Incarto n. 52.2016.466
Lugano 14 settembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2016 di
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione del 23 agosto 2016 (n. 3587) del Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa presentata da CO 1 contro la decisione dell'8 settembre 2014 con cui il Municipio di Massagno le ha negato la licenza edilizia per un impianto di telefonia mobile sul tetto di uno stabile (part. __________);
ritenuto, in fatto
A. a. Il 28 ottobre 2008, CO 1 (__________) ha chiesto al Municipio di Massagno il permesso di installare un nuovo impianto di telefonia mobile sul tetto di uno stabile (part. __________) situato in zona residenziale R13, a sud di via __________. L'impianto è formato da due supporti verticali (tripodi) alti circa 2 m (senza parafulmine), collocati verso gli angoli N-E e N-O, ma arretrati almeno un paio di metri dalle facciate sottostanti. Ai due treppiedi verranno applicate due antenne a pannello (UMTS, 2100 MHz); quello più a ovest sarà dotato anche di quattro paraboliche direzionali. Sono infine previsti un nuovo armadio tecnico (RBS 3106 UMTS) e altre attrezzature tecniche (illuminazione, canale cavi ecc.).
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato le opposizioni di diversi vicini, tra cui RI 1 e RI 2, RI 3, RI 4i, RI 5.
c. Raccolta ulteriore documentazione, il 20 maggio 2014 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno emesso il loro avviso favorevole (n. 64455). L'11 settembre 2014 il Municipio ha negato la licenza edilizia richiesta, ritenendo in particolare che l'impianto disattendesse l'altezza massima (2.00 m) prescritta per i corpi tecnici dall'art. 43 cpv. 3 delle norme d'attuazione del piano regolatore di Massagno (NAPR), ai quali non sarebbe comunque assimilabile.
B. Con giudizio del 23 agosto 2016, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto da CO 3avverso la predetta decisione, che ha annullato, rinviando gli atti al Municipio affinché le rilasciasse la licenza edilizia per l'impianto di telefonia mobile. Il Governo ha anzitutto ritenuto conforme all'art. 43 cpv. 3 NAPR l'altezza di 2 m delle antenne, escluso il parafulmine, da non conteggiare. L'impianto, ha proseguito avallando le valutazioni della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), rispetterebbe pure i limiti posti dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710) nei luoghi più esposti. Dal profilo della conformità di zona, ha aggiunto, nulla si opporrebbe al progetto; inapplicabili sarebbero in particolare i cpv. 2-4 dell'art. 117 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110), come pure l'art. 5 cpv. 2 del regolamento di applicazione dell'ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI; RL 837.110). Da ultimo il Governo ha pure stabilito che l'impianto, viste le sue dimensioni e il tipo di stabile, non disattenderebbe la clausola estetica prevista dall'art. 104 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), ritenendo non tutelabile l'opposta valutazione del Municipio, espressa in quella sede.
C. RI 1 e RI 2, RI 3, RI 4, RI 5 e RI 6 impugnano ora il predetto giudizio dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la decisione di diniego della licenza edilizia. I vicini opponenti censurano anzitutto una violazione della norma relativa ai corpi tecnici (art. 43 NAPR): l'impianto di telefonia mobile, ribadiscono, non rispetterebbe l'altezza massima (2.00 m) prescritta; inammissibile sarebbe la diversa interpretazione data dal Governo alla norma comunale. Lamentano inoltre su più punti la disattenzione dei parametri imposti dall'ORNI (mancata considerazione del vicino edificio di cui alla part. __________, superamento del valore d'immissione sul tetto ecc.). L'impianto, proseguono, non s'inserirebbe correttamente nel paesaggio, in particolare in funzione della sua altezza e visibilità. La conformità di zona, aggiungono, non sarebbe comprovata. Di transenna rilevano infine che il recente art. 30 cpv. 1 cifra 8 RLst impone ai comuni di dotarsi di una disciplina per gli impianti di telefonia mobile; il Municipio dovrebbe quindi adottare le necessarie misure di salvaguardia.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si riconferma nella propria posizione. Il Municipio chiede che il ricorso sia accolto; CO 1, invece, che sia respinto. Delle loro diverse motivazioni si dirà, per quanto occorre, in appresso.
E. In sede di replica e duplica, i vicini opponenti rispettivamente CO 1, l'UDC e il Municipio si sono essenzialmente riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando ulteriormente le proprie tesi.
F. In sede di istruttoria, il Tribunale ha raccolto dalla SPAAS delle informazioni supplementari riferite alla scheda dei dati sul sito dell'impianto. Ha inoltre richiesto all'istante in licenza di produrre un fotomontaggio dell'impianto progettato, con il paesaggio circostante. Di questi documenti, integrati dalle viste che il Tribunale ha tratto da Google Map, come pure delle relative osservazioni formulate dalle parti, si riferirà, nella misura del necessario, più avanti.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dal complemento raccolto dalla SPAAS, dal fotomontaggio del 1° febbraio 2018 prodotto dall'istante in licenza e dalle viste Google Map di cui si è detto in narrativa (supra, consid. F).
2.1. Secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzate soltanto opere edilizie la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Ai fini del rilascio del permesso, occorre, in particolare, che gli edifici, gli impianti e le attività ivi esercitate risultino al servizio dell'utilizzazione assegnata alla zona dal piano regolatore. Non basta che non la contraddicano, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità perseguite dal piano regolatore per la zona di riferimento. Per conseguire l'autorizzazione le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione del comparto territoriale in cui si collocano (cfr. RDAT II-2002 n. 77 consid. 3.1, I-2002 n. 59 consid. 2.1, II-1994 n. 56 consid. 4.1; Alexander Ruch, Kommentar zum Raumplanungsgesetz, Zurigo 1999, n. 70 seg. ad art. 22; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 472 ad art. 67 LALPT).
2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per le antenne di telefonia mobile all'interno della zona edificabile, la conformità di zona è di regola data nella misura in cui, quanto a ubicazione e conformazione, si trovino in un rapporto funzionale diretto con il luogo in cui devono essere erette e coprano principalmente il territorio edificabile (cfr. DTF 141 II 245 consid. 2.1, 138 II 173 consid. 5.3, 133 II 321 consid. 4.3.1 e 4.3.2). La conformità di zona di tali impianti può essere ammessa anche quando servano l'intera zona edificabile e non soltanto la parte specialmente in discussione (cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2, 138 II 173 consid. 5.3, 133 II 321 consid. 4.3.1 e 4.3.2).
A differenza degli impianti da realizzare fuori della zona edificabile, queste antenne non soggiacciono né al requisito dell'ubicazione vincolata né ad una valutazione degli interessi contrapposti analoga a quella prescritta dall'art. 24 LPT (cfr. DTF 141 II 245 consid. 7.6, 133 II 409 consid. 4.2 seg., 133 II 321 consid. 4.3.3). Non occorre in particolare dimostrare che l'ubicazione è esatta dalla destinazione. In linea di principio, all'interno della zona edificabile, quando un impianto di telefonia mobile è conforme alla zona di situazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT) e le condizioni poste dal diritto federale e cantonale (segnatamente dalla legislazione edilizia e dall'ORNI) sono rispettate, sussiste un diritto al rilascio del permesso di costruzione (STF 1A.162/2004 del 3 maggio 2005 consid. 4 in: URP 2005 pag. 740, 1P.562/ 2001 del 13 giugno 2006 in: RDAT II-2002 n. 56 consid. 6.5; STA 52.2015.437-440 del 31 agosto 2017 consid. 2.2, 52.2009.182-197 del 9 marzo 2010 consid. 3).
2.3. Per sottoporre le antenne a un regime più restrittivo, occorre di principio prevedere delle norme esplicite (DTF 133 II 353 cons. 4.2). Nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni e i comuni possono emanare delle norme edilizie e pianificatorie volte a influenzare le ubicazioni delle antenne. In tal senso gli art. 30 cpv. 1 cifra 8 e 117 cpv. 1 RLst (in vigore dal 23 gennaio 2015; BU 2015, 12), domandano ai comuni di integrare nelle norme di attuazione del piano regolatore (regolamento edilizio), entro 10 anni, una disciplina sulle condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile. Per giurisprudenza, una simile disciplina deve comunque rispettare i limiti posti dal diritto federale, segnatamente dalla legislazione ambientale e dal diritto delle telecomunicazioni. In particolare, i comuni non possono adottare norme che mirino a proteggere la popolazione dalle immissioni delle radiazioni non ionizzanti o che ostacolino gli interessi pubblici perseguiti dalla legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS 784.10). Legge, quest'ultima, che tende a garantire a tutte le cerchie della popolazione, in tutte le parti del Paese, un servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili nonché a rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione (cfr. art. 1 LTC). I comuni possono pertanto adottare, per esempio, norme che escludano esplicitamente le antenne di telefonia mobile da determinate aree soggette a particolare protezione (pianificazione negativa, Negativplanung) o le assegnino a determinati comparti (pianificazione positiva, Positivplanung, cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2, 138 II 173 consid. 6.3, 133 II 321 consid. 4.3.4). Ammissibili sono inoltre dei modelli a cascata, elaborati in considerazione della situazione concreta del singolo comune (cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2, 4.4 e 4.5 e rinvii, 141 II 245 consid. 2.1, 138 II 173 consid. 6.4-6.6; STA 52.2015.437-440 citata consid. 2.3).
2.4. In concreto, il piano regolatore di Massagno non si è (ancora) dotato di un quadro normativo volto a disciplinare le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile. Alla fattispecie, così come indicato dal Governo, non sono inoltre applicabili le disposizioni transitorie (art. 117 cpv. 2-4 RLst; BU 2015, 12), accompagnanti la modifica del RLst del 21 gennaio 2015, annullate dal Tribunale federale con sentenza dell'8 dicembre 2015 (DTF 142 I 26; cfr. anche BU 2017, 157). La fattispecie non va inoltre esaminata alla luce di una possibile pianificazione futura, di cui nulla è peraltro dato di sapere se non che il Municipio - successivamente al giudizio reso dal Governo - ha dato incarico a un pianificatore di approfondire il tema (cfr. sua risposta in questa sede). Del resto, nulla cambierebbe neppure se una modifica pianificatoria fosse frattanto entrata in vigore (cfr. anche STA 52.2015.378 del 16 marzo 2017 consid. 4.2). Per principio, infatti, le domande di costruzione sono giudicate secondo il diritto vigente al momento della decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo applica da parte sua, per prassi costante, il diritto vigente al momento della decisione del Governo (cfr. RDAT II-1994 n. 22 consid. 2b, I-1991 n. 23; inoltre, tra le tante: STA 52.2015.378 citata consid. 4.2, 52.2012.139 del 18 luglio 2013 consid. 2.4.1); restano riservati motivi imperativi, qui non ravvisabili, che impongano l'applicazione immediata del nuovo diritto, com'è il caso nel settore della legislazione sulle acque e della protezione della natura e del paesaggio o dell'ambiente (cfr. DTF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 243 consid. 11.1, 135 II 384 consid. 2.3; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 293 pag. 68). Da questo profilo, non portano ad altra conclusione le sentenze (DTF 140 II 25; STF 1C_40/2016 del 5 ottobre 2016) evocate dai ricorrenti in sede di osservazioni del 12 aprile 2018, riferite al diritto a un riesame del piano di utilizzazione giusta l'art. 21 cpv. 2 LPT, in caso di notevole cambiamento delle circostanze. Norma su cui si fonda la giurisprudenza che consente, a titolo eccezionale, un controllo a titolo pregiudiziale del piano dell'utilizzazione nel quadro della procedura di rilascio della licenza edilizia, se viene fatto valere che, a seguito di una modifica delle circostanze o del diritto di rango superiore, è venuto meno l'interesse pubblico che aveva a suo tempo giustificato l'adozione del piano e la conseguente restrizione della proprietà (cfr. DTF 127 I 103 consid. 6b; STF 1C_521/2013 del 13 febbraio 2014 consid. 4; Benoît Bovay/Feryel Kilani, Le contrôle incident des plans d'affectation lors de la procédure de permis de construire, in: RDAF I pag. 32 segg., 34 segg.). La sola entrata in vigore degli art. 30 cpv. 1 cifra 8 e 117 cpv. 1 RLst - che come visto non prevede (più) un regime transitorio che inibisce sistematicamente l'attuazione della pianificazione esistente (in attesa che i comuni rivedano i loro piani regolatori, nel termine decennale stabilito dall'art. 117 cpv. 1 RLst) - non può costituire un motivo per annullare un progetto edilizio conforme al piano vigente (cfr. in tal senso, per analogia: STF 1C_387/2016 del 1° maggio 2017 consid. 4.4 riferita alla modifica dell'art. 15 LPT del 15 giugno 2012; Bovay/Kilani, op. cit., pag. 36 seg. e 47 seg.). Queste norme non vanno applicate direttamente. Inoltre, i comuni dispongono di un ampio margine sulle misure pianificatorie che possono adottare ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 cifra 8 RLst (in particolare, nell'interesse della tutela dalle immissioni ideali e a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio, cfr. lett. a e b). Ne discende che il progetto va valutato in base al diritto in vigore al momento della decisione impugnata, prescindendo da eventuali modifiche pianificatorie in via di formazione.
2.5. Ciò detto, non vi è dubbio che, vagliata secondo i principi generali sviluppati dalla giurisprudenza (consid. 2.2), in concreto sia data la conformità di zona. L'impianto di telefonia mobile che la resistente ha previsto di installare sul tetto dello stabile (part. __________) è situato in una zona residenziale (R13), a sua volta parte di un vasto comparto urbano con altre aree fabbricabili di Massagno (sud/sud-est) e, più a nord, di __________. In queste circostanze, non emerge alcun serio motivo per dubitare che il nuovo impianto, avuto riguardo all'ubicazione e configurazione delle antenne e alla situazione dei luoghi, sia principalmente destinato ad assicurare una sufficiente ricezione del segnale nel territorio edificabile, così come indicato da CO 1 (cfr. anche risposta pag. 9), ciò che peraltro non era tenuta a comprovare, trattandosi di un impianto in zona edificabile (cfr. STF 1C_231/2016 del 21 novembre 2016 consid. 4.4.1 e rinvii, 1C_245/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 2.3). L'impianto, per dimensione e potenza (cfr. citata scheda dei dati), non presenta peraltro alcunché di straordinario. Non travalica le infrastrutture di cui viene usualmente dotata una zona edificabile. Da respingere sono pertanto le sommarie censure dei ricorrenti.
3.1. Il limite d'altezza delle costruzioni definisce gli ingombri verticali delle costruzioni, in modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente, esso determina inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, dalla definizione di questo criterio di misurazione si evince che, per principio, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione delle altezze. Salvo diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli e antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici. L'esenzione è giustificata dal fatto che queste installazioni non determinano, di regola, ingombri apprezzabili dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza (RtiD I-2004 n. 37 consid. 2.2; RDAT I-2000 n. 60, I-1991 n. 85 consid. 2; Scolari, op. cit., n. 1235 ad art. 40/41 LE). Resta comunque riservata al comune la facoltà di assoggettare, mediante esplicita norma di legge, anche i corpi tecnici o altri impianti installati sul tetto degli edifici a specifici limiti d'altezza e di sviluppo orizzontale. Particolari esigenze, specialmente di natura paesaggistica, possono invero giustificare anche un contenimento degli ingombri determinati da tali installazioni. La loro altezza, in questo caso, è in linea di massima determinata a partire dal livello del tetto e indipendente da quella dell'edificio sottostante.
3.2. I corpi tecnici sono in genere costituiti da manufatti e impianti funzionalmente connessi all'edificio che li sorregge. Salvo disposizione contraria, la connessione funzionale non costituisce comunque una condizione di ammissibilità della sovrastruttura. L'assoggettamento dei corpi tecnici a limiti di sviluppo verticale e orizzontale è invero volto soltanto a contenerne gli ingombri. Non mira a escludere installazioni estranee. Nella misura in cui determinano ingombri, anche le installazioni estranee devono ad ogni modo attenersi alle norme applicabili ai corpi tecnici. La mancanza di una connessione funzionale con l'edificio che le supporta non può invero costituire un valido motivo per assicurare loro un trattamento più favorevole. Le particolari regole che disciplinano i corpi tecnici e le installazioni ad essi assimilabili presuppongono ad ogni buon conto l'esistenza di un ingombro effettivamente apprezzabile, che giustifichi una limitazione del loro sviluppo verticale e orizzontale. Sporgenze irrilevanti dal profilo delle particolari finalità perseguite da tali norme, in particolare degli ingombri, sfuggono ai limiti d'altezza prescritti per i corpi tecnici, così come pali della luce e antenne a sé stanti non soggiacciono ai limiti d'altezza fissati per gli edifici (cfr. al riguardo: STA 52.2008.144 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2 con rinvii, 52.2003.182 del 29 settembre 2003 consid. 2; Scolari, op. cit., n. 1243 ad art. 40/41 LE). Nella valutazione della rilevanza degli ingombri va riconosciuta all'autorità decidente la facoltà di applicare un metro di giudizio improntato a una sensibilità adeguatamente rapportata a questo genere di manufatti; metro di giudizio che le istanze di ricorso, trattandosi di norme del diritto autonomo comunale, sono tenute a rispettare, limitandosi a intervenire soltanto nei casi in cui la decisione appaia oggettivamente insostenibile (STA 52.2005.192 del 14 luglio 2006 consid. 2.2, 52.2006.74 del 14 luglio 2006 consid. 2.1 con rinvii).
3.3. Secondo l'art. 43 cpv. 3 NAPR, gli impianti tecnici non sono computati nell'altezza massima; gli stessi, soggiunge la norma, non possono tuttavia superare, nelle zone residenziali, i 2.00 m oltre l'altezza massima degli edifici. Tale disposizione codifica in sostanza la prassi invalsa e riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che esclude dal computo dell'altezza degli edifici, in quanto ingombri di scarsa rilevanza, i corpi tecnici, ovvero i manufatti e gli impianti che vengono realizzati sui tetti allo scopo di assicurare il funzionamento degli immobili su cui insistono. La norma in esame fissa però un limite allo sviluppo verticale di tali opere, disponendo che gli impianti tecnici non possono superare, nelle zone residenziali, i 2.00 m oltre l'altezza massima degli edifici. Per altezza massima non è da intendere il limite d'altezza fissato dalle diverse norme di zona, bensì l'ingombro verticale effettivo che determina l'altezza degli edifici secondo l'art. 40 LE. Il limite d'altezza di 2.00 m va dunque misurato a partire dalla copertura dell'edificio sottostante il corpo tecnico, prescindendo dall'altezza effettiva dell'immobile (cfr. su questa norma: STA 52.2006.358 del 5 gennaio 2007 consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza soprariportata (consid. 3.2), in assenza di una diversa disposizione, a tale limite (2.00 m) devono attenersi anche le installazioni estranee, ovvero non riconducibili a "impianti tecnici". L'art. 43 cpv. 3 NAPR non vieta in effetti altre sporgenze; non esclude segnatamente installazioni che servono ad altri scopi (cfr. in questo senso, STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013 consid. 2.3, 90.2008.75 del 14 aprile 2011 consid. 4.2).
3.4. In concreto, come visto in narrativa, il progetto prevede di installare sul tetto di un edificio (part. __________) alto ca. 12 metri, due antenne a pannello, che saranno applicate (assieme a quattro parabole direzionali) a due tripodi alti ca. 2 m dalla copertura del tetto (cfr. viste allegate alla domanda). Da questo profilo, il loro sviluppo verticale rispetta senz'altro il limite prescritto dall'art. 43 cpv. 3 NAPR. Inammissibile è l'opposta deduzione del Municipio, che ha computato sull'altezza anche l'esile ago (parafulmine) sporgente per ca. 0.70 m oltre la sommità del sostegno metallico. Pur tenendo conto del margine che dev'essergli riconosciuto nella valutazione della rilevanza degli ingombri, non v'è chi non veda come questa componente sia insignificante e pressoché impercettibile da lontano, a occhio nudo (cfr. anche fotomontaggio del 1° febbraio 2018). Altrettanto certo è che anche tutte le altre attrezzature necessarie previste sul tetto (armadio tecnico, illuminazione ecc.), rispettano appieno il limite d'altezza prescritto dall'art. 43 cpv. 3 NAPR; nessuno pretende il contrario. Su questo punto, il giudizio del Governo, immune da violazione del diritto, va senz'altro confermato.
3.5. A titolo abbondanziale, va comunque ricordato che, quand'an-che si volesse ritenere che i controversi impianti superino il limite d'altezza massimo prescritto dall'art. 43 cpv. 3 NAPR, tale norma
non potrebbe comunque ostacolare lo sviluppo efficace della telefonia mobile. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, considerato che all'interno della zona edificabile gli impianti di telefonia mobile adempiono di principio il requisito della conformità di zona (se servono principalmente alla copertura della stessa, cfr. supra, consid. 2.2) - diversamente da quanto avviene in concreto - il loro eventuale assoggettamento a particolari limiti (in particolare d'altezza) richiede di regola un vincolo esplicito. Non è invece possibile applicare alle antenne di telefonia mobile restrizioni generali sulle altezze di edifici e impianti rispettivamente dei corpi sporgenti dai tetti, con la conseguenza che le stesse non possano più o in larga misura essere autorizzate. Per motivi tecnico-funzionali, affinché possano adempiere il loro scopo, le antenne devono infatti generalmente sopravanzare i tetti degli edifici su cui insistono rispettivamente delle costruzioni circostanti (cfr. al riguardo: DTF 133 II 353 consid. 4.2; STF 1C_229/2011 dell'8 novembre 2011 consid. 2.4, 1C_239/2011 del 30 novembre 2011 consid. 3.5, 1C_248/2009 del 13 aprile 2010 consid. 3.1 e 3.3.1, 1C_378/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2, 1C_328/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 3.2 e 3.3) - e quindi, poter sporgere anche più di 2 m (cfr. in senso analogo, ad esempio: STA 52.2011.323 citata consid. 2.6).
4.1. La LST prevede all'art. 104 cpv. 2 (= art. 94 cpv. 2, fino al 9 febbraio 2015; BU 2015, 40) una clausola estetica positiva (principio operativo) applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma non si limita a vietare una deturpazione del paesaggio o anche solo un'alterazione apprezzabile dei valori paesaggistici (come invece prevedevano il previgente decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 [DLBN; BU 1940, 82] e il relativo regolamento d'applicazione), ma esige che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 RLst precisa che ciò si verifica quando un progetto si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, nell'interpretazione del concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, che è di natura indeterminata, l'autorità decidente non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la sua applicazione a una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3 confermata da STF 1C_195/2015 dell'11 maggio 2015, 52.2013.35 citata consid. 5 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 367 seg.). La citata clausola estetica possiede una portata autonoma e va attuata in aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie. Essa non deve comunque svuotare di ogni contenuto, in maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie dei piani regolatori. Fatti salvi i casi, qui non dati, di cui all'art. 109 cpv. 1 LST, all'interno della zona fabbricabile tale principio è applicato dai comuni (cfr. art. 109 cpv. 2 LST e 107 cpv. 3 RLst).
4.2. Per le antenne di telefonia mobile occorre considerare che la loro ubicazione e il loro aspetto sono spesso dettati da esigenze tecniche (cfr. STF 1C_98/2011 del 22 settembre 2011 consid. 6.1; Christoph Fritzsche/Peter Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht, Zurigo 2011, pag. 674). Non può dunque essere applicato un metro di giudizio troppo severo, ma occorre tener conto anche dell'interesse pubblico a un'efficiente copertura della telefonia mobile. Nei territori urbani vi è una grande richiesta dei servizi di telefonia mobile, ciò che richiede la costruzione di antenne che, come già detto, devono sopravanzare i tetti, affinché possano svolgere la loro funzione (cfr. STF 1C_403/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 3.2, 1C_118/2010 del 20 ottobre 2010 consid. 6.4 con rinvii; Fritzsche/Bösch/Wipf, op. cit., pag. 674; STA 52.2011.323 citata consid. 3.2.2).
4.3. In concreto, il Municipio, invitato esprimersi davanti al Governo sulla clausola estetica ai sensi dell'art. 104 cpv. 2 LST, ha rilevato come, essendo l'impianto sensibilmente più alto rispetto a quanto concesso dal nostro piano regolatore, il suo inserimento fosse pregiudicato. Per inserimento armonioso, ha aggiunto, intendiamo pure la posizione particolare dell'impianto, ubicato in una zona densamente popolata, non idonea per accogliere un impianto di questo tipo per rapporto alle conseguenze sugli abitanti nelle immediate adiacenze derivanti dalle immissioni elettromagnetiche. Valutazione, questa, che il Governo non ha tutelato, ritenendo al contrario che la posa delle strutture di telefonia mobile sull'edificio in questione, di mole importante e già contraddistinto da corpi tecnici, non fosse sicuramente contraria alla clausola estetica di diritto cantonale, tenuto anche conto del metro di giudizio non troppo restrittivo con cui esse vanno giudicate. Tanto più, ha aggiunto, che le installazioni previste nemmeno superano i limiti d'altezza fissati per i corpi tecnici. Il giudizio resiste alle critiche dei ricorrenti, che rimproverano al Governo di non aver rispettato la latitudine di giudizio del Municipio e lamentano la disattenzione del principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio.
4.4. Ricordato che l'ubicazione delle antenne è, come detto, determinata essenzialmente da esigenze tecnico-funzionali, in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche del comparto di situazione, del nuovo impianto e di quelle dell'edificio su cui insiste, nulla permette di censurare il progetto dal profilo dell'inserimento estetico (cfr. DTF 141 II 245 consid. 7.4; STF 1C_244/2007 del 10 aprile 2008 consid. 3.2). Come confermano il fotomontaggio del 1° febbraio 2018 e le viste raccolte dal Tribunale, l'insediamento in questione è in effetti contraddistinto da edifici di fogge, altezze e dimensioni diverse, senza particolari oggetti protetti nelle vicinanze (cfr. anche piano del paesaggio). L'edificio su cui insisterà l'impianto è una costruzione essenzialmente cubica (ca. m 17 x 12) in cemento armato, articolata su quattro livelli e coperta da un tetto piano con diversi corpi tecnici (torretta e comignoli; cfr. anche pianta e viste agli atti), che risulta priva di particolari pregi. L'impianto di telefonia mobile sarà invece contraddistinto dai due tripodi di dimensioni ordinarie, con le usuali antenne a pannello e le parabole direzionali, oltre che dall'armadio tecnico. Le diverse installazioni, arretrate rispetto alle facciate sottostanti, saranno poco percettibili da un osservatore che percorre la sottostante via __________, in quanto parzialmente mascherate dallo stesso edificio o non distinguendosi più di tanto dagli altri corpi già presenti sul tetto. Ancor meno lo saranno da più lontano, dove un occhio disinteressato neppure vi baderà, avuto riguardo al paesaggio eterogeno dei tetti e le diverse altezze, volumetrie e fogge delle costruzioni (cfr. viste agli atti e fotomontaggio). Non permette di giungere ad altra conclusione la valutazione paesaggistica dell'arch. __________ del 1° aprile 2018 prodotta dai ricorrenti, che anzi conferma semmai tali deduzioni. Per quanto si possa dar atto che le coperture non appaiono in generale particolarmente farcite da impianti tecnici (parabole, antenne televisive ecc.), proprio le viste prese a metro di giudizio dallo specialista portano a loro volta a escludere che le nuove installazioni (supporti con le antenne e armadio tecnico) potranno veramente balzare all'occhio di uno spettatore distaccato (cfr. fotografie a pag. 4 e 5, in cui già si disperdono la torretta e i comignoli sul tetto dello stabile in questione). Insostenibile, e chiaramente procedente da un'eccessiva sensibilità, risulta pertanto la sua conclusione secondo cui le antenne proposte sono svettanti sul tetto piano dell'edificio e chiaramente visibili e si presentano con la loro forma affusolata e ricca di piccoli elementi, come un elemento di disturbo, a tratti inquietante, nel panorama mediamente edificato e verde che caratterizza la zona. Anche su questo punto, a giusta ragione il Governo si è scostato dalla valutazione del Municipio, procedente da considerazioni poco o per nulla pertinenti. Ne discende che tutte le obiezioni sollevate al riguardo dagli insorgenti vanno respinte.
5.1. L'ORNI ha per scopo la protezione dell'uomo dalle radiazioni non ionizzanti dannose e moleste (art. 1). L'ordinanza regola in particolare la limitazione delle emissioni provenienti da campi elettrici e magnetici con frequenze (radiazioni) da 0 Hz a 300 GHz prodotte durante l'esercizio di impianti fissi (art. 2 cpv. 1 lett. a). Al riguardo essa prevede, all'art. 4, una limitazione preventiva delle emissioni e all'art. 5 una loro limitazione completiva più severa quando sia accertato o probabile che uno o più valori limite di immissione siano superati. Gli art. 13 e segg. disciplinano la validità dei valori limite d'immissione, il rilevamento nonché la valutazione delle immissioni. Le limitazioni preventive delle emis-sioni sono dettagliatamente precisate nell'allegato 1 dell'ordinanza, i valori limite d'immissione nell'allegato 2. Secondo l'art. 1 cpv. 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), a scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente. L'art. 11 LPAmb stabilisce che gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni siano limitati alla fonte (cpv. 1) e che, indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, vengano limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Nell'ambito delle radiazioni non ionizzanti gli impianti devono essere costruiti e fatti funzionare in modo da rispettare le limitazioni preventive delle emissioni definite nell'allegato 1 (art. 4 cpv. 1 ORNI). Per gli impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza fili (cfr. in particolare, n. 61), l'allegato prevede, al n. 65, che nei luoghi a utilizzazione sensibile i nuovi e vecchi impianti nello stato di esercizio determinante debbano rispettare il valore limite dell'impianto. Secondo il n. 64 dell'allegato, questo valore è di 4.0 V/m per gli impianti che trasmettono sulla frequenza di 900 MHz (lett. a), di 6.0 V/m per quelli che trasmettono
5.2. In concreto, i ricorrenti obiettano che nella valutazione dei valori limite dell'impianto non si sarebbe tenuto conto di un luogo a utilizzazione sensibile, segnatamente dell'edificio (part. ______) di proprietà del ricorrente Ponti. La censura va respinta. La scheda dei dati sul sito del 26 gennaio 2009 annessa al progetto, come rilevato dalla SPAAS, ha considerato ben 17 LAUS. È ben vero che tra questi non vi è lo stabile di cui alla part. __________; avuto riguardo alla sua ubicazione - ben più di distante di altri edifici considerati e all'opposto delle direzioni principali delle emissioni - non vi può tuttavia essere alcun dubbio che lo stesso non rientri tra i tre luoghi a utilizzazione sensibile in cui le radiazioni registrano il valore massimo. Ritenuto poi che i valori d'intensità di campo risultano ampiamente rispettati in corrispondenza delle costruzioni che più s'avvicinano al controverso impianto (cfr. ad es. LAUS 11-16, citata scheda e relativa planimetria situazione RNI), è certo che lo saranno anche presso l'immobile in questione, come rettamente indicato dall'autorità dipartimentale (cfr. risposta UDC, pag. 2). Tale aspetto, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, non ha invece nulla a che vedere con la determinazione del perimetro dell'impianto, rilevante semmai per la questione a sapere se due gruppi d'antenne trasmettano da uno spazio ristretto ai sensi del n. 62 dell'allegato 1 ORNI, ovvero se vi sia almeno un'antenna di trasmissione di ognuno dei due gruppi che si trova nel perimetro dell'altro, tali da dover essere considerati un unico impianto (cfr. cpv. 2 e 3). Ciò che la citata scheda dei dati sul sito del 26 gennaio 2009 - applicando un fattore di frequenza pari a 1.17 - ha escluso. Poiché in base al cpv. 4 del n. 62 dell'allegato 1 ORNI (nella versione in vigore dal 1° settembre 2009) il fattore di frequenza è ora pari a 1.76 (per gruppi di antenne che trasmettono in intervalli di frequenza superiori a 1800 MHz), come osservato dai ricorrenti, il Tribunale ha tuttavia chiesto alla SPAAS di verificare la correttezza della predetta indicazione, alla luce del nuovo fattore. Con scritto del 12 febbraio 2018, l'autorità dipartimentale ha indicato che all'interno del perimetro dell'impianto - calcolato con un fattore pari a 1.76 - non vi sono altri impianti, confermando quindi la correttezza dei valori d'intensità di campo riportati nella citata scheda dei dati. Indicazione, questa, riaffermata anche da CO 1, di cui in concreto non vi è alcun motivo di dubitare. Neppure i ricorrenti pretendono alla fine qualcosa di diverso.
5.3. Da respingere è invece la loro sommaria obbiezione riferita alle radiazioni in corrispondenza all'accesso del tetto, su cui saranno installate le antenne (luogo di soggiorno di breve durata, LSBD n. 01a; cfr. scheda dei dati, pag. 9, con pianta e vista allegati). Non trattandosi di un luogo a utilizzazione sensibile, questo luogo non richiama il rispetto del valore limite dell'impianto ai sensi dell'allegato 1, n. 64. Il valore limite d'immissione (61 V/m; cfr. art. 13 cpv. 1 e allegato 2 ORNI, n. 11) risulta invece rispettato (cfr. citata scheda dei dati, pag. 9). Trattandosi di due antenne UMTS, aventi la medesima banda di frequenza (2100 MHz), non tornano applicabili le prescrizioni sulle immissioni a frequenza multipla (allegato 2, n. 2). Per il resto, nella misura in cui fanno cenno agli appartamenti sottostanti il nuovo impianto, basta rilevare che i valori d'intensità di campo riportati per i relativi LAUS 01b e 01c (cfr. citata scheda, pag. 12 e 13, con pianta e vista), rispettano ampiamente il valore limite dell'impianto fissato dal n. 64 dell'allegato 1 ORNI (3.77 e 3.93 V/m < 6 V/m).
6.2. La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico degli insorgenti, che rifonderanno inoltre alla resistente, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 49 cpv. 1 LPAmm). Il Comune non deve contribuire al pagamento di tali oneri processuali, essendo comparso in lite per esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi pecuniari (cfr. art. 47 cpv. 6 LPAmm), rispettivamente non quale unico antagonista (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, dedotto l'importo (fr. 1'800.-) già versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali, è posto a carico dei ricorrenti, in solido. Gli insorgenti, con vincolo di solidarietà, rifonderanno inoltre a CO 1 complessivi fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per questa sede.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera