Incarto n. 52.2015.536
Lugano 24 novembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Stefano Bernasconi
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sull'istanza di restituzione in intero 13 novembre 2015 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
il lasso del termine per il versamento di un anticipo di fr. 1'800.- a copertura delle presunte spese processuali in relazione al ricorso 13 ottobre 2015 da essa presentato contro la decisione 3 [recte: 9] settembre 2015 (n. 3747) del Consiglio di Stato;
ritenuto, in fatto
che con ricorso 13 ottobre 2015 la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo impugnando la risoluzione 3 [recte: 9] settembre 2015 (n. 3747) con cui il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia 13 maggio 2014 rilasciatale dal municipio di Brissago;
che il 15 ottobre 2015 il giudice delegato all'istruzione della causa ha fissato all'insorgente un termine sino al 2 novembre 2015 per versare l'anticipo di fr. 1'800.- per le presunte spese processuali;
che l'ordine, consegnato il 15 ottobre stesso alla posta e giunto per invio raccomandato al patrocinatore dell'insorgente il giorno successivo, era assortito della comminatoria dell'irricevibilità del ricorso in caso di mancato pagamento nel termine assegnato;
che, ricevuto il versamento con valuta 4 novembre 2015 e ritenendo pertanto che esso fosse tardivo, il 6 novembre 2015 il giudice delegato ha scritto al patrocinatore della ricorrente invitandolo a trasmettere nel termine di 10 giorni la documentazione attestante che esso fosse stato prestato entro il 2 novembre 2015;
che con istanza 13 novembre 2015 la RI 1, che conferma di aver effettuato il pagamento solo il 4 novembre 2015, chiede al Tribunale la restituzione del termine;
che essa adduce di essere una società quotata alla borsa secondaria di Berna, di fare capo al "Gruppo __________ ", di modo che l'iter decisionale sottostà a severe procedure interne di controllo; il ritardo sarebbe inoltre giustificato dall'assenza per vacanze del responsabile finanziario;
che, contemporaneamente all'istanza presentata a questa Corte, la RI 1 ha impugnato davanti al Tribunale federale la decisione 15 ottobre 2015 con la quale il giudice delegato ha fissato il termine per il pagamento dell'anticipo, postulando che ne venga accertata la nullità, rispettivamente che sia annullata; la procedura è pendente davanti all'Alta corte;
che l'istanza non è stata intimata alle parti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 15 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1.);
che l'istanza, la quale dev'essere decisa senza contraddittorio (art. 15 cpv. 3 LPAmm), può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 LPAmm);
che contrariamente all'art. 12 dell'abrogata legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), il quale rinviava alla procedura civile per disciplinare l'istituto della restituzione in intero contro il lasso dei termini, il nuovo art. 15 LPAmm sancisce autonomamente che i termini non rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1);
che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei suoi requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (STF 2C_747/2011 del 26 settembre 2011, consid. 2.2);
che la parte, rispettivamente il suo rappresentante, che intende prevalersene deve dunque dimostrare di essere esente da qualsiasi colpa e che non avrebbe potuto agire tempestivamente nemmeno dando prova di un comportamento scrupoloso; a questa valutazione si applica un metro rigoroso e oggettivo (cfr. ancora di recente, STF 2F_17/2014 del 19 settembre 2014 consid. 2.2.1 con rinvii; Bernhard Maitre/Vanessa Thalmann/Fabia Bochsler in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, Zurigo/Basliea/ Ginevra 2009, n. 9 ad art. 24);
che, per poter essere ammessa l'assenza di colpa, la parte deve dimostrare che né a lei, né al suo eventuale patrocinatore possa essere imputata anche solo una leggera negligenza (Maitre/ Thalmann/Bochsler, op. cit., n. 7 ad art. 24);
che, in concreto, l'insorgente sostiene di non aver potuto procedere al versamento nel termine indicato, poiché vi ostavano processi decisionali, rispettivamente, assenza di personale;
che gli impedimenti da essa evocati per ottenere la restituzione del termine non rispettato non rientrano con ogni evidenza nel novero di quelli che per gravità e mancanza di colpa permetterebbero di accogliere la domanda: essi sono, infatti, di mera natura organizzativa; pertanto, non è dato di vedere impedimento alcuno al rispetto del termine impartito dal giudice delegato (STAF A-7110/ 2014 del 23 marzo 2015 consid. 2.7.1);
che non è nemmeno verosimile che all'interno della società nessun suo dirigente o responsabile potesse operare sulla liquidita o sui conti in modo che l'importo - di modesta entità - venisse accreditato tempestivamente;
che, d'altro canto, la decisione di richiesta dell'anticipo è stata regolarmente notificata al rappresentante delle parti, che era dunque a conoscenza sia del suo contenuto, sia delle conseguenze del mancato rispetto del termine;
che il patrocinatore avrebbe potuto provvedere direttamente al versamento dell'anticipo richiesto o chiedere quantomeno una proroga del termine ordinatorio impartito alla propria cliente;
che, in definitiva, l'istante non ha saputo minimamente dimostrare di non aver potuto osservare il termine assegnatole a causa di un impedimento di cui non ha colpa; al contrario tutto lascia supporre che l'inosservanza del termine sia avvenuta a cagione di una negligenza non scusabile, senza che occorra accertare a chi tale mancanza sia alla fin fine riconducibile;
che la restituzione del termine in parola, pertanto, è esclusa; l'istanza dev'essere dunque respinta siccome manifestamente infondata; un'altra conclusione finirebbe col pregiudicare in modo intollerabile la sicurezza del diritto (cfr. Maitre/Thalmann/Bochsler, op. cit., n. 12 ad art. 24);
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
L'istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dell'istante.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario