Incarto n. 52.2016.415
Lugano 1 dicembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso 26 agosto 2016 di
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 , patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 12 luglio 2016 (n. 3292) del Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto l'impugnativa dei ricorrenti avverso la risoluzione 1° dicembre 2014 con cui il municipio di Porza ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per due nuovi edifici bifamiliari (part. __________);
ritenuto, in fatto
A. __________, CO 1, __________ e la comunione ereditaria fu __________ sono comproprietari di un fondo di 2'000 mq (part. __________, derivante da un frazionamento della part. ) situato nel comune di Porza. Il terreno è inserito nel comprensorio soggetto al piano particolareggiato di __________ (di seguito: PP, cfr. anche estratto grafico, consid. 3.2).
B. Con domanda di costruzione 9 aprile 2014, CO 1, qui resistente, ha chiesto al municipio il permesso di costruire su questo terreno due nuovi edifici bifamiliari, collegati fra loro da un corpo sotterraneo con locali comuni (cantine, locali tecnici e zona wellness). L'edificio più a nord (casa 1) presenta una sorta di pianta a "P" ed è articolato su quattro livelli, di cui tre fuori terra. Quello più a sud (casa 2), a pianta rettangolare, ha un identico sviluppo verticale, incluso un piano interrato (con un'autorimessa). Tra i due stabili è prevista una seconda autorimessa comune, coperta da una terrazza (solarium), una piscina e altre opere di sistemazione esterna. Secondo i piani, l'accesso veicolare avverrà tramite una rampa (strada) larga ca. 4 m, ricavata sul lato est (ca. 80 m) del fondo; il percorso correrà parallelo alla confinante strada coattiva (part. __________, censita dal PR quale strada di servizio privata, SSPr), sfociando a nord, sulla perpendicolare via __________ (strada di quartiere, SQ5).
Il progetto prevede di riutilizzare parzialmente le strutture interrate di una precedente edificazione, già oggetto di una licenza edilizia revocata e di un ordine di demolizione confermato dapprima da questo Tribunale (per le opere sporgenti oltre il livello del terreno preesistente, cfr. STA 52.2005.231 del 30 giugno 2006) e poi dal Tribunale federale (cfr. STF 1P.567/2006 del 2 ottobre 2007), sul quale non occorre dilungarsi.
C. a. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato tra l'altro l'opposizione di RI 1, RI 2, RI 3 come pure di RI 4, qui ricorrenti, proprietari rispettivamente usufruttuario di alcuni fondi vicini, i quali hanno sollevato svariate eccezioni.
b. Fatto proprio l'avviso favorevole (n. 88760) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, con decisione 1° dicembre 2014 il municipio ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia, respingendo nel contempo tutte le opposizioni pervenute.
D. Con giudizio 12 luglio 2016, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa dei vicini opponenti avverso la predetta licenza, che ha confermato alla condizione aggiuntiva imposta dall'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR) con la risposta 27 febbraio 2015. Il Governo ha anzitutto respinto, siccome ininfluente, una censura riferita all'adempimento del precedente ordine di demolizione. Accertato come naturale l'attuale livello del terreno, la precedente istanza ha poi stabilito che l'autorimessa, da considerare interrata siccome sporgente meno di m 1.50 dal terreno, non disattenderebbe gli ingombri massimi e le distanze definite dal PP__________. Rispettosi delle altezze, ha aggiunto, sarebbero poi il muro di controriva a monte della piscina e quello che sostiene il terreno lungo la rampa di accesso, come pure tutte le altre opere di sistemazione esterna. La superficie dei locali fitness/SPA nel corpo di collegamento interrato, ha proseguito, non dovrebbe invece essere conteggiata nella SUL. Dopo aver accertato la rispondenza dell'area verde con le norme di PR, il Consiglio di Stato ha poi reputato conforme anche la rampa di accesso, rigettando le relative censure (pendenza, allineamenti e arretramenti). Ha in seguito respinto una doglianza sulla distanza dalla zona agricola a monte e, infine, ha avallato le verifiche dell'UPR dal profilo delle immissioni foniche derivanti dall'impianto di riscaldamento e da quello di ventilazione, ma con l'ulteriore condizione di posare determinati silenziatori, così come indicato nella risposta dello stesso Ufficio citata in ingresso.
E. Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 si aggravano ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, unitamente alla licenza edilizia. I ricorrenti contestano principalmente che le due case del progetto rispettino gli allineamenti obbligatori previsti dal PP__________ lungo la strada privata e quella di quartiere, violando l'art. 15 delle relative norme di attuazione (NA-PP__________). Già per questo motivo, affermano, la decisione impugnata andrebbe annullata. Eccepiscono inoltre una serie di altre difformità riguardo al terrapieno e all'autorimessa esterna che l'affianca, la quale non potrebbe essere considerata sotterranea, ma neppure una costruzione accessoria rispettosa dell'art. 7 cpv. 6 delle norme di attuazione del piano regolatore di Porza (NAPR). L'area della zona wellness sarebbe sproporzionata e andrebbe conteggiata nella SUL; si presterebbe inoltre a un uso commerciale, determinando di riflesso (pure) una violazione delle norme sui posteggi. La rampa (strada d'accesso) in trincea, vista l'importanza dei manufatti che la delimitano (muri di controriva, parapetti, ecc.), proseguono, dovrebbe rispettare la linea di arretramento verso la strada coattiva. Dopo aver eccepito una violazione del principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, gli insorgenti contestano infine che il fondo possa essere ritenuto sufficientemente urbanizzato dal profilo delle canalizzazioni (non beneficiando delle necessarie servitù di condotta).
F. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione si riconferma nel proprio avviso, allegando le osservazioni aggiuntive dell'Ufficio della natura e del paesaggio. Il municipio, al pari dell'istante in licenza, postulano la reiezione del ricorso, con dettagliate argomentazioni che verranno discusse, per quanto necessario, più avanti.
G. Con la replica e le dupliche gli insorgenti, rispettivamente l'istante in licenza e il municipio si sono riconfermati nelle rispettive domande e conclusioni, sviluppando ulteriormente le proprie tesi. Di questi allegati, come pure dell'ulteriore documentazione esibita dalla resistente e delle relative osservazioni delle parti, si riferirà, se del caso, in appresso.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo sufficientemente chiaro dai piani, dalle fotografie e dal rendering agli atti. Il sopralluogo postulato dalle parti non appare idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.
2.Da respingere è anzitutto la critica di CO 1, che ritiene improponibili determinate censure sollevate dai vicini, siccome addotte solo in questa sede. Al di là del fatto che alcune di queste eccezioni (quale quella relativa agli allineamenti obbligatori) non fanno che riproporre temi già sollevati in sede di opposizione e che, per la loro evidenza manifesta (cfr. infra, consid. 3), avrebbero finanche dovuto essere esaminate d'ufficio dal Governo, va comunque ricordato che, per prassi costante, vietate davanti a questo Tribunale sono soltanto nuove domande (cfr. art. 70 cpv. 2 LPAmm), non nuove argomentazioni giuridiche a sostegno della richiesta di annullare il permesso (cfr. STF 25 settembre 1974 n. 878/73, in GAT n. 484, concernente una vertenza in materia edilizia; cfr. ad esempio: STA 52.2013.501/52.2014.261 del 3 febbraio 2015 consid. 7; 52.2000.199 del 14 agosto 2001 consid. 7). Del resto la LPAmm, a cui rinvia la LE (art. 50), non dichiara inammissibili nuove censure ma, a conferma della massima inquisitoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm), ammette anche in sede di ricorso fatti e prove nuovi (cfr. art. 70 cpv. 2 LPAmm), consentendo di estendere la fattispecie davanti alla seconda istanza, nel quadro delle conclusioni precedentemente proposte (cfr. STF citata, consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato agli argomenti giuridici delle parti, ma applica d'ufficio il diritto (art. 31 LPAmm). Non portano ad altra conclusione le critiche della resistente, neppure laddove richiamano la DTF 136 II 457, che si riferisce alle domande delle parti, non a nuove motivazioni di diritto.
3.PP__________ - Allineamenti obbligatori
3.1. Il piano particolareggiato di __________ - approvato dal Consiglio di Stato il 12 ottobre 1994 (ris. gov. n. 8952) - persegue diverse finalità: accanto a quella di provvedere all'avvaloramento ambientale (costituito dalla particolare situazione esistente) e a salvaguardare e indirizzare verso concreti obiettivi l'utilizzazione agricola del territorio, il PP__________ ha per scopo di disciplinare nel dettaglio gli interventi previsti nell'area edificabile del comprensorio (cfr. art. 3 cpv. 1 NA-PP__________). Quest'ultima è costituita dalla zona R2S, un'area residenziale (suddivisa in tre comparti: R2S/1, R2S/2 e R2S/3) disciplinata segnatamente dall'art. 15 NA-PP__________, che, unitamente al piano delle zone, ne definisce le caratteristiche, la tipologia delle costruzioni, i requisiti e i vincoli edificatori (cfr. art. 14 seg. NA-PP__________).
3.2. Oltre a stabilire l'ingombro planimetrico massimo di ogni edificio (cpv. 11) - come pure le quote di altezza massima (cpv. 2 e 13) e la SUL massima (cpv. 12) - l'art. 15 NA-PP__________ prescrive che le costruzioni (principali e accessorie) devono rispettare le linee di allineamento obbligatorio indicate sul piano (cpv. 3). Conformemente a tale norma, il piano delle zone riporta, per ogni sagoma di massimo ingombro, i fronti interessati dal vincolo (raffigurato a forma di pettine). Per quanto concerne il fondo dedotto in edificazione (part. __________) - sovrapposto in pratica al comparto R2S/3 - il piano prevede per entrambe le sagome che ingloba, due facciate assoggettate alle linee di costruzione:
ESTRATTO PIANO ZONE PP__________
N
DETTAGLIO COMPARTO R2S/3 (PART. __________)
linee di costruzione (allineamenti obbligatori)
sagoma di massimo ingombro
3.3. Per definizione le linee di costruzione (allineamenti) sono linee sulle quali devono obbligatoriamente insistere le costruzioni. A differenza delle linee di arretramento - che stabiliscono unicamente la barriera oltre la quale è vietato costruire - le linee di costruzione non vietano soltanto di edificare oltre l'estremità definita dalla linea, ma impongono anche di costruire fino sulla linea, ad esclusione di qualsiasi arretramento (cfr. STA 52.2007.272 del 17 settembre 2007 consid. 2.1). A questa definizione si adegua implicitamente anche l'art. 15 cpv. 3 NA-PP__________, come pure l'art. 7 NAPR (applicabile anche al PP__________, salvo diversa disposizione, cfr. art. 7 cpv. 2 NA-PP__________), secondo cui la linea delle costruzioni (allineamento) indica l'allineamento obbligatorio per le nuove costruzioni e le ricostruzioni (cpv. 4). Il tenore dell'art. 15 cpv. 3 NA-PP__________ è chiaro: con l'allineamento obbligatorio la norma non richiede di edificare tutto il fronte della sagoma di massimo ingombro definita dal piano particolareggiato, impone però di costruire esattamente sin sulla linea (devono rispettare le linee). Laddove una costruzione occupa l'ingombro planimetrico, la facciata deve dunque coincidere con la linea di costruzione. L'effetto del vincolo si estende a tutta la profondità dell'edificio, e ciò conformemente alla sua finalità urbanistica e di valorizzazione del paesaggio. Questo strumento interviene infatti puntualmente sul disegno del piccolo quartiere, che il PP__________ disciplina in modo dettagliato, al fine di conciliare lo sfruttamento edilizio con la salvaguardia dei valori ambientali del comprensorio. L'allineamento obbligatorio permette un efficace controllo degli interventi in relazione alle situazioni specifiche di ogni fondo (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 9). Queste linee di costruzione - che determinano anche l'orientamento degli edifici (cfr. art. 15 cpv. 4 NA-PP__________) -, come ben si evince dalla lettura del piano delle zone, definiscono non solo le relazioni degli edifici verso le strade, ma anche tra di loro, nell'evidente intento di creare una sostanza edilizia con una struttura organica e ordinata, all'insegna della qualità di questo quartiere.
3.4. In concreto, l'edificio più a nord previsto dal progetto (casa 1) presenta una sorta di pianta a "P", che si sviluppa all'interno della sagoma di massimo ingombro indicata sul piano, ma senza occuparne il tassello ad angolo a nord-est, verso l'intersezione tra la strada coattiva (part. ) e quella di quartiere. Su questi due lati, l'edificio presenta parti arretrate: quasi metà fronte a est (ca. 7 m) e più di un terzo a nord (ca. 5.70 m). Ora non vi è chi non veda come, così concepito, lo stabile disattenda manifestamente le due linee di costruzione obbligatorie riportate sulla tavola grafica del PP, contrariamente a quanto prescrive l'art. 15 cpv. 3 NA-PP__________. È ben vero che questa norma non comanda di occupare l'ingombro massimo delimitato sul piano delle zone; la stessa, come detto, impone però di costruire esattamente sin sulla linea (supra, consid. 3.3). Invano il municipio, richiamandosi alle Linee guida cantonali del regolamento edilizio (2014) edite dal Dipartimento del territorio, afferma che la disposizione ammetterebbe possibili rientranze o limitate interruzioni purché non venga compromessa l'immagine di continuità e di unitarietà spaziale. Al di là del fatto che l'art. 15 cpv. 3 NA-PP__________, stando al suo testo, non ha previsto alcuna limitazione alla portata del vincolo (che di per sé interessa tutto il fronte, senza eccezioni), è chiaro che in concreto le parti arretrate non possono essere ricondotte a semplici rientranze o limitate interruzioni, insuscettibili di modificare l'immagine di contiguità e unitarietà spaziale. Al contrario. L'angolo mancante (di proporzioni consistenti, in particolare verso est, ove interessa metà fronte) priva il volume pensato dal piano particolareggiato in quel luogo di un tassello importante che ne conclude il disegno. Da un lato perché inibisce allo stabile di allinearsi alla strada di servizio privata e a via , marcando l'unico incrocio del comprensorio; d'altro lato, poiché rompe il particolare equilibrio con la sagoma d'ingombro prevista sul fondo opposto (part. , comparto R2S/2), al di là della via privata, che presenta una struttura speculare, con linee di costruzione simmetriche. Da questo profilo, la sua situazione ben si distingue pure da quella dell'edificio dei ricorrenti (part. ) a cui accennano la resistente e il municipio, che presenta una rientranza molto più contenuta sulla facciata ovest (peraltro apparentemente mitigata dalla posizione equidistante dei pilastri antistanti, cfr. foto di cui al doc. 1 prodotto dal municipio e citato rendering). Ne segue che, disattendo le linee di costruzione e pregiudicando irrimediabilmente il disegno urbanistico, in particolare le relazioni ordinate e qualificate con l'area pubblica e gli ingombri circostanti, l'edificio in questione - e con esso tutto il progetto a cui è funzionalmente e inscindibilmente connesso - non può essere approvato siccome apertamente in contrasto con l'art. 15 cpv. 3 NA-PP. La conclusione opposta a cui è pervenuto il municipio, pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova questo Tribunale nell'interpretazione e applicazione del diritto comunale autonomo (cfr. DTF 96 I 369 consid. 4; RtiD I-2013 n. 44 consid. 2.3 e rimandi), non può invece essere tutela, poiché trascende il chiaro testo della norma, vanificando nel contempo lo scopo da essa perseguito. Poco conta che la controversa impostazione del progetto, secondo le spiegazioni fornite dalla resistente, sia da ricondurre alla necessità di creare un accesso che sbocca direttamente su via , evitando di servirsi della strada privata considerata dal PP, sulla quale i proprietari del mapp. __________ non vantano alcun diritto di natura civile. Tale infelice situazione, per quanto possa essere ricondotta a un inadeguato impianto del piano particolareggiato (che ha mantenuto "privata" questa via di urbanizzazione) o anche solo a un imperfetto frazionamento della part. __________ (da cui come detto deriva il mapp. __________ [cfr. anche art. 5 NA-PP] e nell'ambito del quale non è stata evidentemente prevista la costituzione di una servitù di passo a favore di quest'ultimo) non può comunque giustificare una progettazione in netto contrasto con le prescrizioni del PP e che ne vanifica il disegno e gli scopi. Se questo stato di cose possa semmai richiedere ai proprietari della part. __________ di intraprendere i passi occorrenti per promuovere una modifica del piano regolatore o ottenere in via civile i diritti necessari, è invece questione che esula dalla presente procedura.
3.5. Ciò detto va nondimeno precisato, per quanto concerne invece il volume fuori terra previsto a sud (casa 2), che, da una lettura combinata delle tavole di progetto con il piano delle zone del PP__________, non risulta che la sua pianta rettangolare si ponga senz'altro in contrasto con gli allineamenti obbligatori prescritti, così come eccepiscono i ricorrenti. Pur con un certo grado di approssimazione, lo si può dedurre in effetti raffrontando, ad esempio, le distanze (misurabili sulla planimetria generale, in scala 1:500) tra la casa progettata e gli angoli degli "edifici esistenti" sugli altri fondi (ad es. part. __________ sub A e B; o anche il punto di confine tra le part. __________ e __________) con quelle (ricavabili dal piano delle zone, pure in scala 1:500) tra la sagoma di massimo ingombro e questi stessi termini - a prima vista equivalenti. Inapplicabile è invece l'interpolazione suggerita dal piano (doc. 6) prodotto dagli insorgenti: questa tavola parte infatti dall'assunto
4.Fermo quanto precede, considerato che il controverso permesso non risulta conforme al diritto già per il grave difetto del progetto appena illustrato, il giudizio impugnato deve essere annullato, senza che si renda necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dagli insorgenti.
5.5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la contestata licenza e la decisione governativa che la conferma, siccome lesive del diritto.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico della resistente, secondo soccombenza. Il comune ne va esente essendo comparso in lite per esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi particolari. La resistente è inoltre tenuta a rifondere ai ricorrenti, assistiti da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), per entrambe le istanze.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 12 luglio 2016 (n. 3292) del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia 1° dicembre 2014 rilasciata dal municipio di Porza a CO 1 per la costruzione di due edifici bifamiliari (part. __________).
La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1, la quale è inoltre tenuta a rifondere ai ricorrenti un importo identico a titolo di ripetibili per entrambe le istanze. Agli insorgenti va restituito l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
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patr. da:;
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera