Incarto n. 52.2012.289
Lugano 17 maggio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Paola Carcano Borga, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 luglio 2012 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 11 giugno 2012 del Tribunale di espropriazione prolata nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria avviata dal comune di __________ per le opere di premunizione contro la caduta di massi in via __________ e via __________ relativamente al mappale n. 8040 sito nella frazione di __________ in località __________;
viste le risposte:
17 luglio 2012 del Tribunale di espropriazione;
14 settembre 2012 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Con risoluzione n. 531 del 30 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha adottato il piano delle zone soggette a pericoli naturali e a crolli di roccia (PZPN 2001) del comune di Bellinzona, nel quale è stata pure inclusa l'area pedemontana in parte edificata situata a sud della frazione di __________ in località __________, nei pressi del bosco tra via __________ e via __________. Essa è stata individuata come zona esposta a un pericolo di grado medio ed alto e include, per quanto qui interessa, anche il mappale n. 8040.
b. Il primo piano regolatore di __________ approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 4982 del 18 maggio 1977 aveva attributo questo comprensorio alla zona residenziale semi intensiva (RSI) con un indice di sfruttamento pari a 0.4. Per quanto concerne il mappale n. 8040, esso era stato inserito in parte in zona RSI e in parte in zona forestale (FO). Tale azzonamento è stato riproposto in fase di revisione del piano regolatore, ma la sua approvazione è stata sospesa dal Governo con risoluzione n. 4836 del 16 ottobre 2001 in attesa che fossero stabilite ed eseguite le dovute misure di premunizione. Su invito del Consiglio di Stato, il 21 novembre 2005 il municipio di __________ ha adottato una zona di pianificazione che è stata pubblicata dal 12 dicembre 2005 al 10 gennaio 2006.
c. Tra il 2003 e il 2005 il Cantone e la Confederazione hanno approvato i progetti generali concernenti gli interventi da eseguire nelle zone di pericoli naturali di __________ ("sponda sinistra") e di __________ ("sponda destra"). Visto però che la località Selvette era esposta ad un pericolo concreto e attuale di crolli di roccia, il municipio ne ha deciso lo scorporo dai progetti generali e il risanamento immediato mediante la posa di reti paramassi. Il credito di costruzione complessivo di fr. 760'000.- per l'intervento è stato stanziato dal consiglio comunale con risoluzione 21 febbraio 2006, cresciuta in giudicato incontestata. In quell'occasione il legislativo comunale ha pure autorizzato il prelievo di contributi di miglioria fissandone l'aliquota al 100% della spesa determinante (da calcolare sul consuntivo finale di spesa) al netto dei sussidi federali e cantonali. La consegna dell'opera è avvenuta il 19 dicembre 2006.
d. A seguito dell'avvenuta realizzazione di tali ripari, il Governo ha adottato con risoluzione n. 6024 del 25 novembre 2009 il piano dei territori soggetti a pericolo sassi a sud di __________ (PTPS 2009) e ha approvato con risoluzione n. 5761 del 16 novembre 2010 la zona edificabile corrispondente, attribuendo questo comparto alla zona residenziale estensiva E (RSE E) che fruisce di un indice di sfruttamento pari a 0.4 (cfr. art. 47 Norme di attuazione del piano regolatore in vigore). Per quanto qui interessa, il mappale n. 8040 è stato attribuito alla zona RSE E laddove presenta, in base al PTPS 2009, un pericolo di grado residuo, rispettivamente alla zona FO laddove, sempre secondo il medesimo piano, risulta ancora esposto ad un pericolo di grado alto.
B. Dando seguito a quanto deciso dal consiglio comunale con la precitata risoluzione 21 febbraio 2006, il municipio di __________ nel frattempo aveva dato avvio alla procedura di prelievo dei contributi di miglioria, pubblicando il relativo prospetto dal 25 aprile al 24 maggio 2006 ed inviando un avviso personale ai proprietari interessati. __________ e RI 1, comproprietari del mappale n. 8040 in ragione di ½ ciascuno, sono stati assoggettati al pagamento di un contributo complessivo, calcolato sul preventivo, di fr. 167'268.-. Tale importo è poi stato ridotto in sede di consuntivo d'opera a fr. 127'530.-. Mediante decisione 18 luglio 2008, il municipio ha respinto il reclamo interposto da quest'ultimi avverso tale imposizione.
C. Con sentenza 11 giugno 2012 il Tribunale di espropriazione ha respinto il gravame inoltrato da __________ e RI 1, nel frattempo divenuta proprietaria unica della particella in questione, avverso quest'ultima determinazione municipale. L'autorità di prima istanza ha ricordato innanzitutto che i comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari (art. 1 cpv. 1 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990; LCM; RL 7.3.3.1), tra cui si annoverano anche le opere di premunizione e di bonifica (art. 3 cpv. 1 lett. b LCM). Essa ha poi rilevato che il vantaggio particolare di un'opera di premunizione è da ritenersi presunto, in quanto detta opera è finalizzata a riparare i fondi dal pericolo di caduta di materiale franoso, di valanghe, di allagamenti e di alluvioni, migliorandone lo stato di sicurezza ed eliminando inconvenienti ed oneri (art. 4 cpv. 1 lett. b e c LCM). Ha poi osservato che nel caso specifico il vantaggio particolare per il mappale n. 8040 era evidente visto che, grazie ai ripari che erano stati realizzati, aveva potuto mantenere lo statuto di terreno edificabile con indici edificatori invariati rispetto al passato. Per quanto attiene poi al calcolo dei contributi, esso ha ritenuto che, complessivamente, tanto i criteri applicati quanto il risultato raggiunto non apparivano né insostenibili né contrari ai principi della proporzionalità e della parità di trattamento. Ha poi aggiunto che il fatto di prevedere un contributo forfettario di fr. 10'000.- per 72 mq di via __________ (mappale n. 3083) interessati dall'intervento di premunizione non era di per sé censurabile nella misura in cui tale soluzione conduceva ad un risultato volto a favorire gli altri contribuenti. Ha quindi concluso confermando il contributo di fr. 127'530.- richiesto per il mappale n. 8040.
D. Avverso quest'ultimo giudizio RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo. In via principale, chiede l'esclusione dal perimetro dei beni imponibili del mappale di sua proprietà e l'annullamento delle fatture emesse a carico suo e del precedente comproprietario __________. In via subordinata, postula una drastica riduzione del contributo dovuto e chiede che gli interessi a suo carico vengano calcolati solo a decorrere dal 3 gennaio 2011. Ripropone in questa sede le medesime critiche sollevate senza successo davanti al Tribunale di espropriazione. In particolare, ribadisce che l'opera in questione non arreca alcun vantaggio particolare alla sua proprietà poiché al momento della pubblicazione del prospetto non era dato di sapere se il previgente indice di sfruttamento dello 0.4 sarebbe stato confermato in sede di revisione del piano regolatore. Ritiene quindi che il comune avrebbe dovuto semmai richiederle soltanto successivamente all'approvazione del nuovo PR un contributo posteriore. Inoltre il valore di stima del terreno e le sue potenzialità edificatorie sarebbero pure drasticamente diminuiti. A suo avviso, il contributo dovuto è esorbitante anche perché corrisponde al 30% del valore di stima ufficiale del fondo aggiornato al 20 aprile 2012. Ritiene quindi che lo stesso sia lesivo del principio dell'equivalenza. Rimprovera al Tribunale di espropriazione di non avere considerato che i ripari posati non proteggono l'intera particella, la quale rimane quindi in parte esposta ad un alto pericolo di caduta di massi. Inoltre, la precedente autorità di giudizio non si sarebbe neppure confrontata con l'obiezione da essa sollevata, secondo cui la partecipazione del comune ai costi dell'opera andava aumentata, alla luce delle possibilità concesse dalla normativa cantonale.
E. Chiamato ad esprimersi, il Tribunale di espropriazione ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa, senza formulare particolari osservazioni. Dal canto suo, il municipio di __________ ha avversato il gravame con argomenti di cui si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 13 cpv. 4 LCM. Certa è la legittimazione della ricorrente (art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; RL 3.3.1.1.). L' impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo sufficiente dalle carte processuali e dalla documentazione fotografica. Il sopralluogo sollecitato dall'insor-gente non appare idoneo a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Parimenti dicasi per il "richiamo dall'ufficio cantonale di stima di ogni e qualsiasi incarto relativo alla stima del mappale n. 8040 di __________ ", per l'interrogatorio di controparte e per le ulteriori prove richieste invero in modo generico (in specie: documenti, richiamo ed edizione di documenti, testimoni non meglio specificati). Infine, per quanto concerne la richiesta dell'insorgente di essere personalmente interrogata e, quindi, sentita, giova ricordare che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (STA 52.2010.336 del 7 dicembre 2010 consid. 1, 52.2005.238 dell'8 marzo 2006 consid. 1 e 52.2011.37 del 3 marzo 2011 consid. 1.3 e rinvii dottrinari e giurisprudenziali ivi citati).
