Per quanto concerne in particolare il citato esame clinico del 13 giugno 2016 (cfr. doc. 13), si deve considerare che il medesimo è avvenuto dopo quattro giorni di foraggiamento ottimale e dopo aver tenuto gli animali su lettiera profonda (cfr. ad 1 e 2 a pag. 2 della perizia), fatti, questi, che, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, hanno sì parzialmente falsato il risultato della perizia, ma esclusivamente a suo favore. Malgrado ciò il quadro che ne emerge è alquanto inquietante: quasi un terzo dei bovini presentava un BCS pari o inferiore a 2.5 (di cui dieci con un BCS inferiore a 2.0) ciò che permette di concludere che effettivamente molti di essi erano eccessivamente magri causa malnutrizione. Non per nulla dal giorno del sequestro al 13 giugno 2016, visto il loro stato di magrezza, non è nemmeno stato necessario mungere le mucche, le quali comunque non denotavano alcun segno di mastite (cfr. ad 3 a pag. 2 della perizia). Ma vi è di più. Dal medesimo rapporto peritale risulta pure che ben tredici bovini presentavano zoppie: tre di essi nemmeno riuscivano ad alzarsi e uno mostrava una grave malformazione all'arto posteriore destro. Per quanto attiene poi all'autopsia sull'animale morto ai primi di giugno del 2016, ed eseguita il 3 giugno seguente (cfr. doc. 12), la stessa indica chiaramente come tale decesso fosse avvenuto per carenza di cibo ("Aufgrund der fehlenden oder stark reduzierten Fettdepots im Bereich des Herzkranzfettes, perirenal, subkutan und viszeral sowie anhand der serösen Atrophie des Knochernmarkes wird die Abmagerung als Kachexie eingestuft und gilt somit als Todesursache"; cfr. diagnosi e commenti a pag. 4 della perizia), riconducibile ad un insufficiente foraggiamento che durava da settimane, se non addirittura da mesi (cfr. in particolare commento a pag. 4, penultimo paragrafo ultima frase, della perizia). È stato invece escluso che la morte fosse da ricondurre ad altre patologie (quesito esplicitamente posto al perito da parte dell'UVC; cfr. pag. 1 della perizia) o alla presenza di parassiti. La tesi della ricorrente, secondo cui si sarebbe trattato di un caso di "meteorismo acuto" si fonda sulla valutazione fatta da un veterinario che nemmeno aveva visto l'animale e non permette affatto di confutare le risultanze dell'autopsia che, indipendentemente dalle informazioni preliminari date dall'UVC al perito ("Vorbericht"), si basano sugli esami eseguiti direttamente sulla carcassa dell'animale dal patologo veterinario e da quest'ultimo puntualmente documentati. I due ulteriori esami autoptici agli atti non fanno altro che corroborare il raccapricciante quadro appena descritto (cfr. doc. 124 e 131). La perizia autoptica sulla bovina eutanasiata il 15 giugno 2016 (marca auricolare n. __________) rileva una ferita non visibile dall'esterno avvenuta un paio di giorni prima della morte (e non durante il trasporto), derivante verosimilmente da una cornata inferta da un altro animale. Nonostante questo bovino fosse stato giudicato il 13 giugno 2016 con un BCS di 2.75, il patologo veterinario ha rilevato uno stato di grave malnutrizione (cfr. commenti a pag. 4 della perizia). Pure il rapporto autoptico sulla bovina eutanasiata il 6 luglio 2016 (marca auricolare _______) attesta il suo stato di cachessia, nonché la mancata prestazione di adeguate cure da parte della ricorrente per una vecchia frattura della falange terminale e per delle forme di pododermatite asettica (cfr. diagnosi e commento del patologo di cui a pag. 7 e 8 della perizia). Le doglianze sollevate dall'insorgente in merito all'indipendenza dei periti e alle modalità di esecuzione dei predetti esami sono inconferenti se non addirittura temerarie. A questo proposito giova infatti rilevare che, sebbene invitata ad esprimersi sui suddetti rapporti peritali, RI 1 non ha presentato alcuna osservazione al riguardo, non ha eccepito alcunché in relazione ai periti scelti dall'UVC, né ha rilevato la necessità di porre loro dei quesiti aggiuntivi. Circostanza, questa, che fa apparire ora le sue critiche chiaramente pretestuose e lesive del principio della buona fede.

4.4. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, sussistono pertanto sufficienti elementi agli atti per concludere che RI 1 è una persona manifestamente incapace di tenere o allevare animali. Non giova a quest'ultima appellarsi ai rapporti allestiti da __________ dal 2011 al 2013, i quali ad ogni modo non permettono di confutare quanto accertato e documentato dall'autorità di prime cure. Il divieto pronunciato nei suoi confronti dall'UVC si giustifica dunque pienamente e risulta del tutto rispettoso del principio della proporzionalità. Viste le gravissime e reiterate inadempienze in cui è incorsa la ricorrente nella gestione della sua azienda agricola, il provvedimento adottato si rivela assolutamente necessario per ristabilire una situazione conforme al diritto e per prevenire ulteriori inutili sofferenze ad altri animali.

4.5. Si deve inoltre considerare che con sentenza della CARP del 1° giugno 2018 (confermata dal Tribunale federale con ultimo grado di giudizio, sentenza del 22 ottobre 2018 pubblicata), RI 1 è stata condannata ad una pena di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.- ciascuna e al pagamento di una multa di fr. 360.- per maltrattamento di animali per avere omesso di foraggiare adeguatamente otto bovini, per aver tenuto il bestiame in sovrannumero rispetto alle capacità della stalla, rispettivamente in condizioni igienico-sanitarie deplorevoli, nonché di fornire le necessarie cure alla bovina eutanasiata il 6 luglio 2016. La questione di sapere se a fronte di questa circostanza siano in specie date anche le condizioni di cui all'art. 23 cpv. 1 lett. a LPAn, è questione che può rimanere qui indecisa in quanto irrilevante per l'esito della presente causa, dal momento che essa, come detto sopra, adempie ampiamente le condizioni di cui alla lett. b. di tale norma. In questo senso cadono le varie censure, comunque infondate, che RI 1 ha sollevato in merito al fatto che il Consiglio di Stato abbia fatto riferimento nel suo giudizio al decreto d'accusa emanato nei suoi confronti il 17 febbraio 2017, malgrado lo stesso non fosse ancora passato in giudicato.

  1. 5.1. La ricorrente si duole anche del fatto che il Governo avrebbe omesso di rilevare le irregolarità commesse dall'autorità dipartimentale in occasione dei vari controlli eseguiti rispetto a quanto stabilito dalle direttive tecniche concernenti i controlli ufficiali nella produzione primaria in aziende detentrici di animali (igiene nella produzione primaria animale, igiene del latte, dei medicamenti veterinari, salute degli animali e traffico di animali nonché protezione animale dei pesci) aggiornate al 1° gennaio 2016 (in seguito: direttive tecniche), emanate dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria (USAV).

5.2. Anche questa censura è destituita di fondamento. Innanzitutto occorre rilevare che in risposta ad una precisa richiesta dell'insorgente, con scritto del 9 agosto 2017 lo stesso USAV ha ritenuto, dopo esame dell'incarto, che l'UVC avesse agito conformemente alla legislazione in vigore (cfr. doc. 147), escludendo così qualsiasi irregolarità nell'esecuzione dei vari controlli effettuati. In ogni caso non si deve dimenticare che le ordinanze amministrative, quali sono le direttive, non costituiscono delle norme giuridiche vincolanti per il giudice, ma servono sostanzialmente a precisare il contenuto di nozioni contemplate da leggi e ordinanze, nella prospettiva di assicurarne un'applicazione uniforme nei confronti degli amministrati da parte delle autorità. Per questa ragione, quand'anche l'UVC avesse disatteso in occasione del suo controllo del 10 maggio 2016 le suddette direttive, ciò non permetterebbe ancora di concludere che quanto accertato in quell'occasione non possa in alcun modo essere utilizzato in questa sede quale prova delle gravi omissioni in cui è incorsa la ricorrente nella tenuta dei suoi animali da reddito.

  1. 6.1. La ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di non essere entrato nel merito del ricorso per quanto concerne la contestazione riferita al sequestro della sua mandria. Ritiene che da tale misura siano scaturite importanti conseguenze, che non sarebbero state superate in seguito dalla decisione di confisca, in particolare in merito ai costi di trasporto e di ricovero dei bovini.

6.2. Come esposto sopra (consid. 3), al fine di proteggere gli animali in modo efficace, l'art. 24 LPAn e l'art. 7 LALPAn obbligano l'autorità ad intervenire immediatamente se è accertato che sono trascurati o maltenuti. A tale scopo, le norme conferiscono il diritto di sequestrarli a titolo cautelare e di ricoverarli adeguatamente a spese del detentore. In caso di necessità, l'autorità è inoltre abilitata a venderli o ad abbatterli, riversando al proprietario il ricavo della realizzazione, dedotte le spese della procedura (cpv. 2). L'autorità non deve comunque intervenire soltanto quando è accertata una grave trascuratezza. L'intervento si impone già quando esistono fondati sospetti di maltrattamento (per degli esempi riferiti alla legislazione in vigore prima del 2005: STF 2A.618/2002 del 12.6.03 consid. 2.1; STA 52.2005.414 del 31 maggio 2006 consid. 2.2; BVR 1993, pag. 125 consid. 2 a; Antoine F. Goetschel, Kommentar zum eidgenössischen Tierschutzgesetz, Berna 1986, ad art. 25 LPDA n. 2 seg.). I disposti citati non si limitano a conferire all'autorità il diritto di sequestrare a titolo di misura cautelare gli animali maltrattati. Permettendole di venderli o di sopprimerli, ove ciò risulti necessario, la norma in esame attribuisce alla medesima anche il diritto di disporne, sottraendoli definitivamente al loro detentore. All'autorità viene dunque conferito un potere di disposizione che travalica i limiti del semplice sequestro cautelare per assumere le connotazioni di un provvedimento assimilabile ad una confisca (STA 52.2005.414 del 31 maggio 2006 consid. 2.2). Con la risoluzione del 24 giugno 2016, in considerazione della situazione concreta e in particolare del divieto di tenere animali a tempo indeterminato, l'UVC ha appunto ordinato la vendita del bestiame, avvenuta poi nel 2017. Tale decisione, rimasta inimpugnata, ha in effetti sostituito quella, meno incisiva, del sequestro cautelativo. A giusto titolo pertanto, l'autorità precedente ha rilevato che il ricorso, relativamente alla misura di sequestro, era divenuto privo d'oggetto; ha per contro affrontato la censura riferita all'assunzione dei costi di esecuzione del sequestro (consid. 6 del giudizio impugnato), argomento riproposto anche in questa sede e che deve essere recisamente respinto. L'art. 24 cpv. 1 LPAn prevede infatti espressamente che le spese del sequestro e del collocamento di animali vengano poste a carico del detentore. L'art. 219 OPAn e l'art. 10 LALPAn prevedono la riscossione di emolumenti da parte dell'autorità cantonale, l'allegato 1 del decreto esecutivo concernente le tariffe applicate dall'Ufficio del veterinario cantonale (in seguito decreto; RL 813.660) stabilisce le tariffe per le prestazioni applicabili ai vari settori di attività dell'UVC (art. 1 cpv. 2 del decreto). Il fatto dunque che le suddette spese siano state addebitate alla ricorrente risulta del tutto corretto.

  1. Visto tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto con conseguente conferma della decisione impugnata. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al Municipio di __________ come da esso richiesto, non essendosi avvalso del patrocinio di un legale per la stesura degli allegati di causa, i quali d'altronde non si confrontano in dettaglio con le censure ricorsuali (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

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