Incarto n. 52.2013.484

Lugano 30 ottobre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Flavia Verzasconi

segretaria:

Giorgia Ponti, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 18 ottobre 2013 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione 2 ottobre 2013 (n. 5016) con cui il Consiglio di Stato ha confermato all'insorgente la cessazione del diritto allo stipendio con effetto al 31 maggio 2013;

ritenuto, in fatto

che RI 1 è entrato alle dipendenze dello Stato nel 1989 quale custode e capo del materiale del Centro di istruzione della Protezione civile della Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP), a __________, dove usufruiva pure di un appartamento di servizio;

che il 13 marzo 2012 il Governo ha approvato la riorganizzazio-ne della SMPP che prevedeva, tra l'altro, la soppressione della funzione di custode e capo materiale;

che a seguito di ciò, con scritto 19 settembre 2012 il Consiglio di Stato ha prospettato a RI 1 la disdetta del rapporto di lavoro, non essendo stato possibile un trasferimento ad altro posto;

che, adita infruttuosamente la Commissione di conciliazione per il personale dello Stato, il 6 novembre 2012 il Consiglio di Stato ha intimato a RI 1 lo scioglimento del contratto di lavoro per il 31 maggio 2013;

che prima della scadenza del rapporto di lavoro l'interessato ha presentato un certificato medico di inabilità lavorativa al 100%;

che in data 1° luglio 2013 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato da RI 1 contro la decisione governativa 13 marzo 2012 di riorganizzazione della SMPP e nel contempo ha respinto l'impugnativa da esso inoltrata avverso la disdetta del rapporto di lavoro (inc. 52.2012.412/468);

che il giudizio del Tribunale è cresciuto in giudicato;

che, nel frattempo, con scritto 7 giugno 2013 RI 1, per mano del suo patrocinatore, ha chiesto conferma allo Stato riguardo al versamento dello stipendio a partire dal mese di giugno 2013;

che la Sezione delle risorse umane (SRU), il 21 giugno 2013, ha comunicato all'interessato la decadenza del diritto allo stipendio al 31 maggio 2013 a seguito della cessazione del rapporto di impiego, ribadendo l'inapplicabilità dell'art. 336c della legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Diritto delle obbligazioni, del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) quale diritto pubblico suppletorio (art. 87 legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995; LORD; RL 2.5.4.1);

che in data 19 settembre 2013 RI 1 ha richiesto al Consiglio di Stato una decisione sulle sue pretese di natura pecuniaria;

che, in risposta, il 2 ottobre 2013 l'Esecutivo cantonale ha ribadito il contenuto dello scritto 21 giugno 2013 della SRU, ossia il fatto che l'interessato non aveva più diritto allo stipendio malgrado egli fosse caduto in malattia qualche tempo prima della fine del rapporto di lavoro;

che RI 1 ha reiterato la richiesta di una decisione formale con scritto 7 ottobre 2013;

che contro la determinazione governativa 2 ottobre 2013, RI 1 ha presentato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo per denegata giustizia, chiedendo di fare ordine al Governo di pronunciarsi sul suo diritto allo stipendio; in via subordinata, egli ha postulato il riconoscimento del medesimo diritto per il periodo successivo al 31 maggio 2013 e fino al termine della sua malattia;

che il ricorso non è stato intimato alle controparti per osservazioni;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale è data dall'art. 66 cpv. 1 LORD; la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dall'atto censurato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm);

che l'Autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato (art. 48 LPamm);

che preliminarmente ci si potrebbe chiedere se il presente gravame non sia da dichiarare d'acchito inammissibile poiché l'atto dedotto in giudizio riveste il carattere di semplice decisione confermativa della precedente comunicazione 21 giugno 2013 della SRU, rimasta inimpugnata; in quanto tale esso sfuggirebbe ad un esame da parte dell'autorità di ricorso (RDAT I-1998 n. 40);

che il quesito non merita tuttavia approfondimento, ritenuto che il gravame è chiaramente privo di fondamento; che il ricorrente sostiene a torto che il Consiglio di Stato sia incorso in una denegata giustizia per non aver emanato una decisione in merito al suo diritto allo stipendio anche dopo la fine del rapporto di lavoro;

che, in effetti, già il 21 giugno 2013, su precedente richiesta del 7 giugno 2013 dell'interessato, la SRU ha esplicitamente negato il diritto del ricorrente, a quel momento in malattia, al versamento del salario così come da esso preteso, poiché la norma di cui all'art. 336c CO non è stata ritenuta applicabile, giustamente, quale diritto pubblico suppletorio (art. 87 LORD);

che contro tale atto, che a tutti gli effetti era da considerarsi una decisione ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), ritenuto che in esso si accertava l'inesistenza del diritto alla remunerazione dopo il 31 maggio 2013, il ricorrente non ha interposto ricorso (sul concetto di decisione cfr. RDAT I-1998 n. 6 consid. 1.1, I-1997 n. 20 consid. 4a, II-1994 n. 8 e 16; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 LPamm; Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 200);

che, riproposta in data 19 settembre 2013 la richiesta di stipendio anche dopo la cessazione del rapporto di impiego a causa della sopravvenuta malattia, il Consiglio di Stato con scritto 2 ottobre 2013 non ha fatto altro che ribadire il contenuto della precedente comunicazione dell'autorità subordinata;

che pertanto nella fattispecie non vi è stata alcuna denegata giustizia, ritenuto che lo Stato ha tempestivamente dato risposta alle sollecitazioni del ricorrente;

che tale conclusione non muta nemmeno per il fatto che entrambi gli scritti menzionati non recavano le indicazioni dei rimedi di diritto, ritenuto che l'omissione era facilmente riconoscibile e al ricorrente, patrocinato da un legale sin dall'inizio della procedura, non è derivato pregiudizio alcuno (art. 26 cpv. 2 LPamm e art. 38 PA); prova ne sia che egli ha in seguito dedotto in giudizio, con il presente gravame, un atto sostanzialmente identico al precedente;

che, nel merito, la giurisprudenza di questo Tribunale ha già avuto modo di precisare ripetutamente che la LORD non prevede alcuna protezione del lavoratore per disdette in tempo inopportuno, contrariamente a quanto previsto dall'art. 336c CO per il diritto privato, né tantomeno tale disposizione torna applicabile a titolo di diritto pubblico suppletorio giusta l'art. 87 LORD; la mancanza di disposizioni in tal senso non è dovuta ad un'involontaria omissione del legislatore cantonale, ma ad un suo silenzio qualificato che il Tribunale non è quindi tenuto a colmare (STA 52.1997.308 del 3 marzo 1998 pubblicata in RDAT II-1998 n. 3, consid. 3, STA 52.1999.41 del 25 agosto 1999 pubblicata in RDAT I-2000 n. 55, consid. 4, STA 52.2002.140 del 17 giugno 2002, consid. 2.3, 52.2004.369 del 23 marzo 2005, consid. 3.2, STA 52.2005.284 del 21 marzo 2006, consid. 3, confermata dal Tribunale federale il 17 gennaio 2007 in STF 2P.107/2006, consid. 5; STF 8C_774/2011 del 28 novembre 2012 consid. 5.2 riguardante una fattispecie del Canton Vallese; per il diritto federale cfr. DTF 124 II 53 consid. 2; cfr. pure per analogia alla disdetta a seguito di gravidanza DTF 139 I 57 consid. 6);

che da tale copiosa e costante giurisprudenza - invero anche facilmente consultabile - non vi è motivo di scostarsi, per il che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto siccome manifestamente infondato;

che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso, in quanto ammissibile, è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

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