Incarto n. 52.2015.572
Lugano 4 luglio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Marco Lucchini, giudice presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso 9 dicembre 2015 di
RI 1, , patrocinato da: PA 1, ,
contro
la decisione 4 novembre 2015 (n. 4737) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 18 maggio 2015 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il 13 aprile 1963 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nell'agosto del 1981. Giardiniere di professione, non ha precedenti in materia di circolazione stradale, tant'è che nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS) non figurano iscrizioni a suo carico.
B. a. L'11 aprile 2015, alle ore 18.26, RI 1 ha circolato alla guida dell'autoveicolo __________ targato __________ nell'abitato di __________ ad una velocità punibile di 76 km/h - accertata tramite regolare procedimento di misurazione - laddove vigeva un limite di 50 km/h. Interrogato dalla polizia il 19 aprile 2015, l'interessato ha ammesso di sapere quale limite fosse posto in loco e di essersi reso conto di procedere a velocità eccessiva. Ha inoltre accettato le risultanze del rilevamento tecnico della velocità.
b. Avviata una procedura amministrativa e raccolte le sue osservazioni, il 18 maggio 2015 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 3 mesi (dal 20 luglio al 19 ottobre 2015 inclusi), autorizzandolo comunque a condurre i veicoli delle categorie speciali G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
c. A seguito degli stessi accadimenti, mediante decreto di accusa 6 luglio 2015 il competente Procuratore pubblico l'ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr, condannandolo alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 7'500.-, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 250.- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 500.-. Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, RI 1 ha rinunciato ad impugnare la predetta decisione, che è quindi regolarmente cresciuta in giudicato.
C. Con giudizio 4 novembre 2015 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata dal conducente punito. L'autorità di ricorso di prime cure ha constatato in sostanza la sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, reato che impone ex lege una revoca della licenza di condurre della durata minima di tre mesi.
D. Contro il predetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e la riforma nel senso di ridurre ad un mese il periodo di revoca inflittogli, da scontare dal 1° luglio al 31 luglio 2016, alternativamente durante i mesi di agosto e/o settembre 2016. Il ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, ribadendo che per ragioni di equità e giustizia l'infrazione addebitatagli dovrebbe essere qualificata come di tipo medio grave. Il reato, soggiunge, è stato infatti commesso in circostanze estremamente favorevoli, per cui sarebbe ingiusto farlo ricadere in quelli di cui all'art. 16c LCStr per due soli km/h di superamento della soglia di media gravità. Non avendo creato pericoli alla circolazione, ritenute le buone condizioni meteorologiche e di traffico, non gli sarebbe pertanto imputabile una colpa grave. Tenuto conto della sua ottima reputazione quale conducente e della necessità professionale di condurre veicoli a motore, l'autorità amministrativa avrebbe dovuto limitare ad un mese la durata della revoca.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
F. Con la replica l'insorgente ribadisce che per l'eccesso di velocità commesso in territorio di __________ non può essergli imputata una colpa grave, a maggior ragione in considerazione del fatto che, ancora in un passato recente, detto tratto stradale fosse contraddistinto da un limite massimo di velocità di 80 km/h, poi ridotta a 50 km/h. RI 1 rimprovera in seguito al Consiglio di Stato di non aver speso una parola in merito alla richiesta di verificare un eventuale malfunzionamento dell'apparecchio di rilevamento della velocità utilizzato, violando così il suo diritto di essere sentito.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1). La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedi-mento impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza che occorra procedere all'assunzione della prova notificata dall'insorgente (sopralluogo), insuscettibile di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 25 cpv. 1 LPAmm; cfr. consid. 4.3).
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di impugnarla in piena coscienza di causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45). Altrimenti detto, l'autorità non è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per il verdetto (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2a ad art. 26; STA 52.2015.75 del 3 agosto 2015, consid. 3.1; 52.2012.146 del 4 giugno 2012, consid. 2.1).
2.2. In effetti, nel giudizio impugnato il Consiglio di Stato non ha preso posizione puntualmente sulla censura sollevata dall'insorgente con riferimento ad un eventuale malfunzionamento dell'apparecchio di rilevamento della velocità utilizzato. Nondimeno, benché la motivazione addotta dal Governo sia in parte succinta, risulta sufficiente per comprendere i motivi della reiezione del gravame. Non vi sono dubbi che il ricorrente ha potuto rendersi pienamente conto della portata del giudizio, tanto più che il soccombente l'ha impugnato in modo congruo e completo con il ricorso all'esame, dimostrando di averne perfettamente compreso i motivi e di non aver subito alcuna menomazione dei suoi diritti di difesa. Questo Tribunale non può fare a meno di rilevare come in presenza di conclusioni penali vincolanti l'autorità amministrativa debba semplicemente prenderne atto (cfr. considerando seguente) e non sia tenuta ad approfondire tematiche insuscettibili di influire sul provvedimento che è chiamata ad adottare. Sia come sia, in occasione dell'interrogatorio di polizia del 19 aprile 2015, RI 1 ha dichiarato di accettare le risultanze del rilevamento tecnico della velocità (cfr. verbale di interrogatorio 19 aprile 2015, sottoscritto dal ricorrente) avvenuto a mezzo d'apparecchio laser certificato (cfr. rapporto di constatazione della polizia cantonale agli atti, con verbale citato e certificato di verificazione). La lamentela avanzata in questa sede appare pertanto infondata, oltre che lesiva del principio della buona fede processuale. Ne consegue che in casu non si concretizza alcuna lesione del diritto di essere sentito del ricorrente tale da giustificare l'annullamento in ordine della querelata pronunzia.
3.Posto che, salvo per la contestazione di cui al considerando che precede, RI 1 non contesta il superamento di velocità e non ha nemmeno impugnato il decreto d'accusa 6 luglio 2015 del Procuratore pubblico, con la conseguenza che gli accertamenti contenuti in quella decisione vincolano l'autorità amministrativa (DTF 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa, 123 II 97 consid. 3c/aa; STF 1C_195/2014 del 23 giugno 2014, consid. 2.1; 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014, consid. 2.1; 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid. 2.3; STA 52.2010.66 del 25 maggio 2010, consid. 2), ai fini del giudizio occorre soltanto chiedersi se la fattispecie è stata qualificata in modo giuridicamente corretto (STF 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009) e se la durata della controversa revoca è conforme ai principi fissati all'art. 16 cpv. 3 LCStr.
4.4.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) com-portano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammoni-mento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).
4.2. La giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 aveva sancito che indipendentemente dalle circostanze concrete un eccesso di velocità nell'abitato di 21-24 km/h era una violazione di media gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 124 II 97 consid. 2). Un superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb, 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 con-sid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 21-24 km/h in abitato costituisce oggettivamente un caso medio grave, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionato con una revoca della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di + 25 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr; STF 1C_526/2009 del 25 marzo 2010, consid. 3.1). Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della messa in pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al fine di stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se delle circostanze particolari non giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità, ciò che può segnatamente realizzarsi quando il conducente aveva seri motivi per ritenere che non si trovava ancora, o non si trovava più, nella zona di limitazione della velocità (DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr. STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009, consid. 3.2).
4.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che l'11 aprile 2015 RI 1 ha superato di 26 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 50 km/h consentita nell'abitato di __________. Tale superamento costituisce oggettivamente un caso grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr ed implica necessariamente la revoca della licenza di condurre per una durata di tre mesi. Le circostanze particolari invocate dal ricorrente (condizioni stradali e meteorologiche favorevoli, assenza di abitazioni familiari o scuole nelle vicinanze, rispettivamente di traffico al momento dell'infrazione) non rientrano nelle circostanze che permetterebbero eccezionalmente di ammettere una gravità media e di scostarsi quindi dalla durata minima legale della revoca applicabile nella fattispecie. Ecco perché non è necessario esperire il sopralluogo richiesto. D'altra parte, nella misura in cui indica che la velocità massima su quel tratto di strada era di 80 km/h fino all'autunno 2013, il ricorrente non pretende comunque che aveva seri motivi per ritenere di non trovarsi ancora nella zona in cui, da oltre un anno, vigeva il limite generale di velocità (cfr. in tal senso anche il verbale d'interrogatorio citato e STF 1C_567/2008 citata al consid. 4.2). Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di eccessi di velocità è stata più volte confermata anche sotto l'egida delle disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2005. Essa comporta un certo schematismo, indispensabile tuttavia per assicurare la parità di trattamento tra i conducenti in un campo in cui le infrazioni sono commesse in massa (DTF 132 II 234 consid. 3; STF 1C_567/2008 citata, consid. 3.3). Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato (vedi art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di contingenze particolari, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3).
RI 1 chiede di poter scontare la revoca nel corso dell'estate 2016, preferibilmente nel mese di luglio (alternativamente in agosto e/o settembre), al fine di ridurre i disagi sul piano professionale. La revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii). La revoca limitata a periodi di comodo come postulata dal ricorrente non è dunque compatibile con lo scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente colpevole deve essere assolutamente proibita la guida per un periodo determinato dall'autorità; l'effetto educativo del provvedimento di revoca verrebbe meno se si permettesse al reo di continuare a guidare veicoli a motore durante i periodi di suo maggior gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b). D'altra parte, la legge regola unicamente la durata minima della revoca della licenza di condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma non prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura. L'ordinamento giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una revoca secondo le proprie esigenze, anche se la dottrina è tollerante ed entro certi limiti suggerisce di venire incontro alle necessità - nella misura in cui sono serie e comprovate - del conducente sanzionato con una revoca della patente (DTF 134 II 39 consid. 3). Nel contesto del diritto della circolazione stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a permettere l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173 consid. 3c) e comunque non spetta alle autorità di ricorso dare indicazioni sul modo in cui una revoca debba essere eseguita o il periodo durante il quale debba essere scontata (STA 52.2014.402 del 27 febbraio 2015, 52.2012.296 del 26 settembre 2012, consid. 4). Il ricorrente avrebbe dovuto depositare la sua licenza di condurre dal 20 luglio al 19 ottobre 2015 ma le procedure ricorsuali che ha preferito abbordare hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale all'aprile 2015 e le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.
Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'in-sorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera