Incarto n. 52.2016.54
Lugano 14 giugno 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2016 dell'
RI 1
contro
la decisione del 14 dicembre 2015 (n. 95) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati le ha inflitto una multa di fr. 500.- a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in fatto
A. a. Con e-mail del 23 giugno 2015 l'avv. __________ si è rivolto al presidente dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (OATI) per segnalargli la condotta tenuta da un gruppo di avvocati, e meglio i rappresentanti di __________ Studio legale , pregandolo di intervenire tra le parti nel tentativo di mediare la situazione e scongiurare così l'avvio di un'inutile e dispendiosa controversa giudiziaria. Nella segnalazione il denunciante ha in particolare rimproverato ai colleghi, cui era subentrato nel patrocinio di una cliente, di avere inopinatamente respinto, per il tramite dell'avv. RI 1, le proprie ripetute richieste volte a ottenere la consegna - in originale - di tutti gli incarti da loro trattati per conto dell'ex mandante.
b. Dagli atti emerge che, dando seguito alla richiesta formulata nella segnalazione, il presidente dell'OATI ha informalmente preso contatto con l'avv. __________, contitolare insieme all'avv. __________ e altri tre avvocati iscritti all'albo dello studio legale __________ (costituito in forma di SA), proponendogli un incontro conciliativo alla presenza sua e del denunciante. Avendo l'interessato negato la propria disponibilità, il presidente dell'OATI, con il consenso espresso dell'avv. __________, ha successivamente trasmesso per competenza la segnalazione alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione).
c. Preso atto di tale segnalazione, l'11 agosto 2015 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1, un procedimento disciplinare per presunta violazione degli art. 12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) e 19 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100; obbligo di restituzione atti) nonché 12 lett. a LLCA, 16 LAvv e 24 del codice svizzero di disciplina del 10 giugno 2005 (CSD; principio della collegialità).
d. Chiamata a pronunciarsi in merito, con osservazioni del 24 agosto 2015 - completate il 10 settembre successivo e sottoscritte per conferma dagli avv. __________ e __________ - l'interessata ha contestato ogni addebito mosso contro di lei. Dopo aver censurato alcuni aspetti procedurali, ha in particolare sostenuto di avere agito quale semplice dipendente dello studio __________ e di essersi limitata, nel comunicare al denunciante il rifiuto di consegnargli l'incarto in originale, a seguire le istruzioni del suo datore di lavoro. In ogni caso __________ avrebbe già adempiuto al proprio obbligo di restituzione, avendo di volta in volta inviato alla ex mandante copia di tutte le comunicazioni fatte e ricevute, unitamente ai vari documenti.
e. A fronte delle suddette osservazioni e della documentazione allegata alle stesse, il 29 ottobre 2015 la Commissione ha aperto d'ufficio due paralleli procedimenti disciplinari anche nei confronti degli avv. __________ e __________, ipotizzando nei loro riguardi le stesse violazioni rimproverate all'avv. RI 1.
f. Chiamati a loro volta a pronunciarsi in merito, gli avvocati hanno presentato delle osservazioni congiunte, con cui hanno confermato l'esposizione dei fatti dell'avv. RI 1 e nel contempo respinto ogni addebito mosso contro di loro.
B. a. Con decisione del 14 dicembre 2015, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 500.-. Disattese le censure formali sollevate, la precedente istanza ha in particolare rilevato come anche l'avvocato che esercita la professione quale dipendente di un altro avvocato indipendente e membro attivo di un ordine cantonale agisca sotto la propria completa responsabilità e sottostia alle norme professionali della LLCA. Ha quindi osservato che l'avvocato dipendente deve seguire le istruzioni del proprio datore di lavoro, ad eccezione di quelle che potrebbero costituire una violazione dei suoi obblighi professionali. Ha pertanto ritenuto che in concreto la denunciata fosse incorsa in una violazione degli art. 12 lett. a LLCA, 16 e 19 LAvv nonché 24 CSD, non avendo restituito alla sua ex cliente, per il tramite del suo nuovo patrocinatore e alla prima richiesta, l'intero incarto in originale, indipendentemente dal fatto ch'essa ne avesse già ricevuto copia di volta in volta. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità dell'infrazione, della mancanza di segni di autocritica e dell'assenza di precedenti.
b. Con separate decisioni di medesima data la Commissione ha condannato anche gli avv. __________ e __________, sanzionandoli con una multa di fr. 800.- ciascuno.
C. a. Avverso la predetta risoluzione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ripercorsi i fatti, l'insorgente - che segnala tra l'altro di avere nel frattempo avviato uno studio legale in proprio - lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita per non essere stata coinvolta dal presidente dell'OATI nel tentativo di conciliazione auspicato dal denunciante e per non essere stata informata del colloquio avuto con l'avv. __________ nonché del rifiuto di quest'ultimo di partecipare ad un incontro conciliativo. Biasima inoltre la Commissione per non avere a sua volta fatto luogo ad un esperimento di conciliazione. Contesta che la segnalazione fosse sufficientemente chiara per consentire l'apertura del procedimento disciplinare nei suoi confronti. Per il resto, ribadisce di non avere, all'epoca dei fatti, agito in nome proprio e sotto la propria sola responsabilità ma di essersi limitata a seguire, quale semplice dipendente, le istruzioni impartitele. Nella denegata ipotesi di una conferma della condanna, ritiene eccessiva la sanzione inflittale, che chiede di annullare o, in subordine, di ricondurre a un avvertimento o a un ammonimento.
b. A differenza dell'avv. __________, che l'ha accettata, anche l'avv. __________ ha impugnato la sanzione disciplinare inflittagli.
D. In sede di risposta, la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni al presente ricorso, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.
E. a. Il 14 marzo 2016 l'avv. __________ ha chiesto di poter esaminare gli atti del presente incarto, postulandone subordinatamente la congiunzione con quello (n. 52.2016.33) che lo concerne.
b. Con osservazioni del 14 aprile 2016, la qui ricorrente si è opposta alla richiesta di accesso agli atti, acconsentendo per contro alla congiunzione non già delle cause bensì dell'istruttoria, se giustificata da esigenze di economica processuale.
c. Dopo un ulteriore scambio di allegati, con decreto del 12 febbraio 2019, il giudice delegato, appurata la parziale identicità del complesso di fatti alla base delle impugnative pendenti davanti al Tribunale e non intravedendo alcun legittimo interesse pubblico o privato che vi ostasse, ha disposto la congiunzione delle cause limitatamente alla loro istruttoria, richiamando i rispettivi incarti paralleli nonché impartendo un termine ai ricorrenti per visionare gli stessi e pronunciarsi in merito.
d. Delle osservazioni formulate dalla qui ricorrente si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Considerato, in diritto
1.2. Come accennato in narrativa, avendo in parte il medesimo fondamento di fatto, le impugnative presentate dalla qui ricorrente (inc. n. 52.2016.54) e dall'avv. __________ (inc. n. 52.2016.33) sono state istruite congiuntamente in applicazione dell'art. 76 cpv. 1 LPAmm. Esse vengono tuttavia evase con separate decisioni.
1.3. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalla sentenza n. SO.2015.3658 emanata il 14 dicembre 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano, prodotta dall'avv. __________ su invito del giudice delegato. Da una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le altre prove sollecitate dalle parti non appaiono invece idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia. I documenti agli atti permettono di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sugli estremi dell'infrazione, senza che si renda necessario assumere le altre carte (in particolare, per quanto non già agli atti, il contratto di mandato tra _______ e l'ex cliente) e procedere alle audizioni testimoniali richieste (avvocati __________, presidente dell'OATI, RI 1 e __________, di quest'ultimo essendo peraltro stata prodotta una dichiarazione scritta). Neppure occorre richiamare gli ulteriori incarti indicati dagli insorgenti, viste in particolare l'acquisizione agli atti della citata sentenza pretorile e la produzione da parte dell'avv. ______ del fascicolo della Commissione che lo concerne come pure della decisione della medesima autorità riferita all'avv. __________.
2.2. Giusta l'art. 29 CSD, in caso di contestazione tra avvocati, essi devono anzitutto cercare di comporre la lite amichevolmente (cpv. 2). Se una composizione bonale non viene raggiunta, l'avvocato deve rivolgersi all'Ordine degli avvocati, cantonale o estero, del collega prima di avviare la procedura giudiziaria o amministrativa (cpv. 3). Quest'ultimo principio era ripreso anche all'art. 28 cpv. 1 del codice professionale dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino dell'11 novembre 2004 (CAvv; BU 2005 261), in vigore all'epoca dei fatti (ma abrogato con effetto immediato l'8 giugno 2017, cfr. BU 2017 340), secondo cui, accertata la violazione di una regola professionale da parte di un collega, l'avvocato doveva rivolgersi, prima di intraprendere passo alcuno, al presidente dell'Ordine.
2.3. Come correttamente rilevato dalla precedente istanza, le disposizioni sopraesposte non prescrivono invero alcun obbligo per il presidente dell'OATI confrontato con una segnalazione di un avvocato nei confronti di un collega di esperire un tentativo di conciliazione. Ad ogni modo, va pure osservato che le predette disposizioni deontologiche, rientranti tra quelle che regolano il comportamento dell'avvocato nei confronti dei colleghi (cfr. titolo II), hanno più che altro una valenza corporativa e non impediscono l'avvio di una procedura disciplinare per la violazione di regole professionali ai sensi dell'art. 12 LLCA; procedura cui la preposta autorità di sorveglianza è tenuta a dar seguito, anche qualora tali norme deontologiche non fossero state osservate (cfr. MARTIN STERCHI, Kollegiales Verhalten als anwaltliche Berufspflicht?, Anwaltsrevue 2009 pag. 494 segg., pag. 497; cfr. inoltre BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 297). In una loro disatten-zione non è ravvisabile alcuna lesione della LLCA. Già per questi motivi, vengono a cadere tutte le lamentele rivolte contro l'operato del presidente dell'OATI, in cui non è di riflesso nemmeno riconoscibile una violazione del diritto di essere sentito sancito dagli art. 34 e 35 LPAmm e 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). A maggior ragione se si considera che tale prerogativa, comprendente tutte quelle facoltà che devono essere riconosciute all'amministrato affinché possa far valere efficacemente la sua posizione in una procedura, assicura il diritto di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1; cfr. anche Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 11.1, pag. 20). Ciò che non è qui il caso, nella misura in cui censurata è per finire la trasmissione di una segnalazione da parte dell'Ordine degli avvocati alla Commissione (cfr. anche art. 24 cpv. 1 LAvv), la quale solo successivamente ha aperto una formale procedura. Peraltro, quand'anche si volesse intravedere in qualche modo una violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, la stessa sarebbe da considerare sanata, ritenuto che davanti alla Commissione l'interessata ha avuto modo di prendere compiutamente posizione sulla denuncia e di esercitare i suoi diritti di difesa. Ogni doglianza sollevata in proposito va pertanto respinta, siccome infondata.
2.4. Non merita miglior sorte la censura secondo cui la Commissione avrebbe a sua volta omesso di esperire un tentativo di conciliazione: l'art. 23 cpv. 1 LPAmm richiamato dall'insorgente (applicabile per il rimando di cui all'art. 30 LAvv) si limita infatti a offrire una tale possibilità all'autorità, senza che quest'ultima sia tenuta a farne uso.
Neppure può essere accolta la censura con cui l'insorgente contesta che la semplice menzione del proprio nome nella segnalazione potesse giustificare l'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Contrariamente a quanto preteso nell'impugnativa, nulla può infatti essere rimproverato alla Commissione per avere in un primo tempo sottoposto soltanto la ricorrente a procedimento disciplinare, ritenuto che dalla segnalazione e dai documenti ad essa allegati - che l'interessata non ha contestato - emergeva in modo manifesto come fosse stata proprio lei a comunicare al denunciante il rifiuto di consegnare l'incarto richiesto (cfr. in particolare gli scritti del 10 aprile e del 4 maggio 2015 con cui si rivolge in prima persona al segnalante senza far riferimento ad altri colleghi di studio). Accontentandosi di sottolineare come nella segnalazione non venisse espressamente denunciato il suo comportamento bensì quello di un gruppo di avvocati, e meglio i rappresentanti di __________ Studio legale, la ricorrente dimentica del resto che, a prescindere dall'esatto tenore di quell'esposto e a fronte dello scambio di corrispondenza prodotto dal denunciante, la Commissione avrebbe in ogni caso potuto procedere d'ufficio all'apertura di un procedimento contro di lei (come del resto ha successivamente fatto nei confronti degli avv. __________ e __________ sulla scorta delle osservazioni da lei formulate). Anche su questo punto la conclusione cui è pervenuta la Commissione merita dunque conferma.
4.1. La LLCA garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e disciplina in modo esaustivo a livello federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le regole professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e 5007, n. 172.2).
4.2. Giusta l'art. 12 lett. a LLCA, l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza. Secondo l'art. 400 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), l'avvocato deve restituire al cliente tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. L'obbligo di restituzione concerne non solo quanto gli è stato trasmesso dal cliente, ma anche ciò che ha acquisito da terzi (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Walter Fellmann, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 33 ad art. 12; François Boh-net/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1222 e 2842). Per dottrina e giurisprudenza la pretesa, di natura principalmente civile, rientra anche tra le regole professionali dell'avvocato, in quanto emanazione del dovere di diligenza ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA (cfr. Fellmann, op. cit., n. 33 ad art. 12 con rinvii; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1222 e 2842 e rimandi). L'obbligo di restituzione si estende a tutti quei documenti riferiti alle operazioni che possono interessare il mandante, come la corrispondenza, gli atti giudiziari, i contratti ecc., ad eccezione di documenti puramente interni, quali note, studi preventivi, progetti e ogni altro materiale scientifico raccolto dal mandatario in vista dell'esecuzione del mandato (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Fellmann, op. cit., n. 33 ad art. 12; Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 2845). L'obbligo di consegna degli atti alla fine del mandato sussiste indipendentemente da una diversa regolamentazione interna tra il cliente e l'avvocato: quest'ultimo non può pertanto rifiutare di consegnare gli atti al nuovo patrocinatore con l'argomento che il cliente ne è già stato documentato. Il nuovo avvocato non deve fare affidamento sul fatto che lo stato di documentazione del cliente e quello del precedente patrocinatore siano identici: il cliente potrebbe infatti aver consegnato al precedente mandante dei documenti senza averne tenuto copia o aver ricevuto dall'avvocato degli atti o delle copie degli stessi, senza (compiutamente) archiviarli (cfr. Fellmann, op. cit., n. 35a ad art. 12; decisione della Commissione di vigilanza sugli avvocati del Canton Basilea Campagna del 26 giugno 2006 n. 270 06 294 [D 47] consid. 6 seg.). La restituzione degli atti deve avvenire entro un termine ragionevole, laddove 10 giorni dovrebbero di regola essere sufficienti (cfr. Fellmann, op. cit., n. 33 ad art. 12). L'avvocato non può infine far dipendere la restituzione degli atti dal pagamento di un onorario: egli non detiene infatti alcun diritto di ritenzione sui documenti del cliente (DTF 122 IV 322 consid. 3c; Fellmann, op. cit., n. 34 ad art. 12), né può far valere l'eccezione di inadempimento del contratto (art. 82 CO; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2867). Nello stesso senso anche l'art. 19 cpv. 2 LAvv ricorda che gli atti che sono affidati all'avvocato sono restituiti all'avente diritto alla prima richiesta, sia o meno coperto l'onorario (per quanto precede: STA 52.2018.276 del 20 novembre 2018 consid. 2.2, 52.2018.152 del 20 giugno 2018 consid. 2.2, 52.2014.390-391 del 22 novembre 2016 in RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1).
5.2. L'insorgente tenta di respingere gli addebiti mossi nei suoi confronti pretendendo di non avere agito in nome proprio e sotto la propria sola responsabilità ma di essersi limitata a rispettare, quale semplice dipendente (che si era occupata della pratica unitamente ai responsabili del mandato, avv. __________ e poi avv. __________), la decisione di non consegnare l'incarto presa da __________, di cui era stata informata dall'avv. _______. La tesi va respinta, ritenuto come anche l'avvocato dipendente di un avvocato indipendente iscritto in un registro cantonale sia soggetto alle regole professionali della LLCA e alla sorveglianza dell'autorità disciplinare (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1336). Se è vero che, quale dipendente, deve rispettare le istruzioni impartitegli dal suo datore di lavoro ex art. 321d CO, egli non è tenuto né autorizzato a seguire quelle che condurrebbero a una violazione da parte sua degli obblighi professionali prescritti dalla LLCA e che, per effetto riflesso, implicherebbero anche la responsabilità disciplinare del datore di lavoro (cfr. Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 1337 e 2396). Non ne va diversamente per l'avvocato dipendente di una società di avvocati alla quale è conferito un mandato, di cui egli, quale collaboratore, è chiamato a occuparsi, coadiuvando un partner dirigente dello studio (cui spetta la facoltà di impartire istruzioni, in veste di responsabile del mandato, cfr. al riguardo: Walter Fellmann, Zulässigkeit der Aktiengesellschaft als Organisationsform für Anwaltskanzleien - die Beschlüsse der Aufsichtsbehörden der Kantone Obwalden und Zürich, Anwaltsrevue 2007, pag. 25; cfr. inoltre, sul collaboratore ausiliario di un associato, Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2599 seg.; Châtelain, op. cit., n. 1775; STF 4C.336/2001 del 22 gennaio 2002 consid. 3d). In altri termini, in caso di conflitto tra le istruzioni e le norme professionali, queste ultime prevalgono, con la conseguenza che l'avvocato non è vincolato a istruzioni che ne comporterebbero la violazione, ciò che avrebbe dovuto essere ben chiaro alla ricorrente tanto più che, pur non essendo necessario, era stato espressamente previsto al punto n. 1.6 del contratto di collaborazione da lei concluso con __________ (cfr. doc. C allegato al ricorso __________). Nella presente fattispecie l'insorgente non potrebbe dunque liberarsi sostenendo di avere agito seguendo la decisione (direttiva) "di __________" (dei suoi "datori di lavoro", "organi dello studio" e/o responsabili della pratica). Essa avrebbe invece dovuto comprendere che quest'ultima l'avrebbe condotta a una violazione delle norme professionali e discostarsene, dando seguito alla richiesta del denunciante volta a ottenere la consegna dell'incarto ed evitandogli di dover adire la Pretura per ottenere soddisfazione della sua pretesa (risparmiandogli così un inutile dispendio di tempo e risorse). In ogni caso avrebbe almeno dovuto rifiutare di prestarsi a comunicare al denunciante la posizione (illegittima; cfr. anche sentenza pretorile citata) di __________ in merito alla sua richiesta. Da tutto quanto sopra discende che la conclusione cui è giunta la Commissione merita piena conferma. Rifiutando senza valide ragioni di consegnare, a prima richiesta ed entro un termine ragionevole, il controverso incarto alla ex cliente di __________ rispettivamente al suo nuovo patrocinatore (ma anche soltanto comunicando il rifiuto), l'insorgente è innegabilmente incorsa in una violazione dell'obbligo di restituzione che discende dall'art. 12 lett. a LLCA.
6.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti e del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/ Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/ Basilea/Ginevra 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).
6.2. In concreto, la violazione commessa dalla ricorrente dev'essere considerata di una certa gravità, tanto più se si considera che il suo comportamento ha costretto il denunciante a promuovere una causa civile al fine di ottenere ragione delle proprie pretese (con conseguente dispendio di tempo e relativi costi; cfr., in tal senso, decisione della Commissione di disciplina, pubblicata nel Bollettino n. 51 aprile 2016; cfr. pure STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 5.2 e 52.2014.390-391 citata consid. 6.3). Se non giova all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, continuando ancora in questa sede a contestare la sua colpevolezza, così come indicato dalla precedente istanza, si può nondimeno tener conto dei motivi che l'hanno indotta ad agire, come pure dell'assenza di precedenti disciplinari. A questo punto occorre inoltre considerare, a suo favore, il lungo tempo trascorso (oltre quattro anni) dai fatti contestati. Alla luce di tutto quanto precede, si giustifica pertanto di ridurre a fr. 300.- la multa inflitta dalla Commissione per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto sommato opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza della ricorrente e del periodo intercorso dai fatti e appare sufficiente a richiamarla al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi. Considerata l'importanza della violazione in questione, non si può invece dar seguito alla domanda dell'insorgente di pronunciare solo un avvertimento o un ammonimento; misure, queste, che sono di principio riservate alle sole violazioni deontologiche di lieve entità, rispettivamente che non raggiungono la soglia dei casi di media gravità (cfr. Poledna, op. cit, ad art. 17, n. 30 e 32).
7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ridotta per il tempo trascorso dall'inoltro dell'impugnativa, è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
§. Di conseguenza, la decisione del 14 dicembre 2015 (n. 95) della Commissione di disciplina degli avvocati è annullata e riformata nel senso che all'avv. RI 1 è inflitta una multa di fr. 300.-.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera