Incarto n. 52.2014.381

Lugano 27 febbraio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 21 ottobre 2014 di

RI 1, patrocinato da: PA 1,

contro

la decisione 17 settembre 2014 (n. 4237) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 19 maggio 2014 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di sei mesi;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è nato il 3 febbraio 1990 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel febbraio del 2008. Fumista di professione, negli anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:

25 maggio 2012 revoca di 3 mesi a seguito di un grave eccesso di velocità (giunta a scadenza il 19 gennaio 2013);

28 settembre 2012 ammonimento a seguito di un'infrazione lieve (circolazione in stato di ebrietà non qualificata).

B. a. L'8 maggio 2013, verso le ore 22.30, RI 1 ha circolato in territorio di __________ alla guida della vettura __________ targata __________ con quattro copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti. Interrogato dalla polizia il 27 maggio seguente, l'interessato - dopo essere stato reso edotto sul fatto che l'auto in questione al momento del controllo della pattuglia aveva il cofano motore ancora caldo ed i quattro pneumatici completamente lisci, perciò non conformi per circolare - ha affermato che a quanto so erano lisci ma ancora entro i limiti di legge. Confrontato con le fotografie degli pneumatici, il conducente si è così espresso: "Confermo che si tratta dell'auto da me guidata e prendo atto dello stato dei pneumatici firmando gli allegati".

b. A seguito di questi accadimenti, il 30 agosto 2013 la Sezione della circolazione ha proposto che RI 1 venisse condannato al pagamento di una multa di fr. 700.-. La sanzione penale è regolarmente cresciuta in giudicato in assenza di impugnazione.

c. Avviata una procedura amministrativa e raccolte le sue osservazioni, il 19 maggio 2014 la stessa autorità gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di sei mesi (dal 1° novembre 2014 al 30 aprile 2015), autorizzando comunque in tale periodo la guida di veicoli delle categorie speciali G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 16b cpv. 2 lett. b della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. Con giudizio 17 settembre 2014 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1. Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della risoluzione di multa emanata nei confronti dell'insorgente. Da cui l'assodata sussistenza di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr, che la Sezione della circolazione ha rettamente sanzionato con una revoca della patente di sei mesi a dipendenza del breve lasso di tempo trascorso dalla scadenza della precedente misura di revoca, della sua reputazione quale conducente di veicoli a motore e della mancanza di una necessità professionale di condurre.

D. Contro il predetto giudicato governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. In via subordinata ha chiesto il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché accerti la fattispecie in modo completo. Il ricorrente ha criticato anzitutto il Governo per non essersi sufficientemente confrontato con gli argomenti ricorsuali, violando così il proprio diritto di essere sentito. Nel merito, ha riproposto sostanzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, contestando nuovamente che i copertoni del veicolo __________ fossero sprovvisti dei sufficienti rilievi antiscivolanti. Dopo aver citato alcune sentenze del Tribunale federale, RI 1 ha ritenuto che l'autorità di ricorso di prime cure avrebbe dovuto apprezzare i fatti liberamente (in particolare stabilendo l'esatto profilo di ciascun pneumatico) e non poteva essere condizionata dal giudizio penale, fondato su un accertamento sommario e comunque contestato della fattispecie. L'insorgente ha annotato in seguito di aver pagato la multa irrogatagli dalla Sezione della circolazione

  • sanzione che riteneva peraltro essere di tipo amministrativo - per motivi di mera opportunità economica. A mente di RI 1, date le circostanze concrete, non vi sarebbe stata una qualsivoglia messa in pericolo della sicurezza stradale che permetta di configurare quanto successo alla stregua di un'infrazione medio grave. Il ricorrente ha sottolineato infine la sua necessità professionale di poter disporre della licenza di condurre, il suo lavoro dipendendo molto dalla capacità di spostarsi autonomamente.

E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1). La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  2. Il ricorrente si duole di una violazione del suo diritto di essere sentito, ravvisata nel fatto che il Consiglio di Stato ha reso una decisione carente nella motivazione, non essendosi sufficientemente confrontato con gli argomenti esposti nell'impugnativa. In particolare, non avrebbe affrontato il cuore della vicenda, se non del tutto marginalmente, segnatamente il fatto che il ricorrente avesse contestato sin da subito che le coperture fossero lisce, rispettivamente che non avessero più il profilo minimo legale. Questa censura va esaminata preliminarmente, poiché se dovesse risultare fondata la decisione impugnata andrebbe annullata già solo per la disattenzione della menzionata garanzia di natura formale, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 120 Ib 379 consid. 3b). O piuttosto, come sentenziato di recente dal Tribunale federale, andrebbe confermata dando semplicemente atto al ricorrente dell'avvenuta violazione del diritto invocato (STF 2C_880/2011 del 29 maggio 2012).

2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). La giurisprudenza ha evinto da quest'ultimo disposto - e in precedenza dall'art. 4 vCost. - il diritto dell'interessato ad esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti suscettibili di influenzare la decisione, di poter consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri argomenti (DTF 126 I 7 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, con rinvii; RDAT II-2003 n. 53 consid. 5.2, I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con rinvii). Il diritto di essere sentito, come detto, è di natura formale; la sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalla prova di un interesse da parte del ricorrente o dalle probabilità di esito favorevole nel merito del gravame. La giurisprudenza ammette tuttavia la possibilità, per l'autorità di ricorso, di sanare il vizio, permettendo al ricorrente di esercitare le facoltà sgorganti dal diritto di essere sentito di cui era stato privato dall'istanza inferiore. Questo è possibile tuttavia solo se l'autorità di ricorso dispone dello stesso potere cognitivo di quella inferiore; la giurisprudenza più recente sottolinea inoltre che la sanatoria deve rimanere l'eccezione e che non può essere ammessa nel caso di violazione particolarmente grave del diritto di essere sentito (DTF 126 I 68 consid. 2 con rinvii; inoltre Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a edizione, Zurigo 2006, n. 1709-1711).

2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 I 31 consid. 2c; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 26). La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione. Valgono quindi le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 Cost., che non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto ad una motivazione sufficiente non impone di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45). Dal punto di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta da diversi considerandi componenti la decisione, oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (cfr. STF 2C_880/2011 del 29 maggio 2012 consid. 4.2). Per contro, commette un diniego formale di giustizia ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. l'autorità che omette di pronunciarsi su censure di una certa pertinenza o di prendere in considerazione allegazioni e argomenti importanti per la decisione da prendere (STF 8C_770/2009 del 25 maggio 2010 consid. 5.3; DTF 133 III 235 consid. 5.2, 126 I 97 consid. 2b, 125 III 440 consid. 2a).

2.3. Nel caso concreto, va disattesa l'obiezione - invero molto generica - formulata da RI 1 con riferimento all'assenza di una motivazione adeguata nella decisione prolata dal Consiglio di Stato, il quale non si sarebbe sufficientemente confrontato con gli argomenti ricorsuali. Anche se non ha affrontato tutte le critiche addotte dall'insorgente, l'istanza inferiore ha comunque toccato ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente influente per l'esito della controversia, tenendo in debita considerazione gli argomenti significativi contenuti negli allegati di causa. Le motivazioni esposte sono senz'altro sufficienti per comprendere le ragioni che il 17 settembre 2014 hanno indotto il Consiglio di Stato a tutelare il provvedimento disposto dalla Sezione della circolazione. Le spiegazioni con le quali il Governo ha disatteso il gravame del 18 giugno 2014 non integrano affatto gli estremi di un diniego di giustizia censurabile con successo davanti a questo Tribunale. Tanto più che il soccombente ha impugnato la sentenza in modo congruo e completo davanti ad un'autorità superiore di ricorso dotata di pieno potere d'esame, dimostrando di averne perfettamente compreso le ragioni e di non aver subito alcuna offesa ai propri diritti di difesa.

  1. 3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa, 123 II 97 consid. 3c/aa; STF 1C_295/2014 del 23 giugno 2014 consid. 2.1, 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.1, 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009 consid. 2.3). L'autorità amministrativa può scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce ad un risultato diverso con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 129 II 312 consid. 2.4; STF 1C_366/2011 del 20 luglio 2012 consid. 2.1). Tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova o argomenti difensivi, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_295/2014 del 23 giugno 2014 consid. 2.1, 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.1, 1C_67/2010 del 5 ottobre 2010).

3.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi l'8 maggio 2013, la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 700.- per aver circolato con il veicolo __________ targato __________ avente 4 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti. La multa è stata irrogata dopo aver concesso al conducente la possibilità di esprimersi in merito. Tuttavia, si legge nel giudizio penale, nei termini assegnati non sono state presentate osservazioni. Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, e a dispetto di quella citata da RI 1, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla chiara quanto inequivocabile descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla condanna pronunciata il 30 agosto 2013. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata inflitta sulla base di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati in calce al decreto di accusa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata agendo in via d'opposizione. Tanto più che, messo di fronte al fatto che il veicolo guidato la sera dell'8 maggio 2013 aveva […] i quattro pneumatici completamente lisci, perciò non conformi per circolare (vedi interrogatorio di polizia), egli si era giustificato affermando di sapere che i copertoni erano lisci, ma di ritenere che fossero ancora entro i limiti di legge. La sua linea difensiva avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo ad insistere per chiarire tale circostanza onde tutelarsi al meglio. Nulla di tutto ciò. Ha addirittura omesso di presentare delle osservazioni nonostante gliene fosse stata data la possibilità (vedi risoluzione di multa), cosicché è sicuramente malvenuto a lamentarsi del fatto che la procedura penale era decisamente di carattere sommario e sottratto a qualsiasi più elementare diritto di essere sentito: la buona fede processuale gli avrebbe infatti imposto di richiedere la misurazione dell'esatto profilo di ciascun pneumatico nel termine assegnatogli dalla Sezione della circolazione per presentare osservazioni scritte prima dell'emanazione della decisione finale. RI 1, nonostante la gravità del reato imputatogli e l'evidente importanza della sanzione irrogatagli, è invece rimasto passivo. Per ragioni sue di cui non può che rammaricarsi, ha preferito accettare la multa per aver circolato con un veicolo avente tutte e quattro le gomme usurate, pur sapendo o dovendo presumere - viste le esperienze passate - che la condanna per aver infranto importanti norme della circolazione avrebbe comportato inevitabilmente anche l'adozione di provvedimenti amministrativi. A quest'ultimo riguardo, il ricorrente non poteva ragionevolmente supporre che la multa irrogatagli dalla Sezione della circolazione fosse una sanzione di carattere amministrativo, adducendo l'irriconoscibilità del carattere penale insito nella stessa ed il fatto che l'autorità cantonale, perlomeno nella percezione comune, svolge attività di carattere amministrativo e non invece penale. La duplice competenza in materia contravvenzionale e amministrativa che l'ordinamento legale ticinese conferisce all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione (vedi art. 4 regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999; RLALCStr; RL 7.4.2.1.1) è ormai fatto notorio. Inutile quindi che il ricorrente revochi in dubbio le prerogative decisionali nel settore contravvenzionale ed il carattere penale della risoluzione di multa a motivo dell'evidente carenza di elementi sufficienti, precisi e compiuti, che contraddistinguono la decisione penale. Basta leggerla attentamente per rendersi conto dell'incoerenza delle censure sollevate al riguardo dall'insorgente. La gravità dell'infrazione commessa e l'ammontare ragguardevole della sanzione penale applicata dall'Ufficio giuridico della circolazione dovevano indurlo a pensare che sarebbe stato perseguito anche in sede amministrativa in prospettiva di una revoca della licenza di condurre. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41).

3.3. Vincolato dall'accertamento dei fatti operato in sede penale sulla scorta del solo rapporto di polizia, questo Tribunale può nondimeno procedere ad una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2.2; STA 52.2011.202 del 1° luglio 2011, consid 2.3). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli eventi descritti nella risoluzione di multa emanata il 30 agosto 2013 adempiono certamente tutti gli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, del reato di infrazione alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cifra 1 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in: RDAF 2004 pag. 361 segg.).

  1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave colui che violando le norme della circolazione cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o medio grave negli ultimi due anni, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno quattro mesi (art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr).

4.1. Nel caso concreto, il ricorrente è stato sanzionato con una multa di fr. 700.- per aver circolato con gli pneumatici lisci (art. 29 e 93 cpv. 2 lett. a LCStr, 58 cpv. 4 seconda frase Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali del 19 giugno 1995; OETV, RS 741.41). Disposizioni che in sostanza impongono al conducente di verificare costantemente lo stato del veicolo e di metterlo in circolazione solo se in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni.

4.1.1. Dal profilo oggettivo, circolare con un veicolo sprovvisto dell'equipaggiamento adatto comporta un pericolo rilevante per gli altri utenti della strada. È privo di importanza il fatto che le condizioni meteorologiche fossero favorevoli, che le strade percorse fossero comunque a circolazione moderata e che il conducente non sia incorso in un incidente. Decisivo ai fini di una revoca basata sull'art. 16b LCStr è infatti il pericolo astratto creato alla sicurezza altrui e non i pregiudizi effettivamente cagionati. In altri termini, è sufficiente che il veicolo non presenti tutte le caratteristiche richieste dalle prescrizioni tecniche in materia (Jeanneret, op. cit., pag. 227; André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Lausanne 1996, n. 1.2 ad art. 29 LCR e n. 2.1 ad art. 93 LCR). In simili contingenze, è già escluso che ci si possa trovare in presenza di una infrazione lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr, caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza del traffico.

4.1.2. Dal profilo soggettivo, non v'è dubbio alcuno che per l'accaduto al ricorrente sia imputabile una colpa medio grave (a quest'ultimo proposito, cfr. Mizel, op. cit., pag. 377). Anche volendo benevolmente attribuirgli una colpa solo leggera, nulla muterebbe dal profilo della gravità complessiva dell'infrazione commessa, che con ogni certezza integra gli estremi del caso medio grave previsto all'art. 16b LCStr.

4.2. Poste queste premesse, resta da esaminare se la revoca è stata quantificata esattamente sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, in particolare delle circostanze del caso, della colpa e dei precedenti dell'interessato.

Quanto alla colpa, quella di RI 1 non può di certo essere qualificata come insignificante, dato che ha omesso di verificare il corretto equipaggiamento del veicolo che conduceva. Il fatto che l'autovettura non fosse di sua proprietà, bensì della società riconducibile al padre, non ne diminuisce la colpa. Quale conducente del mezzo era infatti tenuto a controllarne comunque le condizioni.

Per quanto attiene alla reputazione del ricorrente quale conducente, è necessario rilevare che essa è evidentemente compromessa dalla revoca di tre mesi inflittagli nel 2012 e giunta a scadenza il 19 gennaio 2013.

In tema di necessità professionale di condurre, occorre rilevare che nemmeno davanti a questo Tribunale il ricorrente ha sufficientemente comprovato un'esigenza di questo genere. Il fatto di non potersi spostare autonomamente fa parte degli inconvenienti, a volte gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale.

Ne segue che tenuto conto dell'infrazione medio grave commessa, della colpa che gli è imputabile per l'accaduto, della sua reputazione quale conducente, del brevissimo lasso di tempo trascorso dalla scadenza della precedente misura di revoca (neppure 4 mesi) e del fatto che non può invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, la revoca di sei mesi tutelata dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermata da questo Tribunale. Un provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa apparire agli occhi dell'insorgente, risulta in ogni modo conforme al diritto in vigore e rispettoso del principio della proporzionalità. La controversa misura va dunque confermata appieno, fermo restando che essa potrà essere ridotta a quattro mesi qualora l'insorgente dovesse frequentare un corso di aggiornamento riconosciuto dall'autorità ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LCStr.

  1. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, rimane integralmente a suo carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La segretaria

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