2.2.1. Il contributo di miglioria rappresenta una partecipazione del privato alle spese per oneri o impianti eseguiti dallo Stato o dai comuni o consorzi di comuni ecc. nell'interesse generale (pubblica utilità), che viene imposta alle persone o gruppi di persone cui le opere o gli impianti procurano vantaggi economici particolari. È uno dei mezzi di finanziamento di cui l'ente pubblico dispone per l'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge, in particolare per l'urbanizzazione tempestiva dei fondi di cui lo stesso è responsabile. È imposto al diritto cantonale da disposizioni federali imperative direttamente applicabili anche in assenza di norme d'esecuzione e prevalenti su di esso (art. 19 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 in vigore dal 1° gennaio 1980; LPT; RS 700; art. 6 della legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4 ottobre 1974 in vigore dal 1° gennaio 1975; LCAP; RS 843; art. 1 della relativa ordinanza del 30 novembre 1981; OLCAP; RS 843.1; Messaggio n. 2826 del 13 giugno 1984 concernente una nuova legge sui contributi di miglioria, pag. 6, 7 e 9; DTF 108 Ib 71).
2.2. Nel Cantone Ticino la legge sui contributi di miglioria stabilisce, tra l'altro, che i comuni sono tenuti a prelevare contributi siffatti per le opere che procurano vantaggi particolari (art. 1). Danno luogo a contributo, segnatamente, le opere di premunizione e di bonifica, come i ripari contro le alluvioni, le frane, le valanghe, i rimboschimenti e le piantagioni (art. 3 cpv. 1 lett. b). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione sono migliorate in modo evidente (art. 4 cpv. 1 lett. b) rispettivamente sono eliminati o ridotti inconvenienti e oneri (art. 4 cpv. 1 lett. c). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1). Il contributo è dovuto dal titolare del diritto alla data della pubblicazione del prospetto dei contributi (art. 5 cpv. 2). Per le opere di premunizione la quota a carico dei proprietari è fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv. 2), è stabilita nel piano di finanziamento (art. 7 cpv. 3) ed è ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1). La ripartizione si effettua, di regola, secondo la superficie dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2). Fattori di correzione e altri metodi di computo sono applicabili se speciali circostanze lo giustificano, in particolare se l'esistente edificazione non rende possibile un miglior sfruttamento del terreno (art. 8 cpv. 3). Posto che l'entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l'applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza e di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 5.1 e rinvii). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l'eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9). La legge prevede poi che il prospetto dei contributi è elaborato sulla base del preventivo o del consuntivo dell'opera (art. 11 cpv. 1) e che esso comprende l'elenco dei contribuenti, il piano del perimetro, gli elementi di calcolo dei contributi, il loro ammontare e i termini per il loro pagamento (art. 11 cpv. 2 lett. a-e).
2.3. Come già rilevato in più occasioni dal Tribunale federale, i comuni ticinesi dispongono di grande libertà nell'applicazione della legislazione cantonale sui contributi di miglioria, segnatamente nella determinazione del perimetro d'imposizione e nel riparto dell'onere complessivo tra le varie proprietà. In tale ambito essi godono pertanto di autonomia protetta (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 2.2 e rinvii). Perciò, in caso di contestazioni il Tribunale d'espropriazione deve limitarsi a verificare che l'esercizio del potere d'apprezzamento da parte dell'autorità di
prime cure sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti. I medesimi principi valgono anche per questa Corte. Infatti, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm). Costituisce in particolare violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (STA 52.2010.321 del 7 dicembre 2011 consid. 2.3 e 52.2011.102 del 21 dicembre 2012 consid. 2.3. e rinvii dottrinari e giurisprudenziali ivi citati).
2.4. La legge cantonale sui contributi di miglioria prevede altresì che il contributo è esigibile a decorrere dalla messa in esercizio dell'opera; acconti possono essere chiesti con l'inizio dei lavori (art. 17 cpv. 1). Pagamenti rateali e altre agevolazioni possono essere concessi a seconda della particolarità di ogni singolo caso (art. 17 cpv. 2). Il reclamo ed il ricorso non sospendono l'esigibilità del contributo (art. 13 cpv. 4). Se il contributo non è pagato nel termine stabilito decorre l'interesse semplice al saggio usuale; l'interesse decorre anche nel caso di reclamo e ricorso (art. 18 cpv. 1 e 2).
3.3.1. A mente della ricorrente, la querelata decisione non risponde a tutti gli argomenti sollevati nel gravame inoltrato davanti al Tribunale di espropriazione. In particolare, quest'ultimo non si sarebbe confrontato con l'obiezione secondo cui la partecipazione del comune ai costi dell'opera andava aumentata, alla luce delle possibilità concesse dalla normativa cantonale. La censura dell'insorgente, che in sostanza si duole di una violazione del suo diritto di essere sentita, va esaminata prioritariamente, poiché se dovesse risultare fondata la decisione impugnata andrebbe annullata già solo per la disattenzione della menzionata garanzia di natura formale, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 120 Ib 379 consid. 3b).
3.2. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 26 LPamm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano, 1997, n. 1 ad art. 26 LPamm). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 121 I 54 consid. 2c).
3.3. In concreto, il Tribunale di espropriazione ha esaminato in maniera esaustiva l'impugnativa che gli era stata sottoposta. Anche se non affronta tutte le critiche addotte con il ricorso, la decisione di prima istanza tocca comunque ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente influente per l'esito della controversia, tenendo in debita considerazione gli argomenti di rilievo allegati dall'insorgente. La motivazione addotta è inoltre sufficiente per comprendere le ragioni della reiezione del gravame, nonché del mancato esame della censura secondo cui la partecipazione del comune ai costi dell'opera andava aumentata. A parte il fatto che tale contestazione è stata sollevata in modo alquanto generico dall'insorgente, la quale neppure si è premurata di sostanziarla conformemente ai suoi obblighi (art. 46 cpv. 2 LPamm), val comunque qui la pena di ricordare quanto segue. La presente vertenza trae origine dal reclamo inoltrato contro il prospetto dei contributi pubblicato dal municipio di __________, mentre che il principio dell'imposizione, come pure il piano di finanziamento e la quota di spesa a carico dei proprietari erano stati precedentemente decisi dal legislativo comunale, conformemente a quanto disposto dall'art. 13 cpv. 1 lett. g della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), mediante risoluzione 21 febbraio 2006, regolarmente cresciuta in giudicato. Qualsiasi contestazione al riguardo andava dunque semmai sollevata a quel tempo dinnanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini previsti dagli art. 208 e segg. LOC, che trattano dei ricorsi contro le decisioni degli organi comunali. Nella presente procedura invece ogni censura o critica in merito al piano di finanziamento ed alla quota di spesa a carico dei proprietari interessati sarebbe stata irrimediabilmente tardiva ed irricevibile. La spiegazione con la quale il Tribunale di espropriazione ha respinto il ricorso sottopostogli non integra affatto gli estremi di un diniego di giustizia censurabile con successo davanti a questo Tribunale. Tanto più che la soccombente ha impugnato la sentenza di prima istanza in modo congruo e completo, dimostrando di averne perfettamente compreso le ragioni poste a suo fondamento e di non aver subito alcuna offesa ai propri diritti processuali. La censura in tal senso sollevata nel gravame risulta quindi infondata.
4.4.1. L'insorgente ribadisce in questa sede che l'opera in questione non arrecherebbe alcun vantaggio particolare alla sua proprietà poiché al momento della pubblicazione del prospetto non era dato di sapere se il previgente indice di sfruttamento dello 0.4 sarebbe stato confermato in sede di revisione del piano regolatore. Ritiene quindi che il comune avrebbe dovuto semmai limitarsi a chiedere un contributo posteriore, ai sensi dell'art. 10 LCM. Inoltre, i ripari non sono sarebbero stati posati a protezione dell'intera particella, la quale rimane quindi in parte esposta al pericolo di frane. Infine, rileva come il valore di stima del terreno e le sue potenzialità edificatorie siano stati drasticamente ridotti. Infatti, secondo l'aggiornamento particolare della stima del 20 aprile 2012, la porzione di terreno non edificabile è aumentata a 1'259 mq (in luogo dei 610 mq precedenti) per un valore di fr. 125.-/mq, in luogo dei precedenti fr. 61.- /mq.
4.2. In materia di contributi di miglioria l'inclusione di un fondo o di un comparto nel perimetro di imposizione dipende sostanzialmente dall'esistenza di un vantaggio per il medesimo. Questo deve adempiere due requisiti fondamentali: essere "particolare" e di natura "economica". Il vantaggio è "particolare" se concerne una cerchia ben determinata di interessati, che traggono un beneficio specifico decisamente maggiore di quello di cui fruisce in genere la collettività grazie all'attività dell'ente pubblico. È poi "economico" se è realizzabile, ossia se può essere convertito in denaro (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 4.2 e rinvii). Per giurisprudenza consolidata un intervento di premunizione è un'opera per la quale possono essere prelevati contributi di miglioria in quanto è suscettibile di apportare vantaggi particolari ai fondi adiacenti (cfr. in questo senso: STF 2C_767/2008 del 2 luglio 2009 consid. 4.3).
4.3. Il mappale n. 8040 di __________ è un terreno di complessivi 3'048 mq di conformazione irregolare ubicato in località __________. Esso è costituito da un'ampia superficie, di forma pressoché rettangolare, che si affaccia sulla strada e si presenta inizialmente prativa e pianeggiante per poi risalire a gradoni lungo il fianco della montagna ricoperta da vegetazione e boscaglia incolta. Vi è poi un terrazzamento quadrangolare, insinuato lateralmente tra le particelle n. 8041 e 8044, sorretto da un muro in cemento armato sul quale sorge uno stabile abitativo circondato da un giardino. Tale costruzione è accessibile per il tramite di una strada privata, realizzata sul fondo medesimo lungo il confine settentrionale del mappale n. 8041, con sbocco su via __________.
Come esposto in narrativa, questo sedime appartiene ad un comprensorio che il PR 1977 attribuiva alla zona RSI, dotata di un indice di sfruttamento pari a 0.4. Tale azzonamento è stato riproposto in fase di revisione del PR, ma la sua approvazione è stata sospesa dal Governo, alla luce del pericolo di crolli di roccia di grado medio-alto risultante dal PZPN 2001, in attesa che fossero eseguiti i necessari lavori di premunizione. A seguito dell'avvenuta realizzazione di tali ripari, il 16 novembre 2010 il mappale n. 8040 è stato inserito in zona RSE E, per quella parte che giusta il PTPS 2009 presenta un pericolo di grado residuo, rispettivamente in zona forestale per quella parte che attualmente risulta ancora esposta ad un pericolo di grado alto, sempre secondo tale piano. Di principio, il fondo in questione è dunque caratterizzato oggi dal medesimo assetto pianificatorio che gli era stato attribuito con il previgente PR 1977. Parimenti dicasi per i mappali vicini. Dal momento che un simile azzonamento ha potuto avere luogo in seguito alle reti paramassi che nel frattempo sono state posate ed al conseguente accresciuto grado di sicurezza di cui beneficiano ora dette particelle, il vantaggio particolare che tutti i sedimi inseriti nel perimetro contributivo hanno tratto dalla realizzazione di tali opere di premunizione appare certo. La circostanza addotta dalla ricorrente secondo cui "al momento della pubblicazione del prospetto non era dato di sapere se il previgente indice di sfruttamento dello 0.4 sarebbe stato confermato" non è atta a scalfire in alcun modo tale conclusione, né a giustificare il prelievo di un contributo posteriore. Come rettamente rilevato dal Tribunale di espropriazione, difatti, non è determinante che la conferma formale dell'azzonamento sia giunta solo dopo la pubblicazione del prospetto. Decisivo, per contro, è il fatto che, a partire dall'entrata in vigore del PR 1977, il fondo della ricorrente (come pure gli altri terreni inclusi nel comprensorio) ha sempre e comunque beneficiato ininterrottamente dello statuto di terreno edificabile e di un indice di sfruttamento dello 0.4, e questo anche durante il periodo 2001-2009 allorquando dal profilo pianificatorio alla zona RSI è stata sovrapposta una zona di pericolo medio-alto. Né permette di addivenire ad un diverso risultato l'argomento giusta il quale "il valore di stima del terreno e le sue potenzialità edificatorie sono pure drasticamente diminuiti" visto che "secondo l'aggiornamento particolare della stima del 20 aprile 2012, la porzione di terreno (non edificabile) è aumentata a 1'259 mq (in luogo dei 610 mq precedenti) ad un valore di fr. 125.-/mq (in luogo di 61.- mq come in precedenza)". A questo proposito occorre in effetti considerare che senza l'intervento di premunizione che è stato effettuato, il mappale della ricorrente, così come pure gli altri sedimi inclusi nel perimetro contributivo, avrebbe inevitabilmente perso la qualifica di terreno edificabile e quindi qualsiasi attrattiva, rispettivamente valore, soprattutto dal profilo commerciale. Senza contare poi le eventuali complicazioni che ne sarebbero potute conseguire, in particolare dal profilo dell'abitabilità, per lo stabile esistente sul mappale n. 8040 di __________. A ragione, dunque, l'autorità giudiziaria di prima istanza ha confermato l'esistenza per la ricorrente di un vantaggio particolare suscettibile di dare luogo al prelievo di contributi. Evidentemente l'imposizione deve tenere conto dell'effettivo vantaggio particolare arrecato dall'opera in parola a ciascun singolo proprietario. Di modo che una distribuzione della quota imponibile equilibrata e rispettosa del principio della parità di trattamento esige in ogni caso che si prenda in considerazione il fatto che i ripari non proteggono l'intera particella, la quale rimane quindi in parte esposta ad un pericolo alto di crollo dei massi. Sennonché tale aspetto non attiene alla questione dell'assoggettamento, ovvero dell'esistenza di un vantaggio particolare, bensì al problema della ripartizione, ossia della quantificazione del medesimo, di cui si dirà qui di seguito.
5.La ricorrente critica il modo e i criteri applicati dal municipio per calcolare il contributo posto a suo carico, il quale, a suo dire, sarebbe anche lesivo del principio dell'equivalenza.
5.1. In primo luogo occorre ricordare che nella sua risoluzione del 21 febbraio 2006, citata in narrativa, il legislativo comunale di Bellinzona, oltre ad approvare il credito necessario alla realizzazione delle opere di premunizione in parola, aveva autorizzato il prelievo di contributi di miglioria, fissandone l'aliquota al 100% della spesa determinante, al netto dei sussidi federali e cantonali, di fr. 379'450.-, poi ridotta in sede di consuntivo, a fr. 291'678.-. Per quanto concerne il metodo di calcolo, rispettivamente la chiave di riparto adottati dal municipio, va detto che dalla documentazione agli atti (in particolare, dal "rapporto contributi di miglioria") si evince come quest'ultimo, contrariamente a quanto dichiarato, non abbia tenuto conto dell'indice di sfruttamento, bensì delle superfici risanate in mq. Esso ha quindi individuato cinque differenti classi di vantaggio considerando il grado di pericolo stabilito nel PZPN 2001 (zona rossa e zona blu), dopo aver verificato gli effetti che l'opera esplica sui fondi assoggettati, ossia la libertà di nuovamente utilizzare i terreni ai fini edificatori. Le stesse sono state così stabilite:
L'esecutivo comunale ha quindi sostanzialmente applicato la seguente formula: contributo dovuto = {[contributo da ripartire (=369'450.- pari a fr. 379'450.- meno fr. 10'000 a corpo per la strada comunale) x coefficiente mappale (=superficie x valore classe di vantaggio)] : totale dei coefficienti di tutti i mappali inclusi nel comprensorio di prelievo (=42116)}.
5.2. A questo proposito va detto che la scelta operata dall'auto-rità comunale di tener conto dell'ampiezza in mq delle superfici risanate è senz'altro corretta. Come peraltro giustamente rilevato dal Tribunale di espropriazione, il fatto che non sia stato considerato l'indice di sfruttamento non presta il fianco a nessuna censura, poiché esso è identico per tutti i fondi ed inoltre perché il vantaggio dato della protezione offerta dalle opere di premunizione posate si riflette pure sull'area circostante gli edifici utilizzabile come giardino. Parimenti condivisibile risulta la presa in considerazione di 5 classi di vantaggio a seconda degli effetti che tali manufatti esplicano sui fondi assoggettati, e segnatamente sulla possibilità di continuare a poter utilizzare ancora i terreni a fini edificatori. Esente da critiche è pure la decisione di limitare l'imposizione alle superfici risanate rientranti nelle classi 1 e/o 2, con conseguente esclusione delle classi 3-5. Ora, la prassi ammette l'applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza e di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (cfr. consid. 2.2.). Nel caso di specie, dal "rapporto contributi di miglioria" come pure dalla carta schematica agli atti, emerge chiaramente che il municipio ha adottato una forchetta di classi di vantaggio sufficientemente ampia e oggettiva per garantire un'adeguata differenziazione di situazioni che presentano tra loro delle diversità apprezzabili e che esigono perciò un trattamento distinto. Pertanto, tale soluzione appare senz'altro sostenibile, per lo meno nell'ottica dell'ampio margine di apprezzamento che occorre riconoscere all'autorità comunale in questo ambito.
5.3. L'insorgente ribadisce in questa sede la tesi giusta la quale il querelato contributo sarebbe esorbitante visto che corrisponde a circa il 30% del valore di stima del fondo; ciò che costituisce, a sua mente, una violazione del principio dell'equivalenza. Posta in questi termini, la censura tende sostanzialmente ad inserire nel metodo di calcolo un nuovo criterio non contemplato dal prospetto, ovvero quello della stima ufficiale. Siffatta tesi trascura tuttavia di considerare che esso è inapplicabile poiché estraneo alla materia specifica dei contributi di miglioria (STA 52.2011.102 del 21 dicembre 2012 consid. 7.2; RDAT I-2001 n. 36 e II-1999 n. 40). Correttamente, quindi, la formula di calcolo applicata dall'autorità comunale prescinde dal valore di stima. Ferma questa premessa, occorre comunque riconoscere che l'ammontare del contributo posto a carico dell'insorgente non è certamente di poco conto. A questo proposito bisogna comunque considerare che, come sopra illustrato, il beneficio che quest'ultima ha potuto trarre dalla realizzazione delle opere di premunizione in parola è stato certamente molto importante, anche in termini economici. Senza questi interventi, infatti, la part. n. 8040 avrebbe irrimediabilmente perso il suo statuto di fondo edificabile e per l'edificio ivi esistente sarebbero sorti dei problemi dal profilo della sua abitabilità (cfr. consid. 4.3). Tenuto dunque conto di questi aspetti, dell'ampiezza della superficie risanata (in assoluto la più estesa di tutto il comprensorio) nonché dell'assoluta legittimità dei criteri di computo in concreto applicati, nulla permette di concludere che il querelato contributo sia lesivo del principio dell'equivalenza, in quanto manifestamente sproporzionato rispetto al vantaggio arrecato.
5.4. Pure giustificata, quantomeno dal profilo della latitudine di giudizio che occorre riconoscere in questo ambito all'autorità comunale, è l'imposizione forfettaria di fr. 10'000.- relativa a via Schnoz (mappale n. 3083), in quanto unico bene amministrativo di proprietà comunale incluso nel prospetto dei contributi in esame. Come per gli altri fondi, anche per la strada in questione, la sua assegnazione alle classi di vantaggio è avvenuta sulla base dell'effettiva situazione di pericolo. Di modo che la porzione ubicata nella zona di pericolo medio nel PZPN 2001 (72 mq a confine con il mappale n. 8040) ed esposta ad un pericolo residuo in base al PTPS 2009 è stata inserita nella classe di vantaggio 2, mentre che la superficie rimanente del fondo nella classe 3. Diversamente che per gli altri fondi, il municipio non ha però calcolato il coefficiente computando la sola superficie risanata ma ha ritenuto di fissare un contributo forfettario di fr. 10'000.-. Tale scelta, pur divergendo dai criteri di riparto concretamente applicati per il calcolo dei contributi a carico dei vari proprietari privati, non ha arrecato alcun pregiudizio a quest'ultimi, ma, anzi, ha permesso loro (e quindi anche alla ricorrente) di trarre un piccolo beneficio. Infatti, come rettamente rilevato dal Tribunale di espropriazione, attraverso questa soluzione l'ente pubblico si è fatto carico di un contributo di ca. fr. 139.-/mq per la superficie risanata (72 mq in classe 2) e, pertanto, come si vedrà meglio in seguito (consid. 6), di un importo unitario di gran lunga superiore a quello sopportato da tutti gli altri contribuenti. Ciò è indubbiamente andato a vantaggio di quest'ultimi. Infatti, qualora il municipio avesse applicato anche per via Schnoz la precitata formula, a fronte di un coefficiente pari a 576 (ovvero 72 x 8, valore della classe di vantaggio 2), l'importo dovuto dall'ente pubblico sarebbe ammontato a fr. 3'852.-, risultando così sensibilmente inferiore al contributo forfettario di fr. 10'000.-.
5.5. Stante quanto precede è dunque a giusta ragione che il Tribunale di espropriazione ha sostanzialmente ritenuto il riparto dei contribuiti effettuato dal municipio conforme al diritto siccome fondato su criteri schematici ma realistici e facilmente verificabili, oltre che su valutazioni complete che conducono a dei risultati che non appaiono né insostenibili né contrari ai principi della proporzionalità e della parità di trattamento, in quanto riflettono l'effettivo vantaggio particolare di ogni singolo contribuente.
Sotto questo punto di vista, il giudizio avversato, al pari della decisione comunale, non presta il fianco a critica alcuna.
6.Infine, per quanto concerne specificatamente il mappale n. 8040, il contributo complessivo di fr. 167'268.- era stato inizialmente calcolato dal municipio in funzione del preventivo d'opera, sulla scorta dei seguenti dati risultanti dalla scheda individuale del prospetto pubblicato:
Superficie mq
Classe di vantaggio
Valore classe di vantaggio
Coefficiente
Formula di calcolo
Contributo
1'243
1
12
14'916.-
(369'450x14'916) : 42116
130'846.-
519
2
8
4'152.-
(369'450x4'152) : 42116
36'422.-
27
3
0
0
0
339
4
0
0
0
920
5
0
0
0
Totale: 3'048
Totale: 167'268.-
L'importo richiesto è poi stato ridotto in sede di consuntivo a fr. 127'530.-, a fronte di una spesa determinante prelevabile di fr. 281'678.-.
Rilevato che il contributo a carico del mappale n. 8040 per l'area risanata (1'762 mq posti nelle classi 1 e 2) è pari a ca. 95 fr./mq (adeguati a consuntivo a ca. fr. 72.-/mq), il Tribunale di espropriazione ha considerato che tale importo sia da ritenere proporzionato a fronte dell'ampiezza della superficie interessata - in assoluto la più estesa di tutto il comprensorio, ciò che incide in modo significativo sul calcolo - e dei vantaggi che questa ha ricavato dal fatto di essere stata posta al riparo da pericoli ed aver così potuto conservare il suo carattere edificabile. E questo, sempre secondo la precedente istanza di giudizio, a maggior ragione se si considera che il contributo dovuto rappresenta un valore unitario medio nel confronto con gli altri fondi inclusi nel perimetro per i quali, sempre in relazione alle sole superfici risanate, esso oscilla tra un minimo di fr. 70.-/mq (per i mappali n. 3075/3076 poco esposti a pericoli e ubicati a valle di via Schnoz) ed un massimo di ca. fr. 105.-/mq (per i mappali n. 8044 e 8045 maggiormente esposti e situati a monte lungo il limitare del bosco). Ora, dette considerazioni vengono di principio condivise da questa Corte, che ritiene di doverle fare proprie in questa sede. Occorre poi ancora rilevare che l'autorità comunale ha pure tenuto in debita considerazione la circostanza secondo cui i ripari non sono stati posati a copertura dell'intera particella, la quale rimane quindi in parte esposta ad un pericolo alto di crollo dei massi, visto che le superfici non risanate non sono state imposte. Anche sotto questo punto di vista dunque, il giudizio avversato, al pari della determinazione municipale, non presta il fianco a critica alcuna.
7.Da ultimo, la ricorrente domanda che gli interessi a suo carico vengano calcolati solo a decorrere dal 3 gennaio 2011. A questo proposito va innanzitutto detto che la questione esula dalla presente vertenza, il cui oggetto è costituito dal prospetto pubblicato dal municipio e non riguarda invece aspetti che attengono per lo più all'incasso del querelato contributo. A prescindere da ciò, la richiesta, presentata per la prima volta in sede di memoriale conclusivo davanti all'autorità inferiore, risulterebbe ora - come allora - irricevibile, in quanto nuova domanda (art. 57 cpv. 2 e 63 cpv. 2 LPamm). Ma anche volendone ammettere l'ammissibilità, l'insorgente non ne trarrebbe alcun giovamento. Difatti, la LCM prevede che il contributo è esigibile a decorrere dalla messa in esercizio dell'opera (art. 17 cpv. 1); il reclamo ed il ricorso non sospendono l'esigibilità del contributo (art. 13 cpv. 4). Inoltre se il contributo non è pagato nel termine stabilito decorre l'interesse semplice al saggio usuale; l'interesse decorre anche nel caso di reclamo e ricorso (art. 18 cpv. 1 e 2; cfr. consid. 2.4). Ora, la messa in esercizio di un'opera di premunizione si situa, di principio, in corrispondenza con la consegna della stessa.
Nel caso concreto, pertanto, essa coincide con il 19 dicembre 2006. Nonostante ciò, il municipio di __________ ha deciso di richiedere il suo pagamento solamente in data 7 maggio 2008 precisando che, se non fosse stato pagato totalmente entro 60 giorni, sarebbe decorso l'interesse semplice al saggio usuale (in quel momento 3%). Tale scelta si è dunque rilevata favorevole alla ricorrente, alla quale non deriva pertanto alcun aggravio.
8.Sulla scorta di tutto quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto, con conseguente conferma del giudizio avversato e della risoluzione municipale da esso tutelata. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria