Incarto n. 52.2016.376
Lugano 7 settembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sull'istanza 19 luglio 2016 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
chiedente
la rettifica della sentenza 12 luglio 2016 del Tribunale cantonale amministrativo (n. 52.2016.82) che ha parzialmente accolto il suo ricorso contro la decisione 29 gennaio 2016 del municipio di in materia di commesse pubbliche;
ritenuto, in fatto
che il il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) e impostato secondo la procedura libera, per attribuire le opere da impresario costruttore occorrenti alla ristrutturazione del (FU);
che il bando di concorso, al n. 3.3, ammetteva il subappalto per le sole opere di perforazione e taglio calcestruzzo, ponteggi, casserature e posa ferri;
che con decisione 29 gennaio 2016, il municipio di CO 2 ha deliberato la commessa alla ditta CO 1 che contro tale decisione è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la ditta RI 1, chiedendone l'annullamento e l'aggiudicazione della commessa in suo favore;
che con giudizio 12 luglio 2016, questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la decisione di delibera; non ha tuttavia attribuito la commessa in favore della ricorrente ritenendo che, avendo previsto di subappaltare le opere di gessatore ad una ditta terza, la sua offerta non fosse conforme alle condizioni di gara;
che con scritto 19 luglio 2016, la RI 1 ha chiesto al Tribunale di rettificare la predetta decisione, in quanto contenente un errore sostanziale;
che essa ha addotto che il municipio di CO 2, con scritto raccomandato 20 novembre 2015, aveva in effetti esteso la possibilità di subappalto anche alle opere relative agli intonaci interni; la propria offerta sarebbe pertanto pienamente conforme alle regole di gara e la commessa le andrebbe assegnata;
che il municipio ha osservato che, per una manchevolezza dei propri servizi, lo scritto 20 novembre 2015 non era stato inserito nel carteggio richiamato dal Tribunale; ha tuttavia fatto notare che non vi era motivo di dover provare tale fatto, trattandosi di una questione indiscussa; ha quindi sollecitato una decisione di rettifica o di revoca da parte del Tribunale nel senso auspicato dall'istante;
che in replica, la RI 1 ha ribadito la propria richiesta;
considerato, in diritto
che secondo l'art. 62 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, l'autorità, su richiesta scritta di una delle parti, lo interpreta o lo rettifica;
che la possibilità offerta dalla norma mira a rimediare ad una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o contraddittoria del dispositivo di una decisione; può inoltre riferirsi a delle contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione e il dispositivo;
che domande che tendono a una modifica materiale della decisione o a un nuovo esame della causa non sono per contro ammissibili (cfr. STF 6G_3/2015 del 30 settembre 2015, consid. 4; Karin Reber Scherrer in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, ad art. 69 n. 1);
che l'autorità può inoltre correggere in ogni momento gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione (art. 62 cpv. 4 LPAmm);
che la rettifica di una decisione in base a questa norma - che si riallaccia nella sua formulazione all'art. 69 cpv. 3 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021; cfr. Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 33) - si limita a veri e propri abbagli (quali imprecisioni di natura redazionale o matematica); errori di accertamento, di fatto o di diritto alla base della decisione non possono per contro essere emendati in via di rettifica (cfr. Reber Scherrer, op. cit, ad art. 69 n. 6; Stefan Vogel in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 69 n. 22);
che la RI 1 ha chiesto al Tribunale di riformare la sentenza poiché non terrebbe conto di un fatto (la concessione da parte del committente della facoltà di subappaltare le opere di gessatore) che le avrebbe permesso di ottenere la commessa;
che la domanda non è volta a correggere una svista o una contraddizione tra motivazione e dispositivo, bensì tende ad una modifica materiale della decisione, risultato che non può essere raggiunto mediante rettifica;
che così come formulata, l'istanza della RI 1 deve essere dichiarata inammissibile;
che essa non potrebbe trovare accoglimento nemmeno qualora venisse trattata alla stregua di un'istanza di revisione;
che per l'art. 57 LPAmm il rimedio della revisione è dato contro le decisioni cresciute in giudicato di un'autorità di ricorso se la parte dimostra che l'autorità non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni (lett. a), se la parte adduce fatti o mezzi di prova nuovi e rilevanti, che non ha potuto allegare, senza sua colpa, nella precedente procedura (lett. b) e in altre due ipotesi che qui non mette conto di enunciare;
che il termine di 30 giorni, sospeso dalle ferie, per impugnare la sentenza 12 luglio 2016 dinanzi al Tribunale federale non è ancora scaduto (art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. b legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110); l'istante ha del resto sollecitato l'evasione dell'istanza entro tempi ragionevolmente stretti, in maniera tale da poter disporre del tempo necessario per aggravarsi presso l'Alta Corte di Losanna;
che non essendo la decisione ancora cresciuta in giudicato, l'istanza tendente alla sua revisione si rivelerebbe improponibile;
che, in ogni caso, questa andrebbe respinta anche nel merito già perché il motivo di revisione addotto, anche qualora fosse da ritenere valido ai sensi dell'art. 57 lett. a o b LPAmm, non avrebbe permesso di mutare l'esito del giudizio;
che, a mente dell'istante, questo Tribunale avrebbe a torto ritenuto la sua offerta, che prevedeva di subappaltare le prestazioni di gessatura, non conforme alle condizioni concorsuali, quando in realtà, con scritto indirizzato a tutti i partecipanti in gara prima del termine di consegna delle offerte, il committente aveva comunicato che il subappalto sarebbe stato ammesso, oltre ai casi annunciati nel bando di concorso, anche per le opere di intonaci interni;
che, tuttavia, una simile modifica delle condizioni di gara, atta ad estendere l'accesso al concorso ad altri potenziali concorrenti, non era ammissibile nella forma in cui è avvenuta; la comunicazione alle sole ditte partecipanti non era infatti sufficiente a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento che governano l'ordinamento delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a e c LCPubb; cfr. Peter Galli, André Moser, Elisabeth Lang, Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurigo / Basilea / Ginevra 2013, n. 393 segg., n. 804 segg.); la rettifica avrebbe quantomeno dovuto essere oggetto di pubblicazione al pari dell'avviso di concorso;
che, di conseguenza, il Tribunale non avrebbe potuto deliberare la commessa alla RI 1 nemmeno tenendo in considerazione le circostanze addotte in questa sede;
che visto quanto precede, l'istanza, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinta;
che la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico della RI 1 e del committente, che ha aderito all'istanza, in ragione di un mezzo ciascuno.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dell'istante e del comune di CO 2 in ragione di un mezzo ciascuno.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF) nei limiti e alle condizioni enunciati all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera