Incarto n. 52.2014.25
Lugano 3 novembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Flavia Verzasconi, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Giorgia Ponti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 gennaio 2014 di
RI 1 patrocinato da: PA 2
contro
la decisione 17 dicembre 2013 del Consiglio di Stato (n. 6781), che annulla la risoluzione 4 luglio 2013, mediante la quale il Consorzio Protezione Civile RI 1 ha stabilito che il rapporto d'impiego con il capo istruttore e sostituto comandante CO 1 era cessato in seguito a licenziamento;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 1° dicembre 2009, la Delegazione del Consorzio Protezione Civile RI 1 ha aperto nei confronti di CO 1, capo istruttore e sostituto del comandante, un'inchiesta amministrativa per violazione intenzionale dei doveri di funzione e dell'obbligo di fedeltà, nonché delle prescrizioni contenute nella direttiva concernente l'uso degli strumenti informatici e di telecomunicazione del 5 marzo 2009.
Raccolte le giustificazioni del dipendente inquisito, la delegazione consortile l'ha licenziato con decisione 22 febbraio 2010, dichiarata immediatamente esecutiva, ritenendolo colpevole delle violazioni dei doveri di servizio addebitategli e privandolo del diritto allo stipendio.
b. Il licenziamento in tronco è stato confermato dal Consiglio di Stato, che con giudizio 5 ottobre 2010 (n. 5029) ha respinto l'impugnativa contro di esso interposta da CO 1.
c. Con sentenza 23 aprile 2012 (n. 52.2010.411), il Tribunale cantonale amministrativo ha invece accolto il gravame inoltrato dal qui resistente contro il predetto giudizio governativo, che ha annullato (dispositivo 1./1.1.) assieme al controverso provvedimento della delegazione consortile (dispositivo 1./1.2.).
d. Un ricorso in materia di diritto pubblico, inoltrato dal RI 1 al Tribunale federale contro la summenzionata sentenza di questa Corte, è stato respinto con sentenza 17 gennaio 2013 (8C_448/ 2012 ).
B. a. L'8 febbraio 2013, CO 1, rimasto di fatto disoccupato, ha chiesto al RI 1 il versamento dello stipendio maturato e non versato a partire dal momento in cui è stato licenziato senza valida giustificazione, dedotte le indennità percepite dalla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione. Ha inoltre chiesto il versamento delle mensilità di stipendio a venire e si è infine riservato di far valere ulteriori pretese risarcitorie.
Con scritto 7 marzo 2013, il consorzio si è dichiarato in linea di massima disposto a riconoscergli un'indennità da determinarsi in base all'art. 337c CO, partendo comunque dallo stipendio maturato sino al 31 gennaio 2013, oltre agli interessi, dedotto il reddito versatogli dall'Associazione Calcio __________. In relazione al diritto a percepire ulteriormente lo stipendio vantato dal resistente, si è dichiarato disposto a discuterne in vista di una composizione bonale della vertenza, ritenuto che il quantum avrebbe dovuto dipendere dalla data del rinnovo degli organi consortili.
b. Il 14 marzo 2013, CO 1 ha rivendicato lo stipendio di febbraio, riservandosi espressamente il diritto di far valere ulteriori pretese di risarcimento.
Il RI 1, con lettera del 20 di quello stesso mese, ha ribadito di essere disposto a riconoscergli un risarcimento giusta l'art. 337c CO, ma non l'ulteriore versamento dello stipendio, considerato che il rapporto d'impiego sarebbe stato rescisso con la decisione di licenziamento.
Ritenendosi ulteriormente alle dipendenze del RI 1, il 13 maggio 2013, CO 1 ha chiesto al datore di lavoro di pronunciarsi con decisione formale sul suo diritto a percepire ulteriormente lo stipendio.
c. Con risoluzione 4 luglio 2013, la delegazione consortile ha respinto l'istanza, ribadendo che il rapporto d'impiego era stato sciolto con il licenziamento. Sebbene sia stato annullato siccome ingiustificato, una reintegrazione sarebbe esclusa; ipotesi, questa, che peraltro non è nemmeno prevista né dal regolamento organico per il personale del RI 1 del 1989 (ROP), né dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), né dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 2.5.4.1). Applicabili al caso, sarebbero le disposizioni del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), al quale il ROP rinvia. Il datore di lavoro, ha aggiunto, risulterebbe obbligato a versargli lo stipendio soltanto sino alla prima scadenza utile per rescindere il rapporto d'impiego, ovvero sei mesi dopo il rinnovo degli organi consortili.
C. Con giudizio 17 dicembre 2013 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione della delegazione consortile, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato da CO 1, obbligando il consorzio a continuare a versagli lo stipendio.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il rapporto d'impiego sussistesse ulteriormente poiché il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato la decisione di licenziamento.
D. Contro il predetto giudizio, il RI 1 si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato.
Secondo l'insorgente, l'annullamento della decisione di licenziamento, pronunciato dalla sentenza 23 aprile 2012 di questo Tribunale, non andrebbe inteso in senso letterale, ma andrebbe contestualizzato nell'ordinamento generale e particolare del pubblico impiego, che esclude in linea generale la reintegrazione dei dipendenti licenziati. Analoga disciplina è prevista dagli art. 337 seg. CO, applicabile quale diritto pubblico suppletorio in forza del richiamo contenuto nell'art. 39 ROP. CO 1, conclude l'insorgente, non potrebbe pertanto vantare pretese salariali, ma soltanto pretese risarcitorie, che comunque corrispondono allo stipendio che avrebbe percepito sino alla scadenza teorica del rapporto d'impiego determinata in base all'art. 7 ROP con le eventuali riduzioni di quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro e/o ha guadagnato con altro lavoro e/o omesso intenzionalmente di guadagnare.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, che chiede la conferma del giudizio censurato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene CO 1, contestando in dettaglio le tesi del ricorrente con argomenti che per quanto necessario verranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente gravato dal giudizio impugnato in quanto datore di lavoro, è certa (art. 209 LOC e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Il ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC e 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le parti non richiedono peraltro l'assunzione di particolari prove.
1.3. Controversa è essenzialmente la questione di sapere se il resistente CO 1 sia ancora dipendente del RI 1 ed abbia quindi diritto a percepire ulteriormente lo stipendio o se invece non lo sia più ed abbia quindi semmai diritto a percepire le indennità spettanti ai dipendenti licenziati. L'ammontare di quanto eventualmente gli spetta a dipendenza della risposta da dare a tale questione non è invece oggetto di discussione.
In sostanza, il legislatore ha ritenuto che anche nel caso in cui il licenziamento disciplinare risultasse lesivo del diritto, segnatamente sotto il profilo della proporzionalità, il Tribunale non potesse imporre all'autorità di nomina di reintegrare il dipendente destituito senza valide giustificazioni, ma dovesse limitarsi ad accertare l'illegittimità del provvedimento. Già in base all'art. 69 cpv. 1 LPamm, la continuazione o meno del rapporto d'impiego con il dipendente rimosso a torto doveva, in altri termini, essere lasciata al libero giudizio del datore di lavoro (RDAT I-1994 n. 19 consid. 4; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 69 n. 1).
Come nel diritto privato, il rapporto d'impiego viene a cessare de facto, ma non de iure. Il pubblico dipendente non può pretendere di riprendere il lavoro e deve anzi darsi da fare per reperirne un altro. Il rapporto prosegue però fino alla scadenza, se è a tempo determinato, altrimenti fino al primo termine utile per disdirlo. Il dipendente avrà pertanto diritto allo stipendio per tutto quel periodo, ma dovrà vedersi dedurre il reddito sostitutivo nel frattempo conseguito o che ha omesso di conseguire, nonché le spese risparmiate (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 69 n. 3).
Con lo stesso giudizio, questa Corte, ha in seguito annullato anche la decisione di licenziamento. Anziché limitarsi ad accertarne l'illegittimità, come prescriveva l'art. 69 cpv. 1 LPamm allora in vigore, l'ha cassato (cfr. dispositivo 1./1.2.). Annullando tale provvedimento, il Tribunale ha di conseguenza reintegrato il ricorrente CO 1 nella funzione che occupava prima di essere rimosso.
Il dispositivo 1./1.2. è cresciuto in giudicato. Il RI 1 non l'ha in effetti contestato nell'ambito del ricorso in materia di diritto pubblico che ha inoltrato al Tribunale federale contro la sentenza di questa Corte. Anche se disapplica l'art. 69 cpv. 1 LPamm ed i principi che governano questa norma di legge, il dispositivo in questione esplica pertanto i suoi effetti. Il contrasto con il principio su cui si fondano tanto la LORD, quanto il contratto di lavoro del diritto privato, che esclude la reintegrazione dei dipendenti licenziati senza valida ragione, non permette di ignorare il dispositivo in discussione. La disattenzione in cui è incorso questo Tribunale, rimasta incontestata, non permette in particolare di accreditare le tesi dell'insorgente per giungere ad una conclusione che si porrebbe in aperta contraddizione con la sentenza. Della svista si potrà semmai tener conto nell'ambito del giudizio che il Consiglio di Stato è chiamato a rendere sull'impugnativa interposta da CO 1 contro la decisione di mancata conferma che la delegazione del RI 1 ha nel frattempo emanato.
Infondate appaiono di conseguenza le censure che il consorzio ricorrente solleva nei confronti della decisione con cui il Consiglio di Stato ha annullato la risoluzione mediante la quale la delegazione consortile aveva disconosciuto al qui resistente CO 1 lo statuto di dipendente.
La tassa di giustizia, le spese (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del consorzio ricorrente, che rifonderà fr. 1'000.- al resistente CO 1 a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria