Incarto n. 52.2016.83
Lugano 16 dicembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso 18 febbraio 2016 di
RI 1
contro
la decisione 12 gennaio 2016 (n. 18.2015.158) con cui la Commissione per il notariato del Tribunale d'appello ha sottoposto a determinate condizioni la sua riammissione all'esercizio del notariato nel Canton Ticino e reiscrizione nell'albo dell'Ordine dei notai;
ritenuto, in fatto
A. a. L'avv. RI 1 è stata ammessa all'esercizio del notariato il 17 marzo 2011. In un primo momento ha svolto tale attività a tempo parziale presso uno studio legale e notarile di in cui era occupata nella misura del 50%, mentre per il rimanente 50% era (e ha continuato ad essere fino al 28 febbraio 2013) alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino quale segretario assessore presso la Pretura di __________.
In concomitanza con la conclusione dell'attività presso lo studio legale e notarile e la sua assunzione presso l'Azienda Elettrica Ticinese (in seguito: AET), il 31 dicembre 2012 l'avv. RI 1 ha volontariamente rinunciato alla funzione pubblica, riservandosi con la nuova datrice di lavoro la facoltà di ridurre il tempo di impiego per tornare a svolgere le mansioni notarili.
b. Realizzatesi le condizioni per ridurre del 10% il grado di occupazione presso AET (attualmente al 100%), con istanza 19 giugno 2015 l'avv. RI 1 ha chiesto di essere riammessa all'esercizio del notariato a tempo parziale, precisando che se, diversamente da quanto ipotizzato, il tempo dedicato alle mansioni notarili non dovesse rivelarsi sufficiente a garantirne la qualità, sarà possibile ridurre ulteriormente la percentuale di attività presso AET.
B. Con decisione 12 gennaio 2016, la Commissione per il notariato del Tribunale d'appello (in seguito: Commissione) ha sottoposto l'accoglimento dell'istanza e la riammissione dell'avv. RI 1 all'esercizio del notariato alle seguenti condizioni:
esercizio dell'attività lavorativa alle dipendenze di AET in una percentuale non superiore al 50%;
esercizio dell'attività notarile in uffici propri, distinti dagli spazi della datrice di lavoro in modo tale da garantire a prima vista che l'attività notarile possa essere esercitata al di fuori di qualsiasi influenza da parte della datrice di lavoro e in modo del tutto indipendente;
impegno formale a non rogare atti che vedano coinvolta la datrice di lavoro;
precisando che, non appena avesse comprovato il loro adempimento e presentato la documentazione richiesta dall'art. 22 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 3.2.2.1), la riammissione all'esercizio del notariato avrebbe avuto luogo senza ulteriori formalità.
C. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone la modifica, nel senso che, in via principale, la sua riammissione all'esercizio del notariato venga condizionata alla dimostrazione di aver ridotto la sua attività presso l'azienda cantonale almeno del 10%. In via subordinata, chiede che il grado minimo di attività notarile venga fissato al 20% e, in via ancor più subordinata, che esso venga definito dall'autorità giudicante. L'insorgente contesta la condizione posta dall'istanza inferiore secondo cui il proprio impiego presso AET non potrebbe superare il 50%. Essa procederebbe in sostanza da un'insostenibile interpretazione del concetto di "impiego permanente o duraturo" prescritto dall'art. 23 cpv. 1 lett. b LN. Anche un esercizio dell'attività notarile con un tempo di occupazione pari al 10%, soggiunge l'insorgente, le permetterebbe di essere sufficientemente disponibile nei confronti della clientela. Lamenta infine una disparità di trattamento con gli avvocati che fungono solo occasionalmente da notai.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone la Commissione, richiamando la precedente giurisprudenza della Camera per l'avvocatura e il notariato (cui è subentrata con effetto al 1° luglio 2015), che ritiene debba essere confermata anche sotto l'egida della nuova legge sul notariato, la quale, sul tema dell'incompatibilità, riprende integralmente il testo della previgente normativa.
E. Con la replica, l'insorgente ribadisce le proprie conclusioni e domande di giudizio ma ipotizza, in alternativa alla sua richiesta principale, l'eventuale rilascio di un'autorizzazione di durata determinata, al termine della quale verificare se il tempo dedicato all'attività notarile sia stato effettivamente sufficiente.
In sede di duplica, anche la Commissione si riconferma nella sua posizione. Dei suoi argomenti si dirà, se necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le prove sollecitate dall'insorgente non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.
2.2. L'esercizio del notariato è regolato dai Cantoni (Mooser, op. cit., pag. 36, n. 55).
Nei Cantoni - come il Ticino - in cui il notariato è una libera professione, la sua funzione pone il notaio in un rapporto di diritto pubblico speciale (DTF 124 I 297 consid. 4a; STF 2C_507/2011 del 16 gennaio 2012 consid. 7.2.1): egli è tenuto a prestare il suo ufficio ogni qualvolta ne sia richiesto (cfr. art. 9 LN) e soggiace ad una serie di incompatibilità (cfr. 23 LN), ma rimane indipendente dallo Stato ed esercita la sua funzione a proprio nome e sotto la propria responsabilità, assumendone i profitti e i rischi (DTF 124 I 297 consid. 4a; RDAT II-1997 n. 10 consid. 3b; SJ 1990 pag. 97 consid. 2b).
2.3. Giusta l'art. 23 cpv. 1 LN, la funzione di notaio è incompatibile:
con la carica di Consigliere di Stato e di magistrato a tempo pieno dell'ordine giudiziario (lett. a);
con qualsiasi impiego o funzione - ad eccezione dei mandati - a carattere permanente o duraturo stipendiato o retribuito dalla Confederazione, dai Cantoni, da un Comune, dalle loro amministrazioni o aziende o da altro ente di diritto pubblico (lett. b);
con le professioni e funzioni di direttore o funzionario di banca, di agente di assicurazione, di cambio o di borsa, di mediatore immobiliare, di mediatore e consulente finanziario, con l'esercizio di un'attività commerciale non casuale, e comunque nei casi nei quali direttamente o indirettamente può esserci collisione di interessi (lett. c).
La legge non definisce la nozione di impiego o funzione "a carattere permanente o duraturo" che determina un'inconciliabilità con la funzione di notaio ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. b LN. Considerati gli scopi perseguiti da quest'ordine di norme - come rettamente interpretato dalla precedente istanza - dev'essere considerato tale ogni rapporto di lavoro (al servizio dello Stato o delle sue aziende) che assorbe il titolare a tempo pieno o in misura preponderante, laddove preponderante è, per definizione, l'attività lucrativa che occupa più del 50% dell'orario lavorativo del notaio (cfr. Stephan Wolf/Aron Pfammatter in Stephan Wolf (curatore), Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009, n. 5 ad art. 4 NG). Il principio dell'incompatibilità della funzione di notaio con un'attività lucrativa preponderante deve infatti valere non soltanto per i rapporti di natura privata ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. c LN (cfr. al riguardo: STF 2P.151/1995 del 12 dicembre 1996 in RDAT II-1997 n. 10 consid. 3c), ma anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LN (cfr. nello stesso senso: RDAT citata, consid. 3e in fine). Le norme che regolano i casi di incompatibilità perseguono in effetti finalità specifiche, che essenzialmente mirano tutte a garantire nella misura del possibile la qualità del servizio che il notaio accetta di assumere (cfr. Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011 sulla LN, pag. 12; cfr. anche Mooser, op. cit., pag. 61, n. 101; STF 2C_507/2011 del 16 gennaio 2012 consid. 7.2.1). Esse sono in particolare destinate a garantire l'indipendenza e la neutralità del notaio, oltre che a fare in modo che egli disponga di tempo sufficiente da dedicare alla propria clientela e che rispetti al meglio i doveri derivanti dalla sua funzione, come pure ad assicurargli l'acquisizione della necessaria esperienza (cfr. Messaggio sulla LN, pag. 12; Mooser, op. cit., pag. 61, n. 101; Wolf/Pfammatter, op. cit., n. 1-2 ad art. 4 NG; Hans Marti, Bernisches Notariatsrecht, Berna 1983, n. 2-3 ad art. 3 NG; Peter Ruf, Notariatsrecht, Langenthal 1995, pag. 121-123, n. 443-444 e 446; Louis Carlen, Notariatsrecht der Schweiz, Zurigo 1976, pag. 61; RNRF 89/2008, pag. 364 consid. 4.2; DTF 133 I 259 consid. 3.3). È ben vero che il rapporto di dipendenza esistente nei confronti di un datore di lavoro, i cui interessi l'impiegato deve in primo luogo difendere (ciò che potrebbe creare la parvenza che anche come notaio questi agisca soprattutto nell'interesse del datore di lavoro) non sussiste, di principio, nei confronti dello Stato (o delle sue aziende), quando questo è il datore di lavoro (cfr. STF 2P.151/1995 del 12 dicembre 1996 in RDAT II-1997 n. 10 consid. 3e). D'altra parte però, anche per l'impiegato o funzionario di un ente pubblico sussiste il rischio, tenuto conto in particolare della rimunerazione che percepisce nel quadro di un simile impiego, che tale posizione possa indebolire l'indispensabile indipendenza e neutralità del notaio ed intaccare la necessaria fiducia che i cittadini devono avere in lui quando richiedono i suoi servizi (cfr. STF 2C_507/2011 citata, consid. 7.2). Da tutto ciò discende che le attività accessorie, segnatamente un impiego o una funzione ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. b LN, non devono occupare una parte preponderante dell'orario lavorativo del notaio (ovvero superiore al 50%), il cittadino dovendo oltretutto potersi attendere dal pubblico ufficiale che sia raggiungibile nell'orario ordinario di apertura degli uffici (cfr. RNRF 77/1996, pag. 110 consid. 3d; Mooser, op. cit., pag. 62 seg., n. 102 segg.). Una diversa interpretazione della norma in questione - che ammettesse simili attività con un grado di occupazione superiore al 50% - non è invece sostenibile, poiché vanificherebbe i diversi scopi da essa perseguiti.
