Incarto n. 52.2016.446

Lugano 11 giugno 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso 13 settembre 2016 di

RI 1 e RI 2 patrocinati da PA 1

contro

la risoluzione 12 luglio 2016 (n. 3306) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le decisioni 19 agosto 2015 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rifiuto di rilascio di un'autorizzazione di domicilio UE/AELS e di revoca (recte: mancato rinnovo) di un permesso di dimora UE/AELS (RI 1), rispettivamente, di revoca (recte: decadenza) di un permesso di dimora UE/AELS (RI 2);

ritenuto, in fatto

A. a. Il 30 novembre 2009 la cittadina italiana RI 1 (1959), unitamente alla figlia __________ (1994), ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS per soggiornare in Svizzera senza attività lucrativa, precisando che suo marito RI 2 (1962), padre di __________, sarebbe rimasto a vivere in Italia e dichiarando che la durata del soggiorno nel nostro Paese sarebbe stato superiore a 6 mesi nel corso di 1 anno. Essa ha inoltre indicato che avrebbe risieduto nell'abitazione situata in via __________ a __________ - già appartenente alla famiglia __________ dal 1975, la cui proprietaria era dal 1997 la figlia __________ e utilizzata quale residenza secondaria -, e avrebbe continuato la propria attività quale dottore commercialista e revisore dei conti - professione che la impegnava per un numero limitato di giornate -in Italia, ove la figlia continuava a studiare.

Il 16 marzo 2010 RI 1 e __________ hanno ottenuto un permesso di dimora UE/AELS valido sino al 19 novembre 2014.

b. Entrato in Svizzera il 20 settembre 2012, cinque giorni più tardi anche RI 2 ha richiesto un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa, che ha poi ottenuto il 17 gennaio 2013 con validità fino al 19 settembre 2017, precisando che avrebbe svolto il proprio lavoro di avvocato in Italia e dichiarando anch'egli che la durata del soggiorno nel nostro Paese sarebbe stato superiore a 6 mesi nel corso di 1 anno.

B. a. Il 29 settembre 2014, RI 1 ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS.

Dopo una prima convocazione presso la Polizia cantonale fissata per il 31 ottobre 2014, cui la ricorrente non ha dato seguito in quanto si trovava in Italia, essa si è presentata il 1° dicembre 2014, accompagnata dalla sua attuale legale.

b. Fondandosi sul rapporto informativo allestito dalla polizia il 23 maggio 2015, il 13 luglio 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha comunicato a RI 1 e a RI 2 di voler rivalutare la continuazione del loro soggiorno nel nostro Paese e, dopo aver dato loro la possibilità di esprimersi in merito, con due separate decisioni del 19 agosto 2015 ha negato alla prima (COM 284) il rilascio del permesso di domicilio richiesto, revocandole (recte: non rinnovandole) nel contempo quello di dimora UE/AELS, e revocato (recte: dichiarato decaduto) al secondo (Revoca COM 37) il permesso di dimora UE/AELS. L'autorità ha ritenuto che il loro centro di vita e degli interessi fosse all'estero, dove svolgevano un'attività lucrativa e disponevano di un appartamento in comproprietà.

I due provvedimenti sono stati resi sulla base dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142. 112.681), e degli art. 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), 34 e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), 60 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

C. Con giudizio 12 luglio 2016 il Consiglio di Stato ha confermato le suddette risoluzioni, respingendo - dopo avere congiunto le due cause - le impugnative contro di esse interposte da RI 1 e RI 2.

Dopo avere respinto una censura di carenza di motivazione delle decisioni impugnate ed esperito un'istruttoria, il Governo ha ribadito in sostanza i motivi addotti dal Dipartimento.

D. Contro la predetta pronunzia governativa, i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando, in via principale, il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS in favore di RI 1 e, in via del tutto subordinata che le venga quanto meno rinnovato il permesso di dimora UE/AELS.

I ricorrenti, i quali ribadiscono anche in questa sede la censura di carenza di motivazione delle decisioni dipartimentali, evidenziano che l'autorità era a conoscenza sin dall'inizio che essi svolgevano in Italia un'attività lucrativa quali indipendenti per un massimo di 20 settimane all'anno.

Sostengono di intrattenere da tempo dei legami stretti con la Svizzera, avendo pure deciso di far nascere la figlia a __________, e che la loro presenza è confermata dalle fatture per i consumi dell'immobile (bollette per l'elettricità, il gasolio e l'acqua potabile), dagli acquisti sul nostro territorio di generi alimentari e farmaceutici, come pure dai pagamenti effettuati alla Posta, dall'estratto conto bancario prodotto in questa sede e dalla registrazione a favore di RI 1 del marchio __________ presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale a Berna per poter collaborare con la SUPSI.

Il fatto inoltre che durante alcuni sopralluoghi non sia stata trovata l'automobile di famiglia non sarebbe un elemento che dimostri la loro assenza da __________, gli stessi potendo raggiungere l'abitazione anche in altro modo.

E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  2. I ricorrenti lamentano innanzitutto una violazione del loro diritto di essere sentiti. Sostengono che l'autorità dipartimentale ha omesso di motivare sufficientemente le proprie decisioni.

Tale rimprovero va esaminato preliminarmente, poiché quanto da essi invocato costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124 V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).

2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Tale norma - applicabile anche ai procedimenti in materia di diritto degli stranieri - assicura alla parte interessata il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e le garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 6a ed., Zurigo 2010, pag. 374 n. 1615, pag. 384 n. 1672 segg., segnatamente n. 1680; Benjamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer AuG, Berna 2010, n. 17 ad art. 96 e nota a piè di pagina n. 64).

Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 Cost. comprende anche il dovere per le autorità amministrative e giudiziarie di motivare le proprie decisioni (art. 46 cpv. 1 LPAmm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c; 117 Ib 64 consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2).

2.2. In concreto, la Sezione della popolazione ha emanato il provvedimento concernente RI 1 (COM 284) con la seguente motivazione:

"Gentile signora RI 1,

in relazione alla citata istanza intesa ad ottenere il rilascio del permesso di domicilio, le comunichiamo che l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) non contiene alcuna disposizione in merito al citato permesso il quale continua ad essere regolato dalla Legge federale sugli stranieri (LStr), nonché dai pertinenti trattati con l'estero. Attualmente il suo permesso di dimora "B" UE/AELS è scaduto il 19 novembre 2014 ed ha in corso la richiesta di rilascio del permesso di domicilio. Dalla documentazione in nostro possesso, in particolare dal rapporto informativo del 12 dicembre 2014 e dal rapporto d'esecuzione del 23 maggio 2015, redatti dalla Polizia cantonale di __________, risulta che il suo centro di vita e interessi e quello dei suoi famigliari è situato all'estero. Inoltre rileviamo che svolge attività lucrativa in Italia e dove anche dispone di un appartamento di sua proprietà, unitamente a suo marito. Già solo per questi motivi, tenuto conto delle sue osservazioni presentate entro i termini stabiliti nell'ambito del diritto di essere sentita, richiamati l'ALC, l'art. 23 OLCP, gli artt. 34 e 96 LStr, l'art. 60 OASA, nonché ogni altra normativa applicabile in casu, il rilascio del permesso di domicilio è negato ed il permesso di dimora "B" UE/AELS è revocato.

È pertanto tenuta a lasciare la Svizzera entro il 19 ottobre 2015, notificando la partenza presso l'Ufficio controllo abitanti ed il Servizio regionale degli stranieri competenti.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione".

Riguardo a RI 2 (Revoca COM 37), la medesima autorità ha motivato il provvedimento come segue:

"Egregio signor RI 2,

è titolare di un permesso di dimora "B" UE/AELS per soggiornare senza svolgere attività lucrativa in Svizzera. Dalla documentazione in nostro possesso, richiamato il rapporto d'esecuzione del 23 maggio 2015 redatto dalla Polizia cantonale di __________, risulta che il suo centro di vita e interessi e quello dei suoi famigliari è situato all'estero. Inoltre rileviamo che svolge attività lucrativa in Italia e dove anche dispone di un appartamento di sua proprietà, unitamente a sua moglie. Già solo per questi motivi, tenuto conto delle sue osservazioni presentate entro i termini stabiliti nell'ambito del diritto di essere sentito, richiamati l'ALC, l'art. 23 OLCP nonché ogni altra normativa applicabile in casu, l'Ufficio della migrazione

DECIDE:

  1. Il suo permesso di dimora "B" UE/AELS a suo tempo concessole è revocato;

  2. Deve lasciare la Svizzera al più tardi entro il 19 ottobre 2015, notificando la partenza presso l'Ufficio controllo abitanti ed il Servizio regionale degli stranieri competenti;

  3. La tassa di fr. 100.-- è posta a suo carico;

  4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione".

Va pure osservato, per completezza, che già il 13 luglio 2015 l'Ufficio della migrazione aveva comunicato a RI 1 e a RI 2 di voler rivalutare la continuazione del loro soggiorno nel nostro Paese, dando loro la possibilità di esprimersi in merito, nei seguenti termini:

"Egregi signori,

ci riferiamo ai vostri permessi di soggiorno; in particolare all'istanza del 17 ottobre 2014 intesa ad ottenere il permesso di domicilio "C" UE/AELS, e al permesso di dimora "B" UE/AELS del signor RI 2 valido fino al 19 settembre 2017. Vi informiamo che alcuni dei presupposti che possono giustificare il rilascio del chiesto permesso o il mantenimento del permesso di dimora sono il trasferimento in Svizzera, da parte dei richiedenti, del luogo che costituisce il centro principale dei propri interessi e la presenza effettiva sul nostro territorio. Dal rapporto informativo e dalla documentazione in nostro possesso, emerge che siete raramente presenti sul nostro territorio, tenuto pure conto che entrambi svolgete attività lucrativa in ltalia, dove siete proprietari di un appartamento, che vostra figlia frequenta l'Università di __________ e che non avete ancora convertito le targhe, ne consegue che il luogo degli interessi personali e professionali sia situato all'estero e che il soggiorno sia fittizio.

Alla luce di quanto precede, la scrivente Autorità ritiene che nel vostro caso le condizioni necessarie a giustificare il rilascio di un permesso di domicilio "C" UE/AELS o il mantenimento del permesso di dimora "B" UE/AELS non risulterebbero attualmente ottemperate. Per questo motivo, vi invitiamo a presentare le vostre eventuali precisazioni e osservazioni scritte entro 15 giorni dalla notifica della presente. La informiamo che in caso di mancato riscontro entro il termine assegnato, la decisione sarà presa in considerazione della documentazione in nostro possesso".

Alla luce di quanto precede si può senz'altro ritenere che in concreto i requisiti minimi di motivazione previsti dalla giurisprudenza testé menzionata sono stati ossequiati dal Dipartimento. L'argomentazione addotta ha infatti consentito a RI 1 e a RI 2 di rendersi perfettamente conto delle ragioni poste a fondamento dell'avversata pronuncia, ovvero che la perdita del permesso di soggiorno è stata determinata dalla loro mancata presenza regolare sul nostro territorio e dal fatto che il centro dei loro interessi si trova all'estero. Prova ne è che quando la Sezione della popolazione ha prospettato il provvedimento impugnato, essi hanno formulato puntuali osservazioni indicando che l'abitazione di __________ era perfettamente arredata e da loro regolarmente abitata durante l'anno solare, visti pure i consumi elettrici e gli scontrini di acquisti in Svizzera di generi alimentari, di abbigliamento e farmaceutici da loro prodotti. In seguito i ricorrenti sono stati in grado di impugnare la decisione dipartimentale, con la dovuta cognizione di causa e patrocinati da un legale, davanti al Consiglio di Stato, inoltrando pure un allegato di replica, successivamente, al Tribunale cantonale amministrativo.

Contestando la misura presso le diverse istanze, versando peraltro agli atti una copiosa documentazione, essi hanno pertanto dimostrato di avere ben capito i motivi posti alla base del querelato provvedimento dipartimentale.

2.3. Ne discende che la censura di violazione del diritto di essere sentito sollevata dai ricorrenti si rivela infondata.

  1. 3.1. Permesso di domicilio UE/AELS

3.1.1. L'autorizzazione di domicilio UE/AELS è un permesso che in quanto tale non è previsto dall'ALC, di principio applicabile alla fattispecie in forza della nazionalità italiana di RI 1. Giusta l'art. 5 OLCP, esso viene rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStr e degli art. 60-63 OASA, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4).

Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStr dispone - tra l'altro - che il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale, sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e che negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora (cpv. 2 lett. a), sempre che non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 (cpv. 2 lett. b), oppure dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se egli è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale (cpv. 4).

L'art. 60 OASA precisa che prima di rilasciare il permesso di domicilio, occorre verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado d'integrazione.

Secondo l'art. 62 cpv. 1 OASA, il permesso di domicilio può essere rilasciato in caso di integrazione riuscita, segnatamente se lo straniero rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale (lett. a), ha raggiunto nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza almeno il livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa (lett. b), manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. c).

3.1.2. A livello internazionale, entrano in considerazione il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS 0.142.114.541.3) e l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548). Ora, l'art. 10 cpv. 2 di quest'ultimo accordo prevede che i lavoratori italiani in Svizzera sono sottoposti al regime previsto dall'art. 2 par. 2° della Dichiarazione del 5 maggio 1934, secondo cui ottengono un permesso di domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di dieci anni ai sensi dell'art. 1 par. 1° di tale Dichiarazione. Tuttavia, a seguito della Dichiarazione del Consiglio federale 23 aprile 1983 è stata adottata la prassi secondo la quale i lavoratori italiani hanno diritto ad ottenere il permesso di domicilio in Svizzera dopo 5 anni di soggiorno regolare e ininterrotto (cfr. anche Istruzioni LStr, emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM, ad 3.4.3.3 nella sua versione del 25.10.13, stato al 03.07.17).

3.1.3. In concreto, RI 1 è entrata in Svizzera il 20 novembre 2009, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 19 novembre 2014 per soggiornare in Svizzera senza attività lucrativa. Ora, visto che la ricorrente non lavora nel nostro Paese, ci si può invero chiedere se, sulla base della Dichiarazione testé menzionata, essa benefici di un diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio UE/AELS.

Sia come sia, il quesito può qui rimanere aperto, il ricorso essendo destinato all'insuccesso come verrà spiegato nei successivi considerandi di diritto.

3.2. Permesso di dimora UE/AELS

3.2.1. L'ALC si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. Giusta l'art. 6 cpv. 1 Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni.

3.2.2. In relazione alla decadenza del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno (cfr. art. 6 cpv. 5, nonché 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 Allegato I ALC). Quanto previsto dal menzionato Accordo è peraltro equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 LStr, che riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri (LDDS) del 26 marzo 1931 (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327 segg. n. 2.9.2).

In modo analogo al menzionato disposto dell'ALC, anche la norma citata prevede infatti che in mancanza di un annuncio esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decade dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. In questo caso non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli con il permesso di assenza.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando ancora era in vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, tale fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si assenta regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge, per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c pag. 372; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1). In tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (da ultima STF 2C_ 924/2017 del 2 novembre 2017, consid. 4.1. concernente un caso ticinese; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2a ed. Basilea 2009, n. 8.8 segg.).

3.2.3. Giusta l'art. 23 OLCP, i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

  1. 4.1. Come esposto in narrativa, il 30 novembre 2009 RI 1 ha chiesto, unitamente alla figlia Marta, il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS per soggiornare in Svizzera senza attività lucrativa, precisando che suo marito RI 2, padre di __________, sarebbe rimasto a vivere in Italia. Essa ha indicato che avrebbe risieduto nell'abitazione situata in via __________ a __________ - già appartenente alla famiglia __________ dal 1975, acquistata da __________ nel 1997 e utilizzata quale residenza secondaria - e continuato a svolgere la propria attività di dottore commercialista e revisore dei conti - professione che la impegnava per un numero limitato di giornate - in Italia, ove la figlia continuava a studiare. Il 16 marzo 2010 RI 1 e __________ hanno ottenuto un permesso di dimora UE/AELS valido sino al 19 novembre 2014.

Il 25 settembre 2012 anche RI 2 ha richiesto un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa, che ha ottenuto il 17 gennaio 2013 con validità fino al 19 settembre 2017, dopo avere precisato che avrebbe svolto il proprio lavoro di avvocato in Italia.

Nell'ambito della richiesta volta al rilascio del permesso di domicilio UE/AELS di RI 1, il Dipartimento ha effettuato per il tramite la Polizia cantonale, diversi accertamenti allo scopo di verificare l'effettiva presenza dell'interessata sul nostro territorio.

Dopo una prima convocazione fissata per il 31 ottobre 2014, cui la ricorrente non ha dato seguito in quanto si trovava in Italia, essa si è presentata il 1° dicembre 2014 accompagnata dalla sua attuale legale. Nel rapporto informativo redatto all'attenzione della Sezione della popolazione, la polizia ha indicato che in quell'occasione RI 1 ha affermato di lavorare a __________ con il marito presso il loro studio di consulenza e revisione contabile precisando che il consorte è proprietario, sempre a __________, di un appartamento di 4½ locali. Ha soggiunto di non possedere sul nostro territorio alcun veicolo a motore, la famiglia utilizzando l'autovettura BMW X5 targata (I) __________ intestata alla società __________ di cui è amministratrice, e di assentarsi da casa per motivi professionali per un totale di 20 settimane all'anno.

Dal 13 novembre 2014 al 23 maggio 2015 gli agenti di polizia hanno esperito 59 controlli, in diverse fasce orarie, presso l'abitazione di __________. Ripercorrendo questi rilevamenti, il Consiglio di Stato ha indicato quanto segue:

"Dopo aver osservato, il 13 e 19 novembre 2014, come tutto risultava chiuso (tapparelle abbassate e nessun veicolo presente), dal 20 novembre 2014, ritenuti il colloquio telefonico (17.11.14) e successivo incontro informale con la ricorrente presso gli uffici della Polizia cantonale (18.11.14) durante i quali si aveva modo di discutere sull'effettiva residenza della famiglia, si è constatato che le luci del PT e dell'ultimo piano (sempre le stesse) dell'abitazione sono ininterrottamente rimaste accese. Tuttavia, l'appartamento risultava disabitato, con le tapparelle abbassate e nessun veicolo presente nel parcheggio (sbarrato da paletti con catena). Il 30 dicembre 2014 è stata notata la catena del parcheggio abbassata e la maggior parte delle tapparelle alzate, oltre alle luci accese. Il 31 dicembre 2014 nel parcheggio era presente l'auto BMW X5 e le tapparelle erano alzate. Il 2 gennaio 2015 la catena del posteggio era ancora abbassata, le tapparelle alzate e le luci spente. Tuttavia nessuno ha risposto al citofono. Dal 7 gennaio 2015 le tapparelle erano completamente abbassate, la catena del parcheggio tirata e tutto era chiuso, non rispondendo neppure al citofono. Il 26 febbraio 2015 è stato trovato il veicolo BMW X5 nel parcheggio, con catena tirata. Le porte e le finestre dell'abitazione erano comunque chiuse e le luci spente. Il 27 febbraio 2015 alcune tapparelle erano alzate (lato nord/sud), e la catena del parcheggio abbassata, ma nessuno aveva risposto al citofono. Eccetto il periodo delle festività pasquali, dal 3 marzo al 23 maggio 2015 l'abitazione è stata trovata con le tapparelle abbassate, le luci spente e la catena del parcheggio tirata. Nessuno inoltre ha mai risposto al citofono, né alle chiamate sul numero fisso di casa effettuate dagli agenti".

L'assenza regolare dei ricorrenti è pure confortata dal seguente consumo dell'energia elettrica della casa unifamiliare di __________ da quando RI 1 è al beneficio del permesso di dimora:

PERIODO

FATTURA

CONSUMO ENERGIA TOTALE

IN DETTAGLIO

05.08.2009

  • 09.08.2010 (370 giorni)

fr. 206.10

2'509 kWh

05.08.09-31.12.09 1'010 kWh 2) 01.01.10-09.08.10 1'499 kWh

10.08.2010

  • 28.07.2011 (353 giorni)

fr. 80.95

2'160 kWh

10.08.10-31.12.10 881 kWh 2) 01.01.11- 28.07.11 1'279 kWh

29.07.2011 -22.08.2012 (390 giorni)

fr. 174.20

2'635 kWh

29.07.11-31.12.11 1'051 kWh 2) 01.01.12-22.08.12 1'584 kWh

23.08.2012

  • 21.08.2013 (364 giorni)

fr. 38.90

2'510 kWh

23.08.12-31.12.12 903 kWh 2) 01.01.13-21.08.13 1'607 kWh

22.08.2013

  • 06.09.2014 (381 giorni)

fr. 190.95

2'662 kWh

22.08.13-31.12.13 922 kWh 2) 01.01.14-06.09.14 1'740 kWh

07.09.2014

  • 26.08.2015 (354 giorni)

fr. 194.60

2'606 kWh

07.09.14-31.12.14 853 kWh 2) 01.01.15-26.08.15 1'753 kWh (dopo colloquio dicembre 2014)

Ora, come ha indicato l'Esecutivo cantonale, è pacifico che i succitati consumi (2010: 2'380 kWh; 2011: 2'330 kWh; 2012: 2'487 kWh; 2013: 2'529 kWh; 2014: 2'593 kWh) non basterebbero neppure per l'utilizzo di elettrodomestici essenziali. In altri termini, anche se la famiglia __________ (composta da 3 persone) limitasse le proprie attività nell'abitazione (90 m² per ognuno dei 2 piani e composta da 4 camere da letto, 3 bagni, lavanderia, sala da pranzo, salotto, studio e cucina, oltre che dal garage e locale termico), il consumo dovrebbe comunque essere molto superiore a quello rilevato, in ragione del consumo di elettricità per le luci e per tutte quelle attività che ormai richiedono un consumo di energia elettrica. Tanto più che gli stessi ricorrenti hanno affermato di lasciare accese le luci anche in loro assenza per timore dei ladri, come constatato dagli agenti di polizia durante il loro controllo.

Anche il consumo di acqua potabile (igiene personale, cucinare, lavatrice, pulizia casa, lavare i piatti, WC, irrigazione giardino, ecc.) nell'abitazione di __________ corrobora tale conclusione, non risultando neppure sufficiente per una sola persona, come ha considerato il Consiglio di Stato:

"In particolare, nel 2010 (01.01.10-31.12.10), momento del rilascio del permesso di dimora alla ricorrente (e alla figlia __________), esso si elevava a 17 m³, ovvero unicamente 1 m³ in più di quello constatato nel 2009. Nel 2011 (01.01.11-31.12.11) si è ridotto a soli 10 m³, mentre nel 2012 (01.01.12-31.12.12) è stato di 43 m³. Dal 30 settembre 2012 al 30 settembre 2013, benché nell'abitazione si fosse notificato anche __________, esso ammontava a 38 m³, dal 30 settembre 2013 al 12 novembre 2014 (1 anno, 1 mese e 12 giorni) a 26 m³ e dal 30 giugno 2014 al 20 aprile 2016 (1 anno, 9 mesi e 20 giorni) a 69 m³. Da rimarcare poi come tale abitazione sia sempre stata tassata quale casa di vacanza, senza che tale qualifica sia mai stata contestata".

Oltre a ciò, dall'inserto di causa risulta che RI 1 e RI 2 si sono iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) soltanto il 4 novembre 2013.

4.2. Alla luce di quanto precede, vi sono pertanto elementi sufficienti, convergenti, per ritenere che da diversi anni, pur disponendo di un'abitazione in Svizzera, i ricorrenti vi fanno riferimento soltanto in modo limitato, in concomitanza con impegni specifici o per vacanza. In effetti, il centro dei loro interessi famigliari e professionali si trova in Italia, segnatamente in provincia di __________, dove entrambi i coniugi svolgono un'attività lucrativa, trascorrono regolarmente del tempo e altrettanto abitualmente pernottano anche nei giorni lavorativi, RI 1 è attiva in diverse società (vedi documentazione agli atti), RI 2 possiede un appartamento di 4½ locali (a __________) e la loro figlia ha scelto di proseguire i propri studi (liceo ad __________ e Università a __________).

Non permettono di sovvertire quanto precede, siccome non rendono ancora verosimile la loro presenza regolare sul nostro territorio durante almeno 32 settimane all'anno come da essi sostenuto, le diverse fatture per i consumi dell'immobile (bollette per l'elettricità, il gasolio e l'acqua potabile) e gli scontrini per acquisti di generi alimentari e farmaceutici. A prescindere dal fatto che non è dato di sapere chi abbia effettuato tali acquisti, come ha rilevato il Governo i documenti prodotti dimostrano soltanto una loro presenza saltuaria in Ticino (9 e 10.02.14; 13.03.14; 18.04.14 [inizio vacanze pasquali], 5 e 21.06.14; 30.07.14; tra l'1 e il 3.09.14; tra il 27 e il 30.09.14, 6.10.14, tra l'1 e il 3.11.14 [festa dei morti], il 18.11.14 [data dell'incontro informale presso l'Ufficio di Polizia di __________ dopo colloquio telefonico del 17.11.14], 30.11.14; 3, 18 e 19.01.15, 23.03.15 e 15.05.15). Ad identica conclusione si deve giungere per quanto riguarda l'estratto conto __________ dal 30 settembre 2014 al 31 dicembre 2015 (doc. S) prodotto in questa sede (06.10.14; tra l'1 e il 3.11.14; 19.11.14; 03.12.14; 30 e 31.12.14; 3 e 18.01.15; 27 e 28.02.15; 4, 6, 7 e 29.04.15; 06.06.15; 29.07.15; 19.08.15; 02.09.15; 10.10.15; 5 e 6.12.15 e tra il 27 e il 29.12.15).

Non permette di giungere a conclusioni più favorevoli agli insorgenti l'argomento secondo cui il citofono di casa non funzionava.

In primo luogo, nulla è dato di sapere da quando il medesimo era guasto. Secondariamente, appare alquanto strano che fino al mese di settembre 2015 i ricorrenti non se ne siano mai accorti. Nemmeno il fatto che RI 1, essendo al beneficio del permesso di soggiorno, abbia registrato a suo favore il marchio __________ presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale a Berna, dimostra la sua presenza sul territorio.

Infine gli insorgenti non possono invocare una disparità di trattamento nei confronti di un noto cittadino italiano dirigente d'azienda (S__________), titolare di un permesso di soggiorno in Svizzera avente degli indirizzi professionali nel suo Paese di origine, non avendo dimostrato che la loro fattispecie sia identica alla sua, il quale non risiede nemmeno nel nostro Cantone.

  1. Va da sé che non soggiornando regolarmente e ininterrottamente in Svizzera e avendo il centro degli interessi personali e famigliari in Italia, RI 1 non può pretendere neppure il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS per stabilirsi definitivamente nel nostro Paese.

  2. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto, in quanto immune da violazione del diritto.

Va comunque già sin d'ora detto che gli insorgenti hanno sempre la possibilità di presentare una nuova domanda di rilascio di un permesso di dimora UE/AELS sempre che ne adempiano evidentemente le condizioni: in primo luogo, dimostrando questa volta di soggiornare effettivamente e stabilmente in Svizzera.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste solidalmente a carico dei ricorrenti, conformemente all'art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dai ricorrenti, rimangono solidalmente a loro carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il vicecancelliere

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