Incarto n. 52.2016.493
Lugano 20 febbraio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Marco Lucchini, giudice presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso 4 ottobre 2016 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 14 settembre 2016 (n. 4005) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 30 maggio 2016 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo, ordinandogli di sottoporsi ad una perizia specialistica;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è nato il __________ 1989, ed ha conseguito la licenza di condurre il __________ 2008.
b. Negli anni scorsi, RI 1 ha subito una revoca di 8 mesi della licenza di condurre in prova (dal 26 agosto 2011 al 25 aprile 2012) a seguito di un'infrazione grave. In particolare, il 26 agosto 2011, verso le ore 00.45, egli ha condotto un veicolo (__________) in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (1.98 gr. per mille). In quelle condizioni, egli ha urtato, tamponandolo, un veicolo fermo e inoltre, percorrendo una strada in contromano, ha urtato uno scooter regolarmente transitante, allontanandosi in entrambi i casi e omettendo di conformarsi ai suoi doveri legali in caso d'infortunio (cfr. decisione 8 novembre 2011 della Sezione della circolazione).
B. a. Il 25 febbraio 2016, verso le ore 11.15, mentre circolava alla guida del veicolo __________ targato __________, RI 1 è incappato a __________ in un fermo di polizia, nell'ambito del quale è stata riscontrata a bordo del suo veicolo la detenzione, non autorizzata, di un quantitativo pari a ca. 44 grammi di marijuana (rimanente della sostanza, circa mezzo etto, che aveva acquistato la settimana precedente, per il proprio consumo personale). Interrogato dagli agenti di polizia, il rubricato ha ammesso di fumare circa 0.7 grammi di marijuana al giorno, per un totale di 756 grammi lordi negli ultimi 3 anni.
b. Ravvisando nell'accaduto una contravvenzione all'art. 19a della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), il 14 marzo 2016, il competente Procuratore pubblico l'ha condannato ad una multa di fr. 200.-. La decisione penale è passata in giudicato.
c. Nel frattempo, venuta a conoscenza del rapporto di polizia, il 9 marzo 2016 la Sezione della circolazione ha ordinato nei confronti di RI 1 un accertamento medico e laboratoristico preliminare della sua idoneità alla guida di veicoli a motore, presso l'Unità di Medicina e Psicologia del Traffico (UMPT). Tale provvedimento è rimasto incontestato.
d. Preso atto del rapporto medico preliminare
C. Con giudizio 14 settembre 2016 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1 avverso il predetto provvedimento, che ha confermato, levando a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo. Alla luce del rapporto medico preliminare, delle dichiarazioni del ricorrente e delle ulteriori analisi e rapporti da lui prodotte - che permetterebbero di escludere, verosimilmente, che egli abbia consumato sostanze dopo il 24 febbraio 2016, ma che attesterebbero comunque che prima di allora fosse un consumatore cronico - il Governo ha ritenuto che la misura disposta nei suoi confronti fosse giustificata e appropriata.
D. Avverso quest'ultimo provvedimento, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Il ricorrente ribadisce che non avrebbe più consumato cannabis dopo il fermo di polizia avvenuto il 25 febbraio 2016, ciò che sarebbe dimostrato dal complemento di analisi delle urine del 14 giugno 2016 del laboratorio dell'Istituto alpino di chimica e tossicologia di Olivone (IACT) e da un'ulteriore analisi negativa delle urine del 27 settembre 2016. L'analisi del capello a cura dello IACT, a cui il ricorrente si è sua sponte sottoposto il 22 giugno 2016, escluderebbe invece un consumo di cocaina nei 3-4 mesi antecedenti il prelievo (avvenuto il 22 giugno 2016); sostanza che egli nega di aver mai assunto. Non vi sarebbero pertanto motivi per sospettare di una sua dipendenza da stupefacenti, né seri dubbi per dubitare della sua idoneità alla guida, ritenuto anche che non avrebbe precedenti di guida sotto l'influsso di sostanze.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Governo, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati della decisione 8 novembre 2011 della Sezione della circolazione di revoca della licenza di condurre in prova (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure il ricorrente sollecita del resto l'assunzione di particolari prove.
2.2. La revoca di sicurezza della licenza di condurre a cagione di tossicomania presuppone l'esistenza di una dipendenza. II Tribunale federale reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando una persona dedita al consumo di droga non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'effetto pieno di queste sostanze stupefacenti (DTF 129 II 82 consid. 4.1; 127 II 122 consid. 3c, 124 II 559 consid. 3d). Secondo la giurisprudenza, un regolare, ma controllato e moderato consumo di canapa, non porta in sé alla conclusione di inidoneità alla guida. A questo riguardo, sono ben più determinanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il suo comportamento nell'ambito della circolazione stradale e la sua personalità (DTF 128 II 335 consid. 4a; STF 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.4, 1C_446/2012 del 26 aprile 2013 consid. 3.1).
2.3. Se vi sono dubbi sull'idoneità alla guida, vanno ordinati i necessari accertamenti in merito (cfr. art. 15d LCStr e art. 28a OAC). L'art. 15d cpv. 1 elenca, seppur in modo non esaustivo, le fattispecie principali (cfr. lett. a - e). Due fra queste, sono la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la presenza a bordo di stupefacenti, che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza (lett. b). La giurisprudenza del Tribunale federale ammette dal canto suo la possibilità di ordinare un accertamento di medicina del traffico nel caso in cui vi sia un sospetto di dipendenza dall'alcol o da stupefacenti, segnatamente allorquando sussistono concreti indizi che portano seriamente a dubitare dell'idoneità alla guida del conducente (STF 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_248/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 4, 1C_256/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2). Per ordinare delle verifiche non occorre invece che l'interessato sia sorpreso alla guida di un veicolo sotto l'influsso di stupefacenti, né che conduca un veicolo con a bordo degli stupefacenti (STF 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.6; 1C_446/2012 del 26 aprile 2013 consid. 3.2).
2.4. Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo (art. 30 OAC). Per giurisprudenza, il permesso di condurre deve di regola essere revocato quando viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_339/2016 citata, consid. 3.1 e rimandi; 1C_111/2015 del 21 maggio 2015, consid. 4.7). In simili evenienze, l'idoneità alla guida è infatti seriamente messa in dubbio e, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito degli accertamenti. A questo stadio, non occorre invece che sia già comprovata l'inidoneità del conducente. Al contrario, l'autorità deve limitarsi a fondare il proprio giudizio sugli elementi di cui dispone, ritenuto che una valutazione globale di tutti i punti determinanti potrà necessariamente avvenire solo al termine della procedura volta a chiarire l'idoneità del conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_514/2016 del 16 gennaio 2017, consid. 2.2; 1C_339/2016 citata, consid. 3.1).
3.3. A fronte di tutto ciò, considerato che il ricorrente - sulla base delle citate analisi e delle sue stesse dichiarazioni - risulta un consumatore cronico di canapa, che fa da diversi anni un uso quotidiano e importante di questa sostanza, con le precedenti istanze occorre concludere che vi siano concreti indizi per dubitare seriamente che egli abbia perlomeno una ridotta capacità di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore rispettivamente che presenti più di altri il rischio di mettersi alla guida sotto l'influsso di stupefacenti, determinando un potenziale pericolo per la sicurezza stradale. Occorre pertanto che l'interessato venga sottoposto ad una perizia d'idoneità di medicina del traffico. Contesto nel quale dovrà essere approfondita compiutamente e con cura la sua situazione personale, indagando maggiormente le sue abitudini di consumo (frequenza, quantitativi, circostanze del consumo di canapa e di eventuali altri stupefacenti e/o alcool) e sulla sua personalità, i suoi precedenti e il suo rapporto con gli stupefacenti e la guida, inclusa l'asserita astinenza frattanto ritrovata (come sostiene il ricorrente appoggiandosi anche ad un un'analisi negativa delle urine del laboratorio Unilabs del 27 settembre 2016, doc. 8). Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, quest'ultima circostanza non è infatti decisiva, ma al contrario - unitamente a tutti gli altri aspetti determinanti - andrà approfondita in sede di perizia medica. A questo stadio non occorre invece che una dipendenza rispettivamente una sua inidoneità alla guida sia già dimostrata, ritenuto che proprio l'esame di verifica di medicina del traffico è finalizzato a chiarire tali quesiti (cfr. Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, ad art. 15d SVG, n. 41).
3.4. Nel frattempo, ricorrendo senz'ombra di dubbio gli estremi dell'applicazione dell'art. 30 OAC, RI 1 va estromesso dalla circolazione a titolo preventivo nel preminente interesse della circolazione stradale (cfr. nello stesso senso: Weissenberger, op. cit., ad art 15d SVG, n. 43; sentenza 28 novembre 2014 della III. Corte amministrativa del Tribunale cantonale di Friburgo, n. 603 2014 217). Ancorché la canapa rientri tra le "droghe leggere", va infatti ricordato che il suo consumo in relazione al traffico stradale, soprattutto quando non risulta occasionale, non va affatto sottovalutato (cfr. anche Kai Knöpfli, Die heutige Bedeutung und Praxis von Fahreignungsuntersuchungen in: Strassenverkehrsrechts-Tagung 21.-22. Juni 2016, 2016, pag. 229 seg.), poiché comporta delle limitazioni sulla percezione, la psicomotricità e sulle funzioni cognitive e affettive e, di conseguenza, limita la capacità di condurre con sicurezza un veicolo (cfr. DTF 130 IV 32 consid. 5.2; 124 II 559 consid. 4a). Non va inoltre dimenticato che il ricorrente è già stato condannato in relazione al consumo e alla detenzione di stupefacenti (decreto d'accusa 14 marzo 2016) e che non gode neppure di un'ottima reputazione quale conducente. Ancorché non sia mai incappato in un'infrazione di guida sotto l'influsso di stupefacenti, alla fine del 2011 egli ha comunque già subito una revoca di 8 mesi per un'infrazione grave, e meglio per guida in stato di ebrietà (con una concentrazione molto elevata di alcol, consid. Ab) dimostrando - perlomeno in quell'occasione - di non saper scindere l'uso di una sostanza che compromette la capacità di condurre (alcol) dalla guida. Privo di rilievo è invece il fatto che il ricorrente invochi la necessità di condurre veicoli a motore per motivi professionali, peraltro non meglio specificati. Pertanto, essendo seriamente messa in dubbio l'idoneità del ricorrente, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito della perizia di medicina del traffico. Tanto più che una simile misura tutela alla fin fine anche il conducente stesso (cfr. Cédric Mizel, Droit et pratique illustré du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. pag. 122). Va da sé che la perizia a cura del medico del traffico dovrà comunque essere svolta con una certa sollecitudine e, nel rispetto del suo diritto di essere sentito, essere trasmessa all'insorgente prima dell'adozione di un eventuale ulteriore provvedimento. Rispettivamente, qualora la perizia dovesse confutare i seri dubbi sull'idoneità sin qui emersi, la misura cautelare dovrà essere tempestivamente revocata.
3.5. In conclusione, questo Tribunale ritiene che la controversa revoca a titolo preventivo della licenza di condurre, abbinata all'ordine di sottoporsi a una perizia di medicina del traffico, risulti proporzionata e giustificata. Il giudizio impugnato deve di conseguenza essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto.
4.Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
5.L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere l'effetto sospensivo al gravame.
6.Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera