Incarto n. 52.2016.202
Lugano 14 settembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Marco Lucchini, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo sul ricorso 14 aprile 2016 di
RI 1
contro
la risoluzione 23 febbraio 2016 (n. 780) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 1° aprile 2015 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di dimora UE/AELS;
ritenuto, in fatto
A. a. La cittadina polacca RI 1 (1959) è giunta in Svizzera il 19 agosto 2009 ottenendo, dapprima, un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS e, dal 5 luglio 2010, un permesso di dimora B UE/AELS valido fino al 4 luglio 2015 per esercitare un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese.
b. Durante il suo soggiorno, l'interessata ha lavorato in qualità di collaboratrice domestica dal 19 agosto 2009 al 30 novembre 2010 e dal 1° agosto 2011 al 31 ottobre 2012. Nel febbraio 2013, essa è dovuta ricorrere all'aiuto sociale. Nell'ottobre 2014 ha ottenuto una rendita intera di invalidità di fr. 151.– mensili con effetto retroattivo dal 1° aprile 2013 e un assegno per grandi invalidi di fr. 468.– mensili a decorrere dal 1° marzo 2014.
B. Dopo averle dato la possibilità di esprimersi, il 1° aprile 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora UE/AELS a RI 1, fissandole un termine fino al 15 maggio successivo per lasciare il territorio svizzero.
L'autorità ha tenuto conto del fatto che l'interessata non svolgeva da tempo alcuna attività lavorativa e non disponeva di entrate sufficienti per il proprio mantenimento, al punto che dal febbraio 2013 era a carico della pubblica assistenza, presso cui aveva accumulato fino a quel momento un debito di fr. 38'938.–. Il provvedimento è stato reso sulla base dell'art. 6 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), come pure degli art. 2, 6 e 24 dell'Allegato I all'ALC nonché 16 e 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).
C. Con giudizio 23 febbraio 2016 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha rilevato che l'interessata non poteva richiamarsi all'ALC, non potendo più essere considerata alla stregua di una lavoratrice ai sensi del menzionato Accordo bilaterale e non disponendo di mezzi finanziari sufficienti per poter continuare a beneficiare di un permesso di soggiorno quale persona senza attività lucrativa, ragione per la quale non poteva neppure invocare il diritto di rimanere a causa della sua inabilità al lavoro che l'aveva portata ad ottenere un assegno per grandi invalidi e una rendita AI. Esaminando la posizione di RI 1 dal profilo del diritto interno, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che adempisse i presupposti della revoca di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. e della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), siccome dipendeva dall'aiuto sociale. Ha inoltre considerato il provvedimento impugnato rispettoso del principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia governativa la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Essa pone in evidenza di essere caduta a carico dell'assistenza pubblica in quanto i suoi problemi di salute non le permettono più di svolgere un'attività lucrativa, ritenuto pure che l'assegno per grandi invalidi e la rendita AI di cui beneficia non sono sufficienti per coprire il suo fabbisogno. Essendo colpita da inabilità permanente al lavoro, sostiene comunque di avere un diritto di rimanere in Svizzera sulla base dell'art. 4 ALC come pure della Convenzione di Nuova York sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, entrata in vigore in Svizzera il 15 maggio 2014 (RS 0.109). Ritiene che il provvedimento adottato nei suoi confronti sia lesivo in ogni caso del principio della proporzionalità.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Va comunque rilevato sin dall'inizio che il permesso di dimora UE/AELS di cui beneficiava l'insorgente, valido fino al 4 luglio 2015, era già scaduto prima dell'emanazione della risoluzione governativa impugnata. In siffatte circostanze, qualora il presente gravame fosse volto ad ottenere in ultima battuta l'annullamento della decisione di revoca di un'autorizzazione di soggiorno ormai decaduta, esso apparirebbe privo di oggetto. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia soltanto la revoca, ma si riferisce implicitamente anche al rifiuto di prorogare a RI 1 il permesso di dimora UE/AELS di cui era titolare. Ne discende che essa ha ancora un interesse pratico e attuale ad impugnare la decisione dell'autorità inferiore. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi.
Le ulteriori proroghe dell'autorizzazione di soggiorno sono sottoposte alla condizione che l'interessato conservi lo statuto di lavoratore (cfr. Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté des droits des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n. 27 all'art. 4). Il capoverso 6 dell'art. 6 Allegato I ALC precisa poi che la carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipende da un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente.
L'art. 18 OLCP precisa che per la ricerca di un impiego, i cittadini dell'UE e dell'AELS non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi (cpv. 1). Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS della validità di tre mesi per anno civile, purché dispongano dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento (cpv. 2). Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini dell'UE e dell'AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego (cpv. 3).
2.2. Il cittadino di una parte contraente all'ALC che non svolge un'attività economica può invocare l'art. 24 Allegato I ALC. A condizione, però, che dimostri in tal caso di disporre, per sé e per i membri della propria famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (art. 6 ALC e 24 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC). Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa, vanno incluse anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 cpv. 3 dell'Allegato I all'ALC).
I mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale (art. 16 cpv. 1 OLCP).
2.3. Bisogna anche considerare che il campo di applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10 , consid. 2; 130 II 1, consid. 3.4).
In questo senso, l'art. 23 cpv. 1 OLCP dispone che i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono comunque essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.
In siffatte circostanze, visto pure che, per i motivi che verranno esposti in seguito (consid. 4), non vi sono elementi concreti che lascino anche solo intravvedere la possibilità che possa procacciarsi un impiego, l'insorgente non può più essere considerata "lavoratrice" ai sensi dell'ALC.
3.2. Bisogna anche considerare che dal febbraio 2013, la ricorrente è a carico della pubblica assistenza presso cui ha contratto un debito che, al momento del giudizio governativo impugnato, ammontava complessivamente a fr. 62'975.35.
Ora, non disponendo manifestamente di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento, essa non può prevalersi del menzionato accordo bilaterale neppure per risiedere in Svizzera quale persona senza attività lucrativa giusta gli art. 6 ALC, 24 Allegato I ALC e 16 OLCP.
4.1. Oltre agli art. 6 ALC, 24 Allegato I ALC e 16 OLCP, il cittadino di una parte contraente all'ALC che non svolge un'attività economica può invocare il cosiddetto "diritto di rimanere" (cfr. STF 2C_545/2015 del 14 dicembre 2015, consid. 3).
L'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC prescrive infatti che i cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea di principio il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente sancito all'art. 7 lett. c ALC anche dopo avere cessato la loro attività economica (vedi anche art. 22 OLCP).
Tale diritto, volto a garantire l'ulteriore permanenza nello Stato di residenza dopo la fine dell'attività lucrativa, va interpretato in relazione al regolamento (CEE) 1251/70, malgrado la sua abrogazione, in seno all'Unione europea, avvenuta il 30 aprile 2006 (cfr. art. 4 cpv. 2 Allegato I ALC; STF 2C_926/2010 del 21 luglio 2011 consid. 6.1 e 2C_417/2008 del 18 giugno 2010, consid. 2.2).
Da questa regolamentazione emerge, per quanto qui interessa, che possono prevalersi di tale facoltà i cittadini comunitari residenti senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b del suddetto regolamento). Possono avvalersi quindi del diritto di rimanere soltanto i cittadini UE-27/AELS che hanno esercitato un'attività lucrativa in Svizzera nel quadro dell'ALC e che hanno beneficiato pertanto dei diritti conferiti ai lavoratori secondo tale Accordo (cfr. Istruzioni OLCP edite dalla segreteria di Stato della migrazione SEM, Berna, n. 10.3 pagg. 112 segg., stato al gennaio 2017).
L'art. 5 n. 1 del regolamento 1251/70 sancisce inoltre che per esercitare tale diritti, il beneficiario dispone di un periodo di due anni dal momento in cui il diritto è stato acquisito a norma dell'art. 2 cpv. 1 lett. b.
4.2. Nella presente fattispecie risulta dagli atti che RI 1 è colpita da inabilità permanente al lavoro.
In effetti, essendo divenuta ipovedente, con decisione 2 ottobre 2014 l'Ufficio assicurazione invalidità le ha riconosciuto, a decorrere dal 1° marzo 2014, un assegno per grandi invalidi di grado lieve (doc. C prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato).
Secondo l'art. 9 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1), è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
La grande invalidità è considerata di grado lieve, precisa l'art. 37 cpv. 3 dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI; RS 831.201), se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana.
Oltre ad essere stata riconosciuta grande invalida, dall'aprile 2013 la ricorrente beneficia pure di una rendita intera, siccome presenta un grado di invalidità dell'85% (doc. D: decisione 14 ottobre 2014 Ufficio AI, prodotta dinnanzi al Consiglio di Stato), di modo che essa è colpita da inabilità permanente al lavoro.
Diritti, questi, rimasti immutati pendente causa (doc. 4: decisione 5 ottobre 2015 Ufficio AI; email 16.02.16 Istituto assicurazioni sociali al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato).
Certo, l'assegno per grandi invalidi di fr. 468.– e la rendita intera di invalidità di fr. 151.– di cui dispone mensilmente dall'aprile 2013 non le permettono oggettivamente di coprire il suo fabbisogno. Lo conferma il fatto che essa deve far capo alle prestazioni assistenziali erogate dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) per poter mantenersi. Tale circostanza non è comunque atta a precludere il rinnovo del suo permesso di dimora in quanto, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato (consid. 3.4, pag. 5 della risoluzione governativa impugnata), un diritto di rimanere ai sensi dell'ALC sussiste anche nel caso in cui la persona interessata percepisce eventuali contributi sociali (STF 2C_545/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 3.2).
Data inoltre l'assenza di precedenti penali a carico dell'insorgente tali da comportare il mancato rinnovo del suo permesso di dimora UE/ AELS per motivi di ordine pubblico, il ricorso va dunque accolto senza ulteriore disamina, annullando la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela.
6.2. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese.
Non si assegnano per contro ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), dato che l'insorgente ha agito in causa personalmente.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza sono annullate:
1.1. la risoluzione 23 febbraio 2016 (n. 780) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 1° aprile 2015 (Revoca UE 29) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione.
Gli atti sono retrocessi alla Sezione della popolazione affinché rinnovi il permesso di dimora UE/AELS a RI 1 (__________1959) dopo avere sottoposto il caso, se necessario, alla Segreteria di Stato della migrazione.
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere