Incarto n. 52.2013.547
Lugano 21 ottobre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 novembre 2013 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la risoluzione 5 novembre 2013 (n. 5782) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 17 maggio 2013 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di ammonimento;
ritenuto, in fatto
A. a. La cittadina bosniaca RI 1 (1970) è entrata in Svizzera il 4 gennaio 1991 unitamente al figlio D__________ (1989) per ricongiungersi con il marito connazionale B (1968), titolare di un permesso di dimora, ottenendo a tale scopo un'identica autorizzazione. Il __________ 1993, è nata la loro secondogenita E__________.
Dopo aver cessato la comunione domestica nell'ottobre 1995, il 7 maggio 1999 i coniugi __________ hanno divorziato in Bosnia Erzegovina. D__________ ed E__________ sono stati affidati alla madre. Con decisione 30 maggio 2001, la Commissione tutoria regionale 5 ha privato RI 1 della custodia parentale sui figli, i quali sono stati collocati presso una famiglia affidataria.
b. Durante il suo soggiorno nel nostro Paese, la ricorrente ha lavorato segnatamente come collaboratrice domestica e donna delle pulizie - a volte a tempo parziale - cambiando diversi posti di lavoro ed alternando momenti di inattività. Dopo essere caduta a carico dell'assistenza pubblica dal 1994 al 1998, essa ne fa nuovamente capo dal 2007.
A causa segnatamente della situazione debitoria, il 12 luglio 2001 e 23 settembre 2011 l'autorità dipartimentale le ha già negato il rilascio di un'autorizzazione di domicilio, rinnovandole comunque il permesso di dimora annuale, l'ultima volta fino al 4 gennaio 2014 con la condizione di rendersi economicamente indipendente.
B. Il 17 maggio 2013, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha rimproverato a RI 1 di far sempre capo all'aiuto sociale e di aver contratto nei confronti dello Stato un debito complessivo di fr. 134'694.15. Tenuto conto però del suo lungo soggiorno nel nostro Paese, l'autorità si è limitata ad ammonirla con l'avvertenza che qualora fosse rimasta a carico dell'assistenza pubblica anche in futuro o avesse violato l'ordine pubblico, sarebbe stata presa in esame la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di revoca del permesso di dimora. La risoluzione è stata resa sulla base dell'art. 96 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20).
C. Con giudizio 29 febbraio 2012, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha considerato il provvedimento impugnato legittimo e conforme al principio della proporzionalità. Ha inoltre respinto la sua domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
D. Contro la predetta pronunzia governativa la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
La ricorrente ritiene che non vi siano le premesse per ammonirla in quanto avrebbe sempre lavorato nei limiti delle sue possibilità, sostenendo inoltre di essere stata costretta a far capo all'aiuto sociale soltanto per motivi di salute.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà - se necessario - in seguito.
Considerato, in diritto
La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è infatti necessario richiamare dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità l'incarto concernente l'insorgente, in quanto tale mezzo di prova non è suscettibile di apportare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere.
La presente causa verte sulla decisione con la quale il Dipartimento ha ammonito RI 1, avvertendola che qualora fosse rimasta in futuro a carico dell'assistenza pubblica, sarebbe stata presa in esame la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di revoca del permesso di dimora. La medesima è stata resa sulla base dell'art. 96 cpv. 2 LStr, secondo cui se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento.
Ritenuto che l'art. 96 LStr non ha portata propria, per poter garantire un'applicazione di tale norma conforme al principio della proporzionalità occorre verificare innanzitutto quali disposizioni possano entrare in linea di conto nella presente fattispecie (STF 2C_1008/2011 del 17 marzo 2012 consid. 3.2).
L'art. 62 lett. e LStr prevede che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale.
3.2. L'ammonimento sancito all'art. 96 cpv. 2 LStr è una misura attuattiva del principio della proporzionalità, volta ad impedire che uno straniero, a causa del suo comportamento, sia oggetto di un provvedimento tale da comportare la perdita dell'autorizzazione di soggiorno. Nella misura in cui commina la possibilità di adottare provvedimenti più severi in futuro, l'ammonimento si ripercuote quindi in maniera importante sulla situazione giuridica dello straniero, nel senso che avrà un sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco qualora egli dia adito alla possibile adozione di severe sanzioni come la revoca o il mancato rinnovo del permesso di dimora o di domicilio (cfr. anche Benjamin Schindler, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n. 21 segg. ad art. 96 AuG). Essa non incide tuttavia sulla sua possibilità di continuare a soggiornare nel nostro Paese e non impedisce pertanto all'autorità di esaminare nuovamente, a tempo debito, la regolamentazione del suo soggiorno.
4.1. Come accennato in narrativa, RI 1 è entrata in Svizzera il 4 gennaio 1991 per ricongiungersi con il marito B__________, ottenendo a tale scopo un permesso di dimora.
Dal lato familiare, va osservato che, dopo essersi separati nell'ottobre 1995, i coniugi __________ hanno divorziato il 7 maggio 1999 e i figli D__________ (1989) ed E__________ (1993) sono stati affidati alla madre. Il 30 maggio 2001 la prole è stata tuttavia collocata presso una famiglia affidataria, poiché la ricorrente era stata privata della loro custodia parentale.
Dal profilo professionale, durante il suo soggiorno nel nostro Paese RI 1 ha svolto diverse attività lucrative (segnatamente come collaboratrice domestica, donna delle pulizie e cameriera), cambiando più volte posto di lavoro ed alternando momenti di inattività. A partire dal 2007 essa fa costantemente capo all'aiuto sociale, tanto da avere accumulato nei confronti dello Stato un debito talmente rilevante che al momento del giudizio del Consiglio di Stato (senza tener conto della quota parte di fr. 17'914.55 riferita alla figlia E__________) ammontava ad oltre fr. 123'374.– (vedi estratto conto 21.10.13 Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, USSI, agli atti).
Ora, ritenuto che quando è stata emanato il provvedimento dipartimentale la ricorrente era a carico dell'assistenza pubblica da oltre sei anni - e lo era ancora al momento dell'inoltro del gravame dinnanzi al Governo ed a questo Tribunale -, bisogna pertanto concludere che essa adempie pienamente le premesse dell'art. 62 lett. e LStr.
4.2. La Sezione della popolazione ha tuttavia ritenuto proporzionato emanare nei confronti di RI 1 soltanto un ammonimento, poiché una decisione di revoca del permesso di dimora non appariva opportuna in considerazione delle circostanze.
La ricorrente ritiene per contro di essere stata ammonita a torto dal Dipartimento. Sostiene di aver sempre lavorato nei limiti delle sue possibilità e di essere stata costretta a far capo all'aiuto sociale soltanto per motivi di salute.
Come ha rilevato il Consiglio di Stato, RI 1 ha trovato un impiego quale aiuto domestico dal 2006 al febbraio 2009 per circa 2 ore la settimana. Dopodiché, dal 9 ottobre 2009, ha frequentato un programma di reinserimento professionale IPT (integrazione per tutti) di 12 ore la settimana, il cui incentivo era pagato dall'USSI, mentre dal 1° luglio 2010 all'8 marzo 2013 ha lavorato al 30% circa (più o meno 12 ore alla settimana) come addetta alle pulizie per una ditta di Manno (doc. D). Dall'11 marzo all'11 maggio 2013 è stata impiegata a metà tempo e a titolo di prova presso una boutique (doc. C), al fine di appurare le sue capacità effettive sul mercato del lavoro come prevede l'art. 18a della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20). Dopo l'emanazione del provvedimento dipartimentale del 17 maggio 2013, essa è stata considerata inabile al lavoro al 50% per tutto il mese di giugno 2013 dai suoi medici curanti (doc. G).
Da quanto precede, risulta che anche se si volesse riconoscere alla ricorrente un grado di invalidità del 37% (doc. F: decisione 20.07.12 di rifiuto di una rendita AI), essa disporrebbe comunque di una capacità lavorativa residua pari al 63% mai sfruttata appieno. Come ha indicato il Consiglio di Stato, l'interessata si è infatti accontentata durante tutti questi anni di svolgere dei lavori al 30% circa, dipendendo per il resto dell'aiuto sociale e questo nonostante non dovesse occuparsi dei figli, da tempo collocati presso una famiglia affidataria. Che essa potesse lavorare maggiormente per evitare di rimanere a carico dello Stato lo dimostra peraltro il fatto che dinnanzi al Tribunale ha versato agli atti diversi contratti di lavoro a decorrere dall'estate-autunno 2013, tra cui uno al 70% come addetta alle pulizie presso __________ (doc. B, C e D). Lo conferma inoltre la sua assunzione al 100% per tale posto a partire dall'8 gennaio 2014 fino al 30 giugno successivo, remunerato con fr. 3'705.– lordi (doc. G).
4.3. Visto che la ricorrente non aveva fatto tutto il possibile per evitare la sua situazione di indigenza non sfruttando maggiormente le sue capacità lavorative, a ragione l'autorità dipartimentale si è limitata ad ammonirla con l'avvertenza che se fosse rimasta a carico dell'assistenza pubblica anche in futuro, sarebbe stata presa in esame la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di revoca del permesso di dimora.
Il provvedimento in parola rispetta pure il principio di proporzionalità, in quanto tiene conto che RI 1 è incensurata e soggiorna nel nostro Paese dal 1991.
Esso non impedirà comunque all'autorità di esaminare nuovamente, a tempo debito, la regolamentazione del soggiorno dell'interessata sulla base dell'art. 62 lett. e LStr qualora dovesse continuare a dipendere dall'aiuto sociale anche in futuro. In tal caso occorrerà bisogna procedere ad un esame capillare degli interessi pubblici e privati in gioco, tenendo conto del comportamento tenuto dalla ricorrente, della durata del suo soggiorno in Svizzera, nonché dell'eventuale pregiudizio che essa ed eventualmente la sua famiglia subirebbero in caso di allontanamento.
Limitandosi ad ammonire la ricorrente, l'autorità di prime cure non ha quindi disatteso le disposizioni legali richiamate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
Stante quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'000.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario