Incarto n. 52.2017.149
Lugano 27 giugno 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2017 di
RI 1, patrocinato da: PA 1, ,
contro
la decisione del 1° febbraio 2017 (n. 425) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione del 22 settembre 2016 del Municipio CO 1 in materia di disdetta del rapporto d'impiego;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è stato nominato il 12 gennaio 2016 dal Municipio CO 1 quale segretario comunale a tempo parziale (50%) con effetto dal 1° marzo 2016.
B. a. In occasione della seduta municipale del 9 settembre 2016, l'autorità comunale, esposte le mancanze riscontrate nell'operato del segretario comunale dopo sei mesi di attività, ha deciso di non confermare la sua nomina per motivi gravi. Ricordato che per tutti i dipendenti di nuova nomina, il primo anno d'impiego è considerato anno di prova e che il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di ogni mese, con trenta giorni di preavviso, e considerato che RI 1 è stato nominato segretario comunale a partire dal 1° marzo 2016, il Municipio ha dunque risolto che l'interruzione del rapporto di lavoro avrà effetto a partire entro e non oltre il 31 ottobre 2016 (cfr. risoluzione municipale del 9 settembre 2016, n. 174).
b. RI 1, invitato ad uscire dalla sala al momento dell'adozione della suddetta risoluzione, ha preso conoscenza della stessa al suo rientro. Terminata la seduta, l'Esecutivo comunale gli ha quindi consegnato una lettera nella quale ribadiva la mancata conferma della nomina di segretario comunale per giustificati motivi e, richiamati gli art. 130 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e 7 del regolamento organico dei dipendenti del 5 aprile 2013 (ROD), la conseguente interruzione del rapporto di lavoro per il 31 ottobre 2016. Allo stesso veniva pure rimesso il verbale d'audizione nel quale erano spiegate le ragioni che avevano spinto l'Esecutivo comunale a voler sciogliere il rapporto d'impiego durante il periodo di prova. A RI 1, che aveva dichiarato di volersi esprimere per iscritto, è stato dunque assegnato un termine scadente il 19 settembre 2016 per presentare eventuali osservazioni, con l'avvertenza che trascorso tale termine l'Esecutivo comunale si sarebbe riunito nuovamente ed avrebbe emanato la sua decisione (cfr. lettera di mancata conferma del 9 settembre 2016 con annesso il verbale d'audizione di pari data).
c. Con scritto del 14 settembre 2016 RI 1 si è opposto alla decisione di mancata conferma, contestandola sia sotto l'aspetto formale che sostanziale.
d. Il 22 settembre 2016 il Municipio CO 1 ha quindi risolto di non confermare l'incarico, rispettivamente di porre fine al rapporto d'impiego tramite licenziamento durante il periodo di prova con effetto al 31 ottobre 2016 per l'imprescindibile rottura del rapporto di fiducia.
C. Con impugnativa del 24 ottobre 2016 RI 1 è insorto contro la decisione di mancata conferma della nomina, rispettivamente licenziamento durante il periodo di prova dinanzi al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di dichiararla nulla o in subordine di annullarla. Il ricorrente ha annotato che la decisione è nulla per violazione del diritto di essere sentito in quanto l'autorità comunale avrebbe già deciso in modo definitivo prima ancora che la stessa gli fosse stata intimata; a nulla è servito assegnargli un termine di 10 giorni per l'inoltro di eventuali osservazioni scritte quando ormai la decisione era già stata presa con risoluzione del 9 settembre 2016 (n. 174). In ogni caso, la stessa sarebbe ingiustificata, finanche arbitraria, pretestuosa ed abusiva.
D. Con giudizio del 1° febbraio 2017, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento. Il Governo ha anzitutto rilevato che l'autorità comunale, in occasione della seduta del 9 settembre 2016, ha unicamente preso la decisione di principio di procedere alla mancata conferma di RI 1 e che è solo a seguito della presa di posizione scritta di quest'ultimo che il Municipio l'ha formalmente decretata. Il diritto di essere sentito del dipendente sarebbe stato pienamente rispettato. Il Consiglio di Stato ha in seguito difeso l'operato dell'autorità comunale, sia per quanto riguarda la procedura adottata (rilevando che, sebbene da un punto di vista prettamente terminologico essa abbia forse peccato di imprecisione, non vi sono dubbi in merito alle reali intenzioni del Comune di sciogliere il rapporto di impiego durante il periodo di prova), che per quanto attiene alle argomentazioni addotte per interrompere il rapporto di lavoro durante il periodo di prova.
E. Contro il menzionato giudizio governativo RI 1 si è aggravato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitando il suo annullamento. In via principale ha domandato che la decisione municipale del 22 settembre 2016 sia dichiarata nulla o annullata, di modo che RI 1 è confermato alle dipendenze del Comune CO 1 nella sua funzione di segretario comunale. In via subordinata ha chiesto di rinviare gli atti al Governo per completamento dell'istruttoria e nuova decisione. L'insorgente ripropone le censure sollevate senza successo dinanzi al Governo, insistendo sulla lesione del suo diritto di essere sentito.
F. a. Il Consiglio di Stato propone di respingere il gravame senza formulare particolari osservazioni.
b. Anche il Municipio CO 1 si oppone all'accoglimento dell'impugnativa, rilevando che il diritto di essere sentito del dipendente è stato pienamente rispettato, avendo inoltrato le proprie osservazioni scritte prima dell'emanazione della decisione del 22 settembre 2016. Nel merito, osserva che la disdetta sarebbe giustificata dalla situazione di grave conflitto venutasi a creare tra il ricorrente e la compagine municipale, incompatibile con il buon funzionamento del servizio, che avrebbe irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia tra le parti.
G. Delle argomentazioni addotte dalle parti con le successive comparse scritte si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1.2. La domanda del ricorrente di annullare la decisione ed essere reintegrato nella funzione di segretario comunale è inammissibile. Infatti, secondo l'art. 91 cpv. 1 LPAmm, se il Tribunale cantonale amministrativo giudica il licenziamento disciplinare o la disdetta o la mancata conferma ingiustificati, esso deve limitarsi ad accertarlo nella propria sentenza. Non può invece annullare il provvedimento, ripristinando il rapporto d'impiego. Il legislatore ha deliberatamente escluso la possibilità di obbligare l'ente pubblico a riprendere alle sue dipendenze un funzionario nel quale non ha più fiducia (STA 52.2017.304 del 28 febbraio 2019 consid. 2, 52.2014.29 del 13 marzo 2015 consid. 1.2, 52.2012.317 del 24 luglio 2013 consid. 1.3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1a ad art. 69; messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 59).
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti prodotti dalle parti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le prove offerte dal ricorrente (richiamo del preventivo 2017 e dell'incarto completo concernente l'assunzione di __________ quale nuovo segretario comunale) non appaiono infatti suscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti per il giudizio, tali da condurlo a modificare la propria decisione (DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, 137 III 208 consid. 2.2, 134 I 140 consid. 3.5).
La disposizione mira essenzialmente a permettere ai Comuni di abrogare l'ordinamento dei dipendenti basato sulla nomina quadriennale prevista dall'art. 127 LOC, per introdurre la nomina a tempo indeterminato prevista dall'art. 7 LORD con conseguente diritto del datore di lavoro di disdire il rapporto d'impiego in ogni tempo con un preavviso di tre o sei mesi a seconda dei casi.
Avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 135 cpv. 3 LOC, il Comune di CO 1 ha recepito l'ordinamento della LORD, che l'art. 73 ROD dichiara applicabile, a titolo sussidiario. I dipendenti del Comune di CO 1 non sottostanno dunque al sistema di cui agli art. 125 e 127 e segg. LOC.
2.2. L'art. 4 ROD prevede che la nomina è l'atto con cui il dipendente viene assunto a tempo indeterminato ed assegnato ad una funzione. Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno d'impiego è considerato periodo di prova (art. 7 cpv. 1 ROD). L'art. 62 ROD dispone che il rapporto d'impiego cessa per (a) raggiunti limiti di età, (b) dimissioni, (c) decesso, (d) invalidità, (e) destituzione, (f) disdetta, (g) disdetta durante il periodo di prova ai sensi dell'art. 7 del ROD (ovvero per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso).
2.3. Ora, come rettamente ritenuto dal Consiglio di Stato, da un punto di vista prettamente terminologico l'autorità comunale ha effettivamente peccato di imprecisione affermando più volte di non voler confermare la nomina del dipendente. È infatti indubbio che la sua intenzione era sin dall'inizio quella di porre termine al rapporto di impiego di RI 1 - alle sue dipendenze da poco più di sei mesi - durante il periodo di prova. Checché ne dica l'insorgente, l'Esecutivo comunale non ha dunque avviato una procedura di mancata conferma ex art. 127 LOC (come detto, neppure applicabile alla fattispecie non essendo i dipendenti comunali nominati di quadriennio in quadriennio, ma a tempo indeterminato; cfr. art. 4 ROD e risoluzione di nomina dell'insorgente), bensì di disdetta durante il periodo di prova giusta l'art. 62 lett. g ROD.
3.2. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia adottata una decisione sfavorevole nei suoi confronti e che comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura (DTF 143 V 71 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3, 135 I 279 consid. 2.3, 135 I 187 consid. 2.2; STF 2C_879/2014 del 17 aprile 2015 consid. 2.2, 1C_356/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.4, 2C_880/2011 del 29 maggio 2012 consid. 4.2; Gabrielle Steffen, Le droit d'être entendu du collaborateur de la fonction publique: juste une question de procédure?, in: RJN 2005, pag. 64 ). Per quanto attiene alla disdetta durante il periodo di prova il ROD non prevede prescrizioni particolari. L'art. 18 cpv. 2 LORD, applicabile grazie al rinvio di cui all'art. 73 ROD, dispone che la disdetta debba essere motivata, ma non prescrive invece espressamente che il funzionario debba essere sentito prima dell'emanazione della decisione da parte dell'autorità di nomina, come invece è il caso per la disdetta dopo il periodo di prova (art. 60a cpv. 2 LORD). In ogni caso, anche in assenza di una specifica disposizione, dottrina e giurisprudenza hanno già avuto modo di riconoscere il diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 Cost. nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego (DTF 135 I 279 consid. 2.4, con riferimenti; STF 8C_110/2013 del 2 settembre 2013, consid. 8.1). Il contenuto e la portata del diritto di essere sentito devono essere determinati in funzione della situazione concreta e tenuto conto degli interessi in gioco. Occorre permettere alla parte interessata di esprimere il suo punto di vista in maniera efficace. In materia di rapporti di pubblico impiego, il diritto di essere sentito può unicamente adempiere correttamente il proprio scopo se la persona interessata sa (o deve sapere) con chiarezza che nei suoi confronti sta per essere presa una decisione di determinata natura (DTF 135 I 279 consid. 2.4). Salvo in caso di urgenza, al collaboratore deve essere data la possibilità di preparare le proprie argomentazioni, deve quindi essergli concesso un termine per prendere posizione. Una restrizione del diritto di essere sentito nei casi di urgenza deve essere ammessa solo in casi eccezionali (Steffen, op. cit., pagg. 51 segg., pag. 60 e 64). In generale, quanto più la decisione che ci si appresta a prendere è suscettibile di pregiudicare la posizione dell'interessato, tanto più il diritto di essere sentito di quest'ultimo va accordato e riconosciuto ampiamente (DTF 135 I 279 consid. 2.3, con riferimenti). Nell'ambito della rescissione dei rapporti d'impiego, l'autorità competente può giungere alla propria decisione (definitiva) solo dopo aver preso conoscenza del caso concreto e aver sentito la persona coinvolta. Il diritto di essere udito è violato se il licenziamento è, di fatto, già certo e stabilito prima ancora di aver sentito il dipendente (STF 8C_340/2014 del 15 ottobre 2014 consid. 5.2, 8C_269/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.2; cfr. GVP-SG 2015 n. 8, consid. 2.2). Affinché possa esercitare compiutamente il suo diritto di essere sentito, quest'ultimo deve conoscere i fatti che gli vengono imputati e le conseguenze a cui può andare incontro (STF 8C_258/2014 del 15 dicembre 2014 consid. 7.2.4). A questo scopo, al dipendente è generalmente consegnato un progetto di decisione contenente i motivi e la prospettazione di disdetta. È inevitabile che in questo momento il datore di lavoro abbia in principio già l'intenzione di porre termine al rapporto di impiego. Nel caso contrario, non vi sarebbe in effetti alcun motivo di sentire il dipendente. È tuttavia fondamentale che la decisione in questione non sia già definiva al momento in cui viene offerta al collaboratore la possibilità di esprimersi in merito e, pertanto, che non si possa escludere che il datore di lavoro ritorni sui suoi passi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4319/2015 del 16 marzo 2016 consid. 5.2.2 e riferimenti).
3.3. Ora, il Governo sostiene che l'autorità comunale, nell'ambito della propria seduta del 9 settembre 2016, avrebbe unicamente preso la decisione di principio di procedere alla mancata conferma del qui ricorrente e che è solo a seguito della formale presa di posizione scritta di quest'ultimo che il Municipio, il 22 settembre seguente, l'ha formalmente decretata. La tesi non può essere tutelata. Dagli atti emerge che con risoluzione n. 174 del 9 settembre 2016 l'Esecutivo comunale, seppur richiamando impropriamente l'art. 127 LOC e la relativa terminologia, ha deciso di non confermare la nomina (recte: disdire il rapporto di impiego) del ricorrente, per motivi gravi. Dopo aver rilevato che per tutti i dipendenti di nuova nomina, il primo anno d'impiego è considerato anno di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di ogni mese, con trenta giorni di preavviso e che il ricorrente è stato nominato a partire dal 1° marzo 2016, il Municipio ha risolto che l'interruzione del rapporto di lavoro avrà effetto a partire e non oltre il 31 ottobre 2016. Dalle tavole processuali si evince altresì che al termine della seduta l'Esecutivo ha comunicato all'insorgente l'intenzione di interrompere il rapporto di lavoro con effetto a partire e non oltre il 31 ottobre 2016. Allo stesso è stato quindi letto l'estratto della risoluzione n. 174/2016 nella quale erano elencati i fatti (giustificati motivi) che gli venivano imputati ed assegnato un termine di 10 giorni per l'inoltro di eventuali osservazioni scritte con l'avvertenza che, trascorso tale termine, l'Esecutivo comunale si sarebbe riunito nuovamente ed avrebbe emanato la sua decisione (cfr. verbale d'audizione del 9 settembre 2016). Il ricorrente ha inoltre ricevuto copia di una formale decisione nella quale il Municipio ribadiva il contenuto della risoluzione n. 174 e, di conseguenza, l'interruzione del rapporto di lavoro per il 31 ottobre 2016. Al dipendente era altresì concessa la facoltà di prendere posizione per iscritto. Facoltà, quest'ultima, di cui il ricorrente ha effettivamente fruito (cfr. osservazioni del 14 settembre 2016), prima dell'adozione della risoluzione municipale n. 204, contestata dinanzi al Consiglio di Stato. Ora, a ragione il ricorrente sostiene che la fine del rapporto di lavoro, di fatto, era già certa e stabilita prima ancora che gli fosse stata data la possibilità di esprimersi in merito. Poco importa che al ricorrente sia stato concesso di esprimersi oralmente al termine della seduta, rispettivamente di prendere posizione per scritto posteriormente alla stessa, atteso che la decisione municipale di disdetta del rapporto di impiego durante il periodo di prova era stata emanata in modo definitivo. In occasione della seduta municipale del 9 settembre 2016 era infatti stato stabilito inderogabilmente che l'interruzione del rapporto di lavoro avrebbe dovuto avere effetto a partire e non oltre il 31 ottobre 2016; circostanza, questa, ribadita nella decisione formale consegnata brevi manu al ricorrente lo stesso giorno. Oltre che, naturalmente, nella successiva risoluzione municipale n. 204. In queste circostanze non si può ritenere che all'insorgente sia stata concessa la possibilità di esercitare in maniera efficace il proprio diritto di essere sentito. Dall'insieme delle circostanze evocate emerge semmai che la decisione del Municipio era già stata presa prima ancora che il ricorrente fosse stato sentito e che il termine che gli è stato impartito per prendere posizione sulla decisione del 9 settembre 2016 non era altro che un semplice meccanismo di facciata la cui possibilità d'influire sulla decisione finale doveva d'acchito essere esclusa. Peraltro, non si verificavano nemmeno motivi d'urgenza che avrebbero potuto giustificare, a determinate condizioni, l'agire dell'autorità comunale. Così stando le cose, non si può non concordare con l'insorgente sul fatto che l'esercizio del diritto di essere sentito è stato garantito solo pro forma.
4.1. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa). Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame di quella decidente. La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva. Una riparazione entra inoltre in linea di considerazione solo se la persona interessata non subisca un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria. In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga, attraverso una violazione del diritto di essere sentito, ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (DTF 142 II 218 consid. 2.8, 137 I 195 consid. 2.3.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 129 I 129 consid. 2.2.3; STF 8C_615/2016 del 15 luglio 2017, consid. 3.2.1, STA 52.2014.29 del 13 marzo 2015 consid. 4.1).
4.2. Ora, la violazione in cui è incorsa l'autorità di nomina non è per nulla trascurabile, avendo privato il ricorrente del diritto di esprimersi compiutamente prima che venisse presa una misura quale quella della disdetta, atta a generare delle conseguenze economiche e personali per il dipendente affatto secondarie. In concreto occorre tuttavia considerare, vista la natura assai labile dei rapporti che si instaurano tra le parti durante il periodo di prova e vista anche la finalità del medesimo (di cui si dirà compiutamente nel considerando che segue), che il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito. Inoltre, il Governo, che al pari dell'autorità di nomina fruisce di pieno potere cognitivo (art. 69 cpv. 1 LPAmm), non ha infatti limitato il suo sindacato all'esercizio abusivo del potere d'apprezzamento, ovvero all'arbitrio, come conferma a chiare lettere il consid. 6 della risoluzione impugnata. Per tutte queste ragioni, occorre considerare che la violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente commessa dal Municipio di CO 1, ha potuto essere sanata mediante il ricorso dinanzi al Governo.
5.1. Giusta l'art. 7 cpv. 1 ROD, il primo anno d'impiego è considerato di prova. Durante il periodo di prova, soggiunge il cpv. 2, il rapporto d'impiego può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso. Le finalità del periodo di prova consistono nel verificare la capacità e l'idoneità del dipendente ad assumere una funzione specifica e ad accertare la corrispondenza al profilo lavorativo ricercato (Peter Hänni, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, II ed., Zurigo 2008, pag. 630 segg.). Per la natura stessa del periodo di prova, i motivi di una disdetta del rapporto di impiego durante questo periodo sono valutati senza particolare severità e rigidità: la disdetta risulta giustificata già quando sulla base di sufficienti valutazioni dei superiori si può supporre che il dipendente non ha provato le sue capacità e idoneità alla funzione preposta, né vi riuscirà in futuro. La disdetta durante il periodo di prova può quindi intervenire, segnatamente, quando il dipendente per motivi personali non è in grado di assolvere il proprio compito, quando si instaura una situazione incompatibile con il buon funzionamento del servizio, quando risulta impossibile stabilire l'indispensabile rapporto di fiducia e quando vi sono motivi obbiettivi per ritenere che la necessaria collaborazione con i colleghi e i superiori rischi in futuro di essere compromessa, specie per la mancanza di una sufficiente integrazione nella struttura attuale del personale. La disdetta non deve necessariamente procedere da specifiche colpe, mancanze o responsabilità del dipendente, bastando a questo proposito qualsiasi fondata circostanza atta a giustificare il provvedimento nell'interesse del servizio pubblico (DTF 129 III 124 consid. 3.1, 120 Ib 134 consid. 2a, 108 Ib 209 consid. 2; STF 8C_310/2017 del 14 maggio 2018 consid. 6.3, 8C_514/2011 del 27 marzo 2012 consid. 6.4.1; cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 7.1, A-691/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 7.1; STA 52.2012.317 del 24 luglio 2013 consid. 3, 52.2011.238 dell'11 gennaio 2012 consid. 3, 52.2010.144 del 16 febbraio 2011 consid. 2).
5.2. Nell'evenienza concreta, laddove il Municipio ha addotto, quali motivi per giustificare il licenziamento del ricorrente, il sottodimensionamento della cancelleria comunale rispetto alle esigenze di smaltimento dei carichi di lavoro e la mancanza della necessaria esperienza pratica, la decisione querelata non può essere condivisa. L'Esecutivo comunale ha infatti pubblicato un concorso per la ricerca di un segretario comunale a metà tempo ed esso era consapevole sin dal principio che l'insorgente non aveva una pregressa esperienza in questo specifico ambito (cfr. curriculum vitae dell'insorgente, agli atti). Lo scioglimento del rapporto di lavoro durante il periodo di prova appare invece giustificato nella misura in cui l'autorità di nomina ha invocato la mancanza di fiducia nei confronti del dipendente occasionata dalla violazione delle prescrizioni di servizio relative alla gestione della corrispondenza comunale ed all'accesso alle informazioni. È innegabile che l'atteggiamento rimproverato all'insorgente che, in particolare, si è rifiutato di consegnare la chiave di accesso della cancelleria ai membri del Municipio e di far esaminare tutta la corrispondenza in entrata al sindaco, invocando un non meglio precisato diritto del cittadino alla protezione della sfera personale (cfr. scritto 20 giugno 2016 del ricorrente al Consiglio di Stato), abbia di fatto impedito l'espletamento dei compiti che la stessa LOC conferisce loro (art. 105 cpv. 1 e 119 lett. b LOC). Ciò è stato del resto riconosciuto anche dal Governo, per il tramite della Sezione degli enti locali, che in risposta all'interpellazione del ricorrente si è visto nella necessità di ribadire all'interessato dei concetti fondamentali per la buona gestione e il corretto svolgimento dell'attività amministrativa del Comune (cfr. risposta del 13 luglio 2016 della Sezione degli enti locali). Non v'è dubbio inoltre che tale agire si sia ripercosso negativamente sul suo inserimento nell'organico dei dipendenti. È pertanto evidente che il rapporto di fiducia tra l'insorgente e la compagine municipale si sia irrimediabilmente compromesso, al punto da far ritenere all'autorità di nomina che il suo atteggiamento e la sua carente integrazione potessero minare in futuro la (necessaria) collaborazione con colleghi e superiori e, finanche, il buon funzionamento del servizio. Non occorre quindi esaminare se il licenziamento si giustificasse anche a cagione dell'insufficienza delle prestazioni lavorative del ricorrente. A questo proposito, non ci si può tuttavia esimere dal rilevare che l'insorgente non contesta di non aver effettuato registrazioni contabili dal mese di marzo al mese di settembre 2016 e di non essere (stato) capace di evadere autonomamente le pratiche edilizie, ma si limita - in modo del tutto generico - ad addebitare al sottodimensionamento della cancelleria ed alle mancanze accumulate negli anni il fatto che il Comune, per sopperire a tali mancanze, abbia dovuto far capo a consulenti esterni a sue spese. Visto quanto precede, ci si può esimere dal verificare la fondatezza degli ulteriori argomenti invocati solo successivamente dall'autorità di nomina (presunti toni denigratori utilizzati nell'e-mail inviata alla Polizia di __________ il 18 luglio 2016, registrazione di dati sensibili su chiavetta USB e rifiuto di restituire la chiave dell'edificio comunale a fine rapporto di lavoro). Del tutto ininfluente per l'esito della presente controversia è infine il riferimento alla notizia che l'insorgente avrebbe appreso a mezzo stampa, concernente l'apertura di un procedimento penale nei confronti del nuovo segretario comunale.
5.3. Il riconoscimento di un clima irrimediabilmente compromesso all'interno dell'unità di lavoro, oltre che di un comportamento del ricorrente decisamente inadeguato ai doveri che la sua funzione gli imponeva, hanno giustamente convinto l'autorità di nomina di rinunciare definitivamente ad avvalersi dei suoi servizi. In considerazione delle finalità del periodo di prova e del metro di giudizio dell'autorità di nomina (cfr. supra, consid. 5.1), la decisione di disdire il rapporto di lavoro durante il periodo di prova regge quindi alle censure ricorsuali.
Per questi motivi,
decide:
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera