Incarto n. 52.2012.11
Lugano 10 dicembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 gennaio 2012 di
RI 1 patrocinato da:
contro
la risoluzione 29 novembre 2011 (n. 6632) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa 12 novembre 2010 dell'insorgente avverso la decisione 26 ottobre 2010 dell'Area del supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio che rifiuta di eliminare la linea di sicurezza estesa lungo il fronte di via B__________;
viste le risposte:
19 gennaio 2012 del municipio di CO 1;
20 gennaio 2012 del Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento;
25 gennaio 2012 del Consiglio di Stato;
vista la duplica 31 gennaio 2012 e la replica 16 febbraio 2012 dell'Area del supporto e del coordinamento;
viste le osservazioni 1° ottobre 2012 del ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Con scritto 17 dicembre 2009 il municipio di CO 1 ha segnalato al Dipartimento del territorio che in occasione delle manovre di preselezione dei veicoli che da via C__________, in direzione di P__________, accedono al RI 1 attraverso via B__________, gli automobilisti incolonnati avevano tendenza a superare sul lato destro l'automezzo in attesa, invadendo il marciapiede e creando pericoli per i pedoni. L'autorità comunale ha quindi proposto di posare una barriera di protezione o un altro ostacolo adatto.
b. Dopo aver in un primo tempo negato la necessità di provvedimenti, il 15 marzo 2010 l'Area del supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio (ASCo) ha deciso di collocare il cartello n. 2.44 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21) "divieto di sorpasso" lungo il tratto stradale a partire dal percorso rotatorio obbligato per N__________ sino all'intersezione con via V__________ (in prossimità dell'istituto scolastico) e di autorizzare il tracciamento davanti all'intersezione con via B__________ della linea mediana quale linea di sicurezza (demarcazione OSStr n. 6.01) in sostituzione di quella di direzione (demarcazione OSStr n. 6.03).
B. a. A seguito della demarcazione della linea di sicurezza, il 4 agosto 2010 il RI 1 ha domandato all'autorità cantonale di ripristinare la facoltà di svolta a sinistra in corrispondenza dell'accesso alla sua struttura. L'11 agosto 2010 la ASCo ha spiegato che l'intervento contestato si giustificava sia a tutela dei pedoni, per il motivo spiegato in precedenza, sia per il rischio di incidenti occasionato ai veicoli a due ruote che sorpassano la colonna ferma. L'8 settembre 2010 anche il municipio ha confermato al patrocinatore del ricorrente la sua posizione, sottolineando di ritenere che la misura permettesse di migliorare, senza un grande sacrificio per gli automobilisti, la sicurezza delle manovre di accesso al RI 1.
b. Il 26 ottobre 2010 la ASCo ha confermato al RI 1 il suo rifiuto di eliminare la linea di sicurezza in questione, indicando la facoltà di aggravarsi davanti al Consiglio di Stato. Essa ha quindi asserito che il provvedimento era stato adottato per (pag. 2):
proteggere i pedoni dai sorpassi eseguiti sul lato sinistro utilizzando il marciapiede;
snellire la circolazione lungo un'arteria di grande e intenso traffico di transito nelle due direzioni;
evitare i pericoli connessi con i sorpassi delle colonne praticati dai veicoli a due ruote lungo la corrente opposta, ossia la direttrice __________ (manovre che, pur essendo inibite da appropriata segnaletica, sono praticate con intensità preoccupante anche e nonostante i controlli di Polizia).
C. Il 12 novembre 2010 il RI 1 ha adito il Consiglio di Stato domandandogli di ordinare alla ASCo di sopprimere la linea di sicurezza tracciata sulla strada cantonale davanti all'intersezione con via B__________. Esso ha contestato la legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità della misura.
D. Con decisione 29 novembre 2011, qui impugnata, il Governo ha respinto il ricorso ritenendo giustificato il provvedimento unicamente in relazione alla messa in sicurezza dei pedoni, scartando invece le ulteriori argomentazioni addotte dalla ASCo.
E. Con ricorso 4 gennaio 2012 il RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandando nuovamente la soppressione della linea di sicurezza contestata, per i motivi già sollevati davanti al Governo.
F. Il ricorso è avversato dal comune di CO 1 e dalla ASCo con argomentazioni che, ove necessario, saranno riprese in seguito. Anche il Consiglio di Stato resiste al ricorso, senza formulare osservazioni. Con l'ulteriore scambio di allegati la ricorrente e la ASCo hanno mantenuto le rispettive posizioni.
G. Il 16 ottobre 2012 il Tribunale ha visitato i luoghi e tenuto un'udienza, delle cui risultanze si riferirà in seguito, nella misura del necessario.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1995 (LALCStr; RL 7.4.2.1). La legittimazione attiva dell'insorgente, destinatario della decisione impugnata, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1, applicabile in virtù dell'art. 10 cpv. 3 LALCStr). Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.1. Giusta l'art. 3 cpv. 2 primo periodo della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr stabiliscono entro quali limiti i cantoni possono adottare tali misure. L'art. 3 cpv. 3 LCStr prescrive che la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade non aperte al grande transito può essere vietata o limitata completamente o temporaneamente. Il capoverso seguente precisa poi che altre limitazioni o prescrizioni funzionali possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico o atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada o altre condizioni locali. Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio (art. 3 cpv. 4). Dalla sistematica di tale regolamentazione si evince che i divieti e le limitazioni della circolazione che i cantoni sono liberi di promulgare per le strade non aperte al grande transito in virtù dell'art. 3 cpv. 3 LCStr devono essere tenuti distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico giusta l'art. 3 cpv. 4 LCStr, che possono essere adottate solo alle condizioni stabilite dalla legge (DTF 100 IV 63; RDAT II-1999 n. 60). Secondo l'art. 107 cpv. 5 OSStr, infine, se su un determinato tratto è necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni (principio della proporzionalità).
2.2. Nel caso concreto, è indubbio che il provvedimento adottato dalla ASCo non rientra nel novero di quelli elencati dall'art. 3 cpv. 3 LCStr. Rappresenta, invece, una prescrizione funzionale in quanto dettata da condizioni locali, ovvero la messa in sicurezza di un tratto di marciapiede. Una simile misura può essere adottata soltanto alle condizioni più restrittive sancite dall'art. 3 cpv. 4 LCStr. Di principio, la prescrizione deve quindi essere rispettosa dei diritti costituzionali dei cittadini e degli interessi della collettività.
La misura impugnata consiste nel tracciamento di una linea di sicurezza su via C__________ all'altezza dell'intersezione con via B__________. Secondo l'art. 73 OSStr, le linee di sicurezza demarcano la metà della carreggiata o delimitano le corsie; esse non devono essere più lunghe del necessario, tenuto conto della visibilità e della velocità abituale dei veicoli (cpv. 1). Le linee di direzione segnano la metà della carreggiata o delimitano le corsie (cpv. 2). La demarcazione di una linea di sicurezza ha per effetto - tra l'altro - di rendere illecita la manovra di svolta verso sinistra, essendo vietato oltrepassare o passar sopra a questo tipo di linea (cpv. 6 lett. a), ciò che nel caso concreto inibisce l'accesso diretto al RI 1 per chi proviene da __________. Sul tratto di strada in questione, situato in località, vige il limite generale della velocità di 50 Km/h.
Il ricorrente contesta il provvedimento, che ritiene essere contrario sia all'art. 73 OSStr, sia alla norma svizzera edita dall'associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (norma VSS) applicabile. Infatti, sostiene, le linee di sicurezza costituirebbero l'eccezione rispetto a quelle di direzione. La linea in esame, soggiunge, sarebbe estemporanea all'interno di una chilometrica linea di direzione e, pertanto, priva di senso. A torto, tuttavia.
4.1. Innanzitutto il tracciamento della linea in questione è conforme all'art. 73 OSStr e alla norma VSS SN 640 850a, Demarcazioni e ambiti applicativi (versione in vigore dal 1° febbraio 1995). La legge non lo vieta affatto, mentre la normativa si limita a specificare che la linea di sicurezza per le strade a funzione di traffico all'interno delle località riveste carattere eccezionale, in rapporto a quella di direzione, che costituisce invece la regola. Ciò significa che, quando necessario, non solo è possibile, ma si deve tracciare una linea di sicurezza (cfr. art. 101 cpv. 3 OSStr). Nemmeno l'assenza di linee di avvertimento rende illegale il provvedimento, in quanto esse sono facoltative nelle località (art. 73 cpv. 5 OSStr). Nella misura in cui la linea contestata supera la lunghezza minima di 20 m prevista dalla norma VSS sulle strade all'interno delle località, essa appare conforme al diritto.
4.2. Pure dato, nel caso concreto, l'interesse pubblico alla messa in sicurezza del tratto di marciapiede in questione. Il tratto di strada in esame è infatti soggetto a forte traffico (in media 28'000 veicoli al giorno) che dev'essere rapportato alla struttura di cui trattasi, ossia almeno un centinaio di giocatori al giorno oltre a quelli esterni (ca. 8000 all'anno), agli utenti del ristorante, aperto anche a non soci del __________; il sedime ospita pure ca. 120 posteggi esterni (cfr. verbale di sopralluogo). Pur considerando che non tutti gli utenti provengono da __________ e che il numero di veicoli in transito va ripartito su entrambe le direzioni di marcia, appare verosimile che lo stazionamento di veicoli in attesa di accedere alla struttura sportiva si presenti parecchie volte al giorno. Pertanto, l'eventualità della manovra incriminata, segnalata e confermata dal municipio, appare tutt'altro che remota. Poco importa se in occasione dei sopralluoghi da parte della ASCo e del Tribunale non si è potuto osservarla. Il rischio non può essere minimizzato per questo motivo. Ad ogni modo, in occasione del sopralluogo il Tribunale ha potuto rendersi contro che il tratto di marciapiede in questione è effettivamente utilizzato dai pedoni.
4.3. L'intervento risulta, infine, conforme al principio della proporzionalità, sancito dall'art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che prescrive agli organi dello Stato l'adozione di provvedimenti idonei e necessari (non devono cioè essere possibili misure alternative altrettanto efficaci ma meno gravose per i cittadini). Tra le restrizioni imposte ai cittadini e lo scopo di interesse pubblico perseguito deve inoltre sussistere un rapporto ragionevole (proporzionalità in senso stretto; Ulrich Häfelin/ Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIa ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 586 segg.). Innanzitutto il provvedimento adottato è senz'altro idoneo, poiché permette di evitare, vietandola, la sosta dei veicoli in attesa di svoltare verso il RI 1 e, di riflesso, inibisce la manovra di invasione del marciapiede da parte dell'automezzo successivo. A torto il ricorrente sembra metterne in dubbio l'efficacia, siccome inserita in una lunga linea di direzione. Innanzitutto la velocità ammessa in quel tratto non permette di avvalorare questa tesi, prova ne è che all'interno della località - come visto - la legge non impone nemmeno delle linee di avvertimento (art. 73 cpv. 5 OSStr). Rivolta agli utenti di un RI 1 essa deve a maggior ragione darsi per conosciuta. La miglior prova della sua efficacia è data proprio dalle rimostranze dei soci stessi, che l'hanno subito contestata. Pure rispettato è il requisito della necessità, siccome appaiono escluse le possibilità di creare una corsia di preselezione o di porre un contenimento fisico per impedire l'invasione del marciapiede, così come affermato dall'ASCo e costatato in sede di sopralluogo. Non lo permette, infatti, lo spazio ridotto a disposizione. In particolare, per quanto riguarda gli ostacoli fisici, non è possibile posare dei paletti (poiché si contravverrebbe alla distanza minima di 30 cm dal bordo della carreggiata, in applicazione analogica dell'art. 103 cpv. 4 OSStr) né un cordolo rialzato, in quanto ostacolerebbe l'accesso di un'abitazione. Da ultimo il Tribunale ritiene che il sacrificio chiesto agli utenti del RI 1 provenienti da __________ di percorrere qualche centinaia di metri supplementari usufruendo del percorso rotatorio obbligato per accedere alla struttura sia senz'altro ragionevole e giustificato in rapporto all'importante interesse pubblico perseguito. Ininfluente, da ultimo, il fatto che in altri punti della carreggiata la manovra di svolta a sinistra sia ammessa: ciò non dimostra affatto l'inutilità del provvedimento adottato in una situazione del tutto particolare e in presenza di una struttura con specificità che non sono rilevabili altrove.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario