Incarto n. 52.2012.78

Lugano 26 novembre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 febbraio 2012 della

RI 1 patrocinata da PA 1

contro

la risoluzione 1° febbraio 2012 (n. 608) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 21 settembre 2011 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di lavoratori distaccati (divieto di offrire i propri servizi in Svizzera per la durata di 4 anni);

viste le risposte:

  • 6 marzo 2012 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro;

  • 7 marzo 2012 del Consiglio di Stato;

preso atto della replica 11 maggio 2012 della ricorrente e della duplica 29 maggio 2012 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. a. La ditta __________, con sede a __________ (Italia, prov. di ), ha ottenuto l'appalto per realizzare diversi lavori edili a L, sul fondo n. __________ (cantiere __________). La copertura in legno del capannone è stata realizzata in subappalto dalla ditta RI 1 di __________ (Italia, prov. di __________), la quale ha notificato all'autorità competente nove lavoratori distaccati per il periodo 1° giugno-1° luglio 2011.

b. Il 15 giugno 2011, un ispettore della divisione sicurezza sul lavoro della SUVA ha effettuato un controllo sul cantiere in parola, constatando che non erano state attuate le dovute misure a tutela dei lavoratori.

Con "decisione in seguito a pericolo grave ed imminente" del 16 giugno 2011, la SUVA ha quindi ordinato alla RI 1 di sospendere i lavori e di ripristinare la sicurezza sul cantiere per i seguenti motivi:

"Nonostante si lavori su un tetto a falde (>10°-<60°), con un'altezza di caduta superiore ai 3 metri (ca. 14 m), sono assenti le misure di protezione richieste (OLCostr; art. 28-29 cpv. 3). Misura: Un ponte da lattoniere dev'essere montato conformemente all'art. 47 dell'OLCostr. Se la pendenza del tetto è superiore ai 25°, ma inferiore ai 60°, la protezione laterale del ponte da lattoniere dev'essere installata come parete di protezione da copritetto, conformemente all'art. 48 dell'OLCostr.

Nonostante l'altezza di caduta ai bordi del tetto, dal lato dei frontoni, sia superiore di 3 metri (ca. 14 m), sono assenti le protezioni laterali formate da correnti superiori e da correnti intermedi (OLCostr; art. 28-29 cpv. 5). Misura: Le protezioni laterali sono montate ai bordi del tetto. Tali protezioni devono essere conformi allo stato della tecnica attualmente riconosciuto.

Nonostante l'altezza di caduta all'interno dell'edificio, che a partire dal colmo del tetto sia superiore ai 3 metri, sono assenti le misure di protezione collettive richieste (OLCostr; art. 19). Misura: Vengono montate le necessarie reti di sicurezza e/o dei ponteggi di ritenuta (impalcati).

Le nostre constatazioni e le misure ordinate sono state discusse sul posto con il sig. __________, il quale ha avuto modo di esprimere la propria opinione. Inoltre sono stati ascoltati i lavoratori interessati. Quanto accertato durante la visita ed il colloquio conferma le constatazioni succitate.

Vista la situazione di pericolo di cui sopra, avete l'obbligo di sospendere tutti i lavori sul tetto presso il cantiere succitato, fino a quando non verranno eliminate le carenze elencate. Sono ammessi unicamente i lavori di posa della struttura portante nella parte centrale dell'edificio, esclusivamente se eseguiti a partire da ponteggi mobili. Questo provvedimento amministrativo equivale ad una decisione ai sensi degli art. 62 cpv. 2 e 64 cpv. 1 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI). (...) Nota importante. La presente decisione ha il solo scopo di eliminare il pericolo grave ed imminente a cui i lavoratori sono esposti".

Il medesimo giorno la sicurezza sul cantiere è stata ristabilita.

La predetta decisione è rimasta inimpugnata.

B. Preso atto di tali risultanze, il 13 luglio 2011 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia (UIL) ha intimato alla ditta RI 1 un rapporto, prospettandole l'adozione di una sanzione amministrativa giusta l'art. 9 cpv. 2 della legge federale concernente le condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell'8 ottobre 1999 (LDist; RS 823.20), per avere, nelle suddette circostanze, disatteso il suo obbligo di garantire la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro prescritto dall'art. 2 cpv. 1 lett. d LDist.

Dopo avere raccolto le osservazioni dell'interessata, il 21 settembre successivo l'autorità cantonale ha deciso quanto segue:

"1. Alla RI 1 e per essa al signor __________ e a tutti i propri dipendenti è intimato il divieto di prestare servizi in Svizzera per un periodo di 4 anni a decorrere dalla crescita in giudicato della presente decisione.

  1. Sono inflitte spese di giustizia ammontanti a fr. 150.–".

Il provvedimento è stato reso sulla base degli art. 82 e 112 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF; RS 832.20), 49 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali del 19 dicembre 1983 (OPI; RS 832.30), 2 cpv. 1 lett. d, 7, 9 cpv. 2 lett. b LDist e 2 dell'ordinanza federale sui lavoratori distaccati in Svizzera del 21 maggio 2003 (ODist; RS 823.201).

C. Con giudizio 1° febbraio 2012, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dalla RI 1 contro la predetta risoluzione dipartimentale.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha confermato la decisione dell'UIL considerandola conforme al principio della proporzionalità.

D. Contro la predetta pronunzia governativa, la ditta RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

La ricorrente ritiene il provvedimento impugnato carente nell'accertamento dei fatti, lesivo del principio di non discriminazione, di quello dell'uguaglianza giuridica e della libertà economica. Contesta di avere commesso tutte le infrazioni rimproveratele dall'UIL e critica il Consiglio di Stato per non averle dato modo di determinarsi sull'entità della sanzione, che ritiene in ogni caso sproporzionata.

E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

F. In sede di replica e di duplica, le parti hanno in sostanza ribadito le proprie posizioni.

Considerato, in diritto

  1. La competenza di questo Tribunale a statuire su di un ricorso contro una decisione governativa in materia di sanzioni amministrative adottate in base all'art. 9 LDist è data dall'art. 9 cpv. 1 della legge di applicazione della LDist e della LLN dell'11 marzo 2008 (LLDist-LLN; RL 10.1.1.5). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere in quanto lesa direttamente nei suoi legittimi interessi dalla decisione qui impugnata (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è infatti necessario indire un'udienza e procedere all'audizione di __________ (ispettore della SUVA che ha effettuato il controllo sul cantiere), di __________ (responsabile della direzione dei lavori della ditta appaltante __________), di __________ (della ditta ricorrente), di __________ (dell'associazione interprofessionale di controllo) e di __________ (capoufficio dell'UIL), che l'insorgente chiede di sentire al fine di comprendere l'evoluzione dei fatti che hanno portato al provvedimento qui impugnato, in quanto tali mezzi di prova, per i motivi che verranno spiegati in seguito, non apporterebbero a questo Tribunale ulteriori elementi per il giudizio che è chiamato a rendere.

  2. 2.1. L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali accordi sulla prestazione di servizi, l'art. 5 n. 1 ALC prevede un diritto alla prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato contraente per una durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.

Beneficiano di tale diritto i cittadini CE/AELS che effettuano una prestazione di servizi in uno Stato contraente in qualità di lavoratori indipendenti come pure i lavoratori dipendenti di qualsiasi cittadinanza, distaccati in Svizzera per fornire una prestazione di servizi. I lavoratori dipendenti sono considerati distaccati quando il prestatore di servizi (ditta con sede in uno Stato contraente) li invia in un altro Stato contraente in vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto d'appalto) - nel contesto di un rapporto di subordinazione - da effettuare a favore di uno o più destinatari, indipendentemente che siano una persona fisica o giuridica (cfr. art. 14 cpv. 1 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002; OLCP; RS 142.203; v. anche n. 6.3.1 delle "Istruzioni concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone, stato al 1° maggio 2011, emanate dall'Ufficio federale della migrazione: Istruzioni UFM).

2.2. Al fine di combattere il pericolo di un'eventuale pressione sociale che potrebbe causare la comparsa sul mercato del lavoro svizzero di manodopera a buon mercato proveniente dai Paesi dell'UE, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure di accompagnamento per l'introduzione dell'ALC volte a istituire una base giuridica al fine di evitare un dumping sociale e salariale a scapito dei lavoratori in Svizzera.

In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata adottata, tra l'altro, la già citata LDist, entrata in vigore il 1° luglio 2004.

2.3. Per quanto qui interessa, l'art. 2 cpv. 1 lett. d LDist dispone che il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), tra l'altro, nell'ambito della sicurezza e della protezione della salute sul posto di lavoro.

2.4. L'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione del 29 giugno 2005 (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr; RS 832.311) dispone che la pianificazione di lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l'utilizzazione degli attrezzi di lavoro. Sono considerate misure proprie al cantiere le misure di protezione utilizzabili da più imprese come - per quanto qui interessa - ponteggi e reti di sicurezza (cpv. 3). Se il datore di lavoro delega l'esecuzione del contratto d'appalto a un altro datore di lavoro deve assicurarsi che esso metta in atto le misure di sicurezza e di protezione della salute previste dal contratto (cpv. 4). Nei lavori di costruzione di edifici occorre installare un ponteggio di facciata se l'altezza di caduta supera i 3 m (art. 18 OLCostr). Quando tecnicamente non è possibile o risulta troppo pericoloso installare una protezione laterale conformemente all'articolo 16 o un ponteggio conformemente all'articolo 18 devono essere utilizzati ponteggi di ritenuta, reti di sicurezza, funi di sicurezza o altre misure di protezione equivalenti (art. 19 cpv. 1 OLCostr). Ai bordi dei tetti, compresi quelli a due spioventi, devono essere prese misure per evitare le cadute a partire da un'altezza di caduta di 3 m (art. 28 cpv. 1 OLCostr). Giusta l'art. 29 OLCostr, sui tetti con un'inclinazione tra 25° e 60° la protezione laterale del ponte da lattoniere deve essere installata come parete di protezione da copritetto conformemente all'articolo 48 (cpv. 3). Ai bordi del tetto, dal lato dei frontoni, devono essere istallati un parapetto e un corrente intermedio. Si può rinunciare a questo provvedimento se è installato un ponte da lattoniere continuo o se sono state prese misure di protezione equivalenti (cpv. 5).

Secondo l'art. 82 cpv. 1 LAINF, per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.

In linea di principio, tutte le aziende che occupano lavoratori in Svizzera sono tenute a rispettare le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro (art. 1 cpv. 1 OPI). L'art. 49 cpv. 3 OPI prevede che la sorveglianza sull'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione dei rischi particolari di infortunio professionale insita nella persona del lavoratore è affidata all'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni (SUVA). Se durante un'ispezione l'organo d'esecuzione competente accerta un'infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, ne avverte il datore di lavoro e gli fissa un congruo termine per ovviarvi. L'avvertimento deve essere confermato per iscritto al datore di lavoro (art. 62 cpv. 1 OPI).

2.5. In caso di lievi infrazioni all'art. 2 LDist, l'autorità competente può pronunciare una multa amministrativa sino a 5'000.- franchi (art. 9 cpv. 2 lett. a LDist). Per infrazioni all'art. 2 LDist che non sono di lieve entità, la medesima autorità può vietare al datore di lavoro interessato di offrire i suoi servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni (art. 9 cpv. 2 lett. b LDist). Tra le sanzioni previste all'art. 9 cpv. 2 LDist, quest'ultimo provvedimento è ritenuto il più efficace e dissuasivo (Messaggio concernente la legge federale sulla revisione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 1° ottobre 2004, in FF 2044 5863 pag. 5877).

  1. 3.1. Ferme queste premesse e come accennato in narrativa, durante un controllo effettuato il 15 giugno 2011 sul cantiere __________ a L__________ dove era all'opera la ditta RI 1, un ispettore della divisione sicurezza sul lavoro della SUVA ha accertato diverse carenze nelle misure a tutela dei lavoratori, precisamente l'assenza di un ponte da lattoniere, delle protezioni laterali formate da correnti superiori e intermedi, e delle reti di sicurezza e/o dei ponteggi di ritenuta (impalcati):

Nonostante si lavori su un tetto a falde (>10°-<60°), con un'altezza di caduta superiore ai 3 metri (ca. 14 m), sono assenti le misure di protezione richieste (OLCostr; art. 28-29 cpv. 3).

Nonostante l'altezza di caduta ai bordi del tetto, dal lato dei frontoni, sia superiore di 3 metri (ca. 14 m), sono assenti le protezioni laterali formate da correnti superiori e da correnti intermedi (OLCostr; art. 28-29 cpv. 5).

Nonostante l'altezza di caduta all'interno dell'edificio, a partire dal colmo del tetto, sia superiore ai 3 metri, sono assenti le misure di protezione collettive richieste (OLCostr; art. 19).

Tali infrazioni sono state poste a fondamento della decisione, cresciuta in giudicato, con cui il 16 giugno 2011 la SUVA ha ordinato alla RI 1 di sospendere i lavori e di ripristinare la sicurezza sul cantiere. Da qui la decisione dell'UIL che fa divieto all'insorgente di offrire i propri servizi in Svizzera per la durata di 4 anni.

3.2. La ricorrente sostiene che le infrazioni da lei commesse sarebbero soltanto le ultime due elencate in precedenza.

La tesi non può essere condivisa. Il fatto che, per la prima di queste infrazioni, la SUVA non avrebbe misurato esattamente la pendenza concreta del tetto a falde, non permette certo di ritenere come inesistente il pericolo creato dall'assenza delle misure di protezione richieste. Del resto, le predette 3 infrazioni erano già state ammesse dall'insorgente nell'ambito delle osservazioni formulate il 28 luglio 2011 al rapporto di contravvenzione intimatole (v. anche ricorso, ad 17 pag. 19) e in buona fede non possono ora venir negate. Contrariamente a quanto ora essa assume, la decisione impugnata non si fonda pertanto su un accertamento insufficiente dei fatti determinanti. Su questo punto, il provvedimento impugnato non può quindi essere considerato carente sul piano della motivazione, cosicché nemmeno il suo diritto di essere sentito è stato violato dall'autorità inferiore.

3.3. Oltre a ciò, bisogna considerare che i lavoratori presenti sul cantiere sono stati esposti a un grave ed imminente pericolo a causa della mancanza delle misure appropriate, atte a scongiurare il rischio d'infortuni professionali, come quello di una possibile caduta da un'altezza superiore a 3 metri. Le infrazioni riscontrate non possono pertanto essere considerate di lieve entità ed è quindi con ragione che l'autorità dipartimentale ha sanzionato la RI 1 sulla base dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDist. La pronuncia di un divieto come quello qui contestato, si giustifica infatti quando sono messe a repentaglio, come nella presente fattispecie, la salute e la sicurezza dei lavoratori. Già la presenza di impalcature difettose è considerata infatti dalla prassi come un'infrazione di non lieve entità, tale da comportare l'adozione di una simile sanzione (v. Commento delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone, edito dalla Seco nel 2008).

3.4. Ne discende che, per quanto riguarda la materialità delle infrazioni commesse, la ricorrente non può essere prosciolta dall'addebito mossole dall'autorità di prime cure.

  1. Oltre che a essere contenuta nei limiti concessi dalla legge, la sanzione risulta rispettosa del principio della proporzionalità e tiene debitamente conto della gravità oggettiva delle infrazioni commesse dalla ricorrente, la quale è attiva in un ramo, come quello edilizio, che comporta un rischio marcato di caduta per i lavoratori. In effetti, la mancanza nel caso concreto delle misure di sicurezza previste dalla legge costituisce un'infrazione grave che ha messo a repentaglio la salute e la sicurezza di ben 9 lavoratori. Non permette certo di sovvertire quanto precede il fatto che il giorno successivo al controllo, le misure di sicurezza siano state ristabilite. Determinante era la situazione al momento dell'accertamento effettuato dall'autorità competente. Già per questo motivo, si giustifica pertanto il divieto fatto alla ricorrente di offrire i propri servizi in Svizzera per la durata di 4 anni, senza che sia necessario chinarsi sui criteri di calcolo applicati in concreto dalla Divisione dell'economia per la commisurazione della sanzione, i quali, nella misura in cui costituiscono una sorta di direttiva interna volta ad assicurare un'interpretazione ed un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'apparato amministrativo, specie sotto il profilo della sicurezza del diritto e della parità di trattamento (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 129 con numerosi riferimenti), non sono in alcun modo vincolanti per gli amministrati o per i tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2b). Data la portata relativa di questo genere di istruzioni, non può ancora essere ravvisata alcuna violazione del diritto di essere sentito della ricorrente nel semplice fatto che l'autorità di prime cure non le abbia sottoposto le medesime preventivamente per delle eventuali osservazioni in proposito. Una riduzione della sanzione oppure una condanna a una semplice multa, non può quindi entrare in linea di conto nella presente fattispecie.

  2. 5.1. La ricorrente sostiene pure che il provvedimento impugnato, adottato in applicazione dell'art. 9 LDist, sarebbe lesivo sia del principio di non discriminazione riguardo alla nazionalità previsto dall'art. 2 ALC, come di quello dell'uguaglianza giuridica garantito dall'art. 8 Cost.

5.2. La censura è infondata e pertanto deve essere respinta. L'art. 2 ALC dispone che i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. Il principio di non discriminazione sancito all'art. 2 ALC vieta quindi agli Stati contraenti di far dipendere dal requisito della cittadinanza il riconoscimento di un diritto ad una persona che si trova in una situazione disciplinata dall'Accordo sulla libera circolazione (cfr. DTF 137 II 242 consid. 3.2.1). In altre parole, la norma sancisce in via generale il principio della parità di trattamento nella forma negativa di un divieto di discriminazione diretta o indiretta (DTF 136 II 241 consid. 12; 130 I 26 consid. 3.2; Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Ginevra 2010, § 55 segg.). Da quanto precede, risulta quindi che anche il diritto di soggiorno e di accesso ad un'attività economica previsto dall'art. 4 ALC può in principio essere sottoposto a condizioni. Determinante è però che non dia luogo a discriminazioni fondate direttamente sulla nazionalità, oppure a forme di discriminazione dissimulata che, tramite l'applicazione di altri criteri di distinzione, portano di fatto al medesimo risultato (DTF 130 I 26 consid. 3.2.3, con numerosi rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea).

Ora, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, una simile discriminazione non è data nella fattispecie, in relazione all'applicazione dell'art. 9 LDist. La sanzione prevista da questa disposizione concerne infatti indistintamente tutte le persone e aziende che si trovano, come la ricorrente, in una situazione disciplinata dall'Accordo sulla libera circolazione e che intendono distaccare i propri lavoratori in Svizzera. Non permette quindi di ritenere che il principio di non discriminazione invocato dall'insorgente sia stato violato per il fatto che un datore di lavoro con domicilio o sede in Svizzera, il quale non è sottoposto al regime dell'ALC, sia soggetto in caso di sanzione a una normativa diversa di quella prevista all'art. 9 LDist, segnatamente con un aumento di premio per l'assicurazione contro gli infortuni (art. 66 OPI). Tenuto conto di quanto precede, ne discende che nemmeno il principio dell'uguaglianza giuridica, tutelato dall'art. 8 Cost., risulta violato nella presente fattispecie.

  1. Infine la ricorrente ritiene che la sanzione inflittale violi la libertà economica garantita dall'art. 27 Cost. e non le permetterà di offrire i propri servizi in Svizzera, ciò che le comporterà per lei un ingente danno economico.

Anche questa censura dev'essere respinta. Giova infatti ricordare che come ogni libertà fondamentale, anche la libertà economica non è assoluta ma può essere soggetta a limitazioni (art. 36 Cost.). Come visto, il provvedimento qui querelato poggia su una valida base legale, è giustificato da un interesse pubblico, come la protezione dei lavoratori, ed è proporzionato allo scopo che si prefigge, ossia quello di lottare contro le violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro. Non permette di mutare tale conclusione il fatto che il provvedimento impedirà alla ricorrente di offrire i propri servizi per 4 anni. Tale conseguenza è infatti ascrivibile soltanto al suo modo di agire negligente. In ogni caso occorre considerare che dal profilo effettivo il divieto pronunciato nei confronti della ricorrente si tradurrà nell'impossibilità di operare in Svizzera durante 90 giorni all'anno su di un periodo di 4 anni (art. 17 dell'Allegato I all'ALC), per cui, tenuto conto anche di questo aspetto, la restrizione che ne deriva non appare ancora lesiva del principio della proporzionalità.

  1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

La tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il segretario

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