Incarto n. 52.2015.371

Lugano 4 novembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 3 agosto 2015 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione 8 luglio 2015 (n. 3076) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 febbraio 2015 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di dodici mesi;

ritenuto, in fatto

A. RI 1, dirigente di banca, è nato il 15 agosto 1961 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel novembre del 1978. Il 29 luglio 2009 ha subito una revoca della patente di 3 mesi per aver circolato a velocità eccessiva nei pressi di __________ (+ 46 km/h sul limite di 120 in autostrada; infrazione grave). Dagli atti, segnatamente dall'iscrizione nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS), risulta che l'infrazione è stata commessa il 9 maggio 2009 e che il provvedimento è stato scontato dal 2 ottobre 2009 al 1° gennaio 2010.

B. a. Il 9 dicembre 2014, alle ore 23.59, RI 1 ha circolato alla guida del veicolo Audi targato __________ in territorio di __________ (A2 direzione nord) ad una velocità punibile di 156 km/h - accertata tramite regolare procedimento di misurazione - laddove vige un limite di 120 km/h.

b. A seguito di questi accadimenti, mediante decreto di accusa 23 marzo 2015 il competente Procuratore pubblico ticinese l'ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, condannandolo alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 18'000.-, corrispondente a 20 aliquote giornaliere da fr. 900.- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 3'000.-. Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, RI 1 ha rinunciato ad impugnare la predetta decisione, che è quindi regolarmente cresciuta in giudicato.

c. Avviata una procedura amministrativa e raccolte le sue osservazioni, il 23 febbraio 2015 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 12 mesi (dal 27 aprile 2015 al 26 aprile 2016), autorizzandolo comunque a condurre i veicoli delle categorie G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. Con giudizio 8 luglio 2015 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

L'autorità di ricorso di prime cure ha constatato in sostanza la sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, reato che unito alla precedente revoca scaduta il 1° gennaio 2010 impone ex lege (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr) l'adozione di un provvedimento analogo della durata minima di 12 mesi.

D. Contro il predetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della decisione impugnata e la riduzione a 3 mesi della sanzione irrogatagli, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Il ricorrente ha riproposto le argomentazioni invano sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato, negando che alla fattispecie possa essere applicato l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr. A suo parere, il termine di cinque anni che fa scattare la revoca di almeno 12 mesi in caso di reiterata infrazione grave compiuta in quel lasso di tempo decorre infatti dalla commissione del reato pregresso, rispettivamente dal giorno dell'emanazione della relativa decisione di revoca, non dalla scadenza della precedente misura inflitta. La norma, formulata in termini contradditori anche nell'ambito dell'art. 16c cpv. 2 LCStr, va interpretata a favore del reo, con la conseguenza che in concreto - essendo trascorsi più di cinque anni tra la risoluzione di revoca del 29 luglio 2009 e l'eccesso di velocità del 9 dicembre 2014 - non si potrebbe imporre all'insorgente un provvedimento di durata superiore ai 3 mesi.

E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

La Sezione della circolazione ha rinunciato a presentare osservazioni.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedi-mento impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  1. Posto che RI 1, a giusto titolo, non contesta i fatti né la loro qualifica giuridica, ai fini del presente giudizio occorre soltanto chiedersi se la durata della controversa revoca è conforme ai principi fissati agli art. 16 e 16c LCStr.

2.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

Il nuovo diritto entrato in vigore nel 2005 prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per una infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). I cinque anni di cui all'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr decorrono notoriamente dalla scadenza della revoca precedente, segnatamente dal giorno in cui il conducente torna in possesso della sua patente. Lo si desume con assoluta certezza dal tenore del vecchio art. 17 cpv. 1 lett. c e d LCStr e dalle conferme in tal senso provenienti in modo unanime dalla miglior dottrina (Cédric Mizel, Retrait administratif du permis de conduire: le nouveau concept de récidive et la pratique des "cascades", in RPS 2008 pag. 330 e note di coda n. 65 e 67) e dalla giurisprudenza federale (STF 1C_347/2007 del 22 ottobre 2007, consid. 2). Questo Tribunale ha peraltro già affrontato e risolto la questione nel senso appena esposto in una decisione regolarmente pubblicata che deve essere sfuggita al ricorrente (cfr. RtiD I-2013 n. 49).

2.2. Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto, un eccesso di velocità in autostrada di 31-34 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr. Indipendentemente dalle circostanze concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e rinvii).

Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 30 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 31-34 km/h in autostrada è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno 1 mese, sempre che non vi siano precedenti (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di + 35 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno 3 mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli (STA 52.2012.358 del 26 ottobre 2012 consid. 3.2).

2.3. Dagli atti risulta che nel 2009 RI 1 ha commesso un grave eccesso di velocità per il quale il 29 luglio 2009 gli è stata revocata la licenza di condurre durante 3 mesi in forza dell'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr. La misura è stata scontata dal 2 ottobre 2009 al 1° gennaio 2010.

Il 9 dicembre 2014 il ricorrente ha superato di ben 36 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 120 km/h vigente sull'A2 in territorio di __________. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr. Il fatto di essere incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni dalla scadenza di una pregressa misura amministrativa inflittagli per un reato di pari importanza fa sì che gli debbano essere applicate le norme relative alla durata minima della revoca in caso di reiterazione (sistema a cascata) introdotte nella LCStr a contare dal 1° gennaio 2005.

Se ne deve concludere che il provvedimento di revoca di 12 mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato (vedi art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di contingenze particolari, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3).

  1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda provvisionale formulata in testa al petitum, domanda peraltro inutile dato che il gravame esplica effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 71 LPAmm).

  1. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane integralmente a suo carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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