52.2015.356

Incarto n. 52.2015.356

Lugano 23 giugno 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso 27 luglio 2015 di

RI 2 patrocinati da: PA 1

contro

la decisione 24 giugno 2015 (n. 2687) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dai ricorrenti avverso la risoluzione 28 gennaio 2015 con cui il municipio di Castel San Pietro ha negato loro la licenza edilizia per l'ampliamento della costruzione esistente (part. __________);

ritenuto, in fatto

A. a. RI 1 e RI 2, qui ricorrenti, sono comproprietari di un fondo (part. __________), situato a Castel San Pietro, nella frazione di Gorla, a cavallo tra la zona del nucleo di villaggio (NV) e la zona residenziale R3. Sulla parte del terreno assegnata alla zona NV, vi è tra l'altro una tettoia (sub. K) adibita a letamaio, attualmente usata come deposito. Il manufatto, lungo ca. 6.60 m e largo 3.40 m, è parzialmente contiguo a un edificio censito quale pollaio (sub. B), ubicato sul fondo contermine verso ovest (part. __________), di proprietà di __________.

SCHEMA

N

PART. PART.

sub. B sub. K

PART. __________ PART. __________

L'edificio censito quale pollaio (sub. B), sul muro perimetrale est non contiguo alla tettoia, presenta un vano aperto su cui si tornerà più avanti.

b. Con decisione 28 maggio 2014, il municipio ha negato ai ricorrenti il permesso di ampliare la predetta tettoia, allungandola di un paio di metri verso nord. Adito su ricorso degli insorgenti, con risoluzione 12 novembre 2014, il Consiglio di Stato ha tutelato il diniego, ritenendo che il manufatto - da assimilare ad una costruzione principale siccome alto fino a 3.40 m - non potesse essere ampliato, poiché disattendeva la distanza minima (4 m) prescritta dall'art. 51 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) verso il fondo vicino (part. __________), che presenta un'apertura.

B. a. Con notifica 24 novembre 2014, i ricorrenti hanno nuovamente domandato al municipio la licenza edilizia per ampliare la loro tettoia. Il progetto divergeva dal precedente solo per l'altezza della parte aggiunta sul lato nord, contenuta in 3.00 m.

b. Dopo che gli insorgenti avevano sollecitato l'ufficio tecnico a bloccare la pubblicazione della notifica (per chiarire l'altezza della tettoia), con decisione 28 gennaio 2015 il municipio ha negato loro la postulata licenza, senza ulteriori formalità. L'autorità comunale ha ritenuto che la situazione di fatto e di diritto fosse identica a quella alla base del precedente rifiuto, da cui non sarebbe possibile scostarsi. Il progetto, ha aggiunto, non potrebbe pertanto essere autorizzato, siccome in contrasto con le distanze prescritte dall'art. 51 NAPR. La decisione, considerata meramente confermativa, è stata dichiarata non impugnabile.

C. Con giudizio 24 giugno 2015, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dai ricorrenti avverso il suddetto provvedimento, che ha confermato. Il Governo, considerato che il nuovo progetto divergeva dal precedente anche solo per l'altezza della controversa tettoia, ha anzitutto dichiarato ricevibile il ricorso, negando che il diniego del permesso costituisse un provvedimento meramente confermativo del precedente rifiuto. Ammesso essenzialmente il carattere accessorio della tettoia, per dimensione e funzione, l'Esecutivo cantonale ha comunque ritenuto che il manufatto non potesse essere autorizzato, poiché contrario alla distanza minima (4 m) prescritta sia dall'art. 51 NAPR, sia dall'art. 19 NAPR (relativo alle costruzioni accessorie), verso il fondo vicino (part. __________), il quale presenta un'apertura.

D. Contro il predetto giudicato governativo, RI 1 e RI 2 si aggravano dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione municipale e che venga loro rilasciato il postulato permesso di costruzione. Riepilogati i fatti e ribadito il carattere accessorio della tettoia, i ricorrenti contestano in sostanza che il "pollaio" (sub. B) sul fondo vicino - che sarebbe una costruzione accessoria, usata solo come deposito - presenti una vera e propria apertura, che richiami il rispetto delle relative distanze prescritte dalle NAPR. Il vano aperto nell'edificio sarebbe infatti riconducibile ad un semplice sfiatatoio, senza alcuna finalità di veduta.

E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Il municipio non ha presentato una risposta.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, istanti in licenza, direttamente e personalmente toccati dal provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE e art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non occorre assumere le prove (sopralluogo) sollecitate dalle parti. Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché, esperiti gli accertamenti mancanti, si pronunci nuovamente (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

  1. 2.1. Secondo l'art. 19 NAPR di Castel San Pietro, per costruzioni a carattere accessorio si intendono tutte quelle che non sono destinate ad abitazione o al lavoro, ma sono al servizio di una casa d'abitazione e non abbiano una funzione industriale, artigianale o commerciale. L'altezza misurata dal terreno sistemato non deve superare i ml 3.00 al colmo. La norma riprende in sostanza la nozione generalmente attribuita alle costruzioni accessorie (non destinata all'abitazione o al lavoro; rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla costruzione principale; cfr. RDAT I-2003 n. 24; II-1994 n. 51 e 52; 1986 n. 39; 1985 n. 61; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 11 LE n. 849 seg.). Dal profilo costruttivo, la disposizione sottopone inoltre - cumulativamente - queste opere a un limite dal profilo degli ingombri, segnatamente d'altezza (3.00 m), che deve essere misurata dal terreno sistemato.

2.2. Secondo l'art. 19 NAPR, le costruzioni accessorie possono sorgere a confine o a ml 1.50 (senza aperture). In ogni caso, soggiunge la norma, devono rispettare le seguenti distanze verso edifici principali sui fondi contigui:

  • a confine o a ml 3.00 da edifici esistenti senza aperture;

  • a ml 4.00 da edifici esistenti con aperture.

L'art. 19 NAPR, compreso nel capitolo dedicato alle norme edificatorie generali, si applica per principio a tutte le zone. Fa eccezione la zona del nucleo, nella quale valgono le distanze stabilite dall'art. 51 NAPR (cfr. infra, consid. 2.3).

2.3. Secondo l'art. 51 NAPR, le distanze da rispettare nella zona NV sono:

a) da un fondo aperto: in confine, se così già sono, o a ml 1.50;

b) verso un edificio senza apertura: in contiguità o a ml 3.00;

c) verso un edificio con aperture: ml 4.

Questa disposizione - che si riallaccia parzialmente all'ordinamento delle distanze per nuove fabbriche sancito dagli art. 120-124 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1) - è applicabile sia alle costruzioni principali, sia a quelle accessorie. Lo esigono la natura specialistica della norma in esame (che non distingue i due generi di costruzione) e l'assenza di una riserva a favore dell'art. 19 NAPR (cfr. nello stesso senso: STA 52.2000.12 del 18 luglio 2000 consid. 2.1).

2.4. L'art. 51 NAPR prevede delle distanze dal confine (da un fondo aperto, lett. a) e verso edifici (lett. b e c). In particolare, per quel che concerne le distanze verso edifici, la norma fa una differenziazione a dipendenza della presenza o meno di aperture nello stabile prospiciente. Verso edifici privi di aperture (lett. b), la norma si riallaccia alla distanza di 3.00 m fissata dall'art. 122 cpv. 2 LAC, introducendo - in alternativa - la possibilità di edificare in contiguità. Verso edifici con aperture (lett. c), l'art. 51 NAPR non ha invece recepito integralmente le distanze prescritte dall'art. 124 LAC (diventato inapplicabile in seguito all'entrata in vigore del PR, cfr. art. 51 LE): ha infatti omesso di riprendere la distinzione tra aperture a prospetto e a semplice luce, fissando un'unica distanza di 4 m. In assenza di una diversa specifica, nella nozione di apertura ai sensi dell'art. 51 lett. b e c NAPR (che ha comunque una portata autonoma rispetto alla LAC) rientrano pertanto sia le finestre a prospetto, sia quelle a semplice luce - ovvero i vani praticati nello spessore del muro esterno di un edificio per dare luce e aria all'interno e che permettono di vedere all'esterno (cfr. STF 1C_662/2013 del 19 dicembre 2013 consid. 3.3 e rimandi), laddove la distinzione tra le due categorie è data essenzialmente da una maggiore (più agevole) o minore possibilità di veduta (cfr. Vincenzo Jacomella/Marco Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 68 e 75; Scolari, op. cit., ad art. 125/128 LAC, n. 1453 seg.) - come pure le altre aperture ad esse equiparabili (cfr. STA 52.1999.63 del 30 marzo 1999 consid. 2; Scolari, op. cit., n. 1455). Non sono per contro da assimilare ad aperture semplici fori, pertugi, feritoie o sfiatatoi (cfr. Rep. 1994, pag. 314; Scolari, op. cit., n. 1457; Jacomella/Luc-chini, op. cit., pag. 79).

  1. 3.1. Nel caso concreto, la tettoia esistente che il progetto prevede di ampliare presenta
  • sul lato est - un'altezza fino a ca. 3.20-3.40 m dal terreno sistemato al punto superiore della falda. Lo si deduce dall'elaborazione del progetto di cui al plico doc. F (quota tettoia originale: 3.42 m), come pure dai piani annessi alla notifica (cfr. vista A-A). Contrariamente a quanto assunto dal Governo, la tettoia non è pertanto una costruzione accessoria ai sensi dell'art. 19 NAPR. Poco conta che la parte aggiunta sia contenuta nel limite di 3 m. Determinante è infatti l'altezza di un edificio in quanto tale, che deve essere misurata sulla verticale della facciata, dal filo superiore del cornicione di gronda (punto superiore) al terreno sistemato perpendicolarmente sottostante (punto inferiore; cfr. art. 40 cpv. 1 LE; RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1). La questione non è comunque rilevante ai fini del presente giudizio ritenuto che, anche se fosse assimilabile a una costruzione accessoria, alla tettoia tornerebbe in ogni caso applicabile l'ordinamento delle distanze prescritto dall'art. 51 NAPR per gli edifici in zona NV, che - come detto - non fa alcuna distinzione in funzione della loro natura (accessoria o principale; cfr. supra consid. 2.3).

3.2. Qui controversa è la questione di sapere se la tettoia non possa essere ampliata verso nord, in contiguità con l'edificio censito quale pollaio (sub. B), poiché quest'ultimo presenterebbe un'apertura che richiama la distanza di 4 m (art. 51 lett. c NAPR). Le precedenti istanze hanno ammesso tale eventualità, senza tuttavia procedere

  • stando agli atti - ad alcun accertamento. Invano si ricerca nell'incarto trasmesso dal municipio e dal Governo una fotografia che raffiguri lo stato dei luoghi. Tant'è che entrambe le istanze si sono limitate ad indicare genericamente che il fondo di cui al mappale n. __________ (...) presenta un'apertura. In questa sede i ricorrenti hanno prodotto una foto (doc. G) che, seppur non molto nitida, induce invero a confermare le deduzioni delle autorità inferiori. Dall'illustrazione appare in effetti che il manufatto a confine, sul fronte in cui la tettoia verrebbe ampliata, è costituito da un corpo coperto da un tetto ad una falda inclinata, al di sotto della quale si apre un vano apparentemente ben definito nel suo perimetro e che nella sua forma e struttura manifesta lo scopo di servire quale apertura a semplice luce, ovvero destinata a dare aerazione e luce all'interno, permettendo anche una veduta all'esterno, seppur meno comoda (usando cioè mezzi artificiali quali una scala). Non sembra dunque, di primo acchito, essere solo uno sfiatatoio destinato alla fuoriuscita di aria, gas o simili, come affermano gli insorgenti. Avvalorano questa ipotesi anche i piani annessi alla notifica, nella misura in cui raffigurano (seppur solo parzialmente) il manufatto con il vano a confine, definito "apertura" (cfr. sezione 2). Considerato che le precedenti istanze non si sono tuttavia puntualmente confrontate con questo aspetto sulla base della situazione effettiva, segnatamente con la natura oggettiva del vano aperto nel manufatto a confine - di cui si ignora per finire la destinazione - e che il municipio non ha neppure pubblicato la notifica (dandone avviso ai vicini, art. 12 cpv. 1 e 2 e art. 6 cpv. 3 LE), nelle circostanze concrete si giustifica annullare la decisione impugnata, unitamente a quella del municipio, retrocedendo gli atti all'autorità di prime cure affinché, raccolti gli elementi mancanti (cfr. anche art. 52 NAPR) e dato seguito alla procedura di pubblicazione, si pronunci nuovamente sulla notifica.
  1. 4.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata e di quella municipale. Gli atti sono rinviati al municipio affinché proceda così come indicato al considerando 3.2.

4.2. Dato l’esito del gravame, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). All’insorgente, assistito da un legale, vanno riconosciute congrue ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 24 giugno 2015 (n. 2687) del Consiglio di Stato e la risoluzione 28 gennaio 2015 del municipio di Castel San Pietro sono annullate;

1.2. gli atti sono rinviati al municipio affinché proceda così come indicato ai consid. 4.1 e 3.2.

  1. Non si preleva la tassa di giustizia. Ai ricorrenti va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Il comune verserà a RI 1 e RI 2 complessivi fr. 1'500.- a titolo di ripetibili, per entrambe le istanze di ricorso.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

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