Incarti n. 52.2012.218 52.2012.222

Lugano 8 ottobre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sui ricorsi

a.

b.

RI 1

5 giugno 2012 di S__________, ,

contro

la decisione 23 maggio 2012 (n. 2778) del Consiglio di Stato, che ha respinto le impugnative presentate dagli insorgenti avverso le prescrizioni locali concernenti il traffico (introduzione del segnale "peso massimo" su alcune strade del comune di __________) pubblicate dall'Area del supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio sul FU;

viste le risposte:

  • 26 giugno 2012 del municipio di CO 1;

  • 26 giugno 2012 e 3 luglio 2012 del Consiglio di Stato;

  • 6 luglio 2012 del Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Nel luglio del 2011 il municipio di CO 1 ha incaricato lo Studio __________ di valutare accuratamente la portata e le caratteristiche delle strade comunali R__________, G__________, S__________, A__________ e P__________. Nel proprio referto peritale del 17 ottobre 2011 l'ing. __________ è giunto alla conclusione che il tratto stradale G__________ fosse adatto ad un traffico veicolare normale, mentre le altre arterie prese in considerazione potessero sopportare unicamente traffico leggero (R__________, S__________, P__________), rispettivamente il solo transito di mezzi agricoli e fuoristrada (A__________). L'esperto ha quindi proposto che su tali vie il peso dei veicoli autorizzati a percorrerle venisse limitato a 3.5 t, rispettivamente a 16 t per la carrozzabile G__________.

B. Preso atto delle risultanze di questi accertamenti peritali, ad istanza del comune di __________ il 19 dicembre 2011 l'Area del supporto e del coordinamento (ASCo) ha deciso di approvare la collocazione di segnali 2.16, "peso massimo" ex art. 20 cpv. 1 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21), in corrispondenza degli accessi alle strade comunali R__________, G__________, S__________, A__________ e P__________. Sul FU n. __________ del __________ sono state dunque pubblicate le seguenti prescrizioni locali concernenti il traffico:

COMUNE DI __________

Accesso alle strade comunali R__________, S__________, A__________ e P__________

segn. 2.16 "Peso massimo" 3.5 t

Accesso alla strada G__________

segn. 2.16 "Peso massimo" 16 t

C. In tempo utile alcuni cittadini, il patriziato di RI 1 e l'Associa-zione __________ hanno impugnato tali misure innanzi al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento siccome ostanti al corretto esercizio delle attività agricole e forestali svolte nelle zone limitrofe alle strade gravate.

D. Con giudizio 23 maggio 2012 il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative.

Narrati i fatti e revocata in dubbio la legittimazione attiva dell'As-sociazione __________, il Governo ha evocato i principi cardine che governano l'adozione e la posa delle prescrizioni locali concernenti il traffico, giungendo per finire alla conclusione che quelle avversate erano immuni da violazioni della legge. D'altra parte, ha soggiunto la prima istanza di ricorso, all'autorità comunale è data facoltà di rilasciare permessi in deroga a coloro che dimostrano la necessità di percorrere le strade in discussione con veicoli di peso superiore al consentito.

E. Contro il predetto giudizio governativo due membri del litisconsorzio facoltativo formatosi in prima istanza, il patriziato di RI 1 e S__________, sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

a. Con gravame 4 giugno 2012 il patriziato di RI 1 ha contestato le decisioni prese, sottolineando che la strada P__________ - S__________ è di sua proprietà e non appartiene alla rete viaria comunale. La corporazione ricorrente ha peraltro affermato che intende continuare ad usare la strada con mezzi idonei all'attività agricola e permettere lo scarico dei boschi anche con automezzi superanti il peso massimo che si vuole introdurre.

Per finire, l'insorgente ha avversato la tassa di giustizia posta a suo carico dal Consiglio di Stato.

b. Mediante ricorso 5 giugno 2012 S__________, proprietario della part. __________ RFD di , ha parimenti avversato la segnaletica in discussione adducendo che per raggiungere e lavorare il suo fondo agricolo dispone di mezzi meccanici che oltrepassano le 3.5 t di peso, di cui fa uso anche il comune allorquando svolge il servizio di manutenzione invernale dei propri impianti viari. A mente del ricorrente, la strada R che serve la sua proprietà non si trova in precarie condizioni di sicurezza come indicato nella perizia __________, ma necessiterebbe tutt'al più di qualche intervento di conservazione per colmare le buche che occasionalmente si formano nella carreggiata.

In via subordinata, S__________ ha sollecitato la concessione di una deroga a favore di chi opera nella zona agricola.

F. All'accoglimento dei gravami si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria decisione senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione è pervenuto il municipio di CO 1, richiamandosi al contenuto degli allegati presentati davanti alla precedente istanza.

L'ASCo ha invece suggerito di accogliere parzialmente i ricorsi, nel senso di completare la segnaletica adottata aggiungendovi una tavola complementare con la dicitura "Eccezioni con permesso del Municipio".

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva degli insorgenti, destinatari del giudizio impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). I gravami, tempestivi (art. 46 cpv. 1 LPamm per il rinvio dato dall'art. 10 cpv. 3 LALCStr), sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere decisi con un'unica pronunzia (art. 51 LPamm) sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi emerge con chiarezza dalla numerosa documentazione fotografica e planimetrica contenuta nell'incarto.

  1. Il patriziato di RI 1 ha rilevato in via preliminare che la strada P__________ - S__________ è di sua proprietà e che quindi il comune, rispettivamente l'ASCo, non potevano introdurre la controversa segnaletica su quell'impianto viario. Il ricorrente ha ragione solo in minima parte.

Intanto le strade sono due. La S__________ è composta dalle part. __________, __________ e __________ di esclusiva proprietà del comune di , per cui in relazione a questa arteria l'appunto del patriziato si avvera privo di fondamento. La strada P, posta in una porzione più settentrionale del comprensorio comunale, attraversa invece il vasto mapp. 11 del ricorrente. Ciò non toglie che tale passaggio sia considerato pubblico (vedi art. 2 cpv. 2 legge sulle strade del 23 marzo 1983; Lstr; RL 7.2.1.2) e che l'ASCo ha in ogni modo la competenza di adottare i provvedimenti di segnaletica necessari per la sicurezza della circolazione sulle strade e sulle piazze di proprietà privata aperte al traffico (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. f regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999; RLALCStr; RL 7.4.2.1.1). A norma della citata prescrizione regolamentare, l'autorità cantonale avrebbe dovuto tuttavia raccogliere preventivamente il parere del proprietario, passo che nel caso di specie non risulta sia stato effettuato. Alla violazione del diritto di essere sentito commessa a danno del patriziato è stato tuttavia posto rimedio grazie ai ricorsi che la corporazione ha inoltrato davanti al Consiglio di Stato prima ed a questo Tribunale poi. Dottrina (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Basel 1991, n. 665; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, pag. 379) e giurisprudenza (DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3.2, 135 I 279 consid. 2.3. e 2.6.1) considerano in effetti sanata la violazione del diritto di essere udito quando l'insorgente - come nell'evenienza concreta - ha avuto la possibilità di accedere a tutti i dati salienti posti a fondamento della decisione litigiosa e di pronunciarsi liberamente in merito davanti ad un'autorità di ricorso dotata dello stesso potere di esame in fatto ed in diritto dell'autorità decidente, senza subire pregiudizio alcuno dalla concessione successiva della facoltà di esprimersi. La sanatoria si realizza anche nel caso in cui la disattenzione del diritto di essere sentito sia consistita nella mancata audizione dell'interessato prima dell'emanazione di una decisione che lo concerne (cfr. STF 1C_356/2012 del 27 agosto 2012).

Ne segue che nel caso in esame non si concretizza alcuna offesa ai diritti di difesa del patriziato atta a giustificare l'annullamento in ordine della risoluzione impugnata.

  1. 3.1. Giusta l'art. 3 cpv. 2 primo periodo della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr prescrivono entro quali limiti i cantoni possono adottare tali prescrizioni e quali sono i mezzi d'impugnativa contro le loro decisioni. L'art. 3 cpv. 3 LCStr prescrive che la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade non aperte al grande transito può essere vietata o limitata completamente o temporaneamente. Il capoverso seguente precisa poi che altre limitazioni o prescrizioni funzionali possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali. Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio (art. 3 cpv. 4 LCStr).

Dalla sistematica di tale regolamentazione si evince che i divieti e le limitazioni della circolazione che i cantoni sono liberi di promulgare per le strade non aperte al grande transito in virtù dell'art. 3 cpv. 3 LCStr devono essere tenuti distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico giusta l'art. 3 cpv. 4 LCStr, che possono essere adottate solo alle condizioni stabilite dalla legge (DTF 100 IV 63; RDAT II-1999 n. 60).

Nella fattispecie è indubbio che i provvedimenti varati dal municipio di CO 1 tramite l'ASCo non rientrano nel novero di quelli previsti all'art. 3 cpv. 3 LCStr, ma rappresentano una limitazione funzionale in quanto dettata da condizioni locali, ovvero dalla necessità di limitare il traffico pesante su alcune strade che per portata e caratteristiche non sono in grado di reggere il transito regolare di veicoli oltrepassanti una determinata soglia di tonnellaggio. Una simile misura, volta con ogni evidenza a garantire la sicurezza di persone e cose, può essere adottata soltanto alle condizioni più restrittive sancite dall'art. 3 cpv. 4 LCStr (JdT 2003 pag. 436). Di principio, la prescrizione deve essere dunque rispettosa dei diritti costituzionali dei cittadini e degli interessi della collettività. I segnali e le demarcazioni non devono essere prescritti e collocati senza necessità (art. 101 cpv. 3 OSStr). D'altra parte, se è necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni (principio della proporzionalità; art. 107 cpv. 5 OSStr).

3.2. Le prescrizioni locali del traffico impugnate dai ricorrenti si riferiscono alla posa del segnale 2.16 "peso massimo" 3.5 t in corrispondenza degli accessi alle strade R__________ (via che porta anche al mapp. __________ di S__________), S__________ (impianto che una volta oltrepassata l'omonima località raggiunge la parte meridionale della part. __________ del patriziato di RI 1) e P__________ (carrozzabile predisposta interamente sull'immensa proprietà della corporazione). La collocazione di questa segnaletica è stata decisa per ragioni di mera sicurezza, atteso che diversi tratti delle strade R__________ e S__________ presentano dei cedimenti verso valle (cfr. perizia 17 ottobre 2011 dell'ing. , pag. 5 e 13) e la via P appare in generale molto dissestata e in un pessimo stato di manutenzione, con grosse buche generate dall'acqua piovana di scorrimento, erosione delle sponde e cedimenti del manto stradale in diversi punti (vedi perizia citata, pag. 21 e la documentazione fotografica allegata ad ogni scheda descrittiva a comprova dello stato in cui versano tutti gli impianti esaminati). L'interesse pubblico che sorregge l'istituzione di tale regolamentazione è pertanto indubbio. Quale misura volta a garantire la sicurezza, non v'è chi non veda come essa giovi alla generalità dei potenziali utenti delle strade gravate e risponda ad un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività (RDAT I-2000 n. 14).

3.3. La decisione di posare la controversa segnaletica si rivela di principio corretta anche dal profilo della necessità e dell'adeguatezza. A prescindere dal fatto che l'assenza di un'appropriata prescrizione di peso massimo ex art. 20 cpv. 1 OSStr può ingaggiare la responsabilità civile del proprietario della strada in caso di infortuni dovuti al cedimento dell'impianto (suI tema cfr. André Bussy/ Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Lausanne 1996, n. 4 ad art. 20 OSR e n. 4.12 ad art. 1 LCR), le tavole processuali, segnatamente il referto peritale agli atti, dimostrano ampiamente il bisogno di vietare il traffico pesante oltre 3.5 t sulle vie di cui trattasi onde evitare un pericoloso sovraccarico delle stesse suscettibile di provocare crolli pregiudizievoli.

Resta da verificare se in applicazione del principio della proporzionalità in senso stretto non è comunque possibile mitigare la portata dei querelati segnali di prescrizione, come auspicato dal ricorrente __________ e, in sede di risposta, dalla stessa autorità cantonale, che propone di aggiungere alla segnaletica adottata una tavola complementare con la dicitura "Eccezioni con permesso del Municipio". Una simile soluzione, che in pratica conferisce all'esecutivo di __________ la facoltà di concedere deroghe in circostanze particolari come previsto dall'art. 25 RLALCStr, può essere avallata dal Tribunale. Essa permette infatti di raggiungere lo scopo divisato dai segnali avversati tutelando nel contempo i legittimi interessi di coloro che per esercitare attività agricole e/o forestali sulle loro proprietà devono forzatamente percorrere le strade interessate dalla limitazione con veicoli a motore di peso superiore alle 3.5 t.

  1. 4.1. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LPamm, il Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 50.- a fr. 10'000.- nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario, rispettivamente a fr. 20'000.- nei procedimenti amministrativi di natura pecuniaria.

La tassa deve rispettare il principio della copertura dei costi e quello dell'equivalenza (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28). Essa è posta a carico della parte soccombente, ovvero del soggetto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda parzialmente o totalmente infondata, oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito ad un'impugnativa. La commisurazione della tassa è censurabile da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui viola il diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 LPamm).

4.2. In concreto, l'autorità di ricorso di prime cure ha applicato alla propria decisione una tassa di giustizia di fr. 800.-, che ha posto a carico dei soccombenti in ragione di fr. 200.- ciascuno. L'importo fissato dal Governo appare equo e commisurato per difetto al dispendio lavorativo occasionato dall'evasione dei quattro gravami sottopostigli. Di certo non scaturisce da un abuso del potere d'apprezzamento che deve essere riconosciuto al Consiglio di Stato nella quantificazione di questo emolumento.

A torto dunque il patriziato si duole della modica tassa di giustizia addebitatagli. Su questo punto il suo gravame si rivela del tutto infondato.

  1. Sulla scorta di quanto precede i ricorsi vanno parzialmente accolti, riformando sia la decisione impugnata che quella dell’ASCo nel senso esposto al considerando 3.3. e riducendo di conseguenza gli oneri processuali addossati agli insorgenti in primo grado di giudizio.

La tassa di giustizia di questa sede è posta a carico dei ricorrenti proporzionalmente al loro grado di soccombenza, mentre il comune ne va esente essendo intervenuto in lite per motivi derivanti dalle sue funzioni (art. 28 LPamm; RDAT I-1993 n. 19).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. I ricorsi sono parzialmente accolti.

Di conseguenza:

1.1. la decisione 23 maggio 2012 (n. 2778) del Consiglio di Stato e la risoluzione 19 dicembre 2011 (n. 961/11/057) dell'Area del supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio sono riformate nel senso che l'introduzione del segnale "peso massimo" 3.5 t sulle strade R__________, S__________ e P__________ del comune di __________ sarà accompagnata da una tavola complementare con la dicitura "Eccezioni con permesso del Municipio";

1.2. la tassa di giustizia esposta a carico del patriziato di RI 1 e di S__________ nella decisione 23 maggio 2012 (n. 2778) del Consiglio di Stato è ridotta a fr. 100.- per ognuno dei due ricorrenti.

  1. La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico dei ricorrenti in ragione di ½ ciascuno.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La segretaria

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