La sua pretesa - come rettamente dedotto dalla Commissione - si scontra infatti con il disposto dell'art. 23 cpv. 1 lett. b LN e i principi suesposti, secondo cui la funzione di notaio è incompatibile con un'attività lucrativa preponderante. Secondo i suoi progetti, la ricorrente dedicherebbe infatti all'attività notarile soltanto una minima frazione del suo tempo lavorativo (10% o, al massimo, 20%), che continuerebbe ad impiegare per la maggior parte alle dipendenze dell'azienda cantonale. Ben lungi dal raggiungere il 50%, la percentuale che l'insorgente consacrerebbe all'attività notarile è senz'altro insufficiente a garantire lo svolgimento inappuntabile della sua funzione pubblica, assicurando la necessaria indipendenza e neutralità. Neppure consentirebbe il rispetto degli obblighi di formazione continua sanciti dagli art. 13 LN e 2 del regolamento sul notariato del 25 marzo 2015 (RN; RL 3.2.2.1.1), che prevedono, tra l'altro, che il notaio sia costantemente aggiornato su leggi, giurisprudenza e dottrina e che partecipi personalmente (almeno una volta all'anno, pena l'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico) a corsi di aggiornamento e seminari riconosciuti dall'Ordine dei notai. Né permetterebbe alla ricorrente di accumulare la necessaria esperienza per svolgere al meglio la sua funzione. Eccessivamente limitata sarebbe inoltre la sua disponibilità verso i clienti che devono invece poter contare sulla reperibilità del notaio nei normali orari di ufficio. Fintanto che occupa la maggior parte del suo tempo di lavoro (> 50%), l'impiego presso AET costituisce pertanto un'attività lucrativa preponderante incompatibile con l'esercizio del notariato, come giustamente concluso dalla precedente istanza. In questo senso, neppure può essere accolta la richiesta, formulata nella replica, tendente al rilascio di un'autorizzazione di durata determinata, soggetta a verifica.
Da respingere è poi la tesi dell'insorgente che pretende che il suo caso giustifichi un'eccezione alla regola: a differenza della normativa bernese (cfr. Wolf/Pfammatter, op. cit., n. 6 ad art. 4 NG e n. 16 ad art. 9 NG), la LN non prevede infatti deroghe al principio dell'incompatibilità della funzione pubblica con un'attività lucrativa preponderante. La normativa ticinese non appare in ogni caso eccessivamente severa, ove solo si consideri che vi sono cantoni, quali il Canton Vallese, che addirittura escludono la possibilità di svolgere il notariato parallelamente a un impiego alle dipendenze di un ente pubblico (cfr. STF 2C_507/2011 citata, consid. 7). Da ultimo, parimenti nel vuoto cade la censura con cui l'insorgente lamenta una disparità di trattamento con gli avvocati che fungono solo occasionalmente da notai: come giustamente ricordato dalla Commissione (cfr. duplica), per espressa scelta del legislatore, tra la funzione di notaio e l'esercizio dell'avvocatura non vi è incompatibilità, indipendentemente dal grado di occupazione (ritenuti tra l'altro lo stretto legame e le sinergie tra queste due attività, cfr. Messaggio sulla LN, pag. 12-13 e rimandi).
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata, rimane a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera