Incarti n. 52.2013.212 52.2013.213 52.2013.214
Lugano 3 ottobre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 7 maggio 2013 di
RI 2 RI 3 patrocinati da:
contro
a.
b.
c.
la decisione 17 aprile 2013 (n. 2048) con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 31 dicembre 2012 con la quale il municipio di Dalpe ha rilasciato a CO 2 la licenza edilizia per la costruzione di una casa d'abitazione destinata a residenza secondaria al mapp. __________ di quel comune;
la decisione 17 aprile 2013 (n. 2049) con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 31 dicembre 2012 con la quale il municipio di Dalpe ha rilasciato a CO 2 la licenza edilizia per la costruzione di una casa d'abitazione destinata a residenza secondaria al mapp. __________ di quel comune;
la decisione 17 aprile 2013 (n. 2047) con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 31 dicembre 2012 con la quale il municipio di Dalpe ha rilasciato a CO 2 la licenza edilizia per la costruzione di una casa d'abitazione destinata a residenza secondaria al mapp. __________ di quel comune;
ritenuto, in fatto
A. a. Mediante tre domande di costruzione distinte del 24 settembre 2012 CO 2 e CO 2 hanno chiesto al municipio del comune di Dalpe il permesso per l'edificazione di tre case d'abitazione monofamiliari identiche (una per ciascuna domanda), da utilizzare come residenze secondarie, ai mapp. __________, __________ e __________ rispettivamente di quel comune: fondi tra di essi confinanti ed ubicati nella zona residenziale estensiva (R2) del piano regolatore.
b. L'associazione RI 3 si è opposta al rilascio dei permessi, eccependo un contrasto con l'art. 75b della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), accettato in votazione popolare dell'11 marzo 2012 e volto a limitare il numero di abitazioni secondarie.
c. Anche RI 2 ed RI 1, proprietari dei mapp. __________, __________, posti a monte dei fondi edificandi, da cui sono separati dalla strada coattiva al mapp. __________ di cui sono pure comproprietari insieme agli istanti, hanno inoltrato un'opposizione. Oltre al problema della legittimità di nuove residenze secondarie, Mauro ed RI 1 hanno sostenuto che i piani presentati fossero incompleti a vario titolo: mancavano le sezioni del terreno allestite dal geometra revisore, le informazioni sulle emissioni del riscaldamento previsto (stufa a pellets), quelle sul materiale e sulle tecniche di scavo, quelle sul cantiere. Indicazioni imprescindibili per poter stabilire se il progetto rispettava le disposizioni legali pertinenti. I citati opponenti hanno inoltre chiesto una modifica del calcolo dell'indice di occupazione, che doveva includere lo zoccolo dell'edificio destinato a posteggio. Hanno messo in dubbio l'ossequio dell'art. 46 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), che esclude le costruzioni con (tetti a) falde fino a livello del terreno. Hanno affermato che i posteggi non rispettassero la distanza minima di m 5.5 dalla strada prescritta dall'art. 49 NAPR. Hanno contestato l'urbanizzazione dei fondi per quanto concerneva lo smaltimento delle acque luride.
d. Raccolti gli avvisi favorevoli dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (uno per ciascuna domanda di costruzione), con tre distinte decisioni del 31 dicembre 2012 il municipio di Dalpe ha rilasciato le licenze edilizie a CO 2. Esso ha ritenuto che l'art. 75b Cost. non fosse applicabile alle domande di costruzione inoltrate prima del 1° gennaio 2013, che gli atti delle domande fossero completi e che i progetti ossequiassero le norme di piano regolatore.
B. a. Con tre distinti gravami 18 gennaio 2013 RI 3 ed RI 1 e RI 2 sono insorti, congiuntamente, al Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto di annullare il rilascio dei permessi di costruzione. I ricorrenti hanno ribadito in toto le contestazioni sollevate dinanzi al municipio. Hanno pure rilevato delle carenze nell'esame svolto dal dipartimento del territorio, il quale - a loro dire
b. Con tre giudizi separati 17 aprile 2013 il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi. Riconosciuta la potestà ricorsuale degli insorgenti, il Governo ha ritenuto che l'art. 75b Cost. non ritornasse applicabile alle licenze edilizie rilasciate entro il 31 dicembre 2012. Esso ha altresì esaminato nel dettaglio le contestazioni mosse all'indirizzo dell'avviso cantonale, respingendole tutte. Ha, del pari, confermato la conformità del progetto sia con riferimento alle norme del piano regolatore che con la legislazione federale di protezione delle acque.
C. Con tre distinte impugnative 7 maggio 2013 RI 3 ed i coniugi RI 1 si aggravano contro gli altrettanti giudizi governativi al Tribunale,RI 2Chiedono inoltre la congiunzione delle cause.
D. Il Consiglio di Stato ed i Servizi generali si oppongono all'accoglimento del ricorso, senza formulare particolari osservazioni. Il municipio rinvia alla risposta presentata dinanzi al Governo, con cui aveva sollecitato la reiezione dell'impugnativa. L'istante in licenza chiede, in via principale, che il ricorso venga dichiarato irricevibile e, in subordine, che venga respinto nel merito.
E. Con scritto 24 luglio 2014 il giudice delegato ha chiesto al municipio di confermare che la canalizzazione comunale interessante il settore ove sono posti i fondi edificandi sarebbe stata realizzata nel periodo 2015-2018, come prospettato dal piano generale di smaltimento delle acque (PGS).
Con lettera 28 agosto 2014 il municipio ha confermato la sua intenzione di rispettare questa scadenza. Alle parti è indi stata data la possibilità di esprimersi su questo accertamento istruttorio.
Considerato, in diritto
1.2. Come ha rettamente considerato il Consiglio di Stato la legittimazione attiva di RI 3, già opponente, è pure data (art. 21 cpv. 2 LE), sia sulla base dell'art. 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451; cfr. DTF 139 II 271) che sulla base, più ampia, dell'art. 8 LE (cfr. dettagliatamente su questo tema STA 52.2013.208 del 17 giugno 2014 consid. 2.2., nota ai patroni delle parti ed alle autorità intimate).
1.3. Pure data è la qualità per agire ad RI 1 e RI 2, i cui mapp. __________ e __________ si ritrovano ad una manciata di metri dai fondi edificandi - tale la larghezza della strada coattiva al mapp. __________ (alla quale sono cointeressati) che divide le particelle - ritenuto altresì che i controversi edifici verrebbero a trovarsi, al più, a meno di 30 m da quello insistente sulla loro proprietà (mapp. __________), dal quale sarebbero perfettamente visibili (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_639/2012 del 23 aprile 2013 consid. 2.1, con rinvii, commentata da Clémence Grisel Rapin, Qualité pour recourir du voisin et griefs de recours, in BR 2/2014, pag. 85 seg.; inoltre, riassuntivamente sul ricorso del vicino in materia edilizia, Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 2013, 3.a edizione, n. 955)
1.4. I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine. Essi vengono decisi mediante un unico giudizio, in quanto presentano lo stesso fondamento fattuale (art. 51 LPamm). Possono inoltre essere evasi sulla base degli atti trasmessi dall'autorità inferiore, integrati dall'istruttoria esperita in merito alla tempistica circa la realizzazione della canalizzazione comunale in loco (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Gli insorgenti ripropongono quasi tutte le censure sollevate dinanzi al Governo e che questo ha respinto.
I ricorrenti eccepiscono in primo luogo l'incompletezza degli atti della domanda di costruzione.
3.1. Essi ribadiscono, per cominciare, che l'istante non ha prodotto le sezioni del terreno allestite dal geometra revisore. Questa censura consiste tuttavia in una semplice ripresentazione, senza modifiche (nemmeno del testo), di quella sollevata nel ricorso al dinanzi al Consiglio di Stato e che questo ha dettagliatamente esaminato nel suo giudizio (cfr. consid. 3). Ora, com'è noto, la pura ripetizione della memoria presentata dinanzi all'istanza inferiore non soddisfa i requisiti formali minimi di motivazione prescritti dalla legge (art. 46 cpv. 2 LPamm), poiché non si confronta con i considerandi del giudizio impugnato (cfr. Frank Seethaler/Fabia Bochsler in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, ad art. 52 n. 72 seg. con rinvii). La censura in oggetto si appalesa d'acchito inammissibile.
3.2. Gli insorgenti sostengono inoltre che gli atti della domanda di costruzione non indicano il volume del materiale di scavo, del materiale riportato in loco e della destinazione del materiale esuberante, disattendendo con ciò l'art. 12 lett. c del regolamento della LE del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1). Criticano il Governo, secondo cui questa informazione poteva essere differita e fornita prima dell'inizio dei lavori, conformemente a quanto aveva stabilito l'avviso cantonale (a pag. 6 in fine): avviso che tuttavia - fanno notare i ricorrenti - concerneva il concetto di smaltimento dei rifiuti edili.
Ora, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, correttamente riportata dai ricorrenti, l'art. 12 lett. c RLE non impone la presentazione di un piano degli scavi. La norma, che rientra tra i provvedimenti volti a incentivare la riduzione degli scarti alla fonte, segnatamente dei materiali da depositare in discarica (cfr. anche Piano gestione dei rifiuti (PGR), capito C: rifiuti edili, ad 3.2.1), esige tuttavia che l'istante fornisca quantomeno l'indicazioni del volume del materiale proveniente dallo scavo e dalle demolizioni, del volume del materiale riportato in loco e della destinazione del materiale esuberante (cfr. STA 52.2012.422 del 20 febbraio 2014 consid. 3.1, 52.2012.112 del 19 febbraio 2013 consid. 2.3.1; 52.2008.269 dell'8 ottobre 2008 consid. 4).
In concreto, l'istante in licenza non ha trasmesso le informazioni esatte dall'art. 12 lett. c RLE al momento della presentazione della domanda di costruzione, ma vi ha posto rimedio in sede di risposta ai ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato (cfr. risposte, ad 4.4): lo scavo previsto per le tre piccole case (di 710 mc ciascuna) ammonta a 150 mc ed il materiale ottenuto sarà completamente riutilizzato in loco per eseguire il riempimento del terreno necessario alla realizzazione dei parcheggi previsti a monte degli edifici.
La censura va quindi disattesa, anche se per motivi diversi da quelli addotti dall'istanza inferiore.
I ricorrenti ripropongono indi parecchie contestazioni nei confronti dell'avviso del dipartimento del territorio, al quale rimproverano di non aver verificato compiutamente il rispetto dei parametri legali applicabili per quanto atteneva il camino, il risparmio energetico e la protezione del suolo. Anche queste censure consistono tuttavia in una semplice ripresentazione, senza modifiche (nemmeno del testo), di quelle sollevate nel ricorso dinanzi al Consiglio di Stato e che questo ha dettagliatamente esaminato nel suo giudizio (cfr. consid. 4 e 5). Si appalesano pertanto d'acchito inammissibili per i motivi spiegati al consid. 3.1.
Secondo gli insorgenti il progetto non rispetta inoltre il locale piano regolatore sotto svariati aspetti.
5.1. I ricorrenti chiedono in primis la modifica del calcolo dell'indice di occupazione. Essi domandano che nel calcolo di questo parametro venga incluso il terrapieno che è ricavato tra le case e la strada per permettere la formazione dei posteggi previsti dal progetto, quantomeno nella misura in cui questo sporge dal terreno oltre 1.5 m e non può essere considerato opera o impianto sotterraneo giusta l'art. 42 RLE. Ammettono tuttavia che l'indice di occupazione sarebbe comunque sia ossequiato.
Intanto, l'esame di questa censura, fondata su premesse errate (non ci si trova difatti di fronte ad un'opera sotterranea), si appalesa del tutto inutile, e pertanto inammissibile, in quanto nemmeno se dovesse risultare fondata nel merito potrebbe condurre all'accoglimento della domanda ricorsuale di annullamento delle licenze edilizie. Anche volendo sposare (nel risultato) la tesi dei ricorrenti, l'indice di occupazione dei vari fondi si attesterebbe difatti ampiamente al di sotto del 30% prescritto dall'art. 46 NAPR. Va comunque detto, a titolo abbondanziale, che secondo la prassi e la giurisprudenza cantonali un terrapieno non costituisce un edificio, per cui non può rientrare nella superficie edificata del fondo giusta l'art. 38 cpv. 3 LE.
5.2. Per i ricorrenti il progetto viola l'art. 46 NAPR, che proscrive i tetti con falde sino a livello del terreno. In concreto, poiché la costruzione è posta su di un pendìo, l'estremità nord delle falde del tetto si avvicina al terreno sistemato, dal quale dista - nel punto più prossimo - 44 cm. L'orientamento del tetto della costruzione essendo parallelo alla pendenza del terreno, solo in quel punto potrebbe sorgere un conflitto tra la disposizione delle falde e l'art. 46 NAPR. Come ha quindi rettamente considerato il Consiglio di Stato, la decisione del municipio di Dalpe di ritenere il progetto conforme, anche sotto questo aspetto, al piano regolatore - decisione perfettamente sostenibile ed altrettanto perfettamente condivisibile - non presta il fianco a censura alcuna, tenuto altresì conto dell'ampio margine di apprezzamento che spettava al municipio ai fini dell'applicazione della pertinente normativa comunale (RDAT I-1995 n. 32; I-1996 n. 14; II-1996 n. 28; I-2003 n. 59).
5.3. Gli insorgenti chiedono inoltre di assoggettare al rispetto della distanza di 5.5 m dalla strada anche i tre posteggi esterni ricavati tra quest'ultima e l'edificio. Essi sostengono che questa restrizione non sia applicabile solo alle autorimesse, come prescrive l'art. 49 NAPR, che regola gli accessi ai fondi. A torto. La finalità del citato arretramento è infatti quella di assicurare la fluidità e la sicurezza del traffico stradale, impedendo indesiderati e pericolosi arresti dei veicoli sul sedime stradale durante la fase di apertura (manuale o elettrica) di cancelli o porte accesso alle autorimesse (cfr. RDAT II-1994 n. 50). Per questo motivo, in realtà, questo arretramento non si applica nemmeno alle autorimesse sprovviste di porte di chiusura (cfr. per un caso di applicazione STA 52.2013.208 del 17 giugno 2014 consid. 7.1. nota ai patrocinatori ed alle autorità intimate). A maggior ragione non si applica ai posteggi aperti. La censura va pertanto disattesa senza che sia necessario accertare se la strada coattiva al mapp. __________ costituisca una strada aperta al pubblico a tenore dell'art. 49 NAPR, come non sembra d'acchito escluso.
6.1. Poiché i mappali edificandi, in quanto ubicati nella zona edificabile del locale piano regolatore, sono posti nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche (cfr. sul concetto art. 11 cpv. 2 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; LPAc; RS 814.20), le licenze edilizie possono essere rilasciate solo se è garantito che le acque di scarico inquinate delle costruzioni sono immesse in queste ultime, come stabilisce l'art. 17 lett. a LPAc (cfr. inoltre art. 11 cpv. 1 LPAc). Manifestamente a torto e con motivazione per di più contraddittoria, il Consiglio di Stato, pur sottolineando la necessità dell'allacciamento, ha affermato che i fondi in rassegna sono ubicati fuori dal perimetro delle canalizzazioni pubbliche, al quale ritorna applicabile l'art. 17 lett. b LPAc, il quale non impone quest'obbligo bensì l'adozione di procedimenti speciali che assicurano l'evacuazione adeguata delle acque di scarico inquinate.
6.2. Il comune di Dalpe non ha ancora realizzato la canalizzazione che permette l'allacciamento dei tre edifici e che è pianificata oltretutto lungo il mapp. __________. Bisogna pertanto verificare se sussistono i requisiti per accordare una deroga all'obbligo dell'allacciamento. A questo riguardo, l'art. 18 cpv. 1 LPAc stabilisce che per gli edifici e gli impianti minori che si trovano all'interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche e che, per ragioni perentorie, non possono essere ancora allacciati alla canalizzazione, il permesso di costruzione può essere concesso se l'allacciamento è possibile a breve termine e, nel frattempo, l'eliminazione delle acque di scarico sia assicurata in modo soddisfacente.
Per quanto attiene allo smaltimento delle acque luride, i progetti prevedono di dotare ciascuna abitazione di un piccolo impianto individuale di depurazione dimensionato per 4 abitanti equivalenti, le cui acque defluiscono in seguito in un pozzo d'infiltrazione nel terreno (pozzo perdente). La proposta, avallata dai competenti servizi dipartimentali, soddisfa il requisito legale dell'eliminazione soddisfacente delle acque di scarico stabilito dall'art. 18 cpv. 1 LPAc. Del pari, le abitazioni in oggetto, di modeste dimensioni (111 mq di superfici utile lorda ciascuna), rispondono alla definizione di edificio minore ai sensi della predetta disposizione: possono difatti essere considerati tali gli edifici il cui carico inquinante non supera i 4-5 abitanti equivalenti (URP 2012, 681 segg. consid. 5.2; inoltre 2011, 10 segg.).
Rimane a questo punto da stabilire se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni pubbliche delle controverse costruzioni è possibile a breve termine. A questo riguardo la nuova normativa federale si distanza dalla previgente, che fissava a questo scopo un termine di tre anni (cfr. l'or abrogato art. 26 cpv. 1 dell'ordinanza generale sulle acque del 19 giugno 1972, BU 1972, 1138), lasciando di conseguenza alle autorità incaricate della sua applicazione un certo margine di interpretazione.
Rifacendosi a quanto aveva affermato il Dipartimento in sede di risposta (dinanzi al Governo), giusta cui la zona edificabile dove sono ubicati i fondi interessati non è ancora servita dalla canalizzazione comunale, ma che il piano di attuazione del PGS (piano generale di smaltimento delle acque) prevede la realizzazione della stessa nel periodo 2015-2018 (lotto Pitengo-Cioss), il 24 luglio 2014 il giudice delegato ha invitato il municipio di Dalpe a confermargli (eventualmente con l'appoggio di documentazione) che la citata scadenza potrà essere effettivamente ossequiata rispettivamente, in caso contrario, a quale data è prevista la costruzione della canalizzazione pubblica in oggetto od in subordine a partire da quale data si può contare su questa realizzazione.
Con scritto 28 agosto 2014, su cui le parti hanno potuto esprimersi, l'Esecutivo ha confermato l'intenzione di rispettare la scadenza indicata nel PGS. L'assicurazione della possibilità di un allacciamento a breve termine delle costruzioni alla rete delle canalizzazioni basta a perfezionare l'applicazione dell'eccezione di cui all'art. 18 cpv. 1 LPAc. A torto i ricorrenti pretendono che, per ritenere soddisfatta la citata disposizione, il municipio avrebbe dovuto presentare anche i progetti e le decisioni di stanziamento di credito per l'esecuzione delle opere fognarie: queste esigenze potevano essere poste se l'allacciamento delle abitazioni alla rete delle canalizzazioni pubbliche avrebbe dovuto essere tassativamente eseguito entro la fine dei lavori di edificazione delle abitazioni medesime, non invece entro un limite temporale più esteso (in concreto di 4 anni al massimo), come si avvera in concreto.
6.3. Di conseguenza i fondi edificandi possono essere considerati urbanizzati giusta l'art. 19 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700). Constatazione che implica la convalida dei permessi di costruzione in applicazione dell'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT.
7.2. Giusta l'art. 75b Cost., accettato nella votazione popolare dell'11 marzo 2012, la quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un comune non può eccedere il 20% (cpv. 1). La legge obbliga i comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione (cpv. 2). Secondo l'art. 197 n. 9 Cost., disposizione transitoria dell'art. 75b Cost., se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'art. 75b Cost., il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione per la costruzione, la vendita e l'iscrizione nel registro fondiario (cpv. 1). I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio dell'anno che segue l'accettazione dell'art. 75b Cost. e l'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione sono nulli (cpv. 2).
7.3. Con sentenze del 22 maggio 2013 (DTF 139 II 243 e 139 II 263), il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 75b cpv. 1 Cost., in relazione con l'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost., vieta direttamente il rilascio di licenze edilizie per residenze secondarie nei comuni in cui la quota del 20% è già raggiunta o superata a partire dalla data della sua entrata in vigore, che coincide con quella della sua accettazione in votazione popolare, ossia l'11 marzo 2012. Questo divieto vale per tutte le licenze edilizie rilasciate in prima istanza nei comuni interessati dopo questa data, di principio anche se la domanda di costruzione è stata presentata prima della stessa. I permessi di costruzione rilasciati prima del 1° gennaio 2013 sono annullabili su ricorso, mentre quelli concessi dopo questa data sono nulli in virtù dell'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost.
7.4. Il comune di Dalpe figura tra quelli in cui si presume che la quota di abitazioni secondarie superi il 20% del totale delle abitazioni; per questo motivo esso figura nell'allegato all'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto 2012 (RS 702), in vigore dal 1° gennaio 2013. Questo documento è stato allestito dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) sulla base, in primo luogo, dei dati del censimento federale della popolazione 2000 (CFP 2000) confrontati, per quanto possibile, con quelli del registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA); secondo il CFP 2000 risulta in particolare che le abitazioni occupate permanentemente nel comune interessato si attestavano al 25% (20% secondo il REA), per cui le potenziali abitazioni secondarie assommavano al 75%. La relativa tabella, elaborata dall'Ufficio federale di statistica il 14 giugno 2012 (in precedenza pubblicata all'indirizzo ‹http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00236/04094/index.html?lang=it›), è stata frattanto sostituita dalla statistica degli edifici e delle abitazioni (SEA, pubblicata dal 12 marzo 2014 allo stesso indirizzo), dalla quale risulta che a Dalpe le abitazioni occupate da persone con domicilio nel comune assommano al 22.5% e, di riflesso, le presunte residenze secondarie ammontano al 77.5% di quelle totali. Tale presunzione non è inoltre stata confutata dal comune interessato facendo capo alla possibilità concessagli a tale scopo dall'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza citata. Bisogna quindi concludere che Dalpe è un comune nel quale la quota di abitazioni secondarie supera il 20% del totale delle abitazioni.
7.5. Sulla scorta della giurisprudenza del Tribunale federale e contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nei giudizi impugnati, il comune di Dalpe rientrava quindi nel campo di applicazione dell'art. 75b cpv. 1 Cost. già a partire dall'11 marzo 2012. La nuova normativa costituzionale sulle abitazioni secondarie, applicata al caso di specie, impediva di conseguenza il rilascio della controverse licenze, concernenti ciascuna la costruzione di una casa d'abitazione destinata a residenza secondaria, che è avvenuto il 31 dicembre 2012.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, le impugnative, in quanto ricevibili, devono essere parzialmente accolte. Le licenze edilizie e le decisioni governative che le confermano devono essere annullate, in quanto autorizzano la realizzazione di edifici utilizzati come residenze secondarie. Nulla osta tuttavia al rilascio di un permesso di costruzione per gli stessi edifici, purché interamente destinati a residenza primaria. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 LPamm gli atti vengono pertanto retrocessi al municipio affinché chieda all'istante (rectius: agli istanti) se intende destinare gli edifici ad abitazione primaria e, in caso di risposta affermativa, conceda allo stesso il permesso per la costruzione delle tre abitazioni interamente destinate ad abitazione primaria, alle condizioni dell'art. 6 dell'ordinanza sulle residenze secondarie del 22 agosto 2012.
La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm), a valere per le due sedi ricorsuali, sono ripartite tra i ricorrenti ed il resistente in proporzione al rispettivo grado di soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.In quanto ricevibili, i ricorsi sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. le decisioni 17 aprile 2013 del Consiglio di Stato (n. 2047, 2048 e 2049) e le licenze edilizie 31 dicembre 2012 sono annullate;
1.2. gli atti sono retrocessi al municipio di Dalpe affinché proceda come indicato al consid. 8.
2.La tassa di giustizia, di fr. 3'500.-, è posta a carico dell'associazione RI 3 per fr. 1'500.-, di RI 1 e RI 2 in solido per fr. 1'500.- e di CO 2 per fr. 500.-. RI 3, RI 1 e RI 2 sono inoltre tenuti a versare ad CO 2 i seguenti importi per ripetibili: fr. 1'500.- a carico di RI 3, fr. 750.- ciascuno a carico di RI 1 e RI 2.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria