52.2012.138

Incarto n. 52.2012.138

Lugano 10 settembre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti

segretaria:

Paola Carcano Borga, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 aprile 2012 della

RI 1

contro

la decisione 27 febbraio 2012 del Tribunale di espropriazione prolata nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di costruzione provvisori per opere di canalizzazione e depurazione acque avviata dal comune di __________ relativamente al mappale n. 610 di quel comune

viste le risposte:

  • 16 aprile 2012 del Tribunale di espropriazione;

  • 18 aprile 2012 del comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 10 giugno 2002, il consiglio comunale di __________ ha adottato il piano generale di smaltimento delle acque (PGS), autorizzando il municipio a prelevare contributi di costruzione nell'ordine del 60% dei costi netti a carico del comune con un'aliquota dell'1,8% del valore di stima. Il PGS è stato approvato dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino con risoluzione del 7 ottobre 2002.

In virtù dell'art. 96 segg. della legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA; RL 9.1.1.2), il municipio di __________ ha dato avvio alla procedura per l'imposizione dei contributi provvisori di costruzione degli impianti di canalizzazione e di depurazione delle acque, a valere quale aggiornamento conseguente alla revisione generale delle stime immobiliari entrata in vigore il 1° gennaio 2005. Il prospetto è stato pubblicato dal 28 febbraio al 28 marzo 2011, previo invio ad ogni singolo proprietario interessato di un estratto del medesimo.

La ditta individuale RI 1 è stata assoggettata, in quanto proprietaria del mappale n. 610 di __________, al pagamento di un contributo di costruzione provvisorio di fr. 4'260.10. Il reclamo interposto contro il prelievo è stato respinto dall'esecutivo comunale con decisione 6 aprile 2011.

B. Con sentenza 27 febbraio 2012 il Tribunale di espropriazione ha respinto il gravame inoltrato dallaRI 1avverso quest'ultima decisione municipale. Dopo aver accertato che il conteggio dei contributi era corretto e che le condizioni di assoggettamento erano adempiute, l'autorità ricorsuale di prime cure ha respinto le censure sollevate dalla ricorrente volte, in particolare, a non versare contributi per opere remote o che non servono il mappale di sua proprietà.

C. Il 4 aprile 2012 la RI 1è insorta contro il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. In sunto, ritiene ingiustificata l'assenza di un consuntivo a distanza di 34 anni, specie per i lavori preventivati con il piano generale delle canalizzazioni (PGC) del 6 giugno 1978 e per il quale l'ente pubblico ha già incassato un contributo di fr. 6'787.10 il 10 ottobre 1983. Inoltre si oppone al pagamento di un contributo che concernerebbe delle opere remote o che non servono la particella n. 610 di sua proprietà.

D. Chiamati ad esprimersi, tanto il Tribunale di espropriazione quanto il municipio di __________ hanno sollecitato il rigetto dell'impugnativa, senza formulare particolari osservazioni.

Considerato, in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 104 cpv. 1a LALIA. Certa è la legittimazione della ricorrente, destinataria del giudizio impugnato (art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; RL 3.3.1.1.). L' impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.2.1. Giusta l'art. 96 LALIA i contributi dei proprietari devono coprire i costi di costruzione della rete delle canalizzazioni in una misura non inferiore al 60% né superiore all'80% del costo effettivo. Soggetti all'imposizione sono i fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera (art. 97 LALIA). Incombe al Municipio delimitare il comprensorio d'imposizione (art. 98 LALIA) nonché prelevare i contributi, i quali possono essere provvisori (e vengono calcolati, tra l'altro, sulla base del costo preventivo dell'opera, cfr. art. 99 cpv. 1 prima frase LALIA) oppure definitivi (e sono allora calcolati, tra l'altro, sulla base del costo consuntivo dell'opera, cfr. art. 99a cpv. 1 prima frase LALIA). In entrambi i casi i contributi non possono superare il 3% del valore di stima dei fondi (art. 99 cpv. 2 LALIA e 99a cpv. 1 prima frase LALIA). Il comune può prelevare anche più contributi provvisori ritenuto che la somma dei singoli contributi non può superare il 3% del valore di stima in vigore al momento dell'ultima pubblicazione del prospetto (art. 99 cpv. 2 LALIA). I contributi sono dovuti in dieci rate annuali (art. 106 LALIA). A garanzia del pagamento spetta al Comune una ipoteca legale a carico del fondo per cui il contributo è stato imposto, la cui iscrizione decade entro un anno dal giudizio definitivo sull'importo del contributo (art. 107 cpv. 1 e 4 LALIA). Le singole rate di contributo si prescrivono con il decorso di dieci anni e alla prescrizione sono per il resto applicabili per analogia le norme del codice delle obbligazioni (art. 108 cpv. 1 e 2 LALIA).

2.2. Come emerge dalla sentenza impugnata, oggetto di disamina è il secondo prelievo dei contributi provvisori - ovvero dei contributi di miglioria (oneri preferenziali) mediante i quali il proprietario fondiario deve compensare il vantaggio (cioè la possibilità di collegare il proprio fondo alla rete comunale delle fognature) che deriva per lui dalla costruzione degli impianti comunali di canalizzazione e di depurazione delle acque - conseguente alla revisione generale delle stime immobiliari entrata in vigore il 1° gennaio 2005. In concreto, il municipio ha definito i contributi in ragione del 60% del costo totale preventivato (dedotti i sussidi), applicando un'aliquota dell'1.8% del valore ufficiale di stima dei fondi inclusi nel comprensorio imposto e deducendo eventuali acconti già versati dai proprietari nella pregressa procedura d'imposizione. In particolare, il contributo a carico del mappale n. 610 è pari a fr. 4'260.20 (ovvero fr. 11'047.30 - fr. 6'787.10 versati nel 1983). Il calcolo effettuato dall'ente pubblico è dunque corretto.

3.Il contributo provvisorio è dovuto, in particolare, per un fondo servito o che possa essere servito dalla canalizzazione, incluso nel comprensorio di imposizione che comprende, tra l'altro, la zona delimitata dal piano generale di smaltimento (PGS), ossia tutto il territorio edificabile e quello destinato all'urbanizzazione entro i 15 anni a venire (combinato disposto art. 19, 97, 98 LALIA e 5, 6 del decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977; DELALIA; RL 9.1.1.7; RDAT I-1997 n. 48 consid. 5). Nel caso di specie, il mappale n. 610 di __________ è un fondo edificato, incluso nel PGS ed assegnato alla zona edificabile. Le condizioni per il suo assoggettamento sono, quindi, adempiute.

4.Come esposto in narrativa, la ricorrente critica l'assenza di un consuntivo a distanza di 34 anni dall'adozione del PGC, in particolare per quanto riguarda i lavori per i quali l'ente pubblico ha già incassato un contributo di fr. 6'787.10 nel 1983. Inoltre contesta di dover pagare un contributo riferito a delle opere realizzate molti anni addietro o che, a suo dire, non servirebbero la propria particella. Le censure devono essere respinte, poiché infondate.

4.1. In effetti, il Tribunale federale ha già avuto occasione di confermare la prassi cantonale, qui avversata, giusta la quale i contributi per la costruzione di opere di canalizzazione e depurazione delle acque sono percepiti globalmente per tutte le opere indicate nel piano generale di smaltimento delle acque, poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente e, quindi, non è applicabile al loro prelievo un termine di prescrizione che inizierebbe a decorrere dal compimento di ogni singolo tratto delle canalizzazioni. Al riguardo l'Alta Corte ha pure osservato che la LALIA autorizza i comuni ad imporre retroattivamente contributi per opere o parte di esse eseguite dopo il 31 dicembre 1968 sulla base di un progetto generale delle canalizzazioni approvato dall'autorità competente, sempreché non abbiano già provveduto all'imposizione (cfr. art. 133 cpv. 4 LALIA). È quindi stato comunque posto un limite temporale alla retroattività del sistema di prelievo di contributi disciplinato dalla legge. La questione di sapere fino a che momento un comune, dopo l'entrata in vigore della legge cantonale, può aspettare prima di prelevare i contributi provvisori o definitivi per coprire le proprie spese legate alla rete delle fognature può rimanere irrisolta. In concreto, premesso che la lite verte non sul prelievo di tasse di allacciamento bensì di oneri preferenziali, occorre precisare che, dal profilo della prescrizione, vi è una differenza tra queste due categorie di tributi e ciò sebbene, in via di principio, entrambi siano concepiti come dei contributi unici. La tassa d'allacciamento è la controprestazione unica del proprietario del fondo per il diritto che egli ottiene di utilizzare le relative infrastrutture ed è dovuta non appena è stato effettuato il raccordo ed è possibile usufruire dell'impianto. In altre parole, il comune non può aspettare indefinitamente prima di riscuoterla, la medesima essendo sottoposta alla regola generale della prescrizione, rispettivamente al divieto di retroattività riguardo all'introduzione posteriore dell'obbligo contributivo. Per quanto concerne i contributi di costruzione, la situazione è alquanto diversa dato che, a seconda della soluzione legislativa scelta, gli stessi possono essere esatti prima che il fondo sia edificato ed allacciato, eventualmente ancora prima della costruzione dell'impianto pubblico di canalizzazione e di depurazione delle acque oppure soltanto molto tempo dopo la costruzione e la messa in funzione del medesimo (STF 2P.71/2004 del 10 gennaio 2005 consid. 4.2, 2P.84/2005 del 17 ottobre 2005 consid. 2.4; STA 52.2010.198 del 2 agosto 2012 consid. 3.1).

4.2. Orbene, quando, come in concreto, l'obbligo contributivo poggia su di un finanziamento globale della rete delle fognature, considerata come un'opera unica, può passare molto tempo tra la costruzione e la messa in funzione dei singoli tratti di canalizzazione dell'impianto e il momento in cui sono fissati i contributi dovuti da ogni proprietario. Se la riscossione dei contributi non è effettuata in più tappe, cronologicamente vicine nel tempo, è quindi possibile che i contributi richiesti inglobino anche costi che sono dovuti da molto tempo e contro i quali non può essere fatta valere la prescrizione. Tale modo di procedere non implica nemmeno un'inammissibile limitazione della sicurezza del diritto. In effetti, i proprietari devono sapere che i comuni, dall'entrata in vigore della LALIA, sono obbligati per legge a prelevare contributi al fine di finanziare (fino ad una determinata quota) i loro impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di rifiuto. Essi non possono quindi pretendere di ignorare che un giorno o l'altro saranno chiamati a versare i citati contributi per indennizzare i costi sostenuti dall'ente pubblico (STF 2P.71/2004 del 10 gennaio 2005 consid. 4.2, 2P.84/2005 del 17 ottobre 2005 consid. 2.4; STA 52.2010.198 del 2 agosto 2012 consid. 3.2). A torto dunque la ricorrente contesta il contributo posto a suo carico dal comune. Nel caso concreto non è neppure ravvisabile una violazione del principio della parità di trattamento, peraltro genericamente invocata dall'insorgente. Irrilevante appare infine l'argomentazione secondo cui quanto eseguito non servirebbe la sua proprietà poiché i contributi sono percepiti globalmente per tutte le opere indicate nel piano generale di smaltimento delle acque dato che solo nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente e, quindi, anche la ricorrente.

5.5.1. Il giudizio di prima istanza avversato non presta dunque il fianco a critica alcuna e merita quindi di essere confermato con conseguente reiezione del gravame.

5.2. Posto che in questa sede tornano in ogni modo applicabili gli art. 28 e 31 LPamm giusta il rinvio dato dall'art. 104 cpv. 2 LALIA, la tassa di giudizio viene addebitata integralmente alla ricorrente, soccombente. Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia, di fr. 800.-, è posta a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

  3. Contro la presente decisione è dato in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La segretaria

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