Incarto n. 52.2012.388
Lugano 6 dicembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Flavia Verzasconi, Lorenzo Anastasi, supplente
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 ottobre 2012 di
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6
RI 7 patrocinati da: __________, 6602 Muralto,
contro
il decreto legislativo 28 giugno 2012 (BU 37/2012, 413 segg.), con cui il Gran Consiglio ha rilasciato ai municipi di Giubiasco, Pianezzo e Sant'Antonio la concessione per l'utilizzazione delle acque di diversi gruppi sorgivi in valle Morobbia, ha approvato le varianti del piano regolatore di Sant'Antonio per la modifica dei piani del paesaggio, dei servizi tecnologici, del traffico e delle AP-EP e del piano regolatore di Giubiasco per la definizione della zona AP-EP Serbatoio Madonna degli angeli e le relative autorizzazioni al dissodamento;
ritenuto, in fatto
A. a. Nella seduta del 28 giugno 2012 il Gran Consiglio ha adottato il decreto legislativo con cui:
Scopo ultimo dell'atto è il risanamento e l'ottimizzazione del prelievo e della distribuzione dell'acqua potabile nel comparto territoriale della Valle Morobbia, mediante una riorganizzazione delle fonti idriche attraverso la creazione di un acquedotto intercomunale.
Il progetto prevede la costruzione di due nuovi serbatoi a Carena e Vellano-Carmena in sostituzione delle cinque vecchie strutture ubicate a Carena, Melera, Melirolo, Carmena e Vellano. Inoltre, è contemplato il risanamento di alcune opere di presa, che non garantiscono più la qualità e la potabilità dell'acqua erogata. La proposta abbraccia anche l'integrazione dei cinque acquedotti esistenti sul territorio di Sant'Antonio (Carena, Melera, Melirolo, Carmena e Vellano), in modo da alimentarli in caso di bisogno o, viceversa, recuperarne l'acqua nei momenti d'eccedenza. Parimenti, anche l'acquedotto di Pianezzo può attingere l'acqua da quello nuovo, ritenuto che già ora esso rilascia quella del troppo pieno a Giubiasco. Un terzo serbatoio è previsto in quest'ultimo comune, in località Madonna degli angeli. Presso i tre nuovi serbatoi vengono installate delle centraline idroelettriche, equipaggiate con un gruppo turbina-generatore, la cui potenza media lorda complessiva è di 344 kW . È prevista la realizzazione di ventidue nuove captazioni su sei gruppi sorgivi sul versante destro della valle, per un dimensionamento complessivo di 71 l/s, per i quali vengono fissate le dotazioni dinamiche, che devono garantire i deflussi minimi. L'acqua in eccedenza viene rilasciata direttamente ai punti di captazione. Per la realizzazione dell'opera vengono modificati i piani regolatori di Giubiasco e Sant'Antonio, in particolare in relazione alle zone ove troveranno posto i nuovi serbatoi, rispettivamente le nuove captazioni e relative zone di protezione delle acque. Da ultimo è previsto un dissodamento di territorio boschivo e una diminuzione di quello agricolo. I dettagli saranno ripresi - in quanto necessario - nel seguito (per tutto quanto precede, cfr. messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio 21 settembre 2011 [n. 6529] in: RVGC anno parlamentare 2012-2013, vol. 4, pag. 1677 segg., cap. 3.1. e 3.2. pag. 1682 segg.; rapporto di maggioranza della commissione speciale pianificazione del territorio 14 giugno 2012 [n. 6529 R1], in: RVGC citata, pag. 1705 segg., cap. 3.1 pag. 1709 segg.).
b. Torna qui utile ricordare che un progetto di acquedotto intercomunale nella valle Morobbia è già stato oggetto di una precedente procedura, di natura edilizia. Infatti, il 10 marzo 2004 i municipi di Giubiasco, Pianezzo e Sant'Antonio avevano concesso ai rispettivi comuni il permesso di costruire l'opera. La licenza, così come la relativa autorizzazione al dissodamento 1° dicembre 2003 (n. 741.03.3033), sono tuttavia state annullate dal Consiglio di Stato con risoluzione 9 novembre 2004 (n. 4952). Con sentenza 26 ottobre 2006 (n. 52.2004.387) questo Tribunale ha respinto il ricorso che i comuni anzidetti avevano inoltrato contro la decisione del Governo. In sintesi, questa Corte ha ritenuto che il progetto non potesse essere autorizzato sulla base dell'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) e che doveva essere svolta una procedura pianificatoria ai sensi dell'or abrogata legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365).
B. Scaduto il termine di referendum, il 4 settembre 2012 il decreto è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi a cura del Consiglio di Stato che, in applicazione dell'art. 16 cpv. 2 del decreto stesso, ne ha stabilito l'immediata entrata in vigore (BU 37/2012, 413 segg.).
C. Con atto 3 ottobre 2012, assistito da una replica, i ricorrenti citati in ingresso insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento del decreto. Gli insorgenti lamentano una coordinazione formale e materiale insufficiente, la violazione della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA; RL 9.1.6.1), l'omessa applicazione della legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 (Laidr; RL 9.1.2.1), l'utilizzazione di parametri errati nel calcolo della tassa di concessione, l'insufficienza dei deflussi minimi, la diminuzione della produzione di energia di punta dell'impianto esistente della valle Morobbia, lo sperpero di mezzi pubblici, la violazione della procedura di informazione e partecipazione della popolazione al processo pianificatorio, l'inutilità del serbatoio previsto in località Madonna degli angeli e il suo impatto negativo sull'oratorio di santa Maria degli angeli e, da ultimo, la mancata indicazione dei mezzi di ricorso nell'ambito dell'avviso della pubblicazione delle varianti di piano regolatore. I dettagli delle contestazioni saranno ripresi, ove necessario, in diritto.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono i municipi di CO 1, CO 2, CO 3, in rappresentanza dei rispettivi comuni, e il Consiglio di Stato, agente per il Gran Consiglio. I resistenti postulano inoltre la revoca dell'effetto sospensivo al ricorso, domanda avversata dai ricorrenti. Gli argomenti avanzati con le risposte e le dupliche saranno - se necessario - esaminati qui appresso.
E. Il 25 giugno 2013 una delegazione del Tribunale ha tenuto un'udienza, in occasione della quale è stata completata l'istruttoria. In seguito si è proceduto a una serie di sopralluoghi; in particolare si è preso visione della località Madonna degli angeli. Alle parti è quindi stato assegnato un termine per presentare le conclusioni.
F. Con l'allegato conclusivo i ricorrenti affinano le proprie censure e tutte le parti confermano le rispettive domande.
Considerato, in diritto
L'atto impugnato, formalmente inserito in un decreto legislativo, è una decisione globale, che riunisce quelle di concessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche, di approvazione di varianti di piano regolatore e di autorizzazione al dissodamento (art. 1 cpv. 1 e 3 cifra 1 legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005; Lcoord; RL 7.1.2.3). Esso ha seguito, quale procedura direttrice (art. 3 cifra 3 Lcoord), quella di concessione (art. 7 cpv. 1 e 2 lett. a Lcoord). La decisione globale e quelle successive delle autorità cantonali possono essere impugnate, indipendentemente dai motivi invocati, unicamente per mezzo dei rimedi di diritto ammessi nella procedura direttrice (art. 14 Lcoord). La procedura di concessione si basa sulla LUA e la decisione è stata adottata, in forza dell'art. 3 cpv. 1 lett. b LUA, dal Gran Consiglio. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la vertenza discende pertanto dall'art. 35 LUA.
2.1. Quanto alla legittimazione attiva degli insorgenti, dev'essere considerato quanto segue.
2.1.1. Giusta l'art. 13 Lcoord la legittimazione per interporre reclamo o ricorso è retta dalla legislazione speciale anche nella procedura coordinata. Il fatto di seguire una procedura direttrice ai sensi della Lcoord non modifica dunque la qualità per interporre ricorso: essa non amplia e non limita le facoltà di impugnazione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 11 febbraio 2003 [n. 5361], in: RVGC 2005-2006, vol. 2, pag. 220 segg., commento alle singole norme, pag. 1239 seg.). Ne segue che la legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata in rapporto a ogni singola decisione formante quella globale (STA 52.2011.195 del 23 luglio 2012 consid. 1.3.).
2.1.2. Al pari degli altri presupposti processuali, la sussistenza della legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata d'ufficio, ma la prova delle circostanze di fatto che la fondano spetta comunque al ricorrente (RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2. i.f., con rinvio alla ZBl 100/1999 pag. 399).
2.2. Innanzitutto, gli insorgenti non sono legittimati a impugnare la concessione delle acque fondata sulla LUA.
2.2.1. La legittimazione a ricorrere contro una decisione resa sulla base della LUA è retta dall'art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1; STA 52.2011.195 citata consid. 1.3.1.1). Questa norma stabilisce che hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata. La nozione d'interesse legittimo corrisponde, secondo la prassi di questo Tribunale, a quella d'interesse degno di protezione giusta gli art. 48 lett. a della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e 103 lett. a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; CS 3 499; abrogata dall'art. 131 cpv. 1 legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Introducendo il requisito dell'interesse legittimo, il legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta, però, l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 43 LPamm basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1., I-1999 n. 11 consid. 2b, I-1998 n. 13 consid. 2.2., I-1993 n. 22 consid. 1.2.).
2.2.2. RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5 non spendono nemmeno una parola per spiegare per quale motivo il rilascio della concessione li toccherebbe in modo maggiore rispetto al resto della comunità cui appartengono. Essi si limitano infatti a evocare - peraltro in relazione all'adozione della variante di piano regolatore di Giubiasco - il loro status di cittadini attivi di quel comune. Nemmeno l'accenno relativo al piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI), adottato in base alla Laidr, può venire in loro soccorso. Anche alla contestazione di decisioni prese in base a questa legge, che non prevede normative particolari relative alla legittimazione, torna infatti applicabile l'art. 43 LPamm. Pertanto, su questo punto, il ricorso dei cittadini elencati in precedenza si appalesa irricevibile.
2.2.3. Per quanto riguarda la RI 6 e la RI 7 il Tribunale considera quanto segue.
2.2.3.1. Una corporazione di diritto privato, dotata di personalità giuridica, può anch'essa ricorrere ogni qual volta sia direttamente lesa nei propri legittimi interessi dalla decisione impugnata. Nel caso concreto, dagli statuti della RI 6 e della RI 7 si evince che esse sono delle associazioni ai sensi degli art. 60 segg. del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) e, pertanto, possiedono la personalità giuridica. Dall'atto ricorsuale, tuttavia, emerge con chiarezza che sia la RI 6, sia la RI 7 non agiscono in prima persona, ma a tutela degli interessi dei rispettivi aderenti. Non è dunque nemmeno necessario esaminare se le citate associazioni risultino legittimate in quanto tali; in ogni caso esse non solo non lo sostengono, ma ciò non risulta minimamente provato.
2.2.3.2. La giurisprudenza riconosce a una corporazione costituitasi come persona giuridica, che non sia lesa nei propri legittimi interessi, la facoltà di interporre ricorso in difesa dei suoi membri quando la potestà ricorsuale a tutela dei diritti in questione compete ai singoli soci, la totalità o molti di essi sono toccati dall'atto impugnato e gli statuti affidano alla corporazione la difesa di questi interessi comuni (cosiddetto ricorso corporativo di natura "egoista"; cfr., per tutte, RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2.). Questa giurisprudenza torna applicabile non solo alle associazioni propriamente dette, ma anche alle federazioni di associazioni, delle quali sono tono toccati solo i membri (DTF 100 Ia 97 consid. 1b).
2.2.3.3. In concreto, come visto in precedenza, la RI 6 e la RI 7 sono delle associazioni e pertanto posseggono la personalità giuridica. A esse, tuttavia, fa difetto la terza delle condizioni elencate poc'anzi. Difatti non è assolutamente provato - e nemmeno reso verosimile - che la maggior parte o almeno una gran parte dei loro aderenti siano toccati dalla decisione impugnata e, meglio, che dispongano individualmente della legittimazione attiva. Del resto - a ben vedere - nemmeno le ricorrenti lo pretendono. Dunque, anche volendo ipotizzare che coloro che si recano con una certa assiduità a pescare in uno dei tratti dei corsi d'acqua interessati dal progetto potrebbero godere della legittimazione attiva, non risulta dagli atti che ciò sia il caso per la maggioranza (o comunque un gran numero) dei membri di queste associazioni. In ogni caso, dagli statuti della RI 6 e della RI 7 non è possibile dedurre che i loro membri siano particolarmente interessati alla pratica della pesca proprio nella zona in questione (cfr. RDAT 1986 n. 86 consid. 3). Ne discende che la legittimazione attiva, ai sensi della LUA, dev'essere negata anche alla RI 6 e alla RI 7.
2.2.3.4. Per i motivi che precedono, nella misura in cui è volto a contestare la concessione delle acque in base alla LUA (rispettivamente alla Laidr) il ricorso si rivela irricevibile anche per le due associazioni citate.
2.3. I ricorrenti insorgono anche contro la modificazione del piano regolatore del comune di Giubiasco. In merito il Tribunale considera quanto segue.
2.3.1. 2.3.1.1. Il controverso strumento pianificatorio è stato adottato in vigenza della LALPT e approvato quando questa era già stata sostituita dalla Lst. Esso, in applicazione dell'art. 107 Lst, va nondimeno esaminato alla luce della LALPT. Quest'ultima prevedeva che il piano regolatore era adottato dal legislativo comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT). Il municipio procedeva sollecitamente alla pubblicazione della decisione di adozione presso la cancelleria comunale per il periodo di 30 giorni (art. 34 cpv. 1 LALPT). La pubblicazione era annunciata almeno 10 giorni prima agli albi comunali, nel Foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT). Contro il contenuto del piano era dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 35 cpv. 1 LALPT). Erano legittimati a ricorrere (art. 35 cpv. 2 LALPT): ogni cittadino attivo nel comune (lett. a); ogni altra persona o ente che dimostrasse un interesse degno di protezione (lett. b). A norma dell'art. 37 cpv. 1 LALPT, il Consiglio di Stato esaminava gli atti e decideva i ricorsi, approvava in tutto o in parte il piano regolatore, oppure negava l'approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 38 cpv. 1 LALPT). L'art. 38 cpv. 4 LALPT legittimava a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostrasse un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c). In vigenza della LALPT era pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo chi aveva precedentemente inoltrato ricorso davanti al Consiglio di Stato; faceva eccezione l'ipotesi in cui quest'ultima autorità avesse disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale.
2.3.1.2. La Lst, in vigore dal 1° gennaio 2012, ha istituito un regime giuridico analogo a quello previsto dalla LALPT per quanto attiene alla procedura di adozione, approvazione e impugnazione del piano regolatore (cfr. art. da 25 a 30 Lst).
2.3.2. In concreto, come già visto, si è in presenza di una decisione globale, presa attraverso la procedura direttrice della concessione (supra, 1.1). L'esigenza di coordinare la procedura è stata risolta attraverso l'adozione del piano regolatore, come prevede la pertinente normativa, da parte del legislativo comunale, mentre la competenza di approvare la pianificazione è stata assorbita dall'autorità che ha emanato la decisione globale, ossia il Gran Consiglio. In merito, nel già citato messaggio 21 settembre 2011 il Consiglio di Stato spiega (RVGC cit. pag. 1691):
Per quanto riguarda la possibilità di ricorso contro la decisione globale del Gran Consiglio, essa è data solo dopo l'espressione della volontà del Parlamento. La procedura LUA (…) non prevede infatti la possibilità di formulare opposizioni o ricorsi e, invero, non invita neppure ad esprimere osservazioni al momento della pubblicazione della domanda di approvazione. Il Consiglio di Stato ritiene tuttavia opportuno, considerato il coordinamento con la procedura LALPT particolarmente attiva nell'ambito della garanzia dell'informazione e della partecipazione della popolazione, di aprire la possibilità di formulare osservazioni all'indirizzo dell'autorità di approvazione già in questa fase.
Coerentemente con quanto appena espresso, l'adozione della variante da parte del legislativo comunale di Giubiasco è stata pubblicata - previo annuncio sul Foglio ufficiale del 16 novembre 2010 (FU 91/2010, 8518 seg.) e avviso pubblicato all'albo comunale, per trenta giorni, dal 30 novembre al 30 dicembre 2010 - con l'indicazione che entro il 17 gennaio 2011 ogni cittadino attivo nei comuni interessati, in relazione al proprio comune, e ogni altra persona o ente che dimostrava un interesse degno di protezione, poteva presentare osservazioni al Gran Consiglio, per il tramite del municipio.
2.3.3. La scelta procedurale dell'autorità cantonale suscita qualche perplessità. Nella misura in cui l'adozione della pianificazione è stata lasciata ai comuni, sarebbe stato preferibile mantenere il diritto di ricorso previsto dalla LALPT (e ora dalla Lst) contro le risoluzioni dei legislativi comunali, deferendo la decisione sulle impugnative - al pari di quella di approvazione - al Gran Consiglio. La soluzione adottata dal Governo, ossia di permettere di formulare delle semplici osservazioni, senza indicare la possibilità di impugnare l'atto comunale o quantomeno di opporvisi, può effettivamente aver generato confusione sulla reale portata della facoltà d'inoltrarne, concessa unicamente alle stesse condizioni previste per il ricorso in materia pianificatoria. Ciò non influisce, come si vedrà qui appresso, sul diritto di ricorrere degli insorgenti.
2.3.4. Per le considerazioni appena esposte, la legittimazione a ricorrere davanti a questo Tribunale non può logicamente essere fatta dipendere dalla pregressa impugnazione dell'atto comunale, giacché simile facoltà è stata, in sostanza, limitata. Nemmeno può essere determinante, ai fini della ricevibilità del ricorso, il fatto che i cittadini abbiano o meno presentato delle osservazioni. Pretendere l'adempimento di una di queste due condizioni finirebbe col restringere il diritto di impugnare la pianificazione, così come previsto dalla LALPT (e ora dalla Lst), applicabile anche nella presente procedura coordinata (art. 13 Lcoord). Nel caso concreto occorre pertanto rinunciare all'esigenza dell'interesse degno di protezione e riconoscere eccezionalmente la possibilità di impugnare tramite actio popularis la decisione del Parlamento cantonale. Tale soluzione è analoga a quella prevista per i ricorsi contro i piani di utilizzazione cantonali adottati dal Consiglio di Stato (art. 47 LALPT; art. 45 cpv. 3 Lst), la cui approvazione spetta pure al Gran Consiglio (art. 48 cpv. 1 LALPT; art. 46 cpv. 1 Lst).
2.3.5. In definitiva, nella misura in cui è volto a contestare la variante pianificatoria del comune di Giubiasco ed è presentato da cittadini di quel comune, il ricorso è ricevibile.
2.3.6. La RI 6 e la RI 7 sono invece prive di legittimazione a impugnare la variante di piano regolatore di Giubiasco: esse non possono infatti beneficiare dell'actio popularis, rimedio di diritto che dipende dal possesso dei diritti civici, e non hanno dimostrato - e nemmeno sostenuto - di essere portatrici di un interesse degno di protezione a contestare la pianificazione, rispettivamente che lo sia almeno la maggioranza dei loro aderenti. Nella misura in cui è presentato da queste due associazioni, il ricorso è dunque irricevibile anche nella misura in cui contesta la variante pianificatoria relativa al serbatoio in località Madonna degli angeli.
Il ricorso è, infine, di principio tempestivo (art. 35 LUA) e dev'essere esaminato nel merito, con la precisazione che nella misura in cui censura lo sperpero di mezzi pubblici (ricorso, pag. 11) dev'essere considerato quanto segue.
3.1. Giusta l'art. 74 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), il presidente, entro cinque giorni, pubblica all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum. Per quanto concerne specificatamente il piano regolatore, l'art. 34 cpv. 2 LALPT dispone inoltre che il municipio procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni, previo annuncio effettuato almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT; dal 1° gennaio 2012 la pubblicazione degli atti è retta dall'art. 27 Lst). La prima pubblicazione, effettuata immediatamente dopo la deliberazione dal presidente del legislativo, è volta a permettere, nei comuni ove è stato istituito il consiglio comunale, l'esercizio del diritto di referendum e, in tutti i comuni, l'esercizio del diritto di ricorso al Consiglio di Stato dapprima e al Tribunale cantonale amministrativo successivamente (art. 208 cpv. 1 LOC) per violazione della LOC, ma in particolare della procedura prescritta da quest'ultima per addivenire alla deliberazione dell'organo legislativo. La seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del municipio, preferibilmente dopo la scadenza inutilizzata dei termini di ricorso e di referendum stabiliti nella prima, è invece volta a permettere l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato dapprima e al Tribunale cantonale amministrativo successivamente del contenuto del piano regolatore (art. 35 cpv. 1, 38 cpv. 1 LALPT; cfr. RDAT II-1999 n. 23 consid. 3; inoltre STA 52.2004.260 del 5 settembre 2005, 52.2003.391 del 26 giugno 2003; 52.2002.396 del 21 novembre 2002; 52.2001.324 del 15 novembre 2001, quest'ultima con rinvii alla prassi precedente; inoltre Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 348 ad art. 35 LALPT con rinvii alla giurisprudenza anteriore e la precisazione che la seconda STA citata è parzialmente pubblicata in RDAT 1979 n. 5).
3.2. Nel caso concreto, il piano regolatore è stato adottato - come di regola - dal consiglio comunale, la cui risoluzione è stata pubblicata all'albo comunale il 13 ottobre 2010. È in occasione di questa prima pubblicazione - ove era peraltro esplicitamente indicata la possibilità di ricorrere davanti al Consiglio di Stato, rispettivamente di lanciare il referendum - che un'eventuale lesione del principio di parsimonia sancito dall'art. 151 LOC e del divieto di sperpero a esso sotteso avrebbe potuto (e dovuto) essere sollevata. Il ricorso davanti a questa Corte dipende invece dalla pubblicazione del decreto legislativo 28 giugno 2012 nel Bollettino ufficiale del 4 settembre successivo. Pertanto, nella misura in cui le censure sollevate dai ricorrenti si riferiscono all'applicazione della LOC esse sono ampiamente tardive. Tardiva è in particolare la censura relativa allo sperpero di mezzi pubblici.
4.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).
4.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 3 Lst e relativo rinvio agli art. 61 seg. LPamm; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
4.3. Quanto appena spiegato vale anche nel caso concreto, con la precisazione che l'approvazione del piano regolatore è stata demandata al Gran Consiglio (supra, 2.3.2.). Siccome non è stato possibile impugnare la delibera del legislativo comunale dinanzi all'autorità d'approvazione, il Tribunale interviene qui quale prima istanza di ricorso a livello cantonale e, pertanto, esso dispone di pieno potere cognitivo.
5.1. Il piano regolatore di Giubiasco è stato approvato con risoluzione 13 dicembre 1994 (n. 11313) dal Consiglio di Stato. Esso è stato in seguito oggetto di alcune modifiche. In particolare, nella seduta 13 dicembre 2004 il consiglio comunale ha adottato una variante volta a permettere l'insediamento di un nuovo bacino per l'acqua potabile nei pressi dell'oratorio di santa Maria degli angeli. Concretamente, si è deciso di assegnare una porzione di terreno boschivo dei mapp. 2026, 2043, 2044 e 2045 a una nuova zona AP-EP.
5.2. Con risoluzione 7 marzo 2006 (n. 1035), il Consiglio di Stato ha approvato la variante, riconducendo tuttavia il limite dell'area AP-EP a quello del dissodamento concesso con decisione 1° dicembre 2003 coordinata colla domanda di costruzione n. 39.184 (ris. gov. citata, pag. 4 cap. 2.3.2). Provvedimento che è stato annullato dal Consiglio di Stato con risoluzione 9 novembre 2004, confermata da questo Tribunale con sentenza 26 ottobre 2006 (n. 52.2004.387 il; v. supra, A.b).
5.3. Nella seduta 11 ottobre 2010, il legislativo di Giubiasco ha adottato una variante per la zona AP-EP appena descritta. La nuova pianificazione differisce per la superficie più ampia da dissodare; scelta dettata dalla volontà d'interrare il più possibile il volume del serbatoio (fascicolo variante settembre 2010, rapporto di pianificazione, pag. 5).
Fonte iconografica: rapporto di pianificazione, pag. 6.
Inoltre, sono stati stabiliti i parametri edilizi e la possibilità d'introdurre una microturbina nella struttura, che la variante del 2006 non prevedeva (rapporto di pianificazione citato, pag. 1).
I ricorrenti sostengono innanzitutto che il comune avrebbe omesso di informare la popolazione, in conformità con l'art. 32 LALPT. In merito, la Corte considera quanto segue.
6.1. 6.1.1. Secondo l'art. 4 LPT, le autorità incaricate di compiti pianificatori informano la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla legge stessa (cpv. 1). Esse devono inoltre provvedere per un'adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio (cpv. 2). Questi obblighi sono sottolineati dalla giurisprudenza del Tribunale federale, avuto riguardo sia al peso politico delle decisioni adottate, sia alla loro forzata imprecisione, finalizzata a permettere la regolamentazione di una molteplicità di situazioni complesse (RDAF I-1999 pag. 56 segg., 60, con numerosi rinvii). In adempimento di questo mandato legislativo ai Cantoni (cfr. DFGP/ UPT, Commento alla legge federale sulla pianificazione del territorio, Berna 1981, n. 5 ad art. 4 LPT), l'art. 5 cpv. 1 LALPT stabiliva che il Cantone e i comuni dovevano garantire un'adeguata informazione e partecipazione della popolazione nell'ambito della procedura di formazione dei piani previsti dalla legge stessa. Per quanto concerne il piano regolatore, l'art. 32 cpv. 2 LALPT sanciva che il municipio informava la popolazione sugli studi intrapresi e sugli obiettivi che intendeva perseguire. Ogni cittadino residente nel comune e ogni persona o ente che dimostrava un interesse degno di protezione poteva presentare osservazioni o proposte pianificatorie entro un termine di almeno trenta giorni; il municipio esaminava le osservazioni e le proposte pianificatorie nell'ambito dell'elaborazione del piano (art. 32 cpv. 3 LALPT). Il municipio informava ulteriormente la popolazione sulla proposta di piano, sull'esito dell'esame preliminare e della consultazione pubblica (art. 33 cpv. 3 LALPT).
6.1.2. Queste formalità erano esatte per qualsiasi procedura concernente il piano regolatore, tranne che per le varianti di poco conto (cfr. anche RtiD II-2006 n. 33 consid. 3; RDAT II-2002 n. 34, II-1995 n. 4 consid 3.1). Esse servivano ad assicurare un'effettiva partecipazione della popolazione al processo pianificatorio, permettendole di formulare tempestivamente proposte che potevano essere adeguatamente vagliate e ponderate prima di eventualmente tradursi in soluzioni concrete. La tempestiva informazione della popolazione, oltre a favorire la condivisione e il consenso attorno alle soluzioni elaborate dal municipio, serviva inoltre a prevenire la presentazione di proposte alternative dell'ultima ora, magari improvvisate e incongruenti, in sede di adozione del piano da parte del legislativo.
6.1.3. Anche la Lst prevede il principio dell'informazione e della partecipazione della popolazione (art. 4 e 5 Lst). Essa ha tuttavia concentrato in un'unica fase quest'obbligo (art. 26 Lst; cfr. anche il messaggio 9 dicembre 2009 [n. 6309] del Consiglio di Stato, in: RVGC 2011-2012, vol. 1 pag. 329 segg., pag. 381 ad art. 26). L'informazione e partecipazione avviene ora di regola (solo) dopo l'esame preliminare del Dipartimento del territorio (art. 26 cpv. 1 Lstr) e ogni cittadino attivo e ogni persona o ente che dimostra un interesse degno di protezione possono presentare osservazioni o proposte pianificatorie all'intenzione del municipio.
6.1.4. Comunque sia, a prescindere dalle modalità seguite nel singolo caso, l'art. 4 LPT richiede, come esigenza minima, che l'autorità sottoponga i piani ad una consultazione generale e prenda successivamente posizione, ancorché in modo succinto, su obiezioni e suggerimenti formulati nella stessa (DTF 133 II 120 consid. 3.2; STF 1C_101/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.1; STA 90.2007.21 del 10 ottobre 2008 consid. 3.1. i.f.).
6.1.5. L'obbligo d'informazione e partecipazione della popolazione al processo pianificatorio è diretto a garantire la partecipazione al processo di formazione del consenso politico e non dev'essere confuso, in particolare, con la garanzia della via giudiziaria (cfr. Waldmann/Hänni, op. cit., n. 2 ad art. 4). Questa formalità ha, inoltre, una portata sostanziale: la necessità di seguire una procedura coordinata, come in concreto, non svincola l'ente pianificante dall'obbligo di esperirla. Tanto più che tale obbligo discende nel suo principio direttamente, come visto, dalla legislazione federale.
6.2. 6.2.1. In concreto, ricevuto l'esito dell'esame preliminare 16 giugno 2010 svolto dal Dipartimento del territorio, il municipio ha licenziato il messaggio 7 settembre 2010 (n. 14).
6.2.2. Il 15 settembre 2010 l'esecutivo ha quindi pubblicato all'albo comunale un avviso, consegnato brevi manu ai confinanti, con il quale informava la popolazione di aver elaborato una variante per la zona AP/EP di Madonna degli angeli, specificando che questa concerneva l'estensione della superficie riservata all'azienda acqua potabile al fine di permettere una migliore integrazione del serbatoio nel paesaggio, come richiesto dall'autorità cantonale. L'avviso indicava che la documentazione era consultabile presso l'ufficio tecnico comunale dal 16 al 30 settembre 2010 e che potevano essere inoltrate osservazioni al municipio sino al 30 settembre 2010 (cfr. rapporto di pianificazione settembre 2010, pag. 6; scritto 15 gennaio 2013 del municipio di Giubiasco e 18). In relazione a questa pubblicazione non sono state inoltrate osservazioni al municipio (cfr. scritto 18 febbraio 2013 del municipio di Giubiasco).
6.2.3. Il 1° ottobre 2010 la commissione della gestione ha reso il suo rapporto con il quale, all'unanimità, ha proposto al legislativo - tra l'altro - di adottare la modifica del piano regolatore.
6.2.4. Il 4 ottobre 2010 ha avuto luogo una serata informativa, volta a presentare la variante in parola (cfr. invito 5 settembre 2010).
6.2.5. In occasione della seduta 11 ottobre 2010 RI 1 ha proposto il rinvio del messaggio al municipio per completazione. Egli, pur ritenendo "validissimo" il progetto e l'obiettivo "sicuramente condivisibile", si è dichiarato preoccupato per quanto atteneva alla gestione dello stesso; anche RI 2 ha esposto i suoi dubbi, in relazione ai costi (cfr. estratto del verbale di discussione della seduta 11 ottobre 2011 pag. 2 seg.). Il rinvio del messaggio è stato bocciato dal legislativo con 26 voti contrari e due favorevoli, mentre la proposta pianificatoria è stata fatta propria dal consiglio comunale con 27 voti a favore e 2 astensioni.
6.3. Contrariamente a quanto sostengono gli insorgenti il municipio ha svolto la procedura di informazione e partecipazione della popolazione in merito alla modifica del vincolo di piano regolatore per la realizzazione del serbatoio in località Madonna degli angeli. Certo, le modalità con cui l'informazione è avvenuta non rispecchiano appieno quanto era previsto dalla LALPT e, soprattutto, essa è avvenuta solo dopo che il municipio aveva già licenziato il messaggio all'attenzione del legislativo. Tuttavia, nonostante la possibilità offerta esplicitamente, nessuno ha ritenuto d'insinuare una presa di posizione o manifestare il suo dissenso per la pianificazione prevista. Opposizione che avrebbe potuto indurre ancora in tempo utile il municipio - qualora ciò fosse stato necessario o anche solo opportuno - a ritornare sui suoi passi, ritirando o modificando il messaggio (art. 57 cpv. 1 LOC). La popolazione ha dunque avuto la possibilità di esprimersi prima dell'adozione della controversa pianificazione; essa ha tuttavia rinunciato a farvi capo. Del resto, dev'essere anche considerato come il tema dell'insediamento di un serbatoio in località Madonna degli angeli non fosse nuovo e, inoltre, come già nel 2006 l'istituzione di una zona AP/EP simile fosse stata approvata dal Consiglio di Stato al termine di una procedura che non aveva suscitato ricorsi (cfr. ris. gov. 7 marzo 2006, pag. 1). È quanto basta per ritenere soddisfatti nella fattispecie i requisiti posti dall'art. 4 LPT e dagli art. 32 seg. LALPT (cfr. RtiD II-2006 n. 33 consid. 3.5). La relativa censura deve quindi essere respinta.
I ricorrenti ritengono che sia stato violato il principio del coordinamento delle procedure nella misura in cui il Consiglio di Stato non ha ancora adottato il piano cantonale di approvvigionamento ai sensi della Laidr per il comprensorio della valle Morobbia (PCAI-VMO). A sostegno della loro tesi, i ricorrenti invocano anche la decisione che questo Tribunale aveva reso nell'ambito della pregressa procedura edilizia (supra, A.b.). La censura non può essere accolta, per i seguenti motivi.
7.1. Nella decisione 26 ottobre 2006 (supra, A.b.), questa Corte aveva avuto modo di rilevare come l'impatto del progetto in questione sul territorio e sull'ambiente fosse senz'altro molto importante, per cui era necessario svolgere una procedura pianificatoria ai sensi della LALPT. Esso aveva poi rilevato come la captazione delle acque avrebbe ridotto la portata del fiume Morobbia e di conseguenza la redditività dell'esistente centrale idroelettrica, con ripercussioni anche sulla concessione rilasciata al comune di Bellinzona. Vi era poi a quel momento l'intenzione del Cantone di procedere alla riversione degli impianti idroelettrici di potenza superiore ai 3 MW, tra i quali quello della Valle Morobbia. Da ultimo, il Tribunale aveva rilevato che il Consiglio di Stato, con risoluzione 23 febbraio 2005 (n. 748), aveva adottato il PCAI del Bellinzonese (PCAI-B), risolvendo in particolare di includere il comune di Giubiasco nel comprensorio che avrebbe dovuto far capo alla riserva idrica cantonale di Gnosca. Pertanto, esso aveva ritenuto che l'intervento si ponesse addirittura in contrasto con gli indirizzi della pianificazione cantonale in materia idrica.
7.2. I problemi evidenziati dal Tribunale sono nel frattempo stati risolti.
7.2.1. Innanzitutto, attraverso l'adozione delle varianti dei piani regolatori interessati dall'opera.
7.2.2. Da un punto di vista del coordinamento con la politica energetica, oltre alle pertinenti considerazioni sviluppate dal Governo nel messaggio 21 settembre 2011, alle quali per semplicità si rinvia, è importante qui sottolineare come il Gran Consiglio abbia nel frattempo chiarito di non voler esercitare il diritto di riversione sulle acque in oggetto e come i municipi dei comuni interessati al loro sfruttamento, tra i quali proprio quello di Bellinzona, abbiano trovato un accordo (per quanto precede: messaggio 21 settembre 2011, in RVGV citato pag. 1680 seg.; convenzione 30 agosto 2004 tra i comuni di Bellinzona, Giubiasco, Pianezzo e Sant'Antonio).
7.2.3. Resta da vagliare la questione sollevata dai ricorrenti circa la coordinazione del progetto con la politica cantonale in materia di approvvigionamento idrico. Nel messaggio 21 settembre 2011 il Consiglio di Stato ha dichiarato che con la risoluzione 23 febbraio 2005 (n. 748) con cui ha adottato il PCAI-B esso ha in realtà escluso il comune di Giubiasco da questo comprensorio, per inserirlo successivamente in quello di studio del PCAI-VMO (cfr. messaggio citato, in RVCG citata, pag. 1680, aspetto confermato a più riprese dal Governo negli allegati davanti al Tribunale). In merito, dev'essere precisato che quanto ritenuto in precedenza dal Tribunale, ossia che Giubiasco fosse stato formalmente incluso dal Governo nel comprensorio del PCAI-B, non corrisponde alla realtà. Questa precisazione s'impone non solo in forza delle delucidazioni fornite in questa sede dal Governo, ma anche e soprattutto alla luce della risoluzione 23 febbraio 2005 stessa, in particolare confrontando gli interventi previsti dal progetto PCAI-B (pag. 3) con quelli del progetto definitivo adottato (pag. 18). Ferma questa premessa, si può escludere che il progetto avversato (e di conseguenza la variante al piano regolatore in esame) si ponga in contrasto con la pianificazione cantonale. Esso si conforma anzi con quella allo studio, che il Consiglio di Stato, autorità competente in materia di PCAI (art. 13 cpv. 2 lett. c Lidr), ha già indicato di voler adottare, se il progetto di acquedotto della valle Morobbia potrà essere realizzato (cfr. in tal senso anche la duplica 17 maggio 2003, pag. 3). Il progetto è inoltre in consonanza con quanto previsto dal piano direttore cantonale, specie dalle schede V3 - "energia", in particolare misure previste al cap. 3.1, riferite all'elettricità ricavata da fonti rinnovabili , e P6 - "acqua", misure cap. 3.4, concernenti l'acqua come fonte di energia (in questo senso anche il messaggio 21 settembre 2011, in RVGC citato, pag. 1685).
7.2.4. Sotto questo profilo, dunque, il ricorso si avvera privo di fondamento.
Secondo i ricorrenti la variante non sarebbe giustificata da un profilo pianificatorio poiché non può fondarsi su "atti in vigore e vincolanti". In particolare non lo sarebbe il PCAI-VMO. Essi soggiungono poi, per la prima volta in sede di conclusioni, che nemmeno la pianificazione comunale vigente indicherebbe l'esigenza di captare l'acqua in alta valle Morobbia. Né accennerebbe al nuovo serbatoio a Giubiasco o a obblighi di erogazione di acqua a comuni terzi (cfr. conclusioni, pag. 3 e 6). In merito il Tribunale considera quanto segue.
8.1. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse, l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della determinazione di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di 15 anni, determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art. 15 lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con un relativa certezza (RDAT II-2000 n. 75 consid. 4, con rinvii; inoltre RDAT II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che concernono particolarmente l'istituzione di vincoli per la realizzazione di posteggi pubblici). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 LALPT stabiliva che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore dovevano fissare, tra l'altro, i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico (lett. d).
8.2. Nella misura in cui sono ricevibili, le censure sollevate dai ricorrenti tendono a contestare la variante riferita all'istituzione dell'AP/EP per il nuovo serbatoio a Giubiasco sotto il profilo dell'interesse pubblico e della proporzionalità.
8.2.1. Il nuovo serbatoio in località Madonna degli angeli, ubicato a una quota superiore rispetto a quello esistente di Sasso Piatto, era già stato pianificato nel 2001 nell'ambito del piano generale dell'acquedotto del comune. Attraverso questo intervento, il comune intende garantire una sufficiente pressione nella rete e costituire un'idonea riserva d'acqua (valutata in 600 mc) che permetta da un lato di garantire la sua distribuzione, dall'altro di assicurare la lotta antincendio, anche in località ove oggi sussistono problemi. Il dimensionamento (in totale 2'000 mc, suddivisi in due volumi di 1'000 mc) tiene conto anche del presumibile sviluppo del comune, coprendone il fabbisogno stimato sull'arco dei prossimi decenni. Esso considera pure le necessità dei comuni limitrofi interessati al recupero dell'acqua eccedente. Sulla base di questo concetto, sono stati anche pianificati gli interventi di risanamento e di potenziamento delle condotte di distribuzione su tutto il territorio comunale. La costruzione del manufatto permette, infine, di considerare l'eventuale messa fuori esercizio del serbatoio di Sasso Piatto, ad esempio per risanamenti (per quanto precede, cfr. in particolare Studio Sciarini SA, Rapporto del 20 agosto 2010, pag. 6, e, del medesimo, Relazione tecnica, aggiornamento aprile 2009, pag. 17 segg.). L'intervento permetterà anche, in caso di rottura della condotta di alimentazione del costruendo serbatoio, di disporre di una riserva d'acqua (comprendendo quella del serbatoio già esistente) in grado di garantire l'approvvigionamento idrico di Giubiasco per almeno due giorni, in base al consumo medio attuale e senza far capo alle riserve antincendio (relazione tecnica testé citata, pag.23). Con queste premesse, dal profilo pianificatorio, il fabbisogno appare sufficientemente dimostrato.
8.2.2. La realizzazione del progetto appare, inoltre, ben più che verosimile, atteso come il consiglio comunale di Giubiasco abbia già votato il rinnovo del credito nel contesto dell'adozione della variante e che il comune ha già sottoscritto accordi con gli enti viciniori. L'opera, inoltre, dovrebbe sostanzialmente autofinanziarsi (messaggio 21 settembre 2011, in RVGC citato, pag. 1687 che considera "ininfluente" la realizzazione dell'opera sui conti del comune).
8.3. In definitiva su questo punto il ricorso appare infondato. Le relative censure devono dunque essere disattese.
I ricorrenti ritengono da ultimo che la costruzione del serbatoio nel bosco, nella fascia di protezione del bene culturale, sarebbe lesiva del contesto paesaggistico e ambientale costituito dall'oratorio di santa Maria degli angeli, che non sarebbe congruamente protetto, come avrebbe evidenziato nel proprio preavviso l'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP).
9.1. Il piano regolatore di Giubiasco classifica l'oratorio di santa Maria degli angeli quale bene culturale protetto dal comune; nel piano del paesaggio esso è inserito in una zona AP/EP. A monte dell'oratorio vi è la "zona edificabile residenziale estensiva riservata alla residenza primaria" (Re), che contorna il nucleo di Madonna degli angeli, assegnato a sua volta alla "zona del nucleo di risanamento Nr". Per favorire la salvaguardia dell'edificio religioso, il piano regolatore stabilisce un "perimetro di protezione" a monte, ottenuto con delle linee che impongono l'arretramento delle costruzioni per una fascia della profondità 20-35 m dalla facciata est dell'oratorio (cfr. art. 17 cpv. 3 norme d'attuazione del piano regolatore [NAPR], piano di dettaglio 1:500 del nucleo di Madonna degli angeli).
9.2. Inizialmente il municipio intendeva realizzare una struttura di 8'000 mq, delle dimensioni di 32x13 m, che avrebbe dovuto sporgere per un'altezza di ca. 13 m dal terreno. Con l'esame preliminare 16 giugno 2010, il Dipartimento ha tuttavia ritenuto che il volume fosse fuori scala rispetto al contesto locale e che avrebbe alterato le peculiarità del sito, contraddistinte da un rapporto armonioso tra l'oratorio e il bosco. Infatti, il nuovo edificio avrebbe assunto un ruolo dominante rispetto all'oratorio. Inoltre, ha soggiunto, il progetto avrebbe avuto ripercussioni negative sull'assetto della conca posta a valle. Pertanto il Dipartimento aveva chiesto all'esecutivo comunale di valutare approfonditamente l'impatto di questa struttura sugli ambienti circostanti, motivandone l'ubicazione. Esso ha inoltre invitato il pianificatore a riconsiderare, nel limite del possibile, i parametri edilizi previsti per la costruzione fuori terra e a integrare il manufatto con maggior cura nel contesto (esame preliminare citato, pag. 7 seg.).
9.3. Il rapporto di pianificazione settembre 2010 della variante adottata spiega (pag. 2 segg.) che la posizione del serbatoio è dettata da motivi idraulici. Infatti, come già visto in precedenza, essa permette di risolvere i problemi di distribuzione e di lotta antincendio in diverse località (il serbatoio esistente a Sasso Piatto si trova a una quota che non permette di ottenere una pressione sufficiente in rete), di garantire una corretta distribuzione all'utenza anche in considerazione del futuro sviluppo urbano e di erogare ai comuni interessati (in particolare Camorino e S. Antonio) l'acqua in eccedenza proveniente dalla valle Morobbia. L'ubicazione è legata anche alla morfologia del terreno e all'esistenza di un adeguato accesso veicolare. Uno studio di dettaglio ha inoltre permesso di accertare il modesto interesse ambientale del luogo (loc. cit., pag. 3 seg.). In ogni caso, la variante prevede di mantenere aperto il corso d'acqua temporaneo esistente, deviandolo lungo il lato nord del serbatoio, ricostruendo il bosco con essenze indigene nell'area AP/EP non occupata dal serbatoio (vincolo previsto esplicitamente dal nuovo art. 22 quater cpv. 4 NAPR). Per quanto riguarda, da ultimo, gli aspetti paesaggistici, torna utile riportare il seguente passaggio del rapporto citato (pag. 4 seg.):
Allo scopo di contenere i volumi del serbatoio sono stati riviste e riverificate le componenti idrauliche interne (condotte, microcentrale, vaschette di rivitalizzazione, ecc.), con il risultato che il volume definitivo è stato quasi dimezzato rispetto al volume dell'esame preliminare (da 8'000 mc a 4'500 mc), mantenendo solo gli spazi funzionali strettamente necessari. Oltre a ciò l'edificio è stato suddiviso in due volumi e buona parte degli edifici viene interrata, ne risultano pertanto delle altezze massime dimezzate.
La forma e le dimensioni del serbatoio sono state dunque modificate sostanzialmente rispetto al progetto previsto con la variante 2009, progettato nel 2002, come descritto nella tabella in calce. I valori massimi previsti dalle NAPR sono senza coperture del terreno.
Dimensione della costruzione
Esame preliminare 19.8.2009
Definitivo * 10.10.2010
Larghezza max:
m
32
31
Lunghezza max:
m
13
13
Altezza max:
m
13
7.3
Volumetria max:
mc
8000
4500
(…)
La costruzione di un serbatoio per 2000 mc di acqua potabile non può non avere un impatto sul paesaggio. Tuttavia il manufatto previsto nella variante 2010 permette di ridurre innanzitutto l'impatto della facciata a valle, scomponendo il volume affiorante in due corpi e ricoprendo parzialmente gli stessi con terreno.
In sostanza si può affermare che il nuovo manufatto s'inserisce senza dubbio meglio nella morfologia del terreno e riduce, specialmente dal basso e dalla strada di servizio, il volume affiorante del serbatoio. L'obbligo di ripiantare della vegetazione arborea contribuisce alla mitigazione dell'impatto.
9.4. Nel messaggio più volte citato, il Consiglio di Stato, dopo aver illustrato la variante, osserva quanto segue (RVGC citato, pag. 1687):
Permane un certo impatto paesaggistico a livello locale, comunque ridimensionato dalla rivista progettazione che ha migliorato l'integrazione nel territorio del manufatto, riducendo da 8'000 a 4'500 m3 i volumi dell'edificio, la cui altezza è stata dimezzata da 13 a 7.3 metri. Le misure mitigative individuate dagli approfondimenti effettuati permettono effettivamente di ridurre l'impatto dell'edificio che ospita il serbatoio, tuttavia le ripercussioni locali sull'assetto e sull'aspetto della conca a valle dell'oratorio rimangono e sono considerate rilevanti dall'Ufficio della natura e del paesaggio che conferma il giudizio critico sull'intervento previsto. Il nuovo progetto ha comunque il pregio di garantire un migliore inserimento del serbatoio nel paesaggio. Esso può così essere accettato in considerazione dell'interesse pubblico preponderante alla realizzazione del serbatoio quale elemento del nuovo acquedotto intercomunale (…).
9.5. Alle esaurienti spiegazioni contenute nel rapporto di pianificazione e nel messaggio citati, i ricorrenti oppongono una generica critica, limitandosi ad affermare in modo apodittico che la costruzione del serbatoio sarebbe "lesiva della tutela paesaggistica e ambientale dell'oratorio" e a sottolineare il giudizio critico emesso dall'UNP. Facendo uso del pieno potere cognitivo di cui gode nel caso concreto, il Tribunale considera quanto segue.
9.6. La costruzione del serbatoio è prevista a valle dell'edificio sacro, ove insiste un lieve avvallamento del terreno. Il vigente piano regolatore - approvato, come visto, prima dell'entrata in vigore della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1) - non ha istituito particolari vincoli su questo versante. Nondimeno, il rispetto del paesaggio è uno dei principi generali che informa la pianificazione del territorio (cfr. art. 3 cpv. 2 LPT). In merito, alla luce non solo delle indicazioni riportate in precedenza, ma anche del sopralluogo e delle rappresentazioni tridimensionali contenute nel fascicolo settembre 2010, il Tribunale ritiene che la pianificazione approvata costituisca una soluzione che rispetta sufficientemente l'ambiente circostante, con particolare riferimento al contesto in cui è inserito il bene culturale. Certo, il serbatoio rappresenta un elemento nuovo. Tuttavia, esso è collocato in un contesto paesaggistico già caratterizzato da elementi antropici (oratorio con sagrato, strada, più a monte l'abitato, fontana ecc.). L'importante ridimensionamento e la suddivisione in più volumi della struttura rispetto al progetto originario, così come le misure fiancheggiatrici ancorate anche nelle NAPR (in particolare l'obbligo di piantumazione), permettono di mitigarne l'impatto. In particolare, il rapporto tra la struttura civile e quella religiosa risulta convenientemente equilibrato, essendo stato eliminato quel rapporto di subordinazione tra il volume dell'oratorio e quello del serbatoio che caratterizzava il precedente progetto.
9.7. Anche l'ultima censura si rivela dunque infondata e dev'essere respinta.
Nell'ambito una ponderazione generale degli interessi, dunque, se da un lato l'intervento appare sostenibile da un profilo economico, ambientale, paesaggistico e naturalistico (in merito a quest'ultimo aspetto: Sebastiano Schneebeli/ Nicola Bomio-Paccio-rini, Valutazione degli elementi naturali agosto 2010, allegato 4 al rapporto di pianificazione), l'ubicazione della struttura
Per i motivi che precedono il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende obsoleta la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.
La tassa di giustizia è posta a carico degli insorgenti, soccombenti, con vincolo di solidarietà (art. 28 LPamm). Non si assegnano ripetibili al comune, siccome non è patrocinato (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è a carico dei ricorrenti, in solido.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).
4.Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario