Incarto n. 52.2015.382
Lugano 4 febbraio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2015 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 17 giugno 2015 (n. 2538) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa del ricorrente contro la risoluzione del 13 gennaio 2011 con cui la Divisione dell'ambiente gli ha imposto di versare fr. 350.- a titolo di risarcimento per aver abbattuto l'11 settembre 2010 una femmina di camoscio allattante;
ritenuto, in fatto
A. L'11 settembre 2010 RI 1 ha abbattuto una femmina di camoscio adulta in territorio di __________. Presentatosi al posto di controllo il giorno successivo, il guardiacaccia ha dedotto che si trattasse di una femmina allattante, ciò che il ricorrente ha contestato, chiedendo una perizia. Il 22 settembre 2010 l'Istituto di anatomia veterinaria dell'Università di Zurigo ha esperito una perizia sulla mammella dell'animale, confermando che al momento dello sparo era allattante. A fronte di queste risultanze, con decisione del 13 gennaio 2011 la Divisione dell'ambiente (Divisione) ha mandato RI 1 esente da pena per l'abbattimento del capo vietato (ritenendo data una prima autodenuncia ai sensi dell'art. 42 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990; LCC; RL 922.100), addebitandogli tuttavia l'importo di fr. 350.- a titolo di risarcimento del danno faunistico da lui provocato (fr. 100.-) e delle spese di perizia (fr. 250.-), in applicazione dell'art. 45 LCC.
B. a. Avverso la predetta decisione, con ricorso del 31 gennaio 2011 il cacciatore si è aggravato davanti al Consiglio di Stato.
La procedura, rimasta sospesa, è stata riattivata d'ufficio il 10 dicembre 2013. Nel termine assegnatole per presentare la risposta, con decisione del 3 aprile 2014 la Divisione ha risolto di annullare la pronuncia impugnata, condannando poi nuovamente RI 1 al pagamento del suddetto importo di risarcimento (fr. 350.-). Nella nuova risoluzione l'autorità ha precisato che il cacciatore (sparando a una camoscia non accompagnata dal piccolo, cui era risultata la mammella non ancora asciutta) aveva perfezionato anche l'elemento soggettivo (negligenza lieve) della contravvenzione addebitatagli. Nonostante potesse andare esente da pena (per autodenuncia), ha ribadito, lo stesso era pertanto tenuto a rifondere il danno causato al patrimonio faunistico in applicazione dell'art. 45 LCC.
b. Preso atto di quest'ultima risoluzione, il 2 settembre 2014 il Consiglio di Stato ha stralciato il suddetto ricorso del 31 gennaio 2011 dai ruoli, ritenendolo privo d'oggetto.
C. Nel frattempo - conformemente ai rimedi indicati in calce alla stessa - RI 1 ha dedotto davanti al Governo anche la nuova risoluzione del 3 aprile 2014. Con giudizio del 17 giugno 2015, l'Esecutivo cantonale ha tuttavia respinto il gravame, confermando integralmente la decisione della Divisione.
D. RI 1 impugna ora la predetta risoluzione governativa davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata. Il ricorrente eccepisce la prescrizione dell'azione penale, la violazione del suo diritto di essere sentito, della LCC e del relativo regolamento, del principio di presunzione d'innocenza e l'arbitrio nella valutazione delle prove, con motivazioni che non occorre riprendere.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene la Divisione, respingendo le diverse argomentazioni dell'insorgente.
F. Con la replica e la duplica, il ricorrente e la Divisione si sono riconfermati nelle rispettive antitetiche posizioni.
Considerato, in diritto
Prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che determinano la ricevibilità del rimedio.
La presente procedura verte su una richiesta di risarcimento del danno causato al patrimonio faunistico basata sull'art. 45 LCC. L'art. 45 LCC fa parte delle norme penali contenute nella LCC al capitolo VIII (art. 41 segg. LCC), che sotto il titolo contravvenzioni (art. 41), autodenuncia (art. 42), competenza e procedura (art. 44) prevedono quanto segue.
Art. 41 "Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20'000.-. Il tentativo e la complicità sono punibili".
Art. 42 "Il cacciatore che ha abbattuto per lieve negligenza un capo di selvaggina del quale non è permessa la caccia, non viene punito se ha sollecitamente: a) autodenunciato l'abbattimento illecito ai locali agenti della polizia della caccia; b) consegnato il capo di selvaggina, compreso il trofeo; e se nel corso degli ultimi 5 anni non ha già beneficiato dell'impunità concessa dal presente articolo".
Art. 44 "1 I reati elencati all'art. 17 della legge federale sulla caccia sono perseguiti e giudicati dall'Autorità giudiziaria. 2 Gli altri reati di caccia previsti dalla legge federale sulla caccia e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal Dipartimento in applicazione alle norme della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni".
L'art. 45, riferito al risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico, stabilisce dal canto suo che:
"1 Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al risarcimento del danno. 2Per il risarcimento sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni. 3L'Autorità che decide sul reato di caccia fissa anche l'importo del risarcimento".
Dall'ultimo capoverso di questa norma risulta in modo chiaro che, competente a statuire sulle richieste di risarcimento ai sensi dell'art. 45 LCC è l'autorità che decide sul reato di caccia, ovvero - non trattandosi di delitti in base all'art. 17 LCP (art. 44 cpv. 1 LCC) - il Dipartimento, in applicazione della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010 (cfr. art. 44 cpv. 2 LCC, che in precedenza rinviava alla legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 [LPContr; cfr. BU 1995, 537 e 2004, 389] e, prima ancora, alla vecchia legge cantonale di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni del 29 maggio 1941-27 giugno 1960 [cfr. BU 1991, 238]). Dai materiali legislativi risulta che l'art. 45 cpv. 3 LCC è stato introdotto dalla Commissione della legislazione, la quale ha chiaramente inteso attribuire alle rispettive autorità che hanno giudicato il reato di caccia la competenza nel fissare l'importo del risarcimento (cfr. rapporto n. 3565R del 12 ottobre 1990 sul messaggio del 13 febbraio 1990 concernente la legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, commento all'art. 45). Ne discende che, quando la Divisione dell'ambiente (a cui il Consiglio di Stato ha subdelegato la competenza, cfr. regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994; RL 172.220) si pronuncia sulla contravvenzione, essa statuisce pure sul risarcimento previsto dall'art. 45 LCC (cfr. in tal senso anche sentenza della Pretura penale n. 30.2003.400 del 1° ottobre 2004 consid. 13). In caso di contestazione, la decisione è devoluta alla Pretura penale (cfr. art. 41 LOG; BU 2010, 246; in precedenza: art. 4 cpv. 1 LPContr 1994), secondo la procedura penale. Non quindi al Consiglio di Stato, né al Tribunale cantonale amministrativo, che già dal 1° gennaio 2003 non è più competente in materia di contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il giudizio di primo grado all'autorità amministrativa (cfr. BU 2002, 129, concernente la modifica all'art. 4 cpv. 1 LPContr 1994). Tale interpretazione è del resto avvalorata anche dall'art. 48 LCC, che, disciplinando le vie di ricorso contro le decisioni del Dipartimento, riserva espressamente la regolamentazione prevista al capitolo VIII. È inoltre confermata dalla prassi invalsa delle autorità penali in questa materia (cfr. ad esempio, sentenze della Pretura penale n. 91.2013.199 del 17 dicembre 2013, 30.2008.4 del 17 agosto 2009, 30.2003.400 citata; cfr. inoltre giudizio della Corte di appello e di revisione penale n. 17.2015.187 del 21 aprile 2016). Stante la chiara attribuzione di competenze prevista dalla legge, non vi è evidentemente ragione di procedere diversamente nel caso in cui il cacciatore va esente da sanzione per essersi autodenunciato ai sensi dell'art. 42 LCC. Anche in un simile caso, come stabilito dal Tribunale federale, il presupposto è infatti che sia stata commessa una contravvenzione dal profilo oggettivo e soggettivo. Solo in questa ipotesi, il cacciatore può essere condannato al risarcimento previsto dall'art. 45 cpv. 1 LCC (cfr. STF 2C_110/2011 del 14 luglio 2011 consid. 4.3 con rimandi ai materiali legislativi e all'art. 23 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986; LCP; RS 922.0).
In concreto alla base della procedura vi è la decisione del 3 aprile 2014 con cui la Divisione, dopo aver considerato che RI 1, l'11 settembre 2010, ha commesso una contravvenzione alla LCC e alle relative norme di applicazione ai sensi dell'art. 41 LCC (per aver abbattuto una camoscia allattante), pur mandandolo esente da pena (art. 42 LCC), lo ha condannato al pagamento di un risarcimento del danno faunistico ex art. 45 LCC. Ora, conformemente a quanto appena considerato, occorre concludere che - a dispetto dei rimedi di diritto indicati in calce alla decisione impugnata - il Tribunale cantonale amministrativo non è competente a statuire sul gravame presentato dall'insorgente. L'oggetto della lite esce dal quadro delle competenze conferitegli dalla legge. In tal senso occorre rettificare quanto deciso in passato (cfr. STA 52.2008.435 del 17 dicembre 2010 consid. 1, annullata dall'Alta Corte con la citata STF 2C_110/2011, che non si era però pronunciata su tale aspetto), in cui il Tribunale non aveva prestato la dovuta attenzione alla riserva di competenze prevista dal capitolo VIII, e meglio dagli art. 44 cpv. 2 e 45 cpv. 3 LCC. In applicazione dell'art. 6 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), gli atti vengono quindi trasmessi alla Pretura penale, per competenza.
Dato l'esito, non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, gli atti vengono trasmessi alla Pretura penale per competenza.
Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Al ricorrente va restituito l'importo di fr. 1'000.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera