Incarto n. 52.2014.441
Lugano 17 febbraio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente
segretario:
Mariano Morgani, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 dicembre 2014 di
RI 1 patrocinato da:PA 1
contro
la decisione 5 novembre 2014 (n. 5005) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 8 ottobre 2013 con cui il municipio di Sementina gli ha negato il rilascio della licenza edilizia per la posa a secco di elementi prefabbricati per la realizzazione di un impianto per la conduzione di cavalli al mapp. 500 di quel comune;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è proprietario del mapp. 500 di Giubiasco, situato in zona agricola/SAC. Il terreno confina verso ovest con le part. 473 e 930, pure di sua proprietà, e verso est/sud-est con il mapp. 677, di cui sono proprietari i figli __________ e __________ e sul quale trovano posto gli edifici della __________.
b. Dopo vicissitudini che non occorre evocare, l'11 giugno 2008 il municipio di Sementina ha negato ad RI 1 la licenza edilizia in sanatoria per la costruzione con elementi prefabbricati di una giostra coperta per cavalli sul mapp. 500.
La decisione è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato (cfr. ris. gov. n. 5409 del 21 ottobre 2008) e poi dal Tribunale cantonale amministrativo (cfr. STA 52.2008.414 del 15 gennaio 2009). In sostanza, questa Corte ha reputato che l'opera non potesse beneficiare di un permesso ordinario ai sensi dell'art. 22 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), non essendo conforme alla funzione agricola della zona di situazione, né di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 LPT, non soddisfacendo il requisito dell'ubicazione vincolata.
c. Il 7 luglio 2010, la Sezione dell'agricoltura ha riconosciuto l'attività svolta presso la suddetta scuderia, consistente nella tenuta e nell'allevamento di cavalli svizzeri mezzo sangue, quale azienda ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza sulla terminologia e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7 dicembre 1998 (OTerm; RS 910.91).
d. Il 17/18 ottobre 2011, RI 1 ha chiesto al municipio il permesso in sanatoria per la posa a secco di elementi prefabbricati per la realizzazione di un impianto di conduzione per cavalli sul mapp. 500. La relazione tecnica precisa che scopo della struttura in questione, del diametro esterno di circa 15.00 m ed alta circa 4.00 m, è quello di far muovere i cavalli senza destinare delle grandi superficie erbose (…) che verrebbero periodicamente rovinate dal calpestio degli zoccoli. L'impianto sarebbe inoltre indispensabile in quanto, essendo l'azienda gestita a livello familiare, permetterebbe di non dover ricorrere a del personale aggiuntivo.
e. Alla domanda, pubblicata dal 24 ottobre al 7 novembre 2011, si sono opposti CO 1, CO 2 e CO 3, rappresentati dal padre CO 4, proprietari di fondi vicini, i quali hanno contestato l'intervento dal profilo della conformità di zona, esprimendo altresì stupore per il fatto che, malgrado il precedente diniego del permesso, il municipio non ne avesse ancora ordinata la demolizione.
Mediante avviso cantonale 7 dicembre 2012 (n. 77459), i Servizi generali del Dipartimento del territorio si sono a loro volta opposti al rilascio del permesso per la controversa opera, sia perché ingiustificata dal profilo agricolo, vista l'inesistenza di un'azienda agricola ai sensi degli art. 16a LPT e 34 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1), sia perché non rispondente al requisito dell'ubicazione vincolata. Preso atto del vincolante avviso negativo cantonale, in data 8 ottobre 2013 il municipio ha pertanto negato la licenza richiesta.
B. Con giudizio 5 novembre 2014, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 avverso il provvedimento municipale, confermandolo.
Disattese le richieste di esperire ad un sopralluogo, rispettivamente di far luogo ad un esperimento di conciliazione, il Governo ha ritenuto che nel caso concreto i cavalli non costituiscono un fattore di produzione agricola e non contribuiscono altrimenti alla redditività dell'azienda. L'attività, consistente nel ricovero e nella cura di cavalli in pensione, sarebbe svolta per passione/svago, senza conseguire un concreto guadagno. L'impianto in discussione non sarebbe quindi conforme alla destinazione agricola del fondo su cui sorge e non potrebbe dunque essere approvato giusta l'art. 22 LPT. Non essendo adempiuto il requisito dell'ubicazione vincolata, il controverso manufatto non potrebbe nemmeno beneficiare di un'autorizzazione eccezionale in base all'art. 24 LPT. Non porterebbe ad altro risultato, ha concluso l'Esecutivo cantonale, la generica affermazione circa l'esistenza di impianti analoghi sul Piano di Magadino, ritenuto che non sarebbe suffragata da alcuna prova e che il ricorrente non potrebbe comunque appellarsi con successo a situazioni forse illegali o giustificate da motivi oggettivi.
C. Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il suo annullamento ed il rilascio della licenza edilizia.
Censurato il mancato esperimento di un sopralluogo, il ricorrente contesta che nel suo caso si possa parlare di un'attività/azienda a titolo ricreativo. La __________ sarebbe invece a tutti gli effetti un'azienda agricola ai sensi della legge federale sul diritto fondiario del 4 ottobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11), che dispone inoltre di una base foraggera prevalentemente propria. La decisione 7 luglio 2010 della Sezione dell'agricoltura lo comproverebbe. Rimetterla in discussione costituirebbe un abuso. Alla fattispecie tornerebbe quindi applicabile l'art. 34b OPT, che autorizza espressamente la costruzione di giostre. Anche se la tenuta di cavalli avvenisse per passatempo, prosegue l'insorgente, l'impianto sarebbe comunque autorizzabile giusta l'art. 24e LPT. Se del caso, pure le condizioni dell'art. 24 LPT sarebbero realizzate, poiché non avrebbe senso imporre l'ubicazione della giostra nella zona edificabile, che, a prescindere dai costi connessi, dista alcuni chilometri dalla scuderia. Da ultimo, con riferimento al preteso proliferare di impianti analoghi e persino di maneggi con annessi ristoranti e parcheggi sul Piano di Magadino, che sarebbe indicativo di una prassi di legalità, il ricorrente invoca l'uguaglianza nella legalità.
D. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono CO 1, CO 2 e CO 3, già opponenti, con argomenti dettagliati che verranno ripresi, in quanto necessario, nel prosieguo, e l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC), allegando la presa di posizione 20 gennaio 2015 della Sezione dell'agricoltura, che ribadisce e precisa il suo parere negativo.
Il municipio si rimette al giudizio del Tribunale, esigendo tuttavia che l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) sia invitato ad intervenire e a ripristinare la situazione legale presso le infrastrutture presenti sul Piano di Magadino risultanti dal rapporto "verifica scuderie" commissionato dall'esecutivo comunale nel 2006.
E. In replica, oltre a riconfermarsi nelle proprie conclusioni e domande di giudizio, il ricorrente contesta la legittimazione attiva dei ricorrenti, sia perché avrebbero rinunciato al loro ruolo di controparti davanti al Consiglio di Stato, sia perché la giostra in esame non procurerebbe loro alcun nocumento. Nel merito, rilevato che il piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino (NAPUC PPdM) ha escluso il mapp. 500 dalle superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), richiama l'art. 26 delle relative norme di attuazione (NAPUC PPdM), che consentirebbe di detenere cavalli persino a scopo ricreativo e sportivo.
In duplica, il municipio, l'UDC e gli opponenti si confermano nelle rispettive posizioni.
F. Con i successivi allegati le parti ribadiscono le loro tesi.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, già istante in licenza e direttamente toccato dal giudizio impugnato che conferma il diniego della licenza (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e l'oggetto della contestazione emergono con sufficiente chiarezza dalle carte processuali. Le questioni che si pongono sono essenzialmente di natura giuridica. Il sopralluogo sollecitato dall'insorgente non appare dunque idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Per le stesse ragioni va respinta anche la richiesta di far luogo ad un esperimento di conciliazione.
1.3. La domanda di estromettere gli allegati (risposta, duplica) degli opponenti, qui resistenti, va anch'essa disattesa.
Contrariamente quanto pretende l'insorgente, ai resistenti non poteva/può anzitutto essere disconosciuto un interesse legittimo ad opporsi all'intervento, se non altro sotto il profilo delle immissioni che il controverso impianto è suscettibile di ingenerare sul vicinato direttamente ed indirettamente, favorendo il consolidamento dell'attività esercitata sul mapp. 677. In quanto proprietari di fondi vicini (mapp. 475 e 476), essi sono in effetti toccati in misura maggior rispetto alla collettività. Da qui il diritto di prendere parte al procedimento.
Quanto alla circostanza che i resistenti, davanti alla precedente istanza, si sono rimessi al giudizio del Governo, è irrilevante, alla stessa stregua che se fossero rimasti silenti. Non sussiste infatti alcun obbligo di presentare una risposta. La rinuncia a prendere posizione sul ricorso 23 ottobre 2013, rispettivamente a formulare specifiche domande di giudizio, non significa dunque ch'essi abbiano rinunciato (per sempre) ad opporsi, né che abbiano voluto ritirare la loro opposizione. Tutt'al più, essi hanno rinunciato ad esercitare i loro diritti di parte davanti alla prima istanza (cfr. STF 1C_442/2007 del 21 aprile 2008 consid. 2.4.1 e 2.4.3, pubblicata in ZBl 111/2010 pag. 339 segg.). La loro qualità di parte (cfr. art. 3 cpv. 1 LPAmm) non è dunque venuta meno in quanto tale. Tantomeno la facoltà di esprimersi sul ricorso in questa sede.
Infine, non giustifica altra conclusione l'assenza di una procura a favore di CO 4, rilevata dal ricorrente soltanto in sede di osservazioni alla duplica, non essendovi fondato motivo di dubitare del suo potere di rappresentare i figli nella vertenza.
2.2. Durante la procedura ricorsuale davanti al Governo, con effetto al 1° maggio 2014, sono entrati in vigore gli art. 16a bis LPT e 34b OPT, nonché l'art. 24e LPT, tramite i quali il legislatore ha in sostanza voluto agevolare la tenuta di cavalli per lo sport ed il tempo libero nella zona agricola, ammettendola in misura più estesa rispetto a quanto sinora consentito dall'art. 16a LPT (cfr. STF 1C_144/2013 del 29 settembre 2014 consid. 3.1, pubblicata in ZBl 116/2015 pag. 210 segg.). In virtù del principio della lex mitior si giustifica dunque di esaminare la fattispecie alla luce di queste nuove normative, come ha peraltro fatto l'Esecutivo cantonale. Neppure il ricorrente pretende del resto il contrario.
La nuova norma, che termina indicando che il Consiglio federale disciplina i particolari (cpv. 4), si riallaccia all'ordinamento di base di cui all'art. 16a cpv. 1 LPT, giusta il quale sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti necessari ad una forma di produzione che, da un lato, sia dipendente dal suolo e, dall'altro, sia di natura agricola o imputabile al giardinaggio produttivo.
3.1.1. Dipendenti dal suolo sono ritenute le forme di coltivazione o allevamento in cui il suolo costituisce un fattore di produzione indispensabile. Per quanto concerne la tenuta di animali, essa è considerata dipendente dal suolo solo quando il foraggio necessario al loro nutrimento deriva in modo preponderante dalla produzione propria (STF 1C_144/2013 citata consid. 3.3; DTF 133 II 370 consid. 4.2; cfr. pure Alexander Ruch, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 2009, ad art. 16a n. 12; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 16a n. 16). In sintonia con questo principio, anche l'art. 16a bis cpv. 1 LPT prescrive che per la tenuta di cavalli l'azienda deve disporre di una base foraggera prevalentemente propria e di pascoli sufficienti.
Per base foraggera prevalentemente propria s'intende che il foraggio grezzo di produzione dell'azienda, nel quale va incluso il mangime a disposizione nei pascoli, deve coprire almeno il 70% del fabbisogno di foraggio. Nel caso di cavalli, concretamente ciò significa che l'azienda deve disporre, per ogni animale adulto, di almeno 0.245 ha di superficie propria per foraggio grezzo (cfr. Direttiva dell'UFST "Cavallo e pianificazione del territorio", versione aggiornata luglio 2015, pag. 7 n. 1.2.1 lett. b, con rinvio per analogia all'art. 36 cpv. 1 lett. b OPT; di seguito: Direttiva cavallo e pianificazione 2015). Cosa si debba intendere per pascoli sufficienti non è disciplinato nella LPT, né nell'OPT. Occorre dunque fare riferimento, per analogia, a quanto previsto dall'Allegato 6 n. 7.4 dell'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura del 23 ottobre 2013 (OPD; RS 910.13), secondo cui ogni cavallo deve avere a disposizione una superficie di 8 are (= 800 mq), ritenuto che, se sulla medesima superficie sono presenti contemporaneamente cinque o più animali, la superficie per animale può essere ridotta al massimo del 20% (cfr. Direttiva cavallo e pianificazione 2015, pag. 7 n. 1.2.1 lett. c).
3.1.2. Circa il (secondo) requisito - e cioè, in particolare, la sussistenza di una produzione di tipo agricolo - il nuovo disposto ha ampliato l'ordinamento di base.
Secondo quest'ultimo (cfr. art. 16a LPT in combinazione con art. 34 cpv. 1 OPT) è considerata agricola la produzione di derrate che si prestano alla consumazione (diretta) o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale, dalla tenuta di animali da reddito o dalla coltivazione (cura) di superfici vicine allo stato naturale. Nella tenuta di animali da reddito rientra anche la tenuta di cavalli a scopo di riproduzione/allevamento e di (utilizzo per il) lavoro. Secondo la giurisprudenza, vi rientrava inoltre la tenuta di alcuni cavalli a titolo ricreativo (hobby) per conto dello stesso agricoltore (cfr. STF 1A.90/1993 del 28 marzo 1994 consid. 3c, pubblicata in ZBl 96/1995 pag. 178) oppure in pensione (cioè per conto di terzi, dietro compenso), in quest'ultimo caso purché il foraggio prodotto nell'azienda fosse sufficiente (cfr. DTF 122 II 160 consid. 3c). Per contro, con l'eccezione di quanto previsto all'art. 24d cpv. 1bis LPT, in vigore dal 1° settembre 2007 e nel frattempo abrogato e sostituito dall'art. 24e LPT, non era/è reputata avere carattere agricolo la tenuta di cavalli in zona agricola, ma al di fuori di un'attività agricola vera e propria, per semplice passione/svago (hobby; cfr. art. 34 cpv. 5 OPT) o a scopi commerciali (aziende ippiche quali centri equestri, maneggi, scuole di equitazione, commercio di cavalli come attività principale; cfr. Direttiva cavallo e pianificazione 2015, pag. 15 seg., B e D).
Giusta il nuovo art. 16a bis LPT, la tenuta di cavalli da parte di agricoltori è ora parificata alla produzione agricola, a prescindere dallo scopo e dalla proprietà degli animali. Fondamentalmente, all'interno di un'azienda agricola la distinzione tra cavalli propri e di terzi (in pensione) non ha dunque più alcuna importanza (cfr. Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 24 aprile 2012, FF 2012 pag. 5875 segg., n. 3.1). Presupposto della conformità di zona è unicamente la presenza di un'azienda agricola esistente ai sensi della LDFR, di una base foraggera prevalentemente propria e di pascoli sufficienti per la tenuta dei cavalli (STF 1C_144/2013 citata consid. 3.4; Direttiva cavallo e pianificazione 2015, pag. 6 seg. n. 1.2.1).
3.2. Fondandosi sull'art. 16a bis cpv. 4 LPT, il Consiglio federale ha disciplinato i particolari, adottando il nuovo art. 34b OPT.
Secondo il cpv. 1 del disposto, per aziende agricole s'intendono le aziende ai sensi degli art. 5 e 7 LDFR. L'art. 7 cpv. 1 LDFR sancisce a sua volta che le aziende agricole sono un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione necessita di almeno un'unità standard di manodopera (USM). Conformemente all'art. 5 lett. a LDFR, i cantoni possono tuttavia sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole quelle aziende che non adempiono le condizioni fissate dall'art. 7 in merito alle USM; in tal caso, la loro dimensione minima non può essere inferiore a 0.6 USM.
Giusta l'art. 34b cpv. 2 OPT, nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni poste dagli art. 5 e 7 LDFR in merito alle USM, possono nondimeno essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, sempreché siano presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. La norma estende la conformità di zona della tenuta di cavalli a quelle piccole aziende che non raggiungono la soglia minima di USM per essere considerate un'azienda agricola ai sensi degli art. 5 e 7 LDFR. A differenza che presso queste ultime, non è tuttavia possibile costruire nuovi edifici ed impianti per la tenuta o l'utilizzazione di cavalli, ma vanno sfruttati quelli esistenti. Fanno eccezione gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali. Comune ai cpv. 1 (in combinazione con l'art. 16a bis cpv. 1 LPT) e 2 dell'art. 34b OPT è invece che l'azienda agricola deve già esistere e che devono essere presenti una base foraggera prevalentemente propria, ossia proveniente principalmente dall'azienda, e pascoli sufficienti per la tenuta dei cavalli. In tutti i casi, inoltre, non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi (cpv. 5) e devono essere adempiute le condizioni (generali) di cui all'art. 34 OPT (cpv. 6), tra cui, in particolare, va ricordata la necessità che l'esistenza dell'azienda sia prevedibile a lungo termine (art. 34 cpv. 4 lett. c OPT).
Gli art. 16a bis LPT e 34b OPT distinguono tra tenuta ed utilizzazione dei cavalli. La tenuta include il loro alloggio, foraggiamento, le uscite e la loro cura. Impianti necessari a questo scopo sono ad esempio le stalle, le aree di uscita con ogni tempo (parco, corte), i depositi di foraggio, di strame e di letame, i locali per la cura, gli impianti di foraggiamento esterno (rastrelliere), le pensiline all'interno dei pascoli ed i recinti (cfr. Direttiva cavallo e pianificazione 2015, pag. 8 n. 1.2.2 lett. a, pag. 13 n. 2.2.2.). L'art. 34b cpv. 3 OPT disciplina i requisiti che devono soddisfare le aree di uscita con ogni tempo. Per utilizzazione s'intende invece il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza nonché il movimento mediante la giostra meccanica [cfr. art. 2 cpv. 3 lett. o n. 1 ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1)]. Quali impianti destinati a questo scopo entrano in considerazione gli spiazzi con suolo compattato, le sellerie e gli spogliatoi. L'art. 34b cpv. 4 OPT menziona inoltre i maneggi (scoperti), i tondini e le giostre, disciplinandone le condizioni di autorizzazione.
3.3. Anche secondo il nuovo diritto non sono considerati conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo (art. 34b cpv. 6 in combinazione con art. 34 cpv. 5 LPT). L'art. 24e LPT, che sostanzialmente corrisponde all'abrogato art. 24d cpv. 1bis LPT, contempla tuttavia un'eccezione per la tenuta di animali per hobby fuori delle zone edificabili. La norma prevede infatti che negli edifici (agricoli) non abitati o nelle parti non abitate di tali edifici, conservati nella loro sostanza, sono autorizzati provvedimenti edilizi se servono per la tenuta di animali a scopo di hobby agli abitanti di un edificio situato nelle vicinanze e garantiscono una tenuta rispettosa degli animali (cfr. STF 1C_144/2013 citata consid. 3.5).
4.2. Il 17/18 ottobre 2011 l'insorgente ha presentato una nuova domanda. Con il giudizio impugnato il Governo ha nuovamente confermato il diniego del permesso pronunciato dal municipio. Secondo il Governo, i cavalli non costituiscono un fattore di produzione agricola e non contribuiscono altrimenti alla redditività dell'azienda. L'attività, consistente nel ricovero e nella cura di cavalli in pensione, sarebbe dunque svolta per passione/svago, senza conseguire un concreto guadagno. L'impianto in questione non sarebbe quindi conforme alla zona agricola.
Il ricorrente contesta di gestire un'attività/azienda a titolo ricreativo. La __________ sarebbe invece a tutti gli effetti un'azienda agricola ai sensi della LDFR, che dispone di una base foraggera prevalentemente propria. Ciò sarebbe comprovato dalla decisione 7 luglio 2010 della Sezione dell'agricoltura, che non potrebbe essere rimessa in discussione nell'ambito della procedura edilizia in esame senza incorrere in un abuso.
4.3. La controversa giostra è un'installazione nuova che serve all'utilizzazione dei cavalli (cfr. art. 34b cpv. 4 OPT). Può dunque essere autorizzata siccome conforme alla zona agricola soltanto se è posta al servizio di un'azienda agricola esistente ai sensi degli art. 5 e 7 LDFR, che dispone di una base foraggera prevalentemente propria e di pascoli sufficienti per la tenuta dei cavalli (art. 16a bis cpv. 1 LPT in combinazione con art. 34b cpv. 1 OPT). Nelle aziende agricole che non raggiungono la soglia minima di USM per essere considerate un'azienda agricola ai sensi degli art. 5 e 7 LDFR, non possono infatti essere autorizzati nuovi edifici o impianti per la tenuta o l'utilizzazione di cavalli, con la sola eccezione di impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali (art. 34b cpv. 2 OPT; cfr. pure Direttiva cavallo e pianificazione 2015, pag. 13 n. 2.2.2).
Come illustrato, è data un'azienda agricola ai sensi dell'art. 7 LDFR se la sua gestione necessita di almeno una USM. In conformità all'art. 5 lett. a LDFR, i cantoni possono ridurre fino a 0.6 USM la soglia minima necessaria per costituire un'azienda agricola. La soglia relativa alle USM deve essere rispettata sia prima che dopo la realizzazione del progetto. Per calcolare le USM vengono computati tutti i cavalli tenuti nell'azienda, indipendentemente dal fatto che appartengano all'azienda o a terzi (cfr. Direttiva cavallo e pianificazione 2015, pag. 7 n. 1.2.1 lett. a).
In concreto, nel ricorso il ricorrente dichiara di essere proprietario di 4 cavalli (due fattrici e due stalloni), di tenere in pensione ulteriori 9 cavalli e di disporre, quale base foraggera, di una superficie agricola utile (SAU) di 50'000 mq. In base a queste indicazioni, che si discostano parzialmente dai dati posti a fondamento della decisione 7 luglio 2010 con cui la Sezione dell'agricoltura ha riconosciuto l'attività svolta presso la __________ quale azienda agricola ai sensi dell'art. 6 OTerm, l'autorità dipartimentale ha ricalcolato in 0.43 USM l'unità standard di manodopera inerente la struttura dell'insorgente. Risultato, questo, da cui non v'è motivo di discostarsi, posto che lo stesso ricorrente si limita a contestarlo in modo del tutto generico (cfr. replica 4 marzo 2015, pag. 2 ad 1./2.). Contrariamente a quanto preteso, nella fattispecie non si è dunque in presenza di un'azienda agricola ai sensi della LDFR, ma tutt'al più di un'azienda agricola che non adempie le condizioni di cui alla LDFR (cfr. Direttiva cavallo e pianificazione 2015, pag. 12 seg. e 19). Ciò che esclude, come visto sopra, la possibilità di rilasciare la licenza edilizia in sanatoria richiesta. Nella misura in cui il giudizio impugnato ha negato il permesso, esso merita quindi di essere confermato.
4.4. Secondo il ricorrente, anche se la tenuta di cavalli avvenisse per passatempo, la giostra sarebbe comunque autorizzabile giusta l'art. 24e LPT. A torto.
La norma invocata non si attaglia affatto alla fattispecie in discussione. Si riferisce ad un'altra situazione. Disciplina infatti il caso della tenuta di animali a scopo di hobby in zona agricola da parte di abitanti della vicina zona edificabile.
Posto che l'art. 24e LPT corrisponde sostanzialmente all'abroga-to art. 24d cpv. 1bis LPT, non porta ad altra conclusione neppure il richiamo dell'art. 26 NAPUC PPdM (cfr. replica 4 marzo 2015, pag. 5), il cui cpv. 1 prevede che la tenuta di cavalli a scopo ricreativo e sportivo è ammessa giusta l'art. 24d cpv. 1bis LPT e nella misura in cui essa è compatibile con gli obiettivi del Parco del Piano di Magadino.
Nel caso di specie non entra in considerazione nemmeno un'autorizzazione eccezionale fondata sulla norma generale dell'art. 24 LPT, che può essere rilasciata se, cumulativamente, la destinazione di un edificio o di un impianto non conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e all'intervento non si oppongono interessi preponderanti (lett. b). In ambito agricolo, in effetti, il requisito dell'ubicazione vincolata coincide sostanzialmente con quello della conformità di zona (cfr. DTF 125 II 278 consid. 3a; 123 II 499 consid. 3b/cc; STF 1A.226/2003 del 27 maggio 2004 consid. 3.1). Dal momento che il controverso impianto non può essere approvato, siccome conforme alla zona agricola, in base alle norme specificatamente introdotte al fine di agevolare la tenuta di cavalli per lo sport ed il tempo libero all'interno della zona agricola (cfr. consid. 4.3. e 4.4.), lo stesso non soddisfa neppure il requisito dell'ubicazione vincolata.
Invano il ricorrente si richiama infine, con riferimento al preteso proliferare di impianti analoghi e persino di maneggi con annessi ristoranti e parcheggi sul Piano di Magadino, al principio della parità di trattamento.
Anche se i municipi avessero effettivamente autorizzato in passato, con l'avallo dell'autorità cantonale, talune strutture, ciò che non è affatto dimostrato, in concreto non sarebbero comunque dati i presupposti per invocare la parità di trattamento nell'illegalità, perché non sono ravvisabili gli estremi di una prassi lesiva del diritto che permetta di privilegiare il principio della parità di trattamento rispetto a quello della legalità. In effetti, la circostanza che la legge non sia stata eventualmente applicata o non lo sia stata correttamente in uno o più casi non conferisce di massima all'interessato che si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente da quanto prevede il diritto (cfr. al riguardo: DTF 139 II 49 consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6; 134 V 34 consid. 9). Dal profilo della parità di trattamento nell'illegalità, l'interesse pubblico all'applicazione del diritto oggettivo prevale di norma su quello privato del ricorrente. A maggior ragione laddove si tratta di interventi fuori della zona edificabile, ove occorre attribuire un peso accresciuto al principio della legalità (cfr. DTF 116 Ib 228 consid. 4; STF 1C.89/2009 dell'11 giugno 2009 in RtiD II-2009 n. 39 consid. 4.2). Ferme queste premesse, va disattesa siccome ininfluente la richiesta di esperire un sopralluogo presso impianti analoghi nei comuni di Sementina, Giubiasco e S. Antonino.
7.2. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al comune, in quanto non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm), né ai vicini resistenti, tutti rappresentati da RA 1, che pure agisce in causa propria (cfr. STA 52.2012.406 del 2 gennaio 2013; Hansjörg Seiler, in: Hansjörg Seiler/ Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 16 ad art. 68 e giurisprudenza ivi citata).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, di cui fr. 1'500.- già anticipati dal ricorrente, è posta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario