Incarto n. 52.2016.33
Lugano 14 giugno 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2016 dell'
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 14 dicembre 2015 (n. 112) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 800.- a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in fatto
A. a. Con e-mail del 23 giugno 2015 l'avv. __________ si è rivolto al presidente dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (OATI) per segnalargli la condotta tenuta da un gruppo di avvocati, e meglio i rappresentanti di __________ Studio legale , pregandolo di intervenire tra le parti nel tentativo di mediare la situazione e scongiurare così l'avvio di un'inutile e dispendiosa controversa giudiziaria. Nella segnalazione il denunciante ha in particolare rimproverato ai colleghi, cui era subentrato nel patrocinio di una cliente, di avere inopinatamente respinto, per il tramite dell'avv. __________, le proprie ripetute richieste volte a ottenere la consegna - in originale - di tutti gli incarti da loro trattati per conto dell'ex mandante.
b. Dagli atti emerge che, dando seguito alla richiesta formulata nella segnalazione, il presidente dell'OATI ha informalmente preso contatto con l'avv. __________, contitolare insieme all'avv. RI 1 e altri tre avvocati iscritti all'albo dello studio legale __________ (costituito in forma di SA), proponendogli un incontro conciliativo alla presenza sua e del denunciante. Avendo l'interessato negato la propria disponibilità, il presidente dell'OATI, con il consenso espresso dell'avv. __________, ha successivamente trasmesso per competenza la segnalazione alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione).
c. Preso atto di tale segnalazione, l'11 agosto 2015 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. __________ un procedimento disciplinare per presunta violazione degli art. 12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) e 19 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100; obbligo di restituzione atti) nonché 12 lett. a LLCA, 16 LAvv e 24 del codice svizzero di disciplina del 10 giugno 2005 (CSD; principio della collegialità).
d. Sulla base delle osservazioni presentate il 24 agosto/10 settembre 2015 dall'avv. __________ e della documentazione allegata alle stesse, il 29 ottobre 2015 la Commissione ha aperto d'ufficio due paralleli procedimenti disciplinari anche nei confronti degli avv. __________ e RI 1, ipotizzando nei loro riguardi le stesse violazioni rimproverate alla collaboratrice dello studio.
e. Chiamati a loro volta a pronunciarsi in merito, gli avvocati hanno presentato delle osservazioni congiunte, con cui hanno confermato l'esposizione dei fatti dell'avv. __________ e nel contempo contestato ogni addebito mosso contro di loro.
Hanno in particolare confermato di essere stati loro, quali dirigenti di __________, a decidere di respingere la richiesta dell'avv. RI 1 e di avere indicato alla collaboratrice dello studio di comunicare tale decisione al segnalante, precisando di essere sempre dell'opinione che quest'ultimo non possa vantare alcun diritto alla consegna dell'incarto completo e in originale. Sostengono di avere adempiuto al proprio obbligo di restituzione, avendo già trasmesso all'ex cliente copia di ogni atto e corrispondenza inviato e ricevuto nell'ambito del mandato. Sarebbe quindi toccato a lei fornire al proprio nuovo patrocinatore quanto necessario; in caso di impossibilità, quest'ultimo avrebbe potuto richiedere ulteriori copie, contro pagamento delle relative spese.
B. a. Con decisione del 14 dicembre 2015, la Commissione ha condannato l'avv. __________ al pagamento di una multa disciplinare di fr. 500.-.
b. Con separate decisioni di medesima data la Commissione ha condannato anche gli avv. __________ e RI 1 sanzionandoli con una multa di fr. 800.- ciascuno. La precedente istanza ha accertato una violazione del dovere di restituzione in capo all'avv. __________, che avrebbe dovuto consegnare l'intero incarto in originale al segnalante entro 10 giorni dalla richiesta, indipendentemente dal fatto che la ex cliente ne avesse già ricevuto di volta in volta copia. Dal momento che la stessa, quale dipendente dello studio __________, ha agito seguendo le istruzioni dei suoi datori di lavoro, ha ritenuto che anche questi ultimi fossero incorsi in una violazione degli art. 12 lett. a LLCAm 16 e 19 LAvv nonché 24 CSD. La sanzione inflitta all'avv. RI 1 è stata commisurata tenendo conto della gravità dell'infrazione, della mancanza di segni di autocritica e dell'assenza di precedenti.
C. a. Avverso la predetta risoluzione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone in via principale l'annullamento e postulando subordinatamente il rinvio della causa alla precedente istanza per nuovo giudizio. In via ancor più subordinata, chiede che gli sia inflitto solo un ammonimento. Il ricorrente - che rileva come il segnalante non gli abbia personalmente rimproverato nulla di preciso - sostiene che all'epoca dei fatti non rivestiva in seno a __________ alcun ruolo nella condotta degli avvocati dipendenti attivi nel settore del contenzioso, cui era attribuito l'avv. __________ e di cui era responsabile l'avv. __________. Contesta quindi qualsivoglia sua responsabilità (sia diretta che riflessa), rilevando di non avere personalmente impartito alla collaboratrice dello studio alcuna istruzione in merito al comportamento da tenere rispetto alla richiesta formulata dal segnalante. Ritiene in ogni caso la sanzione inflittagli lesiva del principio della proporzionalità.
b. A differenza dell'avv. __________, che l'ha accettata, anche l'avv. __________ ha impugnato la sanzione disciplinare inflittale.
D. In sede di risposta, la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni al presente ricorso, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.
E. a. Il 14 marzo 2016 il ricorrente ha chiesto di poter esaminare gli atti dell'incarto (n. 52.2016.54) relativo all'avv. __________, postulandone subordinatamente la congiunzione con il proprio.
b. Con osservazioni del 14 aprile 2016, l'avv. __________ si è opposta alla richiesta di accesso agli atti, acconsentendo per contro alla congiunzione non già delle cause bensì dell'istruttoria, se giustificata da esigenze di economica processuale.
c. Dopo un ulteriore scambio di allegati, con decreto del 12 febbraio 2019, il giudice delegato, appurata la parziale identicità del complesso di fatti alla base delle impugnative pendenti davanti al Tribunale e non intravedendo alcun legittimo interesse pubblico o privato che vi ostasse, ha disposto la congiunzione delle cause limitatamente alla loro istruttoria, richiamando i rispettivi incarti paralleli nonché impartendo un termine ai ricorrenti per visionare gli stessi e pronunciarsi in merito.
d. Il ricorrente non ha presentato ulteriori allegati. Delle osservazioni formulate dall'avv. __________ si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto,
Considerato, in diritto
1.2. Come accennato in narrativa, avendo in parte il medesimo fondamento di fatto, le impugnative presentate dal qui ricorrente (inc. n. 52.2016.33) e dall'avv. __________ (inc. n. 52.2016.54) sono state istruite congiuntamente in applicazione dell'art. 76 cpv. 1 LPAmm. Esse vengono tuttavia evase con separate decisioni.
1.3. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalla sentenza n. SO.2015.3658 emanata il 14 dicembre 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano, prodotta dall'avv. RI 1 su invito del giudice delegato. Ad una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le altre prove sollecitate dalle parti non appaiono invece idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia. I documenti agli atti permettono di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sugli estremi dell'infrazione, senza che si renda necessario assumere le altre carte (in particolare, per quanto non già agli atti, il contratto di mandato tra _______ e l'ex cliente) e procedere alle audizioni testimoniali richieste (avvocati __________, presidente dell'OATI, __________ e __________, di quest'ultimo essendo peraltro stata prodotta una dichiarazione scritta). Neppure occorre richiamare gli ulteriori incarti indicati dagli insorgenti, viste in particolare l'acquisizione agli atti della citata sentenza pretorile e la produzione da parte dell'avv. RI 1 del fascicolo della Commissione che lo concerne come pure della decisione della medesima autorità riferita all'avv. __________.
3.2. Giusta l'art. 12 lett. a LLCA, l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza. Secondo l'art. 400 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), l'avvocato deve restituire al cliente tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. L'obbligo di restituzione concerne non solo quanto gli è stato trasmesso dal cliente, ma anche ciò che ha acquisito da terzi (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Walter Fellmann, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 33 ad art. 12; François Boh-net/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1222 e 2842). Per dottrina e giurisprudenza la pretesa, di natura principalmente civile, rientra anche tra le regole professionali dell'avvocato, in quanto emanazione del dovere di diligenza ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA (cfr. Fellmann, op. cit., n. 33 ad art. 12 con rinvii; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1222 e 2842 e rimandi). L'obbligo di restituzione si estende a tutti quei documenti riferiti alle operazioni che possono interessare il mandante, come la corrispondenza, gli atti giudiziari, i contratti ecc., ad eccezione di documenti puramente interni, quali note, studi preventivi, progetti e ogni altro materiale scientifico raccolto dal mandatario in vista dell'esecuzione del mandato (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Fellmann, op. cit., n. 33 ad art. 12; Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 2845). L'obbligo di consegna degli atti alla fine del mandato sussiste indipendentemente da una diversa regolamentazione interna tra il cliente e l'avvocato: quest'ultimo non può pertanto rifiutare di consegnare gli atti al nuovo patrocinatore con l'argomento che il cliente ne è già stato documentato. Il nuovo avvocato non deve fare affidamento sul fatto che lo stato di documentazione del cliente e quello del precedente patrocinatore siano identici: il cliente potrebbe infatti aver consegnato al precedente mandante dei documenti senza averne tenuto copia o aver ricevuto dall'avvocato degli atti o delle copie degli stessi, senza (compiutamente) archiviarli (cfr. Fellmann, op. cit., n. 35a ad art. 12; decisione della Commissione di vigilanza sugli avvocati del Canton Basilea Campagna del 26 giugno 2006 n. 270 06 294 [D 47] consid. 6 seg.). La restituzione degli atti deve avvenire entro un termine ragionevole, laddove 10 giorni dovrebbero di regola essere sufficienti (cfr. Fellmann, op. cit., n. 33 ad art. 12). L'avvocato non può infine far dipendere la restituzione degli atti dal pagamento di un onorario: egli non detiene infatti alcun diritto di ritenzione sui documenti del cliente (DTF 122 IV 322 consid. 3c; Fellmann, op. cit., n. 34 ad art. 12), né può far valere l'eccezione di inadempimento del contratto (art. 82 CO; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2867). Nello stesso senso anche l'art. 19 cpv. 2 LAvv ricorda che gli atti che sono affidati all'avvocato sono restituiti all'avente diritto alla prima richiesta, sia o meno coperto l'onorario (per quanto precede: STA 52.2018.276 del 20 novembre 2018 consid. 2.2, 52.2018.152 del 20 giugno 2018 consid. 2.2, 52.2014.390-391 del 22 novembre 2016 in RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1).
4.2. Incontestato è pure che la decisione di respingere la sua richiesta è stata comunicata (e ribadita) al segnalante dall'avv. __________ (cfr. suoi scritti del 10 aprile e del 4 maggio 2015 all'avv. __________), la quale aveva inizialmente affermato in modo generico di avere agito seguendo in qualità di dipendente le istruzioni di __________, sua datrice di lavoro (osservazioni del 24 agosto 2015). Ed è proprio per non essersi discostata da siffatta illegittima istruzione (cfr. sentenza pretorile citata) che la Commissione ha ritenuto che la stessa avesse disatteso il dovere di restituzione degli atti che l'art. 12 lett. a LLCA impone all'avvocato. Decisione, questa, che il Tribunale ha confermato in data odierna (cfr. inc. n. 52.2016.54). L'avvocato dipendente di un avvocato indipendente iscritto in un registro cantonale è infatti soggetto alle regole professionali della LLCA ed è quindi tenuto a distanziarsi dalle istruzioni impartitegli dal suo datore di lavoro ex art. 321d CO quando queste lo condurrebbero a una violazione dei suoi doveri professionali. Se non lo fa e, seguendo una tale istruzione, incorre in una violazione delle regole professionali stabilite dalla normativa federale, va di principio riconosciuta, per effetto riflesso, anche la responsabilità disciplinare del suo datore di lavoro (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1337 e 2396; Mathieu Châtelain, L'indépendance de l'avocat et les modes d'exercice de la profession, Losanna 2017, n. 934). Non ne va diversamente per l'avvocato dipendente di una società di avvocati alla quale è conferito un mandato, di cui egli, quale collaboratore, è chiamato a occuparsi, coadiuvando un partner dirigente dello studio (cui spetta la facoltà di impartire istruzioni, in veste di responsabile del mandato, cfr. al riguardo: Walter Fellmann, Zulässigkeit der Aktiengesellschaft als Organisationsform für Anwaltskanzleien - die Beschlüsse der Aufsichtsbehörden der Kantone Ob-walden und Zürich, Anwaltsrevue 2007, pag. 25; cfr. inoltre, sul collaboratore ausiliario di un associato, Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2599 seg.; Châtelain, op. cit., n. 1775; STF 4C.336/2001 del 22 gennaio 2002 consid. 3d).
4.3. Ferme queste premesse, per quanto attiene specificatamente alla posizione dell'avv. RI 1, la Commissione - contrariamente a quanto afferma l'insorgente (ricorso, pag. 6) - non lo ha ritenuto responsabile dal profilo disciplinare semplicemente in quanto organo di __________, ma gli ha in sostanza rimproverato di avere partecipato, insieme all'avv. __________, quale "datore di lavoro", al processo decisionale che ha condotto __________ a rifiutare la restituzione degli atti richiesti e a indicare alla collaboratrice dello studio di comunicare tale posizione al segnalante, come espressamente ammesso nelle osservazioni presentate congiuntamente dai due legali (cfr. punti n. 3 e 4, pag. 3-4). Nell'esito, tale decisione è senz'altro condivisibile e resiste alle critiche del ricorrente. È infatti innegabile ed emerge dagli atti che, oltre a essere partner contitolare di __________ (datrice di lavoro in senso stretto), l'insorgente aveva in concreto una diretta responsabilità nella gestione del mandato in questione (articolato su più pratiche), che la cliente aveva conferito allo studio. E ciò quantunque, in un lavoro di team, tale responsabilità sia stata successivamente assunta anche dall'avv. __________ (partner responsabile del settore contenzioso) che, come lui, si è avvalso dell'assistenza dell'avv. __________. Lo si deduce anzitutto chiaramente dal contratto di mandato sottoscritto il 27 maggio 2009, secondo cui il ricorrente avrebbe avuto la responsabilità generale per lo svolgimento del lavoro, assistito principalmente dall'avv. __________. Risulta inoltre manifestamente anche dall'esposizione dei fatti dell'avv. __________ (cfr., ad esempio, suo ricorso del 1° febbraio 2016, punto n. 22, pag. 12). L'insorgente si è del resto occupato dell'esecuzione del mandato anche personalmente, ancora nel 2012, come emerge ad esempio dall'elenco della corrispondenza e-mail agli atti (doc. H). In queste circostanze v'è da ritenere che il ricorrente, quale dirigente corresponsabile del mandato, doveva rispondere della fedele e diligente esecuzione degli affari affidati, e quindi anche del comportamento della collaboratrice avv. __________, in particolare laddove riconducibile a una sua direttiva (facoltà, questa, che secondo il contratto del 12 febbraio 2009 stipulato tra __________ e l'avv. __________ era riservata agli avvocati che - come l'insorgente - erano dirigenti dello Studio legale responsabili del mandato, cfr. punto 1.4). Invano il ricorrente contesta in concreto di aver emanato e/o partecipato a una qualsiasi istruzione. La sua diretta corresponsabilità nella decisione di non restituire al nuovo patrocinatore della cliente gli atti richiesti risulta già solo dal fatto che egli - prima ancora che fosse aperta una procedura disciplinare nei suoi confronti - ha sottoscritto, per conferma, le osservazioni presentate dall'avv. __________ il 24 agosto 2015 (cfr. pag. 4 e 7). È inoltre avvalorata dalle osservazioni, inequivocabili, formulate congiuntamente con l'avv. __________ il 19 novembre 2015, in cui gli interessati confermano che quali dirigenti e membri del CdA di __________ decisero - entrambi - di respingere la richiesta dell'avv. __________ di consegna dell'incarto completo in originale (…) e di aver indicato all'avv. __________ di comunicare questa decisione al segnalante (pag. 4). Ammissione che la succinta dichiarazione rilasciata dall'avv. __________ il 15 gennaio 2016, prodotta per la prima volta con il gravame (doc. O), non appare seriamente in grado di scalfire, così come non lo è la circostanza che l'insorgente non abbia avuto alcun contatto personale diretto con l'avv. __________, nella fase in cui l'avv. __________ aveva negato la restituzione dell'incarto (cfr. scritto del 20 gennaio 2016 dell'avv. __________ in atti sub doc. N). In ogni caso, nulla cambierebbe quand'anche si potesse ammettere che il ricorrente non abbia agito in quella fase, partecipando alla decisione "di __________" di non restituire gli atti (poi riferita all'avv. __________ dal solo avv. __________). Non vi è chi non veda come, al più tardi il 24 agosto 2015, anziché ratificare la presa di posizione dell'avv. __________ alla Commissione - rinfrancandola e avvalorando la biasimevole istruzione -, avrebbe dovuto dissociarsene, attivandosi con sollecitudine per far sì che la documentazione richiesta fosse effettivamente consegnata all'avente diritto. Glielo imponeva anzitutto la sua posizione di avvocato dirigente corresponsabile del mandato, nel quale la cliente aveva riposto la sua fiducia. Relazione, questa, che perdura evidentemente per l'intero arco del mandato, indipendentemente dal fatto che ai fini dello svolgimento del lavoro intervengano nel tempo anche altri avvocati (collaboratori, partner o associati). Una parte degli atti che andavano restituiti erano peraltro stati da lui personalmente redatti, di modo che lui meglio di altri avrebbe potuto garantire la loro completezza. Ma gli imponeva d'agire in tal senso pure la sua posizione di partner titolare dello studio legale. Ruolo che lo pone in linea di principio nella condizione di dover ordinare le misure necessarie in caso di violazione o rischio di violazione delle regole professionali che, per effetto riflesso, potrebbe comportare la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione della società (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2397; Fellmann, Zulässigkeit, pag. 22 segg., pag. 25). In queste circostanze, la conclusione cui è giunta la Commissione merita sostanziale conferma. Avendo emanato, o comunque espressamente ratificato e avallato, la direttiva impartita alla collaboratrice dello studio di non restituire - a prima richiesta ed entro un termine ragionevole - l'intero incarto originale all'ormai ex cliente dello studio (rispettivamente al suo nuovo patrocinatore), l'insorgente è innegabilmente incorso in una violazione dell'obbligo di restituzione che discende dall'art. 12 lett. a LLCA.
5.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti e del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).
5.2. In concreto, la violazione commessa dal ricorrente dev'essere considerata di una certa gravità, tanto più se si considera che ha determinato, rispettivamente avallato un comportamento (quello della collaboratrice dello studio) che ha costretto il denunciante a promuovere una causa civile al fine di ottenere ragione delle proprie pretese (con conseguente dispendio di tempo e relativi costi; cfr., in tal senso, decisione della Commissione di disciplina, pubblicata nel Bollettino n. 51 aprile 2016; cfr. pure STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 5.2 e 52.2014.390-391 citata consid. 6.3). In qualità di avvocato sperimentato, dirigente dello studio legale alle cui dipendenze lavorava l'avvocato __________, avrebbe invece dovuto fare in modo che la richiesta del segnalante venisse soddisfatta al più presto con la consegna dell'intero incarto. Se non giova all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, continuando ancora in questa sede a contestare la sua colpevolezza, depongono per contro a suo favore sia il lungo tempo trascorso (quasi quattro anni) dai fatti contestati, sia l'assenza di precedenti disciplinari. Alla luce di tutto quanto precede, si giustifica pertanto di ridurre a fr. 500.- la multa inflitta dalla Commissione per la violazione di cui si è detto.
La sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto sommato opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e del periodo intercorso dai fatti e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi. Considerata l'importanza della violazione in questione, non si può invece dar seguito alla domanda dell'insorgente di pronunciare solo un avvertimento o un ammonimento; misure, queste, che sono di principio riservate alle sole violazioni deontologiche di lieve entità, rispettivamente che non raggiungono la soglia dei casi di media gravità (cfr. Poledna, op. cit, ad art. 17, n. 30 e 32).
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ridotta per il tempo trascorso dall'inoltro dell'impugnativa, è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
§. Di conseguenza, la decisione del 14 dicembre 2015 (n. 112) della Commissione di disciplina degli avvocati è annullata e riformata nel senso che all'avv. RI 1è inflitta una multa di fr. 500.-.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, cui va restituito l'importo di fr. 200.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera