Incarto n. 52.2014.300

Lugano 5 febbraio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Matteo Cassina, Stefano Bernasconi

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 29 agosto 2014 di

RI 1 RI 2 RI 3 formanti il consorzio RI 1 patrocinato da:

contro

la decisione 20 agosto 2014 della CO 1, che ha deliberato al consorzio CO 2CO 3 la fornitura e la posa di una torre camini per la futura centrale teletermica a __________;

ritenuto, in fatto

A. Il 6 giugno 2014 la CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e la posa di una torre camini autoportante per la futura centrale teletermica di __________ (FU n. __________). Il bando di concorso stabiliva che la commessa sarebbe stata attribuita al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri principali, con le rispettive ponderazioni:

Economicità-prezzo 50%

Referenze per lavori analoghi 30%

Termini di fornitura 20%

e una riserva (pos. R219.310 disposizioni particolari CPN 102) di cui non occorre riferire. Il modulo d'offerta inserito nel capitolato prevedeva la seguente suddivisione del genere dei costi (SdC):

343.0

Torre camini (elemento tecnico di base)

343.1

Equipaggiamenti speciali per l'architettura

343.2

Equipaggiamenti speciali per l'impianto elettrico

343.3

Trasporti

343.4

Prestazioni tecniche

343.5

Opere a regia

La torre camini è una struttura autoportante, concepita quale torre multicondotte per l'evacuazione di gas di scarico, fumo e vapore. L'elemento tecnico di base della torre è costituito dalla struttura metallica autoportante, che ha un diametro di 3'100 mm e un'altezza di 27 m; al suo interno, sono previste 6 condotte e altre componenti tecniche (cfr. SdC 343.0, pos. R290). Esternamente, alla torre sarà applicato un rivestimento architettonico (cfr. infra). La pos. R290 (SdC 343.0) precisava alcuni dati tecnici, stabilendo in particolare che i calcoli statici, l'engineering e la progettazione di dettaglio esecutiva della torre camini sono di competenza del fornitore della stessa e dovranno rispondere alle norme SIA nonché alle direttive e regole dell'arte applicabili e vigenti al momento della fornitura della torre. Nel documento "Etude estimative de descentes de charge" (ALLEGATO 2) si indicano alcuni valori statici (sollecitazioni meccaniche) che dovranno essere verificati/validati dal fornitore per l'offerta/per la fornitura della torre. Tale documento, datato 24 gennaio 2014, è stato allestito dalla ditta CO 2, di __________ La disposizione successiva (pos. 291.010, SdC 343.0) faceva tra l'altro notare che il rivestimento architettonico esterno della torre sarebbe stato oggetto di un bando di concorso separato; non doveva essere considerato ai fini del dimensionamento dell'elemento tecnico di base, mentre il dovuto rinforzo meccanico di quest'ultimo per sopportare le sollecitazioni meccaniche supplementari date dal rivestimento architettonico sarà descritto alla SdC 343.1 quale costo supplementare.

Le ulteriori posizioni della SdC 343.0 precisavano poi le componenti dell'elemento tecnico di base da fornire, con i quantitativi e i relativi prezzi da compilare (struttura autoportante con fissaggi, ancoraggi, ecc: pos. 291.011; tecnica e singole condotte interne: pos. R291.020-R291.221).

B. Nel termine prestabilito sono pervenute alla committente le offerte di 4 concorrenti, tra cui quella del consorzio CO 2CO 2CO 3, capeggiato dalla ditta CO 2, di fr. 475'973.28, e del consorzio RI 1RI 2RI 3 qui ricorrente, guidato dalla RI 1 di __________ di fr. 809'642.50. Esperite le necessarie valutazioni in applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara ed emendati alcuni errori aritmetici, su proposta del proprio consulente esterno il 20 agosto 2014 la CO 1 ha deciso di deliberare la commessa al consorzio CO 2, giunto primo in graduatoria con 100 punti.

C. Avverso la predetta risoluzione il consorzio RI 1, secondo classificato con 33.33 punti, è insorto dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione della commessa a proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Dopo aver censurato la mancata messa a disposizione, da parte della committente, degli atti principali del concorso, l'insorgente ha addotto in sostanza che la ditta CO 2 non avrebbe potuto partecipare al concorso, avendo preparato la documentazione di gara. In particolare, con l'allestimento del citato studio ("Etude estimative de descentes de charge"), che ha stabilito i valori statici delle sollecitazione meccaniche sulla torre autoportante, definendone lo spessore e la massa, essa si sarebbe procurata un indebito vantaggio di conoscenze rispetto agli altri concorrenti. Tale offerta, in applicazione dell'art. 35 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), dovrebbe dunque essere esclusa.

D. a. All'accoglimento dell'impugnativa si è opposta la CO 1, rilevando in particolare che la partecipazione della CO 2 sarebbe stata molto marginale, poiché limitata alla fase della progettazione di massima, per una sola parte dell'opera messa a concorso (struttura autoportante) e un aspetto tecnico specifico, oltretutto indicativo. Lo studio allestito dalla CO 2 - messo a conoscenza di tutti concorrenti - non le avrebbe procurato conoscenze tali da avvantaggiarla. La CO 1 ha inoltre contestato la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, chiedendo semmai la prestazione di una garanzia.

b. Il consorzio aggiudicatario ha a sua volta richiesto la reiezione del ricorso, con analoghe motivazioni e contestando cautelativamente la conformità dell'offerta del consorzio RI 1, che non avrebbe prodotto una determinata certificazione.

c. L'ULSA si è rimesso al giudizio di questo Tribunale, annotando di non essere stato coinvolto nella procedura.

E. Con la replica, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni e domande di giudizio. In particolare, preso atto del carteggio completo prodotto dalla stazione appaltante, ha sollevato ulteriori censure (concernenti la rettifica e l'omissione di determinati prezzi, il contratto di consorziamento, le dichiarazioni comprovanti il pagamento degli oneri sociali e fiscali) che, a suo avviso, determinerebbero comunque l'esclusione dell'offerta del consorzio CO 2. Tesi, queste, che - in sede di duplica - sia la CO 1 sia il consorzio CO 2 hanno puntualmente contestato, riconfermandosi a loro volta nelle proprie posizioni. Con il suo allegato, la committenza ha inoltre chiesto, in via subordinata, che, in caso di accoglimento del ricorso, gli atti le vengano retrocessi, riservandosi il diritto di annullare il concorso per il consistente superamento (> 30%) dell'offerta del consorzioRI 1 rispetto ai costi da essa preventivati. Di questi memoriali, come pure dell'ulteriore scambio di allegati tra le parti si dirà, se del caso, in appresso.

Considerato, in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2011 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLCIAP; RL 7.1.4.1.4). In quanto partecipante al concorso, l'insorgente è senz'altro legittimato a contestare la decisione con cui l'CO 1 ha aggiudicato la commessa al consorzio BS [art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP, art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1)]. Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non occorre in particolare procedere all'audizione del progettista consulente della committente, sollecitata dal consorzio resistente: l'entità della collaborazione tra la stazione appaltante e la CO 2 emerge già in modo sufficientemente chiaro dagli atti (cfr. infra, consid. 3.2).

2.2.1. La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) - e in precedenza dall'art. 4 vCost. - il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'as-sunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (cfr. DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; RDAT II-2003 n. 53 consid. 5.2, I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con rinvii). A livello cantonale, la facoltà di consultare gli atti in particolare, è ancorata all'art. 32 LPAmm, secondo cui chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti e di farsene inoltre rilasciare copia se ciò non comporta per l'autorità un aggravio eccessivo (cpv. 1). Restano riservate determinate eccezioni, che qui non occorre illustrare (cfr. art. 33 LPAmm; cfr. inoltre art. 5 lett. g legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001; LCPubb; RL 7.1.4.1 e art. 11 lett. g CIAP per i procedimenti di aggiudicazione di commesse pubbliche, STA 52.2012.4 del 7 maggio 2012, consid. 3).

2.2. Nel caso concreto, dai documenti agli atti, in particolare dalla corrispondenza (doc. G) prodotta dal ricorrente, non risulta che la stazione appaltante gli abbia negato l'accesso ai documenti di gara. Da respingere è dunque la doglianza dell'insorgente, il quale ha comunque potuto consultare in questa sede il carteggio completo prodotto dal committente con la risposta, sollevando tutte le censure che voleva mediante una circostanziata replica, nonché una triplica. È stato così posto rimedio ad ogni eventuale violazione del diritto di essere sentito commessa dalla stazione appaltante (cfr. STA 52.2009.376 del 15 dicembre 2009, consid. 2; cfr. anche RDAT II-2002 n. 43, consid. 2).

  1. 3.1. Secondo l'art. 35 RLCPubb/CIAP, le persone e le imprese che hanno partecipato alla preparazione della documentazione e della procedura di aggiudicazione in maniera tale da poter influenzare l'aggiudicazione a loro favore, non possono prendere parte alla procedura.

Secondo il Tribunale federale il cosiddetto impedimento per prevenzione (o "preimplicazione"; Vorbefassung; préimplication) è dato quando un concorrente ha partecipato alla preparazione del procedimento di concorso, sia elaborando le basi del progetto, sia allestendo la documentazione di gara, sia fornendo consulenza al committente sulle specifiche tecniche dell'oggetto della commessa (cfr. STF 2P.164/2004 del 25 gennaio 2005, in: ZBl 2005, 473 consid. 3.1. con rimandi). La preimplicazione è infatti atta a disattendere il principio della parità di trattamento tra concorrenti. Il concorrente che versa in tale situazione può essere tentato in effetti di indirizzare il committente a privilegiare la sua offerta o può sfruttare a suo vantaggio in sede di allestimento dell'offerta le conoscenze acquisite nell'ambito della preparazione del concorso (Wissensvorsprung; cfr. STF 2P.164/2004 citata, consid. 3.1.; cfr. anche Peter Galli/ André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 1043 segg., n. 1067; Christoph Jäger, Direkte und indirekte Vorbefassung im Vergabeverfahren – Tatbestandsvoraussetzungen und -varianten des submissionsrechtlichen Ausschlussgrundes, in: BR 2011, pag. 4 segg., pag. 7 segg.). L'impedimento per prevenzione comporta in genere l'esclusione dell'offerta. Una partecipazione alla gara d'appalto può tuttavia essere ammessa se il vantaggio di conoscenze è esiguo o se la collaborazione del concorrente prevenuto all'allestimento della documentazione di gara è soltanto marginale (cfr. STF 2P.164/2004 citata, consid. 3.3.; RtiD I-2014 n. 11, consid. 3.1; I-2009 n. 28, consid. 2.1 con rinvii; STA 52.2008.124-125 del 16 giugno 2008 consid. 3.1.). È inoltre ammissibile quando la prestazione messa a concorso può essere fornita soltanto da pochi offerenti o quando la collaborazione rispettivamente il vantaggio di conoscenze sono comunicati ai rimanenti offerenti secondo il principio della trasparenza (STF 2P.164/2004 citata, consid. 3.3. con rimandi). La conseguenza dell'esclusione per preimplicazione dipende sempre dalle circostanze del singolo caso. Nella valutazione occorre procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, tenendo conto non solo del principio della parità di trattamento tra offerenti, ma anche dell'impiego parsimonioso ed efficiente delle risorse pubbliche (cfr. Galli/Moser/ Lang/Steiner, op. cit., n. 1068; Jäger, op. cit., pag. 14).

3.2. Nel caso concreto, controversa è la questione a sapere se la preparazione da parte della ditta CO 2 del documento "Etude estimative de descentes de charge" del 24 gennaio 2014 - annesso al capitolato (quale allegato 2) - doveva comportare un'esclusione dell'offerta del consorzio di cui la stessa è capofila, così come afferma il ricorrente.

Anzitutto va rilevato che il coinvolgimento della citata ditta, antecedente all'apertura del concorso, concerne solo una stima delle azioni esterne (sollecitazioni meccaniche, in particolare del vento) cui sarà sottoposta la torre, per calcolare indicativamente lo spessore della struttura portante, oltre alla sua massa (con rivestimento esterno; cfr. citato allegato 2, pag. 3). Tale studio riguarda dunque solo un aspetto tecnico dell'opera messa a concorso. Nel suo complesso, la torre viene descritta in modo assai generale [1 Cheminée Æ 3'100 mm ht 27 mètres avec habillage architectural externe (16 lames en Inox)]. Lo studio non contiene informazioni dettagliate sulla struttura autoportante (con ancoraggi, fissaggi, aperture, ecc.), come pure sulla tecnica interna e sui camini interni (condotta gas di scarico per caldaia a olio, ecc.) o sul rivestimento - considerati in pratica solo per il loro peso totale (cfr. citato allegato 2, pag. 2). In tal senso, i valori dedotti dallo studio - come risulta chiaramente dal testo della pos. R290 - hanno mero carattere indicativo ("si indicano alcuni valori statici"), tant'è che dovranno essere verificati/validati dal fornitore per l'offerta/per la fornitura della torre. Ferme queste premesse, non è anzitutto dato di vedere in che modo con il controverso studio - assimilabile ad un progetto di massima o uno studio di fattibilità, concepito anche come ausilio informativo per i concorrenti (cfr. duplica CO 1, pag. 6) - la CO 2 possa aver manipolato l'oggetto della delibera in suo favore. Neppure il ricorrente, che lamenta più che altro un'asimmetria di informazione, lo spiega. Non è inoltre possibile ritenere che i dati generali a conoscenza della CO 2 (alla base dello studio) possano averle procurato un significativo vantaggio di conoscenze dell'opera messa a concorso, sfruttabile ai fini dell'allestimento dell'offerta. Ciò che peraltro spetta in primo luogo al concorrente che vuole dedurre un vantaggio da un'eventuale preimplicazione di un altro offerente dimostrare (cfr. STF 2P.164/2004, consid. 5.7.3). Non vi è infatti motivo di dubitare che la ditta capofila del consorzio CO 2, grazie allo studio precedentemente allestito, fosse già a conoscenza di tutte le caratteristiche e dei quantitativi delle singole componenti dell'elemento tecnico di base da fornire, da considerare ai fini dei prezzi: in particolare, della struttura autoportante (pos. R291.011) - che determina solo il 30% ca. (e non oltre il 50%) del valore della commessa (calcolo medio risultante dalle offerte dei consorzi CO 2 e RI 1) - e delle condotte e strutture interne (cfr. pos. R291.020-221). Tanto meno per ritenere che disponesse di informazioni relative ai supplementi per gli equipaggiamenti speciali per l'architettura (SdC 343.1) o alle altre posizioni del modulo d'offerta (SdC 343.2-343.5). Diversamente da quanto afferma il ricorrente, non è possibile affermare che tale collaborazione, avvenuta assai prima dell'apertura del concorso, abbia procurato alla CO 2 una conoscenza dettagliata della torre camini, addirittura comprensiva del rivestimento esterno. Al contrario, proprio le caratteristiche di tale rivestimento architettonico - per il quale era previsto un bando separato (cfr. pos. R 291.010, pag. 36) - non potevano essere note allaCO 2, se non in modo indicativo e sommario [habillage architectural externe (16 lames en Inox)]. Lo conferma il suo stesso studio, che riporta un peso totale del rivestimento esterno (28'000 kg) sensibilmente inferiore a quello (40 t) che il committente ha indicato nel modulo d'offerta, da considerare ai fini del costo (supplementare) per le sollecitazioni meccaniche date da tale rivestimento (SdC 343.1, equipaggiamento speciali per l'architettura, pos. 111.001, che fa riferimento al piano dell'arch. __________ rivisto il 6 maggio 2014 di cui all'allegato 3). Cadono dunque nel vuoto anche le speculazioni dell'insorgente con riferimento alle date dello studio della CO 2 (che, secondo le spiegazioni del consorzio CO 2, sarebbe peraltro già stato allestito nel corso del 2013, cfr. la sua duplica, pag. 4) e di altri allegati al capitolato - peraltro quasi tutti posteriori (cfr. allegati 3, 4, 5 e 6) - rispettivamente delle dichiarazioni relative agli oneri assicurativi prodotte dal consorzio aggiudicatario. Nessuna di queste circostanze permette seriamente di dubitare che alla ditta pilota del consorzio CO 2 fosse già nota l'opera, così come messa a concorso. In definitiva, la collaborazione con il committente non ha dunque raggiunto una intensità significativa, né ha fornito alla CO 2 informazioni certe su aspetti centrali del concorso (opere e prestazioni richieste, criteri di aggiudicazione e d'idoneità, ecc.) sfruttabili ai fini dell'allestimento dell'offerta (cfr. anche Jäger, op. cit., pag. 10). A maggior ragione se si considera che, nel rispetto del principio della trasparenza, allegando lo studio al capitolato, le informazioni da esso risultanti sono state condivise con tutti i concorrenti, privando la ditta capofila del consorzio aggiudicatario di qualsiasi conoscenza esclusiva. Considerata l'entità marginale della collaborazione non è invece possibile affermare che i concorrenti non abbiano avuto un adeguato termine per l'allestimento dell'offerta, dalla messa a disposizione dei documenti di gara (dal 16 giugno al 25 luglio 2014). Termine che - al di là del giorno (1) mancante eccepito in questa sede dal ricorrente - nessuno dei concorrenti ha peraltro contestato, impugnando il bando. In conclusione, non vi era dunque alcun impedimento per prevenzione della ditta pilota del consorzio aggiudicatario, che le vietasse di partecipare alla gara. Ammettere il contrario, significherebbe d'altra parte privare un committente della possibilità di richiedere a potenziali concorrenti (in una fase antecedente al concorso) qualsiasi studio tecnico o di fattibilità, anche solo su aspetti puntuali - come in concreto - e in un'ottica, in definitiva, di impiego parsimonioso ed efficiente delle risorse pubbliche. Stante quanto precede, immune da violazioni di diritto è dunque la decisione del committente di non escludere dalla gara l'offerta del consorzio CO 2.

  1. 4.1. Secondo l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, l'offerta, allestita in forma chiara ed univoca, deve essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi ed ogni altra indicazione complementare richiesta. L'art. 42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP prevede che errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi non sono motivo di esclusione e devono essere rettificati dal committente previa comunicazione a tutti i concorrenti. Le diposizioni particolari CPN 102 del capitolato precisavano che l'omissione dei prezzi unitari e/o globali avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta della procedura di aggiudicazione (cfr. pag. 1, modulo correzione dell'elenco prezzi). Durante l'esame delle offerte, soggiungevano, il committente avrebbe rettificato (unicamente) eventuali errori aritmetici (ibidem).

4.2. Nel caso concreto, in sede di esame delle offerte il committente ha rettificato l'errore di moltiplicazione alla pos. 312.002 dell'offerta del consorzioCO 2 (10 pz al prezzo unitario di fr. 126.- = fr. 1'260.-, e non fr. 126.-). La correzione, di natura meramente aritmetica, va esente da critiche. È ben vero che non è stata previamente comunicata agli altri concorrenti. La correzione di un simile errore - evidente - non ha comunque esplicato effetti discriminatori nei confronti degli altri concorrenti. Da respingere è dunque la pretesa del ricorrente di escludere l'offerta solo per questo motivo. Un'opposta conclusione sarebbe del resto inconciliabile con il principio di proporzionalità e il divieto di formalismo eccessivo (cfr. RtiD I-2014 n. 12, consid. 3.1. con rinvii; RDAT II-2002 n. 47 consid. 5b). 4.3. Il consorzio aggiudicatario ha esposto tutti i prezzi unitari (Prz/Un) relativi ai quantitativi (Qtà UM) richiesti per le opere a regia (SdC 343.5) e i prezzi globali risultanti (Totale). La circostanza che non abbia indicato - all'interno del testo della pos. 180.090 - anche le tariffe orarie del personale valide per ulteriori lavori (aggiunte, maggior prestazione, forniture, ecc.) non conduce all'esclusione dell'offerta. Non si tratta infatti di prezzi unitari per opere (quantitativi) richieste: come rileva la stazione appaltante, non incidono sul prezzo della commessa e sono dunque irrilevanti ai fini dell'aggiudicazione. Anche su questo punto la decisione del committente di non estromettere l'offerta dalla gara rispetta dunque il principio di proporzionalità e il divieto di formalismo eccessivo. Non porta evidentemente ad altra conclusione la circostanza - ben diversa - che la stazione appaltante abbia escluso un altro concorrente per aver compilato l'offerta solo con gli importi totali delle suddivisioni dei costi, omettendo tutti i prezzi unitari e totali (cfr. doc. I: rapporto 11 agosto 2014 __________, pag. 2). Da respingere è la relativa censura del ricorrente.

  1. 5.1. La posizione 251.100 CPN 102 chiedeva ai concorrenti di inoltrare una copia originale del capitolato fornito con gli eventuali allegati, debitamente compilato manualmente in tutte le sue parti e controfirmato dove richiesto. Tra questi allegati, figurava alla pos. 252.131 CPN 102 la lettera o l'atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale. Il capitolato non precisava ulteriormente la nozione - invero poco chiara - di lettera che poteva essere prodotta in alternativa all'atto di costituzione del consorzio. Il termine induce a ritenere che bastasse la produzione di una semplice missiva d'intenti a costituire tale consorzio, ai fini della partecipazione alla gara. Incertezze sussistono inoltre in merito alla firma di un tale documento: la prescrizione non esigeva infatti che tale lettera fosse debitamente controfirmata da tutti i membri del gruppo. Nella misura in cui è finalizzata a permettere al committente di accertare l'effettiva esistenza del consorzio concorrente, individuando la ditta pilota e le altre ditte formanti il gruppo, di per sé una tale lettera - al pari di un atto di costituzione - dovrebbe essere controfirmata dai diversi membri che lo compongono. Ai fini del presente giudizio basta comunque rilevare che, nel caso specifico, la formulazione poco chiara della regola di gara non poteva danneggiare i concorrenti (cfr. Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. 388). A maggior ragione se si considera che un'eventuale lettera o atto difettoso - da trattare alla stregua di un documento mancante - non comportava direttamente l'esclusione dell'offerta: la pos. R252.191 CPN 102 (riferita a tutti gli allegati dell'imprenditore, sub pos. 252; cfr. anche infra, consid. 7.1) specificava infatti che in caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il committente assegna un termine perentorio di minimo 5 giorni per produrli (..).

5.2. Il consorzio CO 2 ha allegato alla sua offerta la lettera, sottoscritta dalla ditta capofila, da cui risulta la volontà di realizzare il consorzio ai fini della partecipazione al concorso, come pure la ripartizione percentuale interna (CO 2 = 80%; CO 3 = 20%). In assenza di una disposizione che lo preveda, la mancata sottoscrizione di tale scritto da parte del membro di minoranza non comporta automaticamente l'esclusione dell'offerta. Il difetto andava infatti sanato assegnando al consorzio un termine perentorio (minimo) di 5 giorni per produrre il documento in questione, controfirmato dalla CO 3, o a documentare altrimenti l'avvenuta costituzione del consorzio (che di per sé non richiede nemmeno la forma scritta).

  1. 6.1. Secondo l'art. 42 cpv. 1 lett. e RLCpubb/CIAP, sono escluse le offerte mancanti delle firme richieste. Le prescrizioni di gara (pos. 251.100), come visto poc'anzi (consid. 5.1), domandavano ai concorrenti di inoltrare una copia del capitolato originale debitamente compilato e controfirmato dove richiesto. La copertina del capitolato richiedeva il timbro e la firma autorizzata della ditta e/o consorzio. Non esigeva dunque i timbri e le firme di tutte le ditte formanti un consorzio, né vietava di conseguenza ad un so-

lo membro, segnatamente alla ditta pilota del consorzio, di sottoscriverla in rappresentanza dello stesso.

6.2. In concreto, l'offerta del consorzio CO 2 è stata sottoscritta dalla sola ditta capofila. Tale circostanza, alla luce delle suddette prescrizioni di gara, e contrariamente a quanto afferma il ricorrente, non imponeva di estrometterla dalla gara. Un'eventuale dubbio sul potere di rappresentanza della ditta capofila, ad agire in nome e per conto del consorzio, non ne comporta necessariamente l'esclusione. In casi simili, la stazione appaltante deve fissare all'offerente un termine adeguato per sanare il difetto producendo una procura a favore della ditta che ha firmato l'offerta, in rappresentanza del consorzio; un'esclusione diretta della medesima costituirebbe un eccesso di formalismo inammissibile (cfr. per analogia, STA 52.2013.495 del 3 marzo 2014 consid. 3 con rinvii; 52.2012.489 del 1° marzo 2013, consid. 2; Galli/ Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. 483). Anche su questo punto, al consorzio aggiudicatario deve pertanto essere impartito un termine perentorio (di almeno 5 giorni), affinché produca la procura in questione, sottoscritta dall'altro membro del consorzio (CO 3).

  1. 7.1. Il capitolato d'appalto (pos. 252.110 e R252.119 CPN 102) chiedeva ai concorrenti di allegare le dichiarazioni previste dall'art. 39 RLCPubb/CIAP comprovanti l'avvenuto pagamento dei seguenti contributi, che dovevano indicare il numero degli operai assicurati: (1) AVS/AI/IPG, SUVA o istituto analogo, (2) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia, (3) Cassa pensione (LPP), (4) Imposte alla fonte, (5) Imposte cantonale e comunali cresciute in giudicato** [quest'ultime (**) con data di emissione della dichiarazione non antecedente a 3 mesi rispetto alla scadenza del concorso]. Conformemente all'art. 39 cpv. 5 RLCPubb/CIAP, le prescrizioni di gara (pos. R252.119) precisavano che erano valide unicamente le dichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali trimestrali:
  • per i concorsi da inoltrare dal 1° gennaio al 31 marzo il pagamento dei contributi fino al 30 settembre dell'anno precedente;

  • per i concorsi da inoltrare dal 1° aprile al 30 giugno il pagamento dei contributi fino al 31 dicembre dell'anno precedente;

  • per i concorsi da inoltrare dal 1° luglio al 30 settembre il pagamento dei contributi fino al 31 marzo;

  • per i concorsi da inoltrare dal 1° ottobre al 31 dicembre il pagamento dei contributi fino al 30 giugno.

Le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste dovevano essere redatte dai competenti servizi alle quali le stesse si riferiscono; esclusa l'autocertificazione (pos. R252.119). Il capitolato non differenziava tra concorrenti svizzeri e con domicilio o sede in uno stato estero: vale dunque la regola secondo cui questi ultimi devono per principio produrre dichiarazioni equivalenti (cfr. art. 39 cpv. 9 RLCPubb/CIAP).

Allineandosi all'art. 39 cpv. 3 e 4 RLCPubb/CIAP, le prescrizioni di gara (pos. R252.191 CPN 102) precisavano infine che in caso di mancanza di uno o più documenti il committente assegna un termine perentorio di minimo 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

7.2. In concreto, il consorzio aggiudicatario ha prodotto - per la ditta pilota del consorzio - una dichiarazione rilasciata __________ che documenta il pagamento degli oneri sociali per l'anno 2013 e un attestato della __________ datato 23 gennaio 2014 che certifica il rispetto degli obblighi fiscali fino al 31.12.2013. Come eccepisce il ricorrente, tali dichiarazioni non sono conformi alle regole di gara che, per concorsi da inoltrare - come in concreto - dal 1° luglio al 30 settembre, richiedono la prova del pagamento dei contributi fino al 31 marzo (2014). Dalla dichiarazione __________ non è inoltre chiaro se tale attestato si riferisca a tutti i contributi assicurativi menzionati nel capitolato, né risulta il numero degli operai assicurati (pos. 252.119), come annota l'insorgente. Neppure l'autocertificazione 17 luglio 2014 redatta dalla responsabile delle risorse umane della CO 2 annessa all'offerta - comunque contraria alle prescrizioni di gara (pos. R 252.199) - permette di porre rimedio a tali carenze. La data di emissione dell'attestato relativo agli obblighi fiscali è inoltre antecedente di 3 mesi rispetto alla scadenza del concorso e disattende le disposizioni del capitolato. Le predette lacune, diversamente da quanto pretende il ricorrente, non imponevano al committente di escludere l'offerta, bensì, conformemente alle prescrizioni di gara (pos. R252.119), di assegnare un termine perentorio di almeno 5 giorni per produrre le dichiarazioni complete e aggiornate, così come richieste dalla pos. R252.119.

7.3. Le disposizioni del concorso - rimaste incontestate - non imponevano invece ai concorrenti di produrre le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi professionali (art. 39 cpv. 6 RLCPubb/CIAP), ovvero dei contributi versati dai datori di lavoro che hanno sottoscritto un CCL (cfr. pos. 252.110 e R252.119 CPN 102; cfr. anche doc. I: citato rapporto 11 agosto 2014, allegato 2). Prevedono invece una prescrizione (pos. 223.200 CPN 102) per cui i concorrenti si impegnano a rispettare per tutta la durata del contratto, le condizione dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL). Cade dunque nel vuoto la relativa censura del ricorrente.

  1. Non risulta che il capitolato abbia richiesto ai concorrenti di annettere all'offerta una certificazione europea per strutture industriali per condotte gas di scarico EN 13084-7, così come sostiene (in modo generico) il consorzioCO 2, ma unicamente di rispettare questa e altre normative (EN e SIA) nella produzione della torre da fornire (cfr. SdC 343.0, pos. R290, pag. 35, dati tecnici). Dato l'esito, non mette conto di soffermarsi su tale aspetto, che il resistente ha comunque domandato al Tribunale di esaminare solo nella denegata ipotesi in cui ritenesse fondata la censura della ricorrente in punto all'incompatibilità dell'aggiudicataria (cfr. risposta, pag. 8).

  2. 9.1. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione di aggiudicazione. Gli atti sono ritornati al committente, affinché impartisca al consorzio CO 2 un termine perentorio di (minimo) 5 giorni per produrre la documentazione mancante

  • conformemente a quanto indicato ai consid. 5.2, 6.2 e 7.2 - e si pronunci nuovamente sulle due offerte (consorzio CO 2 e consorzio RI 1) rimaste in gara.

9.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

9.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia è suddivisa tra il ricorrente, il committente e il resistente, secondo il rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Le ripetibili sono compensate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 20 agosto 2014 della CO 1, che ha deliberato al CO 2CO 2 la fornitura e la posa di una torre camini per la futura centrale teletermica a __________ è annullata.

1.2. Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda come indicato al consid. 9.1.

  1. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è suddivisa tra il ricorrente, il committente e il consorzio deliberatario, in ragione di ⅓ ciascuno. Al ricorrente va restituita la somma di fr. 1'000.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

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