Incarto n. 52.2016.323

Lugano 22 novembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso 16 giugno 2016 di

RI 1

contro

la decisione 12 maggio 2016 (n. 120) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 800.-, a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in fatto

A. Il 28 gennaio 2016 l'avv. RI 1, qui ricorrente, ha postato sulla propria pagina personale di Facebook un messaggio intitolato "Dipendenti RSI incatenatevi alla scrivania! Vi difendo io", con il seguente testo:

La RSI caccia i dipendenti (indipendenti; quelli alla greppia dei partiti politici li tiene anche se non combinano nulla tutto il giorno) con la minaccia di essere buttati fuori con la violenza da parte di agenti armati di manganello. La RSI - il piano occupazionale come diceva il Nano; cioè l'industria dello spreco che spende 23 milioni al mese! - ha deciso di cacciare letteralmente a calci nel sedere gente che lavorava lì da 30 anni! Hanno elaborato un piano di licenziamento segreto; poi chiamano in direzione il dipendente ignaro che non sa niente di niente. Gli mettono in mano la lettera di licenziamento e lo danno in pasto a due agenti che hanno il compito di buttarlo fuori con la violenza fisica se non se ne esce immediatamente con le sue gambe.

Se poi il dipendente umiliato e svergognato come un ladro cade in depressione la RSI se ne frega. O Canetta ci sei o ci fai? Non hai vergogna di umiliare così i cittadini ticinesi? IN OGNI CASO AI DIPENDENTI DICO; NON LASCIATEVI FARE! I dirigenti non hanno nessun diritto di trattarvi così. LA RSI NON È UNA CAGNETTA DI PROPRIETÀ DEL PADRONE, Ma un ente pubblico di proprietà di tutti i cittadini che pagano il canone! INCATENATEVI alla scrivania e telefonatemi. Vi difendo io (intanto che i sindacati cagasotto prendono il coraggio di scendere in piazza).

B. Venuta a conoscenza di tale fatto, il 17 febbraio 2016 la Commissione di disciplina degli avvocati (in seguito: Commissione) ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per presunta violazione degli art. 12 lett. d della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), art. 16 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 3.2.1.1) e art. 16 del codice svizzero di deontologia (pubblicità e divieto di accaparramento clienti).

C. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'insorgente ha contestato ogni addebito nei suoi confronti. In particolare, dopo aver eccepito una serie di censure di ordine formale (in punto alla composizione e all'asserita incostituzionalità della Commissione), l'avv. RI 1 ha essenzialmente affermato che il suo post era un messaggio satirico, avulso dall'esercizio della professione di avvocato. Egli si sarebbe limitato a esprimere un'opinione, prendendo pubblicamente le difese dei dipendenti della Radiotelevisione svizzera (RSI) ed esercitando il diritto alla libertà di espressione e alla partecipazione alla politica. In tale contesto, la locuzione vi difendo io sarebbe estranea a qualsiasi forma di pubblicità e di patrocinio di clienti.

D. Con decisione 12 maggio 2016 la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 800.-. Disattese le contestazioni di natura formale, la precedente istanza è in sostanza giunta alla conclusione che con il suddetto comportamento l'insorgente fosse incorso in un illecito ed inammissibile tentativo di accaparramento di potenziali clienti, violando l'art. 12 lett. d LLCA.

E. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata. Postula inoltre che sia accertato che la legge sull'avvocatura è incostituzionale, che la Commissione ha una composizione irregolare ed è un tribunale d'eccezione, come pure che viola e ha violato gli art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e 5, 9 e 28 segg. della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), la libertà economica, la libertà di espressione e di stampa, nonché il principio di proporzionalità. L'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede gli argomenti sollevati senza successo in prima istanza, negando in particolare di essere incorso in una violazione del divieto di pubblicità prescritto dall'art. 12 lett. d LLCA. Contesta inoltre la sanzione inflittagli, che sarebbe lesiva del principio di proporzionalità.

F. In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le prove sollecitate dal ricorrente (curriculum vitae dell'avv. __________, richiamo atti di una procedura concernente l'Associazione __________) non sono atte a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.

  1. Il ricorrente solleva preliminarmente una serie di censure di natura formale, quali l'asserita irregolarità della Commissione e la sua composizione. Considerato che la decisione deve comunque essere annullata nel merito per i motivi di cui si dirà in appresso, non mette conto di soffermarsi su tali aspetti, se non per rilevare che è irrilevante il fatto che l'autorità di prime cure non adempia i requisiti d'indipendenza e imparzialità ai sensi degli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU, così come censura l'insorgente. Tanto in base al diritto federale (art. 29a e 191b Cost., 86 cpv. 2 legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110 ), quanto all'art. 6 CEDU - laddove è applicabile poiché la misura disciplinare si configura come una sanzione penale o civile (cfr. al riguardo: François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 2219 segg.) - basta infatti che le sue decisioni possano essere impugnate dinnanzi a un tribunale superiore - qual è il Tribunale cantonale amministrativo - che dispone di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (cfr. art. 110 LTF, art. 69 LPAmm) e soddisfa i requisiti di imparzialità e indipendenza di cui agli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU (cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati in: FF 1999 pag. 5024, ad n. 233.3; DTF 126 I 228 consid. 2 e 3; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1966 segg.).

  2. 3.1. La LLCA garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e disciplina in modo esaustivo a livello federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le regole professionali (art. 12 segg.) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr. Messaggio LLCA citato, pag. 4983 segg.).

3.2. La LLCA si applica ai titolari di una patente di avvocato che esercitano la rappresentanza in giudizio in Svizzera nell'ambito di un monopolio (art. 2 cpv. 1 LLCA). La normativa copre l'insieme delle attività professionali di assistenza e di consulenza degli avvocati, non solo quelle appartenenti al monopolio di rappresentanza cantonale (cfr. art. 1 LAvv). Rientrano pertanto in questa sfera anche le attività di consulenza, amministrazione e gestione suscettibili di essere esercitate da chiunque, purché vi sia una relazione diretta con la professione d'avvocato (cfr. DTF 130 II 87 consid. 3; 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 in RtiD I-2012, consid. 4.6.4 e rimandi; 2C_257/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3; 2C_889/2008 del 21 luglio 2009 consid. 2; STA 52.2014.396 dell'11 luglio 2016 consid. 5). L'attività extraprofessionale dell'avvocato, per contro, non è sottoposta alla LLCA. Ciò vale, segnatamente, in riferimento a comportamenti nella vita privata, ad attività politiche o associative, tranne il caso in cui la condotta dell'interessato faccia venir meno i presupposti di cui all'art. 8 LLCA per l'iscrizione in un registro cantonale (cfr. STF 2C_555/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 4.2; 2C_257/2010 citata, consid. 3.1; 2C_889/2008 citata, consid. 2.1; Benoît Chappuis, La profession d'avocat, V. 1, Zurigo 2013, p. 32; Walter Fellmann, in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, ad art. 12 n. 6, 6a, 52 segg. e riferimenti; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1117 segg.).

  1. Secondo l'art. 12 lett. d LLCA l'avvocato può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico. Tale norma sancisce il principio dell'ammissibilità della pubblicità dell'avvocato, che rileva dai suoi diritti alla libertà economica (art. 27 Cost.) e di espressione (art. 16 cpv. 2 Cost., 10 CEDU e 19 Patto ONU II). Secondo giurisprudenza e dottrina, per pubblicità s'intende ogni comunicazione intenzionalmente pianificata per attirare terzi a ricorrere alle prestazioni offerte da un avvocato rispettivamente da uno studio d'avvocatura. Se tali caratteristiche siano date dipende dalla percezione del pubblico (Verkehrsauffassung), secondo criteri oggettivi (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.1). La pubblicità personale persegue gli interessi dell'avvocato, che non deve, ad esempio, essere svantaggiato nell'ambito della consulenza giuridica rispetto a fiduciari e banche, ma risponde anche ai bisogni dei clienti, che devono poter disporre di informazioni che consentano loro di scegliere il mandatario con cognizione di causa (cfr. Messaggio LLCA citato, pag. 5022 seg., ad n. 233.24). In tal senso, la pubblicità non è ammessa senza limiti: l'art. 12 lett. d LLCA esige infatti che (1) sia oggettiva e (2) risponda ai bisogni d'informazione del pubblico (cfr. al riguardo: DTF 139 II 173 consid. 6.2.2; STF 2C_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 2.3; cfr. anche CAN 18.2008.86 del 1° settembre 2008).

  2. Controversa nel caso concreto è anzitutto la questione di sapere se il post di cui si è detto in narrativa costituisca una pubblicità ai sensi dell'art. 12 lett. d LLCA. La precedente istanza lo ha ammesso, ritenendo in sostanza che tale messaggio, diffuso sul social network, fosse una pubblicità mirata agli impiegati licenziati di RSI. Secondo la Commissione, il post costituirebbe in particolare un'illecita e inammissibile forma di accaparramento di potenziali clienti, nella misura in cui invita tali dipendenti (in una situazione, per loro, di stress e difficoltà) a mettersi in contatto telefonicamente con l'avv. RI 1. Tali deduzioni non possono essere condivise. Dagli atti risulta infatti che il messaggio in questione è stato pubblicato sul profilo personale di Facebook del ricorrente ("RI 1 "), in cui egli diffonde comunicazioni di natura privata (viaggi, ecc.) ed esprime le proprie idee politiche. Si tratta dunque di uno spazio estraneo alla sua attività professionale. Lo conferma anche la circostanza che egli gestisce su Facebook un secondo profilo ("Dr. Avv. RI 1 "), in cui si presenta invece come legale. Già per questo motivo, valutato da un profilo oggettivo, non è dato di vedere come si possa attribuire al controverso messaggio sul social network la qualifica di pubblicità ai sensi dell'art. 12 lett. d LLCA, ovvero di una comunicazione intenzionalmente pianificata per attirare terzi a ricorrere alle prestazioni offerte dall'avv. RI 1. Nella percezione del pubblico, come rettamente evidenzia l'insorgente, neppure il tono e le espressioni utilizzati nel post appaiono invero idonei ad attirare terzi a far capo ai suoi servizi di assistenza legale. Né porta ragionevolmente ad altra conclusione la sola circostanza che il messaggio contenga un sollecito a telefonargli. Al di là del fatto che tale "invito" non è connesso alla sua figura di avvocato, non è oggettivamente dato di vedere come all'esclamazione "telefonatemi" possa essere attribuito un significato più serio di quella che la precede "incatenatevi alla scrivania". A maggior ragione se si pon mente - più in generale - al contesto di acceso dibattito politico e mediatico in cui si inserisce il controverso messaggio, che ben risulta dalla copiosa rassegna stampa che l'insorgente ha prodotto dinnanzi alla Commissione. Al contrario, vi è plausibilmente da ritenere che, se l'insorgente avesse veramente inteso pianificare un'azione pubblicitaria nei confronti dei dipendenti licenziati di RSI, avrebbe semmai pubblicato un invito nel profilo di Facebook dedicato alla sua attività professionale, mantenendo peraltro un linguaggio più consono alla deontologia professionale. In conclusione, già perché il controverso post non può essere considerato una pubblicità ai sensi dell'art. 12 lett. d LLCA, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, è escluso che l'insorgente possa aver violato tale regola professionale.

  3. La precedente istanza non ha rimproverato al ricorrente di essere incorso in altre violazione deontologiche, segnatamente per aver utilizzato nel proprio messaggio toni o espressioni perlomeno sopra le righe. Né avrebbe potuto farlo con successo: per quanto opinabile possa apparire, sfugge infatti alla competenza dell'autorità disciplinare qualsiasi comportamento o attitudine di un avvocato che rileva dalla sua sfera privata. Le autorità di sorveglianza non devono infatti occuparsi degli orientamenti politici o di altra natura di un avvocato, né più in generale delle sue attività extraprofessionali, fintanto che non ne facciano venir meno i presupposti per l'iscrizione in un registro cantonale (art. 8 LLCA), segnatamente perché danno luogo a condanne penali incompatibili con la professione di avvocato (art. 8 cpv. 1 lett. b LLCA; cfr. supra, consid. 2; cfr. inoltre Michel Valticos, in Valticos/Reiser/ Chappuis [curatori], Commentaire romand, Loi sur les avocats, Basilea 2009, ad art. 12 n. 14).

  4. 7.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata.

7.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 12 maggio 2016 (n. 120) della Commissione di disciplina degli avvocati è annullata.

  1. Non si preleva tassa di giustizia. Al ricorrente va restituita la somma di fr. 1'500.- versata a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

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