Incarto n. 52.2016.393
Lugano 26 settembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 30 luglio 2016 di
RI 1
contro
la risoluzione del 28 giugno 2016 (n. 2960) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata da RI 1 avverso la decisione del 23 febbraio 2016 con cui il CO 1 ha posto a carico del ricorrente una tassa di fr. 50.- per la posa della placchetta indicante il numero civico sull'edificio di proprietà dell'insorgente;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione del 10 maggio 2010, passata in giudicato, il Consiglio comunale di __________ ha stanziato un credito di fr. 130'000.- da destinare alla progettazione, all'acquisto e alla posa dei cartelli di denominazione civica delle strade e delle piazze di __________ e alla definizione dei numeri civici. Con risoluzione n. 20 del 21 gennaio 2013, il CO 1 ha pertanto adottato l'ordinanza municipale concernente la posa dei numeri civici e l'indicazione delle strade (in seguito ordinanza), esposta all'albo comunale dal 22 gennaio al 6 febbraio 2013 e contro la quale non è stata avanzata alcuna contestazione. La stessa prevedeva al suo art. 4 che la spesa per la posa dei numeri civici veniva assunta dal Comune fatto salvo il prelievo di fr. 50.- per immobile quale partecipazione del privato, proprietario di immobili. Sulla base della predetta ordinanza, il 17 luglio 2013 il Comune ha comunicato al ricorrente, così come a tutti i cittadini proprietari di immobili, l'avvenuta posa dei numeri civici e trasmesso la relativa fattura di fr. 50.- quale partecipazione ai costi.
B. RI 1 non ha pagato la suddetta tassa e l'autorità comunale, dopo richiamo, ha proceduto nei suoi confronti facendo spiccare un precetto esecutivo. L'8 febbraio 2016, il Giudice di pace del circolo di __________, su istanza di rigetto definitivo dell'opposizione inoltrata dal Comune, ha respinto la richiesta rilevando che nella decisione di tassazione del 17 luglio 2013 non erano stati indicati i termini di impugnazione, motivo per cui la decisione non era passata in giudicato. Con ulteriore risoluzione del 23 febbraio 2016, il CO 1 ha pertanto emesso una nuova decisione di fatturazione nei confronti dell'insorgente, questa volta con l'indicazione dei termini di ricorso.
C. Con giudizio del 28 giugno 2016, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso l'ultima decisione municipale. L'Esecutivo cantonale, in sostanza, ha ritenuto valida la base legale per la riscossione del contestato tributo e considerato che l'emolumento rispettasse il principio dell'equivalenza.
D. Avverso la risoluzione governativa RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. L'insorgente sostiene che non avendo l'autorità comunale impugnato la decisione del Giudice di pace, il Municipio avrebbe perso il diritto di agire nei suoi confronti e dunque di emettere una nuova decisione di tassazione. Chiede nuovamente che venga accertato se l'emolumento in questione ha una valida base legale e contesta infine le spese giudiziarie di fr. 300.- applicate dal Consiglio di Stato ritenendole sproporzionate.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene il CO 1, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
F. In sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro contrapposte tesi di giudizio.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). Il ricorrente, direttamente toccato dalla decisione impugnata, nonché parte del procedimento di prima istanza, è legittimato ad agire in giudizio (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. In ambito tributario, il principio della legalità, concretizzato all'art. 127 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), è un diritto costituzionale indipendente che si applica a tutti i tributi pubblici, quindi anche alle tasse causali. La norma citata prescrive che i principi generali del regime fiscale, vale a dire la cerchia delle persone assoggettate, nonché l'oggetto e le basi di calcolo dell'imposta, devono essere disciplinati da una legge in senso formale. Se la legge delega all'organo esecutivo la competenza di fissare il contributo, è necessario che la legge stessa indichi, nelle linee essenziali, la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e la base di calcolo (esigenza della densità normativa), di modo che l'autorità esecutiva non disponga di un margine di manovra eccessivo e che il cittadino possa identificare il tributo che potrà essere prelevato su questa base. La giurisprudenza ha tuttavia alleggerito le esigenze della base legale per quanto concerne il metodo di calcolo del tributo per alcuni tipi di tasse. Quando la percezione di una tassa è limitata da principi costituzionali specifici, quali quello della copertura dei costi e quello dell'equivalenza, la giurisprudenza riconosce infatti che la fissazione dell'ammontare possa essere delegata più facilmente anche all'esecutivo (DTF 143 I 227 consid. 4.2 e 4.3; STF 2C_226/2012 del 10 giugno 2013 consid. 4.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Ginevra 2011, n. 256 e 484). La portata del principio della legalità dipende in definitiva dalla natura del tributo in discussione. Se non deve essere svuotato della sua sostanza, questo principio non può nemmeno essere applicato in maniera troppo rigida, al punto da entrare in contrasto con la realtà giuridica e le esigenze della pratica (DTF 135 I 130 consid. 7.2; STF 2P.233/2003 del 15 gennaio 2004 consid. 3.2, 2C_116/2014 del 16 agosto 2016 consid. 5.3, 2C_512/2015 del 17 marzo 2017 consid. 4.2).
2.2. Le tasse causali costituiscono la contropartita di una prestazione o un vantaggio particolare accordati dallo Stato e si suddividono in diverse categorie (DTF 135 I 130 consid. 2). Tra queste vi sono le tasse amministrative, che costituiscono la remunerazioni di un'attività statale di per sé sprovvista di valore patrimoniale, di cui fanno parte le tasse di cancelleria; quest'ultime si distinguono per la semplicità della prestazione e per la modicità del loro ammontare (DTF 125 I 173 consid. 9b; Adelio Scolari, Tasse e contributi di miglioria, Lugano 2005, pag. 44). Sono delle tasse causali anche le tasse d'uso, le quali costituiscono il compenso richiesto al privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (Scolari, op. cit., pag. 45).
3.2. Come esposto sopra, la giurisprudenza del Tribunale federale esige che ogni tributo pubblico sia di principio ancorato in una legge in senso formale, ossia in un atto di portata generale e astratta, adottato secondo le regole del diritto pubblico e sottoposto a referendum (DTF 126 I 180 consid. 2a/aa con riferimenti), nel quale sono stabilite, accanto al principio, perlomeno anche le premesse, la misura dell'imposizione e la cerchia dei contribuenti (STA 52.2008.201 del 5 ottobre 2009 consid. 3.3).
Orbene nel caso in esame, atteso che quella qui litigiosa non può essere considerata come una semplice tassa di cancelleria ai sensi dell'art. 116 cpv. 1 LOC, visto che dovrebbe costituire una sorta di partecipazione del privato ai costi generati dalla denominazione civica delle strade e delle piazze del comune, si deve constatare che la medesima è prevista unicamente a livello di ordinanza municipale, regolamentazione che di tutta evidenza non costituisce una legge in senso formale poiché si tratta di norme adottate da un'autorità esecutiva. L'imposizione di tale contributo infatti non è prevista né dal regolamento del Comune di __________ né da un regolamento speciale adottato dal legislativo comunale. Neppure i disposti citati nell'ordinanza, e meglio gli art. 107 lett. c e lett. d e 192 LOC, nonché l'art. 25 del regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC; RL 181.110), prevedono la riscossione del contestato tributo, poiché tali disposti sanciscono unicamente le competenze specifiche del Municipio senza fare alcun riferimento all'esazione di tributi di qualsivoglia genere. La LOC, legge in senso formale, costituisce una sufficiente base legale solo per l'imposizione di tasse di cancelleria (cfr. art. 116 cpv. 1 LOC), mentre per gli altri tipi di tributi spetta al legislativo comunale fissarne l'oggetto e la cerchia dei contibuenti in via di regolamento (cfr. art. 107 cpv. 4 e art. 116 cpv. 2 LOC).
La decisione governativa impugnata dunque, che ritiene valida la base legale costituita dai disposti della sola ordinanza, non può essere tutelata, così come, di conseguenza, la decisione municipale riferita al contestato tributo. Ne discende che, se il CO 1 intende chiedere ai cittadini proprietari d'immobili di contribuire alle spese generate dall'apposizione dei numeri civici dovrà dotarsi della necessaria base legale in senso formale, quantomeno facendo in modo che vengano fissati in un regolamento gli elementi essenziali e la delega all'esecutivo della competenza di fissare l'esatto importo.
4.2. Dato l'esito si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm), restituendo l'anticipo richiesto. Non si assegnano ripetibili al ricorrente, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione del 28 giugno 2016 (n. 2960) del Consiglio di Stato e la decisione del 23 febbraio 2016 del CO 1 sono annullate.
Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Al ricorrente è restituito l'importo di fr. 500.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera