Incarto n. 52.2013.197

Lugano 27 marzo 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Stefano Bernasconi, Giovan Maria Tattarletti

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 30 aprile 2013 di

RI 1 RI 1

contro

la risoluzione 10 aprile 2013 (n. 1863) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 27 settembre 2012 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare in favore del marito I__________ (1986);

ritenuto, in fatto

A. a. Il 4 luglio 2012, il cittadino algerino I__________ (1986), nato in Marocco e residente a __________ (Italia, prov. di Varese) dove è titolare di un permesso di soggiorno, ha chiesto di essere autorizzato a entrare nel nostro Paese e di essere posto al beneficio di un permesso di dimora temporaneo in attesa di sposarsi con la cittadina di origine bosniaca, naturalizzata svizzera, RI 1 (1986), madre di suo figlio B__________ (__________.12), la quale aveva garantito per il suo sostentamento. La famiglia avrebbe abitato in un appartamento di 2½ locali a __________, con una pigione di fr. 920.– mensili.

I__________ ha dichiarato che durante la sua permanenza in Svizzera, avrebbe mantenuto l'attuale lavoro di giardiniere con partita IVA.

b. Su richiesta dell'autorità competente, RI 1 ha indicato di essere al beneficio dal 1° agosto 2012 sia di un assegno famigliare integrativo (AFI), sia di un assegno di prima infanzia (API).

L'11 settembre 2012, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha segnalato di essere intervenuto in favore dell'interessata nei mesi di ottobre e novembre 2009, ottobre e novembre 2010, nonché nel periodo gennaio-luglio 2012, con degli aiuti per complessivi fr. 20'960.70.

B. Il 27 settembre 2012, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la suddetta domanda. In sostanza, l'autorità dipartimentale ha rilevato che i mezzi finanziari a disposizione di I__________ per il sostentamento erano insufficienti, ritenuto pure che RI 1 dipendeva dall'aiuto sociale. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 30 cpv. 1 lett. b, 42, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), nonché 6 cpv. 2, 31 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).

Il 22 ottobre 2012, B__________ è stato riconosciuto figlio di I__________. Il 30 novembre 2012, quest'ultimo si è sposato a __________ con RI 1.

C. Con giudizio 10 aprile 2013 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rilasciare un permesso di dimora a I__________ per i motivi addotti dal Dipartimento. Secondo l'Esecutivo cantonale, nonostante il matrimonio e il riconoscimento del figlio nel frattempo avvenuti, gli interessati non disponevano ancora di mezzi finanziari sufficienti e correvano pertanto il rischio di cadere in futuro a carico dell'assistenza pubblica.

D. Contro la predetta pronunzia governativa la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora in favore di I__________.

Sostiene di aver diritto al ricongiungimento famigliare e che una volta ottenuto il permesso suo marito potrà lavorare in Svizzera, cosicchè non correranno il rischio di far capo all'assistenza pubblica. Ha inoltre affermato di rimborsare attualmente il debito assistenziale, nella misura delle sue possibilità, in ragione di fr. 100.- mensili.

E. All'accoglimento del gravame si sono opposti sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

F. Pendente causa, la ricorrente ha iniziato a svolgere un apprendistato quale impiegata di commercio AFC presso lo __________ con uno stipendio lordo mensile di fr. 815.-. Il relativo contratto di tirocinio è stato versato agli atti.

Considerato, in diritto

  1. La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Va comunque rilevato sin dall'inizio che la richiesta di rilascio di un permesso di dimora temporaneo in favore di I__________ in attesa di sposarsi con RI 1 è divenuta priva di oggetto, ritenuto che la coppia è convolata a nozze dopo l'emanazione della decisione dipartimentale di diniego. A ben guardare, però, il giudizio emanato dal Consiglio di Stato si riferisce pure al rifiuto di rilasciare un permesso di dimora a I__________ per vivere presso la moglie, e questo a causa della loro situazione finanziaria, di modo che essa ha ancora un interesse pratico e attuale ad impugnare la decisione dell'autorità inferiore.

Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

  1. 2.1. Giusta l'art. 42 cpv. 1 LStr, i coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro. Come indicato in narrativa, I__________ si è sposato con la cittadina elvetica RI 1 il 30 novembre 2012. Se essi non vivono attualmente in comunione domestica nel nostro Paese, questo è dovuto all'opposizione delle nostre autorità di non autorizzargli il soggiorno. In siffatte circostanze, la ricorrente può quindi invocare, in linea di principio, il diritto al rilascio del permesso richiesto in favore del marito sulla base dell'art. 42 cpv. 1 LStr.

2.2. Essendo cittadina elvetica, RI 1 può invocare in favore di I__________ anche l'art. 8 CEDU, che garantisce il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Ad identica conclusione si può giungere per quanto riguarda il legame di quest'ultimo con il figlio B__________, che egli ha riconosciuto il 22 ottobre 2012. Se questo diritto esista effettivamente, è una questione che va esaminata nel merito della vertenza (STF 2D_138/2008 del 10 giugno 2009 consid. 2.2).

2.3. Ne discende che la ricorrente può prevalersi sia dell'art. 42 cpv. 1 LStr che dell'art. 8 CEDU per pretendere il rilascio di un permesso di dimora a favore di suo marito.

  1. 3.1. Secondo l'art. 51 cpv. 1 lett. b LStr, i diritti giusta l'art. 42 si estinguono se sussistono motivi di revoca tra l'altro, secondo l'art. 63 cpv. 1 lett. c della medesima legge, se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole.

3.2. L'art. 8 n. 2 CEDU sancisce che un'ingerenza nell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare garantito da tale norma è ammissibile se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Sapere se le autorità di polizia degli stranieri debbano rilasciare un'autorizzazione di soggiorno, va esaminato ponderando tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (DTF 125 II 633 consid. 2e). E' anche in tale ambito che dev'essere accuratamente appurato se vi è il rischio che l'interessato, rimanendo in Svizzera, chieda prestazioni assistenziali (DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii).

  1. 4.1. In concreto, RI 1 ha ottenuto prestazioni assistenziali nell'ottobre e novembre 2009, nell'ottobre e novembre 2010, nonché dal gennaio al luglio 2012, accumulando nei confronti dello Stato un debito complessivo di fr. 20'960.70. Dal 1° agosto 2012, a seguito della nascita di B__________ (__________.12), essa percepisce mensilmente un assegno famigliare integrativo (AFI) e un assegno di prima infanzia (API) di fr. 559.–, rispettivamente, fr. 2'931.– (doc. C e D: decisioni 11.04.13 dell'Istituto delle assicurazioni sociali).

Sulla base di tale situazione finanziaria il Consiglio di Stato ha negato il permesso richiesto, in quanto I__________ non ha mai provveduto a mantenere la propria famiglia e per il fatto che RI 1, benché sia giovane e in grado di lavorare, non si è dimostrata in grado di procacciarsi un lavoro che le permetta di uscire dall'indigenza. Ha quindi ritenuto che con la venuta in Svizzera del marito della ricorrente, la famiglia __________ corresse il rischio di dipendere in futuro dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole.

4.2. L'Esecutivo cantonale ha quindi dato particolare peso al fatto che RI 1 e suo figlio B__________ devono ricorrere all'aiuto sociale, ciò che è fuorviante, ritenuto che sono entrambi cittadini svizzeri.

Determinante ai fini del presente giudizio è piuttosto la questione di sapere se sia I__________ a correre il rischio concreto di cadere a carico dell'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole, come sancito dall'art. 63 cpv. 1 lett. c LStr, una volta ottenuto il permesso di dimora nel nostro Paese. Su tale aspetto, il Governo si è tuttavia limitato ad indicare che quest’ultimo non aveva ancora provveduto a mantenere la famiglia.

4.3. I__________ non dispone di alcun contratto di lavoro per poter svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese. In Italia, per contro, svolge un'attività lavorativa come giardiniere presso __________ a __________ (VA). Nell'ambito della richiesta volta ad ottenere un permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio, egli ha prodotto l'estratto di conto economico al 28.06.12 nonché il CUD 2012 relativo all'anno 2011, recante un reddito imponibile di € 6'789.19, senz'altro insufficiente per poter mantenere la propria famiglia in Svizzera.

D'altra parte, però, non bisogna dimenticare che i coniugi di cittadini svizzeri, i quali hanno diritto al rilascio di un permesso di dimora, non sono sottoposti a contingente per poter svolgere un'attività lucrativa. Qualora dovesse trovare lavoro nel nostro Paese quale giardiniere, I__________ potrebbe ambire ad una retribuzione sensibilmente superiore a quella che attualmente percepisce oltre confine. Inoltre, con l'ottenimento del permesso richiesto, l'interessato andrebbe a vivere nell'appartamento di 2 ½ locali della moglie in via __________ a __________, che può essere considerato adeguato per ospitarli unitamente al figlio di 2 anni, ragione per la quale i coniugi __________ non dovrebbero più sobbarcarsi l'onere di due economie domestiche separate.

Sennonché, nulla è dato di sapere di preciso riguardo alla situazione personale di I__________, segnatamente al suo legame con moglie e figlio, alla sua formazione professionale, alle sue conoscenze linguistiche, nonché al suo stato di salute. Pertanto è del tutto impossibile delineare un quadro preciso circa le possibilità, per quest'ultimo, di svolgere un'attività lavorativa nel nostro Paese. Sulla base degli atti prodotti, la situazione di I__________ non è quindi affatto chiara, di modo che gli elementi per poter valutare correttamente la presente fattispecie risultano insufficienti.

  1. Stante quanto precede, si giustifica pertanto di annullare la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela, rinviando gli atti direttamente alla Sezione della popolazione affinché si pronunci nuovamente sulla domanda, previa verifica di quanto indicato al considerando 4. In particolare essa dovrà riesaminare la situazione finanziaria della famiglia __________ accertando se con il rilascio di un permesso di dimora a I__________, quest'ultimo correrà effettivamente il rischio concreto di cadere in maniera continua e considerevole a carico dell'assistenza pubblica.

  2. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto parzialmente accolto.

Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la risoluzione 10 aprile 2013 (n. 1863) del Consiglio di Stato;

1.2. la decisione 27 settembre 2012 (ST 151) della Sezione della popolazione.

  1. Gli atti sono retrocessi alla Sezione della popolazione, affinché si chini sulla domanda di rilascio di un permesso di dimora in favore di I__________ (1986), come indicato ai considerandi.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. La somma di fr. 500.–, già versata dall'insorgente a titolo di anticipo, le viene restituita.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il segretario

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