Incarto n. 52.2015.22

Lugano 27 maggio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 19 gennaio 2015 di

RI 1, , indirizzo postale:,

contro

la decisione 17 dicembre 2014 (n. 5854) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 ottobre 2014 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 15 mesi;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è nato il 22 luglio 1963 ed ha conseguito la licenza di condurre nel novembre del 1981. Avvocato di professione, negli anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS):

9 novembre 2006 revoca di 3 mesi e 15 giorni a seguito di un'infrazione grave (circolazione in stato di ebrietà qualificata); la misura è giunta a scadenza il 1° gennaio 2007;

6 maggio 2010 revoca di 1 mese a seguito di un eccesso di velocità medio-grave;

3 dicembre 2010 ammonimento a seguito di un'infrazione lieve.

B. a. Il 25 agosto 2011, alle ore 11.26, RI 1 ha circolato alla guida del veicolo targato __________ in territorio di __________ (autostrada A1) ad una velocità punibile di 96 km/h - accertata tramite regolare procedimento di misurazione - laddove vigeva un limite di 60 km/h.

b. Venutane a conoscenza, il 27 ottobre 2011 la Sezione della circolazione del Canton Ticino ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo, invitandolo a determinarsi in relazione ad una probabile revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, l'autorità cantonale ha comunicato a RI 1 che dal profilo amministrativo il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter stabilire esattamente sue eventuali responsabilità.

c. A seguito di questa infrazione, mediante Strafbefehl 12 novembre 2012 il competente Procuratore pubblico del Canton __________ ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cifra 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), proponendo che venisse condannato alla pena pecuniaria di fr. 2'400.-, corrispondente a 12 aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna. Statuendo su opposizione in relazione ai medesimi fatti, il 19 luglio 2013 il Gerichtspräsident __________ ha confermato il capo d'imputazione contenuto nel decreto di accusa, riducendo tuttavia (e sospendendola condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni) la pena pecuniaria a fr. 2'000.- (pari a 10 aliquote giornaliere di fr. 200.- cadauna). La sentenza, priva di motivazione, non è stata ulteriormente contestata ed è quindi cresciuta in giudicato.

C. Preso atto delle menzionate conclusioni penali, la Sezione della circolazione ha riattivato il procedimento sospeso il 16 novembre 2011, dando modo all'interessato di esprimersi in merito. In seguito, il 23 ottobre 2014 gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 15 mesi (dal 29 dicembre 2014 al 28 marzo 2016), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. c LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

D. Con giudizio 17 dicembre 2014 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1. Ricordato di essere vincolata per giurisprudenza federale ai contenuti del giudizio di condanna penale emanato il 19 luglio 2013 dal Regionalgericht __________, regolarmente cresciuto in giudicato, l'autorità di ricorso di prime cure ha constatato la sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr. Donde l'inevitabile applicazione di una revoca della licenza di condurre di 15 mesi, adeguata alle circostanze e ossequiosa del principio della proporzionalità.

E. Contro la predetta decisione governativa il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di ridurre a tre mesi il periodo di revoca stabilito dalla Sezione della circolazione. L'insorgente eccepisce per cominciare che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata. Nel merito, ripropone essenzialmente le argomentazioni invano sottoposte all'autorità di ricorso di prime cure, ribadendo che nessuna circostanza eccezionale permetteva di supporre l'esistenza di una limitazione a 60km/h in autostrada e che il fatto di non aver scorto il cartello di riduzione della velocità costituisce una negligenza leggera. Annota in seguito che il Gerichtspräsident di __________, proprio in virtù del fatto che non vi era alcun cantiere nella direzione di marcia percorsa dall'insorgente e che su 1040 veicoli controllati 171 hanno violato il limite di velocità in questione, ha sì confermato l'infrazione alla LCStr, ma ha ridotto la pena a 10 aliquote giornaliere e, soprattutto, sospeso l'esecuzione della stessa per un periodo di 3 anni. In simili circostanze, l'autorità amministrativa - mancando una concreta messa in pericolo della sicurezza del traffico e considerato quindi il caso come di minore gravità - doveva scostarsi non solo dai contenuti del giudizio penale, ma anche dalla durata minima legale della revoca applicabile alla fattispecie.

F. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1). La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza che occorra procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente, in particolare al richiamo dal Gerichtspräsident di __________ delle note del dispositivo orale della sentenza 19 luglio 2013 (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Come si avrà modo di spiegare in appresso, il ricorrente avrebbe dovuto infatti pretendere una motivazione scritta della stessa (vedi consid. 3.2).

  2. 2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di impugnarla in piena coscienza di causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45). Altrimenti detto, l’autorità non è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per il verdetto (STA 52.2012.146 del 4 giugno 2012 consid. 2.1; DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2a ad art. 26).

2.2. Nell'evenienza concreta, anche se non ha affrontato tutte le censure sollevate dall'insorgente, la querelata decisione ha comunque toccato ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente influente per l'esito della controversia, tenendo in debita considerazione gli argomenti significativi esposti nel gravame. La motivazione esposta è inoltre sufficiente per comprendere le ragioni della reiezione dell'impugnativa e soprattutto del mancato esame di talune critiche addotte dall'insorgente, dovuto al fatto che in presenza di conclusioni penali vincolanti l'autorità amministrativa deve semplicemente prenderne atto e non è tenuta ad approfondire tematiche insuscettibili di influire sul provvedimento che è chiamata ad adottare (vedi consid. 3 che segue).

La motivazione succinta con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il gravame sottopostogli non integra affatto gli estremi di un diniego di giustizia censurabile con successo davanti a questo Tribunale. Tanto più che il soccombente ha impugnato la sentenza in modo congruo e completo con il ricorso all'esame, dimostrando di averne perfettamente compreso i motivi e di non aver subito alcuna menomazione dei suoi diritti di difesa.

  1. 3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa, 123 II 97 consid. 3c/aa; STF 1C_295/2014 del 23 giugno 2014 consid. 2.1, 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.1, 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009 consid. 2.3). L'autorità amministrativa può scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce ad un risultato diverso con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 129 II 312 consid. 2.4; STF 1C_366/2011 del 20 luglio 2012 consid. 2.1). In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova o argomenti difensivi, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_295/2014 del 23 giugno 2014 consid. 2.1, 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.1, 1C_67/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 3.1).

3.2. Nel caso di specie, presa visione del rapporto di polizia stilato a constatazione dei fatti occorsi il 25 agosto 2011, la Sezione della circolazione ha comunicato a RI 1 che il caso sarebbe stato esaminato, dal profilo amministrativo, al termine del procedimento penale pendente, in modo da poter esattamente stabilire sue eventuali responsabilità.

Il 18 giugno 2012 il competente Procuratore pubblico ha emanato un decreto di accusa che RI 1 ha impugnato tramite opposizione. Il Gerichtspräsident di __________, indetto un dibattimento, ha deciso per finire di infliggere all'accusato una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 200.- cadauna, per un totale di fr. 2'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e una multa aggiuntiva di fr. 400.-, riconoscendolo colpevole del reato di grave infrazione alle norme della circolazione previsto all'art. 90 cifra 2 LCStr. Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare tali fatti, né l'apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. A nulla giova asserire che il giudice penale avrebbe ritenuto la prognosi favorevole e, di conseguenza, sia oggettivamente che soggettivamente ridimensionato la gravità (della violazione alla LCStr, ndr), tanto da decretarne appunto la riduzione e la sospensione sulla scorta degli accertamenti nel frattempo esperiti (assenza di una Baustelle nella direzione di marcia percorsa dal ricorrente, violazione del limite di velocità da parte di 171 veicoli sui 1040 controllati), dato che RI 1 è stato (comunque) condannato in relazione ad un reato consumato che dal profilo soggettivo ed oggettivo non è stato considerato una semplice contravvenzione alla LCStr giusta l'art. 90 cifra 1, né (tanto meno) abbastanza lieve da condurre ad un'esenzione da qualsiasi pena giusta l'art. 100 cifra 1 cpv. 2 LCStr. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è pertanto vincolato alla condanna pronunciata il 19 luglio 2013. Se l'insorgente riteneva che la decisione fosse stata presa sulla scorta di presupposti fattuali inesatti o che il giudice penale avesse errato nell'addebitargli una colpa talmente seria da giustificare l'adozione della pena pecuniaria e della multa, avrebbe dovuto insistere nel far valere le proprie ragioni e pretendere una sentenza motivata contro la quale aggravarsi innanzi alle istanze superiori, onde ottenere un'assoluzione totale da far poi valere in sede amministrativa. In particolare, l'assenza di un cantiere nella tratta da lui percorsa quel giorno (cfr. comunicazione USTRA/PP del 20 marzo 2013), avrebbe dovuto coerentemente indurlo a perseverare per ottenere il riconoscimento della irregolarità della segnaletica esposta e, di conseguenza, l'impunità negatagli dalla prima istanza di giudizio. RI 1, nonostante la natura e l'ampiezza della sanzione irrogatagli per l'eccesso di velocità commesso, è invece rimasto passivo. Per ragioni sue di cui non può che rammaricarsi non ha ulteriormente ricorso, ma ha supinamente accettato la condanna per aver circolato a velocità parecchio eccessiva, violazione che notoriamente comporta anche l'adozione di pesanti provvedimenti amministrativi. Così stando le cose, la tesi dell'infondatezza e/o dell'errata collocazione della segnaletica risulta ininfluente, tanto più che per dottrina e costante giurisprudenza, i segnali e le demarcazioni, quand'anche non siano collocati in modo regolare, devono in ogni modo essere osservati - salvo casi manifestamente eccezionali che in concreto non ricorrono - nella misura in cui creano per gli altri utenti della strada un'apparenza giuridica che merita di essere protetta (cfr. DTF 128 IV 184 consid. 4, 113 IV 123 consid. 2b; STF 6P.24/2005 del 10 novembre 2005, consid. 5.3; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurigo 2011, n. 813). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica impedisce all'insorgente di rimettere in discussione gli estremi oggettivi dell'infrazione o la gravità della colpa ravvisata a suo carico nell'intento di eludere la misura amministrativa che si impone. Di sicuro RI 1 non può pretendere che l'autorità amministrativa legga come fa comodo a lui una sentenza di condanna definitiva priva di motivazione (RtiD I-2011 n. 41), tanto più che la Sezione della circolazione gli aveva chiaramente preannunciato di tenere in sospeso la propria decisione in attesa di un giudizio penale risolutivo ai fini dell'accertamento delle sue responsabilità (vedi lettera 16 novembre 2011 UGC/RI 1). Responsabilità, giova ribadirlo, che proprio in funzione della pena pecuniaria (ancorché ridotta e sospesa condizionalmente) e della multa aggiuntiva impostagli (ed alla quale non era stato condannato in prima istanza) non sono di poco conto come insiste ad affermare nel gravame, segnatamente facendo riferimento alla prognosi favorevole ritenuta dal giudice penale nei considerandi orali della sentenza. A nulla giova pertanto richiamare, anche in questa sede, le note del dispositivo orale della sentenza 19.7.2013. Per le ragioni suesposte, il ricorrente avrebbe dovuto pretendere una motivazione scritta della stessa.

  1. 4.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per una infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).

4.2. Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto, un eccesso di velocità in autostrada di 30-34 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr. Indipendentemente dalle circostanze concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb, 124 II 475 consid. 2a e rinvii).

Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 30 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 31-34 km/h in autostrada è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno 1 mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di + 35 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno 3 mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli (STA 52.2012.358 del 26 ottobre 2012 consid. 3.2; DTF 132 II 234 consid. 2).

4.3. Dagli atti risulta che in passato RI 1 è stato già oggetto di due revoche, in particolare nel 2006, allorquando è stato privato della patente per 3 mesi e 15 giorni a seguito di un'infrazione grave giusta l'art. 16c LCStr. La misura è stata scontata dal 17 settembre 2006 al 1° gennaio 2007. Il 25 agosto 2011 il ricorrente ha superato di ben 36 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 60 km/h consentita sulla A1 in territorio di __________. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della giurisprudenza vigente in materia (DTF 132 II 234 consid. 3, 124 II 259 consid. 2b/bb, 124 II 475 consid. 2a e rinvii) e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr. Le circostanze eccezionali (assenza di un cantiere) e favorevoli (condizioni stradali e meteorologiche buone, scarso traffico) in cui sarebbe stata realizzata l'infrazione non hanno alcuna rilevanza, data l'entità dell'eccesso compiuto. Il fatto di essere incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di cinque anni dalla scadenza di una pregressa misura amministrativa inflittagli per un reato di pari importanza fa sì che gli debbano essere applicate le norme relative alla durata minima della revoca in caso di reiterazione (sistema a cascata) introdotte nella LCStr a contare dal 1° gennaio 2005. Giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, il provvedimento di ammonimento dovrà essere in ogni modo di almeno 12 mesi.

Nella quantificazione puntuale della sanzione amministrativa che va irrogata all'insorgente, occorre tuttavia tener presente la serietà della trasgressione di cui si è reso protagonista. L'infrazione è stata inoltre commessa a distanza di meno di 5 anni dall'esecuzione della precedente sanzione impostagli in forza dell'art. 16c LCStr. Se ne deve concludere che tenuto conto della grave infrazione commessa da RI 1, del consistente grado di colpa che gli è imputabile, della sua reputazione quale conducente macchiata da tre iscrizioni nell'ADMAS, segnatamente della recidiva in cui è incorso giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, e del fatto che pur invocandola non ha comprovato né reso verosimile una necessità professionale di guidare veicoli a motore (su questo specifico tema cfr. DTF 123 II 572 consid. 2c), la revoca della licenza di condurre di quindici mesi disposta dalla Sezione della circolazione e tutelata dal Consiglio di Stato risulta senz'altro giustificata siccome conforme al diritto, rispettosa del principio della proporzionalità e aderente alla prassi invalsa nel nostro Paese. La controversa misura va dunque confermata appieno, fermo restando che essa potrà essere ridotta a dodici mesi qualora l'insorgente dovesse frequentare un corso di aggiornamento riconosciuto dall'autorità ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LCStr. Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di circostanze particolari (necessità di condurre, lungo tempo trascorso, condizioni stradali e meteorologiche favorevoli, scarso traffico al momento dell'infrazione), tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3). Contrariamente alla vecchia pratica del Tribunale federale, introdotta con la DTF 120 Ib 504 di cui si è prevalso a torto l'insorgente, attualmente la durata minima deve infatti sempre essere rispettata (cfr. messaggio 31 marzo 1999 concernente la modifica della legge federale sulla circolazione stradale, FF 1999 pag. 3861).

  1. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico.

  1. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  2. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La segretaria

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