Incarto n. 52.2012.230
Lugano 22 settembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 giugno 2012 di
RI 1 rappr. dal RA 1
contro
la risoluzione 23 maggio 2012 (n. 2767) del Consiglio di Stato, che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con cui il 5 dicembre 2011 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha negato il rinnovo del suo permesso di dimora e di quello di suo figlio __________ (1999), respingendo nel contempo la sua domanda di ricongiungimento familiare in favore dei figli __________ (1998) e __________ (2001) __________;
viste le risposte:
27 giugno 2012 della Sezione della popolazione;
3 luglio 2012 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 13 dicembre 2008, la cittadina brasiliana RI 1 (1975) si è sposata a __________ con il cittadino elvetico __________ (1979), con il quale il __________ precedente ha avuto la figlia __________, che possiede la nazionalità svizzera.
Il 4 settembre 2009, essa è rientrata nel nostro Paese ottenendo un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino al 3 settembre 2011, per vivere insieme al marito. Identica autorizzazione di soggiorno è stata rilasciata anche al figlio __________ (__________1999), avuto con il connazionale __________.
b. Il 13 dicembre 2010, RI 1 è stata raggiunta dagli altri suoi due figli, anch'essi avuti con __________: __________ (__________1998) e __________ (__________2001) __________. Il 19 gennaio 2011, la madre ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora in loro favore, affinché potessero vivere con lei e il fratello in Svizzera.
B. a. Con decisione supercautelare 30 agosto 2011, il Pretore di __________, dopo aver preso atto che i coniugi __________ vivevano separati dal 16 luglio precedente, ha affidato __________ alla custodia del padre e concesso un ampio diritto di visita alla madre.
Interrogati il 13 ottobre 2011 dalla Polizia cantonale in merito alla loro situazione matrimoniale, i coniugi __________ hanno entrambi dichiarato di voler divorziare.
b. Preso atto di tali riscontri, il 5 dicembre 2011 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora ad RI 1 e, di riflesso, al figlio __________, respingendo nel contempo la domanda di ricongiungimento familiare in favore dei figli
__________ __________ e __________ __________. Ha inoltre fissato loro un termine con scadenza il 31 gennaio 2012 per lasciare il territorio svizzero. L'autorità ha rilevato che lo scopo per cui l'autorizzazione di soggiorno era stata concessa ad RI 1 era venuto a mancare in seguito alla cessazione della vita in comune con il marito. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 42, 50 cpv. 1 lett. a, 62 lett. d, 64 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e 77 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
Nel gennaio 2012, RI 1 è dovuta ricorrere all'aiuto sociale. Con decreto supercautelare 22 febbraio 2012, il Pretore ha affidato __________ alla madre.
C. Con giudizio 23 maggio 2012, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la predetta decisione della Sezione della popolazione e l'ha annullata nella misura in cui concerneva RI 1 e __________, poiché la prima ha un diritto a risiedere nel nostro Paese a seguito della cittadinanza della figlia e la sua situazione di indigenza era a quel momento tutto sommato ancora contenuta.
L'Esecutivo cantonale ha per contro confermato la risoluzione dipartimentale nei confronti di __________ __________ e __________ __________ in quanto essi non adempivano i presupposti per ricongiungersi con la madre, segnatamente perché privi della necessaria autorizzazione ufficiale del padre naturale che li autorizzasse a risiedere definitivamente presso la madre. Ha inoltre accertato una violazione della procedura per l'ottenimento del permesso di soggiorno, ritenuto che tale autorizzazione doveva essere richiesta prima dell'entrata in Svizzera dei figli.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, nella misura in cui concerne __________ __________ e ____________________.
La ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), dolendosi della violazione del principio della proporzionalità. Sostiene che il padre naturale ha autorizzato i suoi figli a ricongiungersi con lei in Svizzera, mentre il ricorso all'aiuto sociale è solo temporaneo. La decisione impugnata non farebbe pertanto altro che separare inutilmente la famiglia.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito. Il dipartimento si rimette per contro al giudizio del Tribunale.
Considerato, in diritto
La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.1. L'art. 44 LStr dispone che può essere rilasciato un permesso di dimora al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora, se: coabitano con lui (a), vi è a disposizione un’abitazione conforme ai loro bisogni (b) e non dipendono dall’aiuto sociale (c). Secondo l'art. 47 cpv. 1 LStr, il diritto al ricongiungimento familiare dev’essere fatto valere entro cinque anni; per i figli con più di 12 anni entro 12 mesi (cpv. 1). Per i familiari di uno straniero, il termine decorre con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l’insorgere del legame familiare (cpv. 3 lett. b).
2.2. In concreto, quando il 19 gennaio 2011 RI 1, titolare di un permesso di dimora dal 4 settembre 2009, ha depositato la domanda di ricongiungimento familiare,
____________________ (__________1998) e ____________________ (__________2001) __________ avevano, rispettivamente, 12 e 10 anni. Di conseguenza, la sua domanda dev'essere considerata tempestiva.
Ora, a prescindere dalla questione di sapere se le condizioni enunciate all'art. 44 LStr (coabitazione, abitazione conforme ai loro bisogni, non dipendenza dall’aiuto sociale) siano adempiute nella presente fattispecie, bisogna in ogni caso considerare che la norma in parola, avendo carattere potestativo, non conferisce alcun diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno (STF 2C_697/2009 del 3 febbraio 2010, consid. 2.2). Le autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono pertanto, nell'applicazione di questa disposizione, di un ampio potere discrezionale (cfr. art. 96 LStr).
Di conseguenza, occorre esaminare se l'insorgente possa invocare l'art. 8 CEDU che garantisce, analogamente a quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7). Affinché tale disposizione sia applicabile, occorre che il famigliare disponga di un diritto certo di risiedere in Svizzera e che il legame tra gli interessati sia stretto, intatto ed effettivamente vissuto (DTF 130 II 281, consid. 3.1). Ora, RI 1 non dispone più di un diritto alla proroga del permesso di dimora e quindi di soggiornare in Svizzera a seguito del suo matrimonio con il cittadino elvetico __________, in quanto essi hanno cessato la loro vita in comune dopo meno di tre anni dalla nozze (v. art. 42 cpv. 1 e 50 cpv. 1 lett. a LStr). La ricorrente dispone però di tale diritto in quanto madre di __________
__________, ritenuto che quest'ultima detiene la nazionalità svizzera ed è attualmente affidata alla madre (v. verbale di udienza 3 maggio 2012 della Pretura di __________, agli atti). Per quanto riguarda la seconda condizione posta dall'art. 8 CEDU, bisogna considerare che ____________________ e ____________________ vivono insieme alla madre almeno dal 13 dicembre 2010, motivo per cui si può senz'altro ritenere che anche la loro relazione è intatta ed effettivamente vissuta nel senso richiesto dalla giurisprudenza federale (STF 2C_343/2008 del 17 ottobre 2008, consid. 2.2).
3.2. L'art. 8 CEDU non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo familiare. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è infatti ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, laddove è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica, è giustificata - tra l'altro - dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera. La questione se un permesso di soggiorno vada rilasciato in base all'art. 8 CEDU va vagliata quindi effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii).
Recentemente, il Tribunale federale, chinandosi su un caso di ricongiungimento familiare a favore dei figli di uno straniero titolare di un permesso di dimora e che fruisce del diritto alla sua proroga, ha modificato e adattato la propria prassi tenendo conto dei recenti sviluppi a livello sociale e giuridico. Nella DTF 137 I 284, l'alta Corte federale ha indicato che lo straniero può prevalersi degli art. 8 CEDU e 13 Cost., se adempie le seguenti condizioni cumulative:
· coabitazione tra genitore e figlio (v. art. 44 lett. a LStr);
· abitazione conforme ai loro bisogni (v. art. 44 lett. b LStr);
· assenza di dipendenza dall'aiuto sociale (art. 44 lett. c LStr);
· ricongiungimento familiare richiesto nel termine dell'art. 47 LStr;
· presa in considerazione dell’interesse superiore del fanciullo (art. 3 § 1 Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; CDF; RS 0.107);
· assenza di un abuso di diritto;
· assenza di un motivo di revoca previsto all'art. 62 LStr.
Va da sé inoltre che il genitore che si avvale del ricongiungimento familiare deve disporre, giusta il diritto civile, dell'autorità parentale e/o della custodia sul figlio. Spetta alle autorità competenti in materia di polizia degli stranieri assicurarsene (DTF 136 II 78 consid. 4.8, 125 II 585 consid. 2a). Una semplice dichiarazione del genitore rimasto all'estero che autorizza suo figlio a raggiungere l'altro genitore in Svizzera non è quindi, di principio, sufficiente.
Per giustificare la richiesta, essa ha prodotto lo scritto 7 dicembre 2010 con cui il "Poder Judiciario, Sao Paulo, __________ " ha concesso alla ricorrente unicamente una custodia provvisoria su ____________________ e ____________________, senza tuttavia interpellare preventivamente il padre naturale dei medesimi, il quale si era già opposto all'affidamento definitivo (v. scritto 15 gennaio 2011). Come ha indicato nel proprio giudizio l'Esecutivo cantonale (consid. 8), RI 1 non è mai stata in grado di dimostrare, nonostante fosse stata più volte sollecitata in tal senso dall'autorità inferiore (6 e 16 maggio, 5 e 14 luglio 2011), di disporre di un'autorizzazione giudiziale che permetta ai suoi due figli di risiedere definitivamente presso di lei in Svizzera. In siffatte circostanze, non permette quindi di giungere a diversa conclusione, siccome insufficienti a tale scopo, le dichiarazioni rilasciate su un apposito formulario il 15 giugno 2011 da __________ e prodotte in questa sede, con cui quest'ultimo autorizza la prole a viaggiare fuori dal Brasile (doc. E). Tanto più che tali documenti indicano espressamente che non costituiscono un'autorizzazione in favore dei figli a trasferirsi permanentemente all'estero.
Ne discende che su questo punto non è già adempiuta una delle condizioni cumulative enunciate in precedenza per ammettere il ricongiungimento familiare. Ma vi è di più.
A prescindere dalla questione di sapere se l'abitazione di __________
(di 4 locali e mezzo e adibita per 3 persone) sia conforme ai bisogni della famiglia della ricorrente che, con la venuta in Svizzera di ____________________ e ____________________, si compone di 5 persone, bisogna in ogni caso tenere presente che RI 1 si trova attualmente a carico dell'assistenza pubblica e che non vi è alcuna persona che garantisce il mantenimento dei suoi due figli nel nostro Paese. Di conseguenza, neanche la condizione, indicata dal Tribunale federale nella sopra menzionata sentenza, di non far capo all'aiuto sociale risulta adempiuta.
Bisogna anche considerare che i figli dell'insorgente sono entrati in Svizzera nel gennaio 2011, senza visto, nell'ambito della normativa per i turisti, per poi richiedere un permesso di dimora. In tal modo sono stati disattesi gli art. 10 cpv. 2 LStr e 4 cpv. 3 dell'ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto, del 22 ottobre 2008 (OEV; RS 142.204). Giova infatti ricordare che la procedura per l'ottenimento del permesso di dimora necessario per poter risiedere in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare doveva essere avviata prima dell'entrata nel nostro Paese (art. 15 cpv. 3 OEV). Con tale modo di agire, essi hanno pertanto messo le nostre autorità davanti al fatto compiuto. Inoltre la loro presenza sul nostro territorio a partire dal deposito della domanda di ricongiungimento familiare è solo tollerata in attesa di un giudizio definitivo sulla loro richiesta. Per questi motivi, non permette di sovvertire quanto precede il fatto che nel frattempo i figli dell'insorgente si sarebbero ben inseriti nel nostro sistema socioscolastico.
Infine, nulla impedisce alla ricorrente di continuare a mantenere le relazioni personali con ____________________ e ____________________ come le aveva trattenute quando essi si trovavano in Brasile. Paese in cui essi sono nati e cresciuti.
Visto quanto precede, ritenuto che attualmente non sono soddisfatte tutte le condizioni cumulative esposte nel precedente considerando, si deve concludere che i presupposti di cui agli art. 44 LStr, 13 Cost. e 8 CEDU non sono adempiuti. Per le ragioni sin qui evocate, nemmeno il principio della proporzionalità è stato violato.
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 28 LPamm), ma tengono comunque conto della sua difficile situazione finanziaria.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 500.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario