Incarto n. 52.2015.506
Lugano 27 aprile 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio Campello
statuendo sul ricorso 4 novembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione 30 settembre 2015 (n. 4076) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 19 maggio 2015 con cui il municipio del comune di CO 1 ha confermato la decisione 10 marzo 2014 che riconosce solo parzialmente le pretese di rimborso spese fatte valere dal ricorrente in relazione alla carica di consigliere comunale per l'anno 2013;
ritenuto, in fatto
che il 16 gennaio 2014 RI 1, consigliere comunale di CO 1 e membro della commissione della gestione, ha chiesto all'esecutivo comunale di rimborsargli diverse spese per un importo complessivo di fr. 2'564.-;
che con decisione 10 marzo 2014 il municipio di CO 1 ha accolto parzialmente la sua richiesta, riconoscendo un importo complessivo di fr. 420.- in relazione alla partecipazione alle sedute del plenum, rispettivamente alle commissioni del consiglio comunale, in applicazione del regolamento comunale sugli emolumenti e indennità del 21 febbraio 2011;
che il 19 gennaio 2015 RI 1 ha scritto al municipio, contestando la decisione testé descritta e postulando il versamento della rimanenza dell'importo da lui esposto;
che il 4 maggio successivo RI 1 ha sollecitato una risposta al suo scritto del 19 gennaio precedente, chiedendo "una decisione ufficiale, formale, motivata e con l'indicazione dei mezzi e termini di rimedio";
che il 19 maggio 2015 il municipio si è limitato a confermare la decisione 10 marzo 2014, indicando la possibilità di contestare "la presente decisione" davanti Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni;
che con ricorso 5 giugno 2015 RI 1 è insorto davanti al Governo chiedendo l'annullamento della decisione 19 maggio 2015;
che con risoluzione 30 settembre 2015 (n. 4076), qui impugnata, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso; accertata la motivazione sufficiente della decisione impugnata tramite il rinvio a quella precedente, esso ha considerato che le attività per le quali il municipio non aveva riconosciuto indennizzo non erano state svolte né in rappresentanza autorizzata del comune, né derivassero direttamente dalla carica legislativa occupata dal ricorrente;
che con impugnativa 4 novembre 2015, assistita da una replica, RI 1 adisce il Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione governativa e di invitare il municipio a eseguire il pagamento;
che il municipio, con motivi che non occorre qui riportare, e il Governo, senza formulare osservazioni, resistono al ricorso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2);
che la legittimazione attiva di RI 1, destinatario della decisione impugnata e partecipante al procedimento dinanzi alla precedente istanza, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1);
che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che deve preliminarmente essere esaminato se la risoluzione 19 maggio 2015 del municipio di CO 1 configuri effettivamente un provvedimento impugnabile, come ritenuto nella decisione avversata;
che per costante giurisprudenza, i gravami inoltrati contro provvedimenti che si limitano a confermare precedenti risoluzioni rimaste incontestate devono essere respinti in ordine, siccome tardivi; ammettere il contrario significherebbe rendere illusoria la disciplina dei termini di ricorso, pregiudicando senza ragionevole motivo la sicurezza del diritto (RDAT I-1998 n. 40 con rinvio a René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, n. 35 B II c);
che lo scritto 10 marzo 2014 con cui il municipio di CO 1 aveva accolto parzialmente le pretese pecuniarie di RI 1 costituisce senz'altro una decisione ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. c LPAmm, siccome ne accerta l'importo rimborsabile;
che essa indicava in modo chiaro le spese riconosciute nonché la norma giuridica e i motivi su cui si fondava;
che, pertanto, la determinazione 19 maggio 2015 con cui il municipio si è limitato a confermarne il contenuto, va considerata alla stregua di una semplice decisione confermativa e, quindi, non era impugnabile;
che non giova al ricorrente il fatto che, in violazione dell'art. 46 cpv. 1 LPAmm, nella decisione 10 marzo 2014 non fosse stato indicato il rimedio giuridico esperibile, e meglio non fossero menzionati il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo (cpv. 2);
che è ben vero che, secondo l'art. 20 LPAmm, una notificazione difettosa, come è l'omessa indicazione dei mezzi di ricorso (Felix Uhlmann/ Alexandra Schilling-Schwank in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016 n. 2 e 17 ad art. 38), non può cagionare alle parti alcun pregiudizio;
che tale norma è espressione di un principio generale della procedura amministrativa, deducibile dall'art. 9 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost. RS 101; Uhlmann/Schilling-Schwank, op. cit., n. 1), secondo cui ognuno ha diritto d'essere trattato da parte degli organi dello stato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede;
che tuttavia il destinatario di una decisione viziata deve dar prova della diligenza processuale esigibile nelle circostanze concrete; egli non può prevalersi della protezione della buona fede quando l'inesattezza dell'indicazione gli era nota o, comunque, risultava facilmente riconoscibile in ragione di elementi non solo oggettivi, ma anche soggettivi, segnatamente quando il difetto poteva essere immediatamente rilevato dalla parte o dal suo patrocinatore con la semplice consultazione dei testi di legge, senza ricorrere alla giurisprudenza e alla dottrina (DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1 con rinvii, 134 I 199 consid. 1.3.1; STF 2A.344/2006 del 9 giugno 2006 consid. 3.1 con rif.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 5a ad art. 26);
che, in concreto, a RI 1 non poteva in nessun caso sfuggire la portata dello scritto 10 marzo 2014 con cui il municipio aveva respinto la maggior parte delle sue pretese d'indennizzo;
che questa fosse una decisione appariva evidente anche all'occhio di un profano e, maggior ragione, doveva esserlo per il ricorrente, che per anni ha svolto la professione di segretario comunale, che ha fatto parte dell'esecutivo di CO 1 e che oggi è membro del legislativo di questo comune, che ha anche presieduto, e che non è nuovo a ricorsi in ambito comunale;
che l'impugnabilità delle decisioni comunali è fatto notorio e comunque era - per i motivi appena evocati - un principio senz'altro conosciuto dal ricorrente;
che, dunque, RI 1 avrebbe dovuto insorgere tempestivamente davanti al Consiglio di Stato contro questa prima decisione o, quantomeno, reagire in un termine ragionevole, sollecitando il municipio perché la completasse con l'indicazione del rimedio giuridico esperibile (Uhlmann/Schilling-Schwank, op. cit., n. 18);
che l'aver atteso oltre 10 mesi prima di reagire alla medesima appare del tutto contrario al principio della buona fede;
che dunque è a torto che il Consiglio di Stato ha dichiarato ricevibile il ricorso di RI 1, siccome rivolto avverso una semplice decisione confermativa;
che nulla muta al riguardo che il municipio nello scritto 19 maggio 2015 abbia indicato la possibilità di adire il Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni;
che, tuttavia, non è necessario modificare l'esito della decisione impugnata, poiché ciò si tradurrebbe in un inutile esercizio di stile, privo di portata pratica; è dunque sufficiente respingere il ricorso;
che, a titolo abbondanziale, il Tribunale considera che nel merito la decisione impugnata meriterebbe comunque piena conferma in virtù dei pertinenti argomenti in essa addotti dal Consiglio di Stato, ai quali si fa rinvio per brevità di giudizio;
che, infatti, le attività per le quali il comune non ha riconosciuto il rimborso delle spese sostenute da RI 1 non sono riconducibili alla carica svolta in seno al consiglio comunale, né a compiti autorizzati di rappresentanza;
che in questi termini l'interpretazione data dal municipio al termine "altri impegni" previsto all'art. 4 dal regolamento comunale emolumenti e indennità, resiste all'esame del Tribunale;
che dunque il ricorso dev'essere respinto, ponendo la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) e le ripetibili in favore del comune (art. 49 cpv. 2 LPAmm) a carico dell'insorgente, soccombente.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. RI 1 dovrà inoltre rifondere pari importo al comune di CO 1 per ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere