1C_225/2009, 2A.735/2004, 2P.23/2004, 6A.121/2001, 6A.44/2006
Incarto n. 52.2015.426
Lugano 18 ottobre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Marco Lucchini, giudice presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso 23 settembre 2015 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 19 agosto 2015 (n. 3368) del Consiglio di Stato, che ha respinto le impugnative 7 maggio e 28 maggio 2015 presentate dall'insorgente avverso le risoluzioni 16 marzo e 12 maggio 2015 con cui la Sezione della circolazione gli ha fatto divieto di fare uso su territorio svizzero delle patenti di guida brasiliana (n. __________) e italiana (n. __________) di cui è titolare, per un periodo indeterminato e con effetto immediato;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, cittadino italiano qui ricorrente, a far tempo dal febbraio 2014 risiede nel Canton Ticino. Egli è titolare di due patenti di guida estere (brasiliana e italiana).
B. Il 19 gennaio 2015 RI 1 ha postulato la conversione della propria licenza di condurre brasiliana n. __________. Il 27 gennaio seguente l'ufficio amministrativo della Sezione della circolazione (Servizio conducenti), rilevando che la patente di guida estera in oggetto era stata conseguita in un Paese che non corrisponde a quello della sua nazionalità, si è rivolto all'interessato comunicandogli che la stessa avrebbe potuto essere considerata unicamente se ottenuta durante un soggiorno in tale paese di almeno 12 mesi consecutivi (cfr. lettera 27 gennaio 2015 del Servizio conducenti a RI 1). Ottenute telefonicamente le chieste delucidazioni in merito, il 3 febbraio 2015 il medesimo ufficio, nel frattempo venuto a conoscenza del fatto che RI 1 era titolare anche di una patente italiana, gli ha chiesto di indicare una data nel mese di marzo nella quale fissare la data della corsa di controllo informandolo tuttavia che, essendo cittadino italiano "se ci presenta una patente italiana rinnovata non c'è esame. Se invece consideriamo la patente brasiliana dobbiamo fissare la corsa di controllo. Se le autorità italiane le rinnovano la patente io posso ritornarle la sua documentazione senza fissare esami e lei appena la riceverà mi ritorna il formulario di richiesta e la patente italiana". RI 1 ha fatto sapere di non avere né tempo né motivo per richiedere il rinnovo della patente italiana, di cui in quel momento neppure disponeva, ritenuto che la stessa gli era stata rubata 5 anni prima in Spagna. Ha quindi preferito fissare la data della corsa di controllo, precisando di non voler cambiare il tipo di domanda inoltrata alla Sezione della circolazione (cfr. scambio e-mail del 3 febbraio 2015 tra __________ e RI 1, agli atti). Il 4 febbraio 2015 il Servizio conducenti ha quindi informato RI 1 che se non dovesse superare tale esame (non v'è possibilità di ripetizione) o non presentarsi all'appuntamento (vedi convocazione annessa) senza giustificati motivi, verrà emesso un divieto di fare uso della patente straniera in Svizzera che avrà effetto immediato […]. L'esame di guida è stato affrontato il 10 marzo 2015.
C. Preso atto dell'esito negativo della corsa di controllo, il 16 marzo 2015 la Sezione della circolazione ha fatto divieto a RI 1 di usare su territorio svizzero la patente di guida brasiliana n. __________ di cui è titolare, a tempo indeterminato e con effetto immediato. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 25 cpv. 2 lett. b e 3 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 29 cpv. 2 lett. a, 42, 44 cpv. 1, 45 cpv. 1 e 4 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
D. Con istanza 16 aprile 2015 RI 1 ha postulato l'ottenimento della licenza di condurre veicoli a motore svizzera esibendo, questa volta, la patente di guida italiana n. __________ che aveva nel frattempo rinnovato. Preso atto che già in precedenza l'interessato aveva inoltrato analoga richiesta producendo la sua patente di guida brasiliana e che l'istanza era stata respinta a seguito dell'esito negativo della corsa di controllo del 10 marzo 2015, l'autorità dipartimentale ha ritenuto che la successiva presentazione della patente italiana non avesse alcun influsso sull'esito dell'esame al quale RI 1 si era sottoposto, che peraltro non può essere ripetuto. Il 12 maggio 2015 la Sezione della circolazione ha quindi risolto di interdire (anche) l'uso della patente di guida italiana dell'interessato su territorio elvetico per un periodo indeterminato e con effetto immediato.
E. Con giudizio 19 agosto 2015 il Consiglio di Stato ha confermato entrambi i provvedimenti, respingendo le impugnative contro di essi presentate da RI 1. Ricordate le norme che disciplinano il controllo dell'idoneità a condurre ed evocate le risultanze dell'esame di guida affrontato il 10 marzo 2015, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che il ricorrente non fosse in grado di pilotare veicoli a motore con la necessaria affidabilità a causa delle mancanze riscontrate dall'esperto nei suoi confronti. L'insorgente, ha soggiunto il Governo, ha deciso consapevolmente di sottoporsi alla corsa di controllo per la conversione della sua patente di guida brasiliana, ben sapendo che avrebbe potuto ottenere la conversione di quella italiana senza sottoporsi ad alcuna prova. A giusta ragione la Sezione della circolazione ha quindi respinto anche la sua seconda istanza di conversione, atteso che egli non aveva comunque superato la corsa di controllo ordinata dall'autorità. Donde la legittimità delle querelate decisioni adottate dalla Sezione della circolazione, adeguate alle circostanze e giustificate dalla necessità di salvaguardare la sicurezza del traffico.
F. Contro la predetta decisione governativa, dichiarata immediatamente esecutiva, il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e domandando che le licenze di condurre estere di cui è titolare siano convertite in patenti svizzere.
Il ricorrente ha riproposto sostanzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, sottolineando di esser sempre stato un ottimo conducente e di essere stato a torto bocciato, per ragioni che non gli sono nemmeno note. Il rapporto d'esame non è infatti sufficientemente motivato e dallo stesso non emergono le ragioni per cui la corsa di controllo non è stata superata, né a quali episodi faccia riferimento l'esaminatore. Il divieto d'uso delle patenti di guida estere di cui è titolare, frutto di una prova censurabile sotto vari aspetti, va quindi annullato. Altre argomentazioni ricorsuali saranno riprese, ove occorresse, nei considerandi seguenti.
G. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute. La Sezione della circolazione ha rinunciato a presentare osservazioni.
H. Su richiesta di questo Tribunale, il 26 settembre 2016 la Sezione della circolazione ha prodotto l'istanza di conversione della licenza di condurre brasiliana e la successiva corrispondenza scambiata con l'ufficio amministrativo della Sezione della circolazione (Servizio conducenti). Copia di tali documenti, noti alle parti, è stata trasmessa al ricorrente per informarlo dell'avvenuta acquisizione agli atti dei medesimi.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1). La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 65 cpv.1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dai documenti citati in narrativa pervenuti dalla Sezione della circolazione (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. Gli art. 42 e segg. OAC regolano il riconoscimento delle licenze di condurre di conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero. In particolare, secondo l'art. 42 cpv. 3bis lett. a OAC i conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero, residenti in Svizzera da 12 mesi e che durante questo periodo non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all'estero, hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera. L'art. 44 cpv. 1, prima frase OAC precisa che al titolare di una licenza di condurre nazionale estera valevole è rilasciata la licenza di condurre svizzera della rispettiva categoria se, durante una corsa di controllo, dimostra di conoscere le norme della circolazione ed è in grado di condurre in modo sicuro veicoli delle categorie per le quali la licenza dovrebbe essere valevole. Tale misura consente all'autorità competente di accertare in maniera efficace, tramite l'intervento di esperti, l'idoneità pratica alla guida di determinati conducenti, segnatamente di quelli che provengono dall'estero (cfr. STF 2A.735/2004 del 1° aprile 2004 consid. 3.1; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berna 1995, vol. III, n. 2665). L'art. 150 cpv. 5 lett. e OAC prescrive che l'Ufficio federale delle strade (USTRA) può rinunciare alla corsa di controllo giusta l'art. 44 cpv. 1 OAC nei confronti di conducenti di Stati che, in materia di formazione ed esame, pongono esigenze analoghe a quelle che vigono in Svizzera. Sono in particolare esentati dall'obbligo di effettuare corse di controllo i titolari di licenze di condurre estere provenienti dall'Italia (cfr. allegato 2 alla circolare 1° ottobre 2013 dell'USTRA).
2.2. In occasione di una corsa di controllo il conducente deve provare di essere in grado, anche in una situazione difficile di traffico, di condurre secondo le norme della circolazione stradale, nonché in modo sicuro e adatto alle circostanze, un veicolo della categoria corrispondente alla licenza. Sotto questo aspetto, un siffatto esame assomiglia all'esame pratico di guida, ma il suo scopo - contrariamente a quest'ultimo - non è quello di stabilire con lo stesso grado di certezza esatto per il rilascio della patente che tutte le relative condizioni siano adempiute cumulativamente, ma unicamente di verificare, di primo acchito, se il conducente possiede le conoscenze, le capacità e l'abilità necessarie alla condotta sicura di un veicolo a motore, levando o confermando un dubbio al riguardo (cfr. STF 6A.44/2006 del 4 settembre 2006 consid. 2.3.2; 2A.735/2004 citata consid. 3.1; Schaffhauser, op. cit., n. 2665; André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière commenté, n. 2 ad art. 29 OAC). Essa può dunque essere più corta dell'esame pratico di guida e non comporta necessariamente tutte le prove esatte dalla legge (cfr. allegato 12 OAC, disciplinante i contenuti dell'esame pratico di guida). Le modalità di svolgimento di una corsa di controllo sono concretizzate nelle Direttive n. 19 dell'Associazione dei servizi della circolazione (ASA) del 26 novembre 2010. Queste ultime non costituiscono delle norme giuridiche e di conseguenza non vincolano i Tribunali. Esse permettono tuttavia di sviluppare una prassi amministrativa uniforme, stabilendo criteri comuni ed adeguati sull'esecuzione, l'estensione e la valutazione di un siffatto esame (cfr. SOG 2013 n. 27 consid. 4.2; GVP-SG 2011 n. 14, consid. 4). La corsa di controllo è considerata superata se l'interessato prova di conoscere le regole della circolazione e di essere in grado di condurre in modo sicuro un veicolo della categoria corrispondente alla licenza della quale chiede la conversione. La constatazione di uno dei criteri elencati alla cifra 72 delle citate direttive conduce, di regola, alla bocciatura della corsa di controllo (anticipo insufficiente, messa in pericolo concreta o astratta accresciuta in ragione di un'osservazione inadatta, osservazione inefficace nell'ambito di un cambio di direzione, velocità non adatta alle condizioni della strada, del traffico e della visibilità, gravi errori nell'utilizzo della strada, applicazione insufficiente delle regole di precedenza, gravi errori nell'utilizzo del veicolo, altre inosservanze di regole della circolazione analoghe che, secondo l'esperienza, possono condurre a degli incidenti). Per principio, la corsa di controllo non può essere ripetuta (art. 29 cpv. 3 OAC; cfr. STF 2A.735/2004 citata consid. 3.1, GPV-SG 2011 n. 14, consid. 5; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2 ad art. 29 OAC; Schaffauser, op. cit., n. 2666).
2.3. Affinché il destinatario di una decisione attestante l'esito negativo di un siffatto esame possa comprenderne la portata e, se del caso, impugnarlo, occorre che il provvedimento adottato dall'esperto sia debitamente motivato. Tale obbligo discende dal diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Giusta l'art. 12a OAC - riferito agli esami teorici e all'esame pratico di conducente, ma applicabile per analogia anche al risultato di una corsa di controllo (cfr. STF 6A.121/2001 consid. 2a) - il risultato dell'esame deve essere comunicato al candidato. Il non superamento dell'esame deve essere motivato, su richiesta, in forma scritta. Tuttavia, il diritto a una motivazione non è leso per il solo fatto che l'autorità esaminatrice si limita in un primo tempo a comunicare unicamente l'esito dell'esame. È sufficiente infatti che essa fornisca le chieste delucidazioni nella (successiva) procedura di ricorso e che all'interessato sia data la possibilità di prendere posizione in merito, nell'ambito di un ulteriore scambio di allegati (vedi SOG 2013 n. 27, consid. 4.3 e la STF 2P.23/2004 del 13 agosto 2004 consid. 2.2 ivi citata).
2.4. Nella valutazione dell'attitudine alla guida di un conducente, gli esperti ufficiali della circolazione fruiscono di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 69 LPAmm; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). Il controllo dell'apprezzamento da parte del Tribunale cantonale amministrativo non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che il perito non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatogli dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello del perito, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo 2010, n. 463; Borghi/Corti, op. cit., n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 407 e segg.). Il Tribunale cantonale amministrativo deve insomma limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti. Particolare riserbo s'impone anche perché la valutazione di un esame di guida o una corsa di controllo presuppone conoscenze tecniche particolari (cfr. STF 1C_225/2009 del 4 novembre 2009, consid. 1.1.1; GVP-SG 2011 citata, consid. 4; STA 52.2010.4 dell'11 febbraio 2010 consid. 2.3).
Quanto alla corsa di controllo vera e propria svoltasi il 10 marzo 2015, ciò che dagli atti - segnatamente dalla scheda d'esame riempita, datata e firmata di proprio pugno dall'esperto - emerge con assoluta chiarezza, è l'esito della corsa stessa (cfr. indicazione del numero 2 nella colonna "Esito esame", che corrisponde ad esame "non superato"; doc. C, pag. 1). Contrariamente a quanto afferma il Consiglio di Stato, il rapporto in questione non specifica tuttavia, nel dettaglio, quali mancanze sarebbero state riscontrate nei confronti dell'insorgente. Neppure lui lo spiega, limitandosi invero a riportare testualmente le parole chiave crociate dallo specialista sub Osservazione della circolazione (cfr. i punti 10, 11 e 13), Tattica di guida, procedure di circolazione (punti 45, 46 e 49) e Manovre (punto 93), non ravvedendosi del fatto che da termini quali "Ordine d'osservazione: scorretta, troppo rapida, irregolare" (punto 10), "Filtro visivo/fissaggio dello sguardo: partner, strada, cond. meteo, spostamento nel traffico" (punto 11), "Osservazione: davanti, dietro, sui lati, doppio controllo, retrovisori" (punto 13), "Rispetto della segnaletica e delle demarcazioni" (punto 45), "Cambio di direzione/aree a percorso rotatorio: dinamica, utilizzo degli spazi liberi" (punto 46), "Utilizzo della carreggiata: restare sulla propria traiettoria, svoltare" (punto 49), "Retromarcia: osservare, precedenza, velocità, lato della carreggiata errato"(punto 93), non è comunque possibile comprendere che cosa, durante il giro in auto, l'insorgente ha sbagliato ed in quale contesto (cfr. in tal senso la SOG 2013 n. 27, consid. 4.4).
Le tavole processuali non permettono insomma di capire da cosa dipenda concretamente l'esito negativo della prova affrontata dall'insorgente. Certamente, non può essergli imputato di aver tenuto un comportamento nel complesso gravemente insicuro e inadeguato durante lo svolgimento della corsa di controllo. Comportamento di cui il ricorrente non sembra neppure essere stato informato, quand'anche si consideri che il giorno stesso dell'esame egli ha sottoscritto una dichiarazione nella quale afferma di aver preso atto dell'esito negativo della prova di guida, da un lato, e del divieto di fare uso della patente di guida estera su territorio svizzero, dall'altro. Il fatto che tale documento sia stato firmato non consente ancora di ritenere che RI 1 sia stato debitamente messo al corrente degli errori commessi che hanno determinato il mancato superamento della verifica pratica esperita, a maggior ragione se si pon mente al fatto che gli stessi non sono neppure stati puntualmente riportati nel rapporto di esame sub "Osservazioni". L'unica annotazione manoscritta che si riscontra nell'apposito spazio predisposto a tale scopo è quella effettuata con riferimento al punto 45 (Rispetto della segnaletica e delle demarcazioni); l'esperto si è però limitato a trascrivere la parola "Divieto", senza specificare a quale episodio faccia riferimento. Per il resto, egli non ha fatto altro che apporre una crocetta su determinati termini (segnatamente quelli di cui ai punti 10, 45, 46, 49 e 93, già citati in precedenza), senza nulla aggiungere. Dal rapporto di cui al doc. C non è in definitiva possibile desumere quali critiche vengono concretamente mosse nei confronti di RI 1, né se egli ha commesso (e, in caso affermativo, quali) le negligenze specificatamente elencate alla cifra 72 delle direttive n. 19 ASA. A giusta ragione l'insorgente lamenta quindi una violazione del diritto di essere sentito ravvisata nella mancata motivazione del provvedimento adottato nei suoi confronti. A tale lesione non è stato posto rimedio davanti a questo Tribunale, atteso che neppure in sede di risposta la Sezione della circolazione ha fornito le necessarie delucidazioni in merito. Limitandosi ad annotare che la corsa di controllo non era stata superata in seguito a delle mancanze riscontrate nei confronti dell'interessato, non solo il Governo non ha sanato la violazione del diritto di essere udito operata dal Dipartimento, ma ha a sua volta disatteso questa garanzia.
Sulla scorta della considerazioni che precedono il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto, con il conseguente annullamento della decisione impugnata. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché, dopo aver interpellato la Sezione della circolazione e per il suo tramite l'esperto, renda un nuovo giudizio motivato. L'esito del ricorso inerente al divieto di fare uso della licenza italiana appare strettamente correlato a quello relativo alla patente brasiliana, nella misura in cui - stando al giudizio impugnato - il divieto è stato pronunciato proprio tenendo conto che il ricorrente non aveva superato la corsa di controllo. A dipendenza dell'esito del primo ricorso (7 maggio 2015), il Consiglio di Stato dovrà quindi pronunciarsi nuovamente anche sul secondo ricorso (28 maggio 2015).
Dato l'esito del gravame si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). All'insorgente, assistito da un avvocato iscritto nell'apposito registro, vanno riconosciute congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 19 agosto 2015 (n. 3368) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. l'incarto è rinviato al Consiglio di Stato affinché proceda così come indicato al consid. 4.
Non si preleva tassa di giudizio. A RI 1 va restituita la somma di fr. 1'500.- versata a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
Lo Stato verserà al ricorrente fr. 1'000.- di ripetibili, a valere per entrambe le sedi.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera