Incarto n. 52.2013.449
Lugano 5 dicembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 ottobre 2013 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la risoluzione 24 settembre 2013 (n. 4973) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 20 agosto 2013 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora;
ritenuto, in fatto
A. a. Dopo vicissitudini che non è qui necessario evocare, il 30 settembre 1999 il cittadino kosovaro RI 1 (1973) - già al beneficio dell'ammissione in Svizzera dal 4 maggio 1992 al 3 agosto 1998 - si è sposato a __________ con la cittadina italiana C__________ (1970), titolare di un'autorizzazione di domicilio, con la quale il __________ 1996 ha avuto la figlia S__________. A seguito del matrimonio, egli ha ottenuto un permesso di dimora, trasformato nel 2002 in un permesso B CE/AELS e rinnovato nel 2007 fino al 30 settembre 2012.
b. Il 1° ottobre 2001, i coniugi __________ si sono separati di fatto. Da allora, nonostante la nascita di E__________ (03) e D (__________08), essi non hanno più ripreso la vita in comune.
Con sentenza 17 novembre 2011, il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il loro matrimonio, affidando i figli alla madre con l'esercizio dell'autorità parentale e concedendo al padre un diritto di visita alla prole con l'obbligo di versare loro un contributo alimentare.
c. Il 6 marzo 2012, RI 1 ha notificato all'autorità competente in materia di diritto degli stranieri lo scioglimento del matrimonio, chiedendo la modifica dei dati personali relativi allo stato civile sulla sua autorizzazione di soggiorno.
Preso atto di tali riscontri, il 19 luglio 2012 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora CE/AELS a RI 1. Tale decisione, intimata per raccomandata il 20 luglio 2012 all'indirizzo indicato dall'interessato, non è stata da quest'ultimo ritirata durante il termine di giacenza alla Posta di 7 giorni ed è stata quindi retrocessa al mittente. Il 21 settembre 2012 RI 1 è insorto dinnanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della risoluzione dipartimentale. In via del tutto subordinata, ha postulato la restituzione in intero contro il lasso dei termini, al fine di essere ammesso a ricorrere contro la menzionata decisione della Sezione della popolazione. Il 3 ottobre 2012 l'Esecutivo cantonale ha respinto la predetta istanza, rilevando in sostanza che le condizioni per la restituzione in intero dei termini non erano manifestamente adempiute. Ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso, in quanto tardivo. Tale giudizio è stato confermato, in ultima istanza, dal Tribunale federale con sentenza 4 luglio 2013 (2C_552/2013).
A seguito della reiezione del gravame interposto dinnanzi all'alta Corte federale, il 29 luglio 2013 l'autorità dipartimentale ha fissato a RI 1 un termine fino al 31 agosto successivo per lasciare il territorio elvetico.
B. a. Il 18 luglio 2013, RI 1 ha inoltrato alla Sezione della popolazione una domanda di rilascio di un permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento familiare invocando il suo legame con i figli, e, in via subordinata, il riesame della decisione 19 luglio 2012.
b. Il 20 agosto 2013, il Dipartimento ha respinto l'istanza e ha confermato la validità del termine per lasciare la Svizzera, indicando che un eventuale ricorso contro la decisione non avrebbe avuto effetto sospensivo. Dopo avere sottolineato che la domanda avrebbe dovuto essere inoltrata dall'estero, dove l'interessato avrebbe dovuto attenderne l'esito, l'autorità ha rilevato che i suoi figli sono stati affidati alla madre con la quale vivono, mentre RI 1 ha soltanto un diritto di visita agli stessi che può esercitare a partire dal suo Paese e nell'ambito di visite reciproche. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 17 cpv. 2, 33 e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20).
C. Con giudizio 24 settembre 2013, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha considerato che l'interessato non può prevalersi di una relazione stretta, intatta ed effettiva con la prole in una maniera tale da ottenere l'autorizzazione richiesta. Gli ha inoltre rimproverato di non avere tenuto un comportamento irreprensibile dal profilo penale quando era titolare di un permesso di dimora. Al dispositivo n. 3 della predetta risoluzione, ha indicato che un eventuale ricorso non avrebbe esplicato effetto sospensivo.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora.
Il ricorrente sostiene in sostanza di avere con i propri figli un legame stretto e intatto come sancito dalla più recente giurisprudenza federale nell'ambito dell'esercizio del diritto di visita, ragione per la quale ritiene di avere diritto all'ottenimento del permesso richiesto, visto pure che non ha più condanne iscritte al casellario giudiziale. Chiede inoltre di restituire l'effetto sospensivo al gravame.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione della popolazione, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
F. Pendente causa, la Sezione della popolazione ha informato il Tribunale che con decreto d'accusa 28 agosto 2014 (DA ), RI 1 è stato giudicato colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia D ed è stato condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 90.– cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 5'400.– (parzialmente aggiuntiva a quella decretata dal Ministero pubblico il 12.09.11) - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni -, nonché alla multa di fr. 1'000.–.
Delle osservazioni formulate in merito dal ricorrente, si riferirà se del caso in seguito.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito in questa sede (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Occorre innanzitutto rilevare che RI 1 non fruisce più di un permesso di dimora in Svizzera. Quello di cui disponeva a seguito del matrimonio con una cittadina italiana, dalla quale ha poi divorziato, gli è stato revocato dalla Sezione della popolazione con decisione 19 luglio 2012, cresciuta in giudicato, che gli ha poi fissato un ultimo termine con scadenza il 31 agosto 2013 per lasciare il territorio elvetico.
L'interessato non ha tuttavia dato seguito a tale ingiunzione. Il 18 luglio 2013 ha postulato l'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno invocando il legame con i propri figli, affidati alla madre che gode pure dell'autorità parentale sui medesimi, e sui cui egli beneficia soltanto di un diritto di visita.
La presente vertenza non concerne quindi il riesame del provvedimento dipartimentale del 19 luglio 2012, bensì il rilascio di un nuovo permesso di dimora su altre basi.
Del resto, nemmeno l'insorgente lo pretende.
Egli invoca infatti gli art. 50 cpv. 1 lett. b LStr e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).
4.2. Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia, ottenere oppure conservare un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno DTF 111 Ib 163 consid. 1a), esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c).
In concreto, Sabina (10 novembre 1996), Eduard (29 dicembre 2003) e Dana (10 luglio 2008) sono titolari di un permesso di domicilio CE/AELS, di modo che la prima condizione per poter invocare il menzionato disposto convenzionale è adempiuta.
4.3.
4.3.1. Il cittadino straniero che non ha la custodia dei figli - come è il caso del ricorrente nella presente fattispecie - può già di per sé vivere soltanto in misura limitata le relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto di visita riconosciutogli. In linea di principio, tale facoltà non implica un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole. Secondo la giurisprudenza federale, le esigenze dell'art. 8 CEDU risultano in effetti già rispettate se detto diritto di visita può venire esercitato nell'ambito di brevi soggiorni, adattandone se del caso le modalità. Un diritto del genitore all'ottenimento di un permesso di dimora può tuttavia sussistere se i rapporti coi figli sono particolarmente intensi dal profilo economico ed affettivo, se non potrebbero venir mantenuti per la distanza del Paese d'origine del genitore e se il comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (DTF 120 Ib 1 consid. 3c; STF 2C_1231/2012 del 20 dicembre 2012 consid. 3.3; 2C_858/2012 dell'8 novembre 2012 consid. 2.2; 2C_751/2012 del 16 agosto 2012 consid. 2.3).
L'esistenza di un legame affettivo particolarmente intenso veniva in passato ammesso dalla giurisprudenza in presenza di diritti di visita riconosciuti in modo ampio, ovvero al di là dell'ordinario (STF 2C_145/2012 del 16 luglio 2012 consid. 2.3.1). Prendendo però atto dell'evoluzione registrata in materia di diritto della famiglia, che ha portato al riconoscimento di diritti di visita estesi sempre più con regolarità, il Tribunale federale ha ridefinito recentemente la particolare intensità dei rapporti affettivi tra figlio con diritto di risiedere in Svizzera e genitore senza autorità parentale. La nostra massima istanza ha precisato che nei casi di stranieri che già disponevano di un permesso di soggiorno ottenuto in virtù dell'art. 42 o 43 LStr in base a un'unione coniugale - poi sciolta - con una persona di nazionalità svizzera o con permesso di domicilio, il requisito della particolare intensità del rapporto affettivo deve essere ora considerato come dato già quando il rapporto personale è vissuto nell'ambito di un diritto di visita usuale, secondo i canoni odierni. Per contro, per gli stranieri che domandano per la prima volta un'autorizzazione di soggiorno, rimane applicabile l'art. 8 CEDU, nel senso che si continua a esigere che il rapporto affettivo con il figlio sia vissuto in maniera chiaramente più intensa, ovvero al di là dell'usuale. In tutti i casi, occorre inoltre che il diritto di visita venga effettivamente esercitato.
L'alta Corte federale ha comunque ricordato che per poter conservare l'autorizzazione di soggiorno, devono essere adempiute anche le altre condizioni richieste per il rinnovo o il rilascio di un permesso di dimora, e meglio: l'esistenza di un rapporto particolarmente intenso dal punto di vista economico tra il figlio ed il genitore senza autorità parentale, nonché un comportamento irreprensibile da parte dello straniero (DTF 139 I 315 consid. 2.4 e 2.5; STF 2C_1105/2012 del 5 agosto 2013 consid. 2 e 2C_318/3013 del 5 settembre 2013 consid. 3.3).
4.3.2. Tornando al caso in esame, nell'ambito della sentenza di divorzio 17 novembre 2011 il Giudice civile ha affidato S__________, E__________ e D__________ alla madre, con l'esercizio dell'autorità parentale, riconoscendo a RI 1 un diritto di visita ai figli di almeno una fine settimana ogni 15 giorni, con l'obbligo di versare loro un contributo alimentare nella misura di fr. 600.– ciascuno (vedi anche doc. C: dichiarazione 21.08.13 di C__________, ex moglie del ricorrente).
Il ricorrente sostiene che in base a questo regime ordinario sul diritto di visita, il legame affettivo con la prole vada considerato particolarmente intenso come sancito dalla recente prassi federale e di avere pertanto diritto al rilascio del permesso richiesto.
4.3.3. Come detto dianzi, RI 1 non dispone più attualmente di un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera, in quanto il permesso di dimora di cui era titolare gli è stato revocato dal Dipartimento con decisione cresciuta in giudicato.
Ora, sapere se in siffatte circostanze all'insorgente possa essere applicata la recente giurisprudenza federale testé menzionata per poter rimanere nel nostro Paese allo scopo di esercitare il diritto di visita alla prole, è una questione che può qui rimanere aperta. In effetti, anche nell'ipotesi in cui egli possa prevalersene, il suo ricorso andrebbe in ogni caso respinto per i seguenti motivi.
Dalle tavole processuali sembrerebbe che, perlomeno dopo la pronuncia del divorzio, RI 1 abbia esercitato regolarmente il suo diritto di visita nella misura di una fine settimana ogni 15 giorni, ciò che porta di primo acchito a ritenere che il legame affettivo da lui intrattenuto con la prole sia particolarmente intenso ai sensi della recente prassi federale. Sennonché, bisogna anche tenere conto che il ricorrente si è separato dalla famiglia già il 1° ottobre 2001 ed ha vissuto con la primogenita S__________ (divenuta nel frattempo maggiorenne) soltanto durante circa 5 anni, mentre con E__________ (2003) e D__________ (2008) non ha mai convissuto. Benché dagli atti non sia dato nulla di sapere in merito alla qualità delle relazioni intrattenute durante tutti questi anni con i figli, bisogna in ogni caso considerare che, per quanto riguarda il legame dal punto di vista economico, RI 1 non ha sempre versato - e questo ancora recentemente - gli alimenti a quest'ultimi. Infatti, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha dovuto anticiparli per S__________ fino al giugno 2005 e per E__________ fino al dicembre 2008, sino ad esaurimento delle 60 mensilità previste dal relativo regolamento allora in vigore, mentre ha continuato a farlo per D__________ anche successivamente (scritto 16.04.12 via email dell'USSI alla Sezione della popolazione). Ancora a partire dal 1° febbraio 2010 l'Ufficio in parola è stato costretto ad intervenire, e questo nonostante che dal settembre 2012 all'interessato venga trattenuto dallo stipendio l'importo men-sile di fr. 900.– a garanzia dei suoi obblighi di mantenimento, giusta quanto decretato dal Pretore con decisione del 9 ottobre 2012 (doc. G). Tale situazione ha peraltro costituito la base per l'avvio di una procedura penale sfociata, pendente causa, nel decreto d'accusa 28 agosto 2014 (DA ). RI 1 è stato infatti condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 90.– cadauna corrispondenti a complessivi fr. 5'400.– (parzialmente aggiuntiva a quella decretata dal Ministero pubblico il 12.09.11 di cui si dirà in seguito) - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni - nonché alla multa di fr. 1'000.–, per trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti di D, per avere omesso, benché ne avesse o potesse averne i mezzi per farlo, di prestarle - e per essa all'USSI che li anticipa alla beneficiaria - gli alimenti stabiliti con la sentenza di divorzio, così da essere in arretrato per complessivi fr. 29'201.– per il periodo 1° febbraio 2010-31 agosto 2014. Il fatto che egli adduca che il mancato ottemperamento di tale obbligo sarebbe dovuto ad un equivoco tra le parti circa la modalità di pagamento degli stessi e che dal 4 novembre 2014 egli abbia iniziato a rimborsare tale debito nella misura di fr. 300.– a valere quale acconto sugli alimenti che ammontano mensilmente a fr. 600.–, non permette certo né di ritenere che l'infrazione non sia stata commessa né di minimizzarla. Va pure osservato, per completezza, che il debito ammonta attualmente a fr. 30'701.– (osservazioni 28.11.14 del ricorrente con l'allegato scritto 14.11.14 dell'USSI concernente il rimborso alimenti a D__________, prodotte in fase istruttoria).
Dato il mancato pagamento regolare degli alimenti durante tutti questi anni, non si può pertanto considerare che il legame del ricorrente con i figli sia particolarmente intenso dal punto di vista economico, così come esatto dalla prassi in materia.
Oltre a ciò, bisogna pure tenere conto che durante il suo passato soggiorno nel nostro Paese, l'insorgente ha dato adito a lagnanze dal profilo penale o della polizia degli stranieri. Con decreto d'accusa 8 febbraio 1999 (DAP __________), il Procuratore pubblico lo ha condannato a 6 giorni di detenzione - sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni - nonché alla multa di fr. 200.–, per furto d'uso e circolazione senza di licenza di condurre (il 3.08.1998). In seguito gli sono state inflitte diverse multe per contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico: fr. 100.– il 9 dicembre 2002 (DAP __________), fr. 200.– il 21 giugno 2004 (DA __________) e fr. 100.– il 28 novembre 2005 (DA __________). A causa di questi precedenti, il 18 gennaio 2006 l'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione lo ha ammonito, con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto avrebbe riesaminato la continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese. Nonostante ciò, con decreto d'accusa 12 settembre 2011 (DA __________) egli è stato nuovamente condannato, questa volta alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 120.– cadauna - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni - nonché alla multa di fr. 200.–, per lesioni semplici (il 14.11.07) e appropriazione indebita d'imposta alla fonte (nel periodo 01.01.08-31.12.09). Senza dimenticare poi il decreto d'accusa 28 agosto 2014 menzionato in precedenza. Va peraltro osservato che nell'ambito di quest'ultima condanna, il Procuratore pubblico ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena inflitta all'insorgente il 12 settembre 2011.
Di conseguenza, non si può ritenere che l'interessato abbia tenuto un comportamento irreprensibile quando risiedeva regolarmente nel nostro Paese. Non permette di giungere a conclusioni a lui più favorevoli il fatto che le sanzioni antecedenti il 2011 non siano (o non siano più) iscritte a casellario giudiziale. Su questo punto, giova infatti ricordare che anche le condanne radiate possono essere prese in considerazione nell'ambito di un giudizio in materia di diritto degli stranieri (STF 2C_136/2013 del 30 ottobre 2013, consid. 4).
4.4. In siffatte circostanze, RI 1 non può quindi pretendere di ottenere il rilascio di un permesso di dimora allo scopo di esercitare il diritto di visita ai figli, ritenuto pure che non ha mai documentato l'impossibilità di esercitarlo tramite visite reciproche, anche a partire dal Paese d'origine.
Con l'emanazione del presente giudizio la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto, cosicché non è necessario verificare se l'insorgente avrebbe dovuto attendere l'esito della presente vertenza all'estero, come prevede in linea di principio l'art. 17 LStr.
La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto parte soccombente (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'000.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario