Incarto n. 52.2015.445

Lugano 25 maggio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Marco Lucchini

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso 5 ottobre 2015 di

RI 1

contro

la risoluzione 2 settembre 2015 (n. 3639) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 25 novembre 2014 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di autorizzazione di entrata e di rilascio di un permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio in favore di S__________;

ritenuto, in fatto

A. a. Il 1° maggio 2014, la cittadina kosovara S__________ (1995) ha chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni - per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Pristina - di essere autorizzata a entrare nel nostro Paese al fine di contrarre matrimonio con il cittadino elvetico, nato nel nostro Paese e di origini kosovare, RI 1 (1991).

b. Dalle informazioni raccolte dall'Ambasciata è emerso in particolare che tre settimane prima della richiesta di entrata in Svizzera, RI 1 si era recato in Kosovo rimanendovi una settimana, durante la quale si era fidanzato con S__________. Il fidanzamento, concluso il 20 marzo 2014, era stato combinato dalle rispettive famiglie con l'aiuto dello zio paterno dell'interessata ancor prima che la coppia si incontrasse personalmente. Nonostante il poco tempo trascorso, S__________ non era stata in grado di indicare la data del fidanzamento e non era riuscita neppure a dire cosa facesse RI 1 nella vita, quali fossero i suoi hobbies e i suoi amici. La nostra Ambasciata ha inoltre rilevato che S__________ aveva già depositato una domanda di autorizzazione d'entrata in Svizzera nell'ottobre 2013, in attesa di contrarre matrimonio con un altro uomo residente nel nostro Paese, che ha poi ritirato nel febbraio 2014. Anche questo fidanzamento era stato combinato dalle rispettive famiglie prima del loro incontro.

c. Preso atto di queste segnalazioni, la Sezione della popolazione ha quindi proceduto all'audizione degli interessati per il tramite della Polizia cantonale (RI 1) e dell'Ambasciata di Svizzera in Kosovo (S__________).

  • Interrogato il 27 agosto 2014, RI 1 ha dichiarato di aver visto per la prima volta S__________ in Kosovo alcuni anni orsono, tuttavia senza avere avuto alcun contatto con la medesima. Dopo che il di lei zio, residente in Germania e che egli conosceva solo di vista, gli ha dato il suo nome, di modo che l'ha rintracciata su internet (Facebook), iniziando così un'amicizia e sentendosi tre o quattro volte la settimana tramite questo mezzo di comunicazione sociale. Dopo averla incontrata l'inverno passato in Kosovo durante un suo soggiorno di una settimana, l'ha rivista nel marzo e luglio 2014, rispettivamente, per circa sei giorni e una settimana senza coabitare con lei. Ha affermato di averla chiesta in sposa nel marzo 2014 ma di non aver organizzato alcuna festa, vista la sua precaria situazione economica, non avendo neppure idea di chi invitare e chi avrebbe fatto da testimone. Ha poi soggiunto che la futura moglie, la quale ha due fratelli e due sorelle, aveva frequentato le scuole elementari e medie senza conseguire alcun diploma, non lavorava e non era mai stata sposata. Ha infine addotto di non avere alcun particolare interesse comune con S__________, la quale non conosceva la lingua italiana e non era mai stata in Svizzera.

  • Dal canto suo S__________, sentita il 4 novembre 2014 presso l'Ambasciata di Svizzera a Pristina, ha affermato di avere conosciuto RI 1 tramite Facebook dopo che egli si era messo in contatto con la di lei cugina (residente in Germania) allo scopo di cercare una moglie. Lo zio, conoscendo la di lui famiglia, l'ha poi proposta come possibile consorte, facendoli conoscere circa sette mesi or sono. Il loro incontro è avvenuto in un ristorante di __________ alla presenza delle rispettive famiglie (genitori, fratelli e un cugino). Finora, essa lo ha incontrato due o tre volte, andando a passeggiare insieme e a mangiar fuori: in due circostanze, con i di lui genitori e il fratello, nell'altra, da soli a Pejë. L'ultima volta che RI 1 era giunto in Kosovo, nel luglio 2014, aveva alloggiato presso di lei. Essa ha dichiarato che la proposta di matrimonio era stata fatta dalle loro rispettive famiglie e che si erano sposati tradizionalmente nel luglio 2014, festeggiando alla presenza di circa 40 invitati in un ristorante di __________ di cui non conosceva il nome. Ha precisato che, per il momento, RI 1 non svolgeva alcuna attività lucrativa siccome si era ferito a un braccio durante il servizio militare, ma che presto avrebbe ripreso a lavorare. Non ha saputo indicare la data dell'infortunio, il lavoro da lui svolto in precedenza, da dove provenivano i soldi per mantenersi, dove era andato a scuola come pure il suo indirizzo in Ticino, ove - credeva - si parlasse italiano. Ha indicato di parlare unicamente l'albanese e di aver frequentato le scuole sino alla 4a elementare. E' inoltre soltanto dopo aver guardato l'incisione iscritta nell'anello che è riuscita a ricordare il giorno del loro fidanzamento, ignorando per contro quella del loro secondo incontro e la data di nascita di RI

  1. Infine, ha ammesso di voler sposarsi in Svizzera per trovare un lavoro, avere una vita migliore e aiutare la propria famiglia (composta dai genitori, da un fratello e da una sorella).

B. a. Il 25 novembre 2014 la Sezione della popolazione ha respinto la domanda. Ha indicato che sulla base delle informazioni raccolte presso la nostra Rappresentanza in Kosovo e delle audizioni degli interessati, vi erano diversi indizi che portavano a ritenere che il matrimonio che RI 1 e S__________ intendevano contrarre fosse in realtà di natura fittizia. Ha inoltre rilevato che RI 1 non disponeva di mezzi finanziari sufficienti per mantenerla. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 30 cpv. 1 lett. b, 42 e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), 6 cpv. 2 e 31 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) nonché 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).

b. Il 18 giugno 2015, il Servizio circondariale dello stato civile di __________ ha comunicato a RI 1 di avere ricevuto, per il tramite dell'Ufficio federale dello stato civile, gli atti relativi alla domanda di esecuzione della procedura preparatoria al matrimonio e lo ha invitato a documentare entro il 18 agosto 2015 la prova della legalità della presenza di S__________ in Svizzera (autorizzazione di entrata), con l'avvertenza che scaduto infruttuoso tale termine sarebbe stata emessa una decisione di non entrata in materia della loro richiesta.

C. Con giudizio 2 settembre 2015, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rilasciare a S__________ l'autorizzazione richiesta per i motivi addotti dal Dipartimento e ha considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.

D. Contro la predetta pronunzia governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che S__________ sia autorizzata a entrare in Svizzera e venga posta al beneficio di un permesso di dimora in attesa di contrarre matrimonio.

L'insorgente contesta che le nozze che intende concludere con la propria compagna siano di comodo. A suo dire, il fatto che si tratti di un "matrimonio di gradimento" delle loro rispettive famiglie non avrebbe nulla a che vedere con la volontà degli interessati di sposarsi liberamente. Inoltre sostiene di essere finanziariamente autonomo, avendo ripreso a lavorare e disponendo di una garanzia per la pigione fornita da suo fratello e da suo padre. In ogni caso ritiene che il provvedimento impugnato sia lesivo del principio della proporzionalità. Chiede pure di concedere l'effetto sospensivo al gravame.

E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

F. Il 9 dicembre 2015, il giudice delegato di questo Tribunale ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, la replica introdotta dal ricorrente e l'ha estromessa dall'incarto.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  2. 2.1. Secondo l'art. 3 cpv. 2 LStr, lo straniero è ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell'unione familiare lo esigono.

2.1.1. La regolamentazione del soggiorno dei cittadini stranieri fino alla decisione relativa al permesso è disciplinata dall'art. 17 LStr. Tale disposizione prevede che lo straniero entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che in seguito richiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la decisione all'estero (cpv. 1). Se è manifesto che le condizioni d'ammissione saranno adempite, l'autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a rimanere in Svizzera durante la procedura (cpv. 2). Le condizioni d'ammissione di cui all'art. 17 cpv. 2 LStr sono manifestamente adempite, precisa l'art. 6 cpv. 1 OASA, quando i documenti presentati giustificano una pretesa legale o di diritto internazionale pubblico al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora, quando non sussistono motivi di revoca previsti all'art. 62 LStr e quando lo straniero in questione rispetta l'obbligo di collaborare ai sensi dell'art. 90 LStr.

2.1.2. Un permesso di dimora può essere rilasciato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lettera b LStr, in relazione con l'art. 31 OASA, per consentire alla persona straniera di preparare in Svizzera il suo matrimonio con un cittadino svizzero o con uno straniero titolare di un permesso di dimora o di domicilio (cfr. STF 2C_643/2012 del 18 settembre 2012 consid. 3.2). A tal fine occorre una conferma dell'Ufficio dello stato civile, secondo cui le pratiche in vista del matrimonio sono state avviate e lo stesso potrà essere celebrato in tempo utile (vedi Istruzione della Segreteria di Stato della migrazione SEM nel settore degli stranieri, n. 5.6.2.2.3, nella sua versione al 25.10.13, stato al 06.01.16). Occorre inoltre che siano adempiute tutte le condizioni per il ricongiungimento familiare (mezzi finanziari sufficienti, assenza d'indizi di matrimonio di compiacenza, nessun motivo di espulsione).

L'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr non conferisce tuttavia un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora. Poiché la norma in parola ha carattere potestativo, le autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono di un ampio potere discrezionale nell'applicazione di questa disposizione (cfr. art. 96 LStr).

2.1.3. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito all'art. 8 n. 1 CEDU permette comunque, a certe condizioni, di ottenere il diritto a un'autorizzazione di soggiorno, segnatamente in presenza di indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente con una persona avente il diritto di risiedere durevolmente in Svizzera (DTF 137 I 351 consid. 3.2; STF 2C_671/2015 del 21 agosto 2015, consid. 6.1). Secondo il Tribunale federale, nella misura in cui l'ufficiale dello stato civile non è in grado di celebrare il matrimonio di un fidanzato straniero che non ha dimostrato la legalità del suo soggiorno in Svizzera sulla base degli art. 98 cpv. 4 del Codice Civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) e 67 cpv. 3 dell'Ordinanza sullo stato civile del 28 aprile 2004 (OSC; RS 211.112.2), l'autorità di polizia degli stranieri rilascerà un'autorizzazione di soggiorno temporanea in attesa di contrarre matrimonio a condizione però che non vi siano indizi di abuso di diritto ed appaia chiaramente che l'interessato, una volta sposato, adempirà le condizioni di ammissione in Svizzera (applicazione per analogia dell'art. 17 cpv. 2 LStr). In tal modo viene garantito il diritto al matrimonio sancito dagli art. 12 CEDU e 14 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Se, per contro, lo straniero in questione non potrà essere ammesso a soggiornare in Svizzera neppure dopo la celebrazione delle nozze, l'autorità competente deve negargli il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno temporanea in vista del matrimonio: non avrebbe in effetti senso prolungargli il soggiorno nel nostro Paese a tale scopo, se in seguito non potrà in ogni caso risiedervi (DTF 137 I 351 consid. 3.7, confermato in 138 I 41).

2.2. Come accennato in narrativa, il 1° maggio 2014 S__________ ha chiesto alla Sezione della popolazione - per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Pristina - di essere autorizzata a entrare nel nostro Paese al fine di contrarre matrimonio con il cittadino elvetico RI 1.

Avendo avviato una procedura preparatoria al matrimonio (doc. B: scritto 18.06.15 Servizio circondariale dello stato civile di __________) con una persona avente il diritto di risiedere durevolmente in Svizzera, l'interessata può pertanto richiamarsi, in linea di principio, agli art. 8 e 12 CEDU (STF 2C_200/2016 del 20 aprile 2016, consid. 3). Se poi essa possa essere autorizzata a entrare nel nostro Paese e beneficiare di un permesso di dimora temporaneo in attesa di sposarsi, è una questione che dev'essere esaminata nel merito della presente vertenza.

  1. 3.1. Nell'ambito dell'esame di una domanda di entrata in Svizzera in vista del ricongiungimento familiare, il 25 ottobre 2013 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emanato delle istruzioni relative ai matrimoni di compiacenza (Istruzioni SEM, n. 6.14.2. pag. 258 segg., nella sua versione al 25.10.13, stato al 06.01.16).

Per lottare contro questo genere di abusi, occorre prestare particolare attenzione nel caso in cui i fidanzati si siano conosciuti poco tempo prima del matrimonio, non conoscano i rispettivi modi di vita (p. es. parentado, abitazione, hobby ecc.), non vi siano legami con la Svizzera, i richiedenti formulino affermazioni contraddittorie. Poiché l'esistenza di un matrimonio di compiacenza può essere dimostrata unicamente basandosi su pertinenti indizi, occorre che tutte le autorità coinvolte (Cantoni, Confederazione, Rappresentanze svizzere) collaborino strettamente, ciascuna entro la sua sfera di competenza, scambiandosi le informazioni raccolte nel rispetto della protezione dei dati.

Conformemente all'obbligo di comunicare sancito dall'art. 82 cpv. 3 OASA in relazione con l'art. 97 cpv. 3 LStr, le Rappresentanze all'estero sono quindi tenute a notificare alle autorità cantonali tutti i fatti che possano indicare l'esistenza di un matrimonio fittizio. In presenza di fatti di tale rilevanza, la Rappresentanza svizzera ne farà menzione al momento di trasmettere la domanda d'entrata all'autorità cantonale. Nel parere andranno in particolare riportate eventuali peculiarità del Paese in questione (usi e costumi o altre circostanze determinanti di cui la nostra rappresentanza è a conoscenza grazie alla sua presenza sul posto). L'autorità cantonale autorizzerà quindi il rilascio del visto unicamente se, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, gli indizi di esistenza di matrimonio fittizio notificati dalla nostra Rappresentanza all'estero sono insufficienti e ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti.

3.2. Secondo la giurisprudenza federale, sapere se le nozze siano state celebrate per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di indizi. È considerato tale il fatto che lo straniero non avrebbe alcuna possibilità di ottenere in altro modo un permesso di soggiorno nel nostro paese o che nei suoi confronti sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la breve durata della relazione prematrimoniale, la loro differenza di età nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale. Il fatto inoltre che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime non è decisivo per confutare l'esistenza di un matrimonio fittizio, tale comportamento potendo essere stato adottato all'unico scopo di trarre in inganno le autorità (DTF 128 II 145 consid. 2.1, 123 II 49 consid. 4, 122 II 295; STF 2C_125/2011 del 31 agosto 2011 consid. 3, 2C_855/2010 del 25 maggio 2011 consid. 3, 2C_811/2010 del 23 febbraio 2011 consid. 4.4., 2A.496/2002, del 28 febbraio 2003, consid. 3.1).

  1. 4.1. Tornando al caso in esame, la nostra Rappresentanza a Pristina ha comunicato alla Sezione della popolazione di avere rilevato diversi indizi secondo i quali la richiesta di S__________ di essere autorizzata a entrare nel nostro Paese al fine di contrarre matrimonio con RI 1 era volta ad eludere le prescrizioni di ammissione nel nostro Paese. Preso atto di tale segnalazione, l'autorità dipartimentale ha quindi provveduto a raccogliere ulteriori informazioni e a sentire i diretti interessati (il 27.08.14 RI 1 tramite la Polizia cantonale; il 14.11.14 S__________ presso l'Ambasciata di Svizzera a Pristina).

Sulla base di quanto è emerso dai relativi verbali sottoscritti dagli interessati, la Sezione della popolazione ha infine respinto la domanda, concludendo che il matrimonio che essi intendevano contrarre era di comodo, considerato pure che RI 1 non disponeva di mezzi finanziari sufficienti per poter mantenere S__________. Decisione, questa, tutelata dal Consiglio di Stato.

4.2. Dai fatti accertati dal Dipartimento, ben riassunti nel giudizio governativo e non contestati dinnanzi al Tribunale, è emerso quanto segue:

  • già in precedenza, nel 2012, S__________ aveva cercato invano di giungere in Svizzera, presentando poi nell'ottobre 2013 una domanda d'entrata in vista di contrarre matrimonio con un altro uomo, che ha ritirato nel febbraio 2014;

  • dopo neppure 3 mesi, l'1.05.14, essa ha inoltrato una nuova domanda d'entrata in Svizzera in attesa di sposarsi con RI 1;

  • vi sono delle discrepanze nei modi e nel periodo in cui gli interessati si sono conosciuti: RI 1 ha affermato di aver conosciuto S__________ alcuni anni orsono, avendo avuto il suo nome - dopo averla vista in Kosovo - dal di lei zio (che egli conosceva solo di vista) e contattandola tramite Facebook; S__________ ha dal canto suo affermato di averlo conosciuto circa 7 mesi prima, avendo RI 1 contattato sua cugina (residente in Germania) per cercare una moglie, e suo zio conoscendo la di lui famiglia l'ha proposta come possibile consorte facendoli incontrare;

  • sino al 14.11.14 essi si erano incontrati unicamente 3 volte, due delle quali in presenza delle rispettive famiglie, S__________ non essendo inoltre mai stata invitata in Svizzera;

  • secondo RI 1, essi si sono incontrati per la prima volta durante l'inverno precedente, trovandosi egli in Kosovo per una settimana, e al loro primo incontro erano presenti le loro famiglie; ritornatovi nel marzo 2014 per circa 6 giorni, si sono fidanzati ed egli le ha pure chiesto di sposarlo; essi si sono poi rivisti l'ultima volta nel luglio 2014, quando egli si è nuovamente recato in Kosovo per una settimana;

S__________ ha invece indicato di avere incontrato RI 1 nel marzo 2014, periodo in cui si è pure fidanzata, e di avere avuto in precedenza una relazione sentimentale con un altro uomo ritirando la domanda d'entrata in Svizzera nel febbraio 2014;

  • secondo S__________, la proposta di matrimonio è stata fatta dalle loro rispettive famiglie ed è avvenuta - giusta le affermazioni di RI 1 - dopo il loro secondo incontro (marzo 2014);

  • RI 1 ha asserito che nessuna festa è stata organizzata, allorché S__________ ha osservato di essersi sposata tradizionalmente con lui nel luglio 2014 e di aver festeggiato in un ristorante di __________ alla presenza di circa 40 invitati;

  • S__________ non è riuscita a dire né l'1.05.14 né il 14.11.14 la data del suo fidanzamento, dovendo guardare l'iscrizione nell'anello per saperlo, e neppure la data del loro secondo incontro nonostante che sino al novembre 2014 si fossero incontrati unicamente 2 o 3 volte;

  • RI 1 ha indicato di non aver mai alloggiato da S__________, mentre essa ha asserito che quando egli si trovava in Kosovo, risiedeva presso di lei;

  • RI 1 misconosce quanti fratelli ha S__________ e il suo percorso scolastico (non scuola elementare e media, ma solo sino alla 4a elementare), mentre ancora il 14.11.14 S__________ ignorava la data di nascita di RI 1, le scuole da lui frequentate, il fatto che egli aveva subìto un infortunio alla spalla (e non al braccio, come invece da lei indicato), quando egli si era infortunato, da dove riceveva i soldi per mantenersi, il lavoro da lui svolto prima di infortunarsi e, soprattutto, non è stata in grado di dire l'indirizzo ove egli viveva in Ticino, luogo in cui - credeva - si parlasse l'italiano;

  • entrambi hanno affermato di non aver alcun particolare interesse in comune;

  • nonostante la domanda d'entrata in Svizzera per vivere con RI 1, S__________ non ha mai cercato di imparare l'italiano, parlando unicamente l'albanese;

  • RI 1 non era a conoscenza del fatto che, pochi mesi prima dell'inoltro della richiesta, S__________ aveva depositato una domanda d'entrata in Svizzera per sposare un altro uomo;

  • S__________ ha dichiarato di volersi sposare in Svizzera per trovare un lavoro, avere una vita migliore e aiutare la propria famiglia.

4.3. Ora, da quanto precede, risulta in maniera chiara che RI 1 e S__________ hanno rilasciato delle dichiarazioni contraddittorie. Non conoscono aspetti essenziali della vita dell'uno e dell'altro, come la composizione delle rispettive famiglie e alcune importanti informazioni relative alla loro formazione scolastico-professionale. S__________ non è addirittura stata in grado di indicare il giorno del suo fidanzamento e, in un primo tempo, la data di nascita di RI 1. Oltre a ciò, bisogna anche tenere conto della maniera in cui essi si sono conosciuti come pure della breve durata della loro relazione, con S__________ che ha depositato la domanda d'entrata in Svizzera circa tre mesi dopo avere ritirato un'analoga richiesta per convolare a nozze con un altro uomo. Tutte queste circostanze costituiscono sicuramente dei seri indizi, convergenti secondo la giurisprudenza, atti a ritenere che gli interessati non abbiano la volontà di costituire un'autentica unione coniugale effettiva e realmente vissuta.

Dagli atti emergono pertanto svariati elementi che consentono di concludere con sufficiente certezza che la richiesta di S__________ di essere autorizzata a entrare nel nostro Paese al fine di contrarre matrimonio con il cittadino elvetico di origini kosovare RI 1 è stata formulata al solo ed esclusivo scopo di eludere le prescrizioni svizzere in materia di domicilio e di dimora sugli stranieri. Del resto, S__________ non nega di voler sposarsi e vivere in Svizzera per trovare un lavoro, avere una vita migliore e aiutare la propria famiglia.

4.4. Non si può pertanto rimproverare alle autorità inferiori di avere negato l'entrata in Svizzera e il rilascio di un permesso temporaneo a S__________ in attesa di contrarre matrimonio con RI 1 in quanto, una volta sposata, essa non potrebbe essere ammessa a soggiornare in Svizzera in virtù dell'art. 42 LStr. Secondo l'art. 51 cpv. 1 lett. a LStr, i diritti giusta l'art. 42 si estinguono infatti se sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno.

  1. Nel proprio giudizio il Consiglio di Stato ha anche ritenuto, in via abbondanziale, che il soggiorno di S__________ nel nostro Paese non potesse essere in ogni caso garantito in quanto, di fronte a un fabbisogno mensile netto di fr. 3'580.– per due persone, RI 1 non aveva documentato le proprie entrate finanziarie. Tenuto pure conto che dopo il 31 ottobre 2014 la SUVA aveva smesso di versargli le indennità di infortunio, di cui il ricorrente beneficiava fino a quel momento, e che nel giugno 2015 era stata respinta una sua domanda di rendita AI.

Dinnanzi al Tribunale, RI 1 afferma di avere trovato un impiego dal 1° maggio 2015 come aiuto venditore d'auto con uno stipendio netto di fr. 3'004.75 e che grazie all'aiuto di suo padre, che gli paga i fr. 910.– di pigione del suo appartamento e di cui fa garante anche il fratello, dispone di un'eccedenza di fr. 211.– mensili, di modo che potrebbe senz'altro mantenere S__________ (doc. C: contratto di lavoro 11.05.15 con la __________, __________; doc. D: modifica 11.12.14 contratto di locazione).

Ora, appare alquanto dubbio che i mezzi a disposizione di RI 1 siano sufficienti nel caso in cui S__________ fosse autorizzata a soggiornare in Svizzera, dal momento che già attualmente l'insorgente può far fronte alle proprie spese soltanto grazie all'aiuto temporaneo dei suoi famigliari che gli garantiscono il pagamento della pigione. Bisogna anche considerare che S__________ non conosce la lingua italiana, non ha alcuna qualifica professionale e nel suo Paese di origine non ha mai svolto un'attività lucrativa, di modo che essa dovrà dipendere totalmente da RI 1 prima di potersi procacciare un lavoro che permetta di contribuire a migliorare la loro situazione finanziaria.

Sia come sia, non è comunque necessario verificare se a causa delle loro ristrettezze economiche gli interessati, una volta spo-sati, potrebbero dipendere dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole come prevede l'art. 63 cpv. 1 lett. c LStr in relazione con gli art. 42 cpv. 1 e 51 cpv. 1 lett. b LStr, visto che il gravame va già respinto poiché la richiesta di autorizzazione di entrata è stata formulata allo scopo di eludere le prescrizioni svizzere in materia di domicilio e di dimora sugli stranieri.

  1. 6.1. Stante quanto precede il ricorso dev'essere respinto, dovendosi confermare la legalità, l'adeguatezza e la proporzionalità del diniego di autorizzazione di entrata e di rilascio di un permesso di dimora temporaneo in favore di S__________.

Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferire l'effetto sospensivo al gravame di viene priva di oggetto.

6.2. La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il vicecancelliere